La
bonifica dei luoghi contenenti rifiuti di amianto
A
cura del Dott. Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Milano
L'amianto
è il classico rifiuto pericoloso e le procedure di bonifica,
lunghe e costose, dei luoghi dove è depositato sono disciplinate
non solo dalla legge 25711992, ma anche dal D.L.vo 22/1997.
Il presente articolo del Dott. Benedetti esamina tali procedure.
PREMESSA
GENERALE
Il
Decreto Ronchi, D.L.vo 5/2/1997 n. 22 (pubblicato nella prima
versione nella G.U. 15/2/1997 n. 38 ed ora rivisitato nella
G.U. 28/11/1997 n. 278), appare particolarmente innovativo poiché
da una parte costituisce un testo organico, ovvero una "Magna
Charta" dei rifiuti e dall'altra introduce una normativa
penale completamente diversa da quella fin oggi in vigore e
costituita dal D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e dalla Legge 9/11/1988
n. 475. Invero il sistema dei rifiuti fin oggi in vigore si
basava sulla tripartizione dei rifiuti in urbani, speciali e
tossico nocivi (art. 1 D.P.R. 1982/915) e contemplava responsabilità
penali (artt. 25, 26, 27 dei D.P.R. 1982/915) nel caso di smaltimento
e di costituzione di discariche di rifiuti urbani, speciali
e tossico nocivi senza l'autorizzazione espressa della Regione
o di attività realizzate con modalità difformi
da quelle autorizzate. Pertanto il principio cardine era che
"tutto ciò che non è autorizzato è
vietato"; corollario del sistema e penalmente sanzionato
era l'obbligo per il produttore dei rifiuti della comunicazione
entro il 28 febbraio di ogni anno alla provincia ed alla regione
della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti
nel corso dell'anno e della loro annotazione nei registri di
carico e scarico (artt. 3 comma 3 e 5 e 9 octies, comma 3 della
Legge 9/11/1988 n. 475). Invece nel decreto vengono privilegiati
il riutilizzo, il riciciaggio ed il recupero della materia prima
estrabile dai rifiuti (art. 4 comma 2) poiché l'intervento
sanzionatorio (amministrativo o penale) interviene come "extrema
ratio" di situazioni abnormi e non quale mezzo principale
e risolutore della politica dei rifiuti sul territorio e della
quale devono farsi carico le Regioni, le Province ed i Comuni;
in ogni caso il testo normativo prevede un triplice ordine di
responsabilità amministrativa - penale - civile. L'amianto
costituisce un rifiuto [ai sensi dell'art. 1 lettera a) della
direttiva 75/442/CEE e dell'art. 6 lettera a) del D.L.vo 1997/22]
laddove sia "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
In particolare l'amianto appartiene alla categoria dei rifiuti
pericolosi riportati all'allegato D (cat. 060701 - rifiuti contenenti
amianto da processi elettrolitici - cat. 170601 - materiali
isolanti contenenti amianto) e nell'allegato H (C25 amianto
polveri e fibre).
ORDINANZA
DEL SINDACO ED OBBLIGHI IMPOSTI:
(ART. 50 COMMA 2)
L'art. 33, comma 2 lettera b) del D.L.vo 22/1997 in tema
di operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi afferma che
le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi
90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla
provincia territorialmente competente. Tale intervento spontaneo
costituisce per il mondo della produzione il sistema privilegiato
per il recupero delle aree dismesse contenenti amianto e le
condizioni e le norme tecniche, previste dall'art. 33 comma
1, in relazione a ciascun tipo di attività prevedono
per i rifiuti pericolosi:
- le quantità massime impiegabili;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni specifiche riferite ai valori limite;
- le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute
nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
L'art.
14 co. 1 e 2 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato
di rifiuti su suolo e nel suolo: in tali ipotesi il Sindaco,
assegnando un congruo termine (art. 14 co. 3), può imporre
al trasgressore, salva l'irrogazione nei suoi confronti delle
s.a.p. (sanzioni amministrative pecuniarie) previste dagli articoli
50 co. 1 e 51 co. 6, di procedere alla rimozione, all'avvio
al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello
stato dei luoghi, a tali adompimenti l'obbligato è tenuto
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali
o personali di godimento dell'area ed ai quali la violazione
sia imputabile a titolo di dolo e colpa. Il sindaco allorquando
scade il termine degli obblighi imposti e senza che gli stessi
siano stati adempiuti, procede all'esecuzione dell'ordinanza
in danno del soggetto obbligato addebitando loro (e recuperando
nei loro confronti) le spese sostenute. Se l'abbandono dei rifiuti
è riferibile ad un amministratore o ad un rappresentante
di persona giuridica, quest'ultima è obbligata in solido
con gli stessi all'adempimento dell'ordinanza sindacale (art.
