Decreto
Ministeriale del 31/07/1934
Approvazione
delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento,
l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli
oli stessi
TESTO
1.
Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli
stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento,
per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto
degli oli stessi.
2. Con l'entrata in vigore delle norme tecniche predette, che
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno, s'intendono
abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali, che
disciplinano la stessa materia.
Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti
per la sua registrazione.
Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego
o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
TITOLO
I - Avvertenze generali
I.
Alla direzione degli stabilimenti in cui si lavorano oli minerali
e loro derivati devono essere preposti dottori in ingegneria
o in chimica abilitati all'esercizio della professione. La direzione
dei depositi di tali sostanze, a qualsiasi scopo costituiti,
deve essere affidata a persona tecnicamente idonea.
II. Gli stabilimenti dove si lavorano, o comunque si manipolano
oli minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, nonché
i depositi di tali sostanze e i magazzini di vendita, devono
essere custoditi da guardie particolari giurate.
Sono dispensati dall'osservanza di questa norma: i depositi
di minore entità (classi 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,
9ª e 10ª), i distributori stradali, le rivendite e
le piccole rivendite .
III. E' fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o armi cariche,
o comunque far fuoco o illuminare a fiamma libera, negli ambienti
e nei locali dove si producono, manipolano o conservano oli
minerali e loro derivati, tanto se tali sostanze sono racchiuse
in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi, per il genere
del lavoro compiuto sia pure accidentalmente, nel campo di esplodibilità
o di infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente.
Gli stessi divieti devono essere osservati durante il travaso
(anche all'aperto) da serbatoi, o da carri serbatoi ferroviari,
o da veicoli, o da distributori, o, da fusti, bidoni e simili.
Nei sopraddetti ambienti e locali devono essere costantemente
affissi cartelli o scritte ricordanti il divieto di fumare,
di impiegare fiamme libere e di portare fiammiferi.
IV. All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi
magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole
di fiammiferi, gli accendisigari e simili. I guardiani, durante
il servizio di sorveglianza esterna ai locali, possono andare
armati.
Gli operai e i lavoranti devono essere saltuariamente sottoposti
a visite di controllo. La vigilanza più scrupolosa deve
essere esercitata, di continuo, dai dirigenti e dai sorveglianti,
nell'interno dello stabilimento, del deposito o del magazzino.
Le punizioni disciplinari, in caso di inosservanza delle cautele
prescritte, debbono essere pronte ed esemplari.
E' vietato calzare scarpe ferrate negli ambienti dove sono da
temere miscele esplosive coll'aria.
V. Debbono essere curati il massimo ordine e la maggiore pulizia
ovunque sono depositate, manipolate o lavorate sostanze che
possono dar luogo a scoppio od incendio.
All'uopo, in ogni stabilimento o deposito, deve esistere un
regolamento interno, affisso in portineria, contenente, tra
le altre norme cautelative, tassative disposizioni al riguardo,
sul rispetto delle quali non si deve assolutamente transigere.
Tutto il personale deve prendere conoscenza di tale regolamento,
all'atto dell'assunzione in servizio.
VI. Sono formalmente vietati, nel recinto degli stabilimenti
e dei depositi, specialmente vicino ai laboratori, serbatoi,
locali di travaso o magazzini, e nei cortili fra i medesimi,
i mucchi di casse vecchie, di rottami di legno, di segatura,
di trucioli, di stracci, di carta e simili tanto più
se imbrattati di sostanze infiammabili o grasse. E' altresì
vietata la sosta di carri carichi di materie pericolose. I carri
debbono essere prontamente scaricati e le materie suddette essere
subito eliminate o tenute in osservazione, per poter intervenire
prontamente in caso di bisogno.
L'isolamento è necessario anche per le riserve di materie
che possono andare soggette a combustione spontanea, per riscaldamento
interno della massa.
Gli stracci puliti e quelli usati e unti devono stare separatamente:
i primi, nell'interno delle officine e dei laboratori, gli altri
fuori, entro apposite cassette (preferibilmente metalliche),
con coperchio ed iscrizione. Gli stracci impregnati di liquidi
infiammabili o di vernici, devono stare in speciali cassette
metalliche munite di coperchio, situate all'esterno dai laboratori
e discoste dai medesimi.
VII. I mezzi di estinzione, di cui deve essere conosciuta perfettamente
l'esistenza, l'ubicazione e l'uso, da tutti gli addetti ai depositi
e agli stabilimenti nei quali si conservano o si manipolano
sostanze pericolose di scoppio o di incendio, devono essere
tenuti in evidenza. Tali mezzi devono essere preferibilmente
tinti in rosso, perché risultino più appariscenti.
Gli estintori, i recipienti e le carriole con sabbia, i secchielli,
gli attrezzi, ecc. debbono essere posti preferibilmente all'esterno
dell'ingresso degli ambienti e dei locali dello stabilimento
o del deposito, e nei luoghi di passaggio, perché siano
prontamente sotto mano. Se tali mezzi debbono rimanere all'aperto,
occorre che siano riparati in apposite nicchie, armadietti,
tettoiette e simili.
Contro cavi percorsi da corrente elettrica, contro motori elettrici
e simili, non deve farsi uso di estintori portatili a getto
continuo; occorre invece adoperare sabbia (o terra), o neve
carbonica, ovvero un apparecchio a nebulizzazione, o altro simile,
che produca un getto non continuo, ma suddiviso e di natura
isolante (dielettrico).
Negli ambienti chiusi non si devono impiegare estintori caricati
con sostanze che, al momento dell'uso, sviluppino gas tossici.
Gli estintori stessi possono essere impiegati se le cariche
contengono sostanze capaci di neutralizzare i gas tossici.
VIII. Per provvedere efficacemente, mediante sabbia, alla estinzione
di incendi di materie infiammabili, è necessario disporre
di congrui quantitativi, che possono variare da almeno 10 chilogrammi
per ogni distributore di benzina (fisso o a carrello) sino a
200, 300 chilogrammi, e anche un metro cubo o più per
le officine, i laboratori, i magazzini e simili, secondo l'ampiezza
dei medesimi e i quantitativi di sostanze infiammabili in essi
depositate, oppure in lavorazione, o in manipolazione. Per assicurare
la prontezza dell'intervento, il quantitativo totale della sabbia
deve essere diviso in due parti: la prima, suddivisa in un conveniente
numero di secchielli, o bidoni con manico, possibilmente appesi
a lunghi ganci nelle pareti esterne (o interne) dei locali,
per avere subito disponibile il mezzo atto a soffocare fiammate
improvvise o un principio d'incendio; l'altra parte, concentrata
in alcune posizioni centrali dello stabilimento o del deposito,
opportunamente scelte, conservando la sabbia entro carriole
con coperchio, vicino alle quali debbono stare, appesi al muro,
in numero uguale alle carriole, pale a lungo manico e a ferro
leggermente concavo, da adoperarsi per il lancio a distanza
della sabbia sopra una superficie anche larga di materie in
fiamme.
La sabbia deve essere fine e, per la benzina, le miscele carburanti,
il petrolio e gli idrocarburi in genere, deve essere umida.
In mancanza di sabbia, possono servire la terra, la cenere,
il gesso. La terra deve essere umida per le sostanze grasse.
IX. Le sostanze che, incendiandosi, possono dar luogo ad esplosione,
non devono di massima essere immagazzinate in sotterranei, né
in ambienti coperti a volta reale, o comunque a volte troppo
resistenti, a meno che non esista un adeguato compenso in numerose
ed ampie aperture laterali. Se nel fabbricato non esistono lucernari,
le coperture devono essere leggere e facilmente sfondabili sotto
l'impulso dei gas che si sviluppano nell'incendio.
In qualche caso eccezionale, trattandosi di vecchi fabbricati
(specialmente se adattati in via provvisoria), potrà
essere lasciato il tetto colla propria ossatura di legno, costruendo
sotto l'ossatura stessa un soffitto di rete metallica intonacata.
X. I montacarichi di legno devono essere gradualmente soppressi
e sostituiti con altri di metallo, chiusi in gabbia di muratura,
resistente al fuoco e isolata, a tenuta di fuoco e di fumo,
e con serramenti di ferro.
XI. Il personale adibito a depositi o a stabilimenti nei quali
si conservano o si lavorano oli minerali e loro derivati, deve
essere istruito sulle cautele da osservare per ovviare a incendi
e a scoppi, e per intervenire prontamente ed efficacemente in
caso di bisogno.
E' opportuno che siano fatte frequenti prove collettive, durante
le quali si dovrà sperimentare l'opportunità delle
disposizioni particolari stabilite (se occorre, di concerto
coi civici pompieri) per i locali pericolosi.
XII. Nei grandi stabilimenti o depositi ove si impiegano oli
minerali e loro derivati, deve essere assicurata una riserva
di acqua (sia pure di mare), con mezzi indipendenti da quelli
dei pubblici servizi e commisurata alla entità dello
stabilimento o del deposito.
Le guarnizioni dei pistoni delle pompe, i tubi, le manichette,
i giunti devono essere mantenuti in piena efficienza; e di frequente
deve essere verificato che le bocchette fisse di presa per l'innesto
dei tubi, siano in perfetto stato e al loro posto.
L'apertura del bocchello delle lance e degli idranti, deve avere
forma e dimensioni tali da assicurare, in concorso con altri
elementi e manovre, il maggiore rendimento, o come portata d'acqua
(raffreddamento, allagamento), o come velocità d'uscita
del liquido (gittata), oppure come spinta o forza d'urto (soffocamento,
abbattimento).
Nei paesi di clima molto freddo, deve essere provveduto a che
negli idranti l'acqua di riserva non geli (ad esempio, mescolando
ad essa un congruo quantitativo di glicerina, oppure il 28 per
cento di cloruro di calcio).
Di frequente devono essere eseguite esercitazioni colle pompe
e con qualche estintore, rimettendo poi questi immediatamente
in ordine colle cariche di riserva, in modo che siano sempre
efficienti per le materie per le quali dovrebbero eventualmente
servire, e in stato di perfetto funzionamento.
XIII. Presso ogni reparto o laboratorio, presso ogni macchina
speciale, presso ogni distributore stradale e in ogni altro
caso in cui possa esservi pericolo di incendio o scoppio, deve
esistere una istruzione scritta, compilata dalla direzione del
deposito o dello stabilimento, o dalla ditta fornitrice del
macchinario o del distributore, ecc., contenente norme per l'uso
del macchinario, per la sua pulizia e buona conservazione, per
evitare infortuni, e per l'immediato uso dei mezzi di estinzione
che si hanno sottomano.
XIV. Gli ambienti nei quali si maneggiano sostanze che possono
produrre miscele tonanti, devono essere aereati e ventilati
energicamente, al fine di evitare che si accumulino vapori di
quelle sostanze e che si formino pericolose miscele. Deve inoltre
essere provveduto affinché quei vapori non calino in
sotterranei o in cantine, ove possono produrre asfissia e preparare
esplosioni se vi è concomitanza di un fatto incendivo
qualsiasi, o non cadano su fuochi nudi, o in luogo ove possano
prodursi corti circuiti, o scintille. Se non esiste una ventilazione
naturale capace di diluire tali miscele, bisogna provocare artificialmente
la ventilazione necessaria.
XV. Le macchine, gli apparecchi e i recipienti che contengono
gas o liquidi infiammabili sotto pressione; quelli entro cui
si lavorano prodotti solidi o liquidi a forte pressione e ad
alta temperatura (piroscissione, berginizzazione, idrogenazione,
produzione di materie per sintesi, ecc.); le caldaie delle raffinerie,
e simili; e qualunque macchina o apparecchio o recipiente in
cui si possano verificare soprapressioni o riscaldamenti pericolosi,
oppure pericolose sovrapproduzioni, o comunque miscele o sostanze
o condizioni capaci di generare scoppio o violenta combustione;
prima di essere messi in esercizio, debbono essere collaudati,
e poi, ove occorra, periodicamente visitati dall'associazione
nazionale per il controllo della combustione.
Tutte queste macchine, apparecchi, recipienti speciali, ecc.,
in postazione stabile o mobile, devono portare, ben visibile,
una placca fissa, sulla quale devono apparire: a) nome e indirizzo
del costruttore, o marchio di fabbrica legalmente depositato;
b) numero di matricola e anno di fabbricazione; c) pressioni
e temperature che non si devono sorpassare; d) se del caso massima
produzione oraria (o giornaliera) da non sorpassare; e) altre
indicazioni prudenziali. Vicino alla placca deve essere fatto
cenno dei collaudi e dell'ente che li ha eseguiti.
Queste macchine, apparecchi e recipienti devono essere affidati
a personale tecnicamente idoneo.
XVI. Gli apparecchi, i gasometri e i grossi recipienti che hanno
contenuto gas infiammabili o liquidi vaporizzabili i cui vapori,
in miscela con l'aria o con altri vapori o gas, possono dare
luogo a violenta combustione o anche a esplosione, devono essere
di frequente ispezionati da personale competente e, se del caso,
essere ripuliti o riparati con ogni attenzione, sotto la continua
vigilanza di un tecnico responsabile.
E' prudente, prima di riparare a fuoco recipienti del genere
o di introdursi entro serbatoi, gassometri e simili, constatare
mediante apposito apparecchio, o con saggi di laboratorio, la
non pericolosità della miscela in essi contenuta.
XVII. I dispositivi di sicurezza (1°, 2° e 3° grado)
per serbatoi fuori terra e interrati di combustibili liquidi;
le autobotti distributrici e gli autoveicoli speciali (con i
relativi rimorchi) per trasporto di oli minerali e loro derivati
(essenzialmente per gli organi misuratori e per la costituzione
interna dei serbatoi); i distributori stradali, fissi e a carrello,
per liquidi infiammabili (specialmente benzina e miscele carburanti);
i recipienti di tipi speciali per la distribuzione di liquidi
infiammabili, nelle rivendite; gli apparecchi e Ie sostanze
speciali per l'estinzione di incendi, dei quali si intende dotare
gli stabilimenti o i depositi in cui si lavorano o si conservano
sostanze pericolose di scoppio o di incendio (eccettuati gli
ordinari macchinari ed attrezzi pompieristici), e cioè:
apparecchi o estintori a liquido, ad anidride carbonica, a neve
carbonica, a schiuma, a nebulizzazione, o di altri generi, di
tipo fisso, o trainabile, o portatile, a pressione d'acqua oppur
no, ecc.; ed i congegni speciali di chiusura dei recipienti
da usare per le sostanze infiammabili, devono essere approvati
dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva
per le sostanze esplosive od infiammabili.
Alla stessa approvazione sono soggetti gli apparecchi per produzione
di vapori di benzina e simili, per piccoli impianti fissi o
trasportabili, per riscaldamento, illuminazione, ecc.
Gli apparecchi di cui sopra per l'estinzione di incendi, devono
portare: l'anno in cui sono stati fabbricati, il nome del costruttore
o il marchio di fabbrica legalmente depositato, nonché
le istruzioni per l'uso dell'estintore, per la sua conservazione
e per la ricarica.
XVIII. Gli incaricati delle visite agli stabilimenti e ai depositi
in cui si lavorano, si manipolano o si conservano oli minerali
e loro derivati, i quali constatino che, dopo un certo periodo
di pratico impiego, qualche modello dei dispositivi e apparecchi
indicati al numero precedente non è perfettamente idoneo
o sicuro, devono informarne il Ministero dell'interno, con apposita
relazione.
Il Ministero, dopo le indagini che ritenesse opportune, determinerà
le modificazioni da apportare, o, se del caso, annullerà
il riconoscimento del tipo risultato non idoneo.
TITOLO
II - Classificazione - Equivalenza - Potenzialità
Art.
1. Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele
carburanti.
Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti
categorie:
Categoria A. - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio.
Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità
inferiore a 21° C.: petroli greggi per raffinazione, etere
di petrolio, benzine; e inoltre alcune sostanze che entrano
nella composizione di miscele carburanti, come benzolo ed etere
solforico, nonché le miscele medesime quando contengono
più del 10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere.
Queste miscele possono anche contenere speciali sostanze antidetonanti.
Categoria B. - Liquidi infiammabili.
Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità
fra 21° C. e 65° C. compresi; acqua ragia minerale (white
spirit); e inoltre gli alcooli (etilico e metilico) in quanto
usati per la composizione di miscele carburanti.
Categoria C. - Liquidi combustibili.
Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione,
per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità
da oltre 65° C. sino a 125° C. compreso; ed oli minerali
lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un punto
di infiammabilità superiore a 125° C. Il limite di
65° C.
per la temperatura degli oli combustibili è in relazione
a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente
scevri di tracce di oli leggeri. Qualora il punto di infiammabilità
sia inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, la prova del
grado di infiammabilità deve essere completata da una
prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà
avere, a 150°, più del 2 per cento di distillato.
In questa categoria C sono anche compresi i residui della distillazione,
per raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), da rilavorare
con piroscissione (cracking o altri processi;
nonché i residui distillati per motori a combustione
interna (Gasoil, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.).
Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli oli
minerali o in ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare:
la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke
del petrolio.
Art.
2. Apparecchi per ricercare il punto di infiammabilità
e per eseguire la distillazione frazionata degli oli.
Il punto di infiammabilità di questi liquidi è
sempre determinato in vaso chiuso ed è caratterizzato
dalla temperatura critica alla quale il prodotto emette vapori
in quantità sufficiente, per dare, in miscela con l'aria
ambiente, una piccola esplosione.
Per le benzine ed i petroli si usa l'apparecchio Abel-Pensky;
per gli oli l'apparecchio Pensky-Martens. Per l'eventuale distillazione
frazionata di oli aventi un punto di infiammabilità inferiore
a 65°, si fa uso del palloncino adottato dal laboratorio
chimico centrale delle dogane.
L'esecuzione di queste prove, e di eventuali analisi e determinazioni,
deve essere affidata dagli enti interessati, al laboratorio
chimico di una pubblica amministrazione.
Art.
3.
In occasione delle visite di controllo ai depositi ed agli stabilimenti,
gli incaricati dovranno anche verificare se la natura dei liquidi,
nei riguardi del punto di infiammabilità, corrisponda
a quella prevista dall'autorizzazione.
Normalmente, dovrà procedersi al prelievo di un campione,
in tre esemplari, chiusi con suggelli dai funzionari in visita
e da chi dispone del deposito o dello stabilimento e dagli stessi
controfirmati. Di tali campioni, due saranno conservati presso
la prefettura, o la capitaneria di porto, per le eventuali contestazioni;
mentre il terzo sarà trasmesso al laboratorio chimico,
per le determinazioni occorrenti.
In caso di contestazione, la decisione è adottata su
controprova eseguita da un laboratorio chimico dello Stato,
da designarsi dal Ministero dell'interno.
In sostituzione dell'accertamento di cui sopra può far
fede il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio chimico
delle dogane, avente giurisdizione sul deposito o sullo stabilimento.
Art.
4. Equivalenza fra le varie specie di liquidi.
L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate),
petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata
rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60. Ne consegue che, ad
esempio, un deposito contenente 10 mc. di benzina, 50 mc. di
petrolio. 1200 mc. di oli combustibili e 1800 mc. di oli lubrificanti,
equivale ad un deposito di sola benzina della capacità
di 75 mc., e cioè: 10 + 50/10 + 1200/40 + 1800/60 = 75
mc.
Questo computo è necessario per la definizione della
classe del deposito e la conseguente determinazione delle distanze
di rispetto da osservare, come viene specificato in seguito.
Art.
5.
I depositi e gli stabilimenti possono essere, rispetto all'ubicazione,
costieri o interni.
I depositi (costieri o interni) se adibiti alla conservazione
di liquidi di differenti categorie, sono denominati misti.
Art.
6.
Gli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali si distinguono
in:
a) Raffinerie, con apparecchi di distillazione frazionata dei
petroli greggi, di rettificazione e di raffinazione dei gruppi
derivati. Apparecchi di distillazione nel vuoto.
Impianti di piroscissione di residui degli oli minerali; uniti,
oppure no, a raffinerie.
Impianti per l'idrogenazione sotto pressione di carboni, ligniti,
catrami e oli pesanti (naturali, oppure bituminosi, provenienti
dagli schisti).
Impianti per la distillazione dei carboni a bassa temperatura,
e lavorazione dei catrami primari che ne derivano.
b) Impianti per la distillazione degli oli ad alta pressione.
Impianti di piroscissione idrogenante.
Art.
7. Potenzialità dei depositi e degli stabilimenti.
La potenzialità dei depositi di liquidi derivati dagli
oli minerali, si intende determinata dalla quantità complessiva
di tali liquidi che può trovarsi contemporaneamente nel
recinto comune, contenuta in serbatoi fissi o vasche, o recipienti
trasportabili nei laboratori, magazzini, tettoie, piazzali,
ecc., costituenti il deposito.
Tale potenzialità deve essere preventivamente dichiarata
dalla ditta esercente all'autorità cui spetta rilasciare
l'autorizzazione, sia nel complesso, sia per ogni reparto. Essa
non potrà essere oltrepassata, senza l'autorizzazione
della medesima autorità.
Art.
8.
La norma di cui al numero precedente non riguarda gli stabilimenti
(raffinerie, impianti di piroscissione e simili), per i quali
l'autorizzazione è limitata ai serbatoi di deposito delle
materie gregge da lavorare e a quelli dei prodotti finiti commerciabili.
I serbatoi, le vasche, i recipienti, ecc., entro cui si compiono
le operazioni caratteristiche degli impianti di lavorazione
(distillazione, raffinazione e rettificazione, per le raffinerie;
piroscissione, raffinazione e rettificazione, per gli stabilimenti
di piroscissione), sono invece da considerare come parte integrante
degli impianti, e perciò si devono escludere dalla capacità
effettiva preveduta nell'autorizzazione.
Art.
9.
Agli effetti delle presenti norme, i depositi sono distinti
in classi, in relazione alla natura dei liquidi che contengono,
al grado di pericolo che presentano e alla potenzialità
degli impianti che li costituiscono.
Per ragioni di affinità nelle caratteristiche di pericolosità
dei liquidi e nell'esercizio dei depositi, si sono riuniti in
un solo gruppo le categorie A (benzine) e B (petroli); facendo,
per contro, un gruppo a sé delle classi della categoria
C (oli combustibili e oli lubrificanti).
Inoltre, per semplificazione, le capacità totali dei
depositi del primo gruppo sono state riferite alla sola categoria
A (benzine); cosicché, per la categoria B (petroli),
si potrà, occorrendo, calcolare il quantitativo equivalente
coi numeri 1 e 10 (vedasi il n. 4). Nello stesso modo, le capacità
dei depositi della categoria C sono state riferite agli oli
combustibili; e perciò per gli oli lubrificanti si dovrà
calcolare l'equivalente coi numeri 40 e 60.
Art.
10.
Le classi dei depositi sono le seguenti:
Categorie A e B:
Classe 1ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati);
capacità totale superiore a 3500 mc.
(benzina).
" 2ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati);
capacità totale da 301 a 3500 mc.
(benzina).
" 3ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati);
capacità totale da 101 a 300 mc.
(benzina).
" 4ª - Depositi con soli serbatoi interrati; capacità
totale da 16 fino a 100 mc. (benzina).
" 5ª - Depositi di capacità totale da 16 fino
a 75 mc. di merce imballata (benzina).
" 6ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti
per autotrazione della capacità
massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle
strade fuori città,
autostrade, aeroporti ed idroscali civili .
" 7ª - Depositi di capacità da 2 a 15 mc. di
merce imballata (benzina).
Categoria
C:
Classe 8ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati),
o magazzini di merce imballata;
capacità totale superiore a 1000 mc. (oli combustibili).
" 9ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati),
o magazzini di merce imballata;
capacità totale da 25 a 1000 mc. (oli combustibili).
" 10ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti
per autotrazione della capacità
massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle
strade fuori città,
autostrade, aeroporti ed idroscali civili.
Art.
11.
Per i depositi misti la potenzialità va commisurata alla
quantità complessiva dei liquidi in essi contenuti, equiparandola
però a quella del liquido più pericoloso, coll'applicazione
dei numeri 1, 10, 40 e 60 di cui al n. 4 delle presenti norme.
Il quantitativo così risultante indica la classe del
deposito.
Possono essere misti delle categorie A, B e C, i depositi delle
classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.
I depositi delle classi 8ª e 9ª (categoria C), possono
contenere, o soli oli combustibili, o soli oli lubrificanti,
oppure entrambe le specie.
Gli stabilimenti di lavorazione, sono, per loro natura, sempre
misti (contenendo residui, semilavorati, benzine, petroli, oli,
bitumi, coke, ecc.). Essi sono, di massima, equiparati ai depositi
della classe 1ª. Quando, però, la loro potenzialità
è sensibilmente inferiore a quella della 1ª classe,
possono essere assimilati a depositi della 2ª o della 3ª
classe, tenendo conto di tutti i liquidi infiammabili in essi
contenuti.
Art.
12.
La capacità totale per le classi 1ª, 2ª, 3ª
e 4ª può essere raggiunta, oltre che con liquidi
in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata,
nelle seguenti proporzioni: 1/20 pei depositi da 1601 mc. in
su; 1/10 pei depositi da 501 a 1600 inclusi; 1/5 pei depositi
da 101 a 500 inclusi; 1/3 per depositi da 16 a 100 mc. inclusi.
La percentuale è riferita alla capacità totale
effettiva calcolata come è detto al n. 11.
La merce deve essere esclusivamente confezionata secondo le
norme prescritte per i trasporti ferroviari. Inoltre, i locali
di travaso devono essere nettamente separati dai magazzini di
deposito e devono avere ingresso indipendente (vedasi nota [3]
della tabella del n. 39).
