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Nuova proroga per l'utilizzo degli halons: il D.M. 10/03/99

Servizio di Informazione Tecnica

Come noto i gas halon (halon 1301, halon 1211, halon 2402), hanno finora trovato ampio utilizzo nella impiantistica antincendio, essendo caratterizzati da notevoli proprietà estinguenti.

Purtroppo l'uso degli halons è una delle cause della distruzione dell'ozono atmosferico e del riscaldamento dell'atmosfera. Ciò ha determinato la messa al bando di tali prodotti, con la Legge n. 549 del 28/12/93.

Successivamente il decreto dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria 26/03/96 aveva vietato l'utilizzo degli halons 1301, 1211 e 2402 a partire dal 31/03/96 nei nuovi estintori ed impianti antincendio, ed a partire dall'01/01/99 per gli impianti e gli estintori già esistenti.

Sembrava quindi che gli impianti ad halon fossero ormai definitivamente da dismettere, quando, con l'entrata in vigore in data 30/04/99 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria 10/03/99, il termine ultimo per la dismissione degli halons da impianti ed estintori viene prorogato dall'01/01/1999 al 31/12/2000.

Peraltro, tale proroga non è incondizionata. Non è infatti ammessa se l'impianto o l'estintore contenente halon è stato sottoposto a collaudo o ricarica dopo la data del 31/03/96.

Inoltre, se un collaudo o una ricarica di un impianto o di un estintore contenente halon intervengono tra il 30/04/99, data di entrata in vigore del nuovo decreto, ed il 31/12/2000, allora la proroga termina con il collaudo o la ricarica.

In base alle disposizioni del Decreto 10/03/99 chiunque detenga halons deve produrre ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria, entro il 30/06/99, una relazione illustrativa sul programma di dismissione da attuarsi entro la data del 31/12/2000.

Sempre entro il 30/06/99 chiunque detenga una qualsiasi quantità di halons in impianti fissi in esercizio oppure una quantità superiore a 100 kg in apparecchiature mobili deve, se non ha già provveduto in tal senso (come previsto dal D.M. 26/03/96), darne comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria, indicando la quantità e la tipologia dei prodotti posseduti. Agli stessi adempimenti è tenuto chiunque possieda scorte di halons.

L'uso degli halons rimane consentito per quegli apparecchi ed impianti destinati ad "usi critici". Questi sono:
- la protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;
- la protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;
- la soppressione delle esplosioni e la inertizzazione dei mezzi militari;
- la protezione delle piattaforme petrolifere.

I costi della distruzione degli halons eccedenti gli usi critici sono a carico dei centri di raccolta costituiti dalle imprese che provvedono a ritirare gli halons stessi, previa fornitura dei prodotti sostitutivi.

I centri di raccolta devono sottoporre ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria, per l'approvazione:
- le procedure per la raccolta delle sostanze lesive;
- le procedure per il recupero e/o il riciclaggio e/o la rimessa a titolo delle sostanze lesive;
- i limiti ammessi di dispersione e le procedure per evitarla;
- i criteri dell'addestramento e il tipo di formazione del personale addetto;
- le tecniche di distruzione e chi procede alla stessa.

La violazione dei termini di dismissione degli halons (stabiliti dai succitati decreti ministeriali) è sanzionata penalmente dall'art. 3 della L. 549/93, con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

 



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