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Gli impianti a gas domestici preesistenti al 5/3/90 e la norma UNI 10738

a cura del P.I. Gino De Simoni
Responsabile Commissione Termotecnici
Collegio Periti Industriali - Milano

Il Perito De Simoni ci pone davanti ad una preoccupante tematica esaminando, con particolare riferimento al problema degli scarichi fumari collettivi, la recente norma UNI 10738, concernente gli impianti domestici a gas preesistenti al 1990.
Tale regola tecnica difatto accetta un livello di sicurezza inferiore a quello stabilito dalla vigente UNI 7129 del 1992.
Ciò pone il verificatore in grave imbarazzo quando si tratta di dichiarare formalmente che un impianto domestico è sicuro.

Abbiamo atteso per molto tempo una norma che potesse finalmente definire i criteri di verifica degli impianti a gas domestici, i loro requisiti minimi di sicurezza e, soprattutto, un univoco metodo di valutazione da parte degli operatori del settore.

Il tutto doveva però essere condizionato al rispetto delle più elementari norme di buona tecnica legate non tanto e non già a una valutazione finalizzata al rispetto di norme precedenti, successive e modifiche varie; piuttosto ci attendevamo una norma che definisse, indipendentemente dalle norme pregresse ed anche future, cosa fare per gli impianti esistenti.

Sappiamo fin troppo bene che le installazioni precedenti all'entrata in vigore della Legge 46/90 (e purtroppo anche quelle successive) non sono a norma e sappiamo anche che il costo degli adeguamenti, a volte imposti da aspetti meramente normativi, impongono (o imponevano?) interventi dai costi elevatissimi e spesso, sorvolando sui costi, di difficile realizzazione.

Tale condizione ha quasi sempre bloccato la realizzazione degli adeguamenti; insieme a questo, altro fattore che ha determinato la situazione di stallo in molti condomini che non procedono con gli interventi, è la confusione regnante nel settore dove il sovrapporsi di norme ed interpretazioni ha reso la vita impossibile anche a chi, delle norme, fa il proprio mestiere.

Con la pubblicazione di UNI 10738 si è aggiunto, alla confusione normativa, un altro motivo di preoccupazione relativo alla responsabilità ricadente su chi, pur applicando una norma, dovesse causare un incidente da intossicazione.

L'esempio più banale può riassumersi come segue.

Un professionista o installatore accerta la mancanza di rigurgito dei fumi di uno scaldacqua e le rimanenti condizioni indicate nella UNI 10738 e rilascia adeguata documentazione che attesta l'idoneità del "sistema" impianto a gas domestico. L'operatore non ha però accertato, in quanto non richiesto, la posizione e la conformazione del comignolo della canna fumaria e, a causa di un giorno di vento, l'apparecchio comincia a scaricare i fumi prodotti all'interno dell'ambiente di installazione provocando un incidente,
A questo punto il Magistrato di turno chi accompagnerà nelle patrie galere per omicidio colposo? Chi ha scritto la norma?
Ne dubitiamo; crediamo che sia più a rischio chi, pur applicando la norma, non ha operato con perizia superiore a quanto minimalmente imposto dalle disposizioni vigenti. Tutto questo non è frutto di fantasia ma deriva dall'accertamento che la maggior parte degli incidenti da intossicazione è dovuto all'inadeguatezza dei sistemi fumari.

Si propongono quindi alcune riflessioni che invitiamo a valutare.

RESPONSABILITÀ
Accertato, come sopra portato a banale esemplificazione, che la norma UNI 10738 non prevede il controllo di taluni aspetti che possono avere conseguenze sulla sicurezza degli utenti, si ritiene di dover accettare, supportati dal parere espresso dall'Avv. Oddo, esperto in materia, che è specifico compito e responsabilità del Professionista che esegue i controlli di applicare particolari criteri di prudenza, perizia e diligenza.

