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Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Prot. 218445 del 4 agosto 1998

Circolare illustrativa degli articoli 1,2 e 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"

PREMESSA
Il nucleo centrale del decreto legislativo è costituito dall'abolizione del regime concessorio che rappresenta il punto di partenza imprescindibile per la lettura di molte delle disposizioni contenute nella nuova disciplina.
Le concessioni in essere sono convertite di diritto in autorizzazioni, valide fino a revoca. Organo competente al rilascio delle autorizzazioni per tutti gli impianti, compresi i potenziamenti, è il sindaco del comune in cui l'impianto di distribuzione dei carburanti è installato o l'Ufficio comunale preposto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990, come novellato dall'art. 6, comma 2, lett. f), della legge n. 127 del 1997.
Dall'enunciazione di tali principi, contenuti nell'art. 1, commi 1-2, del decreto legislativo, discendono le seguenti considerazioni.

1. RAPPORTI CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE
Occorre al riguardo precisare che la soppressione del regime concessorio produce come immediata conseguenza il venir meno delle disposizioni volte a disciplinare la concessione stessa.
Gran parte della normativa precedente, pertanto, è sostituita dal decreto legislativo n. 32 del 1998, in ossequio al principio che la legge sopravveniente, regolante la medesima materia, sostituisce in toto quella precedente. Allo stesso modo le normative regionali già in vigore mantengono la loro efficacia limitatamente alle disposizioni richiamate dal decreto legislativo, in particolare per quanto concerne i profili di indirizzo programmatico.

2. AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI
Il decreto legislativo n. 112/98, recante ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 1, fa salva, in linea generale, la materia disciplinata dal decreto legislativo 32/1998.
Il successivo art. 105 punto f), attribuisce, però, in modo specifico, alle regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.
Tale norma tratta in effetti di una rete di distribuzione con caratteristiche peculiari rispetto alla viabilità ordinaria, per la quale non si pone il problema della ristrutturazione, e, quindi, risulta in linea con gli obiettivi del decreto 32/1998.

3. DOMANDE IN ITINERE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA
Sono fatte salve le domande validamente presentate in vigenza della precedente normativa. Si precisa al riguardo che il comune richiederà la eventuale integrazione della documentazione a suo tempo prodotta, limitatamente agli aspetti innovativi introdotti dal decreto legislativo.
Le istanze presentate almeno 150 giorni prima della entrata in vigore del nuovo decreto sono esaminate sulla base della normativa vigente al momento della loro presentazione.

4. REQUISITI SOGGETTIVI
La cessazione del regime concessorio ha fatto venir meno il requisito della capacità tecnico-economica ed organizzativa del soggetto richiedente: tuttavia alcuni requisiti minimi del richiedente possono essere agevolmente desunti dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

5. PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L'istruttoria delle istanze di autorizzazione è semplificata rispetto al previgente regime concessorio, l'interessato adotta ogni iniziativa di propria competenza per conformare il contenuto della domanda di autorizzazione alle specifiche disposizioni vigenti. Al riguardo, ad esempio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il richiedente - prima di trasmettere al comune la propria domanda e la relativa autocertificazione - provvederà ad acquisire una perizia giurata da parte del tecnico di sua fiducia con la quale sarà attestato l'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni richieste dalla legge.

5.1 La domanda, pertanto, è l'ultimo stadio della procedura amministrativa in quanto volta semplicemente a illustrare il possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della distribuzione dei carburanti.
La domanda dovrà contenere esclusivamente la documentazione necessaria a verificare la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore ovvero, ove tale piano non esista, alla normativa urbanistica vigente, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonchè alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. In particolare, dovrà essere chiaramente documentata la localizzazione dell'impianto, l'atto da cui risulta la disponibilità del terreno, la planimetria dell'impianto.

