Legge
11 maggio 1999, n. 140
G.U. n. 117 del 21.05.1999
"Norme
in materia di attività produttive"
[omissis]
Art.
6
Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi
[omissis]
10.
Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque
posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni
di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2
della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro
dell'Interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva
lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere
di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata
lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o,
allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui,
rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
[omissis]
Art.
15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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