LIMITE
DI ETÀ PER L'ACCESSO AL C.N.VV.F.
MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO
30 DICEMBRE 1998, N. 505.
Regolamento concernente la disciplina relativa al limite
di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa
tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Vista
la legge 5 dicembre 1988, n. 521, e in particolare l'art. 11
contenente modifiche a requisiti richiesti tra l'altro per l'accesso
al profilo di vigile del fuoco;
Visto il comma 1 del richiamato articolo 11 il quale stabilisce
che per "l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del
fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni
previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni
30";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'articolo
3, comma 6, il quale stabilisce che "la partecipazione
ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti
delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessità dell'amministrazione";
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492 - sezione I del
15 luglio 1998 relativo al quesito posto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
in merito all'applicazione del richiamato articolo 3, comma
6, della legge n. 127/1997;
Vista la circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
concernente: "Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3,
comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione
a concorsi pubblici";
Considerata la peculiare natura del servizio svolto dai vigili
del fuoco;
Considerato che i limiti di età previsti per il pensionamento
del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono inferiori a quelli stabiliti per la generalità delle
categorie del pubblico impiego;
Ritenuto quindi necessario, anche alla stregua del citato parere
della sezione I del Consiglio di Stato n. 492/1998 del 15 luglio
1998, confermare il limite massimo di età di 30 anni
per l'accesso al profilo di vigile del fuoco;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre
1998;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1.
1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco
il limite massimo di età è fissato in anni trenta
con esclusione di qualsiasi elevazione.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
|