Legge
ordinaria del Parlamento n° 1570 del 27.12.1941
Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.
TESTO
TITOLO
I.- Ordinamento generale.
Art.
1.
E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato
a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza
delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi
e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della
protezione antiaerea.
Il corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione
delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna
ed ai bisogni della difesa territoriale.
Art.
2.
[Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del
fuoco quante sono le province del Regno.
I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalità
giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono
con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella
A.
Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta
e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento
previsto delle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio
dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello
Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni
statali].
Art.
3.
È istituita, come ripartizione organica del Ministero
dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi.
Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli personale statale,
il cui organico è stabilito nella annessa tabella B.
Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa
saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro
per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze,
da emanarsi a' termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100.
Art.
4.
[Il posto di ispettore sanitario è conferito, a scelta,
fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della
sanità pubblica, appartenente al 7° grado, ovvero
per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio
di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione
predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso
almeno tre anni di servizio].
Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale
iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le
norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati
civili dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 9 per quanto
riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.
Art.
5.
[ I Corpi dei vigili del fuoco sono distinti in cinque categorie
come dall'annessa tabella C.
Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa
saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro
per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze,
da emanarsi ai termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100.]
Art.
6.
La forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco (sottufficiali,
vigili scelti e vigili permanenti; ufficiali, sottufficiali,
vigili scelti e vigili volontari), sarà stabilita con
decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa
con quelli per la guerra e per le finanze.
TITOLO
II - Personale.
Capo
I - Disposizioni generali.
Art.
7.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente
ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali,
vigili scelti e vigili.
Il personale permanente dedica la propria attività in
modo esclusivo e continuativo al servizio.
Il personale volontario è chiamato a prestare servizio
ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì,
autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari
tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi
per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto
il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari;
con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti
necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario.
La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è
di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può
superare il 10 per cento degli organici vigenti.
Art.
8.
[ Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni,
gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti
che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei
viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti
della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali,
provinciali e comunali.
Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria,
i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti,
ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni
e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari
attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico
deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio].
Capo
II - Personale permanente.
Art.
9.
L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi
antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere
i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito
in un'università italiana;
2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le
elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite
non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneità fisica.
All'accertamento della idoneità fisica procede, prima
degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore
sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici
da nominarsi dal Ministro.
Il giudizio della Commissione medica è definitivo.
I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro,
ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole
centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della
durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei,
conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo
in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per
una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora
riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione
del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta
all'impiegato una indennità pari a due mensilità
del trattamento goduto durante il corso.
Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una
Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio
presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle
Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.
Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio
presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica
di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni
di segretario.
Art.
10.
[Gli ufficiali godono del trattamento economico nella misura
prevista, per i rispettivi gradi, nella tabella 1, allegato
1, alla legge 20 aprile 1939, n. 591, salvo le modifiche apportate
con le successive disposizioni di legge, nonché dell'aggiunta
di famiglia, nella stessa misura degli impiegati dello Stato.
Ad essi è, inoltre, corrisposta una indennità
annua di servizio speciale, in parte computabile agli effetti
della pensione, stabilita nella seguente misura, al lordo della
doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge
20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:
Comandante delle Scuole, lire 6.000, di cui pensionabili lire
2.150;
Ispettori superiori e ufficiali di classe lire 5.350, di cui
pensionabili lire 1.850;
Ufficiali di II classe lire 4.650, di cui pensionabili lire
1.600;
Ufficiali di III classe lire 3.650, di cui pensionabili lire
1.450;
Ufficiali di IV classe lire 3.350, di cui pensionabili lire
1.200;
Ufficiali di V classe lire 2.650, di cui pensionabili lire 1.000].
Art.
11.
Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei
servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato
a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti
di età:
Ispettore
generale capo e ispettore generale anni 65.
Ispettore capo " 64.
Ispettore superiore " 62.
Primo ispettore " 58.
Ispettore " 55.
Il
personale della carriera di concetto dei servizi antincendi
cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio
quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:
Coadiutore
principale anni 62
Primo coadiutore " 58
Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore " 55
Per
il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono
le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
La liquidazione della pensione è effettuata in base alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, numero 20, e nella legge 11 luglio 1956, n.
734, e successive modificazioni.
Art.
12.
Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico,
a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto Reale da
emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n.
100, su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con i Ministri
per le finanze e per la guerra.
Nei riguardi del personale di cui al primo comma si applicano,
ad ogni effetto, le norme sull'ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni ai salariati degli Enti locali.
L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutto il personale
predetto ed i Corpi dei vigili del fuoco sono obbligati al pagamento
integrale dei contributi prescritti a carico degli Enti e degli
iscritti, secondo l'ordinamento sopraccennato, salvo rivalsa
delle quote a carico degli iscritti stessi.
Qualora il trattamento di quiescenza liquidato secondo l'ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli
Enti locali risultasse inferiore a quello spettante ai pari
grado, con uguale anzianità di servizio, del Corpo degli
agenti di pubblica sicurezza, i sottufficiali, vigili scelti
e vigili avranno diritto a percepire la differenza, [che sarà
liquidata e corrisposta dalla Cassa sovvenzioni antincendi,
a titolo di integrazione di pensione].
Presso la Cassa sovvenzioni antincendi, per i fini di cui al
precedente comma, viene costituito un apposito "fondo integrazione
pensioni" a favore del quale sarà devoluto l'intero
importo del supplemento di rischio da stabilirsi con il decreto
Reale di cui al comma primo.
Art.
13.
[I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti
per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina è
deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'art.
31.
Il Ministro per l'interno ha facoltà di distaccare temporaneamente
tale personale da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro
per eccezionali esigenze di servizio.
Il Ministro per l'interno ha pure facoltà di trasferire
i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili
del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze
di carattere disciplinare o su domanda, purché nel Corpo
di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado
ricoperto dal personale da trasferire.
Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a
prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda
della anzianità di grado].
I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art.
