Attivitą
a rischio di incidente rilevante
Il
rischio di incidenti rilevanti all'interno di attivitą comportanti
questa tipologia di rischio, ha dato origine a questo quesito
molto interessante che l'Ispettorato VV.F. per la Lombardia
rivolge a due Ministeri.
Quesito
dell'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia al Ministero
dell'Ambiente S.I.A.R. e al Ministero dell'Interno Ispettorato
Attivitą e Normative Speciali di prevenzione Incendi del 16
giugno 1998
Oggetto:
Aziende a rischio di incidente rilevante.
Quesito
in merito alle modalitą di applicazione dell'art. 21 del D.P.R.
175/88.
Il
D.R.P. 175/88 all'art. 21 definisce la perseguibilitą penale
del fabbricante a seguito di alcune omissioni ivi elencate.
In particolare il comma 1 prevede la sanzionabilitą del fabbricante
che ometta di effettuare la Notifica prima di dare inizio all'attivitą.
Si
chiede a codesto Ministero, al fine di una corretta interpretazione
della norma, quali siano le procedure e gli enti deputati ad
accertare i reati di cui sopra ed a dover effettuare la eventuale
comunicazione di reato all'autoritą giudiziaria.
Risposta
al quesito da parte dell'ufficio Studi, AA.LL. e Infortunistica
del 25 settembre 1998
Si
fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale vengono
chiesti chiarimenti in ordine alle modalitą di applicazione
dell'art. 21 del D.P.R. in oggetto indicato, che, in materia
di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivitą
industriali: prevede al primo comma, per il fabbricante che
non effettui la notifica prevista dagli artt. 4 e 5 del medesimo
D.P.R., la sanzionabilitą di tale comportamento omissivo.
In
particolare, codesto Ispettorato regionale chiede di conoscere
quali siano le procedure e gli enti deputati ad accertare il
reato ed a dover effettuare la comunicazione all'autoritą giudiziaria.
Al riguardo si ritiene che, in caso di accertate inadempienze,
la competenza ad inoltrare il rituale rapporto all'Autoritą
Giudiziaria debba ritenersi attribuita esclusivamente all'organo
che ha accertato l'infrazione.
Lettera
informativa ai Comandi VV.F. della Lombardia da parte dell'Ispettorato
del 12 gennaio 1999
Oggetto:
Attivitą a rischio d'incidente rilevante.
Ipotesi di reato di cui all'art. 21 del D.P.R. 175/88.
Come
č noto alle SS.LL. l'art. 21 del D.P.R. n. 175/88 definisce
i reati ipotizzabili a carico dei responsabili delle attivitą
a rischio d'incidente rilevante.
Riguardo
alle procedure da seguire per l'accertamento del reato e la
successiva informativa all'Autoritą Giudiziaria, lo scrivente
ha sottoposto agli Organi Centrali il quesito che si trasmette
unitamente al chiarimento pervenuto dal Ministero dell'Interno.
Da
quest'ultimo si evince che nei casi in cui, in occasione delle
visite di prevenzione incendi, gli ufficiali di P.G. dovessero
acquisire elementi a favore delle suddette ipotesi di reato,
gli stessi, tramite i rispettivi Comandi, dovranno provvedere
a darne notizia alla magistratura competente.
Si
raccomanda la massima attenzione a quanto esposto.
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