Appunti
in merito alle competenze sui reati
di prevenzione incendi
a
cura dell’Arch. Mario Abate
Ispettore Antincendi VV.F. Milano
In
un Paese caratterizzato dalla presenza di molteplici organi
di controllo, possono sorgere dubbi in merito alla identificazione
della Autorità preposta alla contestazione dei reati di prevenzione
incendi. Le riflessioni qui riportate non hanno la pretesa di
essere esaustive della complessa problematica, ma possono comunque
essere un ausilio agli operatori di settore per una migliore
ripartizione delle competenze, peraltro spesso confuse.
Nel corso della quotidiana attività presso il Comando di Milano
espletata dal giovane Ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili
del Fuoco qui operante, si è posto più volte il problema delle
competenze dei vari organi di controllo e di polizia giudiziaria,
in merito al settore della prevenzione incendi.
Particolarmente delicato appare il confine delle competenze
fra i vigili del fuoco e le ASL.
Si prova a dare con gli appunti allegati, frutto di un dibattito
con l’Ispettore del Lavoro Dott. Luigi Caputo, noto esperto
della materia, una ragionevole interpretazione del problema.
È prima di tutto necessario considerare la competenza dei vigili
del fuoco in materia di vigilanza estesa a tutti i luoghi di
lavoro, come esplicitato d’altronde dalle note ministeriali
n. 857/4134 del 19.05.98.
Il superiore Ministero dell’Interno ha recentemente confermato,
con nota protocollo P261/4134 sott. 58 del 31.03.98, che:
".... le competenze istituzionali dei vigili del fuoco riguardano
la tutela dagli incendi e dalle esplosioni, così come sancito
dalla Legge 469 del 1961. Con successiva legge 966 del 1965
ed il D.P.R. 577 del 1982, peraltro, sono state individuate
in modo più preciso le modalità e gli obblighi in tema di controllo
preventivo delle attività più pericolose dal punto di vista
del rischio di incendio. Ciò premesso, dal quadro giuridico
vigente discende che per le attività in oggetto, il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è organo di controllo per i soli rischi
di esplosione ed incendio. Tale responsabilità a sua volta,
si attua con l'espletamento dell'esame dei progetti e dei sopralluoghi
richiesti dai titolari per le attività di potenza termica superiore
a 100.000 Kcal/h, mentre negli altri casi, ai sensi dell'art.
14 del D.P.R. 577/82, si esplica con sopralluoghi a campione
od a seguito di segnalazioni pervenute al Comando ed in ogni
caso è finalizzato a controllare il rispettato delle norme o
dei criteri generali di prevenzione incendi.
Da tale considerazione, pertanto, discende che i Comandi Provinciali
possono coordinare la propria opera di controllo con gli altri
organi competenti in altre materie qualora lo permettano l'organico
e le risorse del Comando.".
Successivamente, con riferimento alla succitata nota protocollo
P261/4134 sott. 58, il Ministero ha inoltre affermato, con nota
protocollo P857/4134 sott. 58 del 19.05.98, che:
" Si fa presente che la legislazione citata nella nota prot.
P261/4134 del 31.03.98 ed il decreto legislativo 626 del 1994
attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispettivamente
le competenze sulla prevenzione incendi e le funzioni di organo
di vigilanza nell'ambito della sicurezza dei lavoratori. Ciò
premesso, questo Ufficio è del parere che i contenuti della
nota citata, relativamente alle modalità di effettuazione dell'attività
di vigilanza, possano anche essere estesi ai luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda le modalità di espletamento di tale attività
in materia di prevenzione incendi, si rimanda ai contenuti della
circolare MI.SA. n. 3 del 23.01.96, fatto salvo quanto sarà
stabilito in seno ai comitati di coordinamento previsti dall'art.
27 del D.Lgs. 626/94."
In effetti già diverse sentenze giurisprudenziali, ma anche
e soprattutto il D.Lgs. 626/94 art. 23, hanno individuato in
modo esplicito nel Corpo nazionale dei VV.F. l'organo di vigilanza
sulla applicazione della legislazione antinfortunistica in materia
di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, per quanto attiene
la specifica competenza della "sicurezza antincendio".
In proposito si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione
Civile del 22.05.81:
Massima:
"L'art. 34 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 statuisce che nelle
aziende o lavorazioni, in cui esistono pericoli specifici di
incendio, devono essere predisposti idonei mezzi di estinzione;
tale è un magazzino adibito a deposito di carta, fibra sintetica
o materiale plastico, nel quale operai svolgono attività di
carico, scarico ed imballaggio con autoveicoli; il pericolo
specifico non è escluso dalla eventuale vastità dei locali ed
è costituito da prevedibili situazioni di rischio per la possibile
fuoriuscita di scintille dai tubi di scappamento degli automezzi
o per la caduta di mozziconi di sigarette; il dovere di apprestare
idonee misure antincendio sussiste inoltre, pur se l'azienda
non sia soggetta a controllo preventivo dei vigili del fuoco,
perché non compresa nell'elenco contenuto nel decreto presidenziale,
emesso in basse all'art. 36 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547."
