Nuova
proroga per l'adeguamento degli alberghi: il decreto 7/4/99
È
arrivata dal Ministero dell'Interno una boccata d'ossigeno per
gli alberghi con più di 25 posti letto che devono adeguarsi
alle norme antincendio.
Infatti con decreto 07/04/99, pubblicato sulla G.U. n. 91 del
20/04/99, vengono prorogati i termini entro i quali devono essere
effettuati importanti adeguamenti di prevenzione incendi.
E peraltro necessario un breve riepilogo.
Gli
alberghi devono rispettare le disposizioni antincendio del D.M.
09/04/94 - G.U. n. 95 del 26/04/94. Gli adeguamenti per le attività
con capienza superiore a 25 posti letto sono stati suddivisi
dal decreto suddetto in tre gruppi principali, aventi scadenze
differite. La data di entrata in vigore del decreto è
il giorno 11/05/94. Entro un anno da tale data i titolari delle
attività ricettive dovevano presentare ai Comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco un "piano programmato" contenente
i lavori da effettuarsi per l'adeguamento antincendio ed i tempi
previsti. Entro la data dell'11/05/96 doveva inoltre essere
completato l'addestramento antincendio del personale e la redazione
di un piano di emergenza e di evacuazione che deve essere verificato
almeno due volte all'anno (con la stessa periodicità
il personale dell'albergo deve partecipare ad esercitazioni
antincendio).
Sempre
entro l'l1/05/96 doveva essere predisposto un registro dei controlli
riportante le verifiche effettuate in materia di impianti elettrici,
estintori, idranti, rivelatori di fumo, ecc.
Fin qui si parla di obblighi i cui tempi di attuazione sono
già scaduti; i relativi adempimenti devono essere già
in atto.
Una
ulteriore scadenza era poi posta, dal D.M. 09/04/94, all'11
maggio di quest'anno; entro tale data gli alberghi con più
di 25 posti letto avrebbero dovuto procedere all'adeguamento
di strutture, separazioni, protezione antincendio delle scale
e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.
Quest'ultima
scadenza è ora stata prorogata dal recentissimo decreto
07/04/99 del Ministero dell'Interno, che sposta il limite temporale
per la realizzazione degli adeguamenti suddetti dall'1 1/05/99
al 31/12/99.
Rimane
peraltro fissato alla data dell'11/05/2002 l'adeguamento, all'interno
delle camere, dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi
che dovranno essere di tipo omologato ai sensi del D.M. 26 giugno
1984 (non è richiesto dalla norma, per gli alberghi preesistenti
al 1994, l'adeguamento di poltrone e divani).
Decreto
7 aprile 1999
G.U. n° 91 del 20/04/99
MINISTERO
DELL'INTERNO
Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile
1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività
ricettive turistico alberghiere.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della Legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987,
n. 577;
Visto il proprio Decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione
e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere;
Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga
temporale per l'adeguamento delle attività turistico
alberghiere esistenti, a quanto previsto dal decreto ministeriale
sopra citato ed il cui termine è stato fissato dal punto
21.2, lettera b) (disposizioni transitorie), in cinque anni;
DECRETA
ARTICOLO
UNICO
Nella lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al Decreto
Ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio
delle attività ricettive turistico alberghiere, le parole
"cinque anni" sono sostituite da "31 dicembre
1999".
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