Norme,
proroghe e sanzioni di prevenzione incendi nelle attivita' ricettive
Mario
Abate
Ispettore Antincendi
Si
sono recentemente succedute sulla Gazzetta Ufficiale, ad appena
un mese di distanza l'una dall'ultra, due norme che hanno prorogato
i termini per la realizzazione di sostanziali adeguamenti antincendio
delle attività ricettive, precedentemente fissati all'11/05/99.
PREFAZIONE
Il Decreto 07/04/99, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20/04/99,
ha prorogato alla fine di quest'anno i termini entro i quali
dovevano essere effettuati adeguamenti sostanziali di prevenzione
incendi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 09/04/94
(G.U. n. 95 del 26/04/94).
Entro il 31/12/99 gli alberghi con più di 25 posti letto
avrebbero dovuto procedere all'adeguamento di strutture, separazioni,
protezione antincendio delle scale e degli ascensori, vie di
esodo, impianti, ecc.
Quest'ultima scadenza è ora stata nuovamente prorogata
all'11/05/2002 dall'art. 6 della Legge 11/05/99 n. 140, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 21/05/99 n. 117 (l'art. 6 della
Legge 140/99 è pubblicato più avanti nella rivista,
ndr).
In pratica, i titolari delle attività ricettive potranno
effettuare i lavori di adeguamento entro il termine dell'11/05/2002
a condizione che:
-
abbiano ottenuto entro il 31/12/99 dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco l'approvazione del progetto di prevenzione
incendi (vedi D.P.R. 37/98 art. 2 - parere di conformità)
che recepisce i necessari lavori di adeguamento antincendio
previsti dal D.M. 09/04/94;
-
possano dimostrare di avere prodotto entro la stessa data
richiesta di concessione edilizia per tali lavori o inoltrato
altra necessaria procedura richiesta dalle vigenti norme edilizie.
Per le attività ricettive che non lo avessero ancora
fatto occorre quindi produrre un progetto di prevenzione incendi
(con le procedure illustrate dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. 04/05/98)
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine
di ottenerne la approvazione, e procedere quindi alla richiesta,
qualora necessaria per i lavori da realizzare, delle autorizzazioni
edilizie.
Al riguardo la recentissima lettera - circolare 01/06/99 prot.
P646/4122/1 sott. 1 del Ministero dell'Interno specifica che
la presentazione del progetto di prevenzione incendi ai VV.F.
è necessaria quando l'adeguamento comporta interventi
di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è da escludersi
qualora gli interventi siano unicamente relativi alla sostituzione
dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti con altri
di opportuna reazione al fuoco.
Qualora poi l'adeguamento alle prescrizioni del D.M. 09/04/94
necessiti solo lavori impiantistici (adeguamento di impianti
elettrici, impianti antincendio, installazione di impianti di
rivelazione fumi, ecc.) che possono essere effettuati senza
autorizzazioni edilizie, non è ovviamente necessario
provvedere alla richiesta delle stesse, e la proroga al 2002
degli adeguamenti antincendio è da ritenersi implicitamente
concessa (sempre se l'albergo è provvisto di un progetto
di prevenzione incendi approvato dai Vigili del Fuoco che recepisce
le prescrizioni del D.M. 09/04/94).
Il termine dell'11/05/2002 è anche, allo stato attuale
della legge, la scadenza prevista per l'adeguamento, all'interno
delle camere, dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi.
GLI
ADEMPIMENTI
Come noto le caratteristiche antincendio degli alberghi
sono esplicitate dal D.M. 09/04/94 pubblicato sulla G.U. n.
95 del 26/04/94.
Gli adeguamenti per le attività con capienza superiore
a 25 posti letto sono stati suddivisi dal decreto suddetto in
gruppi aventi scadenze differite. La data di entrata in vigore
del decreto è il giorno 11/05/94.
Entro
un anno da tale data i titolari delle attività ricettive
dovevano presentare ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
un "piano programmato" contenente i lavori da effettuarsi
per l'adeguamento antincendio ed i tempi previsti per la realizzazione
dei lavori. Il decreto stabiliva che tale piano programmato,
a firma del responsabile dell'attività, doveva essere
presentato al Comando Provinciale per consentire ai titolari
delle attività in questione di identificare i necessari
interventi di adeguamento e programmare in tempo utile la loro
attuazione.