Se il deposito è misto di potenzialità non superiore
a 500 mc.
e dispone di buoni e sicuri magazzini a regolari distanze di
rispetto, l'intera aliquota degli oli combustibili e lubrificanti,
che entra nel computo della potenzialità (n. 11), può
essere costituita da merce imballata.
Per i depositi di potenzialità non superiore a 100 mc.,
anche l'aliquota relativa al petrolio potrà essere nella
maggior parte, o magari tutta, imballata.
Per le classi 8ª e 9ª è ammesso che la capacità
totale possa essere raggiunta con merce imballata secondo le
prescrizioni per i trasporti ferroviari.
E' consentito che nei depositi della classe 5ª, si possa
immagazzinare merce tutta imballata, in quantità maggiore
dei 75 mc. stabiliti, ma non superiore a mc. 200, purché
esista il recinto di cui al n. 38, la zona di protezione e le
distanze di rispetto tra i fabbricati esterni, i magazzini e
i locali di travaso siano quelle stabilite dalla tabella del
n. 39 per la classe 2ª c) e dal n. 42, e i liquidi delle
singole categorie siano depositati e travasati in locali distinti
per categoria, come prescrive il n. 48 .
Art.
13.
E' vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci
che non siano affini o derivate dagli oli minerali, esclusi,
ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti
all'esercizio.
Chi gestisce magazzini di merci in genere ed intenda tenervi
anche determinati quantitativi dei liquidi oggetto di queste
norme, deve destinare a questo scopo locali distinti e separati.
Art.
14.
Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza
i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi
le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di
liquidi infiammabili:
Per
uso privato e per le farmacie.
Nell'abitato:
Benzina....................... litri 36
Petrolio...................... " 54
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso.... kg. 200
Fuori
dell'abitato:
Benzina....................... litri 150
Petrolio...................... " 500
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso.... kg. 2000
Per
piccole rivendite.
(Fuori dell'abitato, o nei centri rurali):
Benzina....................... litri 18
Petrolio...................... " 36
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso.... kg. 200
Può
essere variata la proporzione fra benzina e petrolio, purché
il totale non superi i 54 litri. Non è consentita la
sostituzione di oli con benzina e petrolio.
Per
uso agricolo o industriale.
Benzina e petrolio, in complesso................... mc. 5
Oli combustibili e lubrificanti in complesso....... " 20
E' ammessa la sostituzione di benzina o di petrolio con oli
combustibili e lubrificanti, purché il totale complessivo
non superi i 25 mc. Non è ammessa la sostituzione inversa
di oli con benzina e petrolio.
I quantitativi di cui sopra, per uso agricolo od industriale,
debbono però essere denunciati all'autorità di
pubblica sicurezza cui compete controllare che i limiti stessi
non siano superati.
TITOLO
III - Disposizioni generali Ubicazione.
Art.
15.
Non è consentita la costruzione di stabilimenti e depositi
costieri di oli minerali e loro derivati su calate dei porti.
Essa potrà essere autorizzata solo per depositi con serbatoi
interrati quando le calate appartengano a bacini portuali separati
e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili
e combustibili, sempreché la larghezza di tali calate
permetta una distanza di almeno 20 metri fra i serbatoi ed il
muro di sponda.
Nei porti privi di bacini speciali e quando i serbatoi non siano
interrati, i depositi devono essere costruiti entro terra, ad
una distanza non minore di 500 metri dal mare, al quale saranno
collegati mediante tubazioni, rispondenti alle norme specificate
al n. 61.
Detta distanza potrà essere convenientemente ridotta
quando speciali condizioni topografiche del luogo permettano
di defilare dalla vista del mare i depositi e garantiscano egualmente
la sicurezza del porto, ovvero quando, comunque, le condizioni
topografiche del luogo non permettano di rispettare tale distanza,
ma sia possibile raggiungere i sopraddetti scopi con opportuni
provvedimenti.
Alla suddetta riduzione di distanza si potrà addivenire
solo dietro proposta del competente Ministero delle comunicazioni
(sentito il parere della commissione consultiva delle sostanze
esplosive ed infiammabili), alla commissione suprema di difesa,
alla quale spetterà la decisione.
Art.
16.
L'autorità marittima, nei porti di traffico generale,
privi di bacini speciali per l'approdo delle navi addette al
traffico degli oli minerali, assegnerà, per lo scarico
delle navi cisterna, uno o più attracchi nella parte
meno frequentata del porto, in una posizione tale che le correnti
facilitino l'uscita dal porto del liquido che eventualmente
cadesse in acqua.
Quando ciò non sia possibile, l'autorità marittima
predetta dovrà prescrivere che, a cura delle ditte interessate,
lo specchio d'acqua occupato dalla nave cisterna venga circoscritto,
durante le operazioni di scarico o di carico, da uno sbarramento
galleggiante (o panna), mobile e stagno, di tipo approvato dal
[Ministero delle comunicazioni] della marina mercantile(sentito
il parere della commissione consultiva [(presso il Ministero
degli interni)] per le sostanze esplosive ed infiammabili) ,
atto a impedire il dilagare del liquido eventualmente fuoriuscito.
Lo scarico diretto da nave-cisterna a veicoli ed a fusti è
vietato.
Potrà però, in caso di giustificate eccezionali
circostanze, derogarsi per lo scarico diretto da nave-cisterna,
di piccolo o medio tonnellaggio, a carri-serbatoio ferroviari
e ad autocisterne.
L'autorizzazione è concessa dal Ministero delle comunicazioni
(direzione generale della marina mercantile), sentito il parere
del Ministero dell'interno (commissione consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili) per gli oli leggeri (benzina, petrolio
e affini); dalle autorità portuali periferiche per gli
oli pesanti (gasoil, nafta e affini).
L'autorizzazione ha carattere di provvisorietà.
Devono essere osservate le prescrizioni cautelative di cui al
n. 62.
Art.
17.
Gli stabilimenti dove si lavorano oli minerali o residui provenienti
dall'estero, devono sorgere fuori dell'ambito dei porti adibiti
al traffico ordinario; ma sono ammessi nelle vicinanze dei medesimi,
con norme analoghe a quelle dei depositi della classe 1ª,
ai quali, in massima, sono equiparati.
Il deposito delle materie prime da lavorare e quello dei prodotti
finiti, devono sorgere su aree isolate e opportunamente discoste
(a norma dei numeri 51 e 52) dagli impianti, dai laboratori,
dagli uffici e simili.
Se invece lo stabilimento di lavorazione sia ubicato a notevole
distanza dal porto d'arrivo e dal deposito costiero dove viene
immagazzinato l'olio da lavorare, è consentito che il
suo trasporto, dal deposito allo stabilimento, abbia luogo mediante
oleodotti (pipe-lines, vedasi n. 61).
Art.
18.
Per gli stabilimenti nei quali si lavorano oli minerali nazionali,
oppure carboni, ligniti, catrami, ecc., si debbono osservare
i criteri di massima, le distanze e le prescrizioni stabilite
per i depositi della classe 1ª, alla quale sono generalmente
equiparati.
Art.
19.
Per i depositi interni non esistono, in massima, limitazioni
di ubicazione; ma essi debbono essere situati alle prescritte
distanze dagli edifici di abitazione, ferrovie, fiumi e canali
navigabili, ponti importanti, ecc.; non devono recare ostacolo
all'attuazione dei piani regolatori; e non essere troppo vicini
ad impianti di altre industrie pericolose o a depositi di materie
suscettibili di scoppio o di incendio (altri depositi di liquidi
infiammabili; stabilimenti per la lavorazione di celluloide,
di vernici alla nitrocellulosa e simili; gassometri; grandi
depositi di legnami, di cotoni, ecc.).
Art.
20. Modalità costruttive dei fabbricati.
I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini
dove si producono, manipolano, o conservano oli minerali, loro
derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti
adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti
con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.
Se invece si tratta di adattamento di fabbricati già
costruiti, non tanto resistenti al fuoco, i materiali di cui
essi sono costituiti devono essere migliorati mediante efficaci
rivestimenti od intonachi perfettamente adesivi e di azione
protettiva, o ignifuga, persistente.
Sono escluse le malte di calce, di cemento e simili, applicate
oppure no su reti metalliche .
Le alte incastellature metalliche di sostegno di taluni impianti
speciali degli stabilimenti di piroscissione, devono essere
rivestiti con forti spessori di cemento, sagomati a regola d'arte.
Le camere di reazione, devono essere sostenute da una robusta
base di cemento armato.
Art.
21.
I locali di cui al numero precedente devono prestarsi ad un
facile esodo delle persone in caso d'incendio.
Le chiusure debbono essere metalliche, o rivestite di lamiera
metallica o di rete a maglie fini, o di altra sostanza di effetto
equivalente, anche nelle intelaiature; sono preferibili quelle
a saracinesca, o a scorrimento. Trattandosi di porte a battenti,
questi devono aprirsi verso l'esterno.
Le maglie (esclusi i locali degli oli lubrificanti) debbono
essere almeno 20 cm. più alte del relativo pavimento,
affinché, in caso d'incendio, il liquido infiammabile
non possa dilagare all'esterno. I cunicoli e i serbatoi sotterranei
esterni di raccolta, non sono consigliabili.
Art.
22.
I fabbricati di cui al precedente n. 20, devono avere, in massima,
i seguenti requisiti:
a) Avere i soffitti e le impalcature preferibilmente costruiti
in cemento armato.
b) Essere disposti in modo da prestarsi ad un facile isolamento
in caso d'incendio. Occorre perciò suddividerli, mediante
muri di separazione tagliafuoco, costruiti con materiali incombustili,
oppure mediante spazi liberi di sufficiente larghezza.
c) I muri di separazione tagliafuoco debbono essere robusti
(spessore non inferiore a 25 centimetri se di mattoni, a 50
centimetri se di pietra) ed essere sopraelevati di un metro
rispetto ai pioventi della copertura (tetto). Questi muri non
debbono essere attraversati da travi di legno e non debbono
avere aperture di alcun genere lungo le pareti (condizioni essenziali).
d) Nei fabbricati di nuova costruzione, specialmente quelli
adibiti al travaso dei liquidi infiammabili e all'immagazzinamento
della merce imballata, è consigliabile sopprimere le
finestre, e avere una grande porta, oltre ad un ampio lucernario
nel soffitto (coperto con vetri retinati), procurando la necessaria
ventilazione mediante appositi dispositivi nelle pareti perimetrali,
cioè: sfiatatoi (in basso), aereatori (in alto). Gli
aereatori debbono essere provvisti di robusta griglia metallica
esterna e gli sfiatatoi debbono essere del sistema a trappola,
affinché il liquido infiammato non dilaghi all'esterno
e i vapori escano per il cammino sinuoso costituente la trappola.
e) Nei fabbricati di nuova costruzione per liquidi delle categorie
A e B, sono ammessi pavimenti di ottimo cemento o di legno duro
speciale non assorbente, disposto di punta su base solida. E'
vietato l'uso di quelli di pietra o, anche parzialmente, di
metallo (per eliminare l'eventualità della produzione
di scintille); come pure di quelli ricoperti di bitume.
f) Nei fabbricati già esistenti, è ammessa la
presenza, nei muri tagliafuoco, di una o al massimo di due non
grandi porte, con soglia rialzata di 20 centimetri e chiusura
metallica, a saracinesca o a scorrimento, se lo esigono le operazioni
e il traffico, data la disposizione degli ambienti.
Le finestre esterne che danno sul passaggio pubblico devono
essere munite di rete a maglie fini, facilmente sfondabili in
caso di necessità.
Nelle pareti perimetrali devono essere praticati, in congruo
numero, sfiatatoi e aereatori.
g) I pavimenti dei fabbricati già esistenti, se si tratta
di pietra o di legno ordinario assorbente e non disposto di
punta, devono essere ricoperti da uno strato di 5 centimetri
di sabbia, per impedire, nel primo caso, il contatto col pavimento
dei cerchioni dei fusti, e nel secondo caso, l'assorbimento
di liquidi e la conseguente maggiore infiammabilità del
legno.
Art.
23. Impianti ed apparecchi di riscaldamento.
Le caldaie a vapore debbono essere situate in luogo preferibilmente
isolato, distanziato come sarà indicato in appresso,
in locali costruiti con materiali incombustibili. I locali dove
esse sono installate devono presentare facile ingresso, ed essere
sufficientemente aereati e illuminati; e soddisfare anche a
tutti gli altri requisiti che fossero prescritti dagli enti
tecnici incaricati della sorveglianza. Se il riscaldamento delle
caldaie ha luogo con combustibile liquido e non vi è
assistenza continua del fuochista, è consigliabile l'uso
di bruciatori a chiusura automatica, per il caso di spegnimento
della fiamma, o di eventuale sospensione del funzionamento.
Le officine di riparazione degli imballaggi metallici, qualunque
sia il sistema di riscaldamento impiegato, devono essere distanziate
dai serbatoi fuori terra e digli altri locali pericolosi, come
sarà detto in seguito.
Art.
24.
I locali di travaso e i magazzini delle merci imballate non
devono essere riscaldati e devono rimanere, durante l'orario
di lavoro, colle porte aperte.
Per il riscaldamento degli uffici, dei laboratori di ricerche
e dei locali di abitazione, possono essere impiegati caloriferi,
termosifoni, stufe e simili.
Nelle autorimesse è prudente attenersi al sistema a termosifone.
Art.
25.
Tutti gli sbocchi dei camini (caldaie, officine di riparazione,
laboratori, uffici, locali di abitazione) debbono avere l'estremità
superiore ed esterna munita di parascintille, quando si fa uso
di combustibili solidi.
Art.
26. Macchinari speciali per gli stabilimenti.
Gli stabilimenti di piroscissione e le raffinerie di oli minerali
comprendono caratteristici impianti e macchinari, i quali devono
essere costruiti (anche se brevettati) con materiali di ottima
qualità, debitamente collaudati dagli organi tecnici
competenti, a norma delle disposizioni vigenti.
Art.
27. Macchinari comuni per gli stabilimenti e i depositi.
Consistono essenzialmente in pompe per il passaggio dei liquidi
dai serbatoi alle sale di travaso, ove si esegue il riempimento
dei fusti, bidoni, ecc., oppure per il riempimento di carri-serbatoio,
autobotti, e altri simili mezzi di trasporto.
Tali pompe possono essere a stantuffo, rotative o centrifughe,
azionate da motore a vapore, elettrico, o a combustione interna.
I motori elettrici e quelli a combustione interna devono essere
disposti in locali completamente separati da quelli delle rispettive
pompe.
Le pompe di travaso usate nei depositi interni, devono essere
munite di gioco di libera circolazione automatica fra mandata
e aspirazione, per evitare gli effetti di eventuali soprapressioni
dovute ad improvvisa intercettazione della mandata.
Infine, il locale nel quale si generano e si comprimono i gas
di scappamento (non ossidanti) prodotti da un motore a benzina,
per il funzionamento di sicurezza dei serbatoi di liquidi infiammabili,
deve essere isolato e nettamente separato dai locali pericolosi.
Nessun vincolo di posizione viene determinato per i motori elettrici
nei depositi di soli liquidi della categoria C. Essi potranno
essere anche su carrello. Questa modalità è ammessa
altresì per i depositi misti, entro i locali in cui si
lavorano o sono immagazzinati oli lubrificanti, purché
tali locali siano isolati.
Art.
28. Impianti elettrici.
Gli impianti elettrici per illuminazione, forza motrice, ecc.,
devono soddisfare, oltre che alle norme generali in uso per
l'elettrotecnica, anche alle seguenti condizioni speciali, le
quali hanno lo scopo di evitare che un'eventuale scintilla o
fiammata, possa provocare l'accensione di vapori infiammabili
che fossero pervenuti nei locali.
a) Quadro di manovra. - Ad eccezione degli stabilimenti dove
esistono centrali elettriche, il quadro di manovra deve essere
collocato in portineria o vicino alla medesima. Vi debbono far
capo: la linea principale di entrata; quella dell'illuminazione;
quella della forza motrice; e, possibilmente, i circuiti dei
diversi locali, o gruppi di locali; il tutto comandato da interruttori
con valvole bipolari indipendenti fra loro.
b) Linee aeree. - E' vietato passare con linee aeree superiormente
ai locali nei quali si travasano o si trovano liquidi infiammabili;
ovvero sulle autorimesse; come pure sui serbatoi fuori terra
e sui relativi bacini di contenimento.
E' pure vietato l'uso di conduttori nudi per le linee di attraversamento
dei piazzali dei depositi nei quali si compiono normalmente
operazioni di carico e scarico delle merci, o vi sia traffico
abituale di veicoli trasportanti merce imballata. Tale divieto
vale anche per le vicinanze dei locali e dei serbatoi di cui
al precedente capoverso. Per l'attraversamento dei piazzali
è consigliabile l'uso di cavi interrati.
c) Installazioni interne. - Nei magazzini contenenti oli combustibili,
lubrificanti e grassi, è ammesso l'uso dei tubi piombati,
contenenti conduttori isolati (esclusi i cordoni binati); le
valvole di sicurezza e gli interruttori bipolari, devono essere
del tipo stagno e posti all'esterno dei locali.
Per i locali di travaso, i magazzini di liquidi infiammabili
(benzina; miscele carburanti; petrolio), le autorimesse e gli
altri locali pericolosi, si prescrive quanto segue:
1° i conduttori, fortemente isolati, devono essere contenuti,
per tutta la loro lunghezza, entro tubi tipo Bergmann, di acciaio,
tenendo presente che, nel caso di corrente alternata, entrambi
i conduttori devono stare entro il medesimo tubo;
2° le valvole e gli interruttori bipolari posti all'esterno
dei locali, devono essere del tipo stagno, con premitreccia
e guarnizioni a tenuta di gas;
3° l'armatura deve avere il globo contenente la lampada
ad incandescenza, a perfetta tenuta di gas;
4° le congiunzioni e le derivazioni dei conduttori devono
essere fatte entro apposite scatole metalliche, raccordate a
vite coi tubi e col premitreccia per i conduttori, e devono
risultare impermeabili alla umidità e ai gas.
d) Motori elettrici. - Nei locali di travaso dei liquidi infiammabili
sono ammessi i motori di tipo completamente chiuso, senza reostato
di avviamento, o con reostato di avviamento stagno, coi conduttori
chiusi in tubo d'acciaio e raccordati a vite e con premitreccia
al motore, in modo di risultare a tenuta di gas.
Gli interruttori e i reostati di avviamento non stagni devono
essere situati all'esterno, e devono essere manovrati dall'interno
mediante comandi attraversanti la parete e muniti di premitreccia.
Per le sole autorimesse è permesso l'uso del cavo isolato
ed armato con rete metallica esterna.
e) Trasformatori. - I trasformatori di qualsiasi tipo devono
essere collocati in apposita cabina isolata, o in locale che
non abbia alcuna comunicazione con altri.
Art.
29. Linee di trasporto di energia elettrica.
Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione),
non devono passare linee elettriche ad alta tensione. Le linee
aeree a bassa tensione (per illuminazione, per forza motrice,
ecc.) devono diventare sotterranee all'entrata nel recinto.
Art.
30. Parafulmini.
Ove, per l'estensione o posizione dei fabbricati, o quando per
la configurazione topografica della regione in cui sorgono gli
stabilimenti o i depositi di oli minerali, siano particolarmente
da temere scariche elettriche atmosferiche, deve essere applicato
un adatto sistema di protezione contro gli effetti di tali scariche.
Tale protezione deve essere attuata per i fabbricati nei quali
si trovano i locali di travaso e i magazzini di liquidi infiammabili,
di oli combustibili, di lubrificanti e grassi; per i camini
in muratura delle caldaie; per le torri serbatoi d'acqua; e
per tutti i locali ritenuti pericolosi, in conformità
alle norme tecniche relative. Non occorre protezione per i distributori
stradali di benzina e di miscele carburanti.
Per i serbatoi fuori terra, metallici e chiusi, è sufficiente
una buona messa a terra.
I parafulmini devono essere verificati periodicamente. In tali
verifiche si deve controllare che essi siano in piena efficienza,
tanto come messa a terra, quanto come assenza di discontinuità
nelle connessioni metalliche.
Le verifiche devono risultare da verbale del direttore dello
stabilimento o del deposito.
Art.
31. Impianti e mezzi per la prevenzione e la estinzione degli
incendi.
I depositi di oli minerali devono, in relazione alla natura
e alla quantità delle sostanze in lavorazione, in conservazione,
o in smercio in essi contenute, esser muniti di sufficienti
mezzi propri, per provvedere a soffocare un principio di incendio,
a ostacolare la propagazione del fuoco e a limitarne, per quanto
è possibile, gli effetti.
Per gli stabilimenti, invece, occorrono mezzi più potenti,
ed anche speciali (quali il lancio di vapore d'acqua).
Art.
32.
Gli stabilimenti e i depositi con serbatoi fuori terra, contenenti
benzina, benzolo, miscele carburanti, petrolio, alcool da miscele,
oli combustibili molto leggeri, devono essere provvisti di impianto
idrico, alimentato da una condotta d'acqua sotto pressione,
oppure da pompe di sollevamento, per raffreddare gli involucri
metallici da cui tali serbatoi sono costituiti. (Raffreddamento
per irrorazione, inteso come eventuale protezione anticalorifica,
in caso d'incendio, dei serbatoi non raggiunti dal fuoco, in
con corso col getto degli idranti e delle lance, e come efficace
mezzo per diminuire sugli involucri, e quindi sugli infiammabili
in essi contenuti, gli effetti di alte temperature atmosferiche).
Negli stabilimenti e nei maggiori depositi (classe 1ª,
e della classe 2ª soltanto quelli aventi una capacità
superiore a 1500 metri cubi di benzina) è necessario
disporre di mezzi per lo spegnimento di un eventuale incendio
di serbatoi delle sostanze anzidette. A tale scopo possono servire
nebulizzazioni, aventi azione anticalorifica o, meglio, schiuma
(che può essere chimica se le bollicine di cui è
formata contengono anidride carbonica, o meccanica se le bollicine
contengono aria), avente azione specifica di soffocamento persistente.
Per la schiuma tanto chimica quanto meccanica è sufficiente
l'impiego di uno o più apparecchi portatili o trasportabili
atti alla produzione continua della medesima, con pressione
sufficiente a raggiungere l'altezza del serbatoio più
alto del deposito o dello stabilimento, a meno che non esista
una tubazione permanente disposta in corrispondenza di ogni
serbatoio, ciò che è preferibile. Il personale
deve essere edotto della particolare importanza delle modalità
da seguire nell'impiego della schiuma, per farli giungere ad
agire efficacemente sulla superficie incendiata (serbatoio,
ambiente di fabbricato, laboratorio, all'aperto, ecc.). La provvista
delle polveri o dei liquidi speciali per produrre la schiuma
deve essere fatta in congrua misura, ed i recipienti che li
contengono devono essere chiusi ermeticamente e tenuti in luogo
asciutto.
Nei collaudi e nelle visite di controllo degli impianti a schiuma
occorre:
a) constatare praticamente la capacità produttiva massima
degli apparecchi generatori di schiuma (chilogrammi di polvere
o litri di liquido, impiegati al minuto primo);
b) stabilire la quantità approssimativa di schiuma necessaria
per coprire la superficie in combustione del maggior serbatoio
fuori terra del deposito, o di due serbatoi attigui (spessore
della schiuma non inferiore a 20 cm.); e dedurre la quantità
totale di polvere o di liquido occorrente;
c) riconoscere se la quantità di polvere o di liquido
accantonata sia adeguata allo scopo (tenendo conto che occorre
un'esuberanza almeno uguale alla quantità stabilita).
Non occorrono generatori di riserva.
Art.
33.
Gli stabilimenti con macchine e apparecchi per la produzione,
la rettificazione e la raffinazione di oli minerali e derivati,
devono essere provvisti di condotte di vapore, con adeguate
tubazioni e congruo numero di prese, per manichette e lance.
Art.
34.
E' sufficiente che i magazzini contenenti liquidi infiammabili,
combustibili, lubrificanti e grassi, le sale di travaso, le
autorimesse e gli altri locali pericolosi, siano dotati di un
conveniente numero di estintori portatili, o trasportabili su
rotelle (a ribaltamento) secondo i casi, preferibilmente a schiuma,
nonché di una buona provvista di sabbia, fine e umida
(o da inumidire al momento dell'impiego), con attrezzi di lancio
(pale, badili). In mancanza di sabbia, possono servire terra,
o cenere.
Qualche altro estintore deve essere collocato nei fabbricati
ordinari (laboratori, officine, uffici, abitazioni).
Art.
35.
Siccome non è sempre possibile collegare fra loro in
modo permanente i serbatoi fuori terra d'un deposito (contenenti
liquidi della stessa specie), mediante tubi e giochi di valvole
che permettano l'eventuale passaggio della parte inferiore del
liquido d'un serbatoio in fiamme, entro altro serbatoio capace
di riceverlo, è consigliabile disporre, nella sala pompe,
tubi flessibili con cui costituire, al momento del bisogno,
i collegamenti per raggiungere il detto scopo.
Art.
36.
Per i rifornimenti in mare, i depositi costieri devono possedere
mezzi e personale idonei a compiere direttamente le operazioni
di scarico e carico dei combustibili liquidi e dei lubrificanti,
evitando spandimenti dei liquidi stessi.
Inoltre, tali depositi devono poter disporre di un natante provvisto
di apparecchio speciale per spazzare e raccogliere i residui
galleggianti di oli minerali eventualmente caduti in mare.
L'azione di tale natante costituisce integrazione dello sbarramento
galleggiante di sicurezza, provvisto dalle ditte, nel caso in
cui ne è prescritto l'impiego (vedasi n. 16).