5.2 Alla domanda, inoltre, deve essere allegata un'analitica autocertificazione concernente gli elementi richiesti dalla normativa vigente. La perizia giurata, in particolare, deve essere redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni di legge e, in particolare, a quelle concernenti:
a) il Piano regolatore generale ovvero, in mancanza, la normativa urbanistica vigente;
b) le norme fiscali;
c) la tutela dei beni storici e artistici; la sicurezza ambientale, sanitaria, stradale, ivi compresa la prevenzione degli incendi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, contenente "regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e del decreto 4 maggio 1998 emanato dal Ministro dell'Interno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 104 del 7 maggio 1998.
d) le indicazioni programmatiche regionali nonchè le eventuali prescrizioni del comune in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, periodi secondo e terzo.

5.3 Gli impianti da chiudere e smantellare sono individuati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 32 del 1998. Il comune provvede a che l'iter relativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta e quello concernente la concessione edilizia avvengano non oltre 90 giorni dalla domanda. Al riguardo si precisa che quanto disposto dall'intero comma 1 dell'articolo 2 si applica anche ai casi di potenziamento o ristrutturazione degli impianti esistenti.

6. COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE
La verifica da parte del comune relativa agli impianti esistenti deve essere effettuata, secondo il disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32/1998, entro e non oltre il 30 giugno 1998, nei termini formulati dal successivo paragrafo 7.
Le modalità del collaudo degli impianti restano invariate per il collaudo iniziale dei nuovi impianti ovvero degli impianti potenziati o ristrutturati.
La verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti al momento del collaudo iniziale è effettuata enttro e non oltre quindici anni dalla precedente.
In sede di verifica quindicennale l'interessato produrrà le certificazioni necessarie per gli aspetti di sicurezza sanitaria, il cui controllo è demandato alle competenti Aziende Sanitarie locali.
Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, il comune avvia il procedimento per la nomina della commissione di collaudo, alla quale trasmette gli atti concernenti l'autorizzazione, prima della scadenza dei novanta giorni dal ricevimento degli atti.
L'interessato comunica la conclusione dei lavori al comune. Sulla base della documentazione presentata il comune, sentita la commissione di collaudo, può rilasciare - ove ricorrano le condizioni - l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (recante "approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui"). Nei novanta giorni successivi alla comunicazione della fine dei lavori da parte dell'interessato la commissione deve effettuare il collaudo.

7. VERIFICHE AL 30 GIUGNO 1998
Le verifiche di competenza dei comuni, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, entro il 30 giugno 1998, concernono il rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici, ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità. In proposito si rileva innanzitutto come gli impianti esistenti, ove in regola con la verifica periodica di cui al punto 6, siano da ritenere conformi alla normativa concernente gli aspetti fiscali e della prevenzione incendi.
I medesimi impianti, invece, devono essere verificati per gli aspetti che attengono alla sicurezza sanitaria e ambientale. Devono inoltre essere sottoposti a verifica comunale i profili di compatibilità con le norme urbanistiche e con le norme sulla viabilità.
In proposito, ove il comune intenda avvalersi di analitica autocertificazione prodotta dal titolare dell'autorizzazione - corredata di apposita perizia giurata redatta e sottoscritta da un idoneo tecnico iscritto al relativo albo professionale che ne assume la responsabilità unitamente al predetto titolare - è necessario che previamente il medesimo comune renda noti tutti gli elementi concernenti il rispetto delle norme richiamate dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, costituenti il contenuto minimo obbligatorio dell'autocertificazione medesima. I comuni trasmettono le risultanze delle verifiche effettuate all'interessato, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di Finanza, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e al Ministero dell'Ambiente, anche al fine di dare coerente e tempestiva attuazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 2, in materia di revoca delle autorizzazioni e di ripristino delle aree.

8. QUANTO AD ALCUNI QUESITI POSTI IN MERITO A SINGOLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO, SI FORNISCONO DI SEGUITO ALCUNI CHIARIMENTI
8.1 Art. 1, comma 4.
La comunicazione relativa al trasferimento di titolarità, corredata dall'atto di trasferimento redatto nelle forme di legge, nonchè dai documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi (v. paragrafo 4) del nuovo intestatario deve essere effettuata da entrambe le parti congiuntamente o disgiuntamente.

