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Norme, proroghe e sanzioni di prevenzione incendi nelle attivita' ricettive

Mario Abate
Ispettore Antincendi

Si sono recentemente succedute sulla Gazzetta Ufficiale, ad appena un mese di distanza l'una dall'ultra, due norme che hanno prorogato i termini per la realizzazione di sostanziali adeguamenti antincendio delle attività ricettive, precedentemente fissati all'11/05/99.

PREFAZIONE
Il Decreto 07/04/99, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20/04/99, ha prorogato alla fine di quest'anno i termini entro i quali dovevano essere effettuati adeguamenti sostanziali di prevenzione incendi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 09/04/94 (G.U. n. 95 del 26/04/94).
Entro il 31/12/99 gli alberghi con più di 25 posti letto avrebbero dovuto procedere all'adeguamento di strutture, separazioni, protezione antincendio delle scale e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.
Quest'ultima scadenza è ora stata nuovamente prorogata all'11/05/2002 dall'art. 6 della Legge 11/05/99 n. 140, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/05/99 n. 117 (l'art. 6 della Legge 140/99 è pubblicato più avanti nella rivista, ndr).
In pratica, i titolari delle attività ricettive potranno effettuare i lavori di adeguamento entro il termine dell'11/05/2002 a condizione che:

  • abbiano ottenuto entro il 31/12/99 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'approvazione del progetto di prevenzione incendi (vedi D.P.R. 37/98 art. 2 - parere di conformità) che recepisce i necessari lavori di adeguamento antincendio previsti dal D.M. 09/04/94;
  • possano dimostrare di avere prodotto entro la stessa data richiesta di concessione edilizia per tali lavori o inoltrato altra necessaria procedura richiesta dalle vigenti norme edilizie.

Per le attività ricettive che non lo avessero ancora fatto occorre quindi produrre un progetto di prevenzione incendi (con le procedure illustrate dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. 04/05/98) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di ottenerne la approvazione, e procedere quindi alla richiesta, qualora necessaria per i lavori da realizzare, delle autorizzazioni edilizie.
Al riguardo la recentissima lettera - circolare 01/06/99 prot. P646/4122/1 sott. 1 del Ministero dell'Interno specifica che la presentazione del progetto di prevenzione incendi ai VV.F. è necessaria quando l'adeguamento comporta interventi di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è da escludersi qualora gli interventi siano unicamente relativi alla sostituzione dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti con altri di opportuna reazione al fuoco.
Qualora poi l'adeguamento alle prescrizioni del D.M. 09/04/94 necessiti solo lavori impiantistici (adeguamento di impianti elettrici, impianti antincendio, installazione di impianti di rivelazione fumi, ecc.) che possono essere effettuati senza autorizzazioni edilizie, non è ovviamente necessario provvedere alla richiesta delle stesse, e la proroga al 2002 degli adeguamenti antincendio è da ritenersi implicitamente concessa (sempre se l'albergo è provvisto di un progetto di prevenzione incendi approvato dai Vigili del Fuoco che recepisce le prescrizioni del D.M. 09/04/94).
Il termine dell'11/05/2002 è anche, allo stato attuale della legge, la scadenza prevista per l'adeguamento, all'interno delle camere, dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi.

GLI ADEMPIMENTI
Come noto le caratteristiche antincendio degli alberghi sono esplicitate dal D.M. 09/04/94 pubblicato sulla G.U. n. 95 del 26/04/94.
Gli adeguamenti per le attività con capienza superiore a 25 posti letto sono stati suddivisi dal decreto suddetto in gruppi aventi scadenze differite. La data di entrata in vigore del decreto è il giorno 11/05/94.

Entro un anno da tale data i titolari delle attività ricettive dovevano presentare ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco un "piano programmato" contenente i lavori da effettuarsi per l'adeguamento antincendio ed i tempi previsti per la realizzazione dei lavori. Il decreto stabiliva che tale piano programmato, a firma del responsabile dell'attività, doveva essere presentato al Comando Provinciale per consentire ai titolari delle attività in questione di identificare i necessari interventi di adeguamento e programmare in tempo utile la loro attuazione.