Entro
la data dell'11/05/96 doveva essere completato l'addestramento
antincendio del personale e la redazione di un piano di emergenza
e di evacuazione che deve essere verificato almeno due volte
all'anno (con la stessa periodicità il personale dell'albergo
deve partecipare ad esercitazioni antincendio). Sempre entro
l'l1/05/96 doveva essere predisposto un registro dei controlli
riportante le verifiche effettuate in materia di impianti elettrici,
estintori, idranti, rivelatori di fumo, ecc. Fin qui si parla
di obblighi i cui tempi di attuazione sono già scaduti;
i relativi adempimenti devono essere già in atto. Si
fa presente che tali obblighi si affiancano a quelli simili
previsti in maniera molto più dettagliata dal D.Lgs.
626/94 (squadra di emergenza) e dal D.P.R. 37/98 (registro dei
controlli).
Una
ulteriore scadenza era poi posta, dal D.M. 09/04/94, all'11
maggio di quest'anno; entro tale data gli alberghi con più
di 25 posti letto avrebbero dovuto procedere all'adeguamento
di strutture, separazioni, protezione antincendio delle scale
e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.
Quest'ultima
scadenza, prorogata dapprima dal decreto 07/04/99 del Ministero
dell'Interno dall'11/05/99 al 31/12/99, è ora stata nuovamente
prorogata all'11/05/2002 dall'art. 6 della Legge 11/05/99 n.
140, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/05/99 n. 117.
In pratica, in base al disposto di quest'ultima legge, i titolari
delle attività ricettive potranno effettuare i lavori
di adeguamento antincendio entro il termine dell'11/05/2002
a condizione che:
-
abbiano ottenuto entro il 31/12/99 dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco l'approvazione del progetto di prevenzione
incendi che recepisce i necessari lavori di adeguamento antincendio
previsti dal D.M. 09/04/94;
-
possano dimostrare di avere prodotto entro la stessa data
richiesta di concessione edilizia per tali lavori o inoltrato
altra necessaria procedura richiesta dalle vigenti norme edilizie.
Entro
l'l1/05/2002 è previsto l'adeguamento, all'interno delle
camere, dei materiali di rivestimento, tendaggi e materassi.
Non è richiesto dalla norma, per gli alberghi preesistenti
al 1994, l'adeguamento di poltrone e divani.
Occorre,
a seguito di queste continue proroghe, fare il punto sulla situazione
normativa degli alberghi per quanto concerne gli obblighi di
prevenzione incendi.
La
L. 966 all'art. 4 stabilisce dal 26/07/65 che "I depositi
e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli
di prevenzione incendi, nonché la periodicità
delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per
l'Interno, di concerto con il Ministro per l'Industria e Commercio,
in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il
provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere
le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di
lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei
locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta
vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente
accertate.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, eseguiti i controlli
e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni
di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione "
che ha validità pari alla periodicità delle visite.
"
In
particolare, gli alberghi erano compresi nell'elenco allegato
al D.M. 27/09/65, pubblicato sulla G.U. n. 278 dell'8/11/65,
relativo alla "determinazione delle attività
soggette alle visite periodiche di prevenzione incendi".
Erano infatti riportati al punto 94, senza peraltro che fosse
considerato, per l'assoggettabilità al controllo dei
vigili del fuoco, il numero di posti letto superiore a 25 come
avviene invece per il vigente D.M. 16/02/82.
Successivamente
la Circolare del Ministero dell'Interno n. 27030 del 21/10/74
inerente "Classificazione di alberghi e pensioni al
n. 94 dell'elenco allegato al D.M. 27 settembre 1965, n. 1973"
precisava che potevano essere esclusi dai controlli di prevenzione
incendi da parte dei Comandi Provinciali VV.F. gli alberghi,
le pensioni ed altre attività alberghiere che prevedevano
una ricettività massima inferiore a 100 posti letto (comprese
le sistemazioni del personale addetto ai servizi vari).
La suddetta circolare riportava all'allegato "A" i
criteri a carattere generale ed i suggerimenti tecnici da applicarsi
sia in sede di esame di progetti di edifici che in sede di sopralluoghi
di controllo delle attività stesse.