Si ricorda inoltre la sentenza del Pretore di Torino - Pres.
Guariniello - sentenza 11202 del 21.05.83:
"Le norme di prevenzione incendi dettate dagli artt. 33-35
del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 trovano applicazione con riguardo
a tutte le aziende con lavoratori subordinati seppure non soggette
al controllo dei VV. F."
E, infine, la sentenza 11679 del 29.11.85 Pres. De Martino:
"In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i
vigili del fuoco hanno il potere-dovere, ex art. 33 D.P.R. 27
aprile 1955 n. 547, cui sono soggetti tutti coloro che svolgono
attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati, di
verificare la idoneità delle misure per prevenire gli incendi
e di impartire prescrizioni in proposito. [Fattispecie relativa
a reato di cui agli artt. 33, 389 lett. e) D.P.R. 27 aprile
1955 n. 547]."
Pur tuttavia non si può impedire ad altri organi di polizia
giudiziaria di contestare (e ciò indipendentemente dal fatto
che l'azienda sia o meno soggetta all'obbligo di richiedere
il certificato di prevenzione incendi) evidenti situazioni di
reato di prevenzione incendi, come ad esempio estintori non
revisionati, idranti senz'acqua o uscite di emergenza bloccate.
Gli altri organi di PG a competenza generale possono contestare
i reati che sono in grado di riscontrare, eventualmente anche
in materia di prevenzione incendi, e trasmettono eventualmente
al Comando VV.F. la documentazione per gli atti di competenza.
A volte è la stessa autorità giudiziaria che delega i controlli
in materia di sicurezza del lavoro per la parte di competenza
ai vigili del fuoco, a seguito della ricezione della comunicazione
di notizia di reato da altro organo di PG (Polizia, Carabinieri,
Vigili Urbani, ASL, Ispettorato del lavoro, ecc.).
È peraltro necessaria una precisazione.
Si ritiene che tali organi possano svolgere esclusivamente una
attività di tipo "repressivo" nella complessa materia antincendio.
Il che significa che limitatamente ai fatti costituenti reato
accertati in materia di prevenzione incendi l'organo di PG diverso
dai VV.F. deve, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., riferire la notizia
di reato al P.M. e non al Comando VV.F.
Al Comando VV.F., invece, è possibile riferire in alternativa
al P.M. qualora la notizia di reato in materia di prevenzione
incendi venga acquisita dagli altri organi di controllo in veste
di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio
ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Si riporta in merito il disposto dell'art. 331 c.p.p.:
Art. 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali
e incaricati di un pubblico servizio.
"1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio
o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia
di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per
iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale
il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico
atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo,
emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile
di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al pubblico ministero."
In definitiva si ritiene che i tecnici delle ASL (ma anche gli
altri organi di PG a competenza generale) possano esercitare
occasionale attività di polizia giudiziaria anche per quanto
attiene argomenti di prevenzione incendi.
In tale senso sarebbe limitativo riferissi unicamente alle ASL
quali organi di vigilanza e non citare pure altri organi previsti
e ribaditi fra l'altro dall'art. 23 del D.Lgs. 626/94, ciascuno
per le proprie competenze.
Peraltro l'eventuale contestazione da parte di altri enti di
PG di reati di prevenzione incendi non è limitabile alle attività
non soggette all'obbligo di CPI, essendo un qualsiasi reato
di prevenzione incendi contestabile da altri organi di PG a
competenza generale anche in una attività a tale obbligo sottoposta.
In sostanza la distinzione fra attività con obbligo di CPI ed
attività prive di tale obbligo, distinzione peraltro molto cara
ai vigili del fuoco, è irrilevante ai fini dell'attività repressiva
dei reati di prevenzione incendi, non esistendo tale distinzione
nella normativa antinfortunistica.
Il limite operativo degli organi di PG diversi dai VV.F. è invece
rinvenibile unicamente nella capacità professionale di conoscere
approfonditamente la complessa materia della prevenzione incendi,
da sempre competenza dei VV.F.
Competenza, si ribadisce, sancita in maniera inequivoca dall'art.
23 del D.Lgs. 626/94, dove si stabilisce che:
"La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco …"
È peraltro estremamente importante raggiungere intese con gli
altri organi di PG competenti, in primo luogo con la ASL, definendo
però la distinzione delle competenze non fra attività soggette
a CPI ed attività non soggette a CPI bensì,come richiesto dall'art.
23 del D.Lgs. 626/94, fra reati di prevenzione incendi, di competenza
dei VV.F, e reati non di prevenzione incendi, di competenza
delle ASL.
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