Gli
impianti a gas domestici preesistenti al 5/3/90 e la norma
UNI 10738
a
cura del P.I. Gino De Simoni
Responsabile Commissione Termotecnici
Collegio Periti Industriali - Milano
Il
Perito De Simoni ci pone davanti ad una preoccupante tematica
esaminando, con particolare riferimento al problema degli
scarichi fumari collettivi, la recente norma UNI 10738, concernente
gli impianti domestici a gas preesistenti al 1990.
Tale regola tecnica difatto accetta un livello di sicurezza
inferiore a quello stabilito dalla vigente UNI 7129 del 1992.
Ciò pone il verificatore in grave imbarazzo quando
si tratta di dichiarare formalmente che un impianto domestico
è sicuro.
Abbiamo
atteso per molto tempo una norma che potesse finalmente definire
i criteri di verifica degli impianti a gas domestici, i loro
requisiti minimi di sicurezza e, soprattutto, un univoco metodo
di valutazione da parte degli operatori del settore.
Il
tutto doveva però essere condizionato al rispetto delle
più elementari norme di buona tecnica legate non tanto
e non già a una valutazione finalizzata al rispetto
di norme precedenti, successive e modifiche varie; piuttosto
ci attendevamo una norma che definisse, indipendentemente
dalle norme pregresse ed anche future, cosa fare per gli impianti
esistenti.
Sappiamo
fin troppo bene che le installazioni precedenti all'entrata
in vigore della Legge 46/90 (e purtroppo anche quelle successive)
non sono a norma e sappiamo anche che il costo degli adeguamenti,
a volte imposti da aspetti meramente normativi, impongono
(o imponevano?) interventi dai costi elevatissimi e spesso,
sorvolando sui costi, di difficile realizzazione.
Tale
condizione ha quasi sempre bloccato la realizzazione degli
adeguamenti; insieme a questo, altro fattore che ha determinato
la situazione di stallo in molti condomini che non procedono
con gli interventi, è la confusione regnante nel settore
dove il sovrapporsi di norme ed interpretazioni ha reso la
vita impossibile anche a chi, delle norme, fa il proprio mestiere.
Con
la pubblicazione di UNI 10738 si è aggiunto, alla confusione
normativa, un altro motivo di preoccupazione relativo alla
responsabilità ricadente su chi, pur applicando una
norma, dovesse causare un incidente da intossicazione.
L'esempio
più banale può riassumersi come segue.
Un
professionista o installatore accerta la mancanza di rigurgito
dei fumi di uno scaldacqua e le rimanenti condizioni indicate
nella UNI 10738 e rilascia adeguata documentazione che attesta
l'idoneità del "sistema" impianto a gas domestico.
L'operatore non ha però accertato, in quanto non richiesto,
la posizione e la conformazione del comignolo della canna
fumaria e, a causa di un giorno di vento, l'apparecchio comincia
a scaricare i fumi prodotti all'interno dell'ambiente di installazione
provocando un incidente,
A questo punto il Magistrato di turno chi accompagnerà
nelle patrie galere per omicidio colposo? Chi ha scritto la
norma?
Ne dubitiamo; crediamo che sia più a rischio chi, pur
applicando la norma, non ha operato con perizia superiore
a quanto minimalmente imposto dalle disposizioni vigenti.
Tutto questo non è frutto di fantasia ma deriva dall'accertamento
che la maggior parte degli incidenti da intossicazione è
dovuto all'inadeguatezza dei sistemi fumari.
Si
propongono quindi alcune riflessioni che invitiamo a valutare.
RESPONSABILITÀ
Accertato, come sopra portato a banale esemplificazione,
che la norma UNI 10738 non prevede il controllo di taluni
aspetti che possono avere conseguenze sulla sicurezza degli
utenti, si ritiene di dover accettare, supportati dal parere
espresso dall'Avv. Oddo, esperto in materia, che è
specifico compito e responsabilità del Professionista
che esegue i controlli di applicare particolari criteri di
prudenza, perizia e diligenza.
Il
Professionista (sia egli Ingegnere o Perito Industriale) è
"perito" ovvero colui che è (dal dizionario
Garzanti) "... assai esperto, abile. Chi, per particolari
cognizioni o competenze tecniche, è incaricato di compiere
accertamenti o dare valutazioni
".
È
quindi chiesto al "Perito" di fornire una valutazione
competente e non il mero controllo sul rispetto di una norma
o meno.
È
ipotizzabile, come scrive L'Avv. Oddo, che, in caso di incidente,
"
il Professionista che abbia effettivamente accertato
- o che avrebbe dovuto accertare - la carenza di sicurezza
dell'impianto non potrebbe invocare a propria difesa una norma
tecnica più o meno evidentemente carente sul piano
della sicurezza per giustificare il proprio operato. Una tale
"norma", infatti, potrebbe, a malapena, nel migliore
dei casi, escludere (in tutto o in parte) l'addebitabilità
del profilo della colpa specifica lasciando però sussistere
l'addebitabilità del profilo di colpa generica per
negligenza e, soprattutto, imperizia nello svolgimento della
propria attività professionale che richiede sempre,
nel caso del Perito o dell'Ingegnere, una diligenza qualificata
... ".
