VALUTAZIONE
DI SICUREZZA DEGLI SCALI MERCI TERMINALI DI FERROVIA
MINISTERO
DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE ISPETTORATO NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI
NOTA
PROT. NS 4639/4192 SOTT. 1 DEL 7 SETTEMBRE 1998
Oggetto:
Scali ferroviari - Adempimenti D.P.R. 175/88 e successive modifiche
e integrazioni.
Facendo
seguito alla nota pari oggetto NS 2576/4192 sott. 174 del 18
maggio 1998, si trasmette, per il seguito di competenza, copia
della nota 3104/SIAR/98 con la quale il Ministero dell'Ambiente
fornisce alcune precisazioni in merito all'applicazione del
Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 concernente
modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti
di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia.
MINISTERO
DELL'AMBIENTE SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO
E LE INDUSTRIE A RISCHIO
NOTA
PROT. 3104/SIAR/98 DEL 27 LUGLIO 1998
Oggetto:
Adempimenti DPR 175/88 e successive modificazioni e integrazioni.
ALLE
FERROVIE DELLO STATO
In riferimento a quanto responsabilmente comunicatoci con Vs
nota prot. n. DG.RU. 98/002532 309/ - del 29.05.1998 si prende
atto che, a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero
dell'Ambiente del 5 novembre 1997, nessuno degli scali terminali
di ferrovia di proprietà delle FF.S. è assoggettabile
agli obblighi di cui agli art. 4 e 6 del D.P.R. 175/88. Pertanto
a decorrere dalla data odierna lo scrivente Ministero ha già
provveduto alla cancellazione della Vs ragione sociale dai relativi
elenchi in proprio possesso.
Con
la presente si ricorda inoltre che ai sensi del Decreto del
Ministero dell'Ambiente, restano soggetti agli adempimenti del
D.P.R. 175/88 (notifica o dichiarazione) unicamente gli specifici
scali ricadenti nei criteri forniti all'art. 1 del citato D.M.
5/11/97 e di seguito ricordati:
a) se svolgono attività di carico, scarico e/o travaso
di sostanze e preparati pericolosi ai sensi del D.P.R. 175/88
e s.m.i. nei/dai veicoli ferroviari in colli e/o sfusi.
b) se effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica
attività di deposito diversa da quelle delle fasi di
trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle merci.
In
riferimento a tali criteri, si forniscono le seguenti precisazioni:
1) Terminali in cui si effettuano operazioni di carico/scarico
di container.
Ai sensi del criterio a), risultano ricompresi nel D.M.
5 novembre 1997 nel caso in cui i container movimentati si configurassero
come "colli".
Al riguardo appare giustificato assimilare a colli i container
di sostanze o preparati pericolosi sfusi, non contenuti cioè
in ulteriori imballaggi (fusti, sacchi, casse, ecc.) all'interno
del container medesimo.
Sono quindi da ritenersi, esclusi dagli obblighi di cui al D.P.R.
175/88 i terminali in cui si effettua movimentazione di container
di sostanze o preparati pericolosi imballati e non coinvolti
in operazioni di carico/scarico nei/dai container medesimi,
anche in considerazione dell'ulteriore protezione offerta dagli
stessi.
2)
Depositi temporanei di container
Ai sensi del criterio b) sono ricompresi i terminali intermodali
nei quali il deposito, sia pure temporaneo, di sostanze pericolose
si configurasse ordinariamente (escluse quindi situazioni contingenti
ed eccezionali causate da interruzioni o irregolarità
del traffico) come un'attività diversa da quella delle
fasi del trasporto.
Si
chiede pertanto a codesta società di voler confermare,
alla luce di quanto precisato nella presente nota, quanto precedentemente
comunicato in merito all'assoggettabilità al D.P.R. 175/88
dei propri scali merci.
Si chiede altresì alla Regione Piemonte, che legge per
conoscenza, in qualità di rappresentante della Conferenza
Stato - Regioni di voler informare di tale interpretazione tutte
le regioni interessate per il seguito di competenza.
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