Decreto
10 marzo 1999.
G.U.
n° 100 del 30/04/99
Proroga dei termini per la dismissione di gas halons.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista
la Legge 16 giugno 1997, n. 179, art. 2, comma 3, che attribuisce
al Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Industria,
la competenza per la regolamentazione della dismissione o
della limitazione delle produzioni e degli usi delle sostanze
di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 28 dicembre
1993, n. 549;
Visto il Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria
del 26 marzo 1996, art. 2, lettera b), e art. 5, che disciplina
in particolare la dismissione e la sostituzione degli halons,
sostanze di cui alla tabella A della Legge 28 dicembre 1993,
n. 549;
Visto il Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, che recepisce
i termini del Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria
del 26 marzo 1996;
Vista la Legge 16 giugno 1997, n. 179, art. 7, comma 1, che
conferma la validità dei provvedimenti adottati, degli
effetti prodottisi, e dei rapporti giuridici sorti sulla base
del Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520;
Considerato che il rapporto del 1998 sullo stato dell'ozono,
predisposto dall'Organismo scientifico del Protocollo di Montreal
ratificato dall'Italia con Legge 23 agosto 1988, n. 393, mette
in evidenza che la distruzione della fascia di ozono risulta
accelerata anche per effetto della crescente concentrazione
nella stratosfera dei composti del bromo derivanti dall'uso
degli halons, che hanno il potere di distruzione dell'ozono
più elevato tra tutte le sostanze pericolose ed un
rilevante potere di riscaldamento dell'atmosfera;
Viste le decisioni X/7 e X/16, adottate al Cairo il 24 novembre
1998 dalla decima riunione delle Parti firmatarie del Protocollo
di Montreal, secondo le quali i paesi devono stabilire entro
il 2000 una strategia nazionale per la dismissione degli halons,
e devono essere considerati in modo integrato i programmi
per la protezione della fascia di ozono stratosferico e per
la prevenzione dei cambiamenti climatici;
Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi
per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo
coordinato, ai sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;
Considerato che il programma di dismissione degli halons entro
il 31 dicembre 1998 non risulta completato nelle condizioni
e nei termini stabiliti dal Decreto Ministeriale 26 marzo
1996;
Considerata l'esigenza di consentire il completamento del
programma di dismissione degli halons per corrispondere agli
obiettivi di tutela dell'ambiente e di protezione della fascia
stratosferica di ozono;
Decreta:
Art.
1.
1. Il termine stabilito dal Decreto Ministeriale
26 marzo 1996, art. 2, comma 1, lettera b), per la dismissione
degli halons in tutti gli apparecchi ed impianti dagli usi
non considerati critici, è prorogato al 31 dicembre
2000.
2. La proroga suddetta non trova applicazione nei seguenti
casi:
3.
Qualora il collaudo o la ricarica di cui al comma precedente
intervengano tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 dicembre 2000, la proroga è limitata
alla data del collaudo o della ricarica.
Art.
2.
Ogni detentore di halons entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto deve trasmettere
ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria una relazione
illustrativa sul programma di dismissione da attuare entro
il 31 dicembre 2000.
Art.
3.
Entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto i soggetti tenuti
alla comunicazione di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale
26 marzo 1996, devono inoltrarla ai Ministeri dell'Ambiente
e dell'Industria qualora non abbiano già provveduto.
Art.
4.
Il presente decreto entra in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.