chi siamo
     la rivista
     la rivista: numero in corso
     la rivista: numeri precedenti
     la redazione
     le tariffe pubblicitarie
     per abbonarsi alla rivista
     i libri
     i convegni
     informazione tecnica
     collaboratori tecnici
     la normativa
     varie
     contattaci
     ritorna alla home page

Sicurezza elettrica e competenze professionali

a cura di Antonio Oddo
Avvocato in Milano

Pubblichiamo, per gentile concessione del Collegio dei Periti industriali di Milano, il presente intervento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per la tutela della professionalità degli operatori e la sicurezza degli utenti nel settore degli impianti elettrici.

Il Collegio dei Periti Industriali di Milano e l'Unione Nazionale Consumatori hanno richiesto - in attuazione del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 - l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per far cessare la diffusione di messaggi pubblicitari contenuti in "opuscoli informativi" e finalizzati alla promozione della vendita dei materiali elettrici per il bricolage ed il "fai da te" nella realizzazione di impianti elettrici. L'Autorità Garante ha riconosciuto come "fattispecie di pubblicità ingannevole" questi messaggi pubblicitari in quanto, essenzialmente, si omette la informazione relativa alla necessaria abilitazione professionale dei soggetti che possono realizzare legalmente impianti elettrici ed in quanto le pratiche del "fai da te", nello specifico settore, possono esporre a pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori. Riportiamo, quindi, qui di seguito, per l'evidente interesse di tutela delle categorie professionali rappresentate e dei consumatori-utenti, il "quadro giuridico" e le "valutazioni conclusive" contenute nel provvedimento n. 6631 (P.I. 2277) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(… omissis …)

4. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Quadro giuridico di riferimento
Le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile sono regolate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti. Tale normativa si applica, tra l'altro, agli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica, agli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere (antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche) e agli impianti di riscaldamento e climatizzazione (art. 1).
La legge prescrive che sono abilitate all'esercizio delle suindicate attività le imprese regolarmente iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, nell'ambito delle quali l'imprenditore (ovvero il responsabile tecnico preposto all'esercizio delle stesse attività) sia in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali(1).
Le imprese installatrici sono tenute, in base a tale normativa, a eseguire gli impianti a regola d'arte, utilizzando allo scopo materiali costruiti a regola d'arte, ossia secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Inoltre, gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alla normativa tecnica vigente (art. 9). Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti a imprese abilitate, pena l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie(2);

(… omissis …)

5. VALUTAZONI CONCLUSIVE
Valutazione dell'ingannevolezza dei messaggi ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nei messaggi in esame vengono prospettate, al fine di promuoverne la vendita, alcune possibili utilizzazioni del materiale elettrico in vendita presso i punti vendita gestiti dalla … omissis …
I messaggi, contenendo specifiche indicazioni relative alle modalità pratiche di realizzazione di alcuni impianti elettrici destinati a diversi usi, lasciando intendere che sia possibile effettuare l'installazione dei medesimi impianti nel rispetto della normativa tecnica in vigore e che gli stessi possano essere legittimamente utilizzati: ciò anche considerato che nei messaggi in esame l'aspetto concernente la necessaria dichiarazione di conformità rilasciata da soggetti provvisti di abilitazione non è in alcun modo trattato.
In quest'ottica occorre determinare il rilievo che nel contesto dei messaggi assume l'omissione di tale informazione, al fine di considerare se essa sia idonea a indurre in errore i destinatari dei messaggi, pregiudicandone le scelte economiche.
La normativa esaminata prevede una dettagliata regolamentazione dei soggetti abilitati all'installazione, all'ampliamento e alla trasformazione dei suddetti impianti, delle certificazioni di conformità che tali soggetti sono tenuti a rilasciare al termine dei lavori, nonché delle eventuali sanzioni applicabili nei casi in cui tali lavori non siano affidati, da parte del proprietario, a soggetti abilitati. Alla luce di tale normativa, l'informazione relativa alle necessità del rilascio della dichiarazione di conformità assume una particolare importanza.
I destinatari del messaggio potrebbero, infatti, ignorare la disciplina relativa alla legittimazione dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività relative agli impianti elettrici e ritenere, essendo i messaggi ricchi di ettagliate indicazioni relative alla pratica realizzazione di tali impianti, che questi ultimi, una volta realizzati, siano anche utilizzabili in conformità alle prescrizioni della normativa vigente.
In tali casi, i consumatori possono essere indotti a orientare la propria scelta verso i prodotti pubblicizzati, sulla base di una valutazione che tiene conto delle prospettate utilizzazioni dei prodotti acquistati, senza essere informati o quanto meno allertati sui rischi ai quali l'acquisto li espone, tra i quali l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Pertanto, si ritiene che i messaggi a causa dell'evidenziata omissione, siano idonei a indurre in errore i destinatari sulle caratteristiche dei prodotti pubblicizzati e sui risultati che possono essere raggiunti con il loro utilizzo, potendo in tal modo pregiudicarne il comportamento economico.

