Decreto
12 marzo 1999.
G.U.
n° 66 del 20/03/99
MINISTERO
DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Requisiti
per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure
per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi
di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
IL
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista
la Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994),
ed in particolare gli articoli 1 e 4 che conferiscono la delega
al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria 94/9/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
e l'art. 47 che dispone un ordine alle relative tariffe e
spese;
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 126, per l'attuazione della direttiva 94/9/CE recante norme
per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi
e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare l'art.
8 relativo alle modalità per autorizzare gli organismi
ad espletare le procedure di conformità;
Vista
la risoluzione del Consiglio CEE del 21 dicembre 1989 concernente
un approccio globale in materia di valutazione della conformità,
in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione
alle norme della serie EN 45000;
Vista
la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi
di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;
Vista
la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi
di certificazione dei sistemi di qualità;
Vista
la norma UNI-EN 30011/2 sui criteri generali per le verifiche
ispettive dei sistemi di qualità per la qualificazione
dei valutatori di sistemi di qualità (Auditors);
Ritenuta
l'opportunità di fissare, ai sensi dell'art. 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità
degli organismi a valutare la conformità alla direttiva
94/9/CE degli apparecchi e sistemi di protezione destinati
a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
e dei sistemi di garanzia e di qualità, ai fini della
immissione in commercio e messa in servizio degli apparecchi
e sistemi di protezione stessi e dei relativi accessori.
Decreta:
Art.
1
Requisiti
1. Gli organismi per essere autorizzati ad espletare
le procedure di valutazione di conformità previste
dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 126, debbono:
a) soddisfare i criteri previsti dall'allegato XI del citato
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126;
b) disporre di personale qualificato in numero sufficiente
e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente
le mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure
per l'attestazione di conformità, come previsto dall'allegato
XI del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126;
c) dotarsi di un manuale di qualità redatto in conformità
alla norma UNI-CEI EN 45011 e prevedere una regolamentazione
su cui impegnare il cliente che, tra l'altro, definisca l'iter
amministrativo interno e le procedure per l'ottenimento delle
possibili attestazioni di conformità;
d) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti
garantiscono le norme di igiene ambientale e la sicurezza
del lavoro.
Art.
2
Presentazione della domanda
l. L'istanza dell'organismo relativa alla richiesta
di autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione
di conformità di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere indirizzata
al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- D.G.S.P.C. Ispettorato tecnico, via Molise, 2 -00187 Roma.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organismo e contenente il numero di iscrizione al registro
delle imprese presso la camera di commercio competente, va
prodotta in originale bollato e in duplice copia e contenere
l'esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta
e per quali prodotti o famiglia di prodotti viene richiesta,
in relazione ai compiti di valutazione di cui agli allegati
del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n.126.
Art.
3
Documentazione richiesta per la certificazione di
prodotto
1.
Alle richieste di autorizzazione alla certificazione, da inviarsi
con le modalità di cui all'art. 2, devono essere allegati
i seguenti documenti in duplice copia:
a)
copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di
diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per
i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente
l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive
comunitarie;
b) elenco di macchinari e attrezzature, corredato delle
caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;
c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori
convenzionati con il richiedente, presso cui vengono effettuati
esami e/o prove complementari;
d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo dell'organismo
da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione
delle diverse attività;
e) polizza di assicurazione per la responsabilità
civile, con massimale non inferiore a lire tre miliardi,
per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
di attestazione di conformità in ambito comunitario;
tale obbligo non è richiesto agli organismi pubblici;
f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in
base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente, tra l'altro,
la specifica sezione per la direttiva 94/9/CE in cui, in
conformità al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011,
per ogni famiglia di prodotti vengono dettagliate le attrezzature
e gli strumenti necessari nonché le procedure che
verranno seguite per la certificazione.
