Legge
ordinaria del Parlamento n° 469 del 13.05.1961
Ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale
dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
TESTO
TITOLO
I - Ordinamento dei servizi antincendi.
Art.
1.
Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in
genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità
delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli
derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio
1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle
unità preposte alla protezione della popolazione civile,
sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità
antincendi per le Forze armate.
Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale
all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili
o aperti al traffico civile.
Art.
2.
Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui
al precedente articolo;
b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie
relative ai servizi stessi;
c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi
e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione
e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di
personale e di materiale per detto servizio, nonché le
relative caratteristiche tecniche.
Art.
3.
I Corpi dei vigili del fuoco e la Cassa sovvenzioni antincendi
di cui agli artt. 2 e 35 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato.
Art.
4.
A carico delle imprese di assicurazione è previsto un
contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per
cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi
dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati.
I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al
principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria
e per il commercio di intesa con quello per il tesoro sulla
base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso
decreto stabilisce le modalità ed i termini per il versamento
di detti contributi all'entrata dello Stato.
Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo
le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni
situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo
a favore della Cassa antincendi di detta regione, ai sensi dell'art.
32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.
Art.
5.
In deroga al primo comma dell'art. 5 ed al secondo comma dell'art.
6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di
contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per
averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60
milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici
incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni
private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi
dopo trattativa privata.
Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati
d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni
del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i
limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati,
salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto
di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento
dei servizi di cui all'art.1, nel qual caso i predetti limiti
sono decuplicati.
Art.
6.
In deroga all'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n.
2440, l'Amministrazione dell'interno può autorizzare
aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento:
a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario
e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi
dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente
per mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili,
fermo restando quanto disposto dall'art. 14, commi 1° e
2°, della L. 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto
di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria,
macchine;
b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione
degli automezzi;
c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi
provinciali;
d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi
dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa
e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del
personale permanente o volontario colpito da infermità
dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;
e) delle spese per l'educazione fisica e per le attività
sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati
ai servizi dei vigili del fuoco.
Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle
scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze,
degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del
fuoco e della colonna mobile centrale sarà provveduto
con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante
delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e
degli ispettori interregionali dei vigili del fuoco e del comandante
della colonna mobile centrali.
Art.
7.
Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 8 del regio-decreto
18 novembre 1923, numero 2440, è aumentato a lire 3 milioni.
Art.
8.
Nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
determinati da eventi calamitosi, di cui all'art. 1 del D.Lgs.
12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dell'interno è
autorizzato a provvedere alle spese di carattere urgente ed
indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli artt.
5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
TITOLO
II - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
9.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile
ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti
istituzionali.
Art.
10.
I servizi antincendi comprendono:
a) le scuole centrali;
b) il Centro studi ed esperienze;
c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ripartito in
Comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.
Possono essere istituiti Ispettorati di zona per il coordinamento
dei Comandi provinciali.
Art.
11.
I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia
e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e
quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti
e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro
per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate,
tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre
sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli
interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.
Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti,
in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico,
per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei
compiti di istituto.
Art.
12.
I comandi provinciali:
a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione
dei servizi antincendi e dei concorsi tecnici in genere della
rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui
sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento
di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla
gestione del Comando provinciale in conformità delle
norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi
ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza
di esercizio da parte delle autorità competenti nonché
le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione
delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque,
attinenza con la prevenzione incendi, nonché al controllo
della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie
comunali;
h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione
di distaccamenti e posti di vigilanza;
i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali,
depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione
e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed
il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza
ed il normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle
ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio
di prevenzione ed estinzione degli incendi.
Art.
13.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro, si provvederà
ad emanare un regolamento per disciplinare, in relazione al
precedente articolo ed all'art. 26 della legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, le tariffe e le modalità di pagamento per le
prestazioni indicate negli articoli predetti.
Con lo stesso regolamento, tenuto conto del costo di tali prestazioni,
sarà disciplinata la corresponsione di indennità
orarie e compensi al personale che abbia disimpegnato i relativi
servizi fuori del turno ordinario e straordinario.
TITOLO
III - Personale.
Capo
I - Disposizioni generali.
Art.
14.
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue
in personale permanente e volontario.
Il personale permanente dedica la propria attività in
modo esclusivo e continuativo al servizio.
Il personale volontario non è vincolato da rapporto di
impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual
volta se ne manifesti il bisogno ed è soggetto agli obblighi
previsti dalla presente legge.
Art.
15.
L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito
dalla tabella A, annessa alla presente legge.
Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'art.
1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è stabilito in
2.000 unità.
Art.
16.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo
ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i
vigili sono agenti di polizia giudiziara.
Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali
e comunali.
Art.
17.
Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato
dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.
Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su
richiesta del Ministro per l'interno è esonerato dal
richiamo alle armi per istruzioni ed è dispensato dal
richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il
30° anno di età.
Art.
18.
In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario
chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso è militarizzato.
In caso di gravi calamità pubbliche, che richiedano speciali
interventi per la protezione della popolazione civile, il personale
predetto Può essere militarizzato con decreto del Ministro
per l'interno.
Art.
19.
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente
legge.
Capo
II - Personale permanente - Stato giuridico.
Sezione
I - Reclutamento.
Art.
20.
L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle scuole
centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso
per esame.
Il concorso è bandito con decreto del Ministro Per l'interno;
nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti
nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle
necessità del Corpo.
Art.
21.
Per partecipare al concorso, i concorrenti debbono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non può superare,
anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età;
3) buona condotta e reputazione, nonché appartenenza
a famiglia aventi gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando
il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua
famiglia;
4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a 1,80;
5) [....];
6) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
7) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso,
da comprovarsi con appositi certificati.
Non possono partecipare al concorso:
gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per
i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto
elettorato;
coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma
volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a
condanna o per sanzioni disciplinari;
i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.
L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso
dei prescritti requisiti è disposta dal Ministro per
l'interno, con proprio motivato decreto.
Art.
22.
La commissione giudicatrice per i concorsi a vigile del fuoco
in prova è nominata dal Ministro dell'interno ed è
composta:
1) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro
funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente,
presidente;
2) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso
la Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
3) da due funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
di cui almeno uno in servizio presso le scuole antincendi, con
qualifica non inferiore a ispettore superiore;
4) da un funzionario del servizio ginnico-sportivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della
carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile
dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione.
