Legge
ordinaria del Parlamento n° 1570 del 27.12.1941Legge ordinaria
del Parlamento n° 225 del 24.02.1992
Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile.
NOTE
TESTO
Art.
1. Servizio nazionale della protezione civile.
[1. É istituito il Servizio nazionale della protezione
civile al fine di tutelare la integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi
e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio
nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività
delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali
e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma
2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione
civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.]
Art.
2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi
si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in
via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri
eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art.
3. Attività e compiti di protezione civile.
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività
necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa
agli eventi di cui all'art. 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi,
alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle
zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare
o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino
danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività
di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti
ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art.
2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione,
coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi,
in quanto compatibili con le necessità imposte dalle
emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
Art.
4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione,
prevenzione e soccorso.
[1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla
base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e
in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale
della protezione civile di cui all'art. 8, i programmi nazionali
di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per
l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi
dei Servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge
18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche
della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1
del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni,
promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione
e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi
ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione
e l'utilizzazione del volontariato.]
Art.
5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, coma 1, lettera
c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata
ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità
ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità
si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al
venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti
alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro
di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche
a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente,
e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, può emanare altresì ordinanze
finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni
a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di
diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi
di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega
deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi
e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché
vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
Art.
6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
1. All'attuazione delle attività di protezione civile
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province,
i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti
pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con
finalità di protezione civile, nonché ogni altra
istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione
civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile,
nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni
di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private
che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per
le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire
al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni
ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non
attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché
alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito
un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei
dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con
la rete integrata previsti dall'art. 9, commi 5 e 6 e successive
modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio
delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.
[1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile,
quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione
civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi ed i Comitato operativo della protezione civile.]
Art.
8. Consiglio nazionale della protezione civile.
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione
degli indirizzi generali della politica di protezione civile
fissati dal Consiglio dei Ministri, determina i criteri di massima
in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione delle
calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le
emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego
coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione
civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione
civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento
del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma
2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà
in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a)
i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate
o loro delegati; b) i presidenti delle Giunte regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c)
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità
montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle
associazioni di volontariato.
Art.
9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi.
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del
Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività
di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle
varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni
necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca
in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati
forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza
degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione
dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché
all'esame di ogni altra questione inerente alle attività
di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un
docente universitario esperto in problemi di protezione civile,
che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento,
e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento ella
protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto
sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento
della Commissione.
Art.
10. Comitato operativo della protezione civile.
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento
della attività di emergenza è istituito il Comitato
operativo della protezione civile.
2. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti
dai prefetti ai sensi dell'art. 14; b) valuta le notizie, i
dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove
l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze
prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma
2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile,
ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante
del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su
delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con
poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni
di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende
autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le
facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere
ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità
regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art.
11. Strutture operative nazionali del Servizio.
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione
civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo
forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i
gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17,
l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario
nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo
nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono,
a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività
previste dalla presente legge nonché compiti di supporto
e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio
nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione
e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio
nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì
stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a
compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento
dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative
nazionali alle esigenze di protezione civile.
Art.
12. Competenze delle regioni.
1. Le regioni -- fatte salve le competenze legislative ed i
poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti
locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle
popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione -- partecipano
all'organizzazione e all'attuazione delle attività di
protezione civile indicate nell'art. 3, assicurando, nei limiti
delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto
dei princìpi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento
delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione
ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione
in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui
al comma 1 dell'art. 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture
e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività
di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale
di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono
princìpi della legislazione statale in materia di attività
regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione
civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
Art.
13. Competenze delle province.
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite
dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale
della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti
relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione
dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione
di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla
loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo
di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione
civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale
o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante
del prefetto.
Art.
14. Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di
previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare
l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura
l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente
della Giunta Regionale e la direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da
attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi
dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi
soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5, opera, quale delegato
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui
al comma 2 dello stesso art. 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei
servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della
prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti
al concorso.
Art.
15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune
può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate
in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti
opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione
civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione
civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio
comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite
e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione
al prefetto e al Presidente della Giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono
essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il
sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto,
che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione
civile.
Art.
16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia
e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo,
nella Regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione
regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto
sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente
della Giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio
nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento,
un suo rappresentante.
Art.
17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento
delle proprie finalità in materia di previsione delle
varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali
di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali
di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo.
Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative
attività.
Art.
18. Volontariato.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la
più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni
di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività
di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione
di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla
presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola
le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi,
secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma
2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme
di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività
di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione
alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature
ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione
delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni
all'attività di predisposizione ed attuazione di piani
di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza
30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di
protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge
11 agosto 1991, n. 266.
Art.
19. Norma finanziaria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del
Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al
tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di
nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni
compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio
in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità
speciale intestata al "Fondo per la protezione civile"
di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei
mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per
la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
del tesoro, ai capitoli pertinenti da istituire nell'apposita
rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile
può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di
pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali,
mediante ordini di accreditamento da disporre su capitoli pertinenti,
per i quali non trovano applicazione le norme della legge e
del regolamento di contabilità generale dello Stato sui
limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti
a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio
in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio
seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze
di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa,
con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo
per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico
dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
Art.
20. Disciplina delle ispezioni.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è emanato
un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema
di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste
in essere per l'attuazione delle attività amministrative
relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità
delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia
la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle
attività e l'affidamento delle medesime a funzionari
ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art.
21. Abrogazione delle norme incompatibili.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni
della presente legge.
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