La
verifica della sicurezza degli impianti a gas di tipo domestico
preesistenti al 1990
a
cura di Mario Abate
Ispettore Antincendi, Comando VV.F. Milano
Quali
sono le verifiche da eseguire per accertarsi della sicurezza
del nostro impianto del gas domestico, installato nel nostro
appartamento antecedentemente all'entrata in vigore della legge
n° 46/90?
A spiegarcelo è Mario Abate, Ispettore antincendi dei Vigili
del Fuoco del Comando di Milano.
La
cronaca ci insegna che gli impianti domestici a gas, se non
installati a regola d'arte, possono essere causa di frequenti
tragedie, quali esplosioni conseguenti a fughe di gas o più
subdole dispersioni di ossido di carbonio che possono uccidere
silenziosamente tutti gli occupanti di un appartamento.
Nel
1990 la L. 46, che ha avuto una notevole risonanza, ha posto
delle regole precise in materia di impianti, stabilendo che
questi devono essere realizzati da ditte provviste di specifici
requisiti tecnici: l'installatore garantisce il suo operato
mediante il rilascio all'utente di una "dichiarazione di conformità"
attestante il rispetto delle norme di legge e di buona tecnica.
Infatti
all'art. 9 della legge si stabilisce: "Al termine dei lavori
l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme …… Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove
previsto, il progetto ….".
Quindi
tutti gli impianti realizzati dopo il 13.03.90, data di entrata
in vigore della L. 46/90, devono essere provvisti di dichiarazione
di conformità rilasciata da installatore qualificato e redatta
come da modello previsto dal DM 20.02.92 (G.U. n. 49 del 28.02.92).
Legenda
(1)Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può
intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo
fisso.
(2)
Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991,
n. 447, art. 1, comma 1.
(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra
quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
(4)
Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera,
il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere
le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto
la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
(5)
La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme,
la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove
esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.
rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare
che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a
quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione
deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto,
si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli
apparecchi installati ed installabili [ad esempio per il gas:
1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche
dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche
del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni
sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto].
(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione
dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto
quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento
e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato,
se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema
citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
(7)
I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice
e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso
che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima
dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto
sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e
scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare
gli analoghi riferimenti per dette parti.
(8)
Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche
eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti
per pulizia, disinfezione, ecc.
(9)
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/1990,
art. 9).
Il
committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi
dell'art. 2 (legge n. 46/1990, art. 10).
ll sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (omissis)
(legge n. 46/1990, art. 11). Copia della dichiarazione è inviata
dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato
o a quella insediata presso la camera di commercio (Regolamento
legge n. 46/1990, art. 7).
Problemi
di sicurezza possono però rimanere in tutti quegli impianti
realizzati precedentemente al 1990, anche se già dal 1971 la
meno nota L. 1083 ne imponeva la esecuzione a regola d'arte.
Sono quindi stati chiariti di recente dal Ministero dell'Industria
gli obiettivi della verifica degli impianti domestici alimentati
a gas (cucine, caldaie, scaldacqua) già installati alla data
del 13.03.90, con la pubblicazione del DPR 218 del 13.05.98
(G.U. 09.07.98 n. 158).
Recentemente
poi sono stati forniti i criteri tecnici per attuare tali verifiche
con la pubblicazione del decreto 26.11.98, che recepisce la
norma UNI-CIG 10738 - Edizione maggio 1998 - riportante le linee
guida per le verifiche delle caratteristiche funzionali degli
impianti alimentati a gas per uso domestico preesistenti al
1990 (G.U. 29.12.98 n. 302).
La
norma distingue i vari tipi di apparecchi a gas nelle seguenti
categorie:
Apparecchi a gas destinati alla cottura dei cibi, quali
fornelli, forni a gas e piani di cottura comunque disposti.
Tali apparecchi devono comunque essere provvisti di un sistema
di scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
Apparecchi
a gas cosiddetti di tipo A, privi di collegamento ad una
canna fumaria o ad un dispositivo di scarico dei prodotti della
combustione all'esterno del locale dove l'apparecchio è installato.
Per tali apparecchi il prelievo dell'aria comburente e lo scarico
dei prodotti della combustione avvengono nei locali di installazione.
Si tratta sostanzialmente di scaldabagni istantanei fino a 5
lt/minuto, scaldabagni ad accumulo fino a 50 lt. di capacità
e piccole stufe di portata termica fino a 4,2 kW.
Apparecchi
alimentati a gas cosiddetti di tipo B, per i quali è invece
necessario il collegamento a canna fumaria o comunque a dispositivo
in grado di scaricare i prodotti della combustione all'esterno
del locale in cui l'impianto è installato. L'aria necessaria
alla corretta combustione del gas proviene dallo stesso locale
di installazione mentre lo scarico dei prodotti della combustione
avviene all'esterno.