I criteri tecnici di prevenzione incendi esplicitati dalla circolare
erano comunque da applicarsi per le attività alberghiere
di nuova installazione ed anche ad edifici di ricettività
inferiore a 100 posti letto, in sede di Commissione edilizia
o di esame di progetti esplicitamente richiesto dai Comuni prima
del rilascio della licenza di costruzione.
La
circolare 27030 del 1974 non rappresenta un documento strettamente
vincolante (in quanto circolare non ha valore di legge, ma rimane
una disposizione interna dell'Amministrazione che la emana),
in special modo per le attività esistenti, per le quali
la circolare stessa stabilisce che le indicazioni tecniche illustrate
"si applicano, ove ragionevolmente possibile, ... tenendo
presenti i principi informatori dei criteri stessi per quanto
concerne la costruzione, l'evacuazione in caso di emergenza,
gli impianti tecnici e di protezione antincendi. "
La stessa circolare, sempre per le attività ricettive
esistenti, stabilisce che "ove non sia possibile realizzare
un sistema di vie di uscita in conformità a quanto previsto
dai presenti criteri per le attività di nuova istituzione,
le deficienze di una o più misure debbono essere compensate
dall'eccedenza delle rimanenti e dalla maggiore efficacia dei
sistemi di rilevazione di allarme e di spegnimento realizzabili
mediante la installazione di opportuni impianti fissi."
La circolare conclude affermando che per i casi in cui non fosse
stato possibile dare attuazione ai criteri di sicurezza illustrati,
i Comandi Provinciali avrebbero potuto sottoporre al Ministero
dell'Interno soluzioni alternative in grado di assicurare un
livello equivalente di sicurezza, in tal modo anticipando quello
che sarebbe stato il contenuto del successivo art. 21 del D.P.R.
577/82 in materia di deroghe (ora abrogato dall' art. 9 del
D.P.R. 37/98 e sostituito dall'art. 6 dello stesso decreto).
Ai
contenuti della circolare 27030/74 si sono sovrapposte successivamente,
per le attività ricettive esistenti, le disposizioni
della L. 406/80.
L'art.
1 della suddetta legge, successivamente abrogato dalla L. 818
del 7/12/84, stabiliva:
"Fino
a quando non saranno recepite nell'ordinamento statuale le direttive
C.E.E. in materia di prevenzione incendi per le attività
alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e con eccezione delle attività stesse i cui titolari
siano già in possesso del certificato di prevenzione
incendi, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in deroga
a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della L. 26 luglio
1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente,
ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione
dell'attività stessa. Esaminate le caratteristiche dell'esercizio,
i comandi provinciali rilasceranno il nulla osta provvisorio
che conterrà le prescrizioni tecniche di cui all'allegato
A indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali,
per la prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere
esistenti. Dette prescrizioni tecniche, che avranno validità
limitata all'entrata in vigore delle direttive C.E.E. di cui
al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilità
dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla
osta da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Per le attività alberghiere con licenza di esercizio
per attività stagionale, il predetto termine è
di nove mesi. Il predetto nulla osta sarà revocato dai
Comandi Provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati
su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non
risultino attuate. Trascorso il termine di sei mesi, il nulla
osta decadrà se l'interessato non abbia inoltrato domanda
di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite.
"
La
L. 406 del 18 luglio 1980 riportava le seguenti misure di sicurezza
per gli alberghi all'allegato "A":
"1. - Le "aree a rischio speciale"
facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad
attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse,
dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio
emanate dal Ministero dell'Intemo.
2. - Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle
attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente
alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.
3. - I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti
eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività
alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di
sicurezza impartite dalle commissioni provinciali di vigilanza.
4. - Dovrà essere installato un sistema d'allarme
per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali
dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo
avviso e rendere possibili le operazioni di esodo. Il sistema
di allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed
essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i
servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività
alberghiera. Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate
agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di
tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza
in tutta l'area occupata dalle camere.
5. - Dovrà essere installato un idoneo sistema
di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare
in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione
dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività
alberghiera.
6. - Dovranno essere installate, su prescrizione dei
comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima
emanate con provvedimento del Ministro dell'Intemo entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge (tali requisiti
sono stati poi specificati dal successivo D.M. 12/09/80 n.d.r.).
7. - Dovrà essere imposto il divieto di impiegare
- nelle camere destinate agli utenti - fomelli di qualsiasi
tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche
con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili
per riscaldamento.
