Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti
MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Prot.
218445 del 4 agosto 1998
Circolare
illustrativa degli articoli 1,2 e 3 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n° 32 "Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma
4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
PREMESSA
Il nucleo centrale del decreto legislativo è costituito
dall'abolizione del regime concessorio che rappresenta il punto
di partenza imprescindibile per la lettura di molte delle disposizioni
contenute nella nuova disciplina.
Le concessioni in essere sono convertite di diritto in autorizzazioni,
valide fino a revoca. Organo competente al rilascio delle autorizzazioni
per tutti gli impianti, compresi i potenziamenti, è il
sindaco del comune in cui l'impianto di distribuzione dei carburanti
è installato o l'Ufficio comunale preposto ai sensi dell'articolo
51, comma 3, della legge n. 142 del 1990, come novellato dall'art.
6, comma 2, lett. f), della legge n. 127 del 1997.
Dall'enunciazione di tali principi, contenuti nell'art. 1, commi
1-2, del decreto legislativo, discendono le seguenti considerazioni.
1.
RAPPORTI CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE
Occorre al riguardo precisare che la soppressione del regime
concessorio produce come immediata conseguenza il venir meno
delle disposizioni volte a disciplinare la concessione stessa.
Gran parte della normativa precedente, pertanto, è sostituita
dal decreto legislativo n. 32 del 1998, in ossequio al principio
che la legge sopravveniente, regolante la medesima materia,
sostituisce in toto quella precedente. Allo stesso modo le normative
regionali già in vigore mantengono la loro efficacia
limitatamente alle disposizioni richiamate dal decreto legislativo,
in particolare per quanto concerne i profili di indirizzo programmatico.
2.
AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI
Il decreto legislativo n. 112/98, recante ulteriore conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, all'articolo 1, fa salva, in linea generale, la materia
disciplinata dal decreto legislativo 32/1998.
Il successivo art. 105 punto f), attribuisce, però, in
modo specifico, alle regioni le funzioni relative al conferimento
di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti
lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.
Tale norma tratta in effetti di una rete di distribuzione con
caratteristiche peculiari rispetto alla viabilità ordinaria,
per la quale non si pone il problema della ristrutturazione,
e, quindi, risulta in linea con gli obiettivi del decreto 32/1998.
3.
DOMANDE IN ITINERE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA
NUOVA DISCIPLINA
Sono fatte salve le domande validamente presentate in vigenza
della precedente normativa. Si precisa al riguardo che il comune
richiederà la eventuale integrazione della documentazione
a suo tempo prodotta, limitatamente agli aspetti innovativi
introdotti dal decreto legislativo.
Le istanze presentate almeno 150 giorni prima della entrata
in vigore del nuovo decreto sono esaminate sulla base della
normativa vigente al momento della loro presentazione.
4.
REQUISITI SOGGETTIVI
La cessazione del regime concessorio ha fatto venir meno il
requisito della capacità tecnico-economica ed organizzativa
del soggetto richiedente: tuttavia alcuni requisiti minimi del
richiedente possono essere agevolmente desunti dall'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
5.
PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L'istruttoria delle istanze di autorizzazione è semplificata
rispetto al previgente regime concessorio, l'interessato adotta
ogni iniziativa di propria competenza per conformare il contenuto
della domanda di autorizzazione alle specifiche disposizioni
vigenti. Al riguardo, ad esempio, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, il richiedente - prima di trasmettere al comune la
propria domanda e la relativa autocertificazione - provvederà
ad acquisire una perizia giurata da parte del tecnico di sua
fiducia con la quale sarà attestato l'avvenuto rispetto
di tutte le prescrizioni richieste dalla legge.
5.1
La domanda, pertanto, è l'ultimo stadio della procedura
amministrativa in quanto volta semplicemente a illustrare il
possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio
della distribuzione dei carburanti.
La domanda dovrà contenere esclusivamente la documentazione
necessaria a verificare la conformità dell'impianto alle
disposizioni del piano regolatore ovvero, ove tale piano non
esista, alla normativa urbanistica vigente, alle prescrizioni
fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale
e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici
e artistici nonchè alle norme di indirizzo programmatico
delle regioni. In particolare, dovrà essere chiaramente
documentata la localizzazione dell'impianto, l'atto da cui risulta
la disponibilità del terreno, la planimetria dell'impianto.
5.2
Alla domanda, inoltre, deve essere allegata un'analitica autocertificazione
concernente gli elementi richiesti dalla normativa vigente.
