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Legge 11 maggio 1999, n. 140
G.U. n. 117 del 21.05.1999

"Norme in materia di attività produttive"

[omissis]

Art. 6
Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi

[omissis]

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

[omissis]

Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



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