Legge
30 aprile 1999, n, 136
G.U. n. 114 del 18.05. 1999
Norme
per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.
[omissis]
Art.
26
(Collaudi)
1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità
alla normativa vigente degli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti
iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447.
[omissis]
Si
riporta, per comodità dei lettori, l'art. 1 della L.
46/90, relativa agli impianti ad uso civile.
Art.
1 L. 46/90
Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge
i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,
di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore (vedi nota);
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente
legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi.
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