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Le nuove regole per gli impianti domestici a gas

a cura di Mario Volongo
SNAM - responsabile normative e sicurezza residenziale

La nuova norma UNI-CIG 7129/92, sostitutiva della 7129/72, ha introdotto i nuovi criteri di installazione degli impianti a gas combustibile per uso domestico e riguardante tutti gli impianti realizzati successivamente l'entrata in vigore della legge n° 46/90. Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, é stata varata la norma UNI-CIG 10738 che richiama i requisiti essenziali che gli stessi impianti devono avere e le procedure di controllo ed adeguamento.

Il nove luglio scorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158, il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998 n. 218. Il decreto ha come titolo "Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti a gas combustibile per uso domestico".

Tale regolamento stabilisce i requisiti di sicurezza che devono possedere gli impianti domestici a gas realizzati precedentemente al 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990 n. 46.

Questa legge prescrive che gli impianti che non sono conformi alle norme vigenti UNI e CEI devono essere adeguati alle stesse; con il presente decreto si stabilisce invece che gli impianti a gas, ante 1990, possono non disporre di tutti i requisiti previsti dalla norma di installazione vigente, UNI-CIG 7129, purchè dispongano dei requisiti essenziali di sicurezza individuati dallo stesso DPR 218.

Di fatto il DPR riconosce che negli edifici esistenti vi possono essere delle difficoltà ad adeguare gli impianti, secondo la norma di installazione (UNI-CIG 7129) concepita prevalentemente per i nuovi impianti, quindi concede alcune deroghe senza però transigere sugli aspetti fondamentali della sicurezza.

Invece gli impianti a gas realizzati dopo il 13 marzo 1990, devono necessariamente essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla norma UNI-CIG 7129 e disporre della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore che ha realizzato l'impianto stesso.

In particolare il DPR 218/98 stabilisce all'art. 2 Requisiti di sicurezza 1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinchè gli obbiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità della normativa UNI-CIG:

a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;

b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;

c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza degli apparecchi installati;

d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;

e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.

Relativamente alle modalità di applicazione del DPR, l'UNI ha recentemente emanato la norma UNI-CIG 10738 nella quale vengono riportati in dettaglio i requisiti essenziali e le procedure di controllo ed adeguamento degli stessi.

Con riferimento ai punti sopra elencati, la norma UNI-CIG 10738 può essere così riassunta:

a) per ventilazione si intendono le predisposizioni che consentono l'afflusso dell'aria necessaria alla combustione, cioè le aperture o fori verso l'esterno.

Tutti gli apparecchi a gas che prelevano l'aria dall'ambiente in cui sono installati, necessitano delle aperture di ventilazione.

Le norme tecniche classificano questi apparecchi come: Tipo A, Tipo B e apparecchi di cottura.

Gli apparecchi di Tipo A sono le piccole stufe di potenza fino a 4,2 kW, i piccoli scaldabagni istantanei di potenza fino a 11 kW e gli scaldabagni ad accumulo di potenza fino a 4,65 kW con capacità non maggiore di 50 litri. Questi apparecchi sono previsti per scaricare i fumi nell'ambiente in cui sono installati.

Gli apparecchi di Tipo B comprendono caldaie, scaldabagni istantanei e ad accumulo, stufe, generatori di aria calda e radiatori a gas. Questi apparecchi sono previsti per scaricare i fumi in camini, canne fumarie collettive o direttamente all'esterno.

Gli apparecchi di cottura sono i forni a gas e i fornelli (piani di cottura). La norma UNI 10738 prevede la possibilità di realizzare le aperture di ventilazione nelle pareti perimetrali esterne, nelle finestre, porte verso l'esterno, cassonetti di serrande avvolgibili o simili, purchè la superficie netta dell'apertura sia misurabile e che sia garantito il passaggio dell'aria.

La sezione netta delle aperture deve essere calcolata in relazione alla potenza complessiva degli apparecchi installati nel locale, secondo la seguente relazione: 5,16 cm2 per ogni kW (nel caso l'apertura sia ubicata nella parta bassa del locale), con un minimo di 100 cm2; oppure, 7,74 cm2 per ogni kW (nel caso l'apertura sia ubicata in alto), con un minimo di 150 cm2.

A titolo esemplificativo e per potenze complessive degli apparecchi fino a 35 kW, è possibile utilizzare la seguente tabella indicativa con la sezione delle aperture in funzione dell'ubicazione.

Per potenze complessive maggiori si utilizzano le relazioni sopra riportate.

La ventilazione non è richiesta invece per gli apparecchi comunemente chiamati STAGNI o TURBO, i quali dispongono del circuito di combustione isolato rispetto all'ambiente di installazione, questi prelevano l'aria comburente e scaricano i fumi direttamente all'esterno per mezzo di due condotti concentrici o separati tra loro.

