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proroga per l'utilizzo degli halons: il D.M. 10/03/99
Servizio
di Informazione Tecnica
Come
noto i gas halon (halon 1301, halon 1211, halon 2402), hanno
finora trovato ampio utilizzo nella impiantistica antincendio,
essendo caratterizzati da notevoli proprietà estinguenti.
Purtroppo
l'uso degli halons è una delle cause della distruzione
dell'ozono atmosferico e del riscaldamento dell'atmosfera. Ciò
ha determinato la messa al bando di tali prodotti, con la Legge
n. 549 del 28/12/93.
Successivamente
il decreto dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria 26/03/96
aveva vietato l'utilizzo degli halons 1301, 1211 e 2402 a partire
dal 31/03/96 nei nuovi estintori ed impianti antincendio, ed
a partire dall'01/01/99 per gli impianti e gli estintori già
esistenti.
Sembrava
quindi che gli impianti ad halon fossero ormai definitivamente
da dismettere, quando, con l'entrata in vigore in data 30/04/99
del Decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria
10/03/99, il termine ultimo per la dismissione degli halons
da impianti ed estintori viene prorogato dall'01/01/1999 al
31/12/2000.
Peraltro,
tale proroga non è incondizionata. Non è infatti
ammessa se l'impianto o l'estintore contenente halon è
stato sottoposto a collaudo o ricarica dopo la data del 31/03/96.
Inoltre,
se un collaudo o una ricarica di un impianto o di un estintore
contenente halon intervengono tra il 30/04/99, data di entrata
in vigore del nuovo decreto, ed il 31/12/2000, allora la proroga
termina con il collaudo o la ricarica.
In
base alle disposizioni del Decreto 10/03/99 chiunque detenga
halons deve produrre ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria,
entro il 30/06/99, una relazione illustrativa sul programma
di dismissione da attuarsi entro la data del 31/12/2000.
Sempre
entro il 30/06/99 chiunque detenga una qualsiasi quantità
di halons in impianti fissi in esercizio oppure una quantità
superiore a 100 kg in apparecchiature mobili deve, se non ha
già provveduto in tal senso (come previsto dal D.M. 26/03/96),
darne comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria,
indicando la quantità e la tipologia dei prodotti posseduti.
Agli stessi adempimenti è tenuto chiunque possieda scorte
di halons.
L'uso
degli halons rimane consentito per quegli apparecchi ed impianti
destinati ad "usi critici". Questi sono:
- la protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti
di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;
- la protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle
imbarcazioni militari;
- la soppressione delle esplosioni e la inertizzazione dei mezzi
militari;
- la protezione delle piattaforme petrolifere.
I
costi della distruzione degli halons eccedenti gli usi critici
sono a carico dei centri di raccolta costituiti dalle imprese
che provvedono a ritirare gli halons stessi, previa fornitura
dei prodotti sostitutivi.
I
centri di raccolta devono sottoporre ai Ministeri dell'Ambiente
e dell'Industria, per l'approvazione:
- le procedure per la raccolta delle sostanze lesive;
- le procedure per il recupero e/o il riciclaggio e/o la rimessa
a titolo delle sostanze lesive;
- i limiti ammessi di dispersione e le procedure per evitarla;
- i criteri dell'addestramento e il tipo di formazione del personale
addetto;
- le tecniche di distruzione e chi procede alla stessa.
La
violazione dei termini di dismissione degli halons (stabiliti
dai succitati decreti ministeriali) è sanzionata penalmente
dall'art. 3 della L. 549/93, con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate.
Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene
svolta l'attività costituente illecito.
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