Esso deve essere di tipo approvato dal Ministero [delle comunicazioni]
della Marina Mercantile, sentito il parere della commissione
consultiva [(del Ministero degli Interni)] per le sostanze esplosive
ed infiammabili .
Art.
37.
Negli stabilimenti e nei depositi devono essere sempre impiantati
mezzi di varia specie, per una sicura e pronta comunicazione
coi civici pompieri, dove esistono.
In questo caso, i raccordi degli idranti e delle manichette
dello stabilimento o del deposito devono corrispondere a quelli
usati dai pompieri.
Se non è destinato permanentemente apposito personale
alla estinzione degli incendi, è necessario che le direzioni
degli stabilimenti e dei depositi facciano impartire apposita
istruzione a qualche operaio (che deve portare sempre uno speciale
distintivo, preferibilmente di color rosso).
E' necessario, per prevenire gli incendi, che negli stabilimenti
e nei depositi di oli minerali siano curati in maniera assoluta
l'ordine e la pulizia, sia osservata la disciplina più
rigorosa e sia assicurato il perfetto funzionamento di ogni
macchina, di ogni apparecchio e di ogni veicolo.
TITOLO
IV - Disposizioni particolari
Art.
38. Zona di protezione. -
Gli stabilimenti e i depositi di oli minerali devono essere
circondati da un recinto senza aperture o discontinuità
salvo l'ingresso (nei grandi impianti, gli ingressi possono
essere due o più secondo l'ampiezza dello stabilimento
o del deposito), alto non meno di m. 2,50 sul piano del terreno
esterno, costruito con materiale incombustibile.
Tale recinto deve essere preferibilmente in muratura; può
essere consentita una robusta rete metallica.
La zona di protezione è la distanza minima che deve intercedere
fra il recinto suddetto e i serbatoi e i locali pericolosi (travaso;
merce imballata; ecc.). Essa risulta, per le diverse classi
dei depositi, dalla unita tabella, e si misura come è
indicato nel numero seguente.
Art.
39. Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie,
ponti, monumenti, ecc. -
Per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali deve ottenersi,
con la distanza, la garanzia che, in caso di incendio, il fuoco
non possa propagarsi all'esterno, con pericolo per la pubblica
incolumità e per il regolare svolgimento dei servizi
pubblici. Parimente deve conseguirsi la garanzia contro il pericolo
che possa derivare dalla vicinanza di altri stabilimenti, o
di altri depositi delle stesse o di altre sostanze, o di ferrovie
e tramvie con locomotive a fuoco, ecc.
Per fabbricati esterni si intendono gli edifici situati fuori
del recinto, destinati ad uso di abitazione, oppure a servizi
pubblici, al culto, e comunque a pubbliche riunioni, nonché
gli stabilimenti, i cantieri e le tettoie destinati alla lavorazione
o al deposito di materie facilmente combustibili, i ponti e
i monumenti.
Le distanze di rispetto da osservare sono indicate, per le varie
classi dei depositi, nella tabella. Esse e la zona di protezione
si intendono misurate orizzontalmente, dal perimetro esterno
dei serbatoi e dei locali pericolosi del deposito, al punto
rispettivamente più vicino dei fabbricati esterni indicati
nel presente numero.
Quanto alle strade ferrate e tramviarie, si considerano all'effetto
delle distanze, come fabbricati esterni, i binari, misurando
tali distanze fra il lato esterno della rotaia più vicina
e il perimetro esterno dei serbatoi e dei locali o manufatti
pericolosi.
Art.
40.
La larghezza delle strade, a qualsiasi categoria appartengano,
che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati
esterni, i ponti, i monumenti, ecc., è compresa nel computo
delle distanze di rispetto (colonne 5 e 6 della tabella) stabilite
per serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se
le strade stesse non esistessero.
E' vietato l'impianto di qualsiasi manufatto a meno di tre metri
dal confine delle strade nazionali e provinciali e delle autostrade.
Il recinto degli stabilimenti e dei depositi che sorgono in
vicinanza di fiumi e di canali navigabili deve stare a tre metri
dalla sponda.
Quando il deposito confina da un lato col mare aperto, non occorrono,
da quel lato, zona di protezione e distanze di rispetto, ma
la recinzione deve essere completa.
Art.
41.
Rispetto alle ferrovie e alle tramvie in sede propria, devono
essere osservate le distanze prescritte dalla tabella. In nessun
caso, però, tali distanze possono essere inferiori a
20 metri.
Per i distributori di benzina o di miscele e per quelli di residui,
installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da linee
ferroviarie, la colonna distributrice deve essere disposta sul
lato opposto della strada, possibilmente a non meno di 6 metri
di distanza dalla rotaia più vicina. Il serbatoio del
distributore deve trovarsi dalla medesima parte e il più
lontano possibile dalla rotaia stessa (v. n. 78).
Per i depositi sorgenti nell'ambito dei porti devono essere
osservate le distanze prescritte dalla tabella, rispetto ai
fabbricati esterni; ma, nei riguardi dei binari ferroviari,
deve essere adottata, in caso di deficienza di spazio, la soluzione
più opportuna, sentita la commissione consultiva per
le sostanze esplosive ed infiammabili. Inoltre, essi devono
essere disposti in modo, rispetto ai depositi merci e agli altri
impianti portuali che, in caso d'incendio, non possa propagarsi
il fuoco a questi, né possano venire intercettate le
rispettive uscite.
Per i ponti di grande importanza, i viadotti, le gallerie ferroviarie
e i monumenti nazionali di eccezionale interesse, deciderà
volta per volta l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione,
sentiti gli organi preposti alla conservazione delle opere stesse,
richiedendo, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva
per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art.
42.
In relazione al primo alinea del n. 11, mentre è ovvio
che, per i serbatoi ed i magazzini di merce imballata, si debbano
computare la larghezza della zona di protezione e le distanze
dai fabbricati esterni, sui dati che, per la classe alla quale
il deposito appartiene, sono stabiliti dalla tabella, rispettivamente
per i liquidi delle categorie A (benzina) e B (petrolio), è
consentito che, quando il deposito misto contiene anche liquidi
della categoria C (oli combustibili e lubrificanti), per i serbatoi
e i magazzini di questi liquidi si applichino le zone di protezione
e le distanze pertinenti alle classi 8ª o 9ª.
Art.
43.
Osservate le norme di concessione, a termine delle disposizioni
vigenti, è ammesso, per quanto riguarda la sicurezza,
l'uso promiscuo dei serbatoi per benzina, per semilavorati e
per petrolio, purché essi abbiano la zona di protezione
e le distanze dai fabbricati esterni relativi alla sola benzina
(liquido più pericoloso).
Art.
44.
Per le sostanze speciali (benzolo, etere solforico) e per le
miscele carburanti contemplate nella categoria A, di cui al
n. 1, si debbono seguire le norme prescritte per la benzina,
alla quale, esse e dette miscele carburanti, sono equiparate
(serbatoi, bacini di contenimento, irrorazione sui serbatoi,
mezzi di trasporto, pompe, travasi, distanze, ecc.).
Anche per l'etere di petrolio si devono osservare le norme prescritte
per la benzina.
Invece per l'acqua ragia minerale valgono quelle indicate per
il petrolio; e per il gasoil e liquidi analoghi, sono sufficienti
le prescrizioni particolari sugli oli combustibili.
Art.
45.
E' opportuno che gli stabilimenti e i grandi depositi che usufruiscono
normalmente di trasporti ferroviari, siano collegati alla ferrovia,
o direttamente mediante apposito binario di raccordo oppure
con tubazioni.
Art.
46.
Per i depositi delle classi 5ª e 7ª, di carattere
provvisorio, costituiti entro fabbricati esistenti e comprendenti
in ogni caso soltanto merce imballata, i quali si trovassero
in difetto di qualche distanza rispetto a fabbricati viciniori,
è consentito compensare questa deficienza, con muri tagliafuoco,
di spessore e altezza da stabilire caso per caso.
E' però fatto divieto di eseguire travasi, se non ricorrendo
alle precise modalità contemplate nella nota [3] della
tabella. Tabella delle zone di protezione e delle distanze di
rispetto da osservare
-----------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ distanza di
¦ ¦ ¦ ¦ rispetto tra i
¦ ¦ ¦ ¦ fabbricati
¦ ¦ ¦ ¦ esterni e
¦ ¦ ¦ +-----------------
Classe¦ Caratteristiche ¦Catego- ¦Zona
di¦ Il ¦ Il
del ¦ degli impianti ¦ria dei¦ prote- ¦perime-
¦perime-
depo-¦ ¦liquidi ¦ zione ¦tro dei
¦tro dei
sito ¦ ¦ ¦ ¦serbatoi¦magazzi-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ni di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦liquidi
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ e dei
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ locali
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦travaso
¦ ¦ ¦(metri) ¦(metri) ¦(metri)
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
------+---------------------+--------+--------+--------+--------
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 1ª¦a) Depositi con ser-¦ ¦Cat.A
¦ 20 ¦ 75 ¦ 25
¦ batoi fuori terra;¦< Cat.B ¦ 10 ¦
50 ¦ 15
¦ ordinari . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦b) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦
50 ¦ 25
¦ batoi fuori terra;¦< Cat.A ¦ 5 ¦
35 ¦ 15
¦ sicurezza di 3°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦c) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦
37,50¦ 25
¦ batoi fuori terra;¦ ¦Cat.A ¦ 5
¦ 25 ¦ 15
¦ oppure interrati;¦< ¦ ¦ ¦
¦ sicurezza di 2°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦d) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦
25 ¦ 25
¦ batoi interrati; .¦< Cat.A ¦ 5 ¦
15 ¦ 15
¦ sicurezza di 1°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 2ª¦a) Depositi con ser-¦ ¦ ¦
15 ¦ 60 ¦ 25
¦ batoi fuori terra;¦< Cat.A ¦ 5 ¦
40 ¦ 15
¦ ordinari ¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦b) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦
37,50¦ 25
¦ batoi fuori terra;¦< Cat.A ¦ 5 ¦
25 ¦ 15
¦ sicurezza di 3°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦c) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦
25 ¦ 25
¦ batoi fuori terra;¦ ¦Cat.A ¦ 5
¦ 15 ¦ 15
¦ oppure interrati;¦< ¦ ¦ ¦
¦ sicurezza di 2°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦d) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦
15 ¦ 25
¦ batoi interrati;¦< Cat.A ¦ 5 ¦
10 ¦ 15
¦ sicurezza di 1°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 3ª¦a) Depositi con ser-¦ ¦ ¦
10 ¦ 50 ¦ 15
¦ batoi fuori terra;¦< Cat.A ¦ 5 ¦
25 ¦ 10
¦ ordinari . . . . .¦ ¦Cat.B ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦b) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦
15 ¦ 15
¦ batoi fori terra;¦< Cat.A ¦ 5 ¦
10 ¦ 10
¦ sicurezza di 3°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦c) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦
10 ¦ 15
¦ batoi fuori terra;¦ ¦Cat.A ¦ 5
¦ 7 ¦ 10
¦ oppure interrati;¦< ¦ ¦ ¦
¦ sicurezza di 2°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦d) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 3 ¦
5 ¦ 15
¦ batoi interrati;¦< Cat.A ¦ 3 ¦
4 ¦ 10
¦ sicurezza di 1°¦ ¦Cat.B ¦
¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 4ª¦Depositi con serbatoi¦ ¦ ¦
¦
¦ interrati; sicurezza¦Cat. A e¦ ¦
¦
¦ di 1° grado [1]. . .¦ B ¦ 2 ¦
3 ¦ 5 [2]
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 5ª¦Depositi di merce im-¦ ¦ ¦
¦
¦ ballata; sicurezza¦Cat. A e¦ ¦
¦
¦ di 2° grado [5]. . .¦ B ¦ 5 ¦(Non
e-¦
¦ ¦ ¦ ¦ sistono¦
¦ ¦ ¦ ¦ serba- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ toi) ¦ 15 [3]
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 6ª¦Serbatoi interrati¦ ¦ ¦
¦(Non e-
¦ per distributori di¦ ¦ ¦ ¦sistono
¦ benzina e miscele;¦ ¦ ¦ ¦né
ma-
¦ sicurezza di 1° gra-¦ ¦ ¦
¦gazzini
¦ do [4] . . . . . . .¦Cat.A ¦ - ¦
- ¦né loca-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦li di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦travaso)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 7ª¦Depositi di merce im-¦ ¦ ¦
¦
¦ ballata; sicurezza¦Cat. A e¦ - ¦
¦
¦ di 2° grado [5]. . .¦ B ¦ ¦(Non
e-¦
¦ ¦ ¦ ¦ sistono¦
¦ ¦ ¦ ¦ serba- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ toi) ¦ 15 [3]
Cl. 8ª¦Depositi con serbatoi¦ ¦ ¦
¦
¦ fuori terra, o in-¦ ¦ ¦ ¦
¦ terrati, oppure ma-¦ ¦ ¦ ¦
¦ gazzini di merce im-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ballata [6]. . . . .¦Cat.C ¦ 3 ¦
4 ¦ 5
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 9ª¦Depositi con serbatoi¦ ¦ ¦
¦
¦ fuori terra, o in-¦ ¦ ¦ ¦
¦ terrati, oppure ma-¦ ¦ ¦ ¦
¦ gazzini di merce im-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ballata [6]. . . . .¦Cat.C ¦ 1,50¦
2 ¦ 3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl.10ª¦Serbatoi interrati¦Cat.C ¦
- ¦ - ¦(Non e-
¦ per distributori di¦ ¦ ¦ ¦sistonon
¦ residui distillati .¦ ¦ ¦ ¦né
ma-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦gazzini
¦ ¦ ¦ ¦ ¦né loca-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦li di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦travaso)
[1]
I serbatoi interrati dei depositi della classe 4ª non possono
avere capacità superiore a 50 mc.
[2] La distanza di 5 metri si riferisce solamente al locale
di travaso, stante la esigua quantità di merce imballata
costituente l'aliquota ammessa dal n. 12.
[3] Nell'interno dei depositi delle classi 5ª e 7ª
(misti di merce imballata), come pure per il quantitativo di
merce imballata consentita per i depositi delle classi 1ª,
2ª, 3ª, e 4ª, non sono ammesse operazioni di
travaso, se non in locale separato da muri, con tagliafuoco
alto un metro, ingresso indipendente e senza comunicazione veruna
coi locali adibiti a magazzino, nemmeno nel caso preveduto dalla
lettera f) del n. 22. Il travaso deve farsi con un solo fusto
per volta, e soltanto in recipienti ammessi ai trasporti ferroviari.
è tollerato il deposito temporaneo, nel locale di travaso,
di merce imballata, però nel limite totale massimo di
due giornate di lavoro di preparazione.
Queste prescrizioni non riguardano gli oli combustibili e lubrificanti
della categoria C.
[4] I serbatoi per distributori di benzina, di capacità
non superiore a 3500 litri, già installati con semplice
tubo di equilibrio (sicurezza di 2° grado), possono rimanere
in uso. I nuovi serbatoi, di qualsiasi capacità, devono
invece avere dispositivi di sicurezza di 1° grado.
[5] Qualora in un deposito di merce imballata (classe 5ª
o 7ª) si vogliano installare serbatoi interrati con le
caratteristiche della classe 4ª, i magazzini di merce imballata
conservano le proprie distanze, mentre i serbatoi aggiunti si
devono collocare alle distanze e con le norme prescritte per
la classe 4ª.
[6] Nell'ambito del demanio marittimo, e nelle vicinanze di
abitazioni, le distanze delle colonne 4, 5, 6, diventano: per
la classe 8ª, rispettivamente di metri 5, 6, 8 e per la
classe 9ª di metri 3, 4, 5.
Art.
47.
La giacenza di merce imballata su piazzali, cortili, banchine
e simili, anche se la merce stessa sia recintata, non può
essere che temporanea, ossia limitata al tempo strettamente
necessario per effettuarne la spedizione a stabilimenti, a depositi
o a esercizi di distribuzione.
Sulle banchine dei porti è di massima vietato il travaso
degli oli minerali e loro derivati. Il divieto è tassativo
per la benzina, le miscele carburanti e il petrolio.
Può, invece, essere ammesso un parcamento di fortuna
per la nafta, nei porti, specialmente se sprovvisti di serbatoi
o di distributori, come anche per il petrolio agricolo, nelle
località dove se ne fa uso, purché la quantità
non sia superiore a 200 fusti nel primo caso, a 50 nel secondo
(fusti da 200 litri). E' ammessa la sostituzione di parte della
nafta o del petrolio con oli lubrificanti secondo gli equivalenti
di cui al n. 4. E' per contro vietata la sostituzione inversa
della nafta in petrolio o benzina, e di petrolio in benzina.
I fusti, riuniti in area del porto adatta per posizione ed estensione,
debbono essere protetti da una tettoia, essere circondati, a
distanza di m. 1,50, da rete metallica alta m.
2,50, e poggiare sopra un piano diserbato, più basso
di almeno 30 centimetri del terreno circostante, oppure limitato
da un rialzo di pari altezza. I fusti devono essere disposti
secondo le norme del n. 75. Di massima, la distribuzione della
nafta, si fa per fusti interi senza travaso.
Il parco per il petrolio agricolo, costituito come sopra indicato,
deve, di preferenza, essere situato in aperta campagna, o almeno,
alla periferia dell'abitato, in ogni modo a distanza non inferiore
a 8 metri da qualsiasi fabbricato esterno (nel senso di cui
al n. 39).
L'eventuale travaso del petrolio si deve fare fuori e discosto
dalla recinzione (con un solo fusto per volta e possibilmente
usando il carrello portafusti di cui al n. 82).
Da uno a tre estintori portatili (a seconda dell'entità
del parco) debbono trovarsi a portata di mano.
Dev'essere disposto sotto la tettoia e nel punto dove si eseguisce
il travaso, un visibile cartello indicante il divieto di fumare.
Per un numero di fusti superiore a quelli sopra indicati, si
debbono osservare le norme stabilite per i depositi dei liquidi
corrispondenti (classe 7ª oppure 9ª).
.
Art. 48. Sistemazioni interne
Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie
devono essere depositati e travasati in locali distinti, per
categoria.
I detti locali devono essere separati fra loro: o da una distanza
uguale alla metà della zona di protezione prescritta
dal n. 39, riferita alla classe cui il deposito appartiene e
al più pericoloso fra i due liquidi; oppure da un robusto
muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici
da dividere.
Nei depositi misti (v. n. 11) di nuova costruzione delle classi
3ª, 4ª, 5ª e 7ª, è consentita la
coesistenza dei liquidi delle categorie B e C, purché
dopo il travaso, non rimanga nel locale che merce imballata,
nei limiti di cui alla nota (3) della tabella.
Per i depositi già esistenti, si consente:
a) che in quelli delle classi 5ª e 7ª, possa aversi
la coesistenza di liquidi delle categorie A, B, e C, tenendo
però la benzina separata dal resto, almeno con muretto,
o rialzo sul pavimento, in modo da costituire bacino contenitore;
occorrono anche maggiori mezzi di estinzione e di aereazione
e molte precauzioni;
b) che in quelli delle classi 3ª e 4ª, si possa avere,
oltre la coesistenza di liquidi delle categorie B e C, anche
quelli della categoria A, però in via eccezionale, e
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: che la benzina
sia tenuta separata con mezzi analoghi a quelli indicati al
comma a, ma più efficienti, collocandola nella posizione
più opportuna nei riguardi di eventuali incendi (vicinanza,
oppur no, degli ingressi, ecc.); mezzi di estinzione più
abbondanti e molto opportunamente disposti; ventilazione degli
ambienti; divieto di conservare, insieme ai liquidi, recipienti
vuoti; rigorosa disciplina;
c) che in quelli della classe 2ª, possa aversi soltanto
la coesistenza delle categorie B e C.
Art.
49.
Fra i serbatoi fuori terra deve intercedere una distanza uguale
alla zona di protezione (numero 39), se essi sono disposti su
più linee. Nei caso invece che siano situati sopra una
sola linea, è sufficiente una distanza uguale alla metà
della zona, stante il minor pericolo di propagazione del fuoco,
la minore azione del vento e la maggior efficacia dell'azione
di raffreddamento coll'acqua (attacco da più lati).
Salvo quanto è disposto ai numeri 55, 56 e 57 per gli
stabilimenti (serbatoi di lavorazione), per i serbatoi fuori
terra dei depositi, la distanza da osservare non può
essere inferiore a m. 1,50.
Quest'intervallo è da considerare normale per i serbatoi
di oli lubrificanti; a meno che si tratti di cassonetti di capacità
non superiore a 30 metri cubi, nel quale caso si può
scendere sino a 80 centimetri.
Fra i serbatoi interrati attigui, è sufficiente la distanza
di m. 0,50.
Art.
50.
Nei depositi delle classi 1ª e 2ª, i locali delle
pompe usate per le diverse categorie di liquidi, devono essere
disposti all'esterno degli argini di contenimento dei serbatoi
e possono stare anche in prossimità dei locali di travaso.
Non si prescrivono tassative distanze, ma soltanto che tali
locali siano isolati e le pompe non siano azionate da motore
a scoppio.
Se esiste motore a scoppio, occorre osservare le distanze di
cui al comma b) del n. 52 .
Art.
51.
Negli stabilimenti di cui alla lettera a del n. 6, occorre distinguere
fra i reparti dei macchinari speciali e i reparti nei quali
si conservano transitoriamente i liquidi in corso di produzione
o di trasformazione.
Per i primi, le camere di reazione e gli apparecchi di deflegmazione,
possono essere situati, dai serbatoi di deposito definitivo,
ad una distanza, in pianta, uguale al doppio della zona ai protezione.
Per il reparto distillazione, rettificazione e raffinazione
e invece sufficiente una distanza pari alla zona di protezione.
Per gli stabilimenti di cui alla lettera b del n. 6 suddetto
devono essere fissate, caso per caso, le distanze da osservare,
in ragione delle speciali caratteristiche dei sistemi di lavorazione.
La stessa modalità si deve seguire per gli stabilimenti
di cui alla lettera a quando in essi si adottino nuovi processi
di lavorazione.
Art.
52.
Negli stabilimenti e nei depositi delle classi, 1ª, 2ª
e 3ª, si debbono osservare le seguenti norme:
a) i fabbricati per le caldaie a vapore, quelli con centrale
termica per la produzione di energia elettrica, le officine
di riparazione fusti con fiamma libera, le officine da falegname,
i magazzini di legnami per la costruzione degli imballaggi,
i depositi di materiali per l'assestamento dei carichi infiammabili
sui vagoni (cannucce e simili), e le abitazioni, devono trovarsi
ad una distanza, dai serbatoi fuori terra per liquidi delle
categorie A e F e dai locali di travaso delle medesime categorie,
doppia della larghezza della corrispondente zona di protezione;
b) i fabbricati per la trasformazione di energia elettrica per
la produzione di gas inerte con motori a combustione interna
per le lavorazioni accessorie, nonché i gassometri, le
officine di riparazione bidoni, le autorimesse e gli uffici,
devono esser situati, rispetto ai serbatoi fuori terra per liquidi
delle categorie A e B ed ai locali di travaso, ad una distanza
uguale alla zona di protezione;
c) i camini delle caldaie nelle quali si impiegano combustibili
solidi, devono avere l'estremità superiore sopraelevata
di 5 metri, rispetto al tetto del serbatoio fuori terra più
alto;
d) nei depositi delle classi 3ª e 4ª, con serbatoi
interrati, e nei depositi delle classi 5ª, 7ª 8ª
e 9ª, i fabbricati di cui al comma b, possono essere situati
ad una distanza uguale alla metà della zona di protezione;
e) alle zone interne di protezione possono, in qualche caso,
essere sostituiti muri o schermi incombustibili di conveniente
resistenza, sopraelevati di almeno un metro rispetto ai locali
da dividersi e alla distanza di almeno m. 1,50 dai serbatoi.
Art.
53. Serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A, B e
C.
Quelli delle categorie A e B devono essere esclusivamente metallici
e a tenuta ermetica. Hanno generalmente forma cilindrica ad
asse verticale.
Il fondo deve essere direttamente appoggiato sopra fondazione
di resistenza adeguata al carico da sopportare, la quale può
essere costituita, sia con ghiaia e sabbia, sia mediante conglomerato
di cemento avente superiormente un cuscinetto di sabbia, sia
con altri sistemi di equivalente efficacia. La superficie esterna
del fondo deve essere protetta con sostanze atte ad impedirne
l'ossidazione. Sotto lo spigolo perimetrale del medesimo, deve
trovarsi una soletta (di conveniente altezza in relazione all'altezza
del serbatoio), con pendenza e canaletto per la raccolta e smaltimento
delle acque piovane e di quelle di irrorazione, il quale faccia
capo a uno o più pozzetti di scarico, raccordati con
una vasca a trappola, collegata, mediante tubazione, alla fognatura,
oppure a fiume, a canale, o al mare aperto, secondo i casi.
Nella parte bassa del fasciame cilindrico del serbatoio, due
passi d'uomo, diametralmente opposti, servono per l'accesso
all'interno e per l'aereazione.
Il tetto deve avere struttura leggera e deve essere a tenuta
di vapori. Esso deve presentare uno o due passi d'uomo (in questo
ultimo caso diametralmente opposti) per la sola aereazione;
e deve avere alcuni sfiatatoi con rete metallica o altro dispositivo
conveniente, per l'equilibrio delle tensioni e per opporsi alla
retroversione delle fiamme.
I serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello,
di vetro retinato (o di resistenza equivalente), ognuno dei
quali deve avere rubinetti o valvole di intercettazione.
Costituiscono il necessario completamento: una scala metallica,
di forma appropriata, lungo i livelli, e le prese per il riempimento
e il vuotamento del serbatoio.