7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva;
ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinare
sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle
scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare
un corso di addestramento tecnico professionale della durata
di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati
a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento
di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono
collocati in congedo.
Art.
14.
La gerarchia del personale permanente dei sottufficiali, vigili
scelti e vigili è la seguente:
Maresciallo
di 1ª classe;
Maresciallo di 2ª classe;
Maresciallo di 3ª classe;
Brigadiere;
Vice brigadiere;
Vigile scelto;
Vigile.
Appartiene
al personale dei sottufficiali quello cui è attribuita
una delle prime cinque qualifiche.
Art.
15.
I vigili sono reclutati mediante pubblico concorso per esame,
fm i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito
il compimento superiore (5ª elementare) in una scuola dell'ordine
elementare, abbiano assolto agli obblighi di leva, comprovino
di esercitare uno dei mestieri che saranno indicati nel regolamento,
siano in possesso almeno della patente di primo grado di abilitazione
a condurre autoveicoli con motore a scoppio ed abbiano appartenuto
per almeno un anno ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica
di volontario.
I partecipanti al concorso, oltre a possedere la idoneità
fisica, non debbono avere una età superiore agli anni
25, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle
disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà
in nessun caso eccedere gli anni 30.
Il concorso per il reclutamento dei vigili è indetto
annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce il numero
complessivo dei posti e la relativa ripartizione di essi fra
i singoli Corpi, nonché le sedi degli esami.
I concorrenti possono indicare le sedi preferite.
I vincitori dei concorsi vengono nominati allievi vigili ed
assegnati all'apposita scuola centrale per un periodo di istruzione,
al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati
vigili dei Corpi dei vigili del fuoco, in base alla graduatoria
formata al termine della scuola e secondo l'ordine delle sedi
preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta
la nomina nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia
indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà,
a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire
la nomina.
Gli allievi vigili non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere
il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se ancora non
riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.
Art.
16.
La promozione a vigile scelto viene attribuita dal Consiglio
di amministrazione del Corpo, nei limiti dei posti esistenti
in organico per detto grado, per anzianità, ai vigili
del Corpo stesso, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo
servizio, compreso il periodo di allievo vigile, ed abbiano
ottenuto l'idoneità all'avanzamento.
Per la promozione a vice-brigadiere viene provveduto mediante
concorso per titoli fra i vigili e i vigili scelti di tutti
i Corpi che abbiano frequentato uno speciale corso allievi sottufficiali,
ottenendo l'idoneità all'avanzamento, che abbiano qualifica
non inferiore a buono e che non abbiano riportato da almeno
tre mesi punizioni superiori alla riduzione dello stipendio
o paga.
Possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali:
1° i vigili e vigili scelti con almeno cinque anni di effettivo
servizio, escluso il periodo trascorso alla scuola;
2° i vigili e vigili scelti forniti di licenza di scuole
dell'ordine medio o che abbiano ottenuto l'ammissione ad una
scuola dell'ordine superiore o abbiano altro titolo equipollente,
con almeno quattro anni di effettivo servizio nel Corpo dei
vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola;
3° i vigili e vigili scelti che abbiano appartenuto, per
non meno di tre anni, al Regio esercito, alla Regia marina,
alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli
agenti di pubblica sicurezza ed al Corpo di polizia dell'Africa
italiana e vi abbiano coperto, per almeno sei mesi, il grado
di sottufficiale od un grado equiparato, e che abbiano nel Corpo
dei vigili del fuoco almeno quattro anni di effettivo servizio,
escluso il periodo trascorso alla Scuola;
4° i vigili e vigili scelti che siano forniti di licenza
di una scuola dell'ordine superiore o di altro titolo equipollente,
con almeno due anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili
del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola.
Per la promozione a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo
viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i
sottufficiali di tutti i Corpi dei vigili del fuoco che abbiano
ottenuto la idoneità all'avanzamento. Essi, inoltre,
debbono rivestire da almeno due anni il grado di vice-brigadiere
per la promozione a brigadiere e da almeno tre anni il grado
immediatamente inferiore per la promozione a maresciallo di
3ª classe, maresciallo di 2ª classe e maresciallo
di 1ª classe.
I concorsi di cui al 2° e 4° comma sono indetti annualmente
dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado,
il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra
i singoli Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti delle vacanze
organiche esistenti, nonché le sedi degli esami.
I concorrenti possono indicare le sedi preferite.
La promozione è conferita dai Consigli di amministrazione
dei Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata
dalla Commissione giudicatrice del concorso e secondo l'ordine
delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non
consenta la promozione nelle sedi preferite, oppure il candidato
non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno
deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede
dovrà avvenire la promozione. Il concorrente che abbia
ottenuto la promozione in una sede diversa da quella preferita
può rinunziare alla promozione.
Capo
III - Personale volontario.
Art.
17.
Il personale volontario è iscritto in quadri distinti
per ciascun Corpo dei vigili del fuoco e viene reclutato localmente,
ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti.
Si distingue in tre classi a seconda delle prestazioni che saranno
stabilite nel regolamento.
La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione di
cui all'art. 31.
Con lo stesso decreto previsto nell'art. 12, sono determinate
le norme generali per il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento
economico e l'eliminazione dai quadri del personale volontario.
Per i volontari di 1ª classe il limite di età di
cui all'art.
15, comma 2°, è elevato a 35 anni. La qualità
di volontario di 1ª classe costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Il personale volontario di 1ª classe, agli effetti dell'obbligo
dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai
salariati degli Enti locali, e equiparato al personale permanente.
I contributi previsti dall'ordinamento della Cassa anzidetta
sono commisurati agli assegni pensionabili iniziali vigenti
per i vigili permanenti.
Agli effetti della valutazione, per il trattamento di quiescenza,
il servizio prestato come volontari di 1ª classe è
considerato continuativo per l'intera durata del rapporto del
servizio stesso.
