Evoluzione
della normativa sugli impianti a gas
a cura del P.I. Mario Volongo
Responsabile normativa e sicurezza residenziale della SNAM
Quando
si parla di sicurezza degli impianti a gas ad uso domestico,
il riferimento primario è la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e
le norme UNI-CIG, mentre la Legge 5 marzo 1990 n. 46, seppure
abbia come oggetto la sicurezza, riguarda tutti gli impianti
tecnologici presenti negli edifici civili.
La legge 1083/71 ancora in vigore, anche se è meno nota e dibattuta
rispetto alla legge 46/90, ha come oggetto "Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile".
Prevede
che tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati a gas devono essere realizzati secondo le
regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della
sicurezza. Precisa inoltre che i componenti e gli impianti realizzati
in conformità alle norme UNI-CIG si considerano effettuati secondo
la regola della buona tecnica per la sicurezza.
La stessa legge prevede l'obbligo, per le società distributrici
o produttrici, di odorizzare il gas canalizzato o quello in
bombole, al fine di avvertirne la presenza in caso di fuga accidentale.
Prevede anche, per i trasgressori, oltre alle sanzioni amministrative
una sanzione penale che può arrivare fino a due anni di arresto.
Le norme UNI-CIG vengono generalmente recepite, con apposito
decreto, ai sensi della 1083/71, assumendo in questo modo valenza
certamente importante. Queste norme riguardano sia i prodotti
che le installazioni a gas. Le norme nazionali per i prodotti
stanno assumendo importanza decrescente, in quanto con il reperimento
delle direttive europee sugli apparecchi a gas (vedi il D.P.R.
15/11/1996 n° 660 sui requisiti di rendimento, e il D.P.R. 15/11/1996
n° 661 sui requisiti essenziali) devono essere annullate le
equivalenti disposizioni dei singoli Paesi. Di conseguenza gli
apparecchi a gas devono possedere il marchio CE che attesta
la conformità a norme armonizzate uguali per l'intera comunità.
Un discorso diverso riguarda invece gli impianti a gas, che
al momento attuale, e forse per molti anni ancora, dovranno
essere installati secondo le disposizioni vigenti nel Paese
dove vengono realizzati.
Ad esempio gli impianti a gas ad uso domestico e similare, in
Italia devono essere realizzati in conformità alla norma UNI-CIG
7129 (gas canalizzati) e 7131 (gas non canalizzati, cioè GPL).
La prima edizione della 7129 risale al 1972. La norma riportava
le prescrizioni per la corretta progettazione, installazione
e manutenzione degli impianti a gas ad uso domestico; indicava
le modalità per il dimensionamento e la realizzazione delle
aperture di ventilazione, i criteri per lo scarico dei prodotti
della combustione e per l'installazione degli apparecchi e delle
tubazioni.
La 7129 edizione 1972 fu recepita ai sensi della legge 1083
con il Decreto Ministeriale 23 novembre dello stesso anno. Attualmente
è in vigore l'edizione 1992 recepita con il Decreto 21 Aprile
1993. I contenuti fondamentali che riguardano la sicurezza sono
praticamente gli stessi, però nell'ultima edizione vi sono numerose
novità tra cui la possibilità di utilizzo dei nuovi materiali
presenti sul mercato, come ad esempio il polietilene, e le prescrizioni
per l'installazione delle più recenti tipologie di apparecchi
come quelli di tipo C, allora praticamente inesistenti.
Un altro importante caposaldo della sicurezza dell'uso del gas
è indubbiamente la "famosa" circolare 25/11/1969 n° 68 emanata
dal Ministero dell'Interno e che riguarda gli impianti termici
di potenza maggiore di 35 kW.
La circolare 68 aveva "rivoluzionato" l'approccio alla prevenzione
incendi. Infatti fino a quel momento le prescrizioni erano mirate
a contenere i danni derivanti da un eventuale incendio o esplosione,
mentre la circolare68 dettava prescrizioni prevalentemente tese
a prevenire gli incidenti, cosa che peraltro ha mantenuto il
D.M. 12/4/1996 che l'ha abrogata e sostituita.