Entro la data dell'11/05/96 doveva essere completato l'addestramento antincendio del personale e la redazione di un piano di emergenza e di evacuazione che deve essere verificato almeno due volte all'anno (con la stessa periodicità il personale dell'albergo deve partecipare ad esercitazioni antincendio). Sempre entro l'l1/05/96 doveva essere predisposto un registro dei controlli riportante le verifiche effettuate in materia di impianti elettrici, estintori, idranti, rivelatori di fumo, ecc. Fin qui si parla di obblighi i cui tempi di attuazione sono già scaduti; i relativi adempimenti devono essere già in atto. Si fa presente che tali obblighi si affiancano a quelli simili previsti in maniera molto più dettagliata dal D.Lgs. 626/94 (squadra di emergenza) e dal D.P.R. 37/98 (registro dei controlli).

Una ulteriore scadenza era poi posta, dal D.M. 09/04/94, all'11 maggio di quest'anno; entro tale data gli alberghi con più di 25 posti letto avrebbero dovuto procedere all'adeguamento di strutture, separazioni, protezione antincendio delle scale e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.

Quest'ultima scadenza, prorogata dapprima dal decreto 07/04/99 del Ministero dell'Interno dall'11/05/99 al 31/12/99, è ora stata nuovamente prorogata all'11/05/2002 dall'art. 6 della Legge 11/05/99 n. 140, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/05/99 n. 117.
In pratica, in base al disposto di quest'ultima legge, i titolari delle attività ricettive potranno effettuare i lavori di adeguamento antincendio entro il termine dell'11/05/2002 a condizione che:

  • abbiano ottenuto entro il 31/12/99 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'approvazione del progetto di prevenzione incendi che recepisce i necessari lavori di adeguamento antincendio previsti dal D.M. 09/04/94;
  • possano dimostrare di avere prodotto entro la stessa data richiesta di concessione edilizia per tali lavori o inoltrato altra necessaria procedura richiesta dalle vigenti norme edilizie.

Entro l'l1/05/2002 è previsto l'adeguamento, all'interno delle camere, dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi. Non è richiesto dalla norma, per gli alberghi preesistenti al 1994, l'adeguamento di poltrone e divani.

Occorre, a seguito di queste continue proroghe, fare il punto sulla situazione normativa degli alberghi per quanto concerne gli obblighi di prevenzione incendi.

La L. 966 all'art. 4 stabilisce dal 26/07/65 che "I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per l'Industria e Commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione " che ha validità pari alla periodicità delle visite.
"

In particolare, gli alberghi erano compresi nell'elenco allegato al D.M. 27/09/65, pubblicato sulla G.U. n. 278 dell'8/11/65, relativo alla "determinazione delle attività soggette alle visite periodiche di prevenzione incendi". Erano infatti riportati al punto 94, senza peraltro che fosse considerato, per l'assoggettabilità al controllo dei vigili del fuoco, il numero di posti letto superiore a 25 come avviene invece per il vigente D.M. 16/02/82.

Successivamente la Circolare del Ministero dell'Interno n. 27030 del 21/10/74 inerente "Classificazione di alberghi e pensioni al n. 94 dell'elenco allegato al D.M. 27 settembre 1965, n. 1973" precisava che potevano essere esclusi dai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali VV.F. gli alberghi, le pensioni ed altre attività alberghiere che prevedevano una ricettività massima inferiore a 100 posti letto (comprese le sistemazioni del personale addetto ai servizi vari).
La suddetta circolare riportava all'allegato "A" i criteri a carattere generale ed i suggerimenti tecnici da applicarsi sia in sede di esame di progetti di edifici che in sede di sopralluoghi di controllo delle attività stesse.
I criteri tecnici di prevenzione incendi esplicitati dalla circolare erano comunque da applicarsi per le attività alberghiere di nuova installazione ed anche ad edifici di ricettività inferiore a 100 posti letto, in sede di Commissione edilizia o di esame di progetti esplicitamente richiesto dai Comuni prima del rilascio della licenza di costruzione.

La circolare 27030 del 1974 non rappresenta un documento strettamente vincolante (in quanto circolare non ha valore di legge, ma rimane una disposizione interna dell'Amministrazione che la emana), in special modo per le attività esistenti, per le quali la circolare stessa stabilisce che le indicazioni tecniche illustrate "si applicano, ove ragionevolmente possibile, ... tenendo presenti i principi informatori dei criteri stessi per quanto concerne la costruzione, l'evacuazione in caso di emergenza, gli impianti tecnici e di protezione antincendi. "
La stessa circolare, sempre per le attività ricettive esistenti, stabilisce che "ove non sia possibile realizzare un sistema di vie di uscita in conformità a quanto previsto dai presenti criteri per le attività di nuova istituzione, le deficienze di una o più misure debbono essere compensate dall'eccedenza delle rimanenti e dalla maggiore efficacia dei sistemi di rilevazione di allarme e di spegnimento realizzabili mediante la installazione di opportuni impianti fissi."
La circolare conclude affermando che per i casi in cui non fosse stato possibile dare attuazione ai criteri di sicurezza illustrati, i Comandi Provinciali avrebbero potuto sottoporre al Ministero dell'Interno soluzioni alternative in grado di assicurare un livello equivalente di sicurezza, in tal modo anticipando quello che sarebbe stato il contenuto del successivo art. 21 del D.P.R. 577/82 in materia di deroghe (ora abrogato dall' art. 9 del D.P.R. 37/98 e sostituito dall'art. 6 dello stesso decreto).