8.2 Art. 1, comma 9.
Per quanto riguarda la possibilità prevista da tale comma che i gestori degli impianti effettuino interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, si precisa che per minuta manutenzione deve intendersi ogni intervento che non interessi le parti strutturali degli stessi.

8.3 Art. 2, comma 1.
La delibera comunale di individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati nuovi impianti deve avere carattere di generalità al fine di fornire al soggetto interessato i parametri in base ai quali effettuare le proprie scelte imprenditoriali: in tal modo saranno individuate precisamente non le singole aree destinatarie degli impianti, ma tutte le tipologie di aree suscettibili di essere utilizzate, come predeterminate dal comune con apposita delibera.
Quanto agli eventuali effetti modificativi dei vigenti strumenti urbanistici determinati dalla delibera comunale si precisa che quest'ultima, essendo qualificata come "adozione di variante", è comunque sottoposta al vaglio degli enti previsti dalla legge i quali, da parte loro, limiteranno l'ambito del controllo in proposito al rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici, ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.
Gli adempimenti sopra descritti sono propedeutici al concreto avvio del processo di ristrutturazione della rete.

8.4 Art. 3, comma 1.
a) Per impianto "in esercizio", da utilizzare ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti o al trasferimento di quelli in attività, si intende un impianto attivo e funzionante alla data del 20 marzo 1998 - ovvero un impianto autorizzato alla temporanea sospensione dell'attività le cui attrezzature sono comunque tecnicamente idonee per l'erogazione - al cui titolare sia stata rilasciata la concessione entro e non oltre il 30 dicembre 1996.
Fino al 31 dicembre 1999 la chiusura degli impianti in esercizio consente il rilascio di una autorizzazione per nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3.
b) Ai fini dell'autorizzazione comunale al potenziamento degli impianti, prevista dall'ultimo periodo del comma 1, va innanzitutto ribadito che - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 - la rinuncia a un altro impianto installato e funzionante e il suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento, devono precedere l'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o la installazione di apparecchiature self-service o sistemi di pre-pagamento, ferma restando la facoltà - di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 - di avvalersi del diritto secondo le cadenze temporali ivi previste;
c) tenuto conto dell'ambito programmatorio su scala regionale definito dal decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, fino al 31dicembre 1999 l'apertura di nuovi impianti e il potenziamento nei termini chiariti alla precedente lettera sono subordinati alla chiusura e allo smantellamento di impianti situati nella medesima regione.

