Nuove
regole nella prevenzione degli infortuni domestici
Luigi
Caputo
Capo Sezione Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro Direzione
Provinciale del Lavoro di Lecce
In
Italia avvengono annualmente (fonte ISTAT, 1990) circa tre milioni
301 mila infortuni domestici. Di questi, 8400 sono mortali con
una frequenza di uno ogni ora. Se si considera che gli infortuni
mortali sul lavoro (altra grave piaga sociale) sono circa 1200
ogni anno, si comprende la gravità e la vastità
del triste e inaudito fenomeno.
Non
sembrano pertanto inopportune alcune riflessioni e comparazioni
tra queste due realtà, quella degli ambienti di lavoro
e quella delle mura domestiche, così distanti ma, purtroppo,
entrambe interessate da tali gravi eventi. Due mondi, questi,
"apparenternente " distinti e diversi ai quali usualmente
non si rivolge l'opportunità di raffrontarli tra loro
ma che invece, ritengo, siano sotto il profilo dell'evento infortunio,
interconnessi per una serie di osservazioni che spesso non si
ha modo di formulare proprio per i diversi ed indipendenti spazi
"stagni" che si suole loro assegnare.
Alcune domande che ritengo sia necessario preliminarmente porsi
sono queste:
- lo studio del fenomeno infortunistico del lavoro e quello
domestico ed i relativi interventi prevenzionistici possono
attingere utilmente ad una stessa metodica?
- gli interventi normativi rivolti a prevenire gli incidenti
ed a tutelare l'integrità psicofisica sia del lavoratore
che del "cittadino" possono essere accomunati da una
stessa tecnica legislativa?
Io credo che ad entrambe le domande possa rispondersi affermativamente.
Posso, ad ogni modo, condividere le spontanee riserve di chi
è portato a sottolineare le diversità delle due
realtà in argomento:
-
il luogo di lavoro che obbedisce a modelli organizzativi e
disciplinari che scaturiscono dalla natura della prestazione
lavorativa subordinata nella quale la parte "socialmente"
debole, cioè il lavoratore dipendente o ad esso equiparato,
è il destinatario di tutela i cui obblighi preminentemente
ed in via prioritaria gravano sul datore di lavoro che è
posto al vertice dell'impresa;
-
l'ambiente delle mura domestiche in cui l'evento infortunistico
"sembra" possa accadere solo e sempre per pura "fatalità"
non riuscendo comprensibile che chiunque (familiare adulto
o minore che sia) possa aver disatteso oltre che norme di
comune prudenza, disposizioni regolamentari o precauzioni
"tecniche" che lo abbiano, di conseguenza, esposto
al pericolo.
A tal proposito va considerato che alla base di un infortunio
vi è sempre una errata valutazione umana e non la "fatalità";
da ciò deve derivare lo sforzo di tentare una corretta
e completa valutazione di rischi che peraltro, e solo per gli
ambienti di lavoro, è imposta dalla legge.
Solo in tempi remoti i concetti di "rischio", "fato",
"volontà degli Dei" e simili erano strettamente
collegati ed esprimevano l'imprevedibile, l'impenetrabile, l'imperscrutabile.
L'evoluzione scientifica ha infatti insegnato che bisogna distinguere
tra caso e caso e a calcolare la "probabilità"
che è infatti un semplice rapporto cioè una frazione
che reca al numeratore il numero dei casi favorevoli al verificarsi
di un certo evento e al denominatore il numero dei casi possibili.
L'esempio ricorrente è quello della probabilità
che si ha lanciando un dado che è pari a 1 (uno è
la faccia su cui si è puntato) diviso 6 (tante sono le
facce del dado). Pari cioè al 16,6%.
Di fatto eventi sfavorevoli come la grandine, i sinistri automobilistici,
gli incendi, sono così bene valutabili nella loro totalità,
statisticamente, che le sagaci compagnie di assicurazione riescono
a pesarli con la bilancia e poi a "scommettere" con
i propri clienti, con risultati utili per questi ultimi e, miracolo
economico, anche per le stesse assicurazioni.