Art.
23.
Le prove del concorso consistono:
a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema
narrativo;
b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio
di mestiere o esperimento Pratico a seconda della specialità
di mestiere per la quale il candidato concorre;
c) in una prova orale, sulle seguenti materie:
1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle
figure piane e sui solidi geometrici;
2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni
attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova
pratica;
d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di
esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei
candidati.
È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente
la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in
volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un
funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo
del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva
del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica
rispettivamente non inferiore a consigliere di 1ª classe
o primo ispettore, presiede la Commissione di vigilanza, i cui
membri sono designati dal prefetto della provincia in cui si
svolge la prova.
Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le
scuole centrali antincendi.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti
per essere ammessi alla prova pratica orale e ginnica devono
aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per
essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova
di esame non meno di sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei
punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte
prove di esame.
La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere
tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è
formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva.
A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili
del fuoco, provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili
del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva
nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13
ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti
preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Art.
24.
Con decreto del Ministro per l'interno è approvata la
graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle
specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti
i posti messi a concorso.
Art.
25.
I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro
per l'interno allievi vigili permanenti e comandati a frequentare
un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento
professionale della durata di almeno sei mesi presso le scuole
centrali antincendi.
L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia
prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per
la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, può essere
esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero
della difesa accordi apposito nulla osta.
Art.
26.
Il corso per allievi vigili permanenti presso le scuole centrali
antincendi è svolto secondo il programma di insegnamento
determinato dal regolamento delle scuole.
Gli esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie
fissate in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a Commissioni
nominate dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse è
composta di tre membri.
Ogni Commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegna una
votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti.
L'allievo è dichiarato idoneo se in ciascuna materia
avrà riportato la votazione di almeno 18/30.
Ad esami ultimati, i presidenti delle Commissioni si riuniscono
in seduta plenaria, presieduta dal comandante delle scuole,
per stabilire la media complessiva per ciascun allievo e formare
la graduatoria degli idonei.
Gli allievi vigili non riconosciuti idonei vengono esonerati
dal servizio con decreto del Ministro per l'interno.
Il Ministro per l'interno può disporre che tali allievi
siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale,
se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.
Art.
27.
Il comandante delle scuole centrali antincendi trasmette la
graduatoria degli allievi vigili permanenti risultati idonei
negli esami finali al Ministro per l'interno che, con proprio
decreto, provvede - secondo l'ordine della graduatoria - alla
nomina a vigile permanente.
Sezione
II - Avanzamento.
Art.
28.
La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua
per anzianità nei limiti dei posti disponibili tra i
vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni
di anzianità di grado, abbiano riportato per tale periodo
una qualifica non inferiore a "distinto" e dopo l'ultima
qualifica non abbiano subito punizioni di stato.
Art.
29.
L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali permanenti viene
effettuata:
a) nella misura di un quinto dei posti disponibili mediante
concorso per esami bandito dal Ministero dell'interno, tra i
cittadini italiani.
Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti
nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle
necessità del Corpo;
b) nella misura di quattro quinti dei posti disponibili mediante
concorso per esami tra i vigili scelti ed i vigili.
Tale aliquota potrà essere anche aumentata fino al raggiungimento
della cifra complessiva dei posti disponibili fissata annualmente
dal Ministero dell'interno qualora il concorso di cui alla lettera
a) non abbia dato il gettito stabilito.
Ai partecipanti al concorso di cui alla lettera a) si applicano
tutte le norme di cui al precedente art. 21. Essi dovranno inoltre:
aver compiuto all'atto del bando di concorso il 18° e non
superato il 32° anno di età, salvi gli aumenti previsti
dalle disposizioni vigenti;
possedere il titolo di studio minimo di istruzione secondaria
di primo grado;
comprovare di essere maestri d'arte, capo tecnici o operai specializzati.
I vigili scelti ed i vigili in servizio nel Corpo nazionale
vigili del fuoco per partecipare al concorso per allievi sottufficiali
permanenti dovranno, alla data del bando di concorso, aver prestato
almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo
di allievo vigile; aver dato prova di spiccate capacità,
diligenza e buona condotta; non aver riportato negli ultimi
tre anni punizioni di stato ed aver ottenuto per lo stesso periodo
qualifiche non inferiori a "distinto".
L'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al
concorso di cui alla lettera b) è ridotta:
a quattro anni per coloro che risultino in possesso del diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro
titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata da
un istituto professionale industria e artigianato;
a tre anni per coloro che risultino in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente
o della patente di mestiere rilasciata dall'istituto professionale
industria e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco.
Sono esclusi dal concorso:
coloro i quali per due volte nei precedenti concorsi di ammissione
o negli esami finali del corso non abbiano conseguita l'idoneità;
coloro i quali successivamente alla data del bando di concorso
abbiano riportato punizioni di stato.
Art.
30.
I partecipanti al concorso di cui alla lettera a) dell'articolo
precedente sono sottoposti alle seguenti prove:
a) prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento
di un tema di cultura generale che dimostri la capacità
dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico
e in forma semplice, chiara, corretta;
b) prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni,
sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi,
sulle misure di superficie e sui volumi;
c) prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera
o in un esperimento pratico a seconda della specialità
di mestiere per la quale il candidato concorre;
d) prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle
prove scritte e pratica, nonché su nozioni elementari
di fisica e di chimica;
e) prova ginnico-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi
dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.
Le prove di concorso hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.
Art.
31.
I partecipanti di cui alla lettera b) del precedente art. 29
sono sottoposti alle seguenti prove:
a) prova scritta relativa alla relazione di un rapporto di servizio,
nel quale i concorrenti debbono dare prova di sapere esprimere
le loro idee in forma semplice, chiara e corretta;
b) prova orale sulle seguenti materie:
aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e frazionari;
geometria: definizione delle figure piane e dei solidi.