Le norme tecniche classificano questi apparecchi come Tipo C, fanno parte di questa categoria caldaie, scaldabagni, stufe, generatori di aria calda e radiatori a gas.

La norma UNI 10738 prevede anche che se nel locale in cui è installato l'apparecchio di cottura non vi sono installati apparecchi di tipo A o B è possibile evitare la realizzazione delle aperture di ventilazione. Però questa possibilità è consentita solo se esistono le seguenti prerogative:

  • l'apparecchio abbia una potenza inferiore a 11,6 kW, (in genere i comuni apparecchi di cottura non superano tale potenza);
  • il locale di installazione abbia un volume maggiore di 20 metri cubi;
  • il piano di cottura disponga del sistema di controllo fiamma (termocoppia);
  • il locale disponga del sistema di scarico dei fumi, cappa(1) o elettro ventilatore (aspiratore) o un foro da 100 centimetri quadrati ubicato nella parte alta del locale, (vedi capitolo b dell'aerazione);
  • il locale disponga di finestre o portefinestre.

b) Per aerazione si intende il ricambio dell'aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare l'accumulo di gas non combusto.

I locali che necessitano dell'aerazione sono quelli in cui sono installati gli apparecchi di Tipo A, oppure gli apparecchi di cottura se non è presente la cappa per lo scarico dei vapori. Per evacuare i fumi degli apparecchi di Tipo A, è necessario realizzare una apertura di aerazione verso l'esterno di almeno 100 cm2 ubicata nella parte alta del locale (oltre all'apertura di ventilazione descritta al precedente punto a).

L'aerazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi di cottura privi di cappa, si può realizzare per mezzo di una apertura con le stesse caratteristiche previste per gli apparecchi di Tipo A, oppure installando un elettro ventilatore (estrattore) sulla finestra o sulla parete esterna; in questo ultimo caso la norma prevede alcuni accorgimenti in quanto il locale potrebbe essere messo in depressione.

c) Per efficienza dei sistemi di smaltimento dei prodotti della combustione, si intende il corretto funzionamento delle predisposizioni che consentono l'evacuazione all'esterno dei fumi degli apparecchi di Tipo B e di Tipo C (entrambi sia a tiraggio naturale, che a tiraggio forzato cioè dotati di ventilatore nel circuito dei fumi).

Va premesso che nei sistemi di scarico degli apparecchi di cottura, è vietato convogliare i fumi di qualsiasi altro apparecchio.

Relativamente agli apparecchi di Tipo B a tiraggio forzato e agli apparecchi di Tipo C, la norma UNI 10738 prescrive alcuni semplici accorgimenti quali ad esempio il corretto posizionamento dei terminali di scarico esterni, nel caso di scarico a parete, che devono rispettare alcune distanze, previste dalla norma 10738, da finestre o aperture di ventilazione/aerazione; inoltre i canali che convogliano i fumi (canali da fumo) dall'apparecchio al terminale esterno o al camino non devono essere corrosi o deteriorati ed essere ben fissati tra loro e all'apparecchio stesso.

Per gli apparecchi di Tipo B a tiraggio naturale (i più comuni nelle nostre abitazioni) la norma, relativamente all'efficienza dei sistemi di scarico dei fumi, prevede una serie di prescrizioni piuttosto articolate; di seguito viene riportata una sintesi che non comprende tutte le disposizioni della norma, ma evidenzia soltanto alcuni aspetti. In particolare: i canali da fumo non devono essere deteriorati o corrosi, devono essere ben fissati e con andamento ascensionale nel senso del percorso dei fumi, non devono avere serrande o dispositivi che possono ostruire il passaggio dei fumi, devono avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco dell'apparecchio, ecc.

Nel caso di scarico diretto all'esterno (scarico a parete) anche per questi apparecchi, come accennato per quelli di Tipo C e B a tiraggio forzato, i terminali di scarico esterni devono rispettare le distanze previste dalla norma. Inoltre per gli apparecchi di Tipo B a tiraggio naturale, la norma prevede alcune prove per verificare la funzionalità dei sistemi di scarico dei fumi, anche in questo caso viene di seguito riportata una sintesi non esaustiva della metodologia prevista dalla norma, alla quale bisogna comunque attenersi in ogni sua parte.

La verifica della corretta funzionalità prevede il controllo del tiraggio e della mancanza del riflusso in ambiente dei fumi; per fare questa prova è necessario chiudere porte e finestre, azionare eventuali elettro ventilatori o cappe aspiranti, accendere l'apparecchio oggetto della prova e gli eventuali altri apparecchi a gas (esclusi quelli di Tipo C). Trascorsi 10 minuti con tutte le apparecchiature accese, si verifica con appositi strumenti che in prossimità dell'interruttore di tiraggio non vi sia riflusso dei fumi. La prova completa prevede anche la verifica della depressione (tiraggio) all'intemo del canale da fumo per mezzo di un deprimometro.

d) La tenuta degli impianti, cioè la mancanza di fughe di gas dalle tubazioni e dai loro accessori, è un fattore molto importante ai fini della sicurezza; per questo motivo la norma 10738 riporta una serie di verifiche e controlli molto articolati.