14 co. 3). La mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'ordinanza
sindacale nel termine prescritto è punita (art. 50 co.
2) con la pena dell'arresto fino ad un anno. Tale norma risulta
speciale (ai sensi dell'art. 15 c.p.) rispetto a quella prevista
dall'art. 650 c.p. ed appare assai incisiva negli effetti concreti
poiché con la sentenza di condanna per detta contravvenzione
o con quella di applicazione della pena su richiesta (art. 444
c.p.p.) il beneficio della sospensione condizionale della pena
può essere subordinato all'esecuzione di quanto stabilito
nell'ordinanza o nell'obbligo ineseguito. Tale previsione parzialmente
innova (in quanto già prevista dall'art. 165 primo comma
c.p. che prevede la subordinazione della sospensione condizionale
della pena anche "all'eliminazione delle conseguenze dannose
o pericolose del reato, secondo le modalità indicate
dal giudice nella sentenza di condanna", ed in quanto già
prevista dall'art. 165 co. 2 c.p. per cui: "la sospensione
condizionale della pena, quando è concessa a persona
che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento
di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che
ciò sia impossibile.") il sistema vigente poiché
l'art. 445 c.p.p., che disciplina gli effetti dell'applicazione
della pena su richiesta, prevede che la sentenza di patteggiamento,
equiparata ad una sentenza di condanna, "non comporta la
condanna al pagamento di spese del procedimento, né applicazione
di pene accessone e di misure di sicurezza ... non ha efficacia
nei giudizi civili ed amministrativi".
La bonifica imposta dal Sindaco (ex art. 50 D.L.vo 1997/22)
nei siti contenenti amianto dovrà, nelle sue prescrizioni,
osservare le disposizioni della Legge 27/3/1992 n. 257 che:
- punisce con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni
la mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto
dei valori limite previsti dall'art. 3 e l'inosservanza del
divieto (previsto dall'art. 1 co. 2) di estrazione, importazione,
esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto
e di prodotti contenenti amianto (art. 15 co. l);
- prevede la sanzione amministrativa (da 7 a 35 milioni di lire)
per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'art.
6 (art. 15 co. 2);
- prevede la sanzione amministrativa (da lire 5 milioni a lire
10 milioni) per chiunque operi nelle attività di smaltimento,
rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui
all'art. 12 co. 4, per cui le imprese incaricate delle operazioni
di bonifica devono essere iscritte ad una speciale sezione dell'albo,
prescritto dall'art. 10 della Legge 29/10/1987 n. 441, tenuto
dal Ministero dell'Ambiente, e debbono impiegare il personale
già addetto alle operazioni di lavorazione dell'amianto
e che abbia i titoli dell'art. 10 comma 2 lettera h) della Legge
257/1992 (art. 15 co. 3);
- prevede la sanzione amministrativa (da 5 a dieci milioni di
lire) per l'inosservanza degli obblighi di informazione (ex
artt. 9 co. 1 - 12 co. 5) alle regioni, alle province autonome
ed alle ASL territorialmente competenti del programma di bonifica
(art. 15 co. 4).
D'altra parte occorre notare che l'atteggiamento recente del
legislatore nei riguardi del trattamento dell'amianto risulta
piu pragmatico: infatti, al fine di facilitare il mondo produttivo,
l'art. 4 co. 29 della Legge 1998/426 attenua la rigidità
dell'art. 1, comma 2, della Legge 27/3/1992 n. 257 prevedendo
una deroga ai divieti per una quantità massima di 800
chilogrammi e non oltre il 31/10/2000, per amianto sotto forma
di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con
prodotti equivalenti disponibili. L'autorizzazione, a seguito
di istanza da parte dell'impresa interessata, è disposta
dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
che ordina, con proprio provvedimento, la ripartizione "pro
- quota" delle quantità sopra indicate, nonché
determina le modalità operative di stoccaggio.
BONIFICA
ED OBBLIGO DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DAI RIFIUTI
(ART. 50 CO. 2)
L'art. 17 co. 1 stabilisce che entro 3 mesi dall'entrata
in vigore del decreto il Ministro dell'Ambiente definisce i
limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione
alla specifica destinazione d'uso dei siti, le procedure per
il prelievo e le analisi dei campioni e i criteri generali per
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale.
L'art. 17 co. 2 afferma che chi cagioni anche in maniera accidentale
il superamento dei limiti dell'art. 17 co. 1, ovvero determini
un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti è
tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa
in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate. Il progetto di bonifica può essere autorizzato
dal comune anche come variante urbanistica e comporta la dichiarazione
di pubblica utilità (art. 17 co. 4 e 7). Il trasgressore
all'obbligo di bonifica è punito con la sanzione e le
modalità indicate sopra.