Il Professionista (sia egli Ingegnere o Perito Industriale) è "perito" ovvero colui che è (dal dizionario Garzanti) "... assai esperto, abile. Chi, per particolari cognizioni o competenze tecniche, è incaricato di compiere accertamenti o dare valutazioni …".

È quindi chiesto al "Perito" di fornire una valutazione competente e non il mero controllo sul rispetto di una norma o meno.

È ipotizzabile, come scrive L'Avv. Oddo, che, in caso di incidente, "… il Professionista che abbia effettivamente accertato - o che avrebbe dovuto accertare - la carenza di sicurezza dell'impianto non potrebbe invocare a propria difesa una norma tecnica più o meno evidentemente carente sul piano della sicurezza per giustificare il proprio operato. Una tale "norma", infatti, potrebbe, a malapena, nel migliore dei casi, escludere (in tutto o in parte) l'addebitabilità del profilo della colpa specifica lasciando però sussistere l'addebitabilità del profilo di colpa generica per negligenza e, soprattutto, imperizia nello svolgimento della propria attività professionale che richiede sempre, nel caso del Perito o dell'Ingegnere, una diligenza qualificata ... ".

LE BUONE INTENZIONI
Bisogna sottolineare come gli estensori della norma abbiano fatto di tutto per poter "certificare" l'idoneità dei singoli impianti. Tale necessità risulta dalla estrema difficoltà di coordinare tra loro gli utenti di sistemi fumari collettivi e pertanto chi ha pensato la norma ha cercato, ipotizziamo, di far rendere sicure almeno le parti di questo "sistema" che abbiano avuto la volontà di mettere a posto il loro impianto.

Questo è sicuramente un merito, accertato lo stato scadente della generalità degli impianti a gas domestici.

Ciò nonostante occorre sottolineare, ancora una volta ed a gran voce che una canna fumaria, in particolare quando è collettiva, è un sistema che funziona o meno in conseguenza anche, e sprattutto, delle restanti parti di impianto ad essa collegate intendendo per parti collegate gli altri apparecchi, la sua conformazione, ecc. Pertanto ogni "Perito" sa, o deve sapere, che pone a potenziale rischio sia se stesso (per gli aspetti legati alla professione) sia l'utente controllato (per gli aspetti legati alla sicurezza) ogni qual volta ritenga idoneo un sistema fumario di cui non ha analizzato i rimanenti fattori anche se non espressamente descritti nella UNI 10738.

Purtroppo, nonostante la buona volontà dei normatori, la canna fumaria è collettiva e "collettivamente" deve essere sottoposta a verifica.

GLI ASPETTI TECNICI
In conseguenza a quanto sopra è necessario, anzi indispensabile, che il "Perito" si preoccupi di accertare anche le condizioni al contorno che, in via minimale e non esaustiva, possono essere considerate come segue:

  • l'idoneità della capacità di scarico di un sistema fumario collettivo è in funzione della quantità di fumi che lo stesso deve smaltire. Occorre quindi verificare l'idoneità del sistema quando tutti gli apparecchi sono in funzione;
  • occorre accertare la tipologia degli scarichi collegati al sistema collettivo. La presenza di scarichi promiscui presenti su altri piani, non necessariamente funzionanti secondo la prova di cui alla UNI 10738, può creare incidenti anche mortali. Occorre verificare la compatibilità degli apparecchi ed eliminare le anomalie riscontrate (ad esempio cappe cucina a tiraggio forzato);
  • la maggior parte degli incidenti è conseguente alla presenza di forte vento che, su comignoli inidonei o posti in zone di riflusso, funziona da "tappo" sul sistema fumario. Occorre accertare la corretta posizione e conformazione del terminale di scarico;
  • le canne fumarie collettive sono oggetto, durante le ristrutturazioni interne degli appartamenti, di frequenti danneggiamenti; è inoltre frequente rilevare anche montaggi completamente errati in sede di edificazione della canna. Queste situazioni comportano la possibilità di strozzature che possono rendere funzionale il sistema in caso di scarico di un solo apparecchio e renderlo problematico o impossibile con due o più apparecchi funzionanti. È quindi indispensabile sottoporre i sistemi collettivi ad almeno una video ispezione che evidenzi questi eventuali difetti.

