Circolare
n. 34 del 29 aprile 1999
MINISTERO
DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Alle
Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro
Alle Regioni - Assessorati alla Sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e.
p. c.
Al
Ministero dei Lavori Pubblici
Al Ministero della Sanità
Al Ministero dell'Industria
Al Ministero dell'Interno
Al Dipartimento della Funzione Pubblica e Affari Regionali
Al Ministero della Difesa
Al Ministero dei Trasporti
Indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale.
Considerati
alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando
sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ritiene
opportuno richiamare l'attenzione sul complesso della pertinente
legislazione prevenzionistica, ai fini della sua corretta
e puntuale applicazione.
Gli
indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:
In
tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi
di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai
rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di
protezione individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che
segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento,
quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti
per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive
o con agenti biologici, ecc,
Larticolo
43, comma 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.
626. prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le
condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I.
ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche
specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la
fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di
Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998).
Ciò
vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano
la caratteristica di dispositivi personali di protezione.
A
tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda
alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità.
Detta
pulizia può essere effettuata sia direttamente all'intemo
dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate,
la scelta, ricade sotto la responsabilità del datore
di lavoro.
In
via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere
contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel
caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda,
il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi
con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da
parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare
le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo;
se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di
lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone
condizioni igieniche e dell'efficienza di tali D.P.I, efficienza
che un errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente
assicurarsi che l'impresa stessa abbia requisiti tecnici professionali
sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano
consegnati opportunamente imballati, ed evitare rischi di
contaminazione esterna.
Ovviamente
l'impresa esterna è responsabile della sicurezza dei
propri dipendenti e dovrà pertanto provvedere alla
valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione
e protezione, anche sulla base delle informazioni fornite
dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico della pulizia
degli indumenti.
Si
evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica
dettata dagli art. 14 comma 2 e 28 del Decreto Legislativo
15 agosto 1991, n. 277, nel caso in cui l'agente contaminante
sia il piombo o l'amianto.
Il
datore di lavoro dovrà provvedere affinché gli
indumenti di protezione siano riposti in luogo separato da
quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà
essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate,
con macchine adibite esclusivamente all'attività specifica;
il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi
chiusi, opportunamente etichettati.