Per la benzina, per il petrolio e per gli oli combustibili leggeri,
è consigliabile la disposizione, nell'interno del serbatoio,
d'un tubo articolato, manovrabile dall'esterno, allo scopo di
evitare i dannosi effetti di eventuali rotture, o di perdita
di liquido dalle prese anzidette.
Le pareti esterne dei serbatoi per liquidi infiammabili, devono
essere tinte con colori a forte potere riflettente;
oppure possono essere rivestite con lamine sottilissime di alluminio
perfettamente aderenti.
Al tetto potranno essere applicati dispositivi di sicurezza.
La copertura del serbatoio può essere costituita con
materiali coibenti, per diminuire gli effetti dell'irradiazione
solare; al quale scopo risponde anche un galleggiante metallico
interno, ricoprente l'intera superficie del liquido. Questi
sistemi di protezione non dispensano dall'obbligo della irrorazione
delle pareti del serbatoio.
Serbatoi fuori terra per liquidi della categoria C. - Possono
essere costruiti in metallo, in cemento armato, in muratura
o con altri materiali incombustibili, possono avere forma cilindrica
ad asse verticale od orizzontale, oppure forma parallelepipeda.
Possono poggiare direttamente sul suolo, o su pilastri, oppure
essere parzialmente interrati. Debbono essere provvisti di opportuni
dispositivi di aereazione.
Art.
54.
I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di
terra, preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure,
in modo da costituire un bacino di contenimento.
Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire
al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter
resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più
sfavorevoli.
Se si tratta di liquidi della categoria A:
1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri
cubi, ognun d'essi deve avere il proprio bacino, di capacità
uguale a quella effettiva in volume, del liquido che può
essere contenuto nel serbatoio.
2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono
essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità
totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra
loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità
uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei
6 serbatoi.
Se si tratta di liquidi della categoria B, il raggruppamento
può essere analogamente costituito con serbatoi disposti
a distanza rispettiva di m. 5 a 10 secondo la loro capacità,
a partire da 5 metri per 500 metri cubi, e aventi un totale
complessivo di liquidi non superiore a 12.000 metri cubi. Il
bacino di contenimento deve avere capacità uguale alla
terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.
Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma,
bacini di contenimento, ma l'area su cui sorgono dev'essere
recinta da muro, o da argine.
Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità
totale dovrebbe essere uguale alla quarta parte di quella complessiva
effettiva dei serbatoi .
Art.
55.
Negli stabilimenti in genere dove si producono o si lavorano
oli minerali, è consentito, per ragioni di lavorazione,
ma non per conservazione in deposito, di raggruppare, in un
unico bacino di contenimento, non più di quattro serbatoi
per benzina di capacità singola non superiore a 150 metri
cubi, con facoltà di ridurre le distanze fra serbatoio
e serbatoio, però senza scendere sotto a 80 centimetri.
Per ogni serbatoio deve esservi la possibilità di irrorarlo
idricamente.
Alcuni di tali gruppi di massima non più di tre, possono
avere bacini contigui, in modo da costituire un solo complesso,
rispetto al quale devono essere computate la zona di protezione
e le distanze di rispetto, riferite alla classe 1ª.
Art.
56.
Nelle raffinerie è ammesso di tenere:
a) In vicinanza del gruppo caldaie, piccoli serbatoi raccoglitori
(per distillati leggeri; per distillati pesanti), di capacità
singola non superiore a 100 metri cubi, in gruppi di non più
di 20 serbatoi, disposti entro un medesimo bacino o vasca di
contenimento, a distanza, fra serbatoio e serbatoio, non minore
di 80 centimetri.
b) Nel reparto raffinazione continua delle benzine e dei petroli,
raggruppamenti di non più di 20 cassonetti, cisternette
e altri recipienti, di capacità singola non superiore
a 60 metri cubi, disposti essi pure in un medesimo bacino o
vasca, a distanza fra recipiente e recipiente, non inferiore
a 80 centimetri.
c) Altri raggruppamenti analoghi, in altri reparti (rettificazione
delle benzine e simili), della capacità totale massima
di 2000 metri cubi.
Ciascun gruppo di recipienti di cui alle lettere a, b e c, deve
essere considerato come un unico complesso, rispetto al quale
devono osservarsi le distanze di protezione della classe 1ª.
Gli irroratori per ogni singolo serbatoio di cui al numero precedente,
possono essere sostituiti da efficienti impianti idrici, con
acqua sempre sotto pressione, per potere prontamente intervenire
ove il bisogno lo richieda; integrandoli con un impianto, o
anche soltanto con apparecchi portatili o trasportabili, per
produzione continua di schiuma.
d) Sono ammessi infine raggruppamenti di serbatoi, cassonetti
e altri recipienti, nel reparto raffinazione oli, di capacità
non superiore a mc. 100 l'uno, in numero non superiore a 40,
senza che occorra bacino o vasca di contenimento.
Art.
57.
Analogamente dicasi per gli stabilimenti nei quali le operazioni
di piroscissione, raffinazione e rettificazione devono compiersi
in modo continuo, servendosi di liquidi che sono transitoriamente
depositati, oppure che circolano in serbatoi ordinari, decantatori,
ricircolatori, alimentatori e simili.
Questi serbatoi, recipienti, bacini o vasche, devono essere
raggruppati separatamente dai gruppi dei serbatoi costituenti
il deposito autorizzato (il quale comprende materie gregge da
lavorare e prodotti finiti). Per quanto possibile, i singoli
gruppi rispetteranno le distanze di protezione stabilite per
la classe 1ª, in relazione ai liquidi contenuti.
Anche per questi serbatoi, bacini, vasche, ecc., da considerare
come parte integrante degli impianti di piroscissione, si devono
prendere speciali provvedimenti contro gli incendi, per poter
intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno.
Art.
58.
Per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª,
è ammesso l'impiego di serbatoi fuori terra esclusivamente
adibiti per effettuare miscele carburanti oppure travasi, a
condizione che ciò sia fatto a circuito chiuso.
Per le classi 1ª e 2ª, i serbatoi per miscele devono
avere capacità non superiore a 1500 metri cubi. Per i
depositi di queste classi, stante la precarietà dell'uso
di tali serbatoi, possono essere ridotte a metà la larghezza
della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni;
e i singoli bacini di contenimento possono avere capacità
pari alla metà di quella massima effettiva, in volume,
del liquido infiammabile del proprio serbatoio.
Per i depositi della classe 3ª è ammesso l'impiego
di un serbatoio per ogni specie di liquido, di capacità
non superiore a 50 metri cubi, e per i depositi della classe
4ª non superiore a 30 metri cubi, con l'obbligo però,
per entrambe le classi, di sistemarli entro il locale di travaso.
L'obbligo del circuito chiuso non sussiste per i serbatoi delle
classi 1ª e 2ª, di cui al primo capoverso del presente
numero, se tali serbatoi sono situati alle distanze normali.
Art.
59.
I tubi e i canali di scarico delle acque del bacino di contenimento,
devono essere intercettabili mediante valvole a saracinesca,
situate allo esterno degli argini o muri, e destinate a impedire,
in caso di accidente, che il liquido infiammabile venga condotto
nelle normali fognature. L'eventuale dispersione di tale liquido
a mare, è ammessa, sempreché lo scarico possa
farsi, mediante cunicolo, o fognatura, fuori del porto, in località
designata.
Tutte le tubazioni, i cunicoli e le fognature che convogliano
le acque pluviali e di lavaggio provenienti dall'interno dei
bacini di contenimento, devono, prima di uscire dal recinto,
essere provveduti di fossa o vasca di decantazione, a trappola.
I muri o argini contenitori del bacino non devono presentare
alcuna apertura. Se in vecchi impianti esiste qualche porta,
occorre renderla completamente stagna.
per l'accesso all'interno dei bacini è obbligatoria la
esistenza di scalette fisse, di materiale incombustibile.
L'impiego dell'erba conferisce alla buona conservazione degli
argini. Essa però qualora non sia di natura incombustibile,
deve essere mantenuta bassa, particolarmente in estate, anche
sul circostante terreno.
Gli alberi sono, di massima, esclusi dall'interno e dalle immediate
vicinanze degli stabilimenti e dei depositi di oli minerali.
Ad ogni modo, essi non devono essere di troppo alto fusto, né
di specie tale per cui possano divenire propagatori di fuoco
(non resinosi, tanto più se a fronde basse; con scarsi
rami e foglie secche; ecc.).
E' vietato depositare, nell'interno dei bacini contenitori,
materiali di qualsiasi specie.
Art.
60.
E' preferibile che le tubazioni uscenti dai bacini, attraversino
gli argini o i muri di contenimento, in luogo di sorpassarli,
al fine di evitare la formazione di bolle d'aria.
L'attraversamento deve essere reso stagno mediante perfetta
aderenza dei tubi alla terra o al muro.
L'introduzione e l'estrazione dei liquidi dai detti serbatoi
possono essere effettuate, o per gravità, o per mezzo
di pompe, con tubi di acciaio senza saldatura longitudinale,
collegati fra loro mediante giunzioni fatte con saldatura trasversale,
oppure a manicotto o a flangia. Per questo ultimo sistema, le
guarnizioni devono essere di sostanza incombustibile e non fusibile
(esclusi piombo, metalli e leghe ad esso analoghi).
Le tubazioni nell'interno degli stabilimenti e dei depositi
devono essere ispezionabili. Perciò, è opportuno
che siano allo scoperto, salvo quanto è disposto nel
numero seguente.
Le tubazioni di allacciamento degli impianti alle bocche di
carico e scarico delle banchine di approdo, ed agli scali ferroviari,
nei tratti sottopassanti a strade ordinarie, binari ferroviari
e tramviari, piazzali e aree di uso pubblico, debbono: per diametri
fino a 100 millimetri, essere interrate ad una conveniente profondità,
non inferiore a 30 centimetri (50 centimetri in caso di binari);
per diametri maggiori, essere situate in cunicolo, o in cassetta
di cemento.
I tubi, nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, devono
essere tinti con colori differenti, a seconda del liquido al
quale ognun d'essi è destinato, affinché possano
essere facilmente distinti dagli operai, e, in caso di bisogno,
dai pompieri.
Art.
61.
A) Le tubazioni che uniscono i depositi costieri alla banchina
del porto devono rispondere ai seguenti requisiti:
1° Le tubazioni di distribuzione con bocche di presa, derivate
dalle condotte principali, costruite come è accennato
nel numero precedente, non debbono essere sistemate sulla calata
entro cunicoli, ma devono essere interrate a livello superiore
a quello delle acque del bacino portuale.
2° Le condotte principali di trasporto dei liquidi debbono
distare dal muro di sponda della calata non meno di 20 metri,
ed avere, nell'àmbito del demanio marittimo, ad ogni
250 metri circa, a partire dalla radice del ruolo, una saracinesca
di intercettazione in pozzetto, manovrabile facilmente con la
semplice apertura del chiusino del pozzetto. Quando la larghezza
delle calate non consenta la distanza indicata di 20 metri,
questa potrà essere conseguentemente ridotta dall'autorità
marittima.
3° Le condotte di distribuzione di cui al capoverso primo
del presente numero ciascuna con propria saracinesca di intercettazione
al punto di diramazione, debbono essere collocate normalmente
al muro di sponda; le bocchette di presa debbono essere conformate
in modo da evitare dispersioni di liquido.
4° Il collegamento fra la bocchetta di presa e quella della
nave cisterna dev'essere effettuato con tubo flessibile, costruito
in modo da evitare qualsiasi spandimento. Per i liquidi infiammabili
delle categorie A) e B), tali tubi devono essere costituiti
con materiale plastico insolubile, nei liquidi stessi, rivestito
con materiale metallico, ricoperto a sua volta mediante sostanza
impermeabile; oppure essere interamente metallici, a parete
interna continua e non intaccabile dagli oli minerali, e resistenti
a elevate pressioni. Per gli oli della categoria C) e invece
ammesso l'uso dei tubi flessibili metallici, ad alto grado di
tenuta.
Durante l'uso si deve sorvegliare attentamente che le giunzioni
dei tubi, costituite da flangie, non diano luogo a sprizzamenti
o a stillicidi di liquido, nella quale evenienza si deve procedere
senza indugio a farli cessare, serrando maggiormente le flangie.
Si possono anche usare giunti di dilatazione, con o senza flangie
alle estremità, a pareti metalliche ondulate lateralmente,
resistenti a forti pressioni e a temperature elevate .
5° Le navi cisterna devono impiegare il minor tempo possibile
per lo scarico dei liquidi ai depositi costieri, mediante le
apposite pompe e tubazioni.
Appena terminate le operazioni di carico o scarico delle navi
cisterna, le tubazioni devono essere vuotate del liquido; e,
se trattasi di liquidi delle categorie A e B, deve essere provveduto
alla eliminazione dei vapori infiammabili, mediante riempimento
di acqua, o con altro sistema equivalente.
B) Le tubazioni (oleodotti) che possono unire un deposito costiero
ad un lontano stabilimento (vedasi n. 17), devono invece uniformarsi
ai seguenti criteri di massima:
a) le condutture principali devono evitare, per quanto è
possibile, i terreni non pianeggianti, i fiumi, le paludi, gli
stagni, ecc.;
b) esse devono correre preferibilmente in vicinanza di linee
ferroviarie e di grandi strade, perché ciò può
facilitare la costruzione e la sorveglianza. Le distanze vanno
concertate con gli enti interessati;
c) è consigliabile che le tubazioni attraversino i corsi
d'acqua valendosi dei ponti già esistenti. In caso di
impossibilità, occorre costruire appositi piccoli ponti
leggeri;
d) le tubazioni in terreno pianeggiante non devono di massima
essere collocate a profondità superiore a un metro, perché
ne sia facile la sorveglianza;
e) normalmente, i tubi per le condutture principali hanno il
diametro interno di cm. 20 a 25. Se le giunzioni non sono state
fatte per saldatura, il che sarebbe preferibile, esse devono
essere a manicotto, con avvitamento lungo, fatto colla massima
cura, oppure con altri sistemi speciali. Manicotto, premistoppa,
guarnizioni, vernici, devono dare una perfetta tenuta per evitare
perdite di liquido. I tubi devono essere provati in officina
coll'acqua fredda, ad una pressione almeno doppia di quella
prodotta dalle pompe che spingono l'olio;
queste pompe lavorano generalmente a una pressione di circa
50-60 atmosfere;
f) i fattori che stabiliscono la distanza fra le stazioni sono,
la viscosità dell'olio e la topografia della regione
(dislivelli in salita). A titolo di orientamento, si può
ritenere che: per gli oli leggeri poco viscosi, tale distanza
si aggiri sugli 80 chilometri; per gli oli pesanti, circa 25,
coll'avvertenza che, quelli molto viscosi, devono venire scaldati
a circa 70° con adatte batterie di riscaldamento;
g) è indispensabile che le stazioni siano collegate fra
loro mediante telefono.
Art.
62.
Per l'eventuale scarico diretto da nave cisterna a carri serbatoio
ferroviari e ad autocisterne, di cui al n. 16, si devono osservare
le seguenti norme:
a) deve essere scelta una località fuori del contatto
del pubblico, lontana da altre imbarcazioni e da magazzini e
depositi di materiali che possono esplodere (come gas compressi
in bombole), oppure infiammabili o combustibili;
b) le tubazioni di carico debbono avere caratteristiche tali
da garantire contro le rotture o le perdite di liquido.
Dove possibile, esse dovranno essere arginate;
c) i tubi flessibili devono rispondere ai requisiti di cui al
capoverso quarto del precedente n. 61;
d) nelle vicinanze dei tubi flessibili devono essere disponibili:
due estintori da 10 litri a schiuma; abbondanti scorte di sabbia
fine ed umida, con carriole e attrezzi per il lancio; nonché
una riserva di sacchetti ripieni di sabbia, per eventuali arginature;
e) le operazioni di carico devono essere compiute con tutta
sollecitudine, compatibilmente però col massimo ordine
e disciplina, sotto la continua sorveglianza del comando della
nave cisterna e di un tecnico competente dell'impresa concessionaria.
Art.
63.
Le operazioni di scarico dei carri serbatoio ferroviari (sia
in stazioni ferroviarie che tramviarie), di liquidi infiammabili
della categoria A, tanto che si tratti di travasarli in altri
carri, o in fusti, ecc., quanto che si debbano convogliare mediante
apposita tubazione, per gravità, direttamente ai serbatoi
del deposito, non devono mai avere luogo all'aria libera, sebbene
con sistema a circuito chiuso, in guisa da evitare il contatto
dell'aria e da ottenere sempre, in sua vece, quello coi vapori
del liquido. A scarico ultimato, si devono chiudere ermeticamente
le tubazioni adducenti al deposito, senza riempirle di gas inerte
speciale.
Lo stesso dicasi per le autobotti, i carribotte e i rimorchibotte.
Nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, le bocche o
i bracci snodati adibiti al carico dei veicoli che trasportano
benzina e miscele carburanti, devono essere collocati all'aperto,
o sotto tettoie ben aereate, in modo che non possano ristagnarvi
vapori infiammabili.
Art.
64. Serbatoi interrati per liquidi delle categorie A, B e C.
I serbatoi per liquidi delle categorie A e B, devono essere
metallici e, di massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale.
Non è consigliabile ricorrere, per essi, all'impiego
di una cassa di isolamento di cemento o di muratura.
Il serbatoio deve essere costruito con lamiere d'acciaio di
buona qualità, dello spessore minimo di 5 millimetri,
solidamente connesse, cosicché esso risulti a tenuta
stagna sotto una pressione di prova di non meno di un chilogrammo
per centimetro quadrato.
I giunti e i raccordi devono essere applicati soltanto sulle
pareti dei passi d'uomo o sul loro coperchio.
La superficie esterna del serbatoio deve essere spalmata con
sostanze antiossidanti, non solubili nell'acqua.
Il serbatoio deve poggiare sopra una platea di ghiaia, o sul
fondo della fossa, ad una profondità tale da risultare
con la sua generatrice superiore ad un metro dal livello del
terreno soprastante, in modo che, in caso di incendio in prossimità,
non possa prodursi sensibile aumento di temperatura nel liquido
in esso contenuto. In qualche circostanza eccezionale è
concesso salire sino a mezzo metro dal detto livello, ma allora
occorre che la pressione di prova del serbatoio sia portata
a 3 chilogrammi per centimetro quadrato. La terra intorno e
sopra il serbatoio deve essere fortemente stipata per pressione.
I passi d'uomo devono essere racchiusi in un pozzetto di muratura,
a pareti impermeabili, coperto da chiusino metallico, provvisto
di serratura a chiave. I bordi del pozzetto devono essere tenuti
più alti di almeno 10 centimetri del livello del terreno
circostante, per evitare la penetrazione dell'acqua.
Al serbatoio deve essere applicato: un dispositivo di sicurezza
di primo grado (meglio con fluido inerte o con saturazione),
se trattasi di liquidi delle categorie A e B; un semplice tubo
di sfogo dei vapori, se trattasi di residui distillati con punto
di infiammabilità al disotto di 85° C.
E' ammesso un tipo di serbatoio interrato cilindrico, ad asse
verticale, con copertura a soletta piana sorreggente un congruo
spessore di terra, costruito in cemento armato, foderato internamente
di lamiera di ferro.
Possono altresì essere impiantati serbatoi a forma parallelepipeda,
costituenti un sistema di cellule multiple e separate (alveare),
costruiti in cemento armato, con rivestimento interno metallico
o di altra natura, perfettamente aderente al fondo e alle pareti,
ed aventi copertura piana di cemento armato, con almeno 50 centimetri
di terra sopra. In caso di promiscuità di benzina e petrolio,
i serbatoi dei due liquidi devono essere separati da cellule
vuote. Il sistema deve essere integrato mediante dispositivi
di sicurezza per il movimento dei liquidi.
Art.
65.
Per gli oli combustibili (esclusi i residui distillati di cui
sopra) e per i lubrificanti, i serbatoi interrati possono essere
costruiti separati o nella forma cellulare suddetta, in calcestruzzo,
in muratura, od anche in pietra scalpellata rivestita internamente
di ottimo cemento.
Devono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.
Art.
66. Serbatoi interrati per liquidi infiammabili della categoria
A (classe 6ª). -
Essi sono normalmente collocati nelle piazze, nelle strade,
sotto i marciapiedi, nei cortili e simili mai entro negozi,
nelle cantine e nei sotterranei.
Di regola, la loro costruzione e il loro interramento devono
procedere con le norme del n. 64. Lo spessore della lamiera
potrà essere al minimo di 4 millimetri per la minore
delle capacità elencate al n. 10.
Nel caso che essi vengano a trovarsi in prossimità di
gallerie ferroviarie o stradali, fognature, cantine e simili,
fra il serbatoio e la superficie esterna dei detti manufatti
deve intercedere una distanza di due metri; inoltre, la superficie
dei manufatti, prospicienti il serbatoio, deve essere intonacata
a cemento, oppure il serbatoio deve essere rinchiuso entro una
cassa di isolamento.
Le prescrizioni di cui sopra riguardano i serbatoi di nuovo
impianto; per quelli già esistenti, esse saranno applicate
in occasioni di eventuali riparazioni che rendano necessario
lo scoprimento del serbatoio.
Se il serbatoio viene invece a trovarsi in prossimità
di gallerie predisposte per pubblici servizi, ovvero di cavi
per trasporto di energia elettrica, di cavi telegrafici e telefonici,
o di tubi del gas e simili, deve intercedere la distanza di
un metro fra la superficie esterna del serbatoio e la galleria;
oppure i cavi o i tubi. Inoltre, i tubi di aspirazione della
benzina e di aereazione, che vanno dal pozzetto del serbatoio
al distributore stradale, devono passare sopra i cavi o i tubi
ed essere racchiusi, nel tratto corrispondente all'incrocio,
in un manicotto di cemento retinato ripieno di materia isolante
solida, oppure in un tubo metallico contenitore. In questi casi,
presentandosi l'occasione che si debbano riparare cavi armati
con tubi di piombo, è necessario che l'esercente del
distributore prenda accordi con gli addetti alla riparazione
e dia disposizioni per intercettare, durante il tempo della
operazione, il transito di liquidi, aria e vapori di benzina,
nelle tubazioni di comunicazione fra serbatoio e distributore.
La cassa d'isolamento sopraindicata è d'obbligo nelle
aree pubbliche delle città lagunari e nelle località
abitate a sottosuolo molto umido. Essa, costruita in cemento
o in muratura ed a tenuta stagna, deve presentare nel suo interno
uno spazio libero, intorno al serbatoio, di cm. 20 in corrispondenza
della parte inferiore, di cm. 60 ai lati e alle testate, e di
un metro nella parte superiore rispetto al livello del suolo
soprastante.
Il fondo della cassa deve avere una pendenza longitudinale,
in senso unico. Lo spazio fra serbatoio e cassa deve essere
però riempito con sabbia, terra od altro materiale compatto
e incombustibile.
Intorno al passo d'uomo deve essere costruito un pozzetto stagno
in muratura, munito di chiusino metallico, a livello del suolo,
con chiusura quasi stagna di protezione contro le intemperie,
e con serratura a chiave.
I serbatoi in cassa d'isolamento devono essere messi elettricamente
a terra, con una resistenza media non superiore a 50 ohm.
Ai serbatoi di questa specie deve essere applicato un dispositivo
di sicurezza di primo grado, salvo l'eccezione di cui alla nota
[4] della tabella del n. 39.
Art.
67. Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10ª).
-
La costruzione e l'interramento di questi serbatoi devono procedere
con norme analoghe a quelle precedentemente esposte.
Per i serbatoi di questa specie non sono necessari né
il circuito chiuso per il movimento dei liquidi, né speciali
dispositivi di sicurezza. E' sufficiente un semplice tubo di
sfogo dei vapori, disposto con le avvertenze di cui al terzo
capoverso del numero seguente (vedasi anche n. 64).
Art.
68. Serbatoi di oli combustibili per impianti di riscaldamento
centrale. -
Devono preferibilmente essere collocati nei giardini o nei cortili;
e, quando ciò non sia possibile, possono essere disposti
anche in cantine o sotterranei, interrati oppure no.
Possibilmente devono essere in locale separato da quello della
relativa caldaia.
Se si tratta di serbatoi interrati, le norme costruttive sono
analoghe a quelle contenute nei precedenti numeri, senza obbligo
di messa a terra elettrica e senza alcun dispositivo di sicurezza.
E' però necessario un tubo di sfogo dei vapori, il quale
deve uscire all'aria aperta e deve avere l'estremità
superiore chiusa da reticella metallica inossidabile, ad una
altezza di almeno m.
2,50 dal praticabile esterno o dalle più vicine finestre,
in modo da impedire il facile avvicinamento di fiamme.
La separazione tra i due locali della caldaia e del serbatoio
deve essere ottenuta per mezzo di muro, possibilmente senza
aperture e semplicemente attraversato dai tubi di conduzione
del combustibile liquido, ben aderenti al muro. Qualora invece
esistano comunicazioni, la soglia deve essere rialzata di tanto
da costituire bacino di contenimento, di capacità uguale
a quella del serbatoio.
E' opportuno che, in un locale separato ma non lontano dalla
caldaia, sia disposto un estintore in efficienza.
In questi locali è vietato depositare altri combustibili
(anche solidi), stracci, recipienti vuoti ex-combustibili liquidi,
e simili.
Nel caso che, per mancanza di spazio, non sia possibile attenersi
alle precedenti prescrizioni, il serbatoio deve essere protetto
con un involucro coibente ben aderente alla superficie, o, ancor
meglio, deve essere chiuso fra pareti mura, rie intonacate internamente
ed a tenuta stagna.
TITOLO
V - Dispositivi di sicurezza
Art.