La perizia giurata, in particolare, deve essere redatta da un
ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del
progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale,
che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni
di legge e, in particolare, a quelle concernenti:
a) il Piano regolatore generale ovvero, in mancanza, la normativa
urbanistica vigente;
b) le norme fiscali;
c) la tutela dei beni storici e artistici; la sicurezza ambientale,
sanitaria, stradale, ivi compresa la prevenzione degli incendi,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, contenente "regolamento recante la disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
e del decreto 4 maggio 1998 emanato dal Ministro dell'Interno
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
n. 104 del 7 maggio 1998.
d) le indicazioni programmatiche regionali nonchè le
eventuali prescrizioni del comune in conformità a quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, periodi secondo e terzo.
5.3
Gli impianti da chiudere e smantellare sono individuati ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 32 del 1998. Il comune
provvede a che l'iter relativo al rilascio dell'autorizzazione
richiesta e quello concernente la concessione edilizia avvengano
non oltre 90 giorni dalla domanda. Al riguardo si precisa che
quanto disposto dall'intero comma 1 dell'articolo 2 si applica
anche ai casi di potenziamento o ristrutturazione degli impianti
esistenti.
6.
COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE
La verifica da parte del comune relativa agli impianti esistenti
deve essere effettuata, secondo il disposto di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto legislativo n. 32/1998, entro e non
oltre il 30 giugno 1998, nei termini formulati dal successivo
paragrafo 7.
Le modalità del collaudo degli impianti restano invariate
per il collaudo iniziale dei nuovi impianti ovvero degli impianti
potenziati o ristrutturati.
La verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti al momento
del collaudo iniziale è effettuata enttro e non oltre
quindici anni dalla precedente.
In sede di verifica quindicennale l'interessato produrrà
le certificazioni necessarie per gli aspetti di sicurezza sanitaria,
il cui controllo è demandato alle competenti Aziende
Sanitarie locali.
Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui all'articolo
1, comma 3, il comune avvia il procedimento per la nomina della
commissione di collaudo, alla quale trasmette gli atti concernenti
l'autorizzazione, prima della scadenza dei novanta giorni dal
ricevimento degli atti.
L'interessato comunica la conclusione dei lavori al comune.
Sulla base della documentazione presentata il comune, sentita
la commissione di collaudo, può rilasciare - ove ricorrano
le condizioni - l'autorizzazione all'esercizio provvisorio,
ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934,
n. 1303 (recante "approvazione del regolamento per l'esecuzione
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina
l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione
degli oli minerali e dei loro residui"). Nei novanta giorni
successivi alla comunicazione della fine dei lavori da parte
dell'interessato la commissione deve effettuare il collaudo.
7.
VERIFICHE AL 30 GIUGNO 1998
Le verifiche di competenza dei comuni, da effettuare ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, entro il 30 giugno 1998, concernono
il rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici,
ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.
In proposito si rileva innanzitutto come gli impianti esistenti,
ove in regola con la verifica periodica di cui al punto 6, siano
da ritenere conformi alla normativa concernente gli aspetti
fiscali e della prevenzione incendi.
I medesimi impianti, invece, devono essere verificati per gli
aspetti che attengono alla sicurezza sanitaria e ambientale.
Devono inoltre essere sottoposti a verifica comunale i profili
di compatibilità con le norme urbanistiche e con le norme
sulla viabilità.
In proposito, ove il comune intenda avvalersi di analitica autocertificazione
prodotta dal titolare dell'autorizzazione - corredata di apposita
perizia giurata redatta e sottoscritta da un idoneo tecnico
iscritto al relativo albo professionale che ne assume la responsabilità
unitamente al predetto titolare - è necessario che previamente
il medesimo comune renda noti tutti gli elementi concernenti
il rispetto delle norme richiamate dall'articolo 3, comma 2,
primo periodo, costituenti il contenuto minimo obbligatorio
dell'autocertificazione medesima. I comuni trasmettono le risultanze
delle verifiche effettuate all'interessato, alla Regione, al
competente Ufficio tecnico di Finanza, al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato e al Ministero dell'Ambiente,
anche al fine di dare coerente e tempestiva attuazione a quanto
disposto all'articolo 3, comma 2, in materia di revoca delle
autorizzazioni e di ripristino delle aree.
8.
QUANTO AD ALCUNI QUESITI POSTI IN MERITO A SINGOLE DISPOSIZIONI
DEL DECRETO LEGISLATIVO, SI FORNISCONO DI SEGUITO ALCUNI CHIARIMENTI
8.1 Art. 1, comma 4.
La comunicazione relativa al trasferimento di titolarità,
corredata dall'atto di trasferimento redatto nelle forme di
legge, nonchè dai documenti attestanti il possesso dei
requisiti soggettivi (v. paragrafo 4) del nuovo intestatario
deve essere effettuata da entrambe le parti congiuntamente o
disgiuntamente.