Nel caso che, in occasione di pubbliche calamità, di
emergenza o di altre particolari necessità, il Ministero
dell'interno disponga il richiamo temporaneo in servizio continuativo
di personale volontario, i datori di lavoro e le Amministrazioni,
Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del Regio decreto-legge
1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre
1933, n.
1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti
ai quali deve essere conservato il posto occupato.
Capo
IV - Obblighi militari del personale.
Art.
18.
Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario
in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, è
esente dai richiami alle armi per istruzioni.
Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole
centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a
norma dell'ultimo comma dell'art 7 è valevole ad ogni
effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari
durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle
armi.
Art.
19.
In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di
speciali esigenze, è dispensato dai richiami alle armi:
1° il personale permanente del Corpo;
2° il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso
da oltre sei mesi, purché:
se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico
di mobilitazione e non appartenga a classi per unità
di prima linea;
se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia
compiuto il 30° anno di età ovvero abbia superato
il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialità
corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta
dal Ministero della guerra.
TITOLO
III - Materiali e caserme.
Art.
20.
Il materiale comunque destinato al servizio antincendi e per
i soccorsi tecnici in genere, nonché tutto il materiale
delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio od ammobiliamento
delle caserme, è di proprietà dei Corpi dei vigili
del fuoco.
Le spese per l'acquisto e la manutenzione di detti materiali
gravano sui bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco.
Il Ministero dell'interno ha facoltà di trasferire temporaneamente
o stabilmente tali materiali da un Corpo all'altro, per esigenze
di servizio.
L'immatricolazione degli automezzi o motomezzi dei Corpi dei
vigili del fuoco è fatta a cura del Ministero dell'interno,
a termine dell'art.[ 97 del Regio decreto 8 dicembre 1933, n.
1740] 94. D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 [(abrogato, a decorrere
dal 1° gennaio 1993, dall' Art. 231, D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo Codice della Strada) )].
In casi di urgente necessità, il Prefetto può
ordinare la requisizione del materiale ausiliario occorrente
ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo
il dovuto indennizzo da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.
Art.
21.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi
dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti
per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti
dei Corpi stessi e rimanendo altresì a loro carico le
relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte
ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti
ai Corpi, le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire
gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta
di affitto.
Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori
pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti
ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento
dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei
lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità.
TITOLO
IV - Organizzazione e funzionamento dei servizi.
Capo
I - Disposizioni generali.
Art.
22.
Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi
e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera
provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.
Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è
ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite
obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art. 28, lettera d),
nonché quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti
industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di
protezione antiaerea.
Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti
dalle Forze armate dello Stato.
Art.
23.
Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in
genere, viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia,
dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli
eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del
comandante del Corpo dei vigili del fuoco e secondo le direttive
generali del Ministero dell'interno.
Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del
Corpo dei vigili del fuoco e quelli dei distaccamenti hanno
la facoltà di chiedere, per lo spegnimento degli incendi,
il concorso delle squadre dei vigili del fuoco esistenti presso
le ditte indicate nell'art. 22, 2° comma. Tale concorso
è obbligatorio.
Art.
24.
Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa
l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei
provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio
e sotto la responsabilità del comandante dei reparti
di soccorso.
I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente
intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico,
debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere
tecnico impartire dallo stesso comandante.
Art.
25.
Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o
minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni
o di altra pubblica calamità;
b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione
stradale;
c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del
fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e
delle cose;
d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi
e dai regolamenti vigenti.
Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente
urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti
(Genio civile, Azienda autonoma statale della strada, Milizia
nazionale della strada, Uffici tecnici provinciali, comunali
e simili).
Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge
2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto
riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche
calamità in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso
sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.
Art.
26.
Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici
urgenti sono gratuiti.
Sono a pagamento:
a) i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di Enti e di privati,
dopo cessata l'urgenza;
b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori
o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.
Art.
27.
Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla istallazione
ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo
le possibilità dei rispettivi acquedotti.
Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti
atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi
antincendi.
Capo
II - Organizzazione centrale.
Art.
28.
Il Ministero dell'interno:
a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione
degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;
b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il
collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;
c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative
di indole generale;
d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei Corpi dei vigili
del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili,
debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione
incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio,
nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali;
e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della
prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari,
apparecchi e prodotti in genere;
f) sorveglia l'andamento di ciascun Corpo dei vigili del fuoco.
Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ed e) sono svolte
dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che
debbono avere un proprio servizio antincendi, nonché
degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere
a proprio esclusivo servizio.
Art.
29.
Ai fini della preparazione tecnica del personale permanente
sono istituite:
a) una Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali;
b) una Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili,
presso la quale saranno tenuti annualmente anche i corsi di
istruzione per gli allievi sottufficiali.
Art.
30.
Con separato provvedimento potrà essere modificata la
composizione degli organi centrali governativi che trattino
questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante
l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.
Capo
III - Organizzazione periferica.
Art.
31.
[ Il Corpo dei vigili del fuoco è retto da un Consiglio
di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo
della Prefettura, di grado non inferiore al 6° per i Corpi
di 1ª categoria e non inferiore al 7° per gli altri,
nominato dal Prefetto, e composto:
a) del preside dell'Amministrazione provinciale;
b) del podestà del Comune capoluogo e, per Roma, di un
delegato del Governatore;
c) del ragioniere capo della Prefettura;
d) del comandante del Corpo.
Funziona da segretario il comandante del Corpo o altro funzionario
dei ruoli statali dei servizi antincendi, addetto al Corpo,
da lui delegato.
Le attribuzioni del Consiglio saranno stabilite nel regolamento.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette
all'approvazione del Prefetto].
Art.
32.
[Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta,
sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del
fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario
per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.
La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non
dà diritto a particolari compensi.
Art.
33.
Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco:
a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi
in genere del Corpo dei vigili del fuoco;
b) predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni
ed il conto consuntivo;
c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;
d) provvede alle spese e a calcolo, nei limiti ed alle condizioni
stabilite dal regolamento;
e) collauda i materiali acquistati;
f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;
g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi
ed industrie pericolose prima della concessione della licenza
di esercizio da parte delle autorità competenti;
h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici
spettacoli;
i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione
delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque,
attinenza con la prevenzione incendi;
l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi;
m) fa parte, come membro di diritto, delle Commissioni edilizie
comunali;
n) istituisce, previo benestare del Ministero dell'interno,
posti di vigilanza in quelle località ove esigenze speciali
lo richiedono;
o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili
debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione
degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei
vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.
La disposizione della lettera o) non si applica agli stabilimenti
industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione
antiaerea; però anche la preparazione tecnica delle squadre
dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti,
è curata dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco].
Art.
34.
[Ciascun Corpo dei vigili del fuoco è fornito, nel capoluogo,
del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici
in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento,
nonché di quanto altro è necessario al buon funzionamento
del servizio.
I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti del materiale
occorrente per l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici
in genere].
TITOLO
V - Gestione finanziaria.
Capo
I - Gestione centrale.
Art.
35.
Presso il Ministero dell'interno è istituita una "Cassa
sovvenzioni antincendi" per i servizi di prevenzione e
di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Essa
ha personalità giuridica ed e rappresentata e difesa
in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che vi provvede con
le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.
Art.
36.
La Cassa sovvenzioni antincendi è retta da un Consiglio
di amministrazione presieduto dal direttore generale dei servizi
antincendi o da chi ne fa le veci e composto:
a) del comandante delle Scuole;
b) di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno
di grado non inferiore al 7°;
c) di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione
generale dei servizi della finanza locale);
d) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno
di grado non inferiore al 7°.
I consiglieri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati
con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque
anni e possono essere confermati.
L'ufficio di segretario del Consiglio è disimpegnato
da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno,
in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.
Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento.
Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro
per l'interno.
Art.
37.
Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi è
approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato
da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero.
Il conto consuntivo è approvato dal Ministro per l'interno,
su relazione del Collegio dei revisori di cui all'art. 38.
L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina
col 31 dicembre dell'anno stesso.
Il servizio di tesoreria è affidato, a scelta del Ministro
per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'art.
5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni.
Art.
38.
Il Collegio dei revisori è composto:
a) del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero
dell'interno, presidente;
b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno
di grado non superiore al quinto;
c) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno,
di grado non superiore al quinto.
I revisori di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto
del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono
essere confermati.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario
di ragioneria del Ministero dell'interno.
Art.
39.
Le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi sono costituite:
a) dai contributi aggiuntivi di cui al comma 3° dell'art.
45;
b) dal contributo sui premi di assicurazione contro gli incendi,
di cui all'art. 41;
c) dai contributi eventuali di enti e di privati;
d) dalle rendite del patrimonio.
Art.
40.
Con le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi si provvede:
a) al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per
il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello
di quiescenza del personale appartenente ai ruoli statali dei
servizi antincendi;
b) alle spese di impianto e mantenimento della Scuola centrale
di applicazione per gli allievi ufficiali, della Scuola centrale
di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi
sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere
generale;
c) a sovvenzionare i Corpi dei vigili del fuoco, in relazione
alle necessità dei servizi locali, mediante somministrazione
in denaro o in natura;
d) ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione
centrale dei servizi antincendi;
e) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari
ausiliari.
Art.
41.
Le società di assicurazione contro i rischi d'incendio,
operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni
antincendi un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato
al 2 per cento dei premi annualmente introitati dalle società
medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.
L'ammontare di tale contributo sarà fissato al principio
di ogni anno, con decreto del Ministro per le corporazioni,
d'intesa con quello per l'interno, sulla base dell'importo dei
premi riscossi durante l'anno precedente; col decreto stesso
verranno fissate le modalità ed i termini per il versamento
del contributo alla Cassa sovvenzioni.
Capo
II - Gestione periferica.
Art.
42.
Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo dei vigili del
fuoco sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione
del Ministro per l'interno.
Il servizio di tesoreria dei Corpi dei vigili del fuoco è
affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle
aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Art.
43.
Le entrate dei Corpi dei vigili del fuoco sono costituite:
a) dai canoni di cui all'art. 45, commi 1° e 2°;
b) dagli eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni
antincendi;
c) dai proventi delle prestazioni a pagamento ai termini dell'art.
26;
d) dagli eventuali contributi di enti e di privati;
e) dalle rendite del patrimonio.
Art.
44.
Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede:
a) alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo,
compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili
scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico
del personale volontario;
b) alla spesa per i nuovi acquisti di materiale;
c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;
d) a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo.
Art.
45.
I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base
delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio
antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935.
Per il Governatorato di Roma il canone è stabilito annualmente
con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello
per le finanze, ma esso non potrà, comunque, essere inferiore
al complesso delle spese concernenti, a qualsiasi titolo, il
servizio antincendi, riferito al bilancio preventivo 1936.
Oltre i canoni suddetti è posto a carico di tutti i Comuni
del Regno e del Governatorato di Roma, un contributo aggiuntivo,
proporzionale alla popolazione risultante dal censimento ufficiale,
per il seguente importo complessivo:
Anno
1939 L. 25.000.000.
Anno 1940 " 30.000.000.
Anni successivi " 40.000.000.
Art.
46.
Gli elementi dei canoni consolidati e quelli dei contributi
aggiuntivi di cui all'articolo precedente sono formati dai Prefetti
entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si
riferiscono e comunicati, non più tardi del 30 settembre,
ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonché
agli esattori delle imposte.
Il pagamento delle somme indicate negli elenchi dei canoni consolidati
e dei contributi aggiuntivi è disposto dai Comuni a rate
bimestrali anticipate rispettivamente in favore dei Corpi dei
vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi.
Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza
provvede di ufficio il Prefetto.
Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesorieri comunali,
hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi
in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti
a favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni
antincendi, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse
legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione
e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte,
di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle
somme anticipate.
Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni
fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente,
l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere
entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste
di carico già consegnati all'esattore.