Ai contenuti della circolare 27030/74 si sono sovrapposte successivamente, per le attività ricettive esistenti, le disposizioni della L. 406/80.

L'art. 1 della suddetta legge, successivamente abrogato dalla L. 818 del 7/12/84, stabiliva:

"Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statuale le direttive C.E.E. in materia di prevenzione incendi per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con eccezione delle attività stesse i cui titolari siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della L. 26 luglio 1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attività stessa. Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i comandi provinciali rilasceranno il nulla osta provvisorio che conterrà le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere esistenti. Dette prescrizioni tecniche, che avranno validità limitata all'entrata in vigore delle direttive C.E.E. di cui al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilità dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Per le attività alberghiere con licenza di esercizio per attività stagionale, il predetto termine è di nove mesi. Il predetto nulla osta sarà revocato dai Comandi Provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate. Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadrà se l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite. "

La L. 406 del 18 luglio 1980 riportava le seguenti misure di sicurezza per gli alberghi all'allegato "A":
"1. - Le "aree a rischio speciale" facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate dal Ministero dell'Intemo.
2. - Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.
3. - I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di sicurezza impartite dalle commissioni provinciali di vigilanza.
4. - Dovrà essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo avviso e rendere possibili le operazioni di esodo. Il sistema di allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività alberghiera. Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere.
5. - Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività alberghiera.
6. - Dovranno essere installate, su prescrizione dei comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministro dell'Intemo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (tali requisiti sono stati poi specificati dal successivo D.M. 12/09/80 n.d.r.).
7. - Dovrà essere imposto il divieto di impiegare - nelle camere destinate agli utenti - fomelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.
8. - Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.
9. - In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incenclio include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna standard dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione d'incendio in grado di avvertire subito il personale di servizio.
10. - Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente incaricato.
11. - Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi."

Come già detto il primo comma della L. 406 prevedeva la facoltà per i Comandi Provinciali di rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un "nulla osta" per la prosecuzione dell'attività, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della L. 966/65. Non si tratta del nulla osta provvisorio di cui alla successiva L. 818/84 ma di una forma autorizzativa concettualmente simile.

In realtà i titolari delle attività esistenti potevano sempre, sulla scorta delle prescrizioni dei comandi provinciali, richiedere in alternativa il rilascio del certificato di prevenzione con la procedura di cui alla L. 966/65. Le attività soggette al rilascio del "certificato di prevenzione" erano le attività comprese dal D.M. n. 1973 del 27/09/65 (successivamente integralmente sostituito dal D.M. 16/02/82).

Ad integrare le disposizioni della L. 406 viene successivamente emanato il D.M. 12/09/80, relativo alle "Direttive di massima per le prescrizioni che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla Legge 18 luglio 1980, n. 406" in materia di installazione di presidi antincendio.

Quattro anni dopo, nel 1984, viene promulgata la nota Legge 818. Tale legge, oltre ad abrogare il suesposto articolo 1 della L. 406, all'art. 2 stabilisce che:
"I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4, L. 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nulla osta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (omissis).
Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla Legge 18 luglio 1980, n. 406
."

In base al disposto della L. 818/84, quindi, le prescrizioni di sicurezza di cui alla L. 406 e al D.M. 12/09/80 vengono confermati quali requisiti minimi di sicurezza antincendio per l'ottenimento del nulla osta provvisorio e quindi per l'esercizio dell'attività (concetto peraltro già chiaramente espresso dall'art. 1 della L. 406).

Ma soffermiamoci sul disposto tecnico del D.M. 12/09/80, relativo ai presidi antincendio.

Per le attività fino a 10 camere erano richiesti i soli estintori portatili. Questi dovevano essere ubicati in posizione visibile e raggiungibile, in prossimità dei vani scala e nei corridoi, in prossimità di luoghi a rischio specifico quali cucine, quadri elettrici. Ogni estintore doveva essere a disposizione di un'area non superiore a 250 metri quadrati, con un minimo di un estintore per piano.