8.2
Art. 1, comma 9.
Per quanto riguarda la possibilità prevista da tale comma
che i gestori degli impianti effettuino interventi di ordinaria
e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, si
precisa che per minuta manutenzione deve intendersi ogni intervento
che non interessi le parti strutturali degli stessi.
8.3
Art. 2, comma 1.
La delibera comunale di individuazione dei criteri, requisiti
e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati
nuovi impianti deve avere carattere di generalità al
fine di fornire al soggetto interessato i parametri in base
ai quali effettuare le proprie scelte imprenditoriali: in tal
modo saranno individuate precisamente non le singole aree destinatarie
degli impianti, ma tutte le tipologie di aree suscettibili di
essere utilizzate, come predeterminate dal comune con apposita
delibera.
Quanto agli eventuali effetti modificativi dei vigenti strumenti
urbanistici determinati dalla delibera comunale si precisa che
quest'ultima, essendo qualificata come "adozione di variante",
è comunque sottoposta al vaglio degli enti previsti dalla
legge i quali, da parte loro, limiteranno l'ambito del controllo
in proposito al rispetto delle norme poste a tutela dei beni
culturali, paesistici, ambientali, della salute, della sicurezza
e della viabilità.
Gli adempimenti sopra descritti sono propedeutici al concreto
avvio del processo di ristrutturazione della rete.
8.4
Art. 3, comma 1.
a) Per impianto "in esercizio", da utilizzare ai fini
dell'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti o al trasferimento
di quelli in attività, si intende un impianto attivo
e funzionante alla data del 20 marzo 1998 - ovvero un impianto
autorizzato alla temporanea sospensione dell'attività
le cui attrezzature sono comunque tecnicamente idonee per l'erogazione
- al cui titolare sia stata rilasciata la concessione entro
e non oltre il 30 dicembre 1996.
Fino al 31 dicembre 1999 la chiusura degli impianti in esercizio
consente il rilascio di una autorizzazione per nuovi impianti
o per il potenziamento di quelli esistenti secondo le modalità
di cui al comma 1 dell'articolo 3.
b) Ai fini dell'autorizzazione comunale al potenziamento degli
impianti, prevista dall'ultimo periodo del comma 1, va innanzitutto
ribadito che - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989
- la rinuncia a un altro impianto installato e funzionante e
il suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione
al potenziamento, devono precedere l'aggiunta di nuovi carburanti
in un impianto di distribuzione esistente o la installazione
di apparecchiature self-service o sistemi di pre-pagamento,
ferma restando la facoltà - di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996
- di avvalersi del diritto secondo le cadenze temporali ivi
previste;
c) tenuto conto dell'ambito programmatorio su scala regionale
definito dal decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3,
commi 1 e 2, fino al 31dicembre 1999 l'apertura di nuovi impianti
e il potenziamento nei termini chiariti alla precedente lettera
sono subordinati alla chiusura e allo smantellamento di impianti
situati nella medesima regione.
8.5
Art. 3, commi 2 e 3.
Al fine di accelerare il processo di ristrutturazione con i
commi 2 e 3 dell'art. 3, si prevede un duplice meccanismo volto,
da una parte, a incentivare la ristrutturazione volontaria del
settore e, dall'altra, a responsabilizzare i comuni, tenuti
ad accertare i profili di incompatibilità degli impianti
con le norme vigenti.
a) L'interessato può presentare un programma di chiusura
e smantellamento dei propri impianti, esclusivamente in ragione
delle proprie valutazioni di natura imprenditoriale e indipendentemente
dai richiamati profili di incompatibilità. Gli impianti
inseriti in tali piani possono essere eventualmente sostituiti
dal titolare con altri impianti, previo assenso del Comune competente
per l'impianto che è stato sostituito, subordinato esclusivamente
alla verifica della loro compatibilità - adeguabilità.
Il legislatore ha in tal modo inteso incentivare il processo
di ristrutturazione della rete, consentendo al presentatore
di tale programma - ove il comune, entro trenta giorni dalla
comunicazione, non abbia formulato specifiche osservazioni -
di installare immediatamente i nuovi e più efficienti
impianti, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo.
b) Qualora l'interessato non abbia intenzione di avvalersi di
tale incentivo - che, a tutti gli effetti, si qualifica come
un vantaggio competitivo connesso alla razionalizzazione della
rete - il comma 2 dell'articolo 3 dispone che, in ogni caso,
i titolari degli impianti incompatibili con le norme vigenti
sono tenuti a presentare il programma di chiusura e smantellamento
o adeguamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle
verifiche effettuate dal comune. Ove, peraltro, il predetto
programma non sia stato presentato o integralmente rispettato,
o inadeguatamente formulato, le autorizzazioni concernenti gli
impianti incompatibili sono comunque revocate decorsi diciotto
mesi dai comuni capoluogo di provincia e decorsi due anni dagli
altri comuni.
