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Attivitą a rischio di incidente rilevante

Il rischio di incidenti rilevanti all'interno di attivitą comportanti questa tipologia di rischio, ha dato origine a questo quesito molto interessante che l'Ispettorato VV.F. per la Lombardia rivolge a due Ministeri.

Quesito dell'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia al Ministero dell'Ambiente S.I.A.R. e al Ministero dell'Interno Ispettorato Attivitą e Normative Speciali di prevenzione Incendi del 16 giugno 1998

Oggetto: Aziende a rischio di incidente rilevante.

Quesito in merito alle modalitą di applicazione dell'art. 21 del D.P.R. 175/88.

Il D.R.P. 175/88 all'art. 21 definisce la perseguibilitą penale del fabbricante a seguito di alcune omissioni ivi elencate. In particolare il comma 1 prevede la sanzionabilitą del fabbricante che ometta di effettuare la Notifica prima di dare inizio all'attivitą.

Si chiede a codesto Ministero, al fine di una corretta interpretazione della norma, quali siano le procedure e gli enti deputati ad accertare i reati di cui sopra ed a dover effettuare la eventuale comunicazione di reato all'autoritą giudiziaria.

Risposta al quesito da parte dell'ufficio Studi, AA.LL. e Infortunistica del 25 settembre 1998

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale vengono chiesti chiarimenti in ordine alle modalitą di applicazione dell'art. 21 del D.P.R. in oggetto indicato, che, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivitą industriali: prevede al primo comma, per il fabbricante che non effettui la notifica prevista dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R., la sanzionabilitą di tale comportamento omissivo.

In particolare, codesto Ispettorato regionale chiede di conoscere quali siano le procedure e gli enti deputati ad accertare il reato ed a dover effettuare la comunicazione all'autoritą giudiziaria. Al riguardo si ritiene che, in caso di accertate inadempienze, la competenza ad inoltrare il rituale rapporto all'Autoritą Giudiziaria debba ritenersi attribuita esclusivamente all'organo che ha accertato l'infrazione.

Lettera informativa ai Comandi VV.F. della Lombardia da parte dell'Ispettorato del 12 gennaio 1999

Oggetto: Attivitą a rischio d'incidente rilevante.

Ipotesi di reato di cui all'art. 21 del D.P.R. 175/88.

Come č noto alle SS.LL. l'art. 21 del D.P.R. n. 175/88 definisce i reati ipotizzabili a carico dei responsabili delle attivitą a rischio d'incidente rilevante.

Riguardo alle procedure da seguire per l'accertamento del reato e la successiva informativa all'Autoritą Giudiziaria, lo scrivente ha sottoposto agli Organi Centrali il quesito che si trasmette unitamente al chiarimento pervenuto dal Ministero dell'Interno.

Da quest'ultimo si evince che nei casi in cui, in occasione delle visite di prevenzione incendi, gli ufficiali di P.G. dovessero acquisire elementi a favore delle suddette ipotesi di reato, gli stessi, tramite i rispettivi Comandi, dovranno provvedere a darne notizia alla magistratura competente.

Si raccomanda la massima attenzione a quanto esposto.



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