Misura della superficie e dei volumi;
nozioni elementari di fisica: forze, lavoro, potenza, energia,
calore, temperatura, combustione, pressione idrostatica, perdita
di carico, relazione tra volume, pressione e temperatura dei
gas, potenziale elettrico, corrente, tipi di corrente, macchine
elettriche, condensatori;
nozioni elementari di chimica: elementi sulla composizione della
materia, reazioni chimiche, conoscenza delle sostanze pericolose,
esplosivi, aggressivi;
tecnologia antincendi: attrezzi e macchine in dotazione ai vigili
del fuoco, nomenclatura ed istruzione sulle funzioni di ogni
congegno, reti di distribuzione idrica, idranti, risorse idriche,
reti elettriche, fogne, sistemi di spegnimento degli incendi,
crolli, alluvioni, frane, puntellamenti, operazioni di salvataggio.
È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente
la prova scritta in più sedi che saranno di volta in
volta determinate. In questo caso si applicano le disposizioni
di cui al comma secondo del precedente art. 23.
Le prove orali si effettuano presso le scuole centrali antincendi.
Art.
32.
La Commissione giudicatrice del concorso ad allievi sottufficiali
permanenti è nominata con decreto del Ministro per l'interno
ed è composta:
1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale
dei servizi antincendi, presidente;
2) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro
funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale di
vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente;
3) dal direttore dei corsi allievi capi squadra o da altro funzionario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso
le scuole centrali antincendi con qualifica non inferiore a
ispettore superiore.
Alla Commissione per i candidati di cui alla lettera a) dell'art.
29 è aggregato l'insegnante di educazione fisica presso
le scuole centrali antincendi.
Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo
del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consiglieri
di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei
servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.
I concorrenti di cui alla lettera a) del precedente art. 29
per essere ammessi alle prove orali e ginnica devono aver riportato
nelle prove scritte e nella prova pratica almeno 6/10;
per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna
prova di esame non meno di 6/10.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei
punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte
prove di esame.
A parità di voto hanno la precedenza gli orfani dei vigili
del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili
del fuoco; coloro che hanno prestato servizio militare di leva
nel Corpo nazionale vigili del fuoco ai sensi della legge 13
ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti
preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.
I concorrenti al concorso di cui alla lettera b) del precedente
art. 29 per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato
nella prova scritta almeno 6/10. La votazione complessiva è
stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi)
riportati nelle due prove di esame.
La graduatoria è formata dalla Commissione esaminatrice
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità
di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado
di vigile scelto: a parità di voto e di grado il concorrente
decorato con medaglia al valor militare, con medaglia al valor
civile ed il più anziano di ruolo.
Art.
33.
I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 29
sono ammessi a frequentare i corsi per allievi sottufficiali
permanenti presso le scuole centrali antincendi della durata
di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
Al termine dei primi sei mesi gli allievi sottufficiali sono
sottoposti ad esami presso le scuole per ottenere il passaggio
al secondo corso.
Gli allievi che abbiano superato gli esami per la promozione
al secondo corso di istruzione sono avviati ai Comandi provinciali
per un periodo di giorni novanta per assolvere funzioni di vice
brigadiere.
L'ispettore comandante provinciale al termine dei tre mesi di
permanenza esprime il proprio motivato parere circa la idoneità
dell'allievo.
Terminato l'esperimento, gli allievi rientrano alle scuole per
il completamento del corso.
Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali
da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 32.
Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle
materie previste dal regolamento delle scuole.
Lo svolgimento di dette prove avviene con le stesse modalità
indicate nel precedente art. 26.
La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, risultati idonei negli esami
finali, è comunicata al Ministero che provvede alla loro
nomina a vice brigadiere permanente del predetto Corpo secondo
l'ordine di graduatoria.
L'anzianità assoluta è determinata dalla data
del decreto ministeriale di nomina, l'anzianità relativa
dal posto riportato nella graduatoria.
Ai vice brigadieri permanenti, nominati ai sensi del presente
articolo, è applicabile la disposizione di cui al secondo
comma dell'art. 25, purché abbiano prestato servizio
per la durata complessiva di 18 mesi, compreso il periodo di
allievo sottufficiale.
Art.
34.
Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione
al secondo corso di istruzione possono essere ammessi a ripetere
il corso per non più di una volta.
Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice deve
pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il
corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio
nel Corpo dei vigili del fuoco.
Coloro che non sono giudicati neppure idonei al conseguimento
della nomina a vigile sono dimessi, mentre gli altri, a domanda,
possono conseguire la nomina a vigile permanente.
Gli allievi che, al termine del secondo corso, non vengono giudicati
idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi a
ripetere il secondo corso per una sola volta, e, qualora non
fossero dichiarati per la seconda volta idonei, possono, a domanda,
conseguire la nomina a vigile permanente.
Art.
35.
I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'art. 29
sono ammessi a frequentare un corso per allievo sottufficiale
permanente presso le scuole centrali antincendi della durata
di mesi sei sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali
secondo le modalità stabilite dal precedente art. 26.
Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali possono
essere ammessi a ripetere il corso, e, qualora non siano dichiarati
per la seconda volta idonei, vengono rimandati ai Comandi provinciali
di provenienza.
Art.
36.
La promozione al grado di brigadiere è conferita nei
limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta
al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con
almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano dato
prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo
biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a "distinto"
e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello
scrutinio, punizioni di stato.
Art.
37.
La promozione al grado di maresciallo permanente di 3ª
classe è conferita, nei limiti dei posti disponibili,
per esame di concorso.
Possono partecipare al concorso per esami i brigadieri, con
almeno tre anni di anzianità di grado, che nell'ultimo
triennio abbiano riportato giudizi non inferiori ad "ottimo"
e non abbiano subito nei tre anni precedenti alla data del bando
di concorso punizioni di stato.
Il giudizio sulle domande di ammissione agli esami è
demandato ad una apposita Commissione composta come previsto
nel successivo articolo 44.
Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i brigadieri che,
successivamente alla data nella quale gli esami sono stati indetti,
subiscano punizioni di stato.
Art.
38.
Gli esami per la promozione a maresciallo di 3ª classe
consistono in una prova scritta, orale e pratica.
La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo
ad intervento in sinistri di particolare importanza.
La prova orale verte sulle materie indicate all'art. 31, oltre
che sui seguenti argomenti:
aritmetica: proporzioni, potenze e radici;
geometria: divisioni del cerchio e misura degli angoli.
Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geometria
piana;
fisica e chimica: è richiesta una maggiore conoscenza
delle leggi e fenomeni fisici, con speciale riferimento a quanto
ha attinenza al servizio antincendi.