La circolare 68 è stata affiancata durante il periodo della
sua applicazione, da numerose lettere CIRCOLARI di chiarimento
e di integrazione. Ciò nonostante visto che non risultano praticamente
notizie di incidenti di rilievo nelle centrali termiche a gas,
è da ritenere che le prescrizioni previste abbiano sostanzialmente
centrato l'obiettivo.
Il nuovo D.M. 12/4/1996 ha portato numerose novità rispetto
alla circolare 68, infatti introduce la possibilità di nuove
soluzioni impiantistiche prima non consentite.
Le
principali novità del D.M. possono essere così riassunte:
- installazione
di apparecchi all'aperto senza la necessità di un apposito
locale;
- installazione
delle centrali termiche fino a meno 10 metri sotto il piano
di campagna;
- pressione
di alimentazione del gas fino a 0,5 bar, salvo alcune limitazioni;
- possibilità
di realizzare locali centrali termiche, a corpo staccato,
senza alcun requisito di resistenza al fuoco (si richiede
solo che le strutture siano incombustibili);
- l'uso
di tubazioni, oltre all'acciaio, anche in rame e in polietilene.
Il
decreto riporta molte altre novità che dovrebbero consentire
un più agevole lavoro sia per i professionisti/progettisti sia
per gli installatori; ciò comunque non significa che è stata
abbassata la guardia in termini di requisiti di sicurezza, ma
gli estensori del D.M. devono aver tenuto conto della notevole
evoluzione tecnologica, degli apparecchi e dei materiali, sviluppatasi
dal 1969 ai giorni nostri.
Un'altra novità che riguarda gli impianti a gas è la recente
pubblicazione delle norme UNI-CIG 10640 e UNI-CIG-CTI 10641
emanate nell'estate 1997.
La 10640 riguarda il dimensionamento e la verifica delle canne
collettive ramificate. Queste canne fumarie seppur previste
già dal 1972 nella prima edizione della UNI-CIG 7129, non hanno
mai avuto una precisa metodologia standardizzata per il dimensionamento,
ma di fatto erano i costruttori di canne fumarie che dimensionavano
le canne secondo propri criteri.
A questo proposito è da notare che il D.P.R. 6/12/1991 n° 447
prevede che le canne collettive ramificate debbano essere progettate
da un professionista, ma sino all'estate 1997 non esisteva la
norma italiana per il dimensionamento, quindi ci si chiede come
si pongono le canne collettive realizzate in tale periodo.
La 10640 consente il dimensionamento delle canne collettive
ramificate costituite da qualsivoglia materiale (cemento, laterizio,
acciaio, ceramico, ecc.) purché naturalmente i materiali rispettino
i requisiti generali quali la resistenza meccanica ed al calore,
la tenuta ecc.
Per quanto riguarda la UNI-CIG-CTI 10641, questa riporta la
metodologia per il dimensionamento e la verifica dei camini
e delle canne collettive (non ramificate) per gli apparecchi
di tipo C con ventilatore nel circuito dei fumi.
All’inizio degli anni 90 era emersa la necessità di disporre
di una norma per regolamentare lo scarico al tetto degli apparecchi
di tipo C che si stavano diffondendo in maniera massiccia nei
nostri impianti. La disponibilità della norma è diventata una
necessità impellente con l’emanazione del D.P.R. 26 agosto 1993
n° 412. Questo decreto infatti, salvo alcune rare eccezioni,
impone per i nuovi impianti o nelle ristruttura-zioni lo scarico
al tetto e l’uso di apparecchi solo di tipo C se installati
all’interno delle abitazioni.
La 10641 consente adesso ai progettisti di dimensionare camini
singoli o canne collettive (non ramificate) di qualsivoglia
materiale e con conformazioni diverse, sempre nel rispetto dei
requisiti generali. Più in particolare si possono di-mensionare
sistemi per il prelie-vo dell’aria oltre il tetto con ap-posito
condotto e scarico dei fumi con un altro condotto sempre con
sbocco sopra il tetto (sistemi combinati). I sistemi combinati
possono avere condotti concentrici o affiancati tra loro, oppure
separati. Inoltre la norma consente di dimensionare canne collettive
per il solo scarico dei fumi di apparecchi di tipo C che prelevano
l’aria comburente direttamente dall’esterno.