L'art. 1 co. 11 della Legge 9/12/1998 n. 426 (G.U. n. 291 del
14/12/98) aggiunge all'art. 17 co. 11 del D.L.vo 1997/22 (rendendo
più agevole il risanamento ambientale ed assicurando
il recupero delle spese di bonifica) il seguente periodo: "Le
predette spese sono altresì assistite dal privilegio
generale mobiliare".
BONIFICA
DEI SITI (ART. 51 - BIS)
L'effettivo ripristino ambientale delle zone inquinate
è assicurato dalla nuova disposizione dell'art. 51 -
bis che prevede le seguenti sanzioni penali:
- dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni nei confronti di chiunque,
avendo cagionato l'inquinamento od un pericolo concreto ed attuale
di inquinamento, previsto dall'art. 17 co. 1 lett a) e co. 2
(cagionamento anche accidentale del superamento dei limiti di
accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti), non provvede alla bonifica secondo
il procedimento previsto dall'art. 17;
- dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda
da lire 10 milioni a lire cento milioni se l'inquinamento è
provocato da rifiuti pericolosi.
Notasi che l'effettiva applicazione processuale di tali norme
appare problematica, sia per la complessità delle varie
fasi del procedimento dell'art. 17 (articolo composto da 15
commi riguardanti la bonifica e il rispristino ambientale dei
siti inquinati), sia dal punto di vista dottrinario perchè
viene equiparato l'inquinamento al pericolo concreto ed attuale
di inquinamento, ipotesi concettuali distinte, necessitanti
diversa consapevolezza nell'agente e distinta istruzione probatoria.
LA
NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
La Legge 9/12/1998 n. 426 (G.U. 291 del 14/12/1998) costituisce
per l'Italia l'adeguamento agli impegni attuativi del protocollo
di Kyoto sui cambiamenti climatici, stabiliti con la deliberazione
del CIPE del 3/12/1997 ed oltre a finanziare corposamente i
piani di recupero in campo ambientale, introduce elementi di
novità nella disciplina del D.L.vo 5/2/97 n. 22 sotto
il duplice profilo delle facilitazioni all'attività degli
operatori del settore e dell'effettivo recupero ambientale delle
aree protette.
L'art.
1 co. 25 della Legge 1998/426 aggiunge all'art. 51-bis comma
1 del D.L.vo (che sanziona la mancata bonifica dei siti, secondo
il procedimento stabilito dall'art. 17, con la pena, nei confronti
di chi cagioni l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale
di inquinamento, dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da lire 5 milioni a lire 50 milioni o con l'arresto da un anno
a due anni e la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire
100 milioni, se l'inquinamento è provocato da rifiuti
pericolosi) il seguente periodo: "con la sentenza di condanna
per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione
emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (ovvero di patteggiamento)
il beneficio della sospensione della pena può essere
subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientali".
L'art. 1 co. 25 della Legge 1998/426 modifica l'art. 51, comma
2 del D.L.vo 1997/22 (attività di gestione di rifiuti
non autorizzata) applicando le pene previste dal primo comma
(arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni
a lire 50 milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi - arresto
da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 5 milioni a lire
50 milioni se si tratta di rifiuti pericolosi) "ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano
in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettano nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'art, 14 commi 1 e 2". In tale fattispecie l'innovazione
della Legge 1998/426 consiste nell'ampliamento dello spettro
repressivo della norma a tutti i rifiuti e consistente nell'esclusione,
precedentemente prevista, della limitazione della punibilità
alla gestione soltanto dei "propri" rifiuti. Inoltre
viene depenalizzata la gestione dei rifiuti senza le prescritte
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dagli articoli
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.L.vo 1997/22. È evidente
che con la Legge 1998/426 il legislatore, nella repressione
della gestione non autorizzata dei rifiuti, vuole far prevalere
la sostanza, ovvero il divieto di abbandono o deposito incontrollato
dei rifiuti sul suolo o sottosuolo, sulla forma, vale a dire
la semplice violazione formale della mancanza dell'autorizzazione.
LA RESPONSABILITÀ CIVILE: IL RISARCIMENTO ED IL RISTORO
DEL DANNO AMBIENTALE
La caratteristica innovativa del decreto consiste nell'insieme
di cautele e procedure finalizzate all'effettivo risarcimento
e ristoro del danno ambientale al fine di eliminare, o quanto
meno contenere, le conseguenze lesive dell'attività illecita
di smaltimento dei rifiuti. Non è da dimenticare, infatti,
che la legislazione fino ad oggi vigente trova il suo fondamento
nell'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può
emettere per ragioni di igiene e la cui inosservanza è
punita dall'art. 650 c.p. con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire 400.000. Tuttavia detto strumento non
sempre è idoneo all'effettivo recupero di aree ambientali
compromesse sia a causa dei costi alti per i risarcimenti, per
la farraginosa lentezza delle procedure, per il limite intrinseco
della sanzione penale la quale non può svolgere improprie
funzioni amministrative e tecniche proprie della pubblica amministrazione.
