MINISTERO
DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Direzione Centrale
Dell'imposizione indiretta
Sulla produzione e sui consumi
Circolare
n. 47/D Div. II prot. n. 5116-98 del 23.02.99
Oggetto: Circolare del Ministro dell'Industra illustrativa
degli articoli 1, 2 e 3 del D.L.vo 11/02/1998, n. 32 "Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo
4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
Per
opportuna conoscenza si trasmette copia della circolare del
Ministro dell'Industria, datata 04/08/1998, illustrativa degli
articoli 1, 2 e 3 del D. L.vo 11/02/1998, n. 32 recante "Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo
4, comma 4, lettera c), della Legge 15/3/1997, n. 59".
Come evidenziato anche dalla predetta circolare, il citato D.L.vo
32 prevede che l'installazione e l'esercizio degli impianti
stradali di distribuzione dei carburanti non sia più
subordinato al rilascio di un provvedimento di concessione,
bensì di autorizzazione: è questa, come si comprende,
una innovazione sostanziale, in quanto le autorizzazioni non
hanno una scadenza prefissata ma sono valide fino a revoca.
Il rilascio dell'autorizzazione è demandato alla competenza
del Sindaco del comune in cui l'attività viene esercitata,
subordinatamente all'osservanza della normativa sul piano regolatore,
fiscale, per la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché
per la tutela dei beni storici ed artistici, ed infine all'osservanza
degli indirizzi programmatici delle Regioni. Il rispetto delle
prescrizioni richieste dalle leggi nelle suddette materie deve
essere attestato in una perizia giurata, redatta da un ingegnere
o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto
presentato, che deve essere allegata alla domanda del richiedente
ed alla relativa autocertificazione.
Laddove il Sindaco non emani l'autorizzazione o non comunichi
un provvedimento di diniego nel termine previsto di 90 giorni
dal ricevimento della domanda, si intende formato il silenzio
assenso. Si precisa che la procedura sopra delineata si applica
non solo ai casi di installazione degli impianti di distribuzione
stradale di carburanti ma anche ai casi di potenziamento o ristrutturazione.
Nell'ipotesi, invece, del trasferimento della titolarità
di un impianto, l'art. 1, comma 4, del menzionato D.L.vo 32/1998
prevede che le parti interessate (entrambe, congiuntamente o
disgiuntamente, spiega la circolare del Ministro dell'Industria)
"ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio
tecnico erariale entro quindici giorni". È evidente
che il riferimento all'ufficio tecnico erariale non è
pertinente e dovuto a mero disguido: la comunicazione sopra
richiamata va infatti indirizzata all'ufficio tecnico di finanza
competente per territorio.
Quest'ultimo ufficio si limiterà a prendere atto della
voltura della titolarità dell'impianto, senza dover esprimere
alcun parere al riguardo. Ovviamente all'atto della conseguente
voltura della licenza fiscale di cui all'art. 25, comma 5, del
D.L.vo 26/10/1995, n. 504, gli uffici tecnici di finanza avranno
cura di accertare che ai propri atti (si veda anche telescritto
n. 1886-97 del 20/03/1997) non risultino precedenti di natura
fiscale a carico del nuovo gestore dell'impianto che ostino
al rilascio della licenza. Per quanto concerne le modalità
di collaudo degli impianti, sia nuovi che potenziati o ristrutturati,
si fa presente che esse "restano invariate", come
testualmente si legge al punto 6 della circolare che si trasmette:
pertanto, sulla base di quanto previsto dalla previgente normativa,
della Commissione di collaudo dovrà essere sempre chiamato
a far parte un rappresentante dell'Ufficio tecnico di finanza.
Si segnala, inoltre, che agli uffici tecnici di finanza è
affidato il compito, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma
9, del predetto D.L.vo. 32/1998, di fornire dati alle Regioni,
perché tali Enti locali possano effettuare annualmente
un monitoraggio sull'evoluzione del processo di ristrutturazione
della rete.
In conclusione, occorre evidenziare che per quanto riguarda
gli impianti siti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali,
la loro installazione ed il loro esercizio resta subordinato
al provvedimento di concessione, la cui emanazione, ai sensi
dell'art. 105, lett. f) del D. L.vo 31/03/1998, n. 112, è
attribuita in modo specifico alla competenza delle Regioni.
|