Ora, se nel rischio professionale il limite cui si deve tendere
è lo zero sappiamo che in pratica questa eventualità
non è puramente teorica: ad esempio, se sostituiamo una
sostanza tossica - come il classico fosforo giallo - con una
sostanza non tossica - come il fosforo rosso - noi abbiamo azzerato
il rischio. Tornando alla fattispecie delle mura domestiche,
ciò che in genere ci si dimentica è che l'abitazione
della famiglia moderna è divenuta una sorta di azienda
industriale in cui i rischi "professionali" non si
contano. L'intossicazione ossicarbonica, ad esempio, colpisce
più in ambiente domestico che in ambiente metallurgico.
Anche altri rischi si sprecano nelle nostre case: ad esempio,
irritanti come l'acido muriatico e altri acidi minerali e veleni
come la trielina e altri solventi possono vantare una presenza
nettamente inferiore a quella dell'industria chimica, non inferiore
però a quella di altri ambienti produttivi industriali;
addirittura i rischi da sensibilizzanti (detersivi in particolare)
non hanno nulla da invidiare, come frequenza, all'edilizia (cemento)
o alle industrie manifatturiere (resine sintetiche ecc.). L'elettrocuzione,
poi, è un infortunio che statisticamente risulta enormemente
più frequente nelle case moderne che nelle centrali o
nelle stazioni, o nelle cabine elettriche. Indubbiamente tale
variegata casistica o peculiarità degli infortuni domestici
merita attenzioni e specifici studi statistici propri di più
opportune sedi, solo se si tiene presente che tali incidenti
stimati, come già detto, approssimativamente in 8400
vittime ogni anno in Italia hanno quali soggetti neonati, bambini,
adolescenti, adulti (donne in particolare), persone anziane
e come luogo ogni ambiente del sito domestico (dal giardino
alla cucina, dalla soffitta al soggiorno).
La casistica sottolinea che le case in genere sono progettate
ed arredate senza che siano tenuti in debito conto taluni problemi
della sicurezza anche se, fortunatamente, vi è una certa
tendenza a conciliare i criteri di eleganza, di funzionalità
e di comfort con quelli della sicurezza.
Detta tendenza, però, si ritiene debba essere favorita
e in certi casi imposta dalle leggi.
Le case più vecchie con scale consumate e senza ringhiera,
con cucine e bagni molto piccoli, ad esempio, sono certamente
più pericolose delle case nuove che hanno una disposizione
più razionale degli ambienti e che consentono una sistemazione
adeguata di sanitari e di elettrodomestici.
Una considerazione, comunque, ritengo di determinante importanza
nell'analisi del fenomeno che qui ci impegna, va rivolta in
ordine al fatto che la mortalità derivante da incidenti
domestici è seconda soltanto a quella per incidenti stradali
ma è comunque superiore (addirittura) a quella degli
incidenti sul lavoro che, come già accennato, pur rappresentano
ancora una piaga sociale cui però fa riscontro la particolare
attenzione del legislatore con l'introduzione del modello organizzativo
della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94
che ha recepito i principi normativi comunitari.
Contrariamente allo specifico rilevamento statistico dell'INAIL
riguardante gli infortuni sul lavoro, nel nostro Paese è
solo all'inizio - a differenza dei paesi europei - un sistema
di rilevamento capiliare degli "incidenti in casa",
da anni caldeggiato dalle associazioni dei consumatori e finalizzato
all'individuazione, su base statistica delle fonti di maggior
pericolo domestico e dei conseguenti piani di prevenzione.
A tale carenza sta sopperendo il Ministero della Sanità
e, in particolare, l'istituto Superiore di Sanità che,
da alcuni anni, ha avviato il "progetto SISI" (Studio
italiano sugli incidenti). È stato questo il primo studio
rivolto a censire statisticamente tutti gli incidenti (stradali,
domestici, e in altri ambienti), prefiggendosi lo scopo di servire
da modello di rilevamento e da base per attività di informazione
e prevenzione.
Su tale fronte va senz'altro segnalata la costituzione a Torino
di un osservatorio sugli incidenti domestici annunziata nel
1997 dal Procuratore di Torino, dott. Guariniello che, sul tema
della sicurezza degli elettrodomestici, in particolare, chiede
che venga attuato un programma di informazione dei consumatori.
