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Validità N.O.P per centrali termiche superiori a 116 Kw

Un importante quesito suggerito dal Comando Provinciale VV.F. di Lecco sulla validità del N.O.P. per le centrali termiche con potenzialità superiore a 116 Kw, da la possibilità di dare una risposta esaustiva della questione.

Quesito del Comando Provinciale VV.F. Lecco
del 30 luglio 1998

Oggetto: Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 Kw.Validità N.O.P.

Considerato il disposto delle seguenti norme:

  • D.M. Interno 12 aprile 1996 art. 6;
  • Lettera Circolare Ministero dell'Intemo n.P1143/4134 datata 11 giugno 1996 punto C;
  • D.P.R. 12 gennaio 1988 n.37 art. 7;
  • Circolare Ministero dell'Interno n. 9 datata 5 maggio 1998 - allegato;

Si chiede di conoscere se per le centrali termiche con alimentazione a gas, potenzialità superiore a 116 Kw e senza modifiche, il Nulla Osta Provvisorio abbia ancora validità.

A parere di questo Comando, fermo restando che non è richiesto alcun adeguamento, è necessario effettuare il sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi con la validità prevista, mentre il Nulla Osta si considera decaduto.

In caso contrario gli impianti che hanno ottenuto il Nulla Osta Provvisorio avrebbero una validità permanente, al contrario di quelli che hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi.

Lettera di accompagnamento dell'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia del 20 ottobre 1998

A riguardo questo Ispettorato, alla luce delle vigenti disposizioni Ministeriali, è del parere che il Nulla Osta Provvisorio non può essere considerato decaduto ma occorre continuare a cosiderarlo valido se riferito alle attività senza modifiche, normate e non normate, non comprese nell'Allegato della Circolare 9 del 05/05/98.

Risposta al quesito da parte del Servizio Tecnico Centrale Ispettorato per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali del 18 novembre 1998

In riscontro al quesito formulato, e tenendo conto dei chiarimenti forniti sull'argomento con circolare MI.SA. n° 9 del 5 maggio 1998, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale.




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