69.
Questi dispositivi di sicurezza interessano in particolar modo
la benzina e le miscele carburanti.
In fatto di sicurezza dei depositi di liquidi infiammabili bisogna
distinguere gli effetti dell'infiammabilità da quelli
della esplodibilità.
Si prevengono i primi, in modo specifico, coll'interramento
dei serbatoi.
E' questa, forse, la forma più efficace di sicurezza,
perché sottrae materialmente il serbatoio al fuoco. Ma
non se ne può fare applicazione senza limiti di numero
e di dimensioni dei serbatoi, per ragioni tecniche ed economiche;
epperciò, occorre riservarla all'ambito dei porti, ai
casi di immediato contatto col pubblico (serbatoi per distributori
stradali), di vicinanza ad importanti fabbricati o a pubblici
manufatti e simili.
Si procura di neutralizzare le cause di esplosione, o eliminando
il contatto dell'aria col liquido infiammabile per diminuire
grandemente le probabilità della formazione di miscele
tonanti, oppure provocando la formazione di una miscela non
esplosiva.
Ciò si ottiene applicando uno dei sistemi descritti in
appresso.
Art.
70.
A) Sistemi a fluido. - Il fluido può essere: liquido
(acqua), oppure gassoso (azoto; anidride carbonica; prodotti
di scappamento di motori a combustione interna, costituiti in
prevalenza di azoto, con anidride carbonica e piccola percentuale
di impurità).
I. Ad acqua (idrostatico). - In questo sistema l'isolamento
è dato dalla mancanza di contatto con l'aria, perché
l'acqua spinge il liquido infiammabile di sotto in su, fin contro
la parte superiore del serbatoio dove sono innestati i tubi
di manovra.
II. A gas inerte, che può essere:
a) a pressione;
b) senza pressione.
Gas con pressione. - Il gas non ha soltanto lo scopo di fornire
l'isolamento del liquido infiammabile, ma anche quello di provocarne,
colla propria pressione (statica) dall'alto in basso, il movimento,
ossia l'espulsione dal serbatoio. Esso viene fornito compresso
in bombole, oppure vien prodotto in sito mediante apposita installazione.
Il gas può essere sostituito con aria saturata di vapori
oltre la percentuale di infiammabilità.
Gas senza pressione. - Il gas trovasi nel serbatoio a pressione
così ridotta da essere insufficiente a produrre l'espulsione
del liquido infiammabile, al che si provvede mediante pompa
azionata da motore elettrico, o a vapore, o a combustione interna,
o a mano. E', in questo caso, fatto obbligo di impiegare un
dispositivo automatico a pressione che, venendo a mancare il
gas inerte, chiuda la valvola inserita sul tubo di aspirazione.
B) Sistema a saturazione. - L'isolamento è dato dall'aria
sovraincombente al liquido, la quale è in miscela con
una percentuale tale di vapori di liquido infiammabile per cui
essa trovasi fuori del campo esplosivo, definito da 1,1 per
cento a 5,4 per cento di benzina. Tale percentuale può
anzi divenire così forte (circa 20 per cento) da far
uscire la miscela anche dal campo dell'infiammabilità.
E' ovvio che, per l'erogazione del liquido, occorre l'uso di
una pompa.
Le caratteristiche della saturazione possono così riassumersi.
La saturazione si produce in tempo relativamente breve, perché
la benzina vaporizza rapidamente (a 20° di temperatura,
in recipiente chiuso, si ha, dopo 15 minuti primi, una proporzione
del 20 per cento di benzina; dopo 20 primi, il 22,5 per cento).
La miscela d'aria e vapori di benzina rimane a lungo carica
di tali vapori, anche per forti oscillazioni di temperatura
e di pressione. Non si producono fenomeni di stratificazione
con diversi gradi di concentrazione. Però, perché
si abbia una rapida ed intensa saturazione, occorre che l'aria
provochi la formazione e l'assorbimento dei vapori di benzina,
gorgogliando attraverso la sua massa. Il mezzo più sicuro
per ottenere questo risultato è quello di far giungere
l'estremità inferiore del tubo di equilibrio a qualche
centimetro dal fondo del serbatoio.
Similmente può disporsi che la parte inferiore di detto
tubo sia immersa nella benzina contenuta entro un tubo di maggior
diametro, a fondo chiuso; oppure che esso porti all'estremità
un tubo bucherellato trasversale (disposto in senso longitudinale
rispetto al serbatoio), o una valvola ad ampia superficie che
si sviluppi attraverso la benzina.
La saturazione ha luogo con la voluta prontezza e abbondanza
di miscela, anche col petrolio e con l'acetone. Con il benzolo,
essa può essere influenzata o ritardata da basse temperature
invernali (almeno 5°-10° sotto zero).
C) Sistema a doppia chiusura a liquido, immersa. - Fra i sistemi
a valvole idrauliche (per estensione, così denominate
anche quando il liquido è diverso dall'acqua) tiene un
posto distinto quello della doppia chiusura a liquido, immersa.
Con essa si costituisce, in modo efficace, l'intercettazione
delle fiamme dall'esterno all'interno del serbatoio e dei vapori
di liquido infiammabile dall'interno all'esterno, senza per
altro impedire il passaggio del liquido nell'uno e nell'altro
senso.
Consta di due robuste cassette metalliche, basate sul principio
del sifone, parzialmente riempite di liquido e in esso immerse,
in modo da risultare verso il fondo del serbatoio, rispettivamente
all'estremità inferiore del tubo di carico (la più
grossa) e di quello di erogazione (la più piccola).
Quest'ultima è provvista di valvola di fondo quando non
si usa una pompa autoadescante.
Le valvole devono resistere, senza rompersi o vuotarsi, a colpi
di fuoco provenienti dall'esterno; epperciò devono essere
provate ad una pressione di almeno 10 atmosfere.
Per l'erogazione del liquido occorre l'uso di una pompa.
Il sistema ha però bisogno di essere integrato con un
dispositivo di saturazione.
D) Sistema a coperchio galleggiante. - Questo sistema ha per
scopo di diminuire la superficie libera del liquido infiammabile
a contatto dell'aria (donde, diminuzione delle perdite per evaporazione,
nonché del pericolo d'incendio e di scoppio).
Il coperchio può essere costituito da un disco, o da
un recipiente metallico vuoto, di forma circolare corrispondente
al serbatoio fuori terra, entro cui dev'essere contenuto, il
quale può scorrere in senso verticale per il gioco dovuto
alle sporgenze dei giunti e dei chiodi delle lamiere del serbatoio
ed all'eventuale minore esattezza del perimetro di questo. Può
essere ancora costituito da una lamiera formante tetto circolare
di appoggio sul liquido, purché completato, nella parte
periferica, da una cassa a corona circolare ed a struttura cellulare,
rigidamente connessa al tetto, del quale assicura la galleggiabilità,
e da un anello di tenuta, flessibile ed elastico, premuto da
appositi pattini di scorrimento, spinti da molle, contro la
superficie interna del serbatoio sui cui giunti e chiodature
l'anello stesso deve scorrere a leggerissimo attrito .
E) Gassometro. - Da usarsi coi serbatoi fuori terra, contenenti
benzina.
Il tetto del serbatoio è privo di sfiatatoi. Ad ogni
buon fine però, nell'intento di evitare nel serbatoio
un eventuale eccesso di pressione interna in relazione alla
sua resistenza, al tetto è unita una valvola funzionante
a pressione.
Il collegamento col gassometro è costituito da un tubo
che parte dal tetto del serbatoio, scende verticalmente, si
ripiega in senso orizzontale ed entra nella parte inferiore
del gassometro. Nel tubo è inserito un tagliafiamma a
ghiaia, di appropriata capacità e sezione. La tenuta
della camera pneumatica è realizzata con acqua. Al gassometro
è applicato un tubo di equilibrio, comunicante con l'atmosfera
e munito di tagliafiamma.
F) Sistema a tubo d'equilibrio. - L'apertura praticata nella
parte superiore dei serbatoi, siano interrati che fuori terra,
la quale serve ad uguagliare la pressione interna dei medesimi
a quella atmosferica, può anche assumere una funzione
di sicurezza qualora sia collegata ad un tubo metallico di sviluppo
tale da sottrarne l'estremità superiore alle fiamme,
o alle azioni dolose di getto di corpi incandescenti od ostruenti
il tubo.
Integrano tale sicurezza due dispositivi tagliafiamma (a reticelle
metalliche, non facilmente ossidabili, multiple; a ghiaia; e
simili) disposti: nei serbatoi interrati, uno al punto di collegamento
col serbatoio, l'altro alla estremità superiore del tubo;
nei serbatoi fuori terra, il primo, alla base del secondo tratto
verticale (di cui in appresso), il secondo alla sommità
di questo tratto.
La forma del tubo dipende dalla specie e dalla disposizione
del serbatoio. Per quelli interrati, deve essere generalmente
costituito da un breve tratto orizzontale, indi dal tratto verticale;
per quelli fuori terra da un tratto verticale lungo la parete
del serbatoio, da un tratto orizzontale attraversante l'argine
o il muro del bacino di contenimento e da un secondo tratto
verticale, rivolto in alto.
Coi serbatoi fuori terra e per le sole categorie A e B, l'altezza
del secondo tratto verticale deve essere di m. 2,50 superiore
all'altezza dei serbatoi ad esso vicini. Coi serbatoi interrati,
sarà diversa a seconda del luogo ove trovasi installato
il serbatoio (deposito; nell'abitato; in campo aperto), e della
natura del liquido (categorie A e B; oppure C).
Nell'interno dei depositi è sufficiente un'altezza di
m. 2,50 sul praticabile, per tutte le categorie.
Nell'abitato:
a) se si tratta di benzina e di petrolio, occorre un'altezza
tale da superare il tetto del fabbricato, lungo il quale corre
il tubo, di m. 1,50;
b) coi distributori stradali di benzina: se con sicurezza di
1° grado, il tubo d'equilibrio è collegato alla colonna
racchiudente il distributore, con l'estremità chiusa
dal dispositivo tagliafiamma poco sopra il coperchio, e, in
ogni caso, a non meno di m. 2,40 dal suolo; se con sicurezza
di 2° grado (di cui alla nota (4) della tabella), il dispositivo
tagliafiamma deve risultare a 4 metri dal suolo, nel caso che
il distributore sia isolato e distante 3 metri dai fabbricati,
oppure 5 metri se non è isolato, nella quale evenienza
tale tubo deve disporsi in modo che l'apertura superiore con
tagliafiamma non abbia a trovarsi vicino a balconi, o a finestre,
o a qualsiasi apertura accessibile ad estranei senza uso di
scala portatile;
c) per i serbatoi di combustibili per riscaldamenti centrali,
vedasi il n. 68 (tubo di sfogo dei vapori).
In campo aperto (autostrade e simili), è ammesso di regolarsi
come al precedente caso b.
G) Sistema a valvola automatica di pressione e depressione.
- Il serbatoio ha bisogno di respirare allo stato di riposo,
in relazione all'evaporazione della benzina che accresce la
pressione interna nelle ore calde e alla contrazione che, per
contro, si produce nelle ore fredde, dando luogo a una depressione.
Se le aperture del tetto sono libere, o tutt'al più provviste
di reticella metallica la respirazione ha luogo, ma, per la
più gran parte del tempo, non si ha la chiusura ermetica.
La valvola automatica di pressione e depressione, permette invece
il duplice movimento pneumatico, ma, per tutto il rimanente
tempo, conferisce ermeticità alla chiusura. E' anche
ammesso un tipo di tetto deformabile (respirante), provvisto
di valvola centrale che funziona a pressione o a depressione
.
La valvola che compie questo doppio effetto, è composta
di un corpo metallico, e di due segmenti interni mobili di apertura
e chiusura delle rispettive sedi, di sezione e taratura in funzione
della resistenza statica del tetto del serbatoio. La funzione
dei segmenti interni mobili può essere sostituita con
altri dispositivi (ad esempio con sfere).
La presenza di robuste reticelle multiple a maglie fini impedisce
gli eventuali dannosi effetti delle fiamme.
Art.
71. Gradi di sicurezza. -
Dall'esposizione che precede appare una certa rivalità
nel valore protettivo dei vari dispositivi.
Ma, per la pratica, è necessario combinare questa relatività
con quella derivante dall'essere i serbatoi fuori terra, oppure
interrati.
Si deve però tener conto che non tutti i sistemi si prestano
all'impiego promiscuo.
Una sicurezza speciale offre la merce imballata, a motivo che,
oltre al frazionamento del liquido, i recipienti non lasciano
sfuggire né liquido né vapori, e che gli eventuali
incendi generalmente non assumono carattere di gravità.
Occorre però che i travasi non siano fatti negli ambienti
di deposito.
I serbatoi fuori terra (generalmente di notevoli dimensioni)
i quali non abbiano dispositivi speciali (ma soltanto gli sfiatatoi
con reticella metallica) e che perciò sono meno sicuri
degli altri, si chiamano ordinari.
I gradi di sicurezza risultano così definiti (vedasi
tabella):
Sicurezza di 1° grado:
Serbatoi interrati, con fluido inerte; oppure con saturazione;
e con doppia chiusura a liquido, immersa (valvola idraulica
doppia) e saturazione.
Sicurezza di 2° grado:
Serbatoi interrati, con tubo di equilibrio.
Serbatoi fuori terra, con fluido inerte; oppure con coperchio
galleggiante.
Magazzini di merce imballata nei recipienti ammessi per i trasporti
ferroviari, e alle condizioni che manipolazioni e travasi si
facciano in locale separato, che l'ingresso sia indipendente,
ecc. (vedasi n. 12 e nota (3) della tabella).
Sicurezza di 3° grado:
Serbatoi fuori terra, con gassometro; ovvero con tubo di equilibrio;
oppure con valvola automatica di pressione e depressione.
Art.
72. Travasi a circuito chiuso. -
Il circuito chiuso ha per scopo di impedire il contatto del
liquido infiammabile coll'aria libera, per evitare la formazione
di miscele tonanti e la dispersione di vapori che potrebbero
divenire esplodibili o anche soltanto infiammabili.
Esso consiste nell'applicazione di un tubo flessibile che, partendo
dal fondo del recipiente da vuotare (ad esempio carro-serbatoio
ferroviario), convoglia la benzina al recipiente da riempire
(ad esempio fusto o barile), e di un altro tubo, di diametro
più piccolo, che da questo secondo recipiente conduce
l'aria saturata alla parte superiore del primo (duomo del carro-serbatoio).
Oltre ad impedire la formazione di miscele pericolose, si evita
così anche il disperdimento del liquido, sul quale potrebbe
cadere un corpo acceso ed infiammarne i vapori.
Del travaso a circuito chiuso della benzina e miscele carburanti,
deve essere generalizzato l'impiego: per i serbatoi fuori terra
per miscele (vedasi n. 58); ma, più particolarmente,
per i veicoli da trasporto (carri-serbatoio ferroviari:
autobotti, autocisterne e simili); per i serbatoi dei distributori
stradali; per i recipienti speciali delle rivendite, quando
si vuole seguire il rifornimento nell'interno dei locali (vedasi
n. 84); ed anche per i semplici fusti, quando con questi, in
mancanza di autobotti, si debba fare il rifornimento del serbatoio
di distributori stradali.
Anche per il benzolo si deve impiegare, sempre che sia possibile,
il circuito chiuso.
TITOLO
VI - Disposizioni relative all'esercizio degli stabilimenti
e dei depositi di oli minerali -
Mezzi di trasporto, di rifornimento e di distribuzione - Rivendite
-
Art.
73.
E' consentito l'impiego di recipienti speciali da lavoro, di
uso industriale o commerciale, da trasportarsi anche con binari
Dècauville e relativi carrelli.
E' inoltre consentito, negli stabilimenti e nei depositi più
importanti, la presenza di locomotive o di altri mezzi a trazione
meccanica, per il movimento dei vagoni ferroviari, dei carri
serbatoio e simili.
Le locomotive e gli altri mezzi di trazione, devono essere senza
fuoco o fiamme libere esterne.
Art.
74.
Negli stabilimenti e nei depositi, bisogna, quanto più
è possibile, evitare spandimenti di liquidi infiammabili
lavorati o anche in corso di lavorazione, o manipolazione, i
quali possano dar luogo ad evaporazione; e ciò, sia all'aperto,
sia nell'interno dei locali di manipolazione o di deposito.
Contemporaneamente, si deve vietare che, nell'interno dei locali,
o, all'esterno, nelle vicinanze dei macchinari, o vasche, ecc.,
dove spandimenti possono prodursi, si impieghino apparecchi
o utensili a fiamma libera.
Si devono compiere pronti lavaggi dei pavimenti, delle rampe
d'accesso e dei passaggi fra ambienti, di cemento, ogni qualvolta
si verificano anche piccoli spandimenti di liquidi infiammabili.
Art.
75. Maneggio degli oli minerali e loro derivati nell'interno
degli stabilimenti e dei depositi.
Per quanto sia desiderabile utilizzare nel miglior modo lo spazio
disponibile, è opportuno:
a) accatastare normalmente i fusti pieni in non più di
due strati, al massimo tre; tenere le cataste alquanto discoste
dalle pareti e frazionate in partite separate da spazi liberi,
in modo che si possa circolare intorno, per ispezionare e poter
fare trasportare all'esterno i recipienti che presentassero
perdite di liquido;
b) per i bidoni pieni non si fissano limiti agli strati; è
sufficiente accatastarli, senza casse d'imballaggio, in guisa
tale da evitare la caduta di bidoni dagli strati superiori,
oppure la deformazione di quelli inferiori.
I fusti ed i bidoni vuoti di liquidi infiammabili non devono
essere riempiti di acqua; devono soltanto chiudersi in modo
perfetto, come se fossero pieni.
Per le riparazioni con utensili a fiamma libera, i fusti devono
essere riempiti di acqua, oppure essere passati al vapore d'acqua,
per scacciare completamente i vapori di benzina o di petrolio
contenuti nell'interno.
E' opportuno che i fusti e i bidoni vuoti siano tenuti separati
da quelli pieni. Possono anche stare all'aperto, ma in recinto
chiuso non accessibile al pubblico.
Art.
76. Residui di lavorazione. -
I residui inutilizzabili di liquidi infiammabili e combustibili,
e gli stracci imbevuti di tali residui, i quali possono sprigionare
vapori capaci di formare coll'aria miscele esplosive o infiammabili,
non devono essere immessi né nelle fogne comuni, né
in cunicoli.
Devono invece essere raccolti in adatti recipienti, da tenersi
isolati; e giornalmente essere distrutti in appositi forni (mai
in stufe di ambienti chiusi), o su piazzali discosti e adatti
all'uopo.
Art.
77. Mezzi terrestri di trasporto e di rifornimento
I mezzi terrestri impiegati per il trasporto e per il rifornimento
dei liquidi infiammabili e combustibili alla rinfusa, sono:
il carro serbatoio ferroviario; i veicoli a trazione meccanica,
come l'autobotte e il rimorchiobotte; i veicoli a trazione animale,
come il carrobotte (a 4 mote) e il trainobotte (a 2 ruote).
Per la merce imballata: autocarri ordinari e carri a trazione
animale, o a mano.
In qualche caso, il rifornimento di benzina può farsi
anche con fusti.
I mezzi per i trasporti alla rinfusa devono rispondere a speciali
condizioni costruttive ed a modalità d'uso, di cui in
appresso.
A) Carro-serbatoio ferroviario (per liquidi infiammabili, combustibili
e lubrificanti).
Questi carri sono costruiti secondo le norme dettate dall'amministrazione
delle ferrovie dello Stato.
B) I carri-serbatoio per oli sono provveduti di serpentino interno
(per eventuale riscaldamento).
C) Autobotte per distribuzione di benzina e miscele carburanti.
Il serbatoio (o botte) deve essere costruito con lamiere metalliche
(ferro, acciaio, o leghe leggere di alluminio), saldate elettricamente
o autogenicamente, oppure chiodate secondo le norme prescritte
dall'associazione nazionale per il controllo della combustione.
Lo spessore delle lamiere deve essere quello tecnicamente sufficiente
per sopportare il lavoro al quale sono destinate.
I serbatoi devono essere sottoposti al collaudo di ermeticità
(pressione di prova da 1,15 a 1,8 di atmosfera).
Per i serbatoi di ferro o di acciaio deve usarsi vernice antiossidante,
insolubile nei liquidi infiammabili.
La botte deve essere poggiata su selle metalliche di sostegno,
o altro sistema equivalente, coll'interposizione di cuscinetti
di legno o di feltro, ed essere assicurata al telaio mediante
fasce di acciaio, con dispositivo di regolazione della tensione.
Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura interna
di forza, oppure una parte divisionale stagna. La capacità
massima della botte non deve superare i sei metri cubi, con
l'intesa che i singoli compartimenti stagni non devono superare
i due metri cubi, anche quando l'autobotte è provvista
di speciale misuratore volumetrico.
Ogni compartimento deve essere munito di un duomo, del diametro
interno di circa mm. 500, Posto superiormente e avente capacità
corrispondente a circa il 3 per cento di quella del proprio
compartimento. Se sul perimetro del duomo sono applicati, a
scopo metrico, tubi di livello, essi devono avere una protezione
metallica, e devono essere intercettabili mediante valvole.
L'apertura inferiore di ogni compartimento deve avere una valvola
interna, manovrabile dall'esterno del coperchio del duomo. Su
questo coperchio devono essere altresì applicati: un
raccordo per il tubo di riempimento, munito di tappo con catenella;
una valvola tarata funzionante a pressione e depressione; e
un volantino per l'apertura dell'anzidetta valvola interna.
Ogni compartimento deve avere il tubo di erogazione provvisto
di valvola estrema e raccordo, con tappo a vite e catenella.
Queste valvole estreme e raccordi possono essere, o raggruppati
nella parte posteriore della botte racchiusi in cassetta metallica
unica, con chiusura a chiave oppure essere disposti isolati,
lateralmente alla botte o sotto la sua mezzeria, racchiusi,
ciascuno, in propria cassettina metallica chiudibile a chiave;
o infine, essere collegati allo speciale misuratore volumetrico.
Inoltre, ogni duomo deve avere una presa raccordabile (intercettata
da valvola) per formare il circuito chiuso durante le operazioni
di carico e di scarico. Dette prese possono rimanere separate,
o essere riunite ad un unico tubo collettore, con l'estremità
intercettabile mediante valvola, e sistemata nella cassetta
metallica posteriore di cui sopra.
Tra il fondo anteriore della botte e la cabina del conducente
deve essere piazzata una parete metallica, o coibente di protezione
termicamente isolata dalle parti costituenti la botte e di altezza
non inferiore a quella esterna della cabina. Tra il fondo della
botte e la detta parete di protezione e fra questa e la cabina
deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per attenuare
gli effetti del calore in caso di incendio.
Per impedire che le operazioni di riempimento e di vuotamento
si compiano col motore in moto, l'apertura della bocca di riempimento
superiore, e quella della valvola interna del compartimento
devono essere bloccate con un sistema meccanico qualsiasi di
collegamento obbligato con l'interruzione del circuito elettrico
dell'accensione del motore, in guisa che tale interruzione si
produca al di là della parte anteriore della parete di
protezione della cabina.
Sopra uno dei lati della botte, oppure sulla parte posteriore,
deve essere applicata una piastrina portante l'indicazione e
la sede della ditta costruttrice. In posizione ben visibile
dei due lati, deve inoltre essere dipinta, od ottenuta con decalcomania,
la parola "Infiammabili".
Per le autobotti già in circolazione, di capacità
non superiore a 4 metri cubi, si farà luogo alle seguenti
prescrizioni.
a) esse possono rimanere senza valvola tarata di sicurezza,
oppure con valvola a sola pressione, sino alla prima verifica
metrica;
b) la deficiente altezza della parete di protezione della cabina,
verrà corretta in occasione di riparazioni importanti;
c) il sistema di blocco relativo al riempimento, di cui non
tutte le autobotti sono provviste, sarà applicato gradualmente,
in un periodo di due anni;
d) le autobotti che fanno unicamente servizio, a velocità
ridotta, fra gli scali ferroviari e i vicini depositi, possono,
fino a radiazione dal sevizio, rimanere a compartimento unico
e senza valvola interna di fondo manovrabile dal duomo.
D) Autocisterna, rimorchio cisterna, autotreno cisterna, per
trasporto di benzina, miscele carburanti, benzolo, petrolio
e simili.
Questi autoveicoli possono essere adibiti esclusivamente ai
trasporti fra stabilimenti e depositi, oppure fra i vari depositi.
Essi devono seguire le vie periferiche e quelle meno frequentate
delle città, mantenendo, negli attraversamenti degli
abitati e nelle voltate, velocità moderata. Devono essere
insuscettibili di velocità superiori ai km. 50 orari,
su strada in piano e in condizioni di massima prestazione.
La capacità dei serbatoi sarà quella realizzabile
con la condizione di non sorpassare il peso massimo complessivo,
per ogni veicolo stabilito dalle norme per la tutela delle strade
e per la circolazione [approvate con regio decreto 8 dicembre
1933.
n. 1740], e coll'inderogabile osservanza di tutte le prescrizioni
in dette norme contemplate (gomme; distanze fra gli assi; freni;
paraurti; parafanghi, ecc.), nonché di tutte le norme
costruttive di sicurezza di cui in appresso. In ogni caso però,
la massima capacità totale consentita non può
superare 33 metri cubi.
Questi serbatoi possono essere costruiti con lamiere di ferro
o di acciaio o meglio in leghe leggere di alluminio, le quali
congiungano alla leggerezza, una buona resistenza meccanica,
l'attitudine alla saldatura e la inossidabilità.
