Decreto
2 febbraio1999.
G.U.
n° 75 del 31/03/99
MINISTERO
DELLA SANITÀ
Rettifica al decreto ministeriale 1° settembre 1998,
concernente imballaggio, classificazione ed etichettatura di
sostanze pericolose, in recepimento della direttiva 97/69/CE.
IL
MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto
il proprio Decreto 1° settembre 1998, recante disposizioni
relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura
di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE;
Considerato
che nel citato Decreto, all'art. 1, comma 1, lettera c), la
nota Q riporta un evidente errore di trascrizione rispetto a
quanto riportato nella stessa nota della direttiva 97/69/CE;
Ritenuto
di dover apportare la necessaria modifica alla suddetta nota
Q al fine di adeguare il testo a quello della citata direttiva
97/69/CE;
Decreta:
Art.
1
1. Il testo della nota Q dell'art. 1, comma 1, lettera
c), del Decreto del Ministro della Sanità del 1°
settembre 1998 è così modificato:
"Nota Q:
La classificazione "cancerogeno" non si applica se
è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta
una delle seguenti condizioni:
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante
inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a
20 mµm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore
a 10 giorni;
- oppure una prova di persistenza biologica a breve termine
mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre
di lunghezza superiore a 20 mµm presentano un tempo di
dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;
- oppure un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato
un'eccessiva cancerogenicità;
- oppure una prova di inalazione appropriata a lungo termine
ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni
significativi o alterazioni neoplastiche".
Art.
2
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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