chi siamo
     la rivista
     la rivista: numero in corso
     la rivista: numeri precedenti
     la redazione
     le tariffe pubblicitarie
     per abbonarsi alla rivista
     i libri
     i convegni
     informazione tecnica
     collaboratori tecnici
     la normativa
     varie
     contattaci
     ritorna alla home page

Decreto 2 febbraio1999.

G.U. n° 75 del 31/03/99

MINISTERO DELLA SANITÀ


Rettifica al decreto ministeriale 1° settembre 1998, concernente imballaggio, classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose, in recepimento della direttiva 97/69/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio Decreto 1° settembre 1998, recante disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE;

Considerato che nel citato Decreto, all'art. 1, comma 1, lettera c), la nota Q riporta un evidente errore di trascrizione rispetto a quanto riportato nella stessa nota della direttiva 97/69/CE;

Ritenuto di dover apportare la necessaria modifica alla suddetta nota Q al fine di adeguare il testo a quello della citata direttiva 97/69/CE;

Decreta:

Art. 1
1. Il testo della nota Q dell'art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Ministro della Sanità del 1° settembre 1998 è così modificato:
"Nota Q:
La classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 mµm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;
- oppure una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 mµm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;
- oppure un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;
- oppure una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche".

Art. 2
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



     chi siamo          la rivista          i libri          i convegni          informazione tecnica          collaboratori tecnici          normativa          varie          contattaci          ritorna alla home page
web design