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La verifica della sicurezza degli impianti a gas di tipo domestico
preesistenti al 1990

a cura di Mario Abate
Ispettore Antincendi, Comando VV.F. Milano

Quali sono le verifiche da eseguire per accertarsi della sicurezza del nostro impianto del gas domestico, installato nel nostro appartamento antecedentemente all'entrata in vigore della legge n° 46/90?
A spiegarcelo è Mario Abate, Ispettore antincendi dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano.

La cronaca ci insegna che gli impianti domestici a gas, se non installati a regola d'arte, possono essere causa di frequenti tragedie, quali esplosioni conseguenti a fughe di gas o più subdole dispersioni di ossido di carbonio che possono uccidere silenziosamente tutti gli occupanti di un appartamento.

Nel 1990 la L. 46, che ha avuto una notevole risonanza, ha posto delle regole precise in materia di impianti, stabilendo che questi devono essere realizzati da ditte provviste di specifici requisiti tecnici: l'installatore garantisce il suo operato mediante il rilascio all'utente di una "dichiarazione di conformità" attestante il rispetto delle norme di legge e di buona tecnica.

Infatti all'art. 9 della legge si stabilisce: "Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme …… Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto ….".

Quindi tutti gli impianti realizzati dopo il 13.03.90, data di entrata in vigore della L. 46/90, devono essere provvisti di dichiarazione di conformità rilasciata da installatore qualificato e redatta come da modello previsto dal DM 20.02.92 (G.U. n. 49 del 28.02.92).

Legenda

(1)Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

(2) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.

(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

(4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

(5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili [ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto].

(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

(8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

(9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/1990, art. 9).

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (legge n. 46/1990, art. 10).
ll sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (omissis) (legge n. 46/1990, art. 11). Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio (Regolamento legge n. 46/1990, art. 7).

Problemi di sicurezza possono però rimanere in tutti quegli impianti realizzati precedentemente al 1990, anche se già dal 1971 la meno nota L. 1083 ne imponeva la esecuzione a regola d'arte. Sono quindi stati chiariti di recente dal Ministero dell'Industria gli obiettivi della verifica degli impianti domestici alimentati a gas (cucine, caldaie, scaldacqua) già installati alla data del 13.03.90, con la pubblicazione del DPR 218 del 13.05.98 (G.U. 09.07.98 n. 158).

Recentemente poi sono stati forniti i criteri tecnici per attuare tali verifiche con la pubblicazione del decreto 26.11.98, che recepisce la norma UNI-CIG 10738 - Edizione maggio 1998 - riportante le linee guida per le verifiche delle caratteristiche funzionali degli impianti alimentati a gas per uso domestico preesistenti al 1990 (G.U. 29.12.98 n. 302).

La norma distingue i vari tipi di apparecchi a gas nelle seguenti categorie:

Apparecchi a gas destinati alla cottura dei cibi, quali fornelli, forni a gas e piani di cottura comunque disposti. Tali apparecchi devono comunque essere provvisti di un sistema di scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

Apparecchi a gas cosiddetti di tipo A, privi di collegamento ad una canna fumaria o ad un dispositivo di scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale dove l'apparecchio è installato. Per tali apparecchi il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono nei locali di installazione. Si tratta sostanzialmente di scaldabagni istantanei fino a 5 lt/minuto, scaldabagni ad accumulo fino a 50 lt. di capacità e piccole stufe di portata termica fino a 4,2 kW.

Apparecchi alimentati a gas cosiddetti di tipo B, per i quali è invece necessario il collegamento a canna fumaria o comunque a dispositivo in grado di scaricare i prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'impianto è installato. L'aria necessaria alla corretta combustione del gas proviene dallo stesso locale di installazione mentre lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno.

Apparecchi alimentati a gas cosiddetti di tipo C, nei quali il circuito di combustione è a tenuta stagna rispetto all'ambiente in cui l'impianto è installato. Tale circuito si compone di sistema di prelievo dell'aria comburente, della camera di combustione, dello scambiatore di calore e del circuito di scarico dei gas prodotti dalla combustione. Per tali apparecchi il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei fumi avvengono all'esterno del locale di installazione.

