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MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Direzione Centrale
Dell'imposizione indiretta
Sulla produzione e sui consumi

Circolare n. 47/D Div. II prot. n. 5116-98 del 23.02.99

Oggetto: Circolare del Ministro dell'Industra illustrativa degli articoli 1, 2 e 3 del D.L.vo 11/02/1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Per opportuna conoscenza si trasmette copia della circolare del Ministro dell'Industria, datata 04/08/1998, illustrativa degli articoli 1, 2 e 3 del D. L.vo 11/02/1998, n. 32 recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15/3/1997, n. 59".
Come evidenziato anche dalla predetta circolare, il citato D.L.vo 32 prevede che l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti non sia più subordinato al rilascio di un provvedimento di concessione, bensì di autorizzazione: è questa, come si comprende, una innovazione sostanziale, in quanto le autorizzazioni non hanno una scadenza prefissata ma sono valide fino a revoca.
Il rilascio dell'autorizzazione è demandato alla competenza del Sindaco del comune in cui l'attività viene esercitata, subordinatamente all'osservanza della normativa sul piano regolatore, fiscale, per la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché per la tutela dei beni storici ed artistici, ed infine all'osservanza degli indirizzi programmatici delle Regioni. Il rispetto delle prescrizioni richieste dalle leggi nelle suddette materie deve essere attestato in una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, che deve essere allegata alla domanda del richiedente ed alla relativa autocertificazione.
Laddove il Sindaco non emani l'autorizzazione o non comunichi un provvedimento di diniego nel termine previsto di 90 giorni dal ricevimento della domanda, si intende formato il silenzio assenso. Si precisa che la procedura sopra delineata si applica non solo ai casi di installazione degli impianti di distribuzione stradale di carburanti ma anche ai casi di potenziamento o ristrutturazione. Nell'ipotesi, invece, del trasferimento della titolarità di un impianto, l'art. 1, comma 4, del menzionato D.L.vo 32/1998 prevede che le parti interessate (entrambe, congiuntamente o disgiuntamente, spiega la circolare del Ministro dell'Industria) "ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico erariale entro quindici giorni". È evidente che il riferimento all'ufficio tecnico erariale non è pertinente e dovuto a mero disguido: la comunicazione sopra richiamata va infatti indirizzata all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
Quest'ultimo ufficio si limiterà a prendere atto della voltura della titolarità dell'impianto, senza dover esprimere alcun parere al riguardo. Ovviamente all'atto della conseguente voltura della licenza fiscale di cui all'art. 25, comma 5, del D.L.vo 26/10/1995, n. 504, gli uffici tecnici di finanza avranno cura di accertare che ai propri atti (si veda anche telescritto n. 1886-97 del 20/03/1997) non risultino precedenti di natura fiscale a carico del nuovo gestore dell'impianto che ostino al rilascio della licenza. Per quanto concerne le modalità di collaudo degli impianti, sia nuovi che potenziati o ristrutturati, si fa presente che esse "restano invariate", come testualmente si legge al punto 6 della circolare che si trasmette: pertanto, sulla base di quanto previsto dalla previgente normativa, della Commissione di collaudo dovrà essere sempre chiamato a far parte un rappresentante dell'Ufficio tecnico di finanza.
Si segnala, inoltre, che agli uffici tecnici di finanza è affidato il compito, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, del predetto D.L.vo. 32/1998, di fornire dati alle Regioni, perché tali Enti locali possano effettuare annualmente un monitoraggio sull'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete.
In conclusione, occorre evidenziare che per quanto riguarda gli impianti siti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, la loro installazione ed il loro esercizio resta subordinato al provvedimento di concessione, la cui emanazione, ai sensi dell'art. 105, lett. f) del D. L.vo 31/03/1998, n. 112, è attribuita in modo specifico alla competenza delle Regioni.



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