Sentenza
Corte di Cassazione:
destinatari di norme di prevenzione infortuni
Sezioni
Unite
"Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme
- Datore di lavoro - Obblighi conseguenti - Illegittimità
della sua situazione - Irrilevanza - Fattispecie".
In
forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod.
civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica,
il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità
fisica e della salvaguardia della personalità morale
dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli
non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente
gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto
dall'art. 40, comma secondo, cod. pen...
Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione
di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione
di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi
che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato
dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità
e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei
a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente
a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il
tempo in cui e prestata l'opera. (Fattispecie relativa alla
morte di un lavoratore edile per mancato apprestamento dei prescritti
presidi antinfortunistici in un cantiere, in relazione alla
quale la S.C. ha ritenuto colpevoli di omicidio colposo sia
l'appaltatore, sia il soggetto che aveva prestato in subappalto
la mano d'opera). (Corte Cassazione, sez. U, Sent. n. 15 dell'11.3.1999,
imp. Loparco).
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