Sicurezza
elettrica e competenze professionali
a
cura di Antonio Oddo
Avvocato in Milano
Pubblichiamo,
per gentile concessione del Collegio dei Periti industriali
di Milano, il presente intervento dell’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato per la tutela della professionalità
degli operatori e la sicurezza degli utenti nel settore degli
impianti elettrici.
Il Collegio dei Periti Industriali di Milano e l'Unione Nazionale
Consumatori hanno richiesto - in attuazione del D.Lgs. 25 gennaio
1992, n. 74 - l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato per far cessare la diffusione di messaggi pubblicitari
contenuti in "opuscoli informativi" e finalizzati alla promozione
della vendita dei materiali elettrici per il bricolage ed il
"fai da te" nella realizzazione di impianti elettrici. L'Autorità
Garante ha riconosciuto come "fattispecie di pubblicità ingannevole"
questi messaggi pubblicitari in quanto, essenzialmente, si omette
la informazione relativa alla necessaria abilitazione professionale
dei soggetti che possono realizzare legalmente impianti elettrici
ed in quanto le pratiche del "fai da te", nello specifico settore,
possono esporre a pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.
Riportiamo, quindi, qui di seguito, per l'evidente interesse
di tutela delle categorie professionali rappresentate e dei
consumatori-utenti, il "quadro giuridico" e le "valutazioni
conclusive" contenute nel provvedimento n. 6631 (P.I. 2277)
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(… omissis …)
4. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Quadro giuridico di riferimento
Le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione di impianti relativi agli edifici adibiti a uso
civile sono regolate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
norme per la sicurezza degli impianti. Tale normativa si applica,
tra l'altro, agli impianti di produzione, trasporto, distribuzione
e utilizzazione di energia elettrica, agli impianti radiotelevisivi
ed elettronici in genere (antenne e impianti di protezione da
scariche atmosferiche) e agli impianti di riscaldamento e climatizzazione
(art. 1).
La legge prescrive che sono abilitate all'esercizio delle suindicate
attività le imprese regolarmente iscritte nel registro delle
ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, nell'ambito
delle quali l'imprenditore (ovvero il responsabile tecnico preposto
all'esercizio delle stesse attività) sia in possesso di determinati
requisiti tecnico-professionali(1).
Le imprese installatrici sono tenute, in base a tale normativa,
a eseguire gli impianti a regola d'arte, utilizzando allo scopo
materiali costruiti a regola d'arte, ossia secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI)
e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto
di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.
Inoltre, gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti
di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità
o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati alla normativa tecnica vigente (art. 9). Il committente
o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
a imprese abilitate, pena l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie(2);
(… omissis …)
5. VALUTAZONI CONCLUSIVE
Valutazione dell'ingannevolezza dei messaggi ai sensi degli
artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nei messaggi in esame vengono prospettate, al fine di promuoverne
la vendita, alcune possibili utilizzazioni del materiale elettrico
in vendita presso i punti vendita gestiti dalla … omissis …
I messaggi, contenendo specifiche indicazioni relative alle
modalità pratiche di realizzazione di alcuni impianti elettrici
destinati a diversi usi, lasciando intendere che sia possibile
effettuare l'installazione dei medesimi impianti nel rispetto
della normativa tecnica in vigore e che gli stessi possano essere
legittimamente utilizzati: ciò anche considerato che nei messaggi
in esame l'aspetto concernente la necessaria dichiarazione di
conformità rilasciata da soggetti provvisti di abilitazione
non è in alcun modo trattato.
In quest'ottica occorre determinare il rilievo che nel contesto
dei messaggi assume l'omissione di tale informazione, al fine
di considerare se essa sia idonea a indurre in errore i destinatari
dei messaggi, pregiudicandone le scelte economiche.
La normativa esaminata prevede una dettagliata regolamentazione
dei soggetti abilitati all'installazione, all'ampliamento e
alla trasformazione dei suddetti impianti, delle certificazioni
di conformità che tali soggetti sono tenuti a rilasciare al
termine dei lavori, nonché delle eventuali sanzioni applicabili
nei casi in cui tali lavori non siano affidati, da parte del
proprietario, a soggetti abilitati. Alla luce di tale normativa,
l'informazione relativa alle necessità del rilascio della dichiarazione
di conformità assume una particolare importanza.