Se l'attività ricettiva consisteva di un numero di camere da 10 a 50, potevano essere sufficienti gli estintori solo se tutte le scale erano di tipo protetto (scala protetta: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura. Vedi Decreto Ministeriale 30/11/1983).

Allo stesso modo era considerata sufficiente la installazione dei soli estintori con i criteri sopra esposti se l'attività ricettiva, pur non essendo provvista di scale protette, aveva in tutti i locali un carico di incendio non elevato (inferiore a 50 kg/mq di legna equivalente).

Se l'attività ricettiva diversamente fosse stata provvista anche di un solo locale o deposito caratterizzato da un carico di incendio superiore a 50 kg/mq, allora era richiesta, in aggiunta alla presenza degli estintori, la installazione di un impianto idrico antincendio a naspi.

Il "naspo antincendio", che fa il suo esordio in questa occasione nelle norme di prevenzione incendi, si costituisce di un tubo semirigido avvolto su una bobina, stabilmente collegato alla rete di alimentazione e provvisto di lancia.
L'impianto a naspi, può anche essere collegato alla normale rete idrica, ma deve sempre e comunque assicurare una portata minima di 35 litri/minuto con una pressione residua al bocchello della lancia di 1,5 bar, considerando il funzionamento contemporaneo dei due naspi ubicati in posizione idraulicamente più sfavorita.
L'impianto a naspi deve coprire tutta l'area protetta dell'albergo, e deve assicurare una autonomia dell'alimentazione idrica di almeno trenta minuti.

Se l'albergo aveva più di 50 camere, allora erano richiesti requisiti relativi all'impiantistica antincendio differenti in funzione dell'altezza dell'edificio (maggiore o minore a 24 metri), dei carico di incendio dei locali (maggiore o minore a 50 kg/mq.), e dell'esistenza di scale di tipo protetto.

In particolare poteva essere richiesto l'abbinamento di estintori ed impianto idrico antincendio a naspi, oppure di estintori ed impianto idrico antincendio ad idranti (vedi tabella allegata).

Nel caso di locali con carico di incendio superiore a 50 kg/mq. in edifici di altezza superiore a 24 metri era richiesto, per i suddetti locali, un impianto fisso di spegnimento automatico.

Non veniva fornita alcuna specifica tecnica in merito alla realizzazione del suddetto impianto automatico di spegnimento.

Per l'impianto idrico antincendio ad idranti si richiedeva invece la indipendenza dalla rete sanitaria, la possibilità di proteggere l'intera area dell'attività ricettiva e la portata di 120 litri/minuto alle due lance da 45 mm UNI in fase di scarica contemporanea ubicate in posizione idraulicamente più sfavorevole. Era anche specificamente prescritta la installazione di attacco di mandata per autopompa ubicato in posizione visibile ed idonea.

 

CAMERE N° SCALE TIPO ALTEZZA m
CARICO D'INCENDIO
> 50 kg/mq < 50 Kg/mq
Fino a 10 Punto 4.1(*)   Estintori  
Da 11 a 50 Protette   Punto 5.1.1 ESTINTORI
Non protette   Naspi + estintori
Punto 5.2.1 (*)
Estintori
Punto 5.2.2 (*)
Oltre 50 Protette   Idranti + estintori
Punto 6.1.1 (*)
Naspi + estintori
Punto 6.1.2 (*)
< =24 Idranti + estintori (1)
Punto 6.2.1 (*)
Naspi + estintori
Punto 6.2.3 (*)
Non protette > 24 Impianto fisso di spegnimento automatico + estintori
Punto 6.2.2 (*)
Idranti + estintori
Punto 6.2.4
(*) (D.M. 12/09/80)

(1) I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo superiore a 50 kg/mq, dovranno essere protetti da impianto fisso automatico di spegnimento, comandato da idoneo rivelatore.

Nel 1982 il D.M. 16/02/82 introduce l'obbligo dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per gli alberghi con più di 25 posti letto e nel 1994, entra in vigore il D.M. 09/04/94, tuttora vigente.

Tale decreto reca:

  • al titolo secondo, parte prima, le disposizioni tecniche di prevenzione incendi da attuarsi per le attività di nuova costruzione con ricettività superiore a 25 posti letto;
  • al titolo secondo, parte seconda, le disposizioni per le attività esistenti con più di 25 posti letto;
  • al titolo terzo le disposizioni di prevenzione incendi per le attività con capacità inferiore a 25 posti letto;
  • al titolo quarto le disposizioni per rifugi alpini.