I programmi devono prevedere la puntuale individuazione dei
singoli impianti oggetto di chiusura o di adeguamento con la
descrizione del tipo di intervento di messa a norma che si intende
effettuare.
c) I progetti di adeguamento alle norme vigenti dovranno essere
presentati esclusivamente ai comuni. L'Amministrazione comunale
è tenuta ad esprimersi sugli stessi entro il termine
di trenta giorni, qualora il Comune stesso non abbia previsto
un termine più esteso ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Trascorso tale termine senza
riscontro da parte del comune, l'interessato può procedere
all'esecuzione dei lavori assumendo la responsabilità
della loro conformità alla normativa vigente. Qualora
il comune ritenga che l'impianto non sia adeguabile alle norme
vigenti, lo inserirà nel programma di chiusura obbligatorio,
comunicandolo all'interessato. Il Sindaco, in ogni caso, anche
a seguito di verifiche successive, al fine di tutelare gli interessi
pubblici, annulla l'assenso illegittimamente formatosi a meno
che l'interessato non abbia sanato eventuali vizi entro il termine
stabilito dal comune.
d)L'autorizzazione per gli impianti incompatibili - individuati
sia dall'interessato che dal comune - trascorsi i termini previsti
(18 e 24 mesi dalla presentazione dei rispettivi piani), è
revocata dal comune che procede alla adozione di specifici provvedimenti
per gli impianti incompatibili non chiusi o non smantellati
o non adeguati alle norme vigenti.
MINISTERO
DELL'INTERNO D.G.P.C. E S.A. ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI,
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
LETTERA
CIRCOLARE PROT. N° P1268/4101 SOTT. 72/E DEL 18 SETTEMBRE
1998
Oggetto:
Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
del 4 agosto 1998 sul Decreto Legislativo 11 febbraio 1998,
n° 32 relativo alla razionalizzazione del sistema di distribuzione
di carburanti.
Si
trasmette la Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato n° 218445 del 4 agosto 1998, illustrativa
degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 11 febbraio
1998, n° 32, affinché ne venga curata la diffusione,
unitamente alla presente, ai Comandi Provinciali dei Vigili
del Fuoco del rispettivo ambito territoriale.
Il Decreto Legislativo n° 32 del 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n° 53 del 5 marzo 1998, all'art. 1 semplifica
la previgente procedura amministrativa per autorizzare l'installazione
e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti.
Al fine di dare risposta ai quesiti pervenuti sull'argomento
dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Industria
nella circolare in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni
in materia di adempimenti di prevenzione incendi relativi agli
impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
A)
PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
Gli
impianti di distribuzione carburanti per autotrazione rientrano,
come noto, tra le attività soggette al controllo di prevenzione
incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,
ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
ai sensi della legge n° 966/1965, del D.P.R. n° 577/1982,
secondo le procedure di recente aggiornate con D.P.R. n°
37/1998, in quanto ricompresi nel D.M. 16 febbraio 1982, ai
seguenti punti dell'allegato:
- n° 17 - impianti di distribuzione di gas combustibili
per autotrazione (metano, g.p.l.);
- n° 18 - impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio
e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato.
L'interessato
è pertanto tenuto ad adottare tutte le specifiche disposizioni
vigenti in materia di sicurezza antincendio, secondo le procedure
stabilite dal D.P.R. n° 37/1998, al fine di poter attestare
nella domanda da inoltrare al Comune l'avvenuto rispetto di
tutte le prescrizioni di legge, così come previsto dall'art.
1, comma 3, del citato D.Lgs. n° 32/1998.
B)
COLLAUDO DEGLI IMPIANTI
Il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nella
circolare in oggetto, ha precisato che le modalità di
collaudo degli impianti restano invariate per il collaudo iniziale
di nuovi impianti ovvero degli impianti potenziali o ristrutturati.
Pertanto sulla base di quanto previsto dalla previgente normativa,
di cui alla legge n° 1034/1970 e dal connesso regolamento
emanato con D.P.R. n° 1269/1971, il Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco, od un suo delegato, è chiamato
a far parte della Commissione di collaudo degli impianti.
Si precisa che il sopralluogo effettuato in seno alla Commissione
di collaudo è finalizzato anche al rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi, così come espressamente previsto
dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n° 37/1998.
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