8. - Dovrà essere imposto il divieto di tenere
depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati
facenti parte del volume edilizio destinato ad attività
alberghiera.
9. - In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà
essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non
potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incenclio
include i materiali combustibili facenti parte degli arredi,
delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti,
solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i
requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione
non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse
superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna standard
dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione
d'incendio in grado di avvertire subito il personale di servizio.
10. - Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere
in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato,
le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in
caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente
incaricato.
11. - Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata
dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento
che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi."
Come
già detto il primo comma della L. 406 prevedeva la facoltà
per i Comandi Provinciali di rilasciare provvisoriamente, ai
fini della licenza di esercizio, un "nulla osta" per
la prosecuzione dell'attività, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 4 della L. 966/65. Non si tratta del nulla osta provvisorio
di cui alla successiva L. 818/84 ma di una forma autorizzativa
concettualmente simile.
In
realtà i titolari delle attività esistenti potevano
sempre, sulla scorta delle prescrizioni dei comandi provinciali,
richiedere in alternativa il rilascio del certificato di prevenzione
con la procedura di cui alla L. 966/65. Le attività soggette
al rilascio del "certificato di prevenzione" erano
le attività comprese dal D.M. n. 1973 del 27/09/65 (successivamente
integralmente sostituito dal D.M. 16/02/82).
Ad
integrare le disposizioni della L. 406 viene successivamente
emanato il D.M. 12/09/80, relativo alle "Direttive di
massima per le prescrizioni che i Comandi Provinciali dei Vigili
del Fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla
Legge 18 luglio 1980, n. 406" in materia di installazione
di presidi antincendio.
Quattro
anni dopo, nel 1984, viene promulgata la nota Legge 818. Tale
legge, oltre ad abrogare il suesposto articolo 1 della L. 406,
all'art. 2 stabilisce che:
"I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, in deroga
a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4, L. 26 luglio 1965,
n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nulla osta provvisorio
che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo
precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni
e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive
sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi (omissis).
Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio sarà
rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo
accertamento della rispondenza delle attività stesse
alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso
alla Legge 18 luglio 1980, n. 406."
In
base al disposto della L. 818/84, quindi, le prescrizioni di
sicurezza di cui alla L. 406 e al D.M. 12/09/80 vengono confermati
quali requisiti minimi di sicurezza antincendio per l'ottenimento
del nulla osta provvisorio e quindi per l'esercizio dell'attività
(concetto peraltro già chiaramente espresso dall'art.
1 della L. 406).
Ma soffermiamoci sul disposto tecnico del D.M. 12/09/80, relativo
ai presidi antincendio.
Per
le attività fino a 10 camere erano richiesti i soli estintori
portatili. Questi dovevano essere ubicati in posizione visibile
e raggiungibile, in prossimità dei vani scala e nei corridoi,
in prossimità di luoghi a rischio specifico quali cucine,
quadri elettrici. Ogni estintore doveva essere a disposizione
di un'area non superiore a 250 metri quadrati, con un minimo
di un estintore per piano.
Se
l'attività ricettiva consisteva di un numero di camere
da 10 a 50, potevano essere sufficienti gli estintori solo se
tutte le scale erano di tipo protetto (scala protetta: scala
in vano costituente compartimento antincendio avente accesso
diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI
predeterminata e dotate di congegno di autochiusura. Vedi Decreto
Ministeriale 30/11/1983).
Allo
stesso modo era considerata sufficiente la installazione dei
soli estintori con i criteri sopra esposti se l'attività
ricettiva, pur non essendo provvista di scale protette, aveva
in tutti i locali un carico di incendio non elevato (inferiore
a 50 kg/mq di legna equivalente).
Se
l'attività ricettiva diversamente fosse stata provvista
anche di un solo locale o deposito caratterizzato da un carico
di incendio superiore a 50 kg/mq, allora era richiesta, in aggiunta
alla presenza degli estintori, la installazione di un impianto
idrico antincendio a naspi.
Il
"naspo antincendio", che fa il suo esordio in questa
occasione nelle norme di prevenzione incendi, si costituisce
di un tubo semirigido avvolto su una bobina, stabilmente collegato
alla rete di alimentazione e provvisto di lancia.
