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Evoluzione della normativa sugli impianti a gas

a cura del P.I. Mario Volongo
Responsabile normativa e sicurezza residenziale della SNAM


Quando si parla di sicurezza degli impianti a gas ad uso domestico, il riferimento primario è la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e le norme UNI-CIG, mentre la Legge 5 marzo 1990 n. 46, seppure abbia come oggetto la sicurezza, riguarda tutti gli impianti tecnologici presenti negli edifici civili.

La legge 1083/71 ancora in vigore, anche se è meno nota e dibattuta rispetto alla legge 46/90, ha come oggetto "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

Prevede che tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Precisa inoltre che i componenti e gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI-CIG si considerano effettuati secondo la regola della buona tecnica per la sicurezza.

La stessa legge prevede l'obbligo, per le società distributrici o produttrici, di odorizzare il gas canalizzato o quello in bombole, al fine di avvertirne la presenza in caso di fuga accidentale. Prevede anche, per i trasgressori, oltre alle sanzioni amministrative una sanzione penale che può arrivare fino a due anni di arresto.

Le norme UNI-CIG vengono generalmente recepite, con apposito decreto, ai sensi della 1083/71, assumendo in questo modo valenza certamente importante. Queste norme riguardano sia i prodotti che le installazioni a gas. Le norme nazionali per i prodotti stanno assumendo importanza decrescente, in quanto con il reperimento delle direttive europee sugli apparecchi a gas (vedi il D.P.R. 15/11/1996 n° 660 sui requisiti di rendimento, e il D.P.R. 15/11/1996 n° 661 sui requisiti essenziali) devono essere annullate le equivalenti disposizioni dei singoli Paesi. Di conseguenza gli apparecchi a gas devono possedere il marchio CE che attesta la conformità a norme armonizzate uguali per l'intera comunità.

Un discorso diverso riguarda invece gli impianti a gas, che al momento attuale, e forse per molti anni ancora, dovranno essere installati secondo le disposizioni vigenti nel Paese dove vengono realizzati.

Ad esempio gli impianti a gas ad uso domestico e similare, in Italia devono essere realizzati in conformità alla norma UNI-CIG 7129 (gas canalizzati) e 7131 (gas non canalizzati, cioè GPL).

La prima edizione della 7129 risale al 1972. La norma riportava le prescrizioni per la corretta progettazione, installazione e manutenzione degli impianti a gas ad uso domestico; indicava le modalità per il dimensionamento e la realizzazione delle aperture di ventilazione, i criteri per lo scarico dei prodotti della combustione e per l'installazione degli apparecchi e delle tubazioni.

La 7129 edizione 1972 fu recepita ai sensi della legge 1083 con il Decreto Ministeriale 23 novembre dello stesso anno. Attualmente è in vigore l'edizione 1992 recepita con il Decreto 21 Aprile 1993. I contenuti fondamentali che riguardano la sicurezza sono praticamente gli stessi, però nell'ultima edizione vi sono numerose novità tra cui la possibilità di utilizzo dei nuovi materiali presenti sul mercato, come ad esempio il polietilene, e le prescrizioni per l'installazione delle più recenti tipologie di apparecchi come quelli di tipo C, allora praticamente inesistenti.

Un altro importante caposaldo della sicurezza dell'uso del gas è indubbiamente la "famosa" circolare 25/11/1969 n° 68 emanata dal Ministero dell'Interno e che riguarda gli impianti termici di potenza maggiore di 35 kW.

La circolare 68 aveva "rivoluzionato" l'approccio alla prevenzione incendi. Infatti fino a quel momento le prescrizioni erano mirate a contenere i danni derivanti da un eventuale incendio o esplosione, mentre la circolare68 dettava prescrizioni prevalentemente tese a prevenire gli incidenti, cosa che peraltro ha mantenuto il D.M. 12/4/1996 che l'ha abrogata e sostituita.