In merito all'applicazione del D.M. 09/04/94, occorre precisare che le disposizioni del titolo II, parte prima, relativo alle cosiddette "nuove attività" si applicano, sempre per attività con numero di posti letto superiore a 25:

a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti in caso di cambiamento della destinazione;
c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.

Le disposizioni di cui al Titolo Il - parte seconda - del D.M. 09/04/94 si applicano invece alle attività con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Per attività esistenti vanno intese quelle attività che all'11/05/94 di fatto esercivano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.

Ora, come già anticipato all'inizio dei presenti appunti, dapprima il Decreto 07/04/99 ha prorogato alla fine di quest'anno i termini entro i quali devono essere effettuati gli adeguamenti previsti dal D.M. 09/04/94 che avevano la scadenza all'11/05/99, (adeguamento di strutture, separazioni, protezione antincendio delle scale e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.) ed in ultimo l'art. 6 della L. 140/99 ha ulteriormente dilazionato tale termine all'11/05/2002.
In pratica i titolari delle attività ricettive potranno effettuare tutti i lavori di adeguamento entro il termine dell'11/05/2002 a condizione di avere ottenuto entro il 31/12/99 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'approvazione del progetto di prevenzione incendi che recepisce i necessari lavori di adeguamento antincendio previsti dal D.M. 09/04/94 e di poter dimostrare di avere prodotto entro la stessa data richiesta di concessione edilizia per tali lavori o inoltrato altra necessaria procedura richiesta dalle vigenti norme edilizie.

Si ribadisce quindi che per le attività ricettive che non lo avessero ancora fatto occorre quindi produrre un progetto di prevenzione incendi (con le procedure illustrate dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. 04/05/98) presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco, al fine di ottenerne la approvazione, e procedere quindi alla richiesta, qualora necessaria per i lavori da realizzare, delle autorizzazioni edilizie. Tale progetto deve recepire gli adeguamenti antincendio imposti dal D.M. 09/04/94.

Si ribadisce ancora che la Lettera-Circolare del 01/06/99 prot. P646/4122/1 sott. 1 del Ministero dell'Interno ha precisato che l'acquisizione del parere di conformità sul progetto è necessaria quando l'adeguamento comporta interventi di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è da escludersi qualora gli interventi siano unicamente relativi alla sostituzione dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti con altri rispondenti alla classificazione di reazione al fuoco stabilita nel D.M. 09/04/94. Tale avvenuto intervento dovrà comunque essere comunicato al Comando provinciale dei vigili del fuoco con le procedure di cui al D.M. 04/05/98.
Per tutti quei lavori impiantistici (impianti elettrici, impianti antincendio, impianti di rivelazione fumi, ecc.) che possono essere effettuati senza autorizzazioni edilizie, la proroga al 2002 è da intendersi implicitamente concessa, se l'albergo è provvisto di un progetto di prevenzione incendi approvato dai Vigili del Fuoco.

Di fatto, quindi, gli alberghi sono stati sottoposti ad un regime transitorio che consente di ottemperare a sostanziali adeguamenti di prevenzione incendi entro il 2000. Peraltro quanto richiesto dall'allegato "A" della L. 406/80 e conseguentemente dal D.M. 12/09/80 in materia di presidi antincendio, costituendo requisito minimo di sicurezza per il nulla osta all'esercizio dell'attività, non è sottoposto a proroga alcuna, ma anzi tali requisiti di sicurezza devono essere garantiti e gli impianti in grado di assicurare le richieste prestazioni.
Qualora tali requisiti di sicurezza non fossero riscontrabili, ciò potrebbe comportare l'effettuazione da parte del Comando di prescrizioni assistite da sanzione ai fini della regolarizzazione delle strutture e/o degli impianti ai sensi e con le procedure del D.Lgs. 758/94.
Ovviamente poi le attività ricettive con lavoratori dipendenti, a prescindere da quanto disposto dal D.M. 09/04/94, dovranno aver ottemperato a quanto riportato dal D.Lgs. 626/94, in particolare per quanto riguarda la effettuazione della valutazione di rischio, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la nomina del responsabile della squadra di emergenza e degli addetti all'emergenza, la redazione del piano di emergenza e la sua verifica periodica, la effettuazione della informazione antincendio ai lavoratori e della formazione antincendio agli addetti alla squadra di emergenza, ecc.

Gli obblighi citati previsti dal D.Lgs. 626 sono tutti assistiti da sanzione penale e non sono prorogati.

 



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