Gli esattori o esattori tesorieri che ritardino l'esecuzione
dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste
nelle leggi, regolamenti e capitolati normali sulla riscossione
delle imposte dirette.
TITOLO
VI - Disposizioni per il caso di mobilitazione e di emergenza.
Art.
47.
I Corpi dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di
pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento.
Tali progetti devono essere sottoposti al visto del Prefetto
ed all'approvazione dei Ministri per l'interno e per la guerra.
In caso di emergenza, saranno emanate particolari disposizioni
per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendi.
Art.
48.
Il Ministro per l'interno, d'intesa con gli altri Ministri interessati,
stabilisce, fin dal tempo di pace, le predisposizioni da adottarsi
dai Corpi dei vigili del fuoco per il conseguimento dei loro
scopi per il tempo di guerra, anche ai fini della protezione
antiaerea.
TITOLO
VII - Disposizioni transitorie.
Capo
I - Personale.
Art.
49.
La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi
antincendi può essere effettuata, anche gradualmente,
entro un quadriennio dalla entrata in vigore del R.decreto-legge
27 febbraio 1939, n. 333. Durante tale periodo, agli effetti
del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni
ai gradi 6°, 7° e 9° del ruolo tecnico di gruppo
A, è computato il periodo trascorso nella posizione gerarchica
in base alla quale è stato conferito il grado in sede
di inquadramento, ed, ai fini del raggiungimento dell'anzianità
necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al
grado ottavo, è computata l'anzianità di servizio
di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in
qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.
Per lo stesso periodo di cui al comma precedente, agli effetti
del compimento della anzianità richiesta per le promozioni
ai gradi 8° e 10° del ruolo tecnico transitorio (gruppo
B) di cui all'art. 52, è computato come anzianità
di grado il periodo di tempo eccedente quello minimo stabilito
per ottenere, a norma del comma 2° dello stesso articolo,
l'assegnazione in sede di inquadramento rispettivamente del
grado 9° e 11°, e ai fini del raggiungimento dell'anzianità
necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al
grado nono, è computata l'anzianità di servizio
di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in
qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.
La norma di cui ai due precedenti commi si applica, anche dopo
il quadriennio, per quegli ufficiali che durante tale periodo
non abbiano beneficiato di alcuna promozione né dell'ammissione
agli esami per l'avanzamento al grado 8° del gruppo A, o
al grado 9° del gruppo B.
In attuazione del precedente comma, nessun funzionario potrà
conseguire più di una promozione.
Art.
50.
I posti di ufficiale permanente di grado inferiore al 5°
possono essere conferiti, nella prima attuazione del ruolo,
mediante inquadramento degli ingegneri di ruolo dei Comuni e
delle Province con funzioni di ufficiali, sia permanenti che
incaricati, dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali fossero
provvisti del titolo di studio di cui all'art. 9 e fossero in
servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in
vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333.
I comandanti titolari dei soppressi corpi comunali dei pompieri
dei capoluoghi di provincia non potranno essere inquadrati in
grado superiore a quello relativo alla categoria a cui, giusta
la tabella C, è classificato il rispettivo Corpo.
Gli altri ufficiali che, nel ruolo degli stessi corpi comunali
dei capoluoghi di provincia, rivestano organicamente uno, due
o tre gradi inferiori a quello del comandante potranno essere
rispettivamente inquadrati ad uno, due o tre gradi inferiori
a quello in cui, a norma del precedente comma, è inquadrato
il rispettivo comandante titolare.
I comandanti titolari dei soppressi corpi pompieri dei Comuni
non capoluoghi di Provincia non possono essere inquadrati a
grado superiore all'iniziale.
L'inquadramento in ciascun grado è effettuato nei limiti
dei posti di organico fissati dalla tabella B per i singoli
gradi, fermo restando il disposto dell'art. 108 del Regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2960.
L'inquadramento previsto ai commi precedenti non può
comunque comportare attribuzioni di trattamento economico complessivo
(per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di
famiglia ed indennità di servizio speciale) superiore
a quello complessivamente goduto dall'inquadramento agli stessi
titoli allorché apparteneva ai soppressi corpi pompieri
comunali.
Il collocamento nei ruoli avrà luogo per ciascun grado
secondo l'anzianità di servizio nella posizione gerarchica
in base alla quale è stato conferito il grado.
Art.
51.
I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'art.
50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi
della presente legge, resteranno disponibili nei singoli gradi,
potranno essere coperti mediante:
a) concorso per titoli fra i dipendenti statali di gruppo A,
provvisti del titolo di studio di cui all'art. 9, che rivestano
nel ruolo di appartenenza il grado pari od immediatamente inferiore
a quello dei posti messi a concorso, che abbiano conseguito
la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, se trattasi
di impiegati civili, e che siano in possesso della necessaria
attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi;
b) concorso per titoli ed esami, limitatamente al grado iniziale,
fra gli ufficiali avventizi dei vigili del fuoco e fra i funzionari
non di ruolo dello Stato, delle Province e dei Comuni, aventi
anche la qualifica di ufficiale dei vigili del fuoco (incaricato
o volontario): che siano forniti oltre che degli altri requisiti,
prescindendo dal requisito dell'età e della qualifica,
di ufficiale delle Forze armate dello Stato, del titolo di studio
di cui all'art. 9, prestino servizio continuativo da almeno
sei mesi alla data del bando di concorso e siano in possesso
della necessaria attitudine fisica.
L'attitudine fisica di cui alle lettere a) e b) verrà
accertata dalla stessa Commissione e con le modalità
previste dall'art. 9, 4° e 5° comma.
L'attitudine tecnica di cui alla lettera a) verrà accertata
dalla Commissione di cui all'art. 54.
Art.
52.
[Nella prima attuazione della presente legge potranno essere
inquadrati nel ruolo tecnico transitorio gli ufficiali di ruolo
dei soppressi corpi comunali dei pompieri sia permanenti che
incaricati, che fossero provvisti almeno di licenza di scuola
media di secondo grado o fossero in servizio di ruolo da almeno
un anno alla data di entrata in vigore del R.
decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333.
