PROROGA
DEL TERMINE PER L'UTILIZZO DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DIVERSE
DAL PROTOTIPO
MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO
MINISTERIALE 30 GENNAIO 1999.
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del
decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina
per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse
dal prototipo omologato.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la legge 27 novembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
Visto
il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante: "Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza
al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto
il decreto ministeriale 16 febbraio 1998, che disciplina l'utilizzazione
di porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo sottoposto
a prova;
Decreta:
Il
termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale
16 febbraio 1998 citato in premessa è prorogato al 30
aprile 1999.
Si
rende, altresì, noto in allegato l'elenco aggiornato
delle porte resistenti al fuoco omologate.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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