I destinatari del messaggio potrebbero, infatti, ignorare la
disciplina relativa alla legittimazione dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attività relative agli impianti elettrici
e ritenere, essendo i messaggi ricchi di ettagliate indicazioni
relative alla pratica realizzazione di tali impianti, che questi
ultimi, una volta realizzati, siano anche utilizzabili in conformità
alle prescrizioni della normativa vigente.
In tali casi, i consumatori possono essere indotti a orientare
la propria scelta verso i prodotti pubblicizzati, sulla base
di una valutazione che tiene conto delle prospettate utilizzazioni
dei prodotti acquistati, senza essere informati o quanto meno
allertati sui rischi ai quali l'acquisto li espone, tra i quali
l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Pertanto, si ritiene che i messaggi a causa dell'evidenziata
omissione, siano idonei a indurre in errore i destinatari sulle
caratteristiche dei prodotti pubblicizzati e sui risultati che
possono essere raggiunti con il loro utilizzo, potendo in tal
modo pregiudicarne il comportamento economico.
Valutazione dell'ingannevolezza dei messaggi ai sensi del-l'art.
5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
I prodotti elettrici, atteso che particolari modalità di fruizione
degli stessi sono suscettibili di renderli pericolosi per la
salute dei consumatori, rientrano nel campo di applicazione
della tutela rafforzata delineata dall'art. 5 del Decreto Legislativo
n. 74/92, il quale stabilisce che i messaggi riguardanti prodotti
suscettibili di porre in pericolo la sicurezza e la salute dei
consumatori non devono omettere di darne notizia, consentendo
ai consumatori di osservare le normali regole di prudenza e
vigilanza. Di conseguenza, ove i messaggi prospettassero un
uso suscettibile di rendere i prodotti pericolosi per la salute
dei consumatori potrebbero essere vietati, in base a tale disposizione,
qualora non contenessero specifiche avvertenze idonee ad assicurare
il rispetto delle regole di prudenza e vigilanza.
Deve osservarsi, in via preliminare, che il principale target
di riferimento dei messaggi in esame, considerata la tipologia
dei punti vendita presso i quali i messaggi sono distribuiti,
è costituito da consumatori non necessariamente provvisti di
specifica esperienza in materia, i quali presumibilmente non
sono in possesso di un'approfondita conoscenza della normativa
in vigore.
Inoltre, nelle intenzioni del legislatore, il rilascio della
dichiarazione di conformità da parte dei soggetti abilitati
consegue al riscontro della sussistenza di caratteristiche tecniche
degli impianti che garantiscono la sicurezza dell'impiego. Se
da un lato, i messaggi non nascondono che le prospettate utilizzazioni
dei prodotti pubblicizzati richiedono lo svolgimento di attività
potenzialmente pericolose, dall'altro essi non menzionano che
l'installazione dell'impianto, in considerazione delle finalità
di tutela della sicurezza degli impianti elettrici nelle abitazioni,
debba essere effettuata da soggetti in possesso della necessaria
abilitazione e che comunque è obbligatorio il rilascio di apposita
dichiarazione di conformità.
I messaggi possono, pertanto, indurre i destinatari a porre
in essere comportamenti che costituiscono un pericolo per la
salute e la sicurezza degli stessi, in quanto presentano come
utilizzabili, in conformità alle normative esistenti, gli impianti
elettrici realizzati secondo le indicazioni fornite nei messaggi
stessi.
Ritenuto, pertanto, che i messaggi pubblicitari oggetto
della richiesta di intervento sono idonei a indurre in errore
i consumatori e a pregiudicarne il comportamento economico,
in relazione alle caratteristiche dei beni pubblicizzati e ai
risultati che si possono ottenere attraverso l'utilizzo degli
stessi;
Ritenuto, inoltre, che i medesimi messaggi pubblicitari risultano
idonei, per le modalità di utilizzazione dei prodotti in essi
prospettati, a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, spingendoli a trascurare le normali regole di prudenza
e vigilanza nell'utilizzo di quanto realizzato grazie alle indicazioni
fornite nei messaggi;
delibera
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente
provvedimento, diffusi dalla … omissis … costituiscono, per
le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie
di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 5 del
Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati
e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al Tar del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma II, del Decreto
Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.