In detta sezione dovranno essere indicati anche i seguenti
elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura
e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in cui risulti indicata la disposizione delle principali
attrezzature e la funzione degli ambienti;
h) documentazione, rilasciata dalle autorità competenti,
comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti
dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza
del lavoro.
Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta,
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
può essere provvisoriamente attestata da atto notorio
o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale
rappresentante;
i) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento
dei requisiti minimi di cui all'allegato XI del Decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
2.
Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente,
limitatamente ad esami o prove complementari o particolari,
deve essere specificato nella domanda e documentato mediante
copia autenticata della apposita convenzione, stipulata nelle
forme di legge.
3.
L'eventuale accreditamento del laboratorio dell'organismo
da parte di un ente specializzato facente parte del sistema
europeo di accreditamento sarà considerato utile elemento
di valutazione.
4.
Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione
che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.
Art.
4
Documentazione richiesta per la certificazione dei
sistemi di qualità aziendali.
1. Alle richieste di autorizzazione alla certificazione
di sistemi di qualità delle aziende produttrici, da
inviarsi con le modalità di cui al precedente art.
1, devono essere allegati i seguenti documenti in duplice
copia:
a)
per le imprese non individuali copia dell'atto costitutivo
o statuto, dal cui oggetto sociale risulti l'esercizio dell'attività
di certificazione dei sistemi di quaiità delle aziende
ovvero per i soggetti di diritto pubblico gli estremi dell'atto
normativo;
b) documentazione relativa a:
-
manuale di qualità dell'organismo redatto secondo
le norme 45012;
- i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori
in relazione alle regole che l'organismo si è dato
sulla base delle UNI-EN 30011;
- le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per
la valutazione della conformità alle norme della
serie UNI-EN ISO 9000;
- il regolamento per accedere alla certificazione ed il
facsimile della domanda;
- il manuale di qualità-tipo che viene sottoposto
alle aziende richiedenti l'attestazione di conformità
per il sistema qualità;
- le normative di riferimento;
c)
planimetria, in scala adeguata, degli uffici;
d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo nominativo,
dell'organismo;
e) elenco dettagliato delle risorse di personale esterne
utilizzate;
f) data di inizio dell'attività ed elenco dettagliato
delle certificazioni già effettuate in relazione
alla materia oggetto della domanda.
2.
Nel caso in cui l'organismo richiedente l'autorizzazione sia
accreditato da parte di un ente specializzato facente parte
del sistema europeo di accreditamento, il Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato si riserva di effettuare
verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti
dichiarati.
3. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti.
Art.
5
Autorizzazioni e verifiche
1. Il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato svolge l'attività istruttoria, dispone
le relative ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo
e di eventuali altri soggetti o laboratori convenzionati,
per la verifica dei requisiti dichiarati o di ogni aitro elemento
ritenuto necessario per constatare l'idoneità del richiedente
l'autorizzazione.
2. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
sulla base dei risultati dell'attività istruttoria
e dei rapporti ispettivi a seguito delle visite di valutazione,
determina se l'organismo richiedente ha una struttura, una
organizzazione e procedure conformi ai criteri che regolano
la concessione dell'autorizzazione. In caso positivo il Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato emana il
relativo provvedimento di autorizzazione e l'organismo viene
iscritto in apposito registro.
3. L'autorizzazione ha validità quinquennale
e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza,
previo esito positivo dell'istruttoria di rinnovo da effettuarsi
secondo le modaIità previste nei commi precedenti.
4. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione,
il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
può procedere al controllo periodico della sussistenza
dei presupposti di base dell'idoneità medesima, avvalendosi,
se del caso, anche di organismi pubblici all'uopo autorizzati.
Art.
6
Tariffe
1. Le tariffe e le spese relative all'autorizzazione
ed il controllo degli organismi abilitati ad effettuare le
procedure di certificazione ed attestazione di conformità,
sono determinate con decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministero
del Tesoro ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996,
n. 52.
2. Gli oneri relativi all'attività ispettiva
di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza sono a carico
dell'organismo interessato.
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