ELEMENTI
DI CHIUSURA: PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO
27 GENNAIO 1999.
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di
chiusura. Prove e criteri di classificazione.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina
delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993, recante "Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza
al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 208
del 14 ottobre 1997 dal Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Esperita, con notifica 98/0051/I, la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita
dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG
(98) D/52848, dalla Commissione europea che ha prescritto
di modificare il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale
14 dicembre 1993;
Decreta:
Art.
1.
Classificazione
La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed
altri elementi di chiusura si effettua secondo quanto specificato
nella norma UNI-CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento
UNI-CNVVF 9723: 1990/A1.
Art.
2.
Omologazione
Devono essere omologate, secondo la procedura tecnicoamministrativa
di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1993, le porte
ed altri elementi di chiusura, per le quali è richiesto
il requisito di resistenza al fuoco ed aventi le dimensioni
compatibili con i seguenti limiti massimi:
a) per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle
scorrevoli):
a-1)
fino al 15% in larghezza oltre la misura massima compatibile
con la bocca del forno di prova;
a-2)
fino al 10% in altezza oltre la misura massima compatibile
con la bocca del forno di prova;
b) per porte scorrevoli:
b-1)
fino al 50% in larghezza o altezza o area oltre la misura
massima compatibile con labocca del forno di prova.
Art.
3.
Benestare all'installazione
1. In attesa dell'emanazione di norme sulle porte di
grandi dimensioni, per quelle aventi misure superiori a quanto
indicato all'articolo precedente, il produttore deve presentare
al Centro studi ed esperienze dei vigili del fuoco apposita
istanza, corredata della documentazione indicata al comma
2, intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al
fuoco.
Acquisito tale parere favorevole, il Ministero dell'interno
rilascerà:
1.1. un "benestare di tipo" per l'installazione
di porte fino ai seguenti limiti massimi:
a) chiusure scorrevoli con larghezza non superiore a 8 metri,
altezza non superiore a 4,5 metri ed area non superiore a
28 m(elevato a)2 ;
b) chiusure ad anta a rotazione verticale con larghezza non
superiore a 6 metri, larghezza della singola anta non superiore
a 3 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore
a 16 m(elevato a)2 ;
c) chiusure complesse con larghezza non superiore a 6 metri,
altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 18
m(elevato a)2 .
1.2.
un "benestare a singola installazione" per porte
con dimensioni maggiori rispetto a quelle riportate al punto
1.1.
2.
In allegato all'istanza di cui al comma 1, il produttore dovrà
presentare la seguente documentazione tecnica:
a) relazione descrittiva della porta e di tutte le sue componenti;
b) elaborati grafici dettagliati;
c) rapporti delle prove di resistenza al fuoco delle porte
alle quali si fa riferimento;
d) descrizione degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire
la resistenza al fuoco di porte di grandi dimensioni;
e) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della
porta di grandi dimensioni: tale valutazione sarà basata
anche su eventuali relazioni di calcolo.
3.
Il parere tecnico del Centro studi ed esperienze di cui
al comma 1 rientra tra i servizi a pagamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco previsti dall'art. l della legge 26 luglio
1965, n. 966.
Art.
4.
Responsabilità per il produttore
Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e sotto la propria responsabilità
civile e penale, a garantire la rispondenza della porta a
quanto riportato nell'atto di omologazione o nel benestare,
nonchè le prestazioni di resistenza al fuoco della
classe di appartenenza dichiarata.
Art.
5.
Tolleranze delle misure
In sede di verifica e controllo, rispetto a quanto indicato
dal laboratorio di prova (nel caso dell'omologazione) o dal
Centro studi ed esperienze (nel caso del benestare), sono
accettabili le seguenti tolleranze:
- Misure lineari: + - 5%
- Massa volumica dei materiali isolanti: + - 10%
- Peso dell'intero serramento e delle componenti: + - 6%
- Requisito E e requisito I: + - 8% (rispetto al valore della
classe di appartenenza)
Art.
6
Commercializzazione
Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministero
dell'interno 14 dicembre 1993 "Norme tecniche e procedurali
per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione
di porte ed altri elementi di chiusura" è sostituito
dal seguente: "Le porte ed altri elementi di chiusura
legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati
membri dell'Unione europea od originari degli Stati firmatari
dell'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate o di norme
o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto".
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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