LE
BUONE INTENZIONI
Bisogna sottolineare come gli estensori della norma abbiano
fatto di tutto per poter "certificare" l'idoneità
dei singoli impianti. Tale necessità risulta dalla
estrema difficoltà di coordinare tra loro gli utenti
di sistemi fumari collettivi e pertanto chi ha pensato la
norma ha cercato, ipotizziamo, di far rendere sicure almeno
le parti di questo "sistema" che abbiano avuto la
volontà di mettere a posto il loro impianto.
Questo
è sicuramente un merito, accertato lo stato scadente
della generalità degli impianti a gas domestici.
Ciò
nonostante occorre sottolineare, ancora una volta ed a gran
voce che una canna fumaria, in particolare quando è
collettiva, è un sistema che funziona o meno in conseguenza
anche, e sprattutto, delle restanti parti di impianto ad essa
collegate intendendo per parti collegate gli altri apparecchi,
la sua conformazione, ecc. Pertanto ogni "Perito"
sa, o deve sapere, che pone a potenziale rischio sia se stesso
(per gli aspetti legati alla professione) sia l'utente controllato
(per gli aspetti legati alla sicurezza) ogni qual volta ritenga
idoneo un sistema fumario di cui non ha analizzato i rimanenti
fattori anche se non espressamente descritti nella UNI 10738.
Purtroppo,
nonostante la buona volontà dei normatori, la canna
fumaria è collettiva e "collettivamente"
deve essere sottoposta a verifica.
GLI
ASPETTI TECNICI
In conseguenza a quanto sopra è necessario, anzi
indispensabile, che il "Perito" si preoccupi di
accertare anche le condizioni al contorno che, in via minimale
e non esaustiva, possono essere considerate come segue:
SISTEMI
FUMARI COLLETTIVI: CONDOTTI SECONDARI O NO?
I criteri di minima sicurezza sono tali sia che si parli
di un impianto nuovo sia che si tratti di un impianto esistente.
Le norme di riferimento (leggasi UNI 7129/72; UNI 7129/92;
UNI 10640) spiegano con dovizia di particolari che i sistemi
fumari collettivi devono essere dotati di condotti primari
e secondari. Questi ultimi devono avere altezza di un piano.
Non
è infrequente invece verificare che le canne collettive
sono state installate con gli elementi deviatori dei condotti
secondari installati ad altezza delle solette. La conseguenza
è che i sistemi fumari in esame si trasformano, sostanzialmente,
in un unico condotto, costituito dal primario.
Tali
situazioni sono compatibili con la UNI 10738 o no? La mancanza
di tali requisiti costituisce anomalia ai criteri minimi di
sicurezza o no?
Chi
scrive ritiene possibile, a seguito di situazioni accertate,
soprattutto ai piani alti, che anomalie di funzionamento,
mettendo in pressione la sommità del condotto fumario,
possano far scaricare parte dei fumi dei piani bassi all'interno
degli appartamenti degli ultimi piani. In questo caso, norma
o meno, è il "Perito" che deve valutare la
situazione (che per lo scrivente è inaccettabile).
In condizioni normali ben sappiamo che l'errato montaggio
dei sistemi fumari come sopra descritto, produce un aumento
del tiraggio dovuto alle minori perdite di carico del sistema;
di conseguenza questa irregolarità potrebbe aumentare,
paradossalmente, la conformità alla norma UNI 10738.
CHI
ADEGUA LA CANNA FUMARIA
È divenuta consuetudine provvedere all'adeguamento
dei sistemi fumari destinati a caldaie o scaldacqua sia mediante
rifacimento che tramite risanamento. Tutto questo accade spesso
senza l'osservanza di alcun criterio di compatibilità
con i sistemi di espulsione dei prodotti della combustione
dei piani cottura, spesso dimenticati, che formano parte integrante
dell'impianto a gas. Si ricorda, e lo fa anche la UNI 10738,
che l'idoneità di un sistema è accertabile solo
in presenza dell'osservanza anche di tali predisposizioni,
Occorre
quindi valutare l'intervento dell'impianto nel suo complesso
onde evitare, al termine dei lavori di adeguamento o risanamento
o rifacimento delle canne collettive destinate agli apparecchi
di tipo "B", di vedersi negare l'idoneità
di cui alla UNI 10738.
CONCLUSIONI
Da tutto quanto sopra emerge che la UNI 10738, nonostante
sia stata anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi
della Legge n. 1083/71, non mette al riparo né il "Perito"
che la applica pedissequamente dai rischi di chiamata in giudizio
per imperizia e negligenza, né gli utenti da rischio
di incidenti dovuti ai fumi degli impianti a gas. Dalla pratica
è invece emerso che i sistemi fumari, in particolare
collettivi, sono frequentemente costituiti in modo da non
garantire minimi parametri di sicurezza. Emerge la conseguente
necessità di indicare una strada per adeguare o risanare
i sistemi fumari attuali senza, quando e dove possibile, investire
ingenti capitali per i rifacimenti totali dei sistemi di cui
si tratta. Occorre anche che siano definiti criteri uniformi
di valutazione per apprezzare quali sistemi fumari siano efficienti
e quali non lo siano.
La
strada non potrà quindi essere la UNI 10738 a meno
di integrarla con una serie di ulteriori verifiche di cui
sopra, si ribadisce in modo non esaustivo, abbiamo dato cenno.
In conclusione: "UNI 10738: usare con cautela!".