Apparecchi
alimentati a gas cosiddetti di tipo C, nei quali il circuito
di combustione è a tenuta stagna rispetto all'ambiente in cui
l'impianto è installato. Tale circuito si compone di sistema
di prelievo dell'aria comburente, della camera di combustione,
dello scambiatore di calore e del circuito di scarico dei gas
prodotti dalla combustione. Per tali apparecchi il prelievo
dell'aria comburente e lo scarico dei fumi avvengono all'esterno
del locale di installazione.
In
base alle disposizioni del ministero dell'Industria tutti gli
impianti alimentati a gas e preesistenti al 1990 devono essere
verificati in base alle norme UNI - CIG 10738 da tecnico abilitato
o da impresa installatrice avente i requisiti di cui alla L.
46/90 che accerta:
1.
L'esistenza e l'idoneità della ventilazione, cioè della possilbilità
di far affluire nell'ambiente aria in quantità sufficiente per
garantire una corretta combustione, nonchè l'idoneità dei locali.
2.
L'idoneità della areazione dei locali, dove per areazione si
intende il necessario ricambio dell'aria per lo smaltimento
di eventuali fumi di combustione (ad esempio delle cucine a
gas).
3.
L'idoneità e l'efficienza dei sistemi di scarico dei fumi di
combustione dai relativi condotti ove presenti (ad esempio per
le caldaiette domestiche) nonchè l'assenza di riflusso dei prodotti
della combustione negli ambienti e la regolarità del tiraggio
delle canne fumarie.
4.
La perfetta tenuta delle tubazioni del gas a partire dal contatore
(nel caso di gas metano) o dalle bombole o serbatoio fisso (nel
caso di gas GPL) fino agli apparecchi di utilizzazione.
5.
La funzionalità dei sistemi di sorveglianza della fiamma ove
necessari.
A seguito di tale verifica l'impianto domestico viene dichiarato
idoneo o non idoneo all'uso, mediante la compilazione e la sottoscrizione
da parte del verificatore di una scheda tecnica(riportata
in allegato al DM 26.11.98) che deve essere predisposta in duplice
copia: una per il committente ed una per il dichiarante.
È
sufficiente che non sia garantita una sola delle prestazioni
sopra elencate perché l'impianto sia non attivabile.
In
caso di esito negativo della verifica il titolare dell'impianto
dovrà provvedere tempestivamente agli adeguamenti necessari.
Se per l'effettuazione di tali adeguamenti fossero necessarie
modifiche sostanziali degli impianti, per tali lavori dovrà
essere rilasciata la dichiarazione di conformità da impresa
abilitata ai sensi della L. 46/90.
Il
termine ultimo per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale
adeguamento degli impianti è scaduto, allo stato attuale della
legge, il 31.12.98 (vedi DPR 21/8/98 e L. 266/97).
Desta
perplessità il fatto che i criteri tecnici di verifica degli
impianti domestici vengano pubblicati ufficialmente solo due
giorni prima dello scadere dei termini ultimi entro i quali
è consentito effettuare gli adempimenti necessari.
Desta
perplessità forse maggiori poi il fatto che gli impianti preesistenti
al 1990 (indipendentemente da quanto previsto dal DPR 21/8/98
e dal recentissimo DM 26.11.98) dovevano già comunque essere
adeguati alle norme UNI all'epoca vigenti, cioè le norme UNI
7129/72 approvate dallo stesso Ministero dell'Industria con
decreto 23.11.72 (G.U. 309 del 28.11.72) in base a quanto disposto
dalla L. 1083 entrata in vigore il 20.12.71.
La stessa L. 1083 prevede che il mancato adeguamento di un impianto
termico a gas (preesistente o no al marzo 1990) alle norme di
buona tecnica possa comportare anche denunce penali per il titolare
dello stesso.
La legge stabilisce, infatti, all'art. 1 che: "Tutti i materiali,
gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con
gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere
realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica,
per la salvaguardia della sicurezza".
I
materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati
con gas combustibile per uso domestico, realizzati secondo le
norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale
di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG,
vengono considerati dalla L. 1083/71 installati secondo le regole
della buona tecnica per la sicurezza.
La legge 1083/71, all'art. 5, afferma perentoriamente che: "i
trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge
sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o
con l'arresto fino a due anni".
Alle
sanzioni penali di cui alla L. 1083/71 si sommano le sanzioni
di carattere amministrativo previste dalla L. 46/90, essendo
prevista per la maggior parte delle eventuali inottemperanze,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni (art. 16).
Sono inoltre previste dalla legge la sospensione delle imprese
dal registro o dall'albo di iscrizione e provvedimenti disciplinari
a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo
la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti.
Le
verifiche della conformità degli impianti alle norme vigenti
vengono effettuate dai comuni, dalle unità sanitarie locali,
dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
i quali hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze.
La
vigilanza è effettuata anche dal Ministero dell'Industria, che
ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di
istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto.
I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
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