Sono richieste le formule elementari di fisica e chimica.
La prova pratica consiste nel preparare e fare eseguire una
manovra di insieme su tema generico assegnato dalla Commissione
esaminatrice.
Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.
Ciascun componente della Commissione dispone per ogni prova
di dieci punti. Le votazioni delle singole prove sono ridotte
in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova orale
e pratica, devono aver riportato nella prova scritta almeno
sei decimi e, per essere inclusi nella relativa graduatoria,
devono aver riportato in ciascuna prova di esame almeno sei
decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei
punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte
prove di esame.
La graduatoria è compilata dalla Commissione esaminatrice
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
A parità di voti ha la precedenza il candidato decorato
al valor militare, quello decorato al valor civile, al valor
di marina ed al valore aeronautico ed infine il più anziano
in ruolo.
Art.
39.
Le promozioni al grado di maresciallo di 2ª classe vengono
conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità
congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli
di 3ª classe, con almeno tre anni di anzianità di
grado che abbiano dato prova di adeguata capacità, che
nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a "distinto"
e che, alla data dello scrutinio, non abbiano subìto
punizioni di stato.
Art.
40.
La promozione a maresciallo di 1ª classe ha luogo per metà
dei posti disponibili mediante concorso per esame e per metà
per anzianità congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in
aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta
al merito.
Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2ª
classe con almeno due anni di anzianità nel grado, che
nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad
"ottimo" e che non abbiano subìto nei due anni
precedenti alla data del bando che indìce gli esami,
punizioni di stato.
Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative
prove è demandato ad una apposita Commissione, composta
come previsto, rispettivamente, nei successivi artt. 43 e 44.
Possono essere promossi per anzianità congiunta al merito,
secondo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe,
con almeno quattro anni di anzianità di grado, che nell'ultimo
quadriennio abbiano riportato qualifica non inferiore a "ottimo"
e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter
esercitare le funzioni del grado superiore.
Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti
nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianità
congiunta al merito.
I marescialli di 2ª classe che superino l'esame di concorso
sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto
ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.
Art.
41.
Gli esami per la promozione al grado di maresciallo di 1ª
classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.
La prova scritta ha come oggetto la redazione di un rapporto
dettagliato di servizio di particolare importanza.
Nella prova orale il candidato deve dimostrare una conoscenza
completa di tutta l'attrezzatura dei vigili del fuoco, del personale
di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina
e di magazzino, dei regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti
di polizia e di prevenzione incendi.
La prova pratica consiste nel comando di una manovra di insieme.
Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.
Per lo svolgimento degli esami, l'ammissione alla prova orale
e pratica e la compilazione della graduatoria e le modalità
della promozione si osservano le norme contenute nel precedente
art. 38.
Art.
42.
Le promozioni a vigile scelto e dai vari gradi di sottufficiale
permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno.
L'anzianità assoluta è determinata dalla data
del decreto ministeriale di promozione; l'anzianità relativa
è determinata secondo l'ordine della rispettiva graduatoria
formata al termine dei corsi o degli esami, salvo i casi di
promozione per anzianità o per anzianità congiunta
al merito, nei quali l'anzianità relativa è stabilita
secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.
Art.
43.
Le Commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai
gradi di maresciallo di 3ª classe ed a maresciallo di 1ª
classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro
per l'interno e composte come segue:
1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno,
Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
2) da due funzionari della carriera direttiva del personale
tecnico dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore
a ispettore superiore;
3) da due funzionari della carriera direttiva del personale
amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non
inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione
generale dei servizi antincendi;
4) da un funzionario della carriera direttiva del personale
amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non
inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso
la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.
Art.
44.
La Commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianità
congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere,
a maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe,
è nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno
e composta:
1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno,
Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
2) da due funzionari della carriera direttiva del personale
tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a
ispettore superiore;
3) da due funzionari della carriera direttiva del personale
amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non
inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione
generale dei servizi antincendi;
4) da un funzionario della carriera direttiva del personale
amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non
inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso
la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.
Art.
45.
I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento
penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento
del Ministro, sentita la Commissione di avanzamento, degli esami
o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti
esami o scrutini abbiano luogo durante il procedimento.
Se non sia stata decretata la esclusione, gli interessati sono
ammessi allo scrutinio o agli esami, ma la promozione è
sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi.
Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti
a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini
di cui sopra, ma prima che la promozione sia conferita, questa
e sospesa fino al termine del procedimento stesso.
La esclusione dalla promozione ha luogo quando il procedimento
penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna
per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza
dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare,
il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure
sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata
inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione
dello stipendio.
Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo
procedimento penale o disciplinare, il dipendente è sottoposto
nuovamente al giudizio della Commissione di avanzamento e, se
dichiarato idoneo, è promosso con l'anzianità
che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata
sospesa.
Sezione
III - Licenze - Malattie Cessazioni dal servizio per inabilità
fisica.
Art.
46.
[I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto
in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario di 30 giorni,
da godersi entro l'anno in una sola volta o in più periodi,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il diritto al congedo può essere rinviato o interrotto
per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso i sottufficiali,
vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto al cumulo dei
congedi, compatibilmente con le esigenze di servizio entro il
primo semestre dell'anno successivo.
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, possono
concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze
straordinarie.
La licenza breve ha la durata massima di cinque giorni in ciascun
anno e può essere concessa per premio.
La licenza straordinaria può essere concessa:
a) per la morte di uno dei genitori, della moglie o dei figli;
b) per gravi motivi personali o di famiglia;
c) per malattia.
Le licenze per motivi di cui alle lettere a) e b) hanno ciascuna
la durata massima di trenta giorni nell'anno.
La licenza per malattia è concessa su proposta del sanitario
del Comando provinciale fino a mesi tre, e, per durata maggiore,
su proposta della competente Commissione medica ospedaliera,
ai sensi del successivo art. 50.
La durata massima complessiva della licenza straordinaria non
può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie
dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata non
può superare i due anni].
Art.
47.
[I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che abbiano
usufruito delle licenze brevi e straordinarie conservano il
diritto a congedo ordinario.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono essere
collocati in aspettativa per motivi di famiglia. Per il collocamento
in aspettativa si applicano le disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3].
Art.
48.
Nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per
causa diretta ed immediata di servizio da accertarsi ai sensi
delle disposizioni contenute nel successivo art. 49, le spese
di trasporto, di cura e degenza sono a carico dell'Amministrazione.
Art.
49.
Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio di malattie, lesioni o infermità
riportate in servizio o della inabilità a proseguire
nel servizio, nonché le visite di controllo e collegiali,
richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in
conformità delle disposizioni contenute nella legge 11
marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con regio decreto
15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.
Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono
a carico degli stessi.
Art.
50.
Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente
inabile al servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco dalla competente Commissione medicoospedaliera è
collocato a riposo di ufficio.
È altresì collocato a riposo di ufficio il personale
ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo
aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria
per complessivi tredici mesi per le infermità non dipendenti
da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per
infermità dipendenti da causa di servizio.
Art.
51.
Due o più periodi di licenza straordinaria per malattia
interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei
mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite
massimo della durata della licenza.
La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria
per malattia, anche se interrotti da periodi di servizio attivo
superiore a sei mesi, non può superare in un quinquennio
i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se
ritenuto dalla competente Commissione medico-ospedaliera temporaneamente
inidoneo a riassumere servizio, è collocato a riposo
di ufficio.
Art.
52.
Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti
artt. 50 e 51 è fatto in ogni caso salvo il diritto al
trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo
le disposizioni vigenti.
Art.
53.
Il personale collocato a riposo, ai sensi degli articoli precedenti
da non oltre un triennio, può ottenere la riammissione
qualora, dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale,
sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia
tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento,
ad eccezione di quello dell'età, che comunque non può
essere superiore agli anni 45.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza
del posto.
Il personale riammesso a norma dei precedenti commi riacquista
il grado già rivestito ed è iscritto in ruolo
dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.
Art.
54.
[Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria, per
i motivi di cui al comma quinto, lettere a) e b) del precedente
art. 46 e per malattia non dipendente da causa di servizio,
spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere
fisso e continuativo.
Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermità
non dipendente da causa di servizio è computato per la
metà agli effetti degli aumenti periodici di stipendio
o paga, nonché del trattamento di quiescenza e di previdenza].
Art.
55.
[Al personale in licenza per malattia, lesioni o infermità
riconosciute dipendenti da causa di servizio, spettano tutte
le competenze a carattere fisso e continuativo.
Il tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di
cui al comma precedente è computato interamente agli
effetti dell'anzianità per la progressione in carriera
e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga,
nonché del trattamento di quiescenza e previdenza].
Art.
56.
Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse
per malattia, sono sempre revocabili, sia per esigenze di servizio,
che per motivi disciplinari.
Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere
costantemente informato il comando provinciale degli eventuali
spostamenti dall'abituale residenza.
Sezione
IV - Matrimonio.
.
Art. 57.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono
contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.
Tale autorizzazione, che è subordinata ai requisiti di
moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia
di lei, sarà rilasciata entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato
è informato dello stato della pratica.
Art.
58.
La validità dell'autorizzazione di cui al precedente
articolo ha la durata di sei mesi.
Il sottufficiale, vigile scelto e vigile, celebrato il matrimonio,
deve informare il comando da cui dipende, presentando l'estratto
conforme del relativo atto.
Art.
59.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio
senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, sono licenziati
dal Corpo, senza l'intervento della Commissione di disciplina.
Sezione
V - Cessazione dal servizio.
Art.
60.
Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio
per:
1) raggiungimento dei limiti di età;
2) inidoneità fisica;
3) riforma;
4) volontarie dimissioni;
5) decadenza dall'impiego;
6) dispensa dal servizio;
7) licenziamento;
8) espulsione.
Art.
61.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono collocati a riposo di ufficio:
a) quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:
marescialli di 1ª, 2ª, 3ª classe: anni 56;
brigadieri: anni 55;
vice brigadieri: anni 54;
vigili scelti e vigili: anni 52;
b) per inidoneità fisica debitamente accertata in qualunque
tempo o alla scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio
per malattia, ai sensi dei precedenti artt. 50 e 51.
Art.
62.
Il collocamento a riposo per riforma, col relativo assegno di
pensione, può essere disposto nel caso che il personale,
dopo 15 anni di servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente
al servizio stesso per infermità accertata a seguito
di apposita visita collegiale eseguita ai sensi del precedente
art. 49.
Art.
63.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere
le dimissioni dal servizio.
Il personale ha l'obbligo di continuare a prestare servizio
fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle
dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata
o ritardata soltanto per gravi motivi di servizio, o quando
sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato.
Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione
qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella
prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni
e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure a qualunque
età, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di
servizio effettivo. Negli altri casi il dipendente dimissionario
ha diritto alla indennità per una sola volta in luogo
di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni,
purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio
effettivo.
Art.
64.
Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco incorre nella decadenza:
a) quando perda la cittadinanza o accetti una missione o altro
incarico di una autorità straniera senza l'autorizzazione
del Ministero dell'interno;
b) quando senza giustificato motivo non assuma o non riassuma
servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente
dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
c) quando risulti che sia stato reclutato mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento
di quiescenza eventualmente spettante secondo le norme vigenti,
qualora non dipenda dalla perdita della cittadinanza o dal caso
previsto dalla lettera c).
Art.
65.
Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per
i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina.
L'espulsione, ai fini dell'eventuale perdita e del riacquisto
del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, è
assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.
Art.
66.
Può essere dispensato dal servizio il sottufficiale,
vigile scelto e vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che abbia dato prova di incapacità o di persistente
insufficiente rendimento.
È considerato di insufficiente rendimento il dipendente
che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel
quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a buono.
Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è
assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente
dalla Commissione di cui al comma seguente.
La dispensa dal servizio è disposta con decreto ministeriale,
sentita la Commissione di avanzamento di cui al precedente art.
44.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento
di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante ai sensi
delle disposizioni vigenti.
Art.
67.
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo
il collocamento a riposo od in attività di servizio,
spettano le indennità ed i rimborsi per recarsi nel domicilio
eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951,
n. 489.
Art.
68.
In apposito ruolo d'onore sono iscritti di ufficio, previo collocamento
a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti
riconosciuti non più idonei all'incondizionato servizio
nel Corpo dei vigili del fuoco per mutilazioni e inabilità
riportate in servizio e per causa di servizio, sempreché
abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento di quiescenza
privilegiato.
