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VALUTAZIONE DI SICUREZZA DEGLI SCALI MERCI TERMINALI DI FERROVIA

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE ISPETTORATO NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

NOTA PROT. NS 4639/4192 SOTT. 1 DEL 7 SETTEMBRE 1998

Oggetto: Scali ferroviari - Adempimenti D.P.R. 175/88 e successive modifiche e integrazioni.

Facendo seguito alla nota pari oggetto NS 2576/4192 sott. 174 del 18 maggio 1998, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della nota 3104/SIAR/98 con la quale il Ministero dell'Ambiente fornisce alcune precisazioni in merito all'applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 concernente modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia.

MINISTERO DELL'AMBIENTE SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO
E LE INDUSTRIE A RISCHIO

NOTA PROT. 3104/SIAR/98 DEL 27 LUGLIO 1998

Oggetto: Adempimenti DPR 175/88 e successive modificazioni e integrazioni.

ALLE FERROVIE DELLO STATO
In riferimento a quanto responsabilmente comunicatoci con Vs nota prot. n. DG.RU. 98/002532 309/ - del 29.05.1998 si prende atto che, a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 novembre 1997, nessuno degli scali terminali di ferrovia di proprietà delle FF.S. è assoggettabile agli obblighi di cui agli art. 4 e 6 del D.P.R. 175/88. Pertanto a decorrere dalla data odierna lo scrivente Ministero ha già provveduto alla cancellazione della Vs ragione sociale dai relativi elenchi in proprio possesso.

Con la presente si ricorda inoltre che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente, restano soggetti agli adempimenti del D.P.R. 175/88 (notifica o dichiarazione) unicamente gli specifici scali ricadenti nei criteri forniti all'art. 1 del citato D.M. 5/11/97 e di seguito ricordati:
a) se svolgono attività di carico, scarico e/o travaso di sostanze e preparati pericolosi ai sensi del D.P.R. 175/88 e s.m.i. nei/dai veicoli ferroviari in colli e/o sfusi.
b) se effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito diversa da quelle delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle merci.

In riferimento a tali criteri, si forniscono le seguenti precisazioni:
1) Terminali in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di container.
Ai sensi del criterio a), risultano ricompresi nel D.M. 5 novembre 1997 nel caso in cui i container movimentati si configurassero come "colli".
Al riguardo appare giustificato assimilare a colli i container di sostanze o preparati pericolosi sfusi, non contenuti cioè in ulteriori imballaggi (fusti, sacchi, casse, ecc.) all'interno del container medesimo.
Sono quindi da ritenersi, esclusi dagli obblighi di cui al D.P.R. 175/88 i terminali in cui si effettua movimentazione di container di sostanze o preparati pericolosi imballati e non coinvolti in operazioni di carico/scarico nei/dai container medesimi, anche in considerazione dell'ulteriore protezione offerta dagli stessi.

2) Depositi temporanei di container
Ai sensi del criterio b) sono ricompresi i terminali intermodali nei quali il deposito, sia pure temporaneo, di sostanze pericolose si configurasse ordinariamente (escluse quindi situazioni contingenti ed eccezionali causate da interruzioni o irregolarità del traffico) come un'attività diversa da quella delle fasi del trasporto.

Si chiede pertanto a codesta società di voler confermare, alla luce di quanto precisato nella presente nota, quanto precedentemente comunicato in merito all'assoggettabilità al D.P.R. 175/88 dei propri scali merci.
Si chiede altresì alla Regione Piemonte, che legge per conoscenza, in qualità di rappresentante della Conferenza Stato - Regioni di voler informare di tale interpretazione tutte le regioni interessate per il seguito di competenza.



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