Valutazione dell'ingannevolezza dei messaggi ai sensi del-l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
I prodotti elettrici, atteso che particolari modalità di fruizione degli stessi sono suscettibili di renderli pericolosi per la salute dei consumatori, rientrano nel campo di applicazione della tutela rafforzata delineata dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, il quale stabilisce che i messaggi riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori non devono omettere di darne notizia, consentendo ai consumatori di osservare le normali regole di prudenza e vigilanza. Di conseguenza, ove i messaggi prospettassero un uso suscettibile di rendere i prodotti pericolosi per la salute dei consumatori potrebbero essere vietati, in base a tale disposizione, qualora non contenessero specifiche avvertenze idonee ad assicurare il rispetto delle regole di prudenza e vigilanza.
Deve osservarsi, in via preliminare, che il principale target di riferimento dei messaggi in esame, considerata la tipologia dei punti vendita presso i quali i messaggi sono distribuiti, è costituito da consumatori non necessariamente provvisti di specifica esperienza in materia, i quali presumibilmente non sono in possesso di un'approfondita conoscenza della normativa in vigore.
Inoltre, nelle intenzioni del legislatore, il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dei soggetti abilitati consegue al riscontro della sussistenza di caratteristiche tecniche degli impianti che garantiscono la sicurezza dell'impiego. Se da un lato, i messaggi non nascondono che le prospettate utilizzazioni dei prodotti pubblicizzati richiedono lo svolgimento di attività potenzialmente pericolose, dall'altro essi non menzionano che l'installazione dell'impianto, in considerazione delle finalità di tutela della sicurezza degli impianti elettrici nelle abitazioni, debba essere effettuata da soggetti in possesso della necessaria abilitazione e che comunque è obbligatorio il rilascio di apposita dichiarazione di conformità.
I messaggi possono, pertanto, indurre i destinatari a porre in essere comportamenti che costituiscono un pericolo per la salute e la sicurezza degli stessi, in quanto presentano come utilizzabili, in conformità alle normative esistenti, gli impianti elettrici realizzati secondo le indicazioni fornite nei messaggi stessi.
Ritenuto, pertanto, che i messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sono idonei a indurre in errore i consumatori e a pregiudicarne il comportamento economico, in relazione alle caratteristiche dei beni pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere attraverso l'utilizzo degli stessi;
Ritenuto, inoltre, che i medesimi messaggi pubblicitari risultano idonei, per le modalità di utilizzazione dei prodotti in essi prospettati, a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, spingendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell'utilizzo di quanto realizzato grazie alle indicazioni fornite nei messaggi;
delibera

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla … omissis … costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma II, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
Il segretario generale
Alberto Pera
Il Presidente
Giuseppe Tesauro

note:
1) I requisiti tecnico-professionali richiesti sono i seguenti: laurea in materia tenica specifica: ovvero diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione relativa al settore delle attività in esame, previo un periodo di inserimento di un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore; ovvero titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art. 3 della legge n. 46/90).
2) Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento alla manutenzione degli impianti.

"WONDERTRACK": la registrazione digitale a portata di tutti

Uno dei limiti sostanziali dei sistemi di sicurezza sino ad oggi proposti è la concreta "visualizzazione" dell'evento intrusivo, così da poter esattamente comprendere "cosa" è accaduto e "chi" è entrato.
Per poter arrivare a questo risultato da anni viene utilizzato l'interfacciamento con sistemi TVCC, sia nella versione ad azione locale che con trasmissione delle immagini a distanza. I problemi che sono sorti da questa tecnologia non sono però indifferenti, e sono stati causa spesso di amare sorprese e di brutti guai per tutti gli operatori: nella versione tradizionale, basata sull'attestazione di un sistema TVCC ad un multiplexer e ad un videoregistratore, i tre grossi limiti erano rappresentati dalla complessità ed onerosità delle apparecchiature necessarie, quindi dei pesanti limiti correlati alla tecnologia meccanica del videoregistratore, con tutti i ritardi di registrazione, le rotture ed i degradi del nastro magnetico, per concludere con l'elevatissimo costo di manutenzione.
Soluzione logica ed ovvia è stata la tecnologia digitale, che ha superato tutti gli aspetti meccanici, mantenendo però una certa complessità, perchè basata su sofisticati sistemi computerizzati, nonché un correlato livello di costo che ha limitato la diffusione di questa metodica ad utilizzi veramente "importanti", quali grandi Agenzie bancarie, qualche industria ed i siti ad alto rischio, lasciando così scoperta la grandissima maggioranza dei sistemi di sicurezza, preminentemente volti alle piccole Agenzie bancarie, alle Aziende, esercizi commerciali e contesti residenziali.
Per rispondere a queste esigenze ecco quindi che Wonderex, già nota per essere leader nella rilevazione d'allarme, ha messo a punto un modernissimo e efficacissimo sistema: WonderTrack.
Si tratta in sintesi di un innovativo videoregistratore digitale in grado di svolgere contemporaneamente due funzioni: anzitutto opera ad impianto disinserito come commutatore ciclico, così da offrire durante le ore diurne una visione "panoramica" dell'area protetta, mentre all'inserimento dell'impianto si trasforma in un precisissimo videoregistratore, che opera sia con cadenza continua che solo su allarme, con una capacità di memoria di 8 Mb espandibile con pratiche schedine tipo "carta di credito" sino a 12 Mb, consentendo così di immagazzinare oltre 700 immagini a buona definizione.
Il prezzo estremamente contenuto e l'assoluta facilità di esercizio ne sono i punti di forza sostanziali che lo rendono adatto veramente per ogni impiego.
Di particolare rilievo è l'estrema versatilità che ne consente l'utilizzo sia con impianti antifurto o TVCC già esistenti, che mediante l'utilizzo della nuova telecamera Wonderex con rilevatore ad infrarossi incorporato, così da ottimizzare la rilevazione e la ripresa.
Significative sono anche le innovative funzioni di ripresa contemporanea da più punti, associate alla capacità di gestire sino a 4 telecamere.

HESA S.p.A. - Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.38036.1 (20 linee r.a.) Fax 02.38036.701 (4 linee r.a.) Internet: www.hesa.com - e-mail: hesa@hesa.com
Filiale: Via Val Grana 14 - 00141 ROMA - Tel. 06.88.61.415 - Fax 06.88.61.391

 



     chi siamo          la rivista          i libri          i convegni          informazione tecnica          collaboratori tecnici          normativa          varie          contattaci          ritorna alla home page
web design