Tale attenzione e sensibilità sempre presente, invece,
nella legislazione della sicurezza del lavoro è stata
ribadita nel citato D.Lgs. 626/94, prevedendo addirittura, con
l'art.29, che l'INAIL e l'ISPESL, oltre alle rilevazioni statistiche
sugli infortuni e malattie professionali, indicano una conferenza
permanente di servizio rivolta oltre che alla verifica dell'adeguatezza
di sistemi di prevenzione ed assicurativi anche allo studio
ed alla proposta di soluzioni normative e tecniche atte a ridurre
il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
La normativa sulla sicurezza del lavoro nel nostro Paese vanta
remote radici risalendo al regolamento generale emanato con
il Regio Decreto n° 230 del 18 giugno 1899 che conteneva
appena quindici articoli indicanti solo principi ed obiettivi
di sicurezza.
Bisognerà poi arrivare agli anni '50 perché con
lo sviluppo della politica sociale, oltre ad estendere la disciplina
della prevenzione su qualsiasi settore del lavoro, fosse accolto
un principio etico per il quale l'uomo si ponesse al centro
della vita sociale.
Il fine della prevenzione viene a fondarsi non solo sulla preoccupazione
del venire meno, in caso di infortunio, del flusso di reddito,
ma sulla tutela della personalità fisica e morale del
lavoratore.
Nel 1978, poi, la Legge 833 di riforma sanitaria nei suoi obiettivi
"altisonanti" si prefigge la prevenzione delle malattie
e degli infortuni in senso "globale" cioè in
ogni ambito di vita e di lavoro.
Viene, in tal modo, ad essere "frantumata" l'ispezione
del lavoro trasferendo le competenze in materia di vigilanza
sulla sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ispettorato del lavoro
alle Unità sanitarie locali, operando in tal modo una
sorta di sanitarizzazione della prevenzione infortuni.
È notorio il travagliato iter del nuovo sistema di controlli
e di vigilanza che ha ritardato a decollare per le carenze funzionali
e organizzative del sistema sanitario.
Le
UU.SS.LL., infatti, si rivelano organizzazioni istituzionalmente
e per vocazione protese alla salute del "cittadino"
e non esclusivamente a quella del "lavoratore" che
necessita invece di controlli squisitamente ed essenzialmente
"tecnici".
Il modello normativo dei nostri giorni, infine, quello voluto
dal D.Lgs. 626/94, rispecchia la concezione prevenzionistica
europea che ritoccando appena la previgente normativa (degli
anni 50), quella della cosiddetta "prevenzione tecnologica
oggettiva", si prefigge il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori in ogni luogo di lavoro.
A tale evoluzione normativa non ha fatto riscontro nel tempo
un pari flusso regolamentare per la prevenzione degli infortuni
domestici con le conseguenti differenze di incidenza del fenomeno
nei due settori, a differenza di quanto, normativamente, veniva
realizzato all'estero.
Già nel 1980, infatti, la Gran Bretagna istituiva un
sistema di sorveglianza sugli infortuni domestici denominato
"HASS HOME ACCIDENT SURVEILLANCE SYSTEM" il cui metodo
di indagine è stato poi adottato quasi integralmente
dalla CEE.
In un anno furono analizzati oltre 80.000 casi. Un ispettore
del lavoro inglese incaricato di esaminare la sicurezza di alcune
case private, concluse l'indagine affermando che se avesse dovuto
applicare gli stessi criteri adottati in fabbrica, avrebbe dovuto
far sgombrare le abitazioni e chiuderle perché piene
di pericoli. Negli Stati Uniti e nel Giappone da numerosi anni,
si censiscono statisticamente e scientificamente gli infortuni
domestici sia studiando i prodotti ad uso e consumo sia prendendo
in esame i casi mortali segnalati da medici anche sotto altre
cause (fratture del femore, arresto cardiaco, blocco renale,
ecc.).
In particolare negli USA sin dal 1972 veniva istituito il NEISS
(Sistema nazionale di sorveglianza elettronica) articolato su
119 ospedali con servizi di urgenza ed un sistema analogo esiste
in Inghilterra sin dal 1977.
In Giappone vi sono 176 punti di rilevamento di tali incidenti.
In Svezia il Comitato per la prevenzione degli incidenti nell'infanzia
risale al 1954 e in Francia i messaggi pubblicitari nelle riviste
di arredamento da tempo mettono la voce sicurezza al primo posto
dei requisiti del mobile offerto al consumatore.
La CEE nel 1982, rilevando che negli stati membri ogni anno
si verificano circa trentamila morti e quattro milioni di feriti,
riformulava la proposta del 1978 di istituire una Commissione
delle Comunità Europee di informazione sugli infortuni
domestici, con particolare riguardo ai prodotti che li hanno
causati e nel 1986 il "Progetto casa sicura" coinvolgeva
studiosi, operatori e produttori a livello europeo.