La circolare 68 è stata affiancata durante il periodo della sua applicazione, da numerose lettere CIRCOLARI di chiarimento e di integrazione. Ciò nonostante visto che non risultano praticamente notizie di incidenti di rilievo nelle centrali termiche a gas, è da ritenere che le prescrizioni previste abbiano sostanzialmente centrato l'obiettivo.

Il nuovo D.M. 12/4/1996 ha portato numerose novità rispetto alla circolare 68, infatti introduce la possibilità di nuove soluzioni impiantistiche prima non consentite.

Le principali novità del D.M. possono essere così riassunte:
  • installazione di apparecchi all'aperto senza la necessità di un apposito locale;
  • installazione delle centrali termiche fino a meno 10 metri sotto il piano di campagna;
  • pressione di alimentazione del gas fino a 0,5 bar, salvo alcune limitazioni;
  • possibilità di realizzare locali centrali termiche, a corpo staccato, senza alcun requisito di resistenza al fuoco (si richiede solo che le strutture siano incombustibili);
  • l'uso di tubazioni, oltre all'acciaio, anche in rame e in polietilene.

Il decreto riporta molte altre novità che dovrebbero consentire un più agevole lavoro sia per i professionisti/progettisti sia per gli installatori; ciò comunque non significa che è stata abbassata la guardia in termini di requisiti di sicurezza, ma gli estensori del D.M. devono aver tenuto conto della notevole evoluzione tecnologica, degli apparecchi e dei materiali, sviluppatasi dal 1969 ai giorni nostri.

Un'altra novità che riguarda gli impianti a gas è la recente pubblicazione delle norme UNI-CIG 10640 e UNI-CIG-CTI 10641 emanate nell'estate 1997.

La 10640 riguarda il dimensionamento e la verifica delle canne collettive ramificate. Queste canne fumarie seppur previste già dal 1972 nella prima edizione della UNI-CIG 7129, non hanno mai avuto una precisa metodologia standardizzata per il dimensionamento, ma di fatto erano i costruttori di canne fumarie che dimensionavano le canne secondo propri criteri.

A questo proposito è da notare che il D.P.R. 6/12/1991 n° 447 prevede che le canne collettive ramificate debbano essere progettate da un professionista, ma sino all'estate 1997 non esisteva la norma italiana per il dimensionamento, quindi ci si chiede come si pongono le canne collettive realizzate in tale periodo.

La 10640 consente il dimensionamento delle canne collettive ramificate costituite da qualsivoglia materiale (cemento, laterizio, acciaio, ceramico, ecc.) purché naturalmente i materiali rispettino i requisiti generali quali la resistenza meccanica ed al calore, la tenuta ecc.

Per quanto riguarda la UNI-CIG-CTI 10641, questa riporta la metodologia per il dimensionamento e la verifica dei camini e delle canne collettive (non ramificate) per gli apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito dei fumi.

All’inizio degli anni 90 era emersa la necessità di disporre di una norma per regolamentare lo scarico al tetto degli apparecchi di tipo C che si stavano diffondendo in maniera massiccia nei nostri impianti. La disponibilità della norma è diventata una necessità impellente con l’emanazione del D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412. Questo decreto infatti, salvo alcune rare eccezioni, impone per i nuovi impianti o nelle ristruttura-zioni lo scarico al tetto e l’uso di apparecchi solo di tipo C se installati all’interno delle abitazioni.

La 10641 consente adesso ai progettisti di dimensionare camini singoli o canne collettive (non ramificate) di qualsivoglia materiale e con conformazioni diverse, sempre nel rispetto dei requisiti generali. Più in particolare si possono di-mensionare sistemi per il prelie-vo dell’aria oltre il tetto con ap-posito condotto e scarico dei fumi con un altro condotto sempre con sbocco sopra il tetto (sistemi combinati). I sistemi combinati possono avere condotti concentrici o affiancati tra loro, oppure separati. Inoltre la norma consente di dimensionare canne collettive per il solo scarico dei fumi di apparecchi di tipo C che prelevano l’aria comburente direttamente dall’esterno.

