DEPOSITI
DI OLII MINERALI: SILENZIO ASSENSO O PREVENTIVA APPROVAZIONE
PROGETTO?
PREFETTURA
DI MILANO PROT. N. 2226 DEL 16 NOVEMBRE 1998
Oggetto:
D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 420. Semplificazione delle procedure
per l'installazione di depositi di olii minerali.
Com'è
noto, a seguito dell'emanazione del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
420, relativo alla semplificazione delle procedure di concessione
e autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione
o di deposito di olii minerali, questa Prefettura ha adottato
la seguente procedura:
- per poter provvedere in merito alla domanda intesa ad ottenere
l'autorizzazione per l'impianto di un deposito di olii minerali,
questo ufficio invia una richiesta di parere al Comune interessato,
all'Ufficio U.T.I.F., nonchè a codesto Comando Provinciale,
corredata dalla documentazione tecnica di rito;
- nella richiesta di parere, in esecuzione del regolamento sopra
specificato (artt. 4 e 6), si precisa che qualora, nel termine
di 80 giorni dal ricevimento della lettera, non venga espresso
il parere dall'ufficio destinatario, si intenderà come
acquisito in senso favorevole;
- decorso infruttuosamente il termine di 80 giorni sopra citato,
la Prefettura provvede al rilascio del titolo autorizzatorio.
Durante
alcuni sopralluoghi, effettuati ai fini del collaudo, dalla
Commissione provinciale, di cui è componente anche un
rappresentante di codesto ufficio, si sono registrate riserve
da parte dell'Ufficiale dei VV.F. fondate sulla circostanza
che il Comando non ha preventivamente espresso il parere sul
progetto del deposito.
Dette eccezioni sono del tutto infondate poichè in esecuzione
del regolamento esemplificativo citato (D.P.R. n. 420/94), si
è adottato l'istituto del silenzio assenso: pertanto
l'infruttuoso decorso del termine concesso viene di per sè
a configurare a tutti gli effetti l'espressione di parere favorevole
sulla progettata realizzazione.
Tanto si rappresenta affinchè voglia la S.V. richiamare
l'attenzione dei propri funzionari sulle disposizioni adottate
e si evitino, per il futuro, inutili aggravii nella procedura,
che potrebbero comportare danni economici a carico della ditta
impiantatrice del deposito, con conseguente responsabilità
civile e pretese risarcitorie.
Resta
ovviamente inteso che codesto Comando può esercitare
la facoltà di differire i termini concessi in caso dovesse
ravvisare ulteriori esigenze istruttorie.
Inoltre,
in sede di collaudo potranno essere dettate le prescrizioni
d'esercizio del caso finalizzate alla tutela della sicurezza
dell'impianto.
LETTERA
DI RISPOSTA DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MILANO DEL 27 NOVEMBRE
1998
Con riferimento alla nota prot. n° 2226 del 16/11/98
di codesto ufficio si informa che al fine di esprimere il parere
di conformità previsto dall'art. 1 del D.M. 4/5/98 e
dal D.P.R. 18/4/98 n° 420 è necessario che venga
effettuato da parte delle Ditte richiedenti un versamento a
mezzo conto corrente ai sensi della legge 966/65. A queste ultime
viene comunicato di effettuare il suddetto versamento all'atto
della richiesta di parere di codesto ufficio.
Pertanto
i termini entro cui questo Comando esprime il parere di competenza
decorrono dalla data di ricevimento dell'attestato di versamento
di cui sopra.
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