Il segretario generale
Alberto Pera
Il Presidente
Giuseppe Tesauro
note:
1) I requisiti tecnico-professionali richiesti sono i seguenti:
laurea in materia tenica specifica: ovvero diploma di scuola secondaria
superiore con specializzazione relativa al settore delle attività
in esame, previo un periodo di inserimento di un anno continuativo
alle dirette dipendenze di un'impresa del settore; ovvero titolo
o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento
di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa
del settore nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art.
3 della legge n. 46/90).
2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 392, disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento
e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti
delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento alla
manutenzione degli impianti.
"WONDERTRACK": la registrazione digitale a portata di tutti
Uno dei limiti sostanziali dei sistemi di sicurezza sino ad
oggi proposti è la concreta "visualizzazione" dell'evento intrusivo,
così da poter esattamente comprendere "cosa" è accaduto e "chi"
è entrato.
Per poter arrivare a questo risultato da anni viene utilizzato
l'interfacciamento con sistemi TVCC, sia nella versione ad azione
locale che con trasmissione delle immagini a distanza. I problemi
che sono sorti da questa tecnologia non sono però indifferenti,
e sono stati causa spesso di amare sorprese e di brutti guai
per tutti gli operatori: nella versione tradizionale, basata
sull'attestazione di un sistema TVCC ad un multiplexer e ad
un videoregistratore, i tre grossi limiti erano rappresentati
dalla complessità ed onerosità delle apparecchiature necessarie,
quindi dei pesanti limiti correlati alla tecnologia meccanica
del videoregistratore, con tutti i ritardi di registrazione,
le rotture ed i degradi del nastro magnetico, per concludere
con l'elevatissimo costo di manutenzione.
Soluzione logica ed ovvia è stata la tecnologia digitale, che
ha superato tutti gli aspetti meccanici, mantenendo però una
certa complessità, perchè basata su sofisticati sistemi computerizzati,
nonché un correlato livello di costo che ha limitato la diffusione
di questa metodica ad utilizzi veramente "importanti", quali
grandi Agenzie bancarie, qualche industria ed i siti ad alto
rischio, lasciando così scoperta la grandissima maggioranza
dei sistemi di sicurezza, preminentemente volti alle piccole
Agenzie bancarie, alle Aziende, esercizi commerciali e contesti
residenziali.
Per rispondere a queste esigenze ecco quindi che Wonderex, già
nota per essere leader nella rilevazione d'allarme, ha messo
a punto un modernissimo e efficacissimo sistema: WonderTrack.
Si tratta in sintesi di un innovativo videoregistratore digitale
in grado di svolgere contemporaneamente due funzioni: anzitutto
opera ad impianto disinserito come commutatore ciclico, così
da offrire durante le ore diurne una visione "panoramica" dell'area
protetta, mentre all'inserimento dell'impianto si trasforma
in un precisissimo videoregistratore, che opera sia con cadenza
continua che solo su allarme, con una capacità di memoria di
8 Mb espandibile con pratiche schedine tipo "carta di credito"
sino a 12 Mb, consentendo così di immagazzinare oltre 700 immagini
a buona definizione.
Il prezzo estremamente contenuto e l'assoluta facilità di esercizio
ne sono i punti di forza sostanziali che lo rendono adatto veramente
per ogni impiego.
Di particolare rilievo è l'estrema versatilità che ne consente
l'utilizzo sia con impianti antifurto o TVCC già esistenti,
che mediante l'utilizzo della nuova telecamera Wonderex con
rilevatore ad infrarossi incorporato, così da ottimizzare la
rilevazione e la ripresa.
Significative sono anche le innovative funzioni di ripresa contemporanea
da più punti, associate alla capacità di gestire sino a 4 telecamere.
HESA S.p.A. - Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.38036.1
(20 linee r.a.) Fax 02.38036.701 (4 linee r.a.) Internet: www.hesa.com
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