La 10641 è l’unica norma completa, esistente nei Paesi della
comunità europea, per il dimensionamento dei sistemi di scarico
degli apparecchi di tipo C.
Un altro grande pilastro nell'evoluzione della sicurezza risulta
essere certamente la legge 5 marzo 1990 n° 46 ed i relativi
decreti attuativi (D.M. 20 febbraio 1992, D.P.R. 6 dicembre
1991 n° 447, D.P.R. 18 aprile 1994 n° 392).
Questa
legge non riguarda solo gli impianti a gas ma tutti gli impianti
tecnologici presenti negli edifici adibiti ad uso civile, più
in particolare:
- gli
impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica a valle del punto di
consegna dell'ente distributore;
- gli
impianti radio televisivi ed elettronici, le antenne e gli
impianti antifulmine;
- gli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- gli
impianti idrosanitari;
- gli
impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas a valle
del punto di consegna dell'ente distributore;
- gli
ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- gli
impianti di protezione antincendio.
Le
novità più rilevanti di questa legge si possono così riassumere.
A) Le attività relative all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione straordinaria degli impianti
soggetti alla legge 46/90 non possono essere fatte da chiunque,
ma soltanto da imprese abilitate ai sensi della stessa legge,
le quali devono possedere determinati requisiti. Ciò significa
che il "dopolavorista" non può più installare gli scaldabagni
piuttosto che realizzare gli impianti elettrici.
B) Molti degli impianti rientranti nella 46/90 hanno bisogno
di un progetto, prima della loro realizzazione, firmato da professionisti
iscritti negli albi professionali. Questa prescrizione dovrebbe
portare nel tempo alla realizzazione degli impianti con criteri
sempre aggiornati rispetto all'evoluzione normativa.
C) Al termine dei lavori deve essere rilasciata, da parte dell'installatore
o manutentore, una dichiarazione di conformità in cui l'impresa
attesta di aver realizzato le opere nel rispetto delle relative
norme e dell'eventuale progetto. Questo documento da un lato
identifica il responsabile a cui far riferimento nel caso di
contestazione o per qualunque altro motivo, d'altro canto, soprattutto
se il documento è redatto e accompagnato da idonea documentazione,
può salvaguardare l'impresa nel caso di manomissione o improprie
modifiche da parte di altri soggetti.
D) La 46/90 prevede anche che tutti gli impianti esistenti che
non sono conformi alle norme vigenti devono essere adeguati.
I termini per l'adeguamento erano originariamente tre anni dall'entrata
in vigore, successivamente i termini sono stati rinviati più
volte e sono scaduti il 31/12/98.
E) La legge responsabilizza oltre che l'impresa anche il committente;
quest'ultimo infatti non può affidare i lavori ad imprese non
abilitate pena una ammenda fino a cinquecento mila lire. Ciò
dovrebbe ulteriormente consentire la riduzione del lavoro nero
da parte di dopolavoristi.
Un altro grande riferimento per gli impianti termici a gas,
e per gli altri combustibili, risulta essere il D.P.R. 26 Agosto
1993 n° 412.
Il D.P.R. 412/93, che è uno dei regolamenti attuativi della
legge 9 gennaio 1991 n° 10, riguarda le "norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia".
Il D.P.R. 412/93 ha sostituito la prima grande norma sul risparmio
energetico cioè il D.P.R. 28 giugno 1997 n° 1052 (Decreto di
attuazione della Legge 30/4/1976 n° 373).
Il 412/93 ha fatto, e fa tutt'ora discutere molto viste le numerose
novità che ha portato nel settore degli impianti termici; in
particolare le più eclatanti si possono così riassumere.
A) L'istituzione di una nuova figura professionale che è il
"terzo responsabile", cioè colui che si sostituisce al proprietario/amministratore
e si assume in prima persona (comprese le eventuali sanzioni)
la responsabilità di gestire gli impianti in conformità alle
norme per la conduzione, manutenzione e il risparmio energetico.
B) La figura del verificatore degli impianti che deve controllare
il rispetto del rendimento e dell'avvenuta manutenzione per
conto dei comuni e delle province con onere a carico dell'utente.