Va dato atto, comunque, che negli ultimi anni il nostro Paese
ha colmato grosse lacune legislative nel campo della qualità
dei prodotti (qualità divenuta sinonimo di sicurezza).
La certificazione della qualità, l'attestazione cioè
per mezzo di un certificato e/o di un marchio che un prodotto,
un servizio o il sistema-qualità di un'azienda è
conforme ai requisiti stabiliti da una norma tecnica, è
finalmente in continua evoluzione.
Il valore della normativa tecnica va considerato anche ai fini
della responsabilità legale da prodotto difettoso (in
virtù del D.P.R. 21 maggio 1988, n. 224) che ricade sul
produttore nel caso di eventuali danni a terzi.
Altra tappa importante è stata rappresentata dall'emanazione
della Legge 5 marzo 1990, n° 46, contenente norme sulla
sicurezza degli impianti, destinata col suo vasto campo di applicazione
ad aumentare principalmente la sicurezza degli impianti tra
le pareti domestiche combattendo il fenomeno dell'abusivismo
degli installatori che è stato la causa di sciagure di
ancora recente cronaca, rappresentato da centinaia e centinaia
di improvvisati riparatori che si cimentavano con tubature ed
allacciamenti vari senza possedere i minimi requisiti di conoscenza
tecnica. Oggi, questa legge identifica le persone abilitate
all'installazione ed alla manutenzione degli impianti, siano
essi a gas o elettrici o di altro tipo, installati in casa con
obbligo di rilasciare una dichiarazione di conformità
al committente, previo il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali
dell'impiantista.
In armonia con questa ottica tesa ad estendere così come
negli ambienti di lavoro anche negli ambienti domestici idonee
garanzie di tutela fisica sono anche e soprattutto:
- il D.Lgs. n° 313 del 27/9/91 che recepisce la direttiva
CEE n° 88/378, sulla sicurezza dei giocattoli;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente
la determinazione e l'estensione delle attività (anche
a carattere "domestico") soggette alle visite di
prevenzione incendi;
- la Legge n° 10/1991 ed il D.P.R. n° 412/1993 che
hanno regolato la materia della sicurezza per gli impianti
di riscaldamento istituendo l'obbligo del libretto d'impianto
o di centrale e coinvolgendo quali soggetti responsabili,
a seconda dei casi, singoli utenti o amministratori di condomini,
salvo delega a soggetto esterno definito dalla legge "terzo
responsabile".
Infine è necessario un cenno al recente D.P.R. 24/7/1996,
n° 459 contenente il regolamento per l'attuazione della
"direttiva macchine".
Detto ultimo provvedimento ha quale effetto principale quello
di obbligare gli stati membri dell'Unione Europea, e quindi
tutti i fabbricanti aventi sede nella CEE, al rispetto dei requisiti
essenziali di sicurezza (RES).
Solo la conformità a questi requisiti dichiarata e marchiata
CE può consentire, dal 21 settembre 1996, la libera circolazione
sul mercato comunitario del prodotto macchina, ricomprendendo
una planetaria gamma di prodotti che vanno, ad esempio, dal
macina-caffè o qualsiasi altro elettrodomestico all'impianto
o macchina tecnologicamente più sofisticati.
Particolare significato ed innovazione assumono in particolare
le vigenti norme che estendono talune regole della sicurezza
del lavoro alla realtà condominiale, ad esempio l'individuazione
del "datore di lavoro" nella figura dell'amministratore
del condominio che diviene responsabile dell'assolvimento degli
obblighi di formazione e informazione da effettuarsi nei confronti
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato
(artt. 1, co. 3, 21 e 22 del D.Lgs. n° 626/94 ), come chiarito
dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 28 del 5/3/1998.
Inoltre detto amministratore riveste la figura di committente
privato in caso di affidamento in appalto (ad esempio nella
sfera degli adempimenti connessi con la realizzazione di opere
e di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione) di
lavori edili o di genio civile rientranti nel campo di applicazione
della normativa prevenzionistica di cui al D.Lgs. n° 494/96.
Ai sensi di detto provvedimento (decreto cantieri), infatti,
specifiche responsabilità contravvenzionali sono previste
anche a carico del committente (art.20).
