INSTALLAZIONE
DEI DISPOSITIVI DI RECUPERO DEI VAPORI DI BENZINA
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DECRETO
20 GENNAIO 1999, N. 76.
Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi
di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista
la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in
particolare l'articolo 4, comma 4;
Visto
il decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici
di omologazione e di installazione e procedure di controllo
dei sistemi di recupero dei vapori di benzine prodotti durante
le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti
di distribuzione carburanti; .
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante
norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Sentiti
i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari
in data 3 giugno 1998;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988, con nota del 21 gennaio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1.
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo
4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità
e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare
con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di
distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti
di distribuzione dei carburanti.
Art.
2.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- benzina: qualunque distillato di petrolio corrispondente ai
seguenti codici doganali: NC27100026 - 27100027 - 27100029 -
27100032 - 27100034 - 27100036;
- pompa di distribuzione o distributore: apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina. Può essere dotato di idonea
unità di pompaggio in grado di aspirare da serbatoi di
stoccaggio, oppure può essere collegato ad un sistema
di pompaggio centralizzato. Se inserito in un impianto di distribuzione
di carburanti in rapporto con il pubblico, deve essere dotato
di idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle
quantità erogate; il distributore, inserito in un impianto
di distribuzione di carburanti privato, può essere sprovvisto
di detti dispositivi;
- dispositivi di recupero dei vapori o sistema di recupero dei
vapori - fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure
atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici
volatili durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale
insieme di procedure e di dispositivi, di seguito indicato più
brevemente come sistema di recupero dei vapori, comprende pistole
di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni
flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione
della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante,
collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il
passaggio dei vapori verso i serbatoi, nonché tutte le
apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento
degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza;
- impianto preesistente di distribuzione di carburanti: installazione
in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli
da serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata
antecedentemente al 3 dicembre 1997;
- erogato: il volume annuo di benzina, espresso in metri cubi,
erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel
1997.
Art.
3.
1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni
relative ad un numero di impianti preesistenti di distribuzione
dei carburanti superiore a cinque, devono attrezzare le pompe
di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un
numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre
1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero
dei vapori conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro
erogato rappresenti almeno il 40% dell' erogato complessivo
degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre
1997 di cui essi stessi sono titolari. In ogni caso entro la
stessa data i titolari di cui sopra devono dotare almeno la
metà dei loro impianti preesistenti ubicati nei comuni
individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante del
presente regolamento, di dispositivi di recupero dei vapori
per le pompe di distribuzione delle benzine.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, entro
il 30 settembre 1999 i soggetti di cui al comma 1, devono attrezzare
le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori
in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3
dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di
recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale che la somma
del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo
degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre
1997 di cui essi stessi sono titolari.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro
il 30 settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine
presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei
carburanti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1 devono
essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro
il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso
tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti
devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.
5. A decorrere dalla data di adeguamento, indicata al
comma 1, deve essere conservata presso il singolo impianto di
distribuzione dei carburanti e messa a disposizione dell'autorità
competente una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione
attestante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti
commi nonché la data prevista per l'adeguamento a quanto
ivi prescritto.
Art.
4.
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento i titolari di autorizzazioni di cui all'articolo
3, comma 1, devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente, al
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
al Ministero della Sanità e al Ministero dell'Interno
un piano di adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento
delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti
preesistenti di distribuzione dei carburanti secondo la tempistica
ed i criteri di cui all'articolo 3. Il piano si ritiene approvato
ove entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'Ambiente,
sentiti i Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
della Sanità e dell'Interno, non comunichi osservazioni
ai titolari di autorizzazioni.
2. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 deve riportare
il numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti
nonché l'erogato totale e specificare per ognuno di detti
impianti, suddivisi su base provinciale nonché, nel caso
dei comuni individuati nell'allegato 1, su base comunale: la
data del rilascio della autorizzazione, l'ubicazione, l'erogato,
lo stato di adeguamento alla data del 3 dicembre 1997 nonché
la data prevista per l'adeguamento.
3. Possono essere apportate modifiche al piano di adeguamento
di cui al comma 1, fermi restando i termini temporali e i criteri
previsti all'articolo 3. Tali modifiche devono essere preventivamente
comunicate ai Ministeri indicati al comma 1.
4. I titolari di autorizzazioni che non presentino il
piano di cui al comma 1 nei termini ivi previsti devono adeguare
tutti i loro impianti entro i tre mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
Art.
5.
1. I sistemi di recupero dei vapori da installare
sulle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti
di distribuzione dei carburanti devono essere conformi ai requisiti
tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli
3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156.
2. Ai fini dell'installazione dei sistemi di recupero
dei vapori negli impianti di distribuzione dei carburanti si
applica quanto previsto all'articolo 5 del decreto di cui al
comma 1.
3. Le procedure di controllo dei sistemi di recupero
dei vapori a carico dell'esercente dell'impianto di distribuzione
dei carburanti sono quelle individuate all'articolo 6 del decreto
di cui al comma 1.
Art.
6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO 1
ELENCO
DEI COMUNI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI
1 E 3
Il
seguente elenco si riferisce ai comuni italiani che, secondo
il 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni
del 1991, hanno un numero di abitanti pari o superiore a 150.000:
1) Bari
2) Bologna
3) Brescia
4) Cagliari
5) Catania
6) Firenze
7) Foggia
8) Genova
9) Livorno
10) Messina
11) Milano
12) Modena
13) Napoli
14) Padova
15) Palermo
16) Parma
17) Prato
18) Reggio Calabria
19) Roma
20) Salerno
21) Taranto
22) Torino
23) Trieste
24) Venezia
25) Verona
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