Le
competenze e i poteri degli organi di vigilanza
sulla
sicurezza del lavoro
a
cura del Dott. Luigi Caputo
Capo sezione prevenzione infortuni e igiene del lavoro
nella Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce
In
questo articolo Luigi Caputo esegue una attenta disamina in
merito agli organi di vigilanza ed alle loro specifiche competenze
in materia di controlli negli ambienti di vita e di lavoro.
1. PREMESSA
Dei circa trenta decreti ministeriali attuativi del D.
Lgs. 626/94 (in gran parte emanati) il D.P.C.M. 5/12/1997
(G.U. n° 29 del 5-2-1998) ad emanazione "obbligatoria",
in virtù della previsione di cui all'art. 27, comma
1 (rubricato "Comitati regionali di coordinamento")
ancorché giunto con due anni di ritardo, rappresenta
una tappa importante della produzione normativa prevenzionistica
cosiddetta "secondaria" in quanto affronta uno degli
aspetti più spinosi e nel contempo determinanti in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Con tale decreto, infatti, pur nella sua estrema sintesi e
lapidarietà, è stato approvato l'atto di indirizzo
e coordinamento1 recante criteri generali per l'individuazione
degli organi operanti nella materia in argomento che rappresentano
notoriamente una pletorica quanto disarticolata rete di organismi
di controllo "afflitta", peraltro, dalla "fumosità"
dei limiti delle rispettive competenze istituzionali spesso
confusamente sovrapposte o lacunose, a seconda dei casi.
Realizzare pertanto sul territorio l'uniformità degli
interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro è un obiettivo di tutto
rispetto e la connessa istituzione dei comitati di coordinamento
da parte delle regioni rappresenta un ottimo punto di partenza.
Ne deriva una puntuale indicazione degli organi - protagonisti
coinvolti in tale tavola rotonda, che pur non esaustiva dell'elencazione
di tutti gli organi pubblici di vigilanza, come vedremo meglio
di seguito, dà dei punti di riferimento preziosi nell'analisi
che qui si affronta.
Detti comitati di coordinamento, presieduti dal presidente
della giunta regionale o suo delegato, debbono ricomprendere
almeno i rappresentanti delle seguenti istituzioni:
-
assessorati regionali;
-
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
-
settori ispezione del lavoro (già Ispettorati del
lavoro) delle direzioni regionali del lavoro;
-
ispettorati regionali dei vigili del fuoco;
-
dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la sicurezza
sul lavoro (ISPESL);
-
uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
-
Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
-
Unione province italiane (UPI);
-
rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima
del Ministero della Sanità (ove presenti).
-
2.1
L'ORGANO PRIORITARIO DI VIGILANZA
La priorità delle attribuzioni e competenze in
materia prevenzionistica delle A.S.L. risalta già dalla
previsione dell'art. 21 della L. 833 del 1978 (Riforma sanitaria)
che in un'ottica di globalizzazione della tutela sanitaria
sia del cittadino che del lavoratore, aveva operato il trasferimento
dei compiti prevenzionistici nei luoghi di lavoro già
svolti dall'Ispettorato del lavoro.
Agli "ispettori della sicurezza" delle A.S.L. sono
stati attribuiti ai sensi dell'art. 21 della citata L. 833/78
i poteri già propri degli ispettori del lavoro di cui
agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 520/55, vale a dire quelli "amministrativi"
del potere di accesso, di diffida e di disposizione, nonché
quelli "repressivi" di ufficiali di polizia giudiziaria,
cd. a competenza "limitata", vale a dire "nei
limiti del servizio" e "secondo le attribuzioni
ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti".
è appena il caso di accennare che l'attività
di polizia giudiziaria (p.g.) cui il funzionario ricorrerà
solo quando sia necessario utilizzare gli atti tipici, propri
di p.g., è strumentale rispetto a quella "ordinaria"
di vigilanza che ha natura amministrativa, seppure con provvedimenti
contravvenzionali.
Non può quindi non osservarsi che il richiamo dell'art.
55 c.p.p. contenuto nell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n°
758/94 ("... l'organo di vigilanza nell'esercizio delle
sue funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del
c.p.p., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione")
sarebbe "improprio" in quanto il voler far ricadere
la vigilanza in questione nell'esclusivo alveo dell'attività
di p.g., darebbe a detto decreto una interpretazione di contenuto
non prevista dalla relativa legge delega n° 499/93.
In altri termini l'Ispettore di sicurezza nell'accertamento
delle contravvenzioni di cui all'art. 19, lett. c) del predetto
D. Lgs. n° 758/94 pur essendo obbligato a seguire la procedura
di cui all'art. 20 quale voluta dal legislatore, non deve
obbligatoriamente mettere pur sempre in atto gli strumenti
propri dell'Ufficiale di p.g. se non quando necessari (quali
ad es. gli accertamenti di cui all'art. 348, commi 1 e , c.p.p,
il sequestro probatorio o preventivo di cui agli artt. 354,
co. , e 31 c.p.p., ecc.).
è pur vero che tali competenze affidate alle allora
Unità Sanitarie Locali erano originariamente "dilatate"
fino a gravare l'organo di vigilanza dell'onere, ad esempio,
della ricognizione - valutazione, dei rischi lavorativi mediante
la "individuazione, l'accertamento e il controllo dei
fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento
negli ambienti di vita e di lavoro" - art. 20, comma
1, lett. a) della già citata L. n° 833/78.