Ma il raccordo più significativo tra la sfera domestica
e la sfera lavorativa con le regole proprie del lavoro subordinato
è testimoniato dal recente disegno di legge in avanzato
iter legislativo al Senato, sull'estensione obbligatoria dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro alle casalinghe.
A parte le considerazioni favorevoli che non possono non essere
espresse per tale giusta e civica estensione di tutela, si ritiene
che detto obbligo assicurativo costituirà un prezioso
deterrente, con le campagne di sensibilizzazione all'uopo già
programmate, agli effetti delle finalità prevenzionistiche
che non sono state mai disgiunte nella tradizione del nostro
sistema giuridico dalle previsioni di tutela assicurativa.
In definitiva, l'evoluzione normativa testé analizzata
tende indubbiamente ad eliminare le barriere dell'estensione
dei principi di tutela fra mondo del lavoro e ambiente domestico.
È giusto quindi che le esperienze della casistica delle
due realtà trovino integrazione e sinergia tra di loro.
Perché, ad esempio, non si deve auspicare che cosi come
ormai previsto per ogni luogo di lavoro, a tutela dei dipendenti,
non si porti il civico impegno della ricognizione e della valutazione
dei rischi in ogni abitazione?
Il conseguente "piano domestico" delle misure di sicurezza
attuabili e migliorabili non sarebbe un ottimo punto di partenza
e di riferimento?
Son convinto, comunque, che al progresso normativo debba accompagnarsi
ogni impegno civico finalizzato al promuovimento della cultura
della sicurezza anche "domestica" mediante azioni
di informazione e di educazione che partano dai banchi di scuola
e continuino in una permanente campagna sociale promossa dalle
associazioni poste a tutela dei consumatori, aperta al contributo
e alla partecipazione delle istituzioni pubbliche, delle strutture
sanitarie e dei singoli cittadini.
Fonte:
L. Caputo, Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Evoluzione
normativa e riflessi sull'infortunistica domestica, in Terra
d'Otranto, n. 4/1997.
Tavola
1
FONTI
NORMATIVE SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DOMESTICI
L.
23/12/1978, n. 833
(artt.11-2-20) |
Salvaguardia
e controllo dei fattori di nocività e pericolosità
negli
ambienti di vita e di lavoro mediante il Servizio Sanitario
Nazionale |
L.
1/3/1968, n. 186 |
Regola
dell'arte nella produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici |
L.
18/10/1977, n. 791 |
Garanzie
di sicurezza del materiale elettrico |
D.M.
16/2/1982 |
Certificato
di prevenzione incendi
|
D.P.R.
24/5/1988, n. 224 |
Responsabilità
legale da prodotto difettoso |
L.
5/3/1990, n. 46 |
Sicurezza
degli impianti |
D.Lgs.
27/9/1991, n. 313 |
Sicurezza
dei giocattoli |
L.
n. 10/91
D.P.R. n. 412/93 |
Sicurezza
degli impianti di riscaldamento |
D.P.R.
24/7/1996, n. 459 |
Sicurezza
delle macchine |
Tavola
2
PRINCIPALI
INIZIATIVE DI PROPAGANDA E DI ORGANIZZAZIONE A CARATTERE NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE
NAZIONE
|
ANNO |
OGGETTO |
SVEZIA
|
1954
|
Istituzione
del Comitato per la Prevenzione degli Incidenti nell'infanzia |
USA
|
1972
|
Istituzione
del "Neiss"
(Sistema nazionale di sorveglianza elettronica - con servizi
di urgenza articolati su 119 ospedali) |
GIAPPONE
|
1972
|
Rilevamento
di Incidenti Domestici (con 176 postazioni)
|
GRAN
BRETAGNA
|
1980 |
Istituzione
del
"Hass Home Accident Surveillance System"
(Sistema di sorveglianza sugli infortuni domestici)
|
CEE |
1982 |
Istituzione (già proposta nel 1978) della "Commissione
delle Comunità Europee di Informazione sugli Infortuni
Domestici"
|
CEE |
1986 |
Varo
del "Progetto Casa Sicura" |
ITALIA |
1995
|
Elaborazione
del "Progetto Sisi" dell'istituto Superiore di
Sanità (Studio italiano sugli incidenti - 1°
censimento statistico) |
ITALIA |
1997 |
Istituzione
dell'Osservatorio sugli Incidenti Domestici (Torino) |
|