Potranno essere inquadrati, nei limiti dei rispettivi posti
di organico, nel grado 9° quelli che abbiano almeno 20 anni
di servizio di ruolo, nel grado 10° quelli che abbiano almeno
7 anni di servizio di ruolo e nel grado 11° quelli che abbiano
almeno un anno di servizio di ruolo.
Il collocamento in ciascun grado è effettuato secondo
l'anzianità di servizio.
Valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
al quinto e sesto comma dell'art. 50.
I posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui ai
commi precedenti, e quelli che si rendessero disponibili nel
ruolo tecnico transitorio (gruppo B), tenuto anche conto del
disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960,
entro il 31 dicembre 1941, potranno essere coperti, limitatamente
al grado 11°, mediante concorso per titoli ed esami fra
gli ufficiali non di ruolo dei soppressi corpi pompieri che
abbiano esercitato per oltre un anno, all'entrata in vigore
del R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, le funzioni di
comandante o di vice comandante di un Corpo provinciale, e che
siano in possesso di tutti gli altri requisiti per l'inquadramento.
Al personale del ruolo tecnico transitorio che esercita le funzioni
di ufficiale permanente sono estese, in quanto applicabili,
le disposizioni degli artt. 4, comma 3°, 10, comma 1°,
11 e 21, comma 1°, rimanendo fissate per tale personale
le indennità di cui all'art. 10, comma 2°, nelle
misure seguenti:
Ufficiale di 3ª classe, lire 1.850 di cui pensionabili
lire 700;
Ufficiale di 4ª classe, lire 1.650, di cui pensionabili
lire 600;
Ufficiale di 5ª classe, lire 1.350 di cui pensionabili
lire 500;
Ufficiale di 6ª classe, lire 1.150 di cui pensionabili
lire 400].
Art.
53.
I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati
con decreto del Ministro per l'interno, secondo la graduatoria
formata dalla Commissione di cui all'art. 54 del R.decreto-legge
27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939,
n. 960, ai sensi degli articoli 50 e 52 dello stesso Regio decreto-legge.
Art.
54.
I concorsi di cui agli artt. 51 e 52, comma 5°, saranno
giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per
l'interno e saranno espletati con le modalità che verranno
stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate
nel relativo bando.
I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono nominati
nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione
giudicatrice.
Art.
55.
I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), dell'art. 51
e al comma 5° dell'art. 52 e gli squadristi sistemati o
da sistemare per effetto della legge 29 maggio 1939, n. 782,
che non fossero provvisti di trattamento di quiescenza, potranno
ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, di
metà del servizio di ufficiale dei vigili del fuoco effettivamente
prestato, in qualità di avventizio, dopo l'entrata in
vigore del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 242, contro
pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio
loro attribuito all'atto della nomina per quanti sono gli anni
di servizio riconosciuti.
Il servizio di cui al comma precedente è pure riconosciuto
utile ai fini dell'art. 21 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919,
n. 1971, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio, 1926,
n. 46.
Al personale di cui al 1° comma, già iscritto alla
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti
locali, si applicano, per il cumulo dei servizi, le norme stabilite
nel 7° comma dell'art. 59.
Art.
56.
I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente,
nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi dei vigili
del fuoco, possono essere conferiti, sempreché gli interessati
abbiano assolto agli obblighi di leva e siano in possesso della
necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:
a) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità
nel grado medesimo, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili
permanenti che prestano servizio nelle rispettive province all'atto
della entrata in vigore del R. decreto-legge 27 febbraio 1939,
n. 333.
Nel grado di vigile può essere inquadrato anche il personale
assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata
in vigore del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, e che
siano in servizio da almeno un anno;
b) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità
nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo dalle Amministrazioni
comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili
scelti e vigili;
c) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili e degli specialisti
avventizi che contino almeno tre mesi di servizio continuativo
e siano forniti dei prescritti requisiti prescindendo da quello
dell'età, e del titolo di studio di cui all'art. 15;
d) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari
che contino almeno cinque anni di servizio, o almeno 5 mesi
se trattasi di servizio continuativo, e siano forniti dei prescritti
requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo
di studio di cui all'art. 16. Potranno essere inquadrati nel
grado attuale i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi
di provincia che all'atto dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge
27 febbraio 1939, n. 333, erano organizzati esclusivamente o
prevalentemente con personale volontario, purché in seguito
ad esame fisico-tecnico, ottengano la piena idoneità
a conservare il grado rivestito.
I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere
a), b), c) e d) del presente articolo, resteranno disponibili
nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso
per titoli fra i sottufficiali e militi delle Forze armate dello
Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria
attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano
grado equiparato od immediatamente inferiore a quello cui appartengono
i posti messi a concorso.
Art.
57.
L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli
dei corpi dei vigili del fuoco, ai termini delle lettere a),
b), c) e d) dell'art. 56 è fatta dal Consiglio di amministrazione
di cui all'art. 31 ed è approvata dal Prefetto.
Il concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 56 è indetto
dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado,
il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra
i singoli Corpi dei vigili del fuoco.
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro
per l'interno. Il concorso sarà espletato con le modalità
che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno
e riportate nel relativo bando.
L'attitudine fisica verrà accertata dalla stessa Commissione
e con le modalità previste dall'art. 9, 4° e 5°
comma.
L'attitudine tecnica verrà accertata dalla Commissione
giudicatrice di cui al precedente comma.
I concorrenti possono indicare le sedi preferite.
La nomina è fatta dai Consigli di amministrazione dei
Corpi dei vigili del fuoco nell'ordine risultante dalla graduatoria
formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle
sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta
la nomina nelle sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà,
a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire
la nomina.
Art.
58.
L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo
per stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità
di servizio speciale di cui il personale ufficiali, sia permanente
che incaricato, risultava organicamente fornito presso i Corpi
ai quali apparteneva rispetto a quello complessivamente annesso,
ai medesimi titoli, al grado conferito in sede di inquadramento,
è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile
con i successivi aumenti di competenze a qualsiasi titolo.
