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DEPOSITI DI OLII MINERALI: SILENZIO ASSENSO O PREVENTIVA APPROVAZIONE PROGETTO?

PREFETTURA DI MILANO PROT. N. 2226 DEL 16 NOVEMBRE 1998

Oggetto: D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 420. Semplificazione delle procedure per l'installazione di depositi di olii minerali.

Com'è noto, a seguito dell'emanazione del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, relativo alla semplificazione delle procedure di concessione e autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali, questa Prefettura ha adottato la seguente procedura:
- per poter provvedere in merito alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto di un deposito di olii minerali, questo ufficio invia una richiesta di parere al Comune interessato, all'Ufficio U.T.I.F., nonchè a codesto Comando Provinciale, corredata dalla documentazione tecnica di rito;
- nella richiesta di parere, in esecuzione del regolamento sopra specificato (artt. 4 e 6), si precisa che qualora, nel termine di 80 giorni dal ricevimento della lettera, non venga espresso il parere dall'ufficio destinatario, si intenderà come acquisito in senso favorevole;
- decorso infruttuosamente il termine di 80 giorni sopra citato, la Prefettura provvede al rilascio del titolo autorizzatorio.

Durante alcuni sopralluoghi, effettuati ai fini del collaudo, dalla Commissione provinciale, di cui è componente anche un rappresentante di codesto ufficio, si sono registrate riserve da parte dell'Ufficiale dei VV.F. fondate sulla circostanza che il Comando non ha preventivamente espresso il parere sul progetto del deposito.
Dette eccezioni sono del tutto infondate poichè in esecuzione del regolamento esemplificativo citato (D.P.R. n. 420/94), si è adottato l'istituto del silenzio assenso: pertanto l'infruttuoso decorso del termine concesso viene di per sè a configurare a tutti gli effetti l'espressione di parere favorevole sulla progettata realizzazione.
Tanto si rappresenta affinchè voglia la S.V. richiamare l'attenzione dei propri funzionari sulle disposizioni adottate e si evitino, per il futuro, inutili aggravii nella procedura, che potrebbero comportare danni economici a carico della ditta impiantatrice del deposito, con conseguente responsabilità civile e pretese risarcitorie.

Resta ovviamente inteso che codesto Comando può esercitare la facoltà di differire i termini concessi in caso dovesse ravvisare ulteriori esigenze istruttorie.

Inoltre, in sede di collaudo potranno essere dettate le prescrizioni d'esercizio del caso finalizzate alla tutela della sicurezza dell'impianto.

LETTERA DI RISPOSTA DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MILANO DEL 27 NOVEMBRE 1998
Con riferimento alla nota prot. n° 2226 del 16/11/98 di codesto ufficio si informa che al fine di esprimere il parere di conformità previsto dall'art. 1 del D.M. 4/5/98 e dal D.P.R. 18/4/98 n° 420 è necessario che venga effettuato da parte delle Ditte richiedenti un versamento a mezzo conto corrente ai sensi della legge 966/65. A queste ultime viene comunicato di effettuare il suddetto versamento all'atto della richiesta di parere di codesto ufficio.

Pertanto i termini entro cui questo Comando esprime il parere di competenza decorrono dalla data di ricevimento dell'attestato di versamento di cui sopra.



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