Essi possono essere a compartimento unico, purché siano
sopportati da selle sul tipo di quelle delle autobotti distributrici
in numero non inferiore a cinque per le capacità fino
a mc. 12 inclusa e di sei o sette per le capacità maggiori.
Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura di
forza, che costituisca valido setto frangiflutto, capace di
attutire i fenomeni d'inerzia della massa del liquido trasportato
e di conferire maggiore resistenza alle speciali sollecitazioni
dinamiche caratteristiche di questo trasporto.
Non sono esclusi altri sistemi, purché di corrispondente
effetto: ad esempio, l'organizzazione ad elementi stagni, indipendenti,
di capacità non superiore a mc. 2, opportunamente riuniti
e collegati.
La sezione trasversale dei serbatoi deve essere preferibilmente
circolare, ellittica, o semiellittica, oppure rettangolare a
lati curvilinei convessi con larghi raccordi. E' consentita
altresì una forma non geometrica, quando vogliasi abbassare
sensibilmente il centro di gravità. Meno sicure, per
un lungo uso, sono le sezioni che presentano tratti rettilinei,
o raccordi di raggio inferiore a mm. 100.
La costruzione dei serbatoi deve essere tale per cui fasciame
e fondi siano capaci (pur senza nulla perdere della indispensabile
caratteristica della ermeticità) di sopportare anche
notevoli deformazioni per effetto di urti, senza che abbiano
a conseguirne rotture o sconnessioni di lamiere, con relativo
spandimento di liquido.
Il serbatoio deve essere munito di: un duomo avente diametro
interno non inferiore a mm. 500, con coperchio a chiusura rapida
ed ermetica; una valvola di sicurezza a pressione e depressione,
avente dimensioni tali da mantenere la pressione interna uguale
a quella esterna: un tappo fusibile alla temperatura di non
più di 250° e tale che, a fusione avvenuta, presenti
un foro di passaggio di sezione non inferiore a quella utile
della valvola di sicurezza.
Gli scarichi devono essere muniti di valvola di fondo interna,
con comando disposto in modo che sia impossibile la chiusura
del duomo se prima non sia stato provveduto alla chiusura di
detta valvola. Inoltre, gli scarichi devono essere muniti di
altra valvola (detta principale), delle stesse dimensioni di
quella di fondo, comandabile dall'esterno; nonché di
una saracinesca con tappo cieco e catenella di sicurezza.
Le autocisterne devono avere una parete metallica antitermica
di protezione della cabina del conducente, come è prescritto
per le autobotti distributrici.
Si devono evitare i particolari e le circostanze che possono
divenire causa di eventuali corti circuiti, così ad esempio,
le batterie di accumulatori devono essere protette in modo che,
per effetto di urti, sia impossibile il verificarsi di corti
circuiti con la massa del veicolo, ponendo coibenti elastici
fra le batterie e le scatole di protezione.
I serbatoi non devono essere riempiti totalmente, ma devono
presentare uno spazio libero per la dilatazione del liquido,
non inferiore al 2,5 per cento del carico totale; e perciò
devono essere provvisti di indicatore di livello, visibile.
Per le indicazioni da apporre a questi autoveicoli speciali
da trasporto, valgono le prescrizioni date per le autobotti
distributrici.
I serbatoi degli autoveicoli speciali per il trasporto dei liquidi
infiammabili, già in circolazione, devono essere visitati
dagli stessi enti tecnici incaricati del collaudo dei serbatoi
degli autoveicoli nuovi, per constatare se la loro costruzione
ed organizzazione interna presentino sufficienti garanzie di
sicurezza. In caso negativo, essi, non oltre tre mesi dalla
visita di controllo, debbono essere adibiti al trasporto di
liquidi meno pericolosi.
Questa visita generale agli autoveicoli speciali per il trasporto
dei liquidi più infiammabili (benzina, miscele carburanti,
benzolo e simili), deve essere ultimata entro un anno dalla
data della pubblicazione delle presenti norme.
E) Rimorchiobotte - Carrobotte - Trainobotte (per liquidi infiammabili).
Stante la minore velocità abituale di questi veicoli,
destinati al trasporto dagli scali ferroviari ai depositi, la
botte, della capacità massima di 8 metri cubi, potrà
essere costituita da un solo compartimento, con l'obbligo però
di un frangiflutti se la capacità è superiore
a 2 metri cubi e sino a 4, di due frangiflutti se essa supera
4 metri cubi fino a 6, di tre se superiore a 6 sino a 8 metri
cubi inclusi. Duomo unico di litri 30. Non è necessario
che il veicolo sia provvisto di parete antitermica di protezione,
né del sistema di blocco delle bocche di riempimento
e di vuotamento. Per gli altri particolari costruttivi e per
gli accessori valgono le norme specificate per le autobotti,
aggiungendo che al rimorchiobotte dev'essere sempre applicato
un freno automatico.
Delle iscrizioni è obbligatoria soltanto quella della
parola "Infiammabili".
I veicoli di questa specie già in circolazione, di capacità
non superiore a 4 metri cubi, possono (come le autobotti) rimanere,
fino a radiazione dal servizio, a compartimento unico e senza
valvola interna di fondo.
F) Autocisterna, rimorchio cisterna e auto: treno cisterna (per
trasporto di nafta e di oli minerali combustibili e lubrificanti).
Per questi autoveicoli valgono di massima norme costruttive
analoghe a quelle indicate per gli autoveicoli al trasporto
dei liquidi infiammabili. Non sono indispensabili la parete
antitermica di protezione della cabina, e la doppia valvola
di scarico. Non occorre la parola "Infiammabili".
I serbatoi a carico pneumatico (cioè per depressione
d'aria) e a scarico forzato (cioè con pressione d'aria),
devono essere collaudati alla pressione idraulica, come i recipienti
destinati a contenere aria compressa.
G) Rimorchiobotte, carrobotte e trainobotte (per trasporto di
nafta e di oli minerali combustibili e lubrificanti).
Le norme costruttive di questi veicoli sono analoghe a quelle
sopraindicate per il rimorchiobotte, il carrobotte e il trainobotte
per liquidi infiammabili.
Per tutti questi veicoli non sono indispensabili né la
valvola interna di fondo né speciali iscrizioni.
H) Le autobotti distributrici di cui alla lettera C, e gli autoveicoli
per il trasporto dei liquidi infiammabili e degli oli minerali
indicati nelle lettere D e F, per essere ammessi alla circolazione,
oltre al collaudo dell'autoveicolo richiesto dalle norme in
vigore, devono essere sottoposti a collaudo dell'associazione
nazionale per il controllo della combustione, in quanto riguarda
le garanzie di sicurezza della cisterna o della botte.
In ogni caso non potrà essere rilasciata la licenza di
circolazione ai singoli autoveicoli e rimorchi ove non venga
dimostrata la corrispondenza al tipo approvato dal Ministero
dell'interno (vedasi n. XVII delle avvertenze generali).
Art.
78. Norme di esercizio. -
Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili,
deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è
incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può
accadere nell'impiego del distributore, e di provvedere prontamente
in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono
essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli
autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte,
o rimorchiobotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio
ferroviari.
a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa, si prescrive
quanto in appresso.
Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte
e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a circuito
chiuso, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di
vapori infiammabili. Le manovre di cui sopra devono essere affidate
esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è
responsabile. Il conducente non può allontanarsi per
alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in
caso di forza maggiore, deve, prima di allontanarsi, chiudere
la valvola interna del compartimento in corso di riempimento
o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma.
I bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità
del tubo flessibile di collegamento fra la bocca di erogazione
della botte e il tubo o bocca di riempimento del serbatoio da
rifornire, come pure quelli del tubo flessibile (o non flessibile)
che unisce il duomo di ogni compartimento dell'autobotte al
braccio snodato del deposito, e quelli del lungo tubo di minor
diametro destinato a dare passaggio ai vapori che escono dal
serbatoio e vanno alla botte che si vuota, devono essere collegati
elettricamente fra loro; e, prima di iniziare le operazioni
di riempimento o di vuotamento la botte dev'essere collegata
elettricamente con la terra.
I detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti mediante
catenelle, avvolgimenti di fili metallici, saldature e simili
di convenienti dimensioni e poste nell'interno o all'esterno
del tubo. Essi devono essere mantenuti costantemente in efficienza.
Può essere usato come terra anche il serbatoio da riempire,
sempreché risulti provato il buon contatto del medesimo
col suolo (resistenza media non superiore a 50 ohm).
E' opportuno evitare il rifornimento dei serbatoi dei distributori
stradali situati nelle piazze e nelle vie, durante le ore di
maggior abituale affollamento, o in occasione di mercati, fiere,
cortei, processioni e simili. E' così dicasi delle constatazioni
metriche sul contenuto dei serbatoi dei distributori stradali,
le quali non si devono eseguire in ore di affollamento. In caso
di impellente necessità di rifornimento, questo potrà
eseguirsi, ma si dovrà disporre una fune intorno all'autobotte,
a debita altezza dal suolo, per tenere discosto il pubblico.
Le autobotti distributrici e tutti gli autoveicoli per trasporto
di oli minerali e loro derivati, nonché il benzolo e
simili, devono essere oggetto di continue verifiche da parte
degli utenti, per constatare gli effetti dell'ossidazione sulle
lamiere di acciaio e di ferro, ma soprattutto gli effetti di
fessuramento e di sconnessione che potrebbero verificarsi per
invecchiamento delle lamiere di leghe leggere di alluminio.
Le botti e le cisterne debbono essere sottoposte a visita annuale
degli organi dell'associazione nazionale per il controllo della
combustione.
Il rifornimento con autobotti dei distributori di cui al n.
41, installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da
ferrovie, come pure il rifornimento degli autoveicoli, devono
essere evitati o sospesi durante il passaggio dei treni o di
locomotive o locomotori o automotrici (a fuoco, o elettriche)
isolati.
Ogni veicolo a botte o a cisterna, come ogni veicolo carico
di merce imballata, deve essere provvisto di estintori adatti
a spegnere liquidi infiammabili, nella seguente misura:
autocisterna e autotreno cisterna per liquidi infiammabili,
due estintori a schiuma da 10 litri ciascuno; autobotte distributrice,
un estintore da 10 litri; autocisterna e autotreno cisterna
per nafta e oli, e tutti gli altri veicoli, un estintore da
5 litri. Se trattasi di estintori al tetracloruro di carbonio,
la loro capacità può essere ridotta rispettivamente
a due e ad un litro. E' ammesso l'impiego di altri apparecchi
di estinzione di corrispondente efficacia .
b) Nel caso di trasporti di merce imballata con autocarri o
con veicoli comuni, si devono osservare le seguenti avvertenze.
I veicoli devono avere sponde di altezza adeguata al tipo degli
imballaggi, affinché il carico non corra il rischio di
cadere, e non sporga all'esterno per non subire urti. I recipienti
devono essere ben assestati, così che non possano spostarsi
durante il trasporto.
Il carico massimo, per la benzina e le miscele carburanti, non
deve sorpassare: i 40 quintali sulla sola trattrice, nei trasporti
entro la città; i 60 quintali nei trasporti fra stabilimenti
e depositi percorrendo strade periferiche; - per il petrolio
in ogni caso, i 60 quintali.
La velocità di questi autocarri deve essere moderata,
specialmente entro l'abitato e nelle voltate.
c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso,
di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che
possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti;
carburo di calcio e simili), è vietata.
Sui veicoli aperti tale promiscuità è ammessa,
a condizione che le diverse specie di materie pericolose siano
separate fra loro mediante materiali incombustibili costituenti
schermo separatore e che il veicolo sia provvisto di estintore
da 5 litri per liquidi infiammabili, in perfetta efficienza.
Art.
79. Rifornimento dei serbatoi per distributori stradali mediante
fusti. -
Nelle località non ancora servite da autobotti, o che
non possono esserlo stante la lontananza o la ubicazione dei
distributori stradali, è ammesso che il rifornimento
dei serbatoi di tali distributori sia fatto direttamente con
fusti di benzina, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni.
Entro l'abitato, i fusti devono essere provvisti di dispositivo
per travaso a circuito chiuso. Solo eccezionalmente, e in via
transitoria, è concesso l'uso di fusti senza tale dispositivo,
a condizione però che intorno sia disposta una fune,
a conveniente altezza dal suolo, per impedire alle persone di
accostarsi, e che si faccia allontanare chi fuma.
Qualora detta operazione debba compiersi per eccezione, nell'interno
di un locale, bisogna evitare lo spandimento del liquido infiammabile:
ed occorre ventilare l'ambiente per impedire il ristagno o il
divagare dei vapori di benzina e la formazione di miscele pericolose.
Art.
80. Circolazione degli autoveicoli trasportanti oli minerali
e loro derivati. -
La circolazione di questi autoveicoli, può avere luogo
di giorno e di notte, con l'avvertenza che, nelle ore in cui
è obbligatoria l'accensione dei segnali luminosi, gli
autoveicoli trasportanti liquidi delle categorie A) e B), debbono
portare, sia nella parte anteriore che in quella posteriore
sul lato sinistro della carrozzeria, un segnale costituito da
una - I - contenente sei catarifrangenti del diametro di almeno
45 millimetri, distanziati 15 mm. l'uno dall'altro e sormontati,
alla distanza di 50 mm., da un catarifrangente del diametro
non minore di 85 millimetri.
I catarifrangenti debbono essere bianchi e montati sul fondo
bianco, conformemente al modello depositato presso il Ministero
dell'interno (direzione generale della P. S.) debbono essere
visibili ad almeno 150 metri e ad essi debbono applicarsi le
norme concernenti le caratteristiche e le modalità di
applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli
autoveicoli, emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto
col Ministero dei lavori pubblici, con decreto 30 maggio 1936.
Inoltre, tali veicoli devono marciare con cautela e non devono
sorpassare, a pieno carico di liquido anche su strada in piano,
la velocità media oraria di 35 chilometri.
L'illuminazione deve essere esclusivamente elettrica.
Data la speciale pericolosità di trasporto, nei maggiori
percorsi, il personale conducente deve essere in numero sufficiente
per assicurare congrui turni di servizio .
Art.
81. Mezzi di trasporto per via d'acqua (marittimi, lagunari,
lacuali e fluviali).
I trasporti marittimi sono disciplinati dal regolamento per
l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose
e nocive approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361,
e successive modificazioni.
Nei trasporti per altre vie d'acqua (lagune, laghi, fiumi, canali)
si devono seguire le norme di massima appresso indicate.
In laguna è preferibile che i trasporti di liquidi infiammabili
abbiano luogo colle seguenti modalità:
a) con natanti di legno, o meglio di metallo e a doppio fondo,
senza propulsione meccanica. Oltre un razionale stivamento della
merce, è opportuno osservare, se si tratta di carico
in bidoni, la prescrizione di fermarli superiormente mediante
una specie di grata o griglia metallica, allo scopo di impedire
che, in caso di affondamento del natante, essi possano risalire
alla superficie;
b) con natanti di legno o di metallo e a doppio fondo come sopra
è detto, a propulsione meccanica. Fra motore e carico,
deve esistere una paratia di separazione, metallica, rivestita
di amianto dalla parte del motore, dal quale disterà
almeno 60 centimetri. Questa paratia deve partire dal fondo
del natante e deve essere collegata ai fianchi del medesimo
mediante guarnizione, così che non esista comunicazione
tra carico e motore. Anche in questo caso, se si tratta di bidoni,
occorre la griglia metallica di cui alla lettera a.
I natanti che fanno esclusivamente questo servizio giornaliero,
devono essere provvisti di una buona riserva di sabbia, con
qualche pala o badile, e di un estintore a schiuma da 10 litri,
in perfetto stato di funzionamento e collocato a portata di
mano. Alcuni ben appariscenti cartelli, con la scritta "Vietato
fumare", devono sempre essere esposti.
In laguna, sui laghi, sui fiumi e sui canali, le barche a vapore
o a motore e i rimorchiatori adibiti al servizio di rimorchio,
o al trasporto di liquidi infiammabili, devono avere il fumaiolo
e, se del caso, lo scappamento, chiusi da rete metallica parascintille.
Se tali mezzi sono anche impiegati per il trasporto di passeggeri,
la merce pericolosa deve essere limitata, e disposta sopra coperta,
fuori dell'azione del calore dell'apparato motore.
Per tutti questi natanti, ed anche per i velieri e le chiatte,
le stive devono essere ben accessibili, pulite, asciutte senza
stracci o stoppacci unti, non essere attraversate da tubi di
fumo o di vapore, che non siano isolati termicamente, non essere
a contatto di cucine, ecc. Al caso, si deve ricorrere a paratie
provvisorie di separazione, e ad opportune coperture non infiammabili.
Se occorre accedere alle stive, si deve farlo esclusivamente
con lampadine elettriche di sicurezza munite di involucro metallico.
Si deve evitare la vicinanza di liquidi infiammabili a bombole
di gas compressi.
Anche in questi casi, è opportuno avere una riserva di
sabbia ed un estintore efficiente da 10 litri per liquidi infiammabili,
collocati a portata di mano.
Art.
82. Mezzi di distribuzione.
I mezzi di distribuzione degli oli minerali e dei loro derivati
si possono distinguere a seconda che si tratti di merce nuda
o di merce imballata. Nel primo caso, si hanno:
distributori fissi (per benzina e miscele); distributori fissi
(per residui distillati per motori a combustione interna);
distributori fissi a doppia erogazione; distributori mobili
(per benzina e miscele, o per oli lubrificanti); nel secondo
caso, le diverse specie di recipienti ufficialmente riconosciuti,
oppure ammessi.
Distributori fissi (per benzina e miscele). - Costituiscono,
insieme al proprio serbatoio interrato, il sistema più
razionale e più sicuro per, la diretta distribuzione
al consumatore dei liquidi infiammabili.
I distributori non possono essere impiantati sulla soglia dei
negozi e tanto meno nel loro interno. Di norma, si deve evitare
altresì di collocarli davanti a magazzini, negozi ed
ingressi di case, ma si devono mettere lateralmente ad essi.
E' preferibile non disporli entro le autorimesse; qualora però
ciò venga giustificato da particolari circostanze locali,
si devono osservare le norme di sicurezza relative alle autorimesse.
I distributori devono dare il minor disturbo possibile al transito,
e, nel caso di vicinanza a linee ferroviarie o tramviarie percorrenti
strade ordinarie, devono essere collocati con le norme di cui
al n. 41.
Per soffocare prontamente un inizio d'incendio il mezzo più
pronto è quello della sabbia. Perciò ogni distribuzione
deve ricevere in corredo un secchiello o bidone, con manico,
contenente almeno 10 chilogrammi di sabbia fine ed umida. Per
i distributori però che, trovandosi nelle immediate vicinanze
di autorimesse, depositi, negozi di rivendita di infiammabili
(da cui dipendano o coi quali abbiano rapporti), rappresentano
un pericolo maggiore, si prescrive anche l'uso di un estintore
efficiente per liquidi infiammabili, designato in precedenza
e all'uopo accantonato nell'interno dell'ingresso dell'autorimessa,
ecc.
La prima operazione da compiere, iniziando il lavoro, è
quella di mettere a posto il recipiente con la sabbia e di assicurarsi,
se del caso, che il predetto estintore sia al suo posto.
La distribuzione della benzina agli autoveicoli non deve avere
luogo se non dopo l'arresto del motore e lo spegnimento dei
fanali e degli altri mezzi di illuminazione non elettrica (specialmente
se ad acetilene). Il personale addetto al distributore o quello
dell'autoveicolo (passeggeri compresi), non deve fumare, né
sul veicolo, né nelle immediate vicinanze del distributore,
né deve essere permesso ad estranei che fumino di avvicinarsi.
E' vietato al personale addetto al distributore di effettuare
il rifornimento se taluno contravviene a questa tassativa disposizione,
oppure se esistono fiamme libere entro un raggio di 3 metri.
Tutti questi divieti devono essere ricordati da apposito cartello,
scritto in caratteri appariscenti e appeso al distributore,
oppure da iscrizione dipinta, od ottenuta mediante decalcomania,
direttamente sull'involucro del distributore.
Prima di raccordare il tubo flessibile alla bocca di scarico
del distributore, è necessario assicurarsi che la guarnizione
del suo attacco sia efficiente e bene a posto, per ovviare a
sgocciolamento di benzina.
Finito il rifornimento al veicolo, il manovratore deve con le
mani fare cadere nel serbatoio del medesimo tutta la benzina
eventualmente rimasta nel tubo flessibile; poi deve togliere
il bocchello di questo, e, tenendolo alto, per non fare sgocciolamento
sul suolo, deve appenderlo all'apposito gancio.
Per i lavaggi delle diverse parti del distributore e dell'interno
della colonna è vietato servirsi di benzina, petrolio
e altri liquidi emananti vapori. Si deve pulire e lavare frequentemente
il suolo, intorno alla base della colonna.
Occorre pure verificare ogni tanto che la rete metallica dell'estremità
superiore del tubo di equilibrio o di saturazione del serbatoio,
si mantenga in buono stato.
Distributori fissi (per residui distillati per motori a combustione
interna). - Devono essere impiantati e devono funzionare con
norme analoghe a quelle dei distributori fissi per benzina e
miscele, però con le semplificazioni di cui al n. 67.
Distributori fissi a doppia erogazione. - Sono due distributori
contigui, contenuti in un medesimo involucro.
Possono servire per due differenti liquidi infiammabili, oppure
per un liquido infiammabile e per un olio combustibile.
Ognuno ha il proprio serbatoio interrato, con proprie tubazioni;
e, per i liquidi infiammabili, il prescritto dispositivo di
sicurezza. I due serbatoi sono disposti colle consuete norme,
in ogni caso però, non più vicini di m. 0,50 l'uno
rispetto all'altro.
E' pure ammesso l'uso di due distinti serbatoi con un solo distributore,
provvisto però di contatore doppio, il quale serve ad
inserire l'una o l'altra numerazione a seconda che si tratti
di uno o dell'altro dei due liquidi.
Distributori mobili (per benzina e miscele). - Si distinguono
in distributori su carrello, a serbatoio fisso, oppure a portafusti.
Capacità massima consentita: 300 litri. Devono essere
muniti di ruote con freno per le discese e di blocco di stabilità
per la distribuzione.
Questi distributori vanno considerati come semplici fusti.
Occorre però curarne la sorveglianza di giorno e il sicuro
ricovero di notte, precauzione questa che riveste particolare
importanza nell'ambito del demanio marittimo. Essi devono essere
disposti di preferenza sulle piazze, nelle strade larghe, nelle
strade trasversali a marciapiede non troppo ristretto, all'ingresso
di negozi del genere provvisti di larga porta, e simili.
Per essi valgono norme di esercizio e di predisposizione per
gli incendi analoghe a quelle dei distributori fissi.
Se trattasi di semplice fusto da installare su carrello distributore,
il fusto deve essere provvisto di tubo pescatore con doppia
reticella tagliafiamma (una interna e una esterna), e di speciale
tappo presentante una valvola di sfiato ed una valvola per l'ingresso
dell'aria. E' consentito l'uso di distributori volumetrici applicabili
ai fusti.
Distributori mobili (per oli lubrificanti). - Sono di capacità
maggiore del precedente tipo a serbatoio, e sono generalmente
divisi in compartimenti per le diverse qualità di oli
di uso più comune.
Il serbatoio deve essere costituito da un involucro metallico,
provvisto, per ogni compartimento, di pompa di travaso, o misuratrice.
E' altresì permesso l'uso, in pubblico, di fusti di legno,
con applicata la pompa di travaso o misuratrice.
Art.
83. Recipienti e imballaggi.
I recipienti trasportabili devono soddisfare alle seguenti condizioni.
Categorie A e B. - I recipienti di latta, portatili a mano,
non devono avere capacità superiore a 20 litri; devono
essere di forma prismatica (o anche cilindrica), costruiti con
lamierino di ferro, zincato o stagnato, con giunzioni aggraffate,
saldate a stagno od elettricamente; coperchio con maniglia e
foro di travaso, il quale può essere munito:
a) di bocchello di latta, chiudibile mediante disco aggraffato;
b) di bocchello di bronzo, con tappo di chiusura a vite;
c) di bocchello a collo d'oca, con chiusura non deformabile.
Il sistema di chiusura c è concesso per i piccoli recipienti
fino a 5 litri, ma soltanto per i liquidi della categoria B.
I sopraspecificati recipienti, a seconda delle modalità
seguite per il trasporto per ferrovia (vagone completo;
spedizione a collettame; ecc.), devono essere raggruppati e
chiusi in casse o gabbie di legno, oppure possono essere trasportati
senza imballaggio, secondo le norme contenute nel Regolamento
per il trasporto delle merci pericolose e nocive.
Analogamente dicasi per i trasporti via di mare, i quali sono
disciplinati dall'apposito Regolamento sull'imbarco, trasporto
in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive .
I recipienti trasportabili con mezzi di locomozione (fusti),
devono: avere forma cilindrica e capacità non superiore
a 300 litri; essere costruiti con robusto lamierino di ferro,
zincato, stagnato, o comunque ricoperto di sostanze inossidabili;
avere quattro cerchioni metallici di rinforzo, disposti due
alle estremità dei fondi e gli altri due intermedi equidistanti;
avere cocchiume metallico a vite, apribile soltanto mediante
chiave a manico, ed assicurato con piombo o suggello. Per le
sostanze meno pericolose (acqua ragia minerale e simili) possono
anche essere usati barili metallici da 200 litri, con tara di
40 a 50 chilogrammi.
E' vietato l'uso di recipienti di vetro di capacità superiore
a due litri, sia per la benzina che per il petrolio e sostanze
analoghe.
In ogni caso, i recipienti metallici non devono essere completamente
pieni e debbono essere perfettamente condizionati e chiusi,
in modo da impedire che sfuggano vapori o liquido, in qualunque
posizione il recipiente si trovi. Per quelli di vetro, occorre
curare una buona chiusura, con tappo adatto.
