REAZIONE
AL FUOCO DEI MATERIALI: OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI U.E.
CIRCOLARE
MINISTERO DELL'INTERNO MI.SA. N° 18 DEL 3 AGOSTO 1998 PROT.
N. NS 4187/4190 SOTT. 3
Oggetto:
Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno
del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione
da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già
omologati in un paese dell'Unione Europea.
Il
D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia
e l'impiego nel campo di applicazione disciplinato dal D.M.
26 giugno 1984, dei materiali legalmente omologati in uno dei
Paesi della comunità economica europea sulla base delle
norme, di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere
riconosciute equivalenti.
In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali
di cui al comma 1 dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto
1991, possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza
oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui
al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate
le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione
italiana vigente in materia.
A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza
corredata della documentazione necessaria alla identificazione
del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata
da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità
dello Stato Membro.
La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità
del legale rappresentante della società produttrice ed
i dati identificativi del prodotto, nonché l'uso finale
del prodotto stesso.
La certificazione e le documentazioni poste a corredo della
istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate
da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme
vigenti.
Qualora, per il rilascio della omologazione, a seguito dell'espletamento
dell'esame di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - di cui all'allegato
alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato
dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta
del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale,
si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche,
queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad
uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno ai
sensi del D.M. 26.3.1985 ovvero, al Laboratorio di Chimica del
Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente
circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione
e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti
alla Unione Europea.
ALLEGATO
CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO
DEL 5 AGOSTO 1991
1)
esame della tipologia dei parametri misurati;
2) confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla
classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli
non misurati rispetto a questa;
3) valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione
italiana di cui si è constatata l'avvenuta misura, delle
procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata
che hanno concorso alla sua determinazione;
4) confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto
dal sistema di classifica italiano;
5) effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto
2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto
4, delle prove previste dal decreto del Ministero dell'Interno
del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione
ed attribuzione del livello corrispondente;
6) attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione
di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito
del punto 4.
A
seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti
dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione
delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto
di Prova e del Certificato di Prova.
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