SISTEMI FUMARI COLLETTIVI: CONDOTTI SECONDARI O NO?
I criteri di minima sicurezza sono tali sia che si parli di un impianto nuovo sia che si tratti di un impianto esistente. Le norme di riferimento (leggasi UNI 7129/72; UNI 7129/92; UNI 10640) spiegano con dovizia di particolari che i sistemi fumari collettivi devono essere dotati di condotti primari e secondari. Questi ultimi devono avere altezza di un piano.

Non è infrequente invece verificare che le canne collettive sono state installate con gli elementi deviatori dei condotti secondari installati ad altezza delle solette. La conseguenza è che i sistemi fumari in esame si trasformano, sostanzialmente, in un unico condotto, costituito dal primario.

Tali situazioni sono compatibili con la UNI 10738 o no? La mancanza di tali requisiti costituisce anomalia ai criteri minimi di sicurezza o no?

Chi scrive ritiene possibile, a seguito di situazioni accertate, soprattutto ai piani alti, che anomalie di funzionamento, mettendo in pressione la sommità del condotto fumario, possano far scaricare parte dei fumi dei piani bassi all'interno degli appartamenti degli ultimi piani. In questo caso, norma o meno, è il "Perito" che deve valutare la situazione (che per lo scrivente è inaccettabile). In condizioni normali ben sappiamo che l'errato montaggio dei sistemi fumari come sopra descritto, produce un aumento del tiraggio dovuto alle minori perdite di carico del sistema; di conseguenza questa irregolarità potrebbe aumentare, paradossalmente, la conformità alla norma UNI 10738.

CHI ADEGUA LA CANNA FUMARIA
È divenuta consuetudine provvedere all'adeguamento dei sistemi fumari destinati a caldaie o scaldacqua sia mediante rifacimento che tramite risanamento. Tutto questo accade spesso senza l'osservanza di alcun criterio di compatibilità con i sistemi di espulsione dei prodotti della combustione dei piani cottura, spesso dimenticati, che formano parte integrante dell'impianto a gas. Si ricorda, e lo fa anche la UNI 10738, che l'idoneità di un sistema è accertabile solo in presenza dell'osservanza anche di tali predisposizioni,

Occorre quindi valutare l'intervento dell'impianto nel suo complesso onde evitare, al termine dei lavori di adeguamento o risanamento o rifacimento delle canne collettive destinate agli apparecchi di tipo "B", di vedersi negare l'idoneità di cui alla UNI 10738.

CONCLUSIONI
Da tutto quanto sopra emerge che la UNI 10738, nonostante sia stata anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi della Legge n. 1083/71, non mette al riparo né il "Perito" che la applica pedissequamente dai rischi di chiamata in giudizio per imperizia e negligenza, né gli utenti da rischio di incidenti dovuti ai fumi degli impianti a gas. Dalla pratica è invece emerso che i sistemi fumari, in particolare collettivi, sono frequentemente costituiti in modo da non garantire minimi parametri di sicurezza. Emerge la conseguente necessità di indicare una strada per adeguare o risanare i sistemi fumari attuali senza, quando e dove possibile, investire ingenti capitali per i rifacimenti totali dei sistemi di cui si tratta. Occorre anche che siano definiti criteri uniformi di valutazione per apprezzare quali sistemi fumari siano efficienti e quali non lo siano.

La strada non potrà quindi essere la UNI 10738 a meno di integrarla con una serie di ulteriori verifiche di cui sopra, si ribadisce in modo non esaustivo, abbiamo dato cenno. In conclusione: "UNI 10738: usare con cautela!".

 



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