In base alle disposizioni del ministero dell'Industria tutti gli impianti alimentati a gas e preesistenti al 1990 devono essere verificati in base alle norme UNI - CIG 10738 da tecnico abilitato o da impresa installatrice avente i requisiti di cui alla L. 46/90 che accerta:

1. L'esistenza e l'idoneità della ventilazione, cioè della possilbilità di far affluire nell'ambiente aria in quantità sufficiente per garantire una corretta combustione, nonchè l'idoneità dei locali.

2. L'idoneità della areazione dei locali, dove per areazione si intende il necessario ricambio dell'aria per lo smaltimento di eventuali fumi di combustione (ad esempio delle cucine a gas).

3. L'idoneità e l'efficienza dei sistemi di scarico dei fumi di combustione dai relativi condotti ove presenti (ad esempio per le caldaiette domestiche) nonchè l'assenza di riflusso dei prodotti della combustione negli ambienti e la regolarità del tiraggio delle canne fumarie.

4. La perfetta tenuta delle tubazioni del gas a partire dal contatore (nel caso di gas metano) o dalle bombole o serbatoio fisso (nel caso di gas GPL) fino agli apparecchi di utilizzazione.

5. La funzionalità dei sistemi di sorveglianza della fiamma ove necessari.

A seguito di tale verifica l'impianto domestico viene dichiarato idoneo o non idoneo all'uso, mediante la compilazione e la sottoscrizione da parte del verificatore di una scheda tecnica(riportata in allegato al DM 26.11.98) che deve essere predisposta in duplice copia: una per il committente ed una per il dichiarante.

È sufficiente che non sia garantita una sola delle prestazioni sopra elencate perché l'impianto sia non attivabile.

In caso di esito negativo della verifica il titolare dell'impianto dovrà provvedere tempestivamente agli adeguamenti necessari. Se per l'effettuazione di tali adeguamenti fossero necessarie modifiche sostanziali degli impianti, per tali lavori dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità da impresa abilitata ai sensi della L. 46/90.

Il termine ultimo per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale adeguamento degli impianti è scaduto, allo stato attuale della legge, il 31.12.98 (vedi DPR 21/8/98 e L. 266/97).

Desta perplessità il fatto che i criteri tecnici di verifica degli impianti domestici vengano pubblicati ufficialmente solo due giorni prima dello scadere dei termini ultimi entro i quali è consentito effettuare gli adempimenti necessari.

Desta perplessità forse maggiori poi il fatto che gli impianti preesistenti al 1990 (indipendentemente da quanto previsto dal DPR 21/8/98 e dal recentissimo DM 26.11.98) dovevano già comunque essere adeguati alle norme UNI all'epoca vigenti, cioè le norme UNI 7129/72 approvate dallo stesso Ministero dell'Industria con decreto 23.11.72 (G.U. 309 del 28.11.72) in base a quanto disposto dalla L. 1083 entrata in vigore il 20.12.71.

La stessa L. 1083 prevede che il mancato adeguamento di un impianto termico a gas (preesistente o no al marzo 1990) alle norme di buona tecnica possa comportare anche denunce penali per il titolare dello stesso.

La legge stabilisce, infatti, all'art. 1 che: "Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza".

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, vengono considerati dalla L. 1083/71 installati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

La legge 1083/71, all'art. 5, afferma perentoriamente che: "i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni".

Alle sanzioni penali di cui alla L. 1083/71 si sommano le sanzioni di carattere amministrativo previste dalla L. 46/90, essendo prevista per la maggior parte delle eventuali inottemperanze, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni (art. 16).

Sono inoltre previste dalla legge la sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di iscrizione e provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

Le verifiche della conformità degli impianti alle norme vigenti vengono effettuate dai comuni, dalle unità sanitarie locali, dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) i quali hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze.

La vigilanza è effettuata anche dal Ministero dell'Industria, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

 



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