Decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
G.U. n. 113 del 17.05.1999
Trattamento
dei dati personali di rilevante interesse da parte di soggetti
pubblici
Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento
di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
il
Presidente della Repubblica
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per la solidarietà
sociale, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri,
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per i beni e le attività culturali, della
sanità, della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO
1
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI DATI PARTICOLARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI.
Art.
1
Ambito di applicazione e definizioni
1.
Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti
pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti
a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli
22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel
rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse
pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto
trattamento, nonché le operazioni eseguibili e i tipi
di dati che possono essere trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e all'articolo 1, comma 1, lettera i),
della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili
le disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte Costituzionale, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata
"legge";
b) per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti
a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma
1, e 24 della legge.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui
al presente Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei
dati comunque effettuato da soggetti pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera
b), n. 1), della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo
1, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta
disciplina della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
Art.
2
Modalità del trattamento e informativa agli interessati.
1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento
dei dati con modalità atte ad assicurare il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per
facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge.
2. Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo
10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento
alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento.
Art.
3
Dati trattati.
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare
i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere c), d)
ed e), della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti
e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti,
i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra
i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari
non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità
dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale
trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.
Al trattamento di tali dati si procede con le modalità
di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti
in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di
test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
Art.
4
Operazioni eseguibili.
1. Rispetto ai dati la cui disponibilità
è essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti
pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni
di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti
di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta
di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonché
i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge,
sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché
le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati
utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo
se previsti da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma
4, della legge.
Art.
5
Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge
è inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli
7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti
che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,
sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori
delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati."
2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è sostituito
dal seguente:
"3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge,
nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità
di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione
di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi
di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati
in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti
finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dei comma 2, il trattamento
dei dati indicati al comma 1"
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge è
inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla
presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili,
identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti,
i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari
in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi,
aggiornando tale identificazione periodicamente".
4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri
ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dell'articolo
22 della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo
entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al Garante,
a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge, come modificato
dal presente decreto, entro il 31 dicembre 1999, il termine
per la decisione del Garante medesimo è di novanta giorni,
durante i quali il trattamento dei dati già in corso
può essere proseguito sino alla decisione.
5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-bis,
della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono
attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente
decreto.
Capo
II
Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse
pubblico.
Art.
6
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, nonché delle liste elettorali.
Art.
7
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i
trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione
di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero previsti
dalla lettera e) del medesimo articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è,
in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente
necessari:
a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni
e documenti anche sanitari, nonché alla tenuta di registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato,
o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti
o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli
obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
e) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
Art.
8
Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività
di determinati organi.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e
di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza
del voto, nonché all'esercizio del mandato degli organi
rappresentativi.
2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione
della disciplina in materia di documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui
ai commi 1 e 2 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica della relativa regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte
di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni
d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
4. Ai fini del presente articolo, è consentita
la diffusione dei dati per le finalità di cui al comma
1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni
o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono
consentiti:
a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività
di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento
della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato
ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire
l'espletamento di un mandato elettivo.
6. I dati trattati per le finalità di cui ai commi
1 e 2 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non è
comunque consentita la divulgazione dei dati che non risultino
strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio
di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge
per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art.
9
Rapporti di lavoro.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'instaurazione
ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente
o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale
o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità
di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare,
quelli svolti al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti
per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento
di speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della
causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione
di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti
di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria
e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi
in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei
casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato
o di terzi;
j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
k) applicare la normativa in materia di incompatibilità
e rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre
apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità,
individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 24 della legge 29
marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalità
di tale trattamento, anche attraverso l'informativa di cui all'articolo
10 della legge.
4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a
m) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Art.
10
Materia tributaria e doganale.
1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti,
ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in
materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è diffidata alle dogane
2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si
considerano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione
delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché
al controllo ed all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento
di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione
di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art.
11
Attività di controllo e ispettive.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le finalità di verifica della legittimità,
del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività
a requisiti di razionalità, economicità, efficienza
ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge
a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui
al comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente
trattati presso i soggetti controllati.
3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresì
di rilevante interesse pubblico le attività di accertamento,
nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con
riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad
atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
8, comma 5.
Art.
12
Istruzione
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione,
in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario,
con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art.
13
Benefici economici e abilitazioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
dal presente articolo anche quelli necessari relativi a:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e antiracket;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati
in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni
ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie
o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla
normativa comunitaria.
4. Il trattamento può comprendere la diffusione
nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza
delle attività indicate nel presente articolo, in conformità
alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguente alle attività medesime.
Art.
14
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento
dei requisiti di onorabilità e di professionalità
per le nomine, per quanto di propria competenza, ad uffici anche
di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese
e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio
e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione
di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione
a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art.
15
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta dei registri generali delle medesime organizzazioni
e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico
le attività dirette all'applicazione della legge 8 luglio
1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza.
Art.
16
Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi
di tutela
in sede amministrativa o giurisdizionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati:
a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò
che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale;
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti
per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare
lo stato si salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla
lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato.
Art.
17
Tutela della salute.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei
compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della
legge:
a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione
dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero, nonché l'assistenza sanitaria erogata
al personale navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza,
l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione
di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attività certificatorie;
e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza
della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi
avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione
della profilassi internazionale;
f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche
in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo
dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati
o convenzionati dei Servizio sanitario nazionale.
2. L'identificazione dell'interessato è riservata
ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di
cui al comma l. L'accesso alle diverse tipologie di dati è
consentito ai soli incaricati dei trattamento, preposti caso
per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di
volta in volta trattati.
3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari
e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto
di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge
dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione
essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati
del trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto
professionale da parte degli incaricati del trattamento che
non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;
b) le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma
2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici,
che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati
per la prestazione del loro consenso.
4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3,
della legge, sono individuate le misure minime per garantire
la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura
o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare
il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri
dati personali che permettono di identificare direttamente gli
interessati.
5. Il trattamento dei dati genetici è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata
dal Garante, sentito il Ministro della Sanità, che acquisisce,
a tal fine, il parere del Consiglio Superiore di Sanità.
Art.
18
Interruzione volontaria della gravidanza.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione
della disciplina in materia di tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento ai trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché
per gli interventi di interruzione della gravidanza.
Art.
19
Tossicodipendenze
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione
della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità
di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare quelli
svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza
sociosanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi,
curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare
le misure amministrative previste.
Art.
20
Portatori di handicap
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione
della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità
di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare,
anche quelli svolti al fine di:
a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità
dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
e familiare, nonché interventi economici integrativi
ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona
handicappata;
c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione
del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio
nei casi previsti dalla legge;
d) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
Art.
21
Rapporti con enti di culto.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari
allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art.
22
Statistica.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici
che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art.
23
Ricerca storica e archivi.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di
studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
24
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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