Detto personale con decreto del Ministro per l'interno, di concerto
con il Ministro per il tesoro può essere richiamato in
servizio, col proprio assenso, soltanto in casi particolari,
per essere impiegato in incarichi e servizi compatibili con
le condizioni fisiche.
Capo
III - Personale volontario.
Art.
69.
[...].
Art.
70.
Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici
corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero
dell'interno.
In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale
volontario può essere richiamato in servizio temporaneo
e destinato in qualsiasi località.
Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato
in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno,
in caso di particolari necessità.
Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo svolgimento
di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario
in attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, le amministrazioni statali, gli enti pubblici
e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato
il posto occupato.
Art.
71.
Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai
sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento
economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì,
al trattamento di missione, nonché alle misure dei compensi
inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo
11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Art.
72.
Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento
dei limiti di età stabiliti per il personale permanente.
Art.
73.
È esonerato dal servizio il personale volontario che
abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento
o che, nonostante diffidato continui ad assentarsi, senza giustificato
motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti.
Art.
74.
Il personale volontario è assicurato contro tutti gli
infortuni in servizio e le infermità contratte per causa
diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle
disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando
esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.
I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per
l'interno di concerto con quello per il tesoro.
Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il
personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità
contratte per causa diretta ed immediata di servizio.
Capo
IV - Personale permanente - Trattamento economico.
Art.
75.
Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del
personale statale, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i
sottufficiali, graduati e militari di truppa, sono inseriti
i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale
vigili del fuoco in corrispondenza dei
coefficienti,
stipendi o paghe, di seguito rispettivamente indicati:
coefficiente
271 stipendio annuo lordo 813.000 maresciallo di 1ª classe
vigili del fuoco;
coefficiente 229 stipendio annuo lordo 687.000 maresciallo di
2ª classe vigili del fuoco;
coefficiente 202 stipendio annuo lordo 600.000 maresciallo di
3ª classe vigili del fuoco;
coefficiente 180 stipendio annuo lordo 540.000 brigadiere vigili
del fuoco;
coefficiente 157 paga annua lorda 471.000 vice brigadiere vigili
del fuoco;
coefficiente 131 paga annua lorda 393.000 vigile scelto vigili
del fuoco;
coefficiente 128 paga annua lorda 384.000 vigile del fuoco.
Al
personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti o vigili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese, in quanto
applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifiche.
Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati
in base alle stesse disposizioni previste per il personale del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente.
Art.
76.
[L'indennità di servizio speciale ai sottufficiali, vigili
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'Allegato N al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è
stabilita nella seguente misura mensile lorda:
maresciallo di 1ª, 2ª, 3ª classe e brigadieri
- celibe 7.100 - ammogliato 11.250;
vice brigadieri - celibe 5.650 - ammogliato 10.100;
vigili scelti e vigili - celibe 3.900 - ammogliato 6.100.
Detta indennità è ridotta di un decimo per il
personale provvisto di alloggio in natura, gratuito, non di
servizio e di un ventesimo se trattasi di alloggio in natura,
gratuito, di servizio.
Nelle posizioni in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o
ridotti, anche l'indennità di servizio speciale è
sospesa o ridotta nella stessa proporzione.
Le misure dell'indennità di servizio speciale previste
dal primo comma per il personale ammogliato sono dovute anche
al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati
o figliastri, minori od inabili al lavoro ed a carico, ovvero
con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati
minori od inabili al lavoro ed a carico].
Art.
77.
[L'indennità mensile di servizio antincendi di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio
1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennità
di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 3
del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625,
e successive modifiche ed a trenta volte della indennità
speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946,
n. 160, e successive modifiche e dell'indennità giornaliera
di ordine pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221,
e successive modifiche.
L'indennità di servizio anticendi è computabile
agli effetti della pensione in misura pari ad un dodicesimo
dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza
di cui al precedente comma].
Art.
78.
Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso
le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione,
è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero
pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza.
Art.
79.
[Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ammogliati
o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio di servizio
è corrisposta una indennità di alloggio nelle
seguenti misure mensili:
a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 6.371;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri,
vigili scelti e vigili lire 6.267;
b) nelle altre sedi:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 5.310;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri,
vigili scelti e vigili lire 5.222.
Per il personale celibe o vedovo senza prole, che non possa
usufruire di alloggio di servizio, e sia, quindi, costretto
ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio
è stabilita nelle seguenti misure mensili:
a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 2.283;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri,
vigili scelti e vigili lire 2.245;
b) nelle altre sedi:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 1.932;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri,
vigili scelti e vigili lire 1.900.
L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione
in cui si trovi il personale, eccettuati i casi: di licenza
straordinaria per gravi motivi personali o di famiglia; di sospensione
dal servizio e dagli assegni].
Art.
80.
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia
al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto
e concesso, fino alla cessazione dal servizio, un assegno nella
seguente misura annua:
lire 25.000 per medaglia d'oro;
lire 10.000 per medaglia d'argento;
lire 5.000 per medaglia di bronzo.
L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito
nella misura di lire 10.000 annue.
Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine
di ciascun semestre.
Art.
81.
Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento,
il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze armate
e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.
[...].
Art.
82.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, nei turni
di servizio della durata di 24 ore continuative, partecipano
gratuitamente alla mensa del Corpo.
Art.
83.
Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale
permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è regolato dalle norme
previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni
approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive
modifiche ed integrazioni.
Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 20, e successive modificazioni.
Art.
84. Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per
limiti di età o per infermità proveniente da causa
di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza,
la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:
maresciallo
di 1ª classe L. 120.000
maresciallo di 2ª classe " 100.000
maresciallo di 3ª classe " 85.000
brigadiere " 60.000
vice brigadiere " 50.000
vigile scelto e vigile " 50.000
L'indennità
è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale
dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal
servizio e compete fino al compimento del 65° anno di età.
TITOLO
IV - Disposizioni transitorie.
Art.
85.
Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'art.
1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione
delle unità antincendi per le Forze armate sono rimborsati
dal Ministero della difesa e versati all'entrata dello Stato.
Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze
e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze
e gli oneri di cui all'art. 27 della legge medesima. Nelle norme
contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del
fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
86.
Le gestioni di stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi e
dei Corpi dei vigili del fuoco sono attribuite al Ministero
dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi.