Tali casi sono ricorrenti nelle discariche di rifiuti non autorizzate
che hanno svolto per lungo tempo la loro attività e in
cui sorgono complessi problemi di identificazione del soggetto
obbligato al risanamento. Il legislatore ha stabilito per l'inquinatore
il principio generale del risarcimento e dell'obbligo, a sue
spese, del ristoro e bonifica ambientali indicando le seguenti
linee operative e comminando i seguenti obblighi:
- 3a) la separazione dei rifiuti illecitamente miscelati (art.
9 co. 3);
- 3b) la rimozione, l'avvio al recupero ed allo smaltimento
dei rifiuti, il ripristino dello stato dei luoghi agli autori
dello smaltimento abusivo in solido con il proprietario e con
i titolari di diritti reali o personali al godimento sull'area
ed ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa (art. 14 co. 3). I predetti obblighi sono imposti agli
amministratori o rappresentanti di persona giuridica (qualora
siano responsabili del fatto) ed in solido con la persona giuridica
e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa
(art. 14 co. 4);
- 3c) l'obbligo di procedere a proprie spese agli interventi
di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientali
delle aree inquinate e/o degli impianti dai quali deriva l'inquinamento
a carico degli autori anche accidentali di immissione di rifiuti
sul suolo e nel sottosuolo che contaminano i suoli, le acque
superficiali e sotterranee (art. 17 co. 2). Gli interventi di
messa in sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate
che deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
e le spese per la messa in sicurezza, la bonifica ed il rispristino
ambientale delle aree inquinate sono assistiti dal privilegio
immobiliare sulle aree (ex art. 2748 c.c.) opponibile anche
nei confronti dei diritti acquistati da terzi sull'immobile
(art. 17 co. 10 e 1 l);
- 3d) al fine di facilitare l'effettiva bonifica dei siti inquinati,
(art. 17 co. 6-bis) gli interventi possono essere assistiti,
sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento,
da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento
delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico - sanitaria
e ambientale o occupazionali; per tali interventi non si applicano
le disposizioni dell'art. 17 co. 10 e 11;
- 3e) l'imputazione dei costi ai produttori ed utilizzatori
degli imballaggi per: il ritiro degli imballaggi usati, la raccolta
dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari, la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio, il riutilizzo degli
imballaggi usati, il riciciaggio ed il recupero dei rifiuti
di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari. Nessun onere economico per il consumatore deve essere
previsto per la restituzione degli imballaggi usati o di rifiuti
di imballaggi, per il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata;
- 3f) il ritiro dei beni durevoli per uso domestico che abbiano
esaurito la loro durata operativa a cura di un rivenditore autorizzato
all'atto dell'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente
o di un'impresa autorizzata alla raccolta e smaltimento di rifiuti
urbani o di un centro di raccolta autorizzato (art. 44 co. l);
- 3g) il conferimento da parte del proprietario degli autoveicoli
a motore da demolire ad un centro autorizzato per la raccolta,
la messa in sicurezza, la demolizione od il recupero dei materiali
e la rottamazione, oppure ai concessionari o alle succursali
delle case costruttrici all'atto dell'acquisto di un veicolo
per la consegna ai predetti centri (art. 46 co 1 e 2).
- 3h) la bonifica dei siti con l'equiparazione, sotto il profilo
della condotta penalmente rilevante, dell'avvenuto inquinamento
al pericolo concreto ed attuale di inquinamento (art. 51-bis).
In definitiva il decreto è fondamentale per assicurare
il risanamento ambientale, poiché appronta gli strumenti
giuridici atti ad attuare il ristoro ambientale per la bonifica
delle aree inquinate con l'indicazione dei soggetti onerati
e degli adempimenti da compiere. A tal proposito occorre notare
che fino ad oggi le bonifiche delle aree compromesse ad elevato
rischio ambientale sono state spesso ostacolate dai costi proibitivi
di risanamento, dal complesso intreccio delle competenze amministrative
e, soprattutto, dalla mancanza di una precisa indicazione normativa
dei soggetti obbligati: tale fattispecie appare necessaria nel
caso di attività prolungata nel tempo e con successione
di attori giuridici diversi. Pertanto il D.L.vo 5/2/1997 n.
22 appare pregevolmente innovativo specialmente nel capitolo
finalizzato al recupero del territorio inquinato, tuttavia solo
la sua concreta applicazione eviterà che sia l'ennesimo
libro dei sogni e quindi costituirà il banco di prova
ambientale dei suoi obbiettivi ambiziosi del terzo millennio.
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