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REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI U.E.

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO MI.SA. N° 18 DEL 3 AGOSTO 1998 PROT. N. NS 4187/4190 SOTT. 3

Oggetto: Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

Il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia e l'impiego nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984, dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme, di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti.
In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali di cui al comma 1 dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto 1991, possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia.
A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato Membro.
La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità del legale rappresentante della società produttrice ed i dati identificativi del prodotto, nonché l'uso finale del prodotto stesso.
La certificazione e le documentazioni poste a corredo della istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.
Qualora, per il rilascio della omologazione, a seguito dell'espletamento dell'esame di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - di cui all'allegato alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale, si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche, queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26.3.1985 ovvero, al Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti alla Unione Europea.

ALLEGATO
CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DEL 5 AGOSTO 1991

1) esame della tipologia dei parametri misurati;
2) confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli non misurati rispetto a questa;
3) valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione italiana di cui si è constatata l'avvenuta misura, delle procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata che hanno concorso alla sua determinazione;
4) confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto dal sistema di classifica italiano;
5) effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto 2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto 4, delle prove previste dal decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione ed attribuzione del livello corrispondente;
6) attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito del punto 4.

A seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di Prova.



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