Anche in questo caso, di seguito si riporta una sintesi non esaustiva delle prescrizioni della norma alla quale è necessario attenersi integralmente. Il controllo della tenuta prevede una fase preliminare che consiste nel verificare la correttezza della posa delle tubazioni, le quali devono essere in buono stato di conservazione, non devono attraversare camini, canne fumarie, vani degli ascensori o che contengono altri servizi, inoltre devono disporre di un rubinetto di intercettazione a monte di ogni apparecchio.

Gli apparecchi fissi o ad incasso devono essere collegati all'impianto con raccordi rigidi o con tubi flessibili metallici. Gli altri apparecchi (esempio quelli di cottura tradizionali) possono essere collegati con tubi flessibili in gomma o elastomeri conformi alla norma UNI-CIG 7140; questi devono riportare sul tubo stesso la data di scadenza entro la quale devono essere sostituiti, non devono presentare strozzature o essere appoggiati a spigoli vivi o a superfici con temperature maggiori di 50 gradi.

La fase successiva del controllo della tenuta degli impianti, prevede la verifica pratica dell'assenza di perdite. La norma prevede la possibilità di effettuare tale verifica secondo più modalità, in particolare per mezzo di apposite soluzioni liquide o spray da applicare sulle giunzioni, oppure per mezzo di cercafughe elettronici, oppure utilizzando il contatore del gas per verificare se con gli apparecchi spenti non vi sia passaggio di gas.

Il sistema più sicuro dal punto di vista della certezza del risultato, previsto anche dalla norma, soprattutto nel caso di impianti con le tubazioni sottotraccia (incassate nelle pareti o sotto il pavimento) è quello che prevede l'uso di manometri tradizionali che rilevano l'eventuale perdita attraverso la caduta di pressione nelle tubazioni opportunamente intercettate.

Questa metodologia permette di quantificare l'entità della perdita attraverso dei calcoli che tengono conto del volume interno delle tubazioni e della differenza di pressione nell'unità di tempo considerata. Un altro sistema consiste nell'utilizzare un apposito strumento elettronico, collegato all'impianto, che automaticamente indica l'esistenza di eventuali perdite e la loro entità in litri/ora.

e) I sistemi di sorveglianza di fiamma sono dispositivi in dotazione agli apparecchi che bloccano l'afflusso del gas nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori, evitando quindi l'immissione di gas non combusto nell'ambiente.

Negli apparecchi domestici questi sistemi sono costituiti essenzialmente dalle "termocoppie" e dai dispositivi a "ionizzazione di fiamma" (questi ultimi presenti sulle più recenti caldaiette e scaldabagni). I costruttori hanno l'obbligo, da molti anni, di dotare tutti gli apparecchi a gas dei sistemi di sorveglianza di fiamma, ad eccezione dei piani di cottura sui quali è facoltativo, anche se caldamente consigliato. La norma UNI 10738 prevede il controllo dell'esistenza e della funzionalità di tali sistemi, tranne per i piani di cottura come sopra accennato; tutti gli apparecchi a gas presenti nelle nostre case devono essere dotati di tali dispositivi, altrimenti dovranno essere sostituiti.

La norma prevede anche le modalità per verificare la funzionalità delle termocoppie e dei dispositivi a ionizzazione di fiamma, ma essendo la procedura piuttosto complessa si rimanda alla lettura del testo della norma.

Infine la norma prevede la verifica della funzionalità degli eventuali rivelatori di gas, che però il DPR 218 pur accennandone non menziona nei requisiti di sicurezza. A questo proposito sia la norma che il DPR evidenziano che l'eventuale presenza di questi dispositivi non esonera dal rispetto dei requisiti di sicurezza sopra menzionati, ma sono solo aggiuntivi e non sostitutivi.

Per tale motivo non si ritiene opportuno, in questa sede, entrare nel merito delle indicazioni riportate dalla norma. In chiusura di questa trattazione, è importante rammentare che l'allegato F della norma riporta il modulo che al termine dell'eventuale adeguamento o del controllo, i tecnici abilitati ai sensi della legge 5/3/1990 n. 46 o i liberi professionisti devono rilasciare al committente.

Di fatto, se gli impianti realizzati precedentemente al marzo 1990 rispettano tutti i requisiti previsti dalla norma UNI-CIG 10738, tale modulo ha la stessa valenza della dichiarazione di conformità prevista per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della 46/90.

(1) Non si considerano idonee, ai fini delle norme UNI-CIG, le cappe filtranti che remmettono i vapori di cucina nell'ambiente stesso. Si considerano invece idonee quelle che scaricano i vapori direttamente all'esterno o in un camino/canna fumaria.  



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