L'impianto a naspi, può anche essere collegato alla normale
rete idrica, ma deve sempre e comunque assicurare una portata
minima di 35 litri/minuto con una pressione residua al bocchello
della lancia di 1,5 bar, considerando il funzionamento contemporaneo
dei due naspi ubicati in posizione idraulicamente più
sfavorita.
L'impianto a naspi deve coprire tutta l'area protetta dell'albergo,
e deve assicurare una autonomia dell'alimentazione idrica di
almeno trenta minuti.
Se
l'albergo aveva più di 50 camere, allora erano richiesti
requisiti relativi all'impiantistica antincendio differenti
in funzione dell'altezza dell'edificio (maggiore o minore a
24 metri), dei carico di incendio dei locali (maggiore o minore
a 50 kg/mq.), e dell'esistenza di scale di tipo protetto.
In
particolare poteva essere richiesto l'abbinamento di estintori
ed impianto idrico antincendio a naspi, oppure di estintori
ed impianto idrico antincendio ad idranti (vedi tabella allegata).
Nel
caso di locali con carico di incendio superiore a 50 kg/mq.
in edifici di altezza superiore a 24 metri era richiesto, per
i suddetti locali, un impianto fisso di spegnimento automatico.
Non
veniva fornita alcuna specifica tecnica in merito alla realizzazione
del suddetto impianto automatico di spegnimento.
Per
l'impianto idrico antincendio ad idranti si richiedeva invece
la indipendenza dalla rete sanitaria, la possibilità
di proteggere l'intera area dell'attività ricettiva e
la portata di 120 litri/minuto alle due lance da 45 mm UNI in
fase di scarica contemporanea ubicate in posizione idraulicamente
più sfavorevole. Era anche specificamente prescritta
la installazione di attacco di mandata per autopompa ubicato
in posizione visibile ed idonea.
CAMERE
N° |
SCALE
TIPO |
ALTEZZA
m |
CARICO
D'INCENDIO
|
>
50 kg/mq |
<
50 Kg/mq |
Fino
a 10 |
Punto
4.1(*) |
|
Estintori |
|
Da
11 a 50 |
Protette
|
|
Punto
5.1.1 |
ESTINTORI |
Non
protette |
|
Naspi
+ estintori
Punto 5.2.1 (*) |
Estintori
Punto 5.2.2 (*) |
Oltre
50 |
Protette |
|
Idranti
+ estintori
Punto 6.1.1 (*) |
Naspi
+ estintori
Punto 6.1.2 (*) |
<
=24 |
Idranti
+ estintori (1)
Punto 6.2.1 (*) |
Naspi
+ estintori
Punto 6.2.3 (*) |
Non
protette |
>
24 |
Impianto
fisso di spegnimento automatico + estintori
Punto 6.2.2 (*) |
Idranti
+ estintori
Punto 6.2.4
(*) (D.M. 12/09/80)
|
(1) I soli vani scala, se hanno carico d'incendio complessivo
superiore a 50 kg/mq, dovranno essere protetti da impianto fisso
automatico di spegnimento, comandato da idoneo rivelatore.
Nel
1982 il D.M. 16/02/82 introduce l'obbligo dell'ottenimento del
certificato di prevenzione incendi per gli alberghi con più
di 25 posti letto e nel 1994, entra in vigore il D.M. 09/04/94,
tuttora vigente.
Tale
decreto reca:
-
al titolo secondo, parte prima, le disposizioni tecniche di
prevenzione incendi da attuarsi per le attività di
nuova costruzione con ricettività superiore a 25 posti
letto;
-
al titolo secondo, parte seconda, le disposizioni per le attività
esistenti con più di 25 posti letto;
-
al titolo terzo le disposizioni di prevenzione incendi per
le attività con capacità inferiore a 25 posti
letto;
-
al titolo quarto le disposizioni per rifugi alpini.
In
merito all'applicazione del D.M. 09/04/94, occorre precisare
che le disposizioni del titolo II, parte prima, relativo alle
cosiddette "nuove attività" si applicano, sempre
per attività con numero di posti letto superiore a 25:
a)
alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
b) alle attività da realizzare in edifici o
locali già esistenti in caso di cambiamento della destinazione;
c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione
degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50%
dei solai;
d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività
esistenti.
Le
disposizioni di cui al Titolo Il - parte seconda - del D.M.
09/04/94 si applicano invece alle attività con più
di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto.
Per attività esistenti vanno intese quelle attività
che all'11/05/94 di fatto esercivano con una autorizzazione
rilasciata dall'organo amministrativo competente.
