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MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili,
commerciali, artigianali
ed industriali

LETTERA-CIRCOLARE PROT. N° P1434/4101 SOTT. 72/E DEL 19 OTTOBRE 1998

Oggetto: Articolo 4 del D.P.R. n° 3711998 - Rinnovo del certiticato di prevenzione incendi - Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito all'art. 4 del D.P.R. n° 37 del 12 gennaio 1998 relativo al rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Al riguardo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione del citato disposto normativo e tenendo conto altresì delle finalità del regolamento, si forniscono i seguenti chiarimenti.
1) Controlli che costituiscono oggetto della perizia giurata.
L'art. 4 del D.P.R. no 37/98 estende a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la procedura di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi già disciplinata dall'ex art. 4 della Legge n° 818/84 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Legge.
In fase di applicazione della Legge n° 818/84 furono forniti, con circolare Mi.SA. n° 36 dell'11 dicembre 1985 - punto 15 - chiarimenti in merito ai controlli da effettuare al fine di garantire l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendio.
Detta Circolare, i cui contenuti sono da ritenersi tuttora validi, distingue tra i controlli relativi a dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività, ed i controlli sull'efficienza di dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale di attività e finalizzati alla protezione attiva antincendi.
I primi (riguardanti ad esempio, i controlli di valvole di sovrappressione, limitatori di carico di serbatoi, elettrovalvole di sicurezza, etc.) rientrano tra gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n° 37/98 e devono formare oggetto della dichiarazione resa dal titolare dell'attività ai fini del rinnovo del certificato.
I controlli inerenti invece l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento critico) devono essere eseguiti da un tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n° 818/84 e resi sotto forma di perizia giurata, in quanto sostituiscono gli accertamenti che, in caso di sopralluogo, vengono eseguiti dal personale VV. F.
Pertanto i controlli oggetto di perizia giurata devono riguardare esclusivamente la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio nonché il corretto funzionamento di dispositivi e/o sistemi, funzionalmente connessi ai suddetti impianti

2) Dichiarazione di cui all'allegato IV del D.M. 4 maggio 1998, da allegare alla domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Si forniscono chiarimenti sull'applicazione della procedura di cui all'art. 2, comma 11 della Legge 16 giugno 1998, n° 191 (G.U. n° 142 del 20 giugno 1998), alla dichiarazione di cui sopra. Il suddetto disposto di legge recita: "... la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15." Ciò premesso poiché la dichiarazione di che trattasi costituisce parte integrante della domanda, la stessa, ai sensi della citata normativa, non è soggetta ad autenticazione secondo le procedure previste all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, quando l'istanza, contenente la dichiarazione sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo della pratica.

 



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