Decreto
17 maggio 1999
G.U. n. 125 del 31.05.1999
Utilizzazione
di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
Il
Ministero dell'Interno
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante: "Disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art, 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59";
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: "Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza
al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante: "Resistenza
al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
Considerato che, nelle more del rilascio del "benestare
all'installazione", secondo le procedure tecnico amministrative
previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999,
si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di
sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione
e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi
dimensioni;
Ritenuto congruo, a tale scopo, il termine del 31 dicembre 1999;
Decreta:
Fino
al 31 dicembre 1999 è consentita l'installazione di porte,
per le quali è richiesto il requisito di resistenza al
fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art.
3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, a condizione che,
in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi,
sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti
massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio
1999,
b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare
commercializzato e sotto la propria personale responsabilità,
indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive
prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non
inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione
di cui al punto a);
c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti
tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di
resistenza al fuoco, firmata dal produttore.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
|