Categoria C. - Per gli oli combustibili e lubrificanti, non
occorrono, relativamente ai recipienti di trasporto, speciali
norme; è sufficiente che essi siano robusti e ben chiusi,
così da evitare spargimento di liquido.
E' però consigliabile, per gli oli lubrificanti abbandonare
a mano a mano l'uso dei barili di legno, sostituendoli con barili
di leggera lamiera di ferro, del tipo detto "per un solo
viaggio".
Indicazioni esterne da apporre sui recipienti e sugli imballaggi.
- Quando sui recipienti sia ben visibile, e non facilmente asportabile,
l'indicazione del contenuto (benzina, etere di petrolio, petrolio,
acqua ragia minerale, ecc.), non è necessario apporre
alcun cartello o etichetta complementare. In caso contrario,
e per i soli prodotti della categoria A, essi devono portare
una striscia rossa a vernice, oppure un'etichetta o cartello,
con la scritta, facilmente leggibile "infiammabili".
Quando i recipienti per liquidi della categoria A, sono chiusi
in casse di legno, il cartello o etichetta deve essere apposto
all'esterno della cassa.
Cassa mobile-serbatoio. - E' consentito altresì l'uso
di serbatoi mobili, aventi capacità non superiore a 2000
litri di forma cilindrica, molto leggeri (alluminio puro, leghe
leggere di alluminio, sottile lamiera di acciaio inossidabile),
protetti da una robusta cassa mobile (container), di acciaio,
di forma prismatica (preferibilmente esagonale), munita di strutture
di rinforzo, e anche di cingoli che ne permettono il rotolamento
a mano. L'insieme delle due parti ha lo scopo di facilitare
e rendere più sicuro il trasporto sopra qualsiasi veicolo
(ferroviario, automobilistico, ecc.), nonché l'accatastamento
nei depositi, e di dispensare dai travasi e dai trasbordi intermedi
fra la località d'origine del liquido e quella di consumo.
Art.
84. Rivendite nell'abitato. -
Le rivendite nell'abitato possono essere situate anche in locali
contigui, attigui sottostanti a fabbricati di abitazione, o
ad uso magazzino di sostanze non pericolose (sotterranei o semisotterranei
esclusi), e, possibilmente non devono avere comunicazione con
scale di abitazione, ad evitare che in caso d'incendio, venga
intercettata la via di uscita dalle abitazioni medesime. In
caso diverso, la comunicazione con le scale deve essere prontamente
chiudibile mediante porta resistente.
Nel locale di distribuzione al pubblico, i recipienti destinati
a contenere liquidi della categoria A (etere solforico, benzolo,
benzina e simili) - quando non trattisi di distribuire recipienti
portatili completi, chiusi con le modalità ammesse per
i trasporti ferroviari - debbono rispondere ai seguenti requisiti:
In generale.
Essere costruiti con robusto lamierino metallico efficacemente
protetto, all'interno ed all'esterno, mediante deposito di zinco,
cadmio, cadmio-zinco, stagno, piombo, ecc. (a seconda del liquido
da contenere), con robuste giunzioni eseguite a regola d'arte.
Qualora il recipiente fosse costruito con lamierino di ferro,
lo spessore del lamierino stesso non deve essere inferiore a
mm. 1,5 per il mantello ed il coperchio e a mm. 1,8 per il fondo.
Se invece, per la costruzione di detti recipienti, vengono usati
altri metalli o leghe leggere od ultraleggere, si deve tener
conto delle loro caratteristiche chimico-fisiche per calcolare
gli spessori delle lastre e degli eventuali rivestimenti contro
gli effetti della corrosione. Tali rivestimenti debbono essere
eseguiti dopo l'avvenuta giunzione del fondo o del coperchio
col mantello, e la loro resistenza non dovrà risultare
inferiore a quella che si ottiene mediante il processo d'immersione
in bagno fuso.
I recipienti in parola, abbiano o non un rivestimento antitermico,
debbono resistere a elevazioni di temperatura provocate da momentanee
fiammate nelle vicinanze, e si deve evitare che nel fondo si
accumulino sostanze impure causa di lenta corrosione. Tali sostanze
debbono essere eliminate, ove occorra, prima di procedere all'operazione
di riempimento con sistema meccanico preferibilmente automatico,
e debbono essere distrutte lontano dell'ambiente.
Il coperchio dev'essere provvisto di una valvola di sicurezza,
funzionante a pressione, munita di tagliafiamma.
Il riempimento dei recipienti non deve essere totale, ma si
deve realizzare una camera d'aria di oltre 1/20 della capacità
del recipiente, mediante dispositivo che eviti il traboccamento
del liquido all'esterno.
Il sistema di spillatura per gravità, si deve effettuare
con due valvole applicate, indipendentemente l'una dall'altra:
una di sicurezza, con sede conica e l'altra di spillatura o
di manovra, a chiusura automatica, con becco a collo d'oca.
Sotto questo becco deve essere disposto un raccoglitore delle
eventuali gocciolature, spostabile mediante molla. La valvola
di sicurezza deve rimanere nella sua sede e deve impedire la
fuoriuscita di liquido qualora, per cause accidentali, venisse
asportata la valvola di spillatura.
Le eventuali guarnizioni interne delle valvole di spillatura
e tutte le altre per le diverse chiusure del recipiente, devono
essere costruite con sostanze incombustibili, incorrodibili,
non fusibili a temperature relativamente basse, non facilmente
deformabili con l'uso.
In particolare.
a) Recipienti per liquidi della categoria A).
L'operazione di riempimento deve compiersi sempre a circuito
chiuso, con un tubo che si prolunghi nell'interno del recipiente
per evitare la caduta violenta del liquido. Ogni recipiente
deve essere dotato del proprio dispositivo a circuito chiuso.
Durante l'operazione di riempimento, la valvola di sicurezza
del sistema di erogazione, deve essere chiusa. Il sistema di
riempimento non deve funzionare se detta valvola di sicurezza
non sia chiusa.
L'entrata dell'aria durante la spillatura deve aver luogo mediante
un dispositivo che assicuri una pronta saturazione della medesima.
L'estremità esterna di tale dispositivo deve essere munita
di valvola, funzionante soltanto ad aspirazione, e di tagliafiamma.
b) Recipienti per liquidi della categoria B).
Un foro nel coperchio, con tappo a vite, a tenuta ermetica e
tagliafiamma deve permettere il riempimento del recipiente con
bidoni, a mezzo di dispositivo con un tubo che si prolunghi
anche nell'interno del recipiente, ad evitare la caduta violenta
del liquido. Ogni recipiente deve essere dotato del proprio
dispositivo necessario per il riempimento.
E' escluso l'uso dell'imbuto per tale operazione.
Sul coperchio, o sul tappo del recipiente, deve essere collocata
una valvola, munita di tagliafiamma, funzionante in aspirazione
per agevolare la spillatura del liquido.
I recipienti speciali per liquidi della categoria A) come quelli
per liquidi della categoria B), oltre alla placca fissa contenente:
a) nome e indirizzo della ditta costruttrice; b) data dell'avvenuto
riconoscimento ministeriale; c) numero di matricola ed anno
di fabbricazione; d) avvertenze sull'uso e necessarie precauzioni,
penalità, ecc., debbono portare una scritta a caratteri
grandi, indicante la qualità del liquido che dovrà
esservi contenuto.
Non è escluso che si possano raggiungere, tanto per la
categoria A), quanto per la B), condizioni soddisfacenti anche
con altri sistemi di recipienti, come giudicherà, caso
per caso la commissione consultiva per le sostanze esplosive
ed infiammabili.
Per l'acqua ragia artificiale o "white spirit" (proveniente
da distillazione di oli minerali e avente punto di infiammazione
di circa 28°), e, in analogia, per l'acqua ragia naturale
(che ha punto di infiammabilità 32°-40°), si
userà lo stesso recipiente indicato per i liquidi della
categoria B). Lo stesso dicasi per l'alcool metilico e per i
liquidi contenenti più del 65 per cento, in volume, di
alcool etilico anidro, quando nello stesso locale trovansi in
vendita altri liquidi infiammabili, o anche soltanto sostanze
infiammabili solide.
I recipienti per i liquidi della categoria C) sono quelli in
uso, esclusi però quelli di legno.
La capacità utile dei recipienti speciali non può
essere superiore a litri 50 per l'etere solforico e per il benzolo,
a litri 75 per la benzina e a litri 125 per il petrolio e per
le altre sostanze ad esso assimilate.
I quantitativi massimi di oli minerali che possono tenersi nelle
rivendite entro l'abitato sono: litri 75 di benzina: litri 125
di petrolio e 200 chili di oli combustibili e lubrificanti complessivamente.
I quantitativi massimi suddetti, riferentesi a benzina e petrolio,
possono anche essere ripartiti tra recipienti speciali come
quelli sopra descritti, e recipienti trasportabili di capacità
non superiore a 20 litri, di cui al precedente n. 83.
Nel caso che il liquido contenuto in questi recipienti trasportabili
dovesse essere travasato nel recipiente speciale, la relativa
operazione deve effettuarsi, per ciascun liquido, nei modi dianzi
specificati.
I fusti e i bidoni che servono per il riempimento del recipiente,
devono, dopo l'operazione, benché vuoti, essere chiusi
in modo perfetto col proprio tappo a vite, come se fossero pieni,
e devono essere collocati in luogo o ambiente dove non abbia
accesso il pubblico (esclusi i sottoscala).
Qualora i recipienti speciali per liquidi delle categorie A)
e B) non siano dotati di appositi apparecchi per la erogazione
misurata dei liquidi, gli occorrenti recipienti di misura, devono,
dopo l'uso, essere riposti presso il recipiente speciale, completamente
vuoti, riversando il liquido, eventualmente residuato, nel recipiente
stesso mediante apposito dispositivo oppure in un altro recipiente,
a ciò destinato, munito di tappo a chiusura ermetica.
Dentro ogni locale dove si effettua la distribuzione dei liquidi
di cui sopra, è obbligatorio tenere una riserva di sabbia
fine ed umida, di almeno 10 chilogrammi, e un estintore da 5
litri, efficiente per liquidi infiammabili.
All'esterno della rivendita deve essere esposto, in modo ben
visibile, un cartello con la scritta: "Rivendita di liquidi
infiammabili".
Il rivenditore di benzina e petrolio, se si tratta di recipiente
di vetro presentato dal consumatore, deve applicare sul medesimo
(qualora già non esista) un'etichetta, con la scritta:
"infiammabile".
Nei locali di rivendita, ma sopratutto negli annessi locali
di deposito delle sostanze infiammabili, ed ovunque (anche all'aperto)
si eseguiscono travasi di tali liquidi, devono osservarsi scrupolosamente
le prescrizioni di non fumare, di non accendere fiamme libere;
si deve aereare e ventilare perché non ristagnino vapori
infiammabili, i quali possono formare, con l'aria, miscele esplosive.
Rivendite fuori dell'abitato. - Se la rivendita è in
locale completamente isolato da tutti i lati e non ha superiormente
alcun ambiente adibito ad abitazione, i quantitativi di liquidi
delle categorie A), B) e C), possono essere raddoppiati rispetto
a quelli consentiti per le rivendite entro l'abitato, e non
occorre osservare speciali norme per la distribuzione. Sabbia
ed estintori devono però essere raddoppiati rispetto
ai quantitativi prescritti per le rivendite nell'abitato.
Se tutti i quantitativi concessi per le categorie A), B) e C)
sono contenuti nei recipienti di trasporto, (fusti, bidoni,
ecc.) e sono immagazzinati nel medesimo locale di distribuzione,
oltre la porta d'accesso, deve esisterne una seconda, opposta
o laterale di sicurezza. Entrambe devono avere la soglia rialzata
di almeno 20 centimetri rispetto al pavimento.
Qualora la rivendita di che trattasi non sia isolata e sia situata
sotto ambienti adibiti ad abitazione, i quantitativi di liquidi
delle tre categorie anzidette, non devono essere superiori a
quelli concessi per le rivendite nell'abitato e debbono essere
perciò impiegati i recipienti speciali sopra descritti
e gli stessi mezzi antincendio .
Piccole rivendite. (Fuori dell'abitato, o nei centri rurali).
Art.
85.
Possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione.
E' opportuno che i recipienti che contengono la benzina e il
petrolio siano tenuti in cortile, entro una nicchia, od armadio,
chiusi a chiave. In caso contrario, devono essere riposti nel
locale di vendita, in luogo appartato ed abbastanza illuminato.
Non si fa obbligo di recipienti speciali, ma debbono scrupolosamente
osservarsi le abituali cautele. Così: non si devono lasciare
recipienti aperti, neppure quando sono vuoti (specialmente i
bidoni ex-benzina); i misurini di capacità devono essere
sempre vuoti, dopo l'uso; i recipienti vuoti non si devono conservare
nei sottoscala o dove ha accesso il pubblico; i locali chiusi
debbono essere aereati sovente, per non lasciare ristagnare
gas infiammabili; e simili.
Nel luogo di deposito dei recipienti, deve essere esposto visibilmente
il cartello: Vietato avvicinarsi con fiamme libere, sigari accesi
e simili.
Nel locale di vendita deve essere tenuto un estintore per liquidi
infiammabili, o almeno una riserva di 10 chilogrammi di sabbia
fine, in apposito recipiente a portata di mano.
Sui recipienti di vetro nei quali può essere consegnata
la benzina od il petrolio, deve essere applicata un'etichetta
con la scritta Infiammabile, a cura del rivenditore.
I quantitativi di benzina, petrolio ed oli combustibili e lubrificanti
che possono tenersi nelle piccole rivendite fuori dell'abitato
o nei centri rurali, sono quelli indicati nella tabella del
n. 14.
Agli effetti delle presenti norme per centro rurale deve intendersi
il complesso di case costituente un piccolo centro abitato quale
il capoluogo della frazione rurale, della borgata di campagna
e simili .
Sostanze varie derivate dagli oli minerali.
Art.
86.
Per le sostanze varie derivate dagli oli minerali o in ciclo
di lavorazione (vaselina, paraffina, bitume del petrolio, coke
del petrolio, che vanno considerate come sostanze solide combustibili),
è prescritto quanto segue:
La vaselina e la paraffina si imballano e si trasportano in
recipienti metallici di capacità generalmente non superiore
a 20 chilogrammi, oppure in barili metallici da 200 chilogrammi
circa. La paraffina, si può trasportare anche in sacchi
di juta da 50 oppure da 100 chilogrammi.
Il bitume di petrolio si conserva in serbatoi o in tamburi (drums)
di lamiera, da 200 chilogrammi, con tara inferiore a 20 chilogrammi,
e si trasporta in tamburi, oppure in carri serbatoio.
Il coke di petrolio si conserva e si trasporta alla rinfusa.
Negli stabilimenti, tutte queste sostanze devono essere immagazzinate
con criteri prudenziali, in vista di eventuali incendi e in
relazione ai mezzi contrincendio disponibili e alla loro ubicazione.
TITOLO
VII - Autorimesse Classificazione.
Art.
87.
Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite
in Tipi, distinti a seconda della ubicazione, negli abitati
o fuori, e del carattere pubblico o privato.
I tipi sono raggruppati e classificati come segue:
I. Rimesse per autoveicoli con motori a combustione interna,
impieganti liquidi o miscele delle categorie A, B e C.
II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna,
e per autocompressori.
III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.
I. Rimesse per autoveicoli con motore a combustione interna,
impieganti liquidi e miscele delle categorie A, B e C.
Tipo n. 1. - Autorimessa per uno a tre autoveicoli ad uso privato;
costituita da un locale unico, o da locali attigui, facenti
parte, o no, di un fabbricato di abitazione.
Tipo n. 2. - Autorimessa per più di tre autoveicoli ad
uso privato; costituita in locali attigui o sottostanti ad abitazioni,
od isolati.
Tipo n. 3. - Autorimesse annesse a stabilimenti o depositi industriali:
a) stabilimenti o depositi di oli minerali e loro derivati;
b) stabilimenti o depositi di materie pericolose d'incendio
o scoppio; c) stabilimenti o depositi non pericolosi.
Tipo n. 4. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso
pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita
da locali ad un piano, completamente isolati sui quattro lati,
da case di abitazione e da fabbricati destinati al culto, ad
ospedali, a scuole, a teatro, a cinematografo e simili.
Tipo n. 5. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso
pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita
da locale ad un piano, contiguo ad abitazioni, esclusi gli altri
fabbricati di cui al precedente tipo.
Tipo n. 6. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso
pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita
da locali a più piani, isolati, almeno su tre lati, da
case di abitazione e dagli altri fabbricati di cui al tipo n.
4. Anche a scopo di occultazione, è consentito che i
diversi piani siano interrati, dietro osservanza di speciali
norme costruttive e precauzionali (v. n. 89).
Tipo n. 7. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso
pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici;
costituita da locali a piano terreno facenti parte di fabbricati
ad uso abitazione e sottostanti a queste; esclusi i fabbricati
contigui, attigui o sottostanti a chiese aperte al pubblico,
ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili.
Tipo n. 8. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso
pubblico), per ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto
di persone e di merci; costituita da locali ad un piano, chiusi,
isolati oppure no; esclusa l'ubicazione sotto abitazioni.
II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna,
e per autocompressori.
Tipo n. 9. - Rimesse aventi carattere agricolo industriale (di
uso pubblico o privato); costituite per lo più da tettoie
isolate, o prossime a locali di abitazione.
III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.
Tipo n. 10. - Rimesse per natanti con motore a combustione interna,
impieganti liquidi delle categorie A, B e C (di uso pubblico
o privato); costituite per lo più sotto locali di abitazione
(darsene, cavàne, ecc.).
Art.
88. Ubicazione.
Di norma, le autorimesse di nuova costruzione, destinate ad
uso commerciale, non devono sorgere a distanza inferiore a 30
metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi
e simili, salvo che siano interposti ostacoli, argini fabbricati
di abitazione, alti e robusti muri, ecc.) di evidente funzione
protettiva. Fra il perimetro esterno dell'autorimessa e i fabbricati
vicini deve intercedere uno spazio libero di 3 metri, salva
l'eccezione di cui al n. 89 per le autorimesse a più
piani interrati. Innanzi alle porte d'uscita normale degli autoveicoli,
la strada, o l'area sgombra, deve avere una larghezza non inferiore
a 6 metri, per la libera circolazione.
L'ubicazione delle autorimesse di cui alle lettere a e b del
tipo n. 3, deve essere scelta in modo prudenziale rispetto ai
laboratori pericolosi, ai serbatoi, ai gassometri o palloni
ripieni di gas, alle centrali elettriche, alle officine di riparazione
con fiamme libere, ai magazzini e ai depositi di materie che
possono incendiarsi o esplodere. Quelle della lettera a fanno
parte integrante del progetto dello stabilimento o deposito;
perciò sono da ossevare per esse le distanze di rispetto
definite al n. 52. Per quelle della lettera b sono da applicare
criteri con finalità non dissimili dalle precedenti.
Infine, per le autorimesse della lettera c, si devono seguire
le prescrizioni di quelle destinate ad uso commerciale, di cui
al precedente capoverso, adeguandole però al numero maggiore
o minore di autoveicoli da ricoverare e alle particolari condizioni
della località.
Modalità per la struttura-tipo dei fabbricati per autorimesse
aventi carattere commerciale - Aperture e accessi normali e
di sicurezza.
Art.
89.
Muri perimetrali e divisori, coperture, pavimenti, lucernari,
porte, finestre, montacarichi, ascensori, e simili, devono essere
costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.
Le grandi autorimesse devono essere divise, mediante muri tagliafuoco,
in compartimenti della capacità di 20-25 autoveicoli
ciascuno.
Il pavimento deve presentare due pendenze laterali, con canale
di convogliamento delle acque di lavaggio e pozzetto di raccolta
a trappola, in comunicazione con la fognatura, fossi o canali.
Sotto il pavimento non devono esservi ambienti chiusi o aperti,
o cavità dove si possano accumulare vapori infiammabili.
Per le piccole riparazioni senza fiamme, per le visite e pulizie,
si possono avere fosse, oppure binari rialzati. Le fosse devono
essere sufficientemente larghe e lunghe, per modo che chi sta
sotto, possa, in caso d'incendio, uscirne prontamente qualunque
sia la specie dell'autoveicolo.
Tutte le chiusure devono essere metalliche, o rivestite di lamiera
metallica (intelaiature comprese). Le porte per l'accesso degli
autoveicoli devono avere larghezza adeguata alla specie degli
autoveicoli stessi e tale da renderne facile l'esodo in caso
di incendio. Sono da preferire le chiusure a scorrimento od
a saracinesca; trattandosi di porte a battenti, questi devono
aprirsi verso l'esterno. I locali devono prestarsi anche al
facile esodo delle persone.
Le soglie delle porte devono avere un livello lievemente superiore
a quello del pavimento.
L'illuminazione diurna deve essere a luce naturale, ottenuta,
se l'autorimessa è a un solo piano, per mezzo di lucernari
nel soffitto, di superficie totale non inferiore a 1/10 della
superficie del medesimo; e a più piani, con finestre
laterali di congrua superficie e numero.
E' preferibile che l'alloggio del custode sia isolato; potrà
però anche essere ricavato nell'interno dell'autorimessa,
a piano terreno, con pareti costituite da muri tagliafuoco,
e con accesso indipendente.
La copertura dell'autorimessa deve essere a volta reale, oppure
in cemento armato.
L'altezza libera, interna del pavimento non deve essere inferiore
a m. 3,50.
Per le autorimesse a più piani sopra terra, si devono
osservare anche le seguenti prescrizioni.
E' preferibile la costituzione a compartimenti separati e chiudibili
(celle) per ogni autoveicolo, o per piccoli gruppi di autoveicoli.
L'accesso ai piani deve essere costituito da rampe, preferibilmente
una per la salita e l'altra per la discesa. Se è una
sola, essa deve avere larghezza doppia e un piccolo rialzo mediano
che delimiti lo spazio riservato rispettivamente agli autoveicoli
in salita e a quelli in discesa, oppure un montacarichi d'ausilio.
Al caso, le rampe devono essere munite di robuste ringhiere.
Se le rampe sono a piani inclinati, le finestre prospicienti
devono essere munite di robuste sbarre di ferro. I montacarichi
devono funzionare entro gabbia di muratura resistente al fuoco,
con porte metalliche di accesso ai diversi piani, le quali si
devono aprire soltanto per il momentaneo passaggio delle persone
e degli autoveicoli. La gabbia deve avere una copertura provvista
di ampie aperture per l'aereazione e per l'eventuale uscita
del fumo.
occorrono infine scale di sicurezza, protette contro il fuoco
e contro il fumo.
Le autorimesse a più piani interrati devono rispondere
alle seguenti norme:
E' fatto divieto di costruirle sotto abitazioni. E' ammesso
che sopra di essa, al piano stradale, sia costituito un emporio
per vendita di autoveicoli, parti di ricambio e simili (v. n.
100), nonché, in ambienti separati da muri tagliafuoco,
un'officina di riparazione e una stazione di servizio, tutti
con ingressi indipendenti.
Tra il perimetro dell'autorimessa, costituito da robusto muro
tagliafuoco, e le fondazioni delle abitazioni viciniori, deve
essere lasciata un'intercapedine di conveniente larghezza (da
1,5 a 3 metri, secondo le particolari condizioni del sottosuolo).
Tanto il muro tagliafuoco, quanto le sottocostruzioni delle
abitazioni, non devono presentare alcuna apertura.
L'autorimessa deve essere costituita a compartimenti separati
e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo.
Essa deve avere rampe d'accesso separate per salita e discesa,
oppure un congruo numero di montacarichi a funzioni separate
e a rapida manovra, nonché scale di sicurezza, costruite
con le norme specificate per le autorimesse a più piani
sopra terra.
Art.
90. Officine di riparazione annesse alle autorimesse.
Per le officine di riparazione, si devono seguire modalità
analoghe a quelle indicate nel precedente numero, compreso l'alloggio
del custode. E' anche ammesso di valersi di sotterranei, però
alla esplicita condizione che l'accesso sia indipendente da
quello dell'autorimessa.
Art.
91. Impianti di illuminazione - Parafulmini - Riscaldamento.
L'illuminazione artificiale deve essere elettrica.
L'impianto, eseguito a regola d'arte, deve soddisfare alle prescrizioni
in quanto adattabili, specificate nel n. 28 delle presenti norme.
E' vietato l'impiego di lampade portatili di tipo comune, ma
è ammesso l'uso di quelle di tipo speciale, infrangibili,
stagne, con presa di corrente a spina, del tipo stagno, di sicurezza,
con la presa a non meno di m. 1,50 da terra.
L'autorimessa isolata, a diversi piani e di altezza uguale o
superiore a quella dei fabbricati circostanti, deve essere munita
di parafulmini, del tipo a schermo reticolare (gabbia di Faraday),
con accurate prese di terra.
Le autorimesse ad un piano, isolate da tutti i lati, e che si
trovano a distanza pari o superiore al doppio dell'altezza del
fabbricato più vicino, devono pure essere munite di parafulmini.
E' opportuno che le grandi autorimesse isolate, non siano attraversate
da linee di trasporto di energia elettrica, in modo che non
sia possibile il contatto tra i fili e il fabbricato dell'autorimessa.
E' consigliabile fare a meno del riscaldamento. Ove sia necessario,
attenersi al sistema del termosifone, con focolare fuori dell'autorimessa
e separato da essa mediante pareti in muratura, senza aperture
e con ingresso indipendente.
Art.
92. Norme speciali di costruzione.
Tipo n. 1. - Per questo tipo non occorrono prescrizioni speciali,
all'infuori delle misure precauzionali contro gli incendi.