Tale assegno personale è considerato utile agli effetti
del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva
da differenza di assegni pensionabili.
Agli ufficiali permanenti che, all'atto dell'inquadramento,
godevano dell'alloggio gratuito per espressa norma dei regolamenti
organici comunali, verrà corrisposto, a carico della
Cassa sovvenzioni antincendi, per i periodi nei quali non possano
usufruire dell'alloggio in natura, un compenso straordinario
uguale all'indennità di alloggio prevista per gli ufficiali
di pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.
Art.
59.
Alla cessazione dal servizio, in favore del personale non statale
inquadrato ai sensi degli artt. 48, 50, 52 e 53 del R. decreto-legge
27 febbraio 1939, n. 333, convertito con modificazioni nella
legge 22 maggio 1939, n. 960, e degli articoli 50 e 52 della
presente legge, che era iscritto a regolamenti comunali di pensione,
il trattamento di quiescenza sarà liquidato in base alla
totalità dei servizi prestati e con le norme in vigore
per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali se trattasi
di ufficiali permanenti o di ufficiali del ruolo tecnico transitorio,
e con le norme degli impiegati civili dello Stato se trattasi
di coadiutori del ruolo tecnico transitorio o di personale del
ruolo dei servizi speciali.
La spesa per le pensioni suddette viene ripartita fra lo Stato
ed i Comuni in relazione alla durata dei servizi prestati.
E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli
anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento,
il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe
spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa
relativa farà carico al Comune.
A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe
se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto
al rispettivo regolamento o convenzione speciale in vigore prima
dell'inquadramento.
Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato
fino alla data dell'inquadramento è calcolato in una
frazione dell'assegno di quiescenza determinato come al comma
precedente, avente per numeratore il numero degli anni e frazione
di anno di servizio comunale utili per la pensione e per denominatore
il numero di anni totali di servizio, col limite massimo del
numero di anni corrispondente all'aliquota massima di pensione
secondo il regolamento o convenzione speciale. In nessun caso
la quota comunale potrà essere inferiore all'ammontare
del trattamento di quiescenza cui il personale avrebbe avuto
diritto all'atto dell'inquadramento.
Gli ufficiali permanenti, inquadrati ai sensi degli artt. 48,
50 e 52 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, che non
fossero provvisti di un trattamento di quiescenza, potranno
ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, del
servizio prestato, con carattere di stabilità, nei soppressi
Corpi pompieri comunali, fino ad un massimo di 10 anni, contro
pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio
loro attribuito all'atto dell'inquadramento per quanti sono
gli anni di servizio riconosciuti.
Per il personale di cui al primo comma del Presente articolo,
che era iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli
impiegati degli Enti locali, nel trattamento di quiescenza da
liquidarsi a norma del comma stesso, è posta a carico
della Cassa predetta una quota determinata secondo le disposizioni
dell'art. 57 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge
3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939,
n. 41.
Alla cessazione dal servizio, in favore del personale di cui
al primo comma del presente articolo, che era iscritto all'Istituto
nazionale fascista per l'assistenza ai dipendenti degli enti
locali o ad altri Istituti previdenziali sarà liquidato
il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti in proporzione
agli anni di iscrizione ai predetti Istituti. Ai fini del minimo
di anni di servizio eventualmente richiesto per tale trattamento,
si terrà anche conto del servizio prestato dopo l'inquadramento.
Art.
60.
A favore del personale permanente dei sottufficiali, vigili
scelti e vigili, inquadrato ai sensi dell'art. 56, che, in base
alle facoltà previste dall'ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, era
iscritto a regolamenti comunali di pensione, alla cessazione
dal servizio il trattamento di quiescenza sarà liquidato
dalla Cassa predetta in base al cumulo dei servizi prestati
e secondo le norme sull'ordinamento della Cassa stessa. La spesa
relativa farà carico ai Comuni limitatamente al servizio
prestato fino alla data dell'inquadramento. Fino a tale data
il personale predetto continua a mantenere l'iscrizione ai regolamenti
comunali di pensione.
E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli
anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento,
il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe
spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa
relativa farà carico al Comune.
Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato
fino alla data di inquadramento è calcolato secondo le
modalità previste nell'ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni ai salariati degli enti locali.
Art.
61.
Il personale permanente proveniente dai cessati corpi pompieri
comunali, comunque non inquadrato, ha diritto al trattamento
di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni
in vigore.
Il trattamento di quiescenza a favore del personale permanente
non inquadrato iscritto a regolamenti comunali di pensione,
sarà liquidato in base alla totalità dei servizi
prestati e la relativa spesa farà carico per intero ai
Comuni. Per il personale stesso sarà mantenuta fino alla
cessazione dal servizio, la iscrizione ai regolamenti comunali
di pensione.
Il personale predetto che, all'atto della entrata in vigore
del R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, trovavasi iscritto
all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, continua
a mantenere l'iscrizione all'Istituto stesso fino alla cessazione
dal servizio.
Art.
62.
Per il primo concorso per l'assunzione di vigili del fuoco che
verrà bandito dopo l'entrata in vigore della presente
legge, l'appartenenza ad un Corpo dei vigili del fuoco con la
qualifica di volontario, richiesta dal 1° comma dell'art.
15, è ridotta a tre mesi.
Capo
II - Materiali e caserme.
Art.
63.
I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione
incendi e dei soccorsi tecnici, nonché le macchine e
gli utensili delle officine di proprietà dei Comuni e
destinati al servizio dei corpi pompieri comunali all'atto della
entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939,
n. 333, sono devoluti in proprietà ai Corpi dei vigili
del fuoco.
Il materiale antincendi, di proprietà di privati o di
istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che disimpegnavano
servizio pubblico antincendi, qualora se ne ritenga utile l'acquisto,
potrà essere rilevato contro pagamento del relativo prezzo
di stima.