C) L'obbligo di effettuare almeno annualmente la manutenzione
ordinaria agli impianti, compresi quelli unifamiliari, ed effettuare
con periodicità differenti, in funzione della potenza termica,
il controllo del rendimento.
D) L'obbligo dello scarico dei prodotti della combustione al
tetto per i nuovi impianti unifamiliari (salvo qualche eccezione).
E) Il divieto di installazione di caldaie a camera aperta (tipo
B) all'interno delle abitazioni.
F) La compilazione di un "libretto" di centrale o di impianto
(quest'ultimo per gli impianti unifamiliari) su cui annotare
le caratteristiche degli apparecchi e le operazioni di manutenzione,
il rendimento ecc..
Il D.P.R. 412/93 è attualmente in fase di revisione.
L'ultima novità in materia di sicurezza degli impianti a gas
è il recentissimo D.P.R. 13 maggio 1998 n° 218 e la norma UNI-CIG
10738.
Il D.P.R. 218/98 pubblicato il 9 luglio introduce il concetto
che gli impianti a gas realizzati precedentemente al marzo 1990,
data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990 n° 46, devono
rispettare alcuni requisiti essenziali di sicurezza indipendentemente
dalle norme tecniche vigenti all'epoca e dall'evoluzione delle
stesse che si sono succedute.
Il
nuovo provvedimento prescrive che tali impianti possono anche
non disporre di tutte le caratteristiche previste dalla norma
UNI-CIG 7129, ma debbano avere determinati requisiti di sicurezza,
compatibili con le situazioni al contorno dovute alle numerosissime
variabili (vetustà degli impianti e degli edifici, situazioni
particolari ecc.). In particolare i requisiti essenziali di sicurezza
previsti dal D.P.R. 218 sono:
- l'idoneità
della ventilazione, intesa come afflusso dell'aria di combustione;
- l'idoneità
dell'aerazione, intesa come ricambio d'aria necessaria per
lo smaltimento all'esterno dei prodotti della combustione
o eventuali gas non combusti;
- l'efficienza
dei sistemi di evacuazione dei fumi (canne fumarie);
- la
tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas (mancanza
di fughe);
- la
funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo di
fiamma (termocoppie, ionizzazione).
Il
D.P.R. 218 non ritiene l'impiego dei rilevatori di gas sostitutivi
dei requisiti di sicurezza sopra elencati.
Il D.P.R. 218/98 tra l'altro, oltre a indicare i requisiti di
sicurezza riporta anche i criteri generali per la verifica dei
requisiti stessi. Il disposto legislativo in oggetto rimanda
quindi alla norma tecnica UNI-CIG 10738, emanata nel maggio
1998, il compito di dare le indicazioni dettagliate sulle caratteristiche
dei materiali ammessi, le modalità di posa, le operazioni tecniche
da effettuare, ecc., per definire se un impianto precedente
al 1990 risulta conforme al dettato del D.P.R. stesso. La norma
UNI 10738 è stata recepita e pubblicata ai sensi della legge
6/12/1971 n° 1083 con il D.M. 26 novembre 1998 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 29/12/1998.
Concludendo, le normative sopra accennate contengono numerose
altre prescrizioni a cui attenessi integralmente; questa descrizione
ha lo scopo di evidenziare alcuni aspetti di particolare interesse
e che mettono in risalto l'evoluzione delle norme stesse. Vi
sono inoltre altre norme e disposizioni che regolamentano aspetti
particolari degli impianti a gas, come ad esempio le norme UNI-CIG
10435 e 10436 del 1997 che riguardano rispettivamente la manutenzione
dei bruciatori ad aria soffiata con potenza maggiore a 35 kW,
e la manutenzione delle caldaiette di potenza inferiore a 35
kW. Vista la specificità degli argomenti trattati in queste
ultime, e in altre norme non menzionate, si è ritenuto di non
entrare nel merito nella presente trattazione.
La descrizione sopra riportata non intende sostituirsi alle
normative tecniche e alle disposizioni legislative vigenti alle
quali è necessario attenersi in ogni loro parte.
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