La 10641 è l’unica norma completa, esistente nei Paesi della comunità europea, per il dimensionamento dei sistemi di scarico degli apparecchi di tipo C.

Un altro grande pilastro nell'evoluzione della sicurezza risulta essere certamente la legge 5 marzo 1990 n° 46 ed i relativi decreti attuativi (D.M. 20 febbraio 1992, D.P.R. 6 dicembre 1991 n° 447, D.P.R. 18 aprile 1994 n° 392).

Questa legge non riguarda solo gli impianti a gas ma tutti gli impianti tecnologici presenti negli edifici adibiti ad uso civile, più in particolare:
  • gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica a valle del punto di consegna dell'ente distributore;
  • gli impianti radio televisivi ed elettronici, le antenne e gli impianti antifulmine;
  • gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
  • gli impianti idrosanitari;
  • gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas a valle del punto di consegna dell'ente distributore;
  • gli ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  • gli impianti di protezione antincendio.

Le novità più rilevanti di questa legge si possono così riassumere.

A) Le attività relative all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione straordinaria degli impianti soggetti alla legge 46/90 non possono essere fatte da chiunque, ma soltanto da imprese abilitate ai sensi della stessa legge, le quali devono possedere determinati requisiti. Ciò significa che il "dopolavorista" non può più installare gli scaldabagni piuttosto che realizzare gli impianti elettrici.

B) Molti degli impianti rientranti nella 46/90 hanno bisogno di un progetto, prima della loro realizzazione, firmato da professionisti iscritti negli albi professionali. Questa prescrizione dovrebbe portare nel tempo alla realizzazione degli impianti con criteri sempre aggiornati rispetto all'evoluzione normativa.

C) Al termine dei lavori deve essere rilasciata, da parte dell'installatore o manutentore, una dichiarazione di conformità in cui l'impresa attesta di aver realizzato le opere nel rispetto delle relative norme e dell'eventuale progetto. Questo documento da un lato identifica il responsabile a cui far riferimento nel caso di contestazione o per qualunque altro motivo, d'altro canto, soprattutto se il documento è redatto e accompagnato da idonea documentazione, può salvaguardare l'impresa nel caso di manomissione o improprie modifiche da parte di altri soggetti.

D) La 46/90 prevede anche che tutti gli impianti esistenti che non sono conformi alle norme vigenti devono essere adeguati. I termini per l'adeguamento erano originariamente tre anni dall'entrata in vigore, successivamente i termini sono stati rinviati più volte e sono scaduti il 31/12/98.

E) La legge responsabilizza oltre che l'impresa anche il committente; quest'ultimo infatti non può affidare i lavori ad imprese non abilitate pena una ammenda fino a cinquecento mila lire. Ciò dovrebbe ulteriormente consentire la riduzione del lavoro nero da parte di dopolavoristi.

Un altro grande riferimento per gli impianti termici a gas, e per gli altri combustibili, risulta essere il D.P.R. 26 Agosto 1993 n° 412.

Il D.P.R. 412/93, che è uno dei regolamenti attuativi della legge 9 gennaio 1991 n° 10, riguarda le "norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia".

Il D.P.R. 412/93 ha sostituito la prima grande norma sul risparmio energetico cioè il D.P.R. 28 giugno 1997 n° 1052 (Decreto di attuazione della Legge 30/4/1976 n° 373).

Il 412/93 ha fatto, e fa tutt'ora discutere molto viste le numerose novità che ha portato nel settore degli impianti termici; in particolare le più eclatanti si possono così riassumere.

A) L'istituzione di una nuova figura professionale che è il "terzo responsabile", cioè colui che si sostituisce al proprietario/amministratore e si assume in prima persona (comprese le eventuali sanzioni) la responsabilità di gestire gli impianti in conformità alle norme per la conduzione, manutenzione e il risparmio energetico.