Ora,
come già anticipato all'inizio dei presenti appunti,
dapprima il Decreto 07/04/99 ha prorogato alla fine di quest'anno
i termini entro i quali devono essere effettuati gli adeguamenti
previsti dal D.M. 09/04/94 che avevano la scadenza all'11/05/99,
(adeguamento di strutture, separazioni, protezione antincendio
delle scale e degli ascensori, vie di esodo, impianti, ecc.)
ed in ultimo l'art. 6 della L. 140/99 ha ulteriormente dilazionato
tale termine all'11/05/2002.
In pratica i titolari delle attività ricettive potranno
effettuare tutti i lavori di adeguamento entro il termine dell'11/05/2002
a condizione di avere ottenuto entro il 31/12/99 dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco l'approvazione del progetto
di prevenzione incendi che recepisce i necessari lavori di adeguamento
antincendio previsti dal D.M. 09/04/94 e di poter dimostrare
di avere prodotto entro la stessa data richiesta di concessione
edilizia per tali lavori o inoltrato altra necessaria procedura
richiesta dalle vigenti norme edilizie.
Si
ribadisce quindi che per le attività ricettive che non
lo avessero ancora fatto occorre quindi produrre un progetto
di prevenzione incendi (con le procedure illustrate dal D.P.R.
37/98 e dal D.M. 04/05/98) presso il Comando provinciale dei
vigili del fuoco, al fine di ottenerne la approvazione, e procedere
quindi alla richiesta, qualora necessaria per i lavori da realizzare,
delle autorizzazioni edilizie. Tale progetto deve recepire gli
adeguamenti antincendio imposti dal D.M. 09/04/94.
Si
ribadisce ancora che la Lettera-Circolare del 01/06/99 prot.
P646/4122/1 sott. 1 del Ministero dell'Interno ha precisato
che l'acquisizione del parere di conformità sul progetto
è necessaria quando l'adeguamento comporta interventi
di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è da escludersi
qualora gli interventi siano unicamente relativi alla sostituzione
dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti con altri
rispondenti alla classificazione di reazione al fuoco stabilita
nel D.M. 09/04/94. Tale avvenuto intervento dovrà comunque
essere comunicato al Comando provinciale dei vigili del fuoco
con le procedure di cui al D.M. 04/05/98.
Per tutti quei lavori impiantistici (impianti elettrici, impianti
antincendio, impianti di rivelazione fumi, ecc.) che possono
essere effettuati senza autorizzazioni edilizie, la proroga
al 2002 è da intendersi implicitamente concessa, se l'albergo
è provvisto di un progetto di prevenzione incendi approvato
dai Vigili del Fuoco.
Di
fatto, quindi, gli alberghi sono stati sottoposti ad un regime
transitorio che consente di ottemperare a sostanziali adeguamenti
di prevenzione incendi entro il 2000. Peraltro quanto richiesto
dall'allegato "A" della L. 406/80 e conseguentemente
dal D.M. 12/09/80 in materia di presidi antincendio, costituendo
requisito minimo di sicurezza per il nulla osta all'esercizio
dell'attività, non è sottoposto a proroga alcuna,
ma anzi tali requisiti di sicurezza devono essere garantiti
e gli impianti in grado di assicurare le richieste prestazioni.
Qualora tali requisiti di sicurezza non fossero riscontrabili,
ciò potrebbe comportare l'effettuazione da parte del
Comando di prescrizioni assistite da sanzione ai fini della
regolarizzazione delle strutture e/o degli impianti ai sensi
e con le procedure del D.Lgs. 758/94.
Ovviamente poi le attività ricettive con lavoratori dipendenti,
a prescindere da quanto disposto dal D.M. 09/04/94, dovranno
aver ottemperato a quanto riportato dal D.Lgs. 626/94, in particolare
per quanto riguarda la effettuazione della valutazione di rischio,
la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
la nomina del responsabile della squadra di emergenza e degli
addetti all'emergenza, la redazione del piano di emergenza e
la sua verifica periodica, la effettuazione della informazione
antincendio ai lavoratori e della formazione antincendio agli
addetti alla squadra di emergenza, ecc.
Gli
obblighi citati previsti dal D.Lgs. 626 sono tutti assistiti
da sanzione penale e non sono prorogati.
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