Per le caserme esistenti all'atto della entrata in vigore del
R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, le Amministrazioni
provinciali, ove non ritengano di provvedere diversamente all'obbligo
di cui all'art. 21, corrisponderanno ai Comuni il canone di
affitto.
Le convenzioni eventualmente esistenti tra i Comuni ed altri
enti pubblici e privati, per prestazioni di servizio antincendi
da parte dei corpi comunali pompieri, continueranno ad avere
efficacia fino alla loro scadenza, intendendosi sostituiti i
Corpi dei vigili del fuoco ai corpi comunali.
Capo
III - Canoni consolidati.
Art.
64.
I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termine dell'art.
45, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti
per i servizi antincendi, risultanti dal bilancio preventivo
1935, tenuto presente quanto segue:
a) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi
natura, al personale addetto esclusivamente ai servizi antincendi
deve essere consolidata nell'ammontare corrispondente a tutti
i posti previsti in organico, anche se in parte non coperti;
b) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi
natura al personale che disimpegnava promiscuamente i servizi
antincendi ed altri servizi dell'Amministrazione comunale deve
essere consolidata in una quota proporzionale alle prestazioni
del personale medesimo nell'interesse dei servizi antincendi;
c) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi
natura al personale amministrativo e contabile deve essere consolidata
nel suo ammontare complessivo se tale personale era addetto
esclusivamente ai servizi antincendi, ed, in quota parte proporzionale
alle effettive prestazioni, se il personale medesimo disimpegnava
le mansioni di ordine amministrativo e contabile dei Corpi pompieri
cumulativamente con altri servizi del Comune;
d) la spesa per assegnazione di premi demografici o per la concessione
di sussidi, o per altre agevolazioni di carattere economico
e finanziario, a qualsivoglia titolo, a favore del personale
comunale, deve essere consolidata in quota proporzionale alla
forza del personale addetto ai servizi antincendi;
e) la spesa inerente ad impegni di carattere continuativo, assunti
con provvedimenti formali dai Comuni, nell'interesse dei servizi
antincendi, deve essere consolidata anche se di tali provvedimenti
sia stata sospesa la iscrizione nel bilancio;
analogamente deve essere consolidata la spesa effettiva sostenuta
nell'esercizio, quando, per motivi straordinari, essa abbia
ecceduto la previsione;
f) la spesa per i fitti reali dei locali destinati ai servizi
antincendi deve essere consolidata integralmente e quella per
i fitti figurativi deve essere consolidata ragguagliandola al
prezzo corrente accertato dall'ufficio tecnico erariale;
g) le spese generali per manutenzione e riparazioni, ordinarie
e straordinarie, di locali, per illuminazione, riscaldamento,
gas, acqua, provvista di mobili, stampati, cancelleria, telefono,
telegrafo, poste, assicurazioni in genere; nonché tutte
le altre spese affini, necessarie al buon andamento degli uffici
e dei servizi, debbono essere consolidate sulla base delle somme
effettivamente impegnate nell'esercizio per il servizio antincendi
e, in mancanza di impegni, in quota proporzionale.
Art.
65.
Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere
straordinario non ricorrenti, stanziate nel bilancio e derivanti
da impegni precedentemente assunti, nonché le spese per
l'impianto e la manutenzione delle bocche da incendio stradali.
Art.
66.
Per i Comuni che avevano corpi pompieri con personale prevalentemente
permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria
manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi,
non può essere inferiore ad un decimo del totale degli
stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.
Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie, deve essere
consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi,
un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo
delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.
Per i Comuni, che avevano corpi pompieri con personale volontario,
incaricato e simile, le percentuali di cui ai commi 1° e
2° sono elevate a tre decimi.
Art.
67.
Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio
antincendi, ai sensi dell'art. 91, lettera d) n. 4, del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.
decreto 3 marzo 1934, n 383, e che non vi hanno provveduto,
tale canone è consolidato in una somma calcolata su l'aliquota
di lire 1,50 per abitante, secondo le risultanze del censimento
demografico del 1936.
Art.
68.
La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli
artt. 45, 1° comma, 64, 65, 66 e 67, è fatta dal
Prefetto.
Art.
69.
L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'art.45,
1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936.
Dalla stessa data decorre, per il Govematorato di Roma, l'obbligo
della corresponsione del canone di cui all'art. 44, 1° comma,
del R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333.
I canoni di cui all'art. 67, saranno corrisposti dai Comuni
con effetto dal 1° gennaio 1939.
TITOLO
VIII - Disposizioni finali.
Art.
70.
Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'art.1
della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno stabilite, d'intesa
con il Ministro per le finanze, le norme per disciplinare i
servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi
e delle Scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario,
nonché quant'altro ha attinenza con l'esecuzione della
presente legge.
Art.
71.
Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure
preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione
antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici
sia dai privati.
Art.
72.
Le eventuali modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco saranno adottate con Regio decreto ai sensi
dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta
del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze
e con gli altri eventualmente competenti.
Art.
73.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
di avere effetto il R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333,
convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939, n.
960, ed il R. decreto 15 aprile 1940, n. 454.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi
ai sensi dell'art. 70, rimangono ferme, in quanto non siano
incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni
previste nei regolamenti comunali in materia di servizi antincendi.
Fino a tale data, i Comuni continueranno a mantenere, in adeguata
misura, a favore del personale dei vigili del fuoco, le particolari
provvidenze precedentemente adottate per i dipendenti comunali
e non contemplate nella lettera d) dell'art. 64.
In dipendenza della costituzione dei ruoli di cui alla presente
legge restano soppressi nelle tabelle organiche dei Comuni i
posti del personale addetto esclusivamente ai cessati corpi
pompieri, sia per i servizi tecnici che per quelli amministrativi
e contabili.
La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Le disposizioni contenute negli artt. 2, 35, 40, 42, 58, 59,
60, 61, hanno effetto dal 1° gennaio 1939.
Tabella
A - Numerazione dei Corpi dei vigili del fuoco
[...].
Tabella
B - Servizi antincendi.
[...].
Tabella
C - Categoria dei Corpi dei vigili del fuoco.
[...].
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