8.5 Art. 3, commi 2 e 3.
Al fine di accelerare il processo di ristrutturazione con i commi 2 e 3 dell'art. 3, si prevede un duplice meccanismo volto, da una parte, a incentivare la ristrutturazione volontaria del settore e, dall'altra, a responsabilizzare i comuni, tenuti ad accertare i profili di incompatibilità degli impianti con le norme vigenti.
a) L'interessato può presentare un programma di chiusura e smantellamento dei propri impianti, esclusivamente in ragione delle proprie valutazioni di natura imprenditoriale e indipendentemente dai richiamati profili di incompatibilità. Gli impianti inseriti in tali piani possono essere eventualmente sostituiti dal titolare con altri impianti, previo assenso del Comune competente per l'impianto che è stato sostituito, subordinato esclusivamente alla verifica della loro compatibilità - adeguabilità. Il legislatore ha in tal modo inteso incentivare il processo di ristrutturazione della rete, consentendo al presentatore di tale programma - ove il comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato specifiche osservazioni - di installare immediatamente i nuovi e più efficienti impianti, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo.
b) Qualora l'interessato non abbia intenzione di avvalersi di tale incentivo - che, a tutti gli effetti, si qualifica come un vantaggio competitivo connesso alla razionalizzazione della rete - il comma 2 dell'articolo 3 dispone che, in ogni caso, i titolari degli impianti incompatibili con le norme vigenti sono tenuti a presentare il programma di chiusura e smantellamento o adeguamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle verifiche effettuate dal comune. Ove, peraltro, il predetto programma non sia stato presentato o integralmente rispettato, o inadeguatamente formulato, le autorizzazioni concernenti gli impianti incompatibili sono comunque revocate decorsi diciotto mesi dai comuni capoluogo di provincia e decorsi due anni dagli altri comuni.
I programmi devono prevedere la puntuale individuazione dei singoli impianti oggetto di chiusura o di adeguamento con la descrizione del tipo di intervento di messa a norma che si intende effettuare.
c) I progetti di adeguamento alle norme vigenti dovranno essere presentati esclusivamente ai comuni. L'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimersi sugli stessi entro il termine di trenta giorni, qualora il Comune stesso non abbia previsto un termine più esteso ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Trascorso tale termine senza riscontro da parte del comune, l'interessato può procedere all'esecuzione dei lavori assumendo la responsabilità della loro conformità alla normativa vigente. Qualora il comune ritenga che l'impianto non sia adeguabile alle norme vigenti, lo inserirà nel programma di chiusura obbligatorio, comunicandolo all'interessato. Il Sindaco, in ogni caso, anche a seguito di verifiche successive, al fine di tutelare gli interessi pubblici, annulla l'assenso illegittimamente formatosi a meno che l'interessato non abbia sanato eventuali vizi entro il termine stabilito dal comune.
d)L'autorizzazione per gli impianti incompatibili - individuati sia dall'interessato che dal comune - trascorsi i termini previsti (18 e 24 mesi dalla presentazione dei rispettivi piani), è revocata dal comune che procede alla adozione di specifici provvedimenti per gli impianti incompatibili non chiusi o non smantellati o non adeguati alle norme vigenti.

MINISTERO DELL'INTERNO D.G.P.C. E S.A. ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

LETTERA CIRCOLARE PROT. N° P1268/4101 SOTT. 72/E DEL 18 SETTEMBRE 1998

Oggetto: Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1998 sul Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n° 32 relativo alla razionalizzazione del sistema di distribuzione di carburanti.

Si trasmette la Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 218445 del 4 agosto 1998, illustrativa degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n° 32, affinché ne venga curata la diffusione, unitamente alla presente, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco del rispettivo ambito territoriale.
Il Decreto Legislativo n° 32 del 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 53 del 5 marzo 1998, all'art. 1 semplifica la previgente procedura amministrativa per autorizzare l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti.
Al fine di dare risposta ai quesiti pervenuti sull'argomento dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Industria nella circolare in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni in materia di adempimenti di prevenzione incendi relativi agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

A) PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione rientrano, come noto, tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi della legge n° 966/1965, del D.P.R. n° 577/1982, secondo le procedure di recente aggiornate con D.P.R. n° 37/1998, in quanto ricompresi nel D.M. 16 febbraio 1982, ai seguenti punti dell'allegato:
- n° 17 - impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione (metano, g.p.l.);
- n° 18 - impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato.

L'interessato è pertanto tenuto ad adottare tutte le specifiche disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. n° 37/1998, al fine di poter attestare nella domanda da inoltrare al Comune l'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni di legge, così come previsto dall'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n° 32/1998.

B) COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nella circolare in oggetto, ha precisato che le modalità di collaudo degli impianti restano invariate per il collaudo iniziale di nuovi impianti ovvero degli impianti potenziali o ristrutturati.
Pertanto sulla base di quanto previsto dalla previgente normativa, di cui alla legge n° 1034/1970 e dal connesso regolamento emanato con D.P.R. n° 1269/1971, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, od un suo delegato, è chiamato a far parte della Commissione di collaudo degli impianti.
Si precisa che il sopralluogo effettuato in seno alla Commissione di collaudo è finalizzato anche al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n° 37/1998.



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