Tipo n. 2. - La costruzione delle autorimesse di questo tipo
è consentita soltanto per locali a piano terra, i quali
devono inoltre essere isolati fra di loro.
I locali possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile.
Non devono avere comunicazioni od aperture che diano in locali
di abitazione o di pubblico esercizio, oppure su scale, androni
e simili.
Il soffitto può anche essere costruito con travi di ferro,
copriferro a volticella, o tavelloni.
Tipo n. 3. - Le autorimesse di questo tipo sono costituite da
locali a un piano (terreno), preferibilmente isolati, per gli
stabilimenti e i depositi di cui alle lettere a e b del n. 87.
Quelle della lettera c non devono avere comunicazioni o aperture
che diano in locali di abitazioni o di pubblico esercizio, e
neppure su scale, androni e simili; possono avere l'accesso
dalla strada o da un cortile; è preferibile che non scendano
sotto il piano stradale.
Si devono applicare, per le nuove costruzioni, le norme di cui
al n. 89, tenuto conto però dello stato di isolamento
e di prudenziale ubicazione in cui si trovano le autorimesse
delle lettere a e b. Si devono inoltre osservare le norme speciali
contemplate nel presente numero per i seguenti tipi n. 4, 5,
6 e 7, in quanto applicabili o ritenuti indispensabili, in relazione
al numero degli autoveicoli (talvolta piccolo) e alle caratteristiche
speciali dei medesimi (ingombro, ecc.).
Tipo n. 4. - Le autorimesse che, per essere costituite in fabbricato
esistente, hanno il pavimento a livello inferiore al piano stradale,
sono consentite alle seguenti condizioni:
a) essere sottostanti a spazi aperti;
b) essere separate dagli altri locali sotterranei, corridoi,
scale montacarichi, ascensori, ecc., mediante muri tagliafuoco
impermeabili alla benzina;
c) avere un'altezza dal pavimento di circa 4 metri; quando ciò
non è possibile, aumentare congruamente la superficie
di aereazione, ovvero provvedere un impianto di aereazione meccanica
con bocche di presa vicine al pavimento;
d) fare il rifornimento degli autoveicoli esclusivamente al
livello stradale.
Queste norme debbono essere osservate anche per le autorimesse
dei tipi n. 5, 6 e 7, quando esse sono provvedute di sotterraneo
per deposito di autoveicoli; oppure quando sono costituite da
più piani interrati.
In quest'ultimo caso l'aerazione meccanica dovrà essere
particolarmente energica e l'illuminazione elettrica assolutamente
sicura in ogni dettaglio (vedansi i numeri 91 e 93).
Tipo n. 5. - Agli effetti della contiguità e attiguità,
le autorimesse di questo tipo si possono distinguere a seconda
che esse risultano isolate da nessun lato, oppure da un lato,
ovvero da due o tre lati.
a) Isolamento da nessun lato. - L'autorimessa di questo tipo
è generalmente ricavata utilizzando il cortile del fabbricato.
Le pareti non devono avere aperture comunicanti con locali contigui
o attigui, siano essi adibiti a magazzino oppure ad abitazione.
L'accesso, costituito per lo più da un corridoio, deve
avere pareti chiuse e larghezza non minore di tre metri. Se
il pavimento è a livello del piano stradale, l'apertura
di sicurezza per le persone deve essere possibilmente nel lato
opposto all'accesso principale; se no, lateralmente. Se invece
il pavimento è sotto il piano stradale e l'accesso è
costituito da rampa, l'apertura di sicurezza deve essere ricavata,
sul praticabile stradale, con apposizione ad una parete, di
sbarre di ferro murate, formanti scala. I lucernari, ricavati
soltanto nella parte centrale dell'autorimessa, devono avere
la copertura superiore costituita con vetri retinati molto resistenti,
e le pareti verticali senza vetri, ma munite di rete metallica
a maglie fini.
b) Isolamento da un lato. - Valgono le norme della precedente
lettera a. Però le finestre, se il lato isolato è
prospiciente a un cortile o piazzale, possono avere forma normale;
invece, se tale lato dà su pubblica via, il davanzale
delle medesime deve trovarsi ad altezza di due metri dal piano
stradale, ed esse devono essere munite di rete metallica.
c) Isolamento da due o tre lati. - Vale, per le finestre, quanto
è detto nella precedente lettera b. L'accesso di sicurezza
deve essere uguale all'accesso principale.
Tipo n. 6. - Seguire le norme indicate al n. 89.
Tipo n. 7. - Queste autorimesse possono essere di tre specie,
a seconda che risultino isolate da un lato, oppure da due o
tre lati. Valgono per esse norme analoghe a quelle delle corrispondenti
specie del tipo n. 5.
Tipo n. 8. - Le autorimesse di questo tipo possono avere la
copertura a tettoia.
Tipo n. 9. - Qualora si debbano riunire in un medesimo locale
più macchine agricole con motore a combustione interna,
oppure autocompressori si devono ad esso applicare le norme
costruttive di cui al n. 89 in quanto è indispensabile
per la sicurezza, tenuto conto però dello stato di isolamento
in cui il locale stesso potesse trovarsi.
Tipo n. 10. - Le pareti e il soffitto delle autorimesse di questo
tipo devono essere costituite con materiali incombustibili,
o almeno essere ricoperti da intonaco ignifugo.
E' obbligatoria una porta di servizio e di sicurezza, che dall'autorimessa
conduca all'interno del fabbricato. La porta deve essere metallica,
o rivestita di lamiera, e deve aprirsi verso l'interno del fabbricato.
Due autorimesse contigue, di qualsiasi tipo, debbono essere
interamente separate da muro tagliafuoco, senza aperture di
comunicazione (porte, finestre, aereatori).
Norme per l'aereazione e per il convogliamento delle fiamme
e del fumo in alcuni tipi di autorimesse.
Art.
93.
Tipo n. 2. - Se l'autorimessa è sottostante ad abitazioni,
ogni locale deve avere un aereatore con griglia, oppure una
finestra munita di rete metallica. Qualora ciò non sia
possibile, il locale stesso deve essere munito di un condotto
per il fumo, il quale deve scaricarsi nell'aria, sulla parte
superiore del fabbricato. Questo condotto può essere
comune a più autorimesse contigue.
Davanti la porta d'accesso dell'autorimessa sono vietati aperture
o grigliati scoperti, comunicanti colla fognatura, con canali
di convogliamento, o con locali sottostanti, a meno che non
siano chiusi con griglia e vetri così robusti da resistere
al passaggio di veicoli normali.
Tipo n. 3. - Le autorimesse delle lettere a e b debbono avere
l'ingresso indipendente per ogni autoveicolo e una finestra
(o aereatore munito di griglia metallica murata) non prospiciente
locali pericolosi. Per le autorimesse della lettera c sono sufficienti
le norme relative al tipo n. 2, colla variante che gli autoveicoli
potendo essere anche molto pesanti, non consentono l'applicazione
della griglia con vetro robusto.
Tipo n. 7. - Le porte di accesso all'autorimessa, devono essere
munite superiormente di cappa a fumo, la quale deve essere raccordata
a un condotto proprio, indipendente da quelli delle abitazioni,
di sezione adeguata al numero degli autoveicoli e sboccante
ad almeno un metro sopra la parte più alta dell'edificio.
Nei casi di insufficiente aereazione, e quando non sia possibile
ottenerla con mezzi naturali (porte, corridoi, finestre, aereatori,
ecc.), è necessario ricorrere alla aereazione meccanica,
ottenuta mediante aspiratori di conveniente portata. Ciò
dicesi in particolar modo per i sotterranei e per le autorimesse
a più piani interrati.
La superficie complessiva delle porte, finestre, aereatori,
ecc., per la aereazione naturale, deve essere non inferiore
a 1/15 della superficie totale delle pareti dei singoli locali,
inclusi pavimento e soffitto.
Mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi.
Art.
94.
I mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi si
distinguono in:
A) mezzi per soffocare un inizio di incendio;
B) mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne,
per quanto è possibile, gli effetti.
A) Mezzi per soffocare un inizio d'incendio.
Essi consistono essenzialmente in:
1° una buona riserva di sabbia (o terra) con secchielli,
pale e badili;
2° un congruo numero di estintori portatili.
La sabbia (o terra) deve essere fine ed umida. I secchielli
devono essere appesi a ganci infissi nel muro. E' opportuno
che essi, le pale e i badili siano coloriti in rosso.
Gli estintori devono essere di tipo adatto allo spegnimento
di fiamme prodotte da liquidi infiammabili.
Alle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani
sopra terra, aventi larghi e lunghi ripiani di servizio, possono
convenire estintori su rotelle (a ribaltamento).
Circa il quantitativo di sabbia e il numero di estintori portatili
che le autorimesse devono avere in dotazione, si prescrive quanto
segue: due secchielli, con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno,
per le autorimesse con uno o due veicoli; un estintore e quattro
secchielli, per 3 sino a 5 autoveicoli (inclusivamente); aumentare
un estintore e due secchielli di sabbia, ogni 5 autoveicoli
o frazione di cinque.
Questi mezzi devono essere mantenuti continuamente in stato
di perfetto funzionamento. Essi devono disporsi in batterie,
di congruo numero, presso tutti gli accessi (all'interno); i
rimanenti, se la profondità dell'autorimessa è
superiore a 15 metri, isolatamente, a distanza di circa 6 metri,
lungo la periferia, oppure per gruppi, nei punti più
opportuni, così che risultino in ogni caso ben visibili
ed a portata di mano, per il più pronto impiego in caso
di bisogno.
Le autorimesse a più piani interrati devono, in ogni
caso, essere munite di impianti automatici di segnalazione e
di spegnimento incendi; meglio se questi ultimi saranno ad anidride
carbonica.
B) Mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne
gli effetti.
Essi sono rappresentati da impianti idrici.
I raccordi degli idranti e le manichette, devono corrispondere
a quelli del materiale usato dai pompieri del luogo.
Per le autorimesse di tutti i tipi, con profondità sino
a 15 metri (gittata efficace), e con un solo accesso, l'impianto
deve essere posto in corrispondenza di tale accesso (all'interno).
Lo stesso concetto vale per ognuno dei lati di isolamento che
l'autorimessa presenta. Se la profondità, misurata dagli
accessi (nella totalità o in parte), è superiore
a m. 15, tutta la superficie che rimane al di fuori (zona non
difesa) del perimetro formato dai vari archi di circonferenza
(raggio 15 metri) intersecantisi, deve essere protetto con impianti
speciali, o a funzionamento automatico, o con manovra a distanza
(da uno degli accessi all'autorimessa).
Autorimesse tipo n. 8. - In queste autorimesse, devono essere
disposti, anche per un solo autoveicolo, un estintore da 5 litri,
per liquidi infiammabili, e due secchielli con 10 chilogrammi
di sabbia ciascuno.
Autorimesse tipo n. 10. - In esse si devono tenere: un estintore
da 5 litri e due secchielli con 10 chilogrammi ciascuno di sabbia,
per ogni due motoscafi (lo stesso quando è uno solo).
Gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di
persone e di merci, e quelli che trasportano materie presentanti
pericoli di scoppio o di incendio, devono essere provvisti di
un estintore da 5 litri per liquidi infiammabili. Agli autoveicoli
speciali od ordinari adibiti al trasporto di oli minerali e
loro derivati, provvede invece il n. 78 delle presenti norme.
Art.
95. Norme di esercizio.
Entro le autorimesse è proibito fumare. Questo formale
divieto deve essere scritto a caratteri appariscenti.
E' vietato accendervi fuochi, o luci a fiamma libera.
L'accensione dei fari e dei fanali degli autoveicoli è
proibita nell'interno dei locali, a meno che si tratti di lampade
elettriche.
Se nel pavimento esiste pozzetto di raccolta delle acque di
lavaggio, munito di dispositivo a trappola, o di altro sistema
equivalente, esso deve essere ispezionato di frequente e sbarazzato
dai liquidi infiammabili, dagli oli e dai grassi che potesse
contenere, per evitare che vengano convogliati nelle fognature,
o nei canali.
Dentro le autorimesse nessun recipiente contenente liquidi infiammabili
deve rimanere aperto. I vuoti devono essere depositati in luogo
opportuno.
La fossa di pulizia, se esiste, deve essere tenuta sgombra e
pulita. Frequenti lavature devono essere fatte al pavimento
dell'autorimessa e della officina con semplice acqua, o con
soluzione di carbonato di soda o di potassa.
Prima di parcare un autoveicolo si deve accertare che esso non
presenti perdite di carburante o di olio. L'autoveicolo che
presenti guasti al serbatoio, al carburatore, o alle tubazioni,
per cui abbia luogo stillicidio, non può entrare nell'autorimessa
se non dopo completo svuotamento del serbatoio.
Questa stessa precauzione si deve anche osservare prima di passare
un autoveicolo all'officina di riparazione.
Nell'interno dell'autorimessa non sono consentite riparazioni
che richiedano uso di fiamma ossidrica, o ossiacetilenica, di
fucina, o di fiamma libera. Queste operazioni devono essere
esclusivamente eseguite nella apposita officina, o all'aperto.
Particolare attenzione richiedono i compressori d'aria per il
gonfiamento delle gomme. Se di tipo fisso, con motore elettrico
o termico, il gruppo generatore dell'aria compressa, deve essere
dislocato in locale separato dall'autorimessa, nell'interno
del quale, oltre il macchinario, non devono trovarsi altro che
i tubi flessibili necessari per il gonfiamento. I tipi trasportabili
possono essere usati solamente all'esterno dell'autorimessa,
con presa di corrente, del tipo di sicurezza, nell'interno della
medesima e con una congrua lunghezza di filo, possono invece
stare nell'interno dell'autorimessa, sempre però in posizione
appartata e preferibilmente dal lato opposto dell'ingresso,
i motori elettrici normali aperti con indotto in corto circuito,
oppure quelli completamente chiusi (a corrente continua; a corrente
alternata monofase a collettore; a corrente trifase con indotto
avvolto e munito di anelli).
Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico
a perfetta chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi,
e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte,
asciutto, e vicino all'ingresso.
I materiali di rifiuto infiammabili o suscettibili di combustione
spontanea (stracci, filacce, segatura e simili, unti di olio
o imbevuti di liquidi infiammabili) devono essere depositati
in recipienti metallici chiusi, da vuotare di frequente.
Nelle autorimesse di un certo rilievo deve essere predisposto
un servizio di vigilanza anche notturna. Nelle grandi autorimesse,
specialmente quelle a più piani, è fatto obbligo
di un servizio di vigilanza controllato mediante orologio a
diagramma.
Ordine e pulizia debbono essere caratteristiche specifiche di
ogni autorimessa.
All'ingresso principale delle autorimesse di carattere industriale
o commerciale, deve essere affisso un regolamento di servizio,
comprendente le più importanti disposizioni delle presenti
norme, intese ad evitare infortuni e incendi, con richiamo ai
mezzi all'uopo predisposti (idranti, estintori, sabbia, attrezzi),
e alla loro ubicazione.
Tutto il personale addetto deve prenderne conoscenza, per sua
norma e responsabilità. Le stesse norme, in quanto li
riguardano, devono osservare i conduttori e i meccanici degli
autoveicoli depositati.
Art.
96. Magazzini di materiali di ricambio Oli e grassi lubrificanti.
E' vietato utilizzare le autorimesse come deposito di materiali,
tanto più se combustibili.
Per le autorimesse dei tipi n. 3, 4, 5, 6 e 7 (escluse quelle
a più piani interrati), è ammessa la costituzione
di magazzini per le riserve di gomme, parti di ricambio, grassi,
oli lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini devono
rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione.
Per gli oli lubrificanti è ammesso l'uso di distributori
mobili, o di fusti di legno con pompa di travaso o misuratrice,
oppure di serbatoi metallici a perfetta tenuta, muniti di pompa
di distribuzione e di rubinetti con gocciolatoi a ripristino.
Art.
97. Carburanti e loro rifornimento.
I carburanti necessari al rifornimento degli autoveicoli, presso
le autorimesse di carattere commerciale, devono di preferenza,
essere contenuti in serbatoi interrati con distributori fissi
a colonna.
Serbatoi e distributori devono essere installati nelle posizioni
e colle norme di cui ai precedenti nn. 66, 71, 72 e 82, fuori
dell'autorimessa. Qualora ciò non sia possibile, per
la posizione topografica dell'autorimessa, o per la ristrettezza
della via d'accesso, è ammesso il collocamento della
colonna entro l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni:
a) posizione laterale prossima all'ingresso principale;
b) estremità superiore del tubo per la sicurezza di 1°
grado, portata ad altezza tale da riuscire fuori e superiormente
al
soffitto dell'autorimessa, provveduta di dispositivo a reticelle
tagliafiamma;
c) bocchello del tubo flessibile di distribuzione, a chiusura
automatica.
Dove non siano ancora in uso i distributori stradali a colonna,
è ammesso l'impiego di distributori a carrello, di cui
al n. 82; ovvero di recipienti speciali per rivendite (accennati
nel n. 84), muniti però di alto treppiede, con o senza
rotelle;
oppure di portafusti (n. 82). E' opportuno, in questo ultimo
caso, se non esiste distributore volumetrico, che il fusto sia
alquanto sollevato da terra, così che si possa fornire
il carburante per gravità; e inoltre che il travaso si
compia a circuito chiuso (n. 72). Quando non si abbia l'assoluta
garanzia che i dispositivi adottati impediscono, durante il
rifornimento coi mezzi ora accennati, qualsiasi disperdimento
di vapori di carburanti, o di loro miscele coll'aria, l'operazione
si deve eseguire fuori dell'autorimessa.
Il riempimento dei distributori mobili, dei fusti per portafusto
e dei recipienti da rivendite non provvisti di dispositivo per
il travaso a circuito chiuso, si deve sempre fare all'aperto.
Il rifornimento con latte (bidoni) è da considerare eccezionale
e transitorio. Si deve fare con tubo flessibile e sempre fuori
dell'autorimessa.
Quando l'autorimessa è sotto il piano stradale, il rifornimento
deve, in ogni caso, farsi fuori della medesima, sul piano stradale.
Il carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli non
va computato nei quantitativi indicati nel decreto di concessione
di deposito rilasciato dalle competenti autorità.
L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i
100 litri, può tenersi entro l'autorimessa, in luogo
opportuno e ventilato, sopra uno strato assorbente di sabbia.
Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece
disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco,
con soglia alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori
e munito di reti metalliche alle aperture, osservando norme
analoghe a quelle dei depositi di carburanti. Queste riserve
non possono essere costituite entro autorimesse situate sotto
il piano stradale e neppure entro quelle del tipo n. 10 (lagunari,
ecc.).
Il rifornimento del carburante nei serbatoi degli autoveicoli
deve essere fatto all'uscita dalla autorimessa, lontano da qualsiasi
fuoco, o fiamma, o da motori in movimento.
Il rifornimento degli autoveicoli a serbatoio anteriore, prossimo
al motore, deve essere fatto in modo da evitare il totale riempimento
del serbatoio, che potrebbe provocare disperdimento di carburante
all'esterno.
Le autorimesse aventi carattere commerciale non possono costituire
riserva di carburante agli autoveicoli se non con latte piene
e sigillate.
Art.
98. Parcamento.
Gli autoveicoli, nelle autorimesse, devono essere disposti in
modo da occupare il minore spazio possibile, pur permettendo,
in caso di bisogno, di essere rapidamente condotti all'esterno,
o isolati. Perciò si devono osservare le seguenti condizioni.
L'area interna non deve essere occupata fino a saturazione dello
spazio disponibile, tenendo presente che:
a) ogni autoveicolo deve avere intorno a sé uno spazio
libero non inferiore a centimetri 60, riducibile a 40, se gli
autoveicoli sono frenati o fermati mediante calzatoie;
b) gli autoveicoli devono potere, con facile individuale manovra,
entrare nel parco e uscirne, muovendosi, con adeguata libertà,
nei corridoi di disimpegno;
c) devono sempre essere lasciati liberi tutti gli ingressi,
i corridoi di disimpegno, i sottopassaggi e le uscite di sicurezza.
Inoltre è da tener conto: della superficie media richiesta
dagli autoveicoli (circa 15 metri quadrati); della larghezza
di volta (il raggio varia fra 13 e 18 metri circa); dell'essere
consentita la marcia degli autoveicoli in entrambi i sensi,
oppure in uno solo; della disposizione che si intende, o si
può dare, totalmente o parzialmente agli autoveicoli,
per rispetto ai corridoi di disimpegno (disposizione longitudinale;
oppure diagonale, o a 45°; oppure semidiagonale, o a 60°;
ovvero trasversale, o a 90°), con che la larghezza dei detti
corridoi può variare fra 3 e 8 metri circa; e infine
dell'uso eventuale di speciali sollevatori o pattini a carrello,
i quali permettono di molto ridurre lo spazio per la manovra.
Art.
99. Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.
Per queste officine che possono presentare pericoli anche maggiori
di quelli delle autorimesse normali, si deve osservare quanto
segue:
a) a seconda dell'ubicazione, estensione, disposizione degli
ambienti e numero massimo di autoveicoli che possono trovarsi
contemporaneamente in riparazione, l'officina deve essere equiparata
ad uno dei tipi di autorimesse contemplati nelle presenti norme,
applicando ad essa analoghe prescrizioni e norme disciplinari;
b) per quanto possibile, deve evitarsi di impiantare l'intera
officina se vasta, in sotterranei;
c) chi dispone dell'officina è tenuto ad indicare all'autorità
comunale, le specie di lavori che vi si vogliono eseguire, così
che l'autorità stessa ne possa commisurare i pericoli;
d) per la saldatura autogena, si devono osservare le consuete
norme prudenziali; conservando il numero autorizzato di bombole
di gas compressi lontano dall'ambiente di lavoro, e tenendo
alla mano un solo recipiente di ossigeno e di idrogeno, oppure
di ossigeno e di acetilene, assicurati alle pareti per mezzo
di catene o di staffe, oppure trasportati su appositi carrelli;
meglio se le saldature di questo genere potranno essere fatte
fuori dell'officina;
e) la verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa,
può essere eseguita, ma in locale a parte, con porta
di comunicazione di norma mantenuta chiusa; il locale deve essere
provveduto di aspiratore a forte portata, per la dispersione
dei vapori dei solventi; la vernice deve essere conservata,
in quantità limitata e senza promiscuità con altre
sostanze infiammabili o fermentescibili, entro apposito armadio
da tenersi sempre chiuso a chiave;
f) il magazzino delle materie prime, parti di ricambio, attrezzi,
ecc. deve essere separato dal rimanente;
g) l'officina deve essere provveduta di un congruo numero di
estintori efficienti per liquidi infiammabili.
Art.
100. Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli.
A motivo che i serbatoi degli autoveicoli non nuovi e quelli
degli autoveicoli nuovi sia già sottoposti a prove, possono,
in caso di incendio, presentare non lieve pericolo di scoppio,
i locali di deposito, con carattere commerciale, di tali autoveicoli
in numero superiore a 15, devono sottostare a prescrizioni analoghe
a quelle delle autorimesse; può omettersi però
tutto quanto non sia assolutamente indispensabile, dato lo speciale
impiego cui tali locali sono adibiti.
Debbono essere osservate le norme, in quanto applicabili, di
cui ai nn. 94 e 95.
Occorre inoltre evitare un soverchio accumulo di autoveicoli,
in relazione allo spazio disponibile. Tali depositi debbono
sorgere lontano da tutto ciò che può essere causa
di incendio (cinematografi; industrie in cui si faccia uso di
fiamme libere;
depositi e rivendite di sostanze infiammabili o fermentescibili;
depositi di legnami, ecc.).
Norme conformi devono essere osservate per le esposizioni e
per le mostre di autoveicoli, evitando possibilmente di sistemarli
in locali non costituiti con materiali incombustibili. In caso
contrario, deve supplirsi con abbondanza di pronti mezzi per
estinzione incendi e con norme di vigilanza e di servizio particolarmente
rigorose.
TITOLO
VIII - Disposizioni completive e transitorie
Art.
101. Deroghe per le norme di sicurezza per gli stabilimenti,
per i depositi, per le autorimesse e per le officine di riparazione.
Qualora, per speciali condizioni della località, non
fosse possibile, in qualche caso, rispettare le distanze dai
fabbricati esterni, o la larghezza della zona di protezione,
o qualora, per le speciali condizioni delle manipolazioni da
eseguire, o delle sostanze da trattare, non fosse attuabile
qualcuna delle norme di sicurezza stabilite, potrà il
Ministero dell'interno concedere deroghe, sentita la commissione
consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, quando
l'impianto proposto presenti, nel suo complesso, a motivo dell'adozione
di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio,
garanzie di sicurezza sufficienti.
Art.
102. Revisione degli impianti esistenti.
Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di
riparazione di autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere
completamente sistemati, secondo le presenti norme, entro [tre
anni dalla loro pubblicazione] 31 dicembre 1939 [(art. 5 DM
12.5.1937)].
Dovranno però essere immediatamente attuate tutte quelle
provvidenze che non importino notevoli modificazioni allo stato
attuale, e che consistono specialmente in forniture per il pronto
intervento in caso di incendio.
Gli impianti predetti possono essere sottoposti a visita di
controllo, a cura del Ministero dell'interno e per mezzo di
organi da lui delegati, a spese degli interessati. Il Ministero
dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili , potrà consentire, in casi
particolari, specifici adattamenti e completamenti che garantiscano
ugualmente la sicurezza.
I distributori stradali di benzina, miscele carburanti, gasoli
e nafta (serbatoi compresi), già esistenti, a qualunque
tipo appartengano, possono rimanere in funzione.
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