Validità
N.O.P per centrali termiche superiori a 116 Kw
Un importante quesito suggerito dal Comando Provinciale VV.F.
di Lecco sulla validità del N.O.P. per le centrali termiche
con potenzialità superiore a 116 Kw, da la possibilità di dare
una risposta esaustiva della questione.
Quesito
del Comando Provinciale VV.F. Lecco
del 30 luglio 1998
Oggetto:
Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 Kw.Validità
N.O.P.
Considerato
il disposto delle seguenti norme:
- D.M.
Interno 12 aprile 1996 art. 6;
- Lettera
Circolare Ministero dell'Intemo n.P1143/4134 datata 11 giugno
1996 punto C;
- D.P.R.
12 gennaio 1988 n.37 art. 7;
- Circolare
Ministero dell'Interno n. 9 datata 5 maggio 1998 - allegato;
Si chiede di conoscere se per le centrali termiche con alimentazione
a gas, potenzialità superiore a 116 Kw e senza modifiche, il
Nulla Osta Provvisorio abbia ancora validità.
A parere di questo Comando, fermo restando che non è richiesto
alcun adeguamento, è necessario effettuare il sopralluogo per
il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi con la validità
prevista, mentre il Nulla Osta si considera decaduto.
In
caso contrario gli impianti che hanno ottenuto il Nulla Osta
Provvisorio avrebbero una validità permanente, al contrario
di quelli che hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi.
Lettera
di accompagnamento dell'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia
del 20 ottobre 1998
A
riguardo questo Ispettorato, alla luce delle vigenti disposizioni
Ministeriali, è del parere che il Nulla Osta Provvisorio non
può essere considerato decaduto ma occorre continuare a cosiderarlo
valido se riferito alle attività senza modifiche, normate e
non normate, non comprese nell'Allegato della Circolare 9 del
05/05/98.
Risposta
al quesito da parte del Servizio Tecnico Centrale Ispettorato
per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
del 18 novembre 1998
In
riscontro al quesito formulato, e tenendo conto dei chiarimenti
forniti sull'argomento con circolare MI.SA. n° 9 del 5 maggio
1998, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto
Ispettorato Regionale.
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