B) La figura del verificatore degli impianti che deve controllare il rispetto del rendimento e dell'avvenuta manutenzione per conto dei comuni e delle province con onere a carico dell'utente.

C) L'obbligo di effettuare almeno annualmente la manutenzione ordinaria agli impianti, compresi quelli unifamiliari, ed effettuare con periodicità differenti, in funzione della potenza termica, il controllo del rendimento.

D) L'obbligo dello scarico dei prodotti della combustione al tetto per i nuovi impianti unifamiliari (salvo qualche eccezione).

E) Il divieto di installazione di caldaie a camera aperta (tipo B) all'interno delle abitazioni.

F) La compilazione di un "libretto" di centrale o di impianto (quest'ultimo per gli impianti unifamiliari) su cui annotare le caratteristiche degli apparecchi e le operazioni di manutenzione, il rendimento ecc..

Il D.P.R. 412/93 è attualmente in fase di revisione.

L'ultima novità in materia di sicurezza degli impianti a gas è il recentissimo D.P.R. 13 maggio 1998 n° 218 e la norma UNI-CIG 10738.
Il D.P.R. 218/98 pubblicato il 9 luglio introduce il concetto che gli impianti a gas realizzati precedentemente al marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990 n° 46, devono rispettare alcuni requisiti essenziali di sicurezza indipendentemente dalle norme tecniche vigenti all'epoca e dall'evoluzione delle stesse che si sono succedute.

Il nuovo provvedimento prescrive che tali impianti possono anche non disporre di tutte le caratteristiche previste dalla norma UNI-CIG 7129, ma debbano avere determinati requisiti di sicurezza, compatibili con le situazioni al contorno dovute alle numerosissime variabili (vetustà degli impianti e degli edifici, situazioni particolari ecc.). In particolare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.P.R. 218 sono:
  • l'idoneità della ventilazione, intesa come afflusso dell'aria di combustione;
  • l'idoneità dell'aerazione, intesa come ricambio d'aria necessaria per lo smaltimento all'esterno dei prodotti della combustione o eventuali gas non combusti;
  • l'efficienza dei sistemi di evacuazione dei fumi (canne fumarie);
  • la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas (mancanza di fughe);
  • la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo di fiamma (termocoppie, ionizzazione).

Il D.P.R. 218 non ritiene l'impiego dei rilevatori di gas sostitutivi dei requisiti di sicurezza sopra elencati.
Il D.P.R. 218/98 tra l'altro, oltre a indicare i requisiti di sicurezza riporta anche i criteri generali per la verifica dei requisiti stessi. Il disposto legislativo in oggetto rimanda quindi alla norma tecnica UNI-CIG 10738, emanata nel maggio 1998, il compito di dare le indicazioni dettagliate sulle caratteristiche dei materiali ammessi, le modalità di posa, le operazioni tecniche da effettuare, ecc., per definire se un impianto precedente al 1990 risulta conforme al dettato del D.P.R. stesso. La norma UNI 10738 è stata recepita e pubblicata ai sensi della legge 6/12/1971 n° 1083 con il D.M. 26 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/1998.

Concludendo, le normative sopra accennate contengono numerose altre prescrizioni a cui attenessi integralmente; questa descrizione ha lo scopo di evidenziare alcuni aspetti di particolare interesse e che mettono in risalto l'evoluzione delle norme stesse. Vi sono inoltre altre norme e disposizioni che regolamentano aspetti particolari degli impianti a gas, come ad esempio le norme UNI-CIG 10435 e 10436 del 1997 che riguardano rispettivamente la manutenzione dei bruciatori ad aria soffiata con potenza maggiore a 35 kW, e la manutenzione delle caldaiette di potenza inferiore a 35 kW. Vista la specificità degli argomenti trattati in queste ultime, e in altre norme non menzionate, si è ritenuto di non entrare nel merito nella presente trattazione.
La descrizione sopra riportata non intende sostituirsi alle normative tecniche e alle disposizioni legislative vigenti alle quali è necessario attenersi in ogni loro parte.

 



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