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Nuova proroga per l'adeguamento degli alberghi: il decreto 7/4/99

È arrivata dal Ministero dell'Interno una boccata d'ossigeno per gli alberghi con più di 25 posti letto che devono adeguarsi alle norme antincendio.
Infatti con decreto 07/04/99, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20/04/99, vengono prorogati i termini entro i quali devono essere effettuati importanti adeguamenti di prevenzione incendi.
E peraltro necessario un breve riepilogo.

Gli alberghi devono rispettare le disposizioni antincendio del D.M. 09/04/94 - G.U. n. 95 del 26/04/94. Gli adeguamenti per le attività con capienza superiore a 25 posti letto sono stati suddivisi dal decreto suddetto in tre gruppi principali, aventi scadenze differite. La data di entrata in vigore del decreto è il giorno 11/05/94. Entro un anno da tale data i titolari delle attività ricettive dovevano presentare ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco un "piano programmato" contenente i lavori da effettuarsi per l'adeguamento antincendio ed i tempi previsti. Entro la data dell'11/05/96 doveva inoltre essere completato l'addestramento antincendio del personale e la redazione di un piano di emergenza e di evacuazione che deve essere verificato almeno due volte all'anno (con la stessa periodicità il personale dell'albergo deve partecipare ad esercitazioni antincendio).

Sempre entro l'l1/05/96 doveva essere predisposto un registro dei controlli riportante le verifiche effettuate in materia di impianti elettrici, estintori, idranti, rivelatori di fumo, ecc.
Fin qui si parla di obblighi i cui tempi di attuazione sono già scaduti; i relativi adempimenti devono essere già in atto.

Una ulteriore scadenza era poi posta, dal D.M. 09/04/94, all'11 maggio di quest'anno; entro tale data gli alberghi con più di 25 posti letto avrebbero dovuto procedere all'adeguamento di strutture, separazioni, protezione antincendio delle scale e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.

Quest'ultima scadenza è ora stata prorogata dal recentissimo decreto 07/04/99 del Ministero dell'Interno, che sposta il limite temporale per la realizzazione degli adeguamenti suddetti dall'1 1/05/99 al 31/12/99.

Rimane peraltro fissato alla data dell'11/05/2002 l'adeguamento, all'interno delle camere, dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi che dovranno essere di tipo omologato ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 (non è richiesto dalla norma, per gli alberghi preesistenti al 1994, l'adeguamento di poltrone e divani).

Decreto 7 aprile 1999
G.U. n° 91 del 20/04/99

MINISTERO DELL'INTERNO
Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della Legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n. 577;
Visto il proprio Decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere;
Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga temporale per l'adeguamento delle attività turistico alberghiere esistenti, a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine è stato fissato dal punto 21.2, lettera b) (disposizioni transitorie), in cinque anni;

DECRETA

ARTICOLO UNICO
Nella lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al Decreto Ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere, le parole "cinque anni" sono sostituite da "31 dicembre 1999".

 



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