Per le riscossioni ed i pagamenti relativi a dette gestioni
di stralcio, è istituita apposita contabilità
speciale intestata al direttore generale dei servizi antincendi.
A tale contabilità speciale affluiscono anche fondi a
carico del bilancio dello Stato.
I rendiconti relativi a detta contabilità speciale, da
redigersi alla fine di ciascun esercizio finanziario, saranno
sottoposti al riscontro amministrativo e contabile della Ragioneria
centrale presso il Ministero dell'interno ed al visto per la
regolarità della Corte dei conti.
Per gli oneri connessi con la liquidazione delle suddette gestioni
è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede: per lire
5 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo
n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio 1959-60 e per lire 6 miliardi mediante
riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 del predetto
stato di previsione per l'esercizio 1960-61.
Art.
87.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, iscritti
nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco a sensi della legge
27 dicembre 1941, numero 1570, e del regio decreto 16 marzo
1942, n. 700, possono con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, essere inquadrati nel ruolo di cui all'allegata
tabella A, conservando il grado ricoperto, con l'osservanza
delle norme di cui agli articoli seguenti.
Art.
88.
L'inquadramento in ruolo è disposto per ciascun grado
tenendo conto dell'anzianità assoluta ed, a parità
di anzianità assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi
o scrutini di promozione o dell'anzianità relativa attribuita
in applicazione delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo
56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni
di cui al comma precedente, l'anzianità sarà determinata
dall'età.
Art.
89.
Il personale permanente che aspira all'inquadramento nel ruolo
nazionale, di cui alla allegata tabella A, deve inoltrare domanda
al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro
per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo seguente,
la quale dovrà esprimere il suo giudizio circa il possesso,
da parte degli aspiranti, dei requisiti di idoneità fisica
e morale, e di capacità professionale.
Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita
la commissione di cui al comma precedente, può disporre
l'esclusione dall'inquadramento.
Art.
90.
La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta
dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta:
da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno,
incaricato delle funzioni di direttore generale;
da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale
dei servizi antincendi;
da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico
dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore
superiore.
Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo
del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore
di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi
antincendi, esercita le funzioni di segretario.
Art.
91.
I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo
l'inquadramento del nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti
articoli, sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ai sottufficiali
volontari del corrispondente grado in servizio continuativo
da almeno cinque anni e al personale permanente che ha avuto
le attribuzioni di sottufficiale con l'autorizzazione a fregiarsi
di distintivo del grado per almeno dieci anni.
I marescialli volontari sono ammessi a partecipare al concorso
per titoli per il conferimento del grado di maresciallo di 3ª
classe.
Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili
nel grado di maresciallo di terza classe permanente sono conferiti
mediante concorsi per titoli ai brigadieri permanenti in possesso
del requisito di idoneità all'avanzamento al grado superiore
acquisito nell'ultimo concorso espletato a norma della legge
27 dicembre 1941, n. 1570.
Art.
92.
I posti di vigile e vigile scelto permanente rimasti disponibili
dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei
precedenti articoli, sono conferiti al personale del corrispondente
grado in servizio volontario, continuativo o temporaneo, da
almeno due anni, mediante concorsi per titoli.
Art.
93.
La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti
artt. 91 e 92 è nominata con decreto del Ministro per
l'interno ed è composta:
1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale
dei servizi antincendi, presidente;
2) da un funzionario della carriera direttiva del personale
amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non
inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione
generale dei servizi antincendi;
3) da un funzionario della carriera direttiva del personale
tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a
ispettore superiore.
Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo
del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere
di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale
dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.
Art.
94.
Il personale dichiarato vincitore dei concorsi di cui ai precedenti
artt. 91 e 92 è iscritto nel ruolo secondo l'ordine di
graduatoria.
Art.
95.
Il personale permanente che non richieda l'inquadramento nel
nuovo ruolo entro il termine previsto dal precedente art. 89,
comma primo, cessa dal servizio ed è collocato a riposo
con effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine
predetto.
Il personale che, avendo richiesto l'inquadramento, non l'abbia
ottenuto, ai sensi dell'art. 89, comma terzo, cessa dal servizio
ed è collocato a riposo con effetto dalla stessa data
del decreto con cui viene escluso dall'inquadramento.
Il personale, comunque non inquadrato, conserva il diritto al
trattamento di quiescenza e di previdenza sulla base delle norme
per esso applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Al predetto personale è concesso un aumento di cinque
anni utili ai soli fini della liquidazione del trattamento di
quiescenza.
La maggiorazione del trattamento, in applicazione del predetto
aumento, è a totale carico dello Stato, che provvede
a determinarla ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre
1941, numero 1570, ed a corrisponderla direttamente.
Art.
96.
Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge
i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente,
una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente
art. 91, sono conferiti per metà ai sensi dell'art.
29 della presente legge e per metà mediante apposito
concorso per titoli, al quale possono partecipare i vigili scelti
permanenti che abbiano già conseguito l'idoneità
all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali,
ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre
1941, n. 1570.
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al
precedente comma è costituita ai sensi del precedente
art. 93.
Art.
97.
Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari,
che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
iscritti nei quadri del personale volontario dei Corpi dei vigili
del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono essere iscritti
nei quadri previsti per ciascun comando provinciale con il grado
rivestito e la relativa anzianità.
Art.
98.
Il personale che aspira all'iscrizione nei quadri dei volontari
dei Corpi dei vigili del fuoco deve inoltrare domanda al Ministero
dell'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge.
La iscrizione è disposta con decreto del Ministro per
l'interno.
Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, può
negare l'iscrizione nei quadri del personale volontario.
Art.
99.
Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio o paga, della
indennità di servizio speciale e dell'indennità
di servizio antincendi derivante dalla prima applicazione della
presente legge risulti inferiore a quello mensile corrisposto
agli stessi titoli anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge predetta, la differenza è conservata quale
assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta
alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio
o paga a qualsiasi titolo.
Art.
100.
L'integrazione di pensione di cui all'articolo 12 della legge
27 dicembre 1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi
ai titolari di pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa
pensioni dipendenti Enti locali in seguito a cessazione dal
servizio avvenuta fino all'entrata in vigore della presente
legge, è posta a carico dello Stato.
Art.
101.
Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale con mansioni
impiegatizie o salariali, assunto dalla Cassa sovvenzioni antincendi
e da Corpi dei vigili del fuoco ed in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, cessa da tale data.
A detta data si fa luogo alla liquidazione del trattamento di
licenziamento spettante in base al rapporto di impiego o di
lavoro di cui al precedente comma.
Art.
102.
Il Ministero dell'interno può assumere alle proprie dipendenze,
su domanda degli interessati e nei limiti numerici e per le
singole categorie indicate nelle allegate tabelle B) e C), il
personale di cui al precedente art. 101 in servizio da data
anteriore al 1° novembre 1958 e non provvisto di pensione
normale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al Ministero dell'interno (Direzione generale
degli affari generali e del personale).
Apposita Commissione, nominata dal Ministro per l'interno, d'intesa
con il Ministro per il tesoro, e composta da non più
di cinque funzionari appartenenti alle carriere direttive, accerta,
entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
presente legge, la idoneità all'assunzione di ciascuna
unità di personale.
Art.
103.
L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie indicate
nelle allegate tabelle B) e C) sono subordinati al possesso
da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri
requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo.
Al personale con mansioni salariali va attribuita la qualifica
di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate,
qualifica che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla
tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n.67, e successive
modificazioni. La qualifica di mestiere così attribuita
comporta l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente
categoria di cui alla predetta tabella ed alla corresponsione
del trattamento economico Previsto per la categoria medesima.
Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge.
Art.
104.
Al personale assunto ai sensi del precedente articolo si applicano
le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti
rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale
non di ruolo.
Al personale impiegatizio si estendono, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948,
n. [202] 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del
collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello
Stato previsto dagli artt. da 334 a 350 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente
per la applicazione del precedente comma decorre dalla data
di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.
Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro
che, al compimento del 65° anno di età, si trovino
ad avere un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione,
di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonché
di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto
obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La
domanda di riscatto del servizio statale non di Nolo deve essere
presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei
ruoli aggiunti, pena la decadenza del collocamento nei ruoli
aggiunti.
Art.
105.
Al personale di cui al precedente articolo 101 che non venga
comunque assunto alle dipendenze dello Stato, è corrisposta,
in aggiunta al trattamento di licenziamento, di cui al secondo
comma dello stesso art. 101, una integrazione pari a tre mensilità
dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie
aventi carattere continuativo, se trattasi di impiegati, ovvero
pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie,
sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.
Tale integrazione va computata sull'ammontare dei predetti assegni
spettanti alla data di risoluzione del rapporto di impiego o
di lavoro, ai sensi del precedente art. 101.
TITOLO
V - Disposizioni finali.
Art.
106.
Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione
di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore
di istituzioni, giuridicamente riconosciute, che si prefiggano
l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Art.
107.
Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di
immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati
dal Ministro per l'interno ai sensi dell'art. 21 della legge
27 dicembre 1941, n. 1570, è riconosciuto, ai fini della
loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilità.
Art.
108.
Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 700, circa la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco,
nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, relative
alla forza massima complessiva dei sottufficiali, vigili scelti
e vigili, da mantenersi in servizio continuativo.
Sono, altresì, abrogate la legge 9 aprile 1951, n. 338,
contenente norme sulla gestione finanziaria dei servizi antincendi
ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente
legge.
Art.
109.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la
difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà
ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dei servizi antincendi, nonché il regolamento
di amministrazione e contabilità per le scuole centrali,
il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi
provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco.
Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute
nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre
1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, nn. 699 e 701.
Art.
110.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, escluse
quelle di cui al precedente art. 86, si provvede, per l'esercizio
1960-61, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo
n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'esercizio predetto; con lo stanziamento del capitolo n. 97
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno,
per l'esercizio 1960-61; e con i contributi delle imprese di
assicurazione di cui al precedente articolo 4.
Alla spesa relativa all'esercizio 1961-62, prevista in lire
13.100.000.000 si provvede: per lire 10.000.000.000 con lo stanziamento
inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno per l'esercizio predetto relativo alle somme da
corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese
di gestione dei servizi antincendi in applicazione dell'art.
1 della legge 16 settembre 1960, n. 1014; per lire 1 miliardo
cinquecento milioni con lo stanziamento dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62
relativo alle spese per il funzionamento dei servizi antincendi
nei porti; per lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento
di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il detto esercizio 1961-62 concernente
il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso e per lire 1.000.000.000 con i contributi
delle imprese di assicurazione di cui al precedente art. 4.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare
con propri decreti le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione
della presente legge.
Tabella
A - Organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
+-----------------------------------------------------------------+
¦Marescialli di 1ª classe . . . . . . . . . . .
. . . . . 60 ¦
¦Marescialli di 2ª classe . . . . . . . . . . .
. . . . . 120 ¦
¦Marescialli di 3ª classe . . . . . . . . . . .
. . . . . 200 ¦
¦Brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 750 ¦
¦Vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.050 ¦
¦Vigili scelti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.360 ¦
¦Vigili ed allievi vigili . . . . . . . . . . . . . .
. . 4.460 ¦
¦ ------- ¦
¦ Totale . . . 8.000 ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Tabella
B - Impiegati
+-------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Numero unità¦
¦ +------------¦
¦Personale di categoria II . . . . . . . . . . . .¦
3 ¦
¦ " " III. . . . . . . . . . . .¦ 11
¦
¦ " " IV . . . . . . . . . . . .¦ -
¦
¦ ¦ ------- ¦
¦ Totale unità . . ¦ 14 ¦
+-------------------------------------------------+------------+
Nota. - È consentita l'assunzione di personale in eccedenza
al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che
risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori.
Tabella
C - Salariati
+-------------------------------------------------+------------+
¦ Categorie ¦Numero unità¦
+-------------------------------------------------+------------¦
¦1ª - Operai specializzati . . . . . . . . . . .
.¦ 30 ¦
¦2ª - Operai qualificati . . . . . . . . . . . .
.¦ 30 ¦
¦3ª - Operai comuni. . . . . . . . . . . . . . .
.¦ 25 ¦
¦4ª - Operai normali . . . . . . . . . . . . . .
.¦ 34 ¦
¦ ¦ ------ ¦
¦ Totale unità . . ¦ 119 ¦
+-------------------------------------------------+------------+
Nota. - È consentita l'assunzione di personale in eccedenza
al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che
risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori.
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