A
seguito delle regole introdotte, invece, nel nuovo modello
prevenzionistico formulato dal D. Lgs. n° 626/94, si è
ridimensionata la sfera dei compiti delle A.S.L. (e degli
altri organi di vigilanza ciascuno per la loro parte, come
vedremo) "ridotti" essenzialmente a quelli di natura
autoritativo -ispettiva.
La
valutazione dei rischi aziendali e l'attuazione vera e propria
di tutti gli oneri prevenzionistici e di tutela dei lavoratori,
fanno carico, infatti, al solo datore di lavoro, pur "coadiuvato"
da un'ampia serie di figure ("vecchie", come il
dirigente, il preposto, lo stesso lavoratore, e "nuove",
come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza).
Il
riconoscimento alla A.S.L. dell'attribuzione di organo prioritario
di vigilanza (peraltro già richiamato dall'art. 3,
lett. d) del D. Lgs. 15/8/1991, n° 277, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni
a piombo, amianto e rumore) e ribadito dall'art. 19, comma
1, lett. b) del D. Lgs. 758/94, nel capo II sull'estinzione
delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro, viene specificamente ad essere codificato nel
1° comma dell'art. 23 del D. Lgs. n° 626/94 - rubricato
"vigilanza" - che recita testualmente:
"La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dalla Unità Sanitaria Locale e, per quanto di
specifica competenza..."
Peraltro, pur con le riserve delle speciali competenze previste
dalla succitata norma ad altri organi di controllo pubblici
che via via esamineremo (vedi Tav.1), una dilatazione delle
competenze delle A.S.L. è possibile delineare anche
solo esaminando per esclusione l'elencazione delle speciali
competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
riservate a determinati uffici pubblici ed autorità
di cui al 4° comma del citato art. 23: fra questi, ad
esempio, non è ricompreso il servizio sanitario delle
F.S. S.p.a. cui originariamente veniva affidata la vigilanza
in materia di igiene del lavoro negli impianti ferroviari,
sottraendola persino alla vigilanza congiunta prevenzionistica
affidata dall'art. 35 della L. 191/74 all'Ispettorato del
lavoro e ai funzionari incaricati F.S., con l'attribuzione
di uno speciale potere di disposizione attribuito dagli artt.
5-6 del D.M. 18/5/1979 all'organo di vigilanza "domestica"
attesa la peculiarità della realtà "ferroviaria".
Il
citato D.M. 18/5/1979 2, infatti, sulle funzioni
dei medici delle Ferrovie dello Stato negli ambienti di lavoro
nel settore igienico - sanitario, emanato in applicazione
degli articoli 1, comma 2, e 63, comma 4, del D.P.R. 19-3-1956,
n° 303, aveva affidato la vigilanza "interna"
in materia di igiene del lavoro all'organo ispettivo del suddetto
servizio sanitario dell'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie
dello Stato. Con la vigenza dell'art 23, comma 4 del D. Lgs.
626/94, quindi, anche tale "speciale" competenza
viene ad essere attribuita alle A.S.L., organo non statale.
La
mancanza della titolarità delle competenze sui controlli
ad un organo dello Stato pone l'Italia in una situazione di
particolare isolamento rispetto agli altri Paesi dell'Unione
Europea nonostante l'impegno internazionalmente assunto con
la Convenzione Oil n° 81, secondo la quale, così
come avviene negli altri Paesi europei (vedi Tav. 2), l'ispezione
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere sottoposta
alla sorveglianza ed al controllo di un' unica autorità
centrale.
2.2
I COMPITI RESIDUI E "SPECIALI" DELL'ISPETTORATO
DEL LAVORO (ATTUALMENTE SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DELLE
DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO)
Nonostante il trasferimento dei compiti sulla vigilanza
in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro alle
Unità Sanitarie Locali, di cui al già citato
art. 21 della legge n° 833/78, l'Ispettorato del lavoro
ha comunque supplito alle carenze degli interventi istituzionali
delle A.S.L., con lo svolgimento nella materia trasferita
dei compiti di polizia giudiziaria3, attribuzioni
che sono state fatte salve dall'art. 27 del D.P.R. n°
617/77 sul decentramento regionale delle competenze statali.
Per l'organo statale periferico del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, il secondo comma dell'art. 23 del
D. Lgs. n° 626/96, come modificato dal D. Lgs. n°
242/96, fa salve, comunque, le competenze residue di quelle
originariamente e prioritariamente attribuite in materia di
sicurezza e igiene del lavoro.
Tali compiti residuali attengono:
-
alla vigilanza per la tutela dei rischi di radiazioni ionizzanti
dei lavoratori, con l'eccezione di quelli occupati nell'uso
delle macchine radiogene (art. 59, comma 2, del D. Lgs.
n° 230/95) e di quelli impiegati nella estrazione del
materiale radioattivo;
-
alla vigilanza congiunta negli impianti ferroviari (limitatamente
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro - art. 35 della
L. n° 191/74) 4;
-
alla vigilanza attribuita congiuntamente con gli organi
periferici del Ministero dell'Industria (UPICA) in settori
con compiti di controllo di particolare "pregio"
professionale, incomprensibilmente non ancora avviati, quali
quelli attribuiti dal D. Lgs. n° 475/92 e succ. modif.
sulla conformità dei dispositivi di protezione individuale,
quelli di cui al D.P.R. n° 459/96 sul recepimento della
direttiva macchine, nonché al D. Lgs. n° 115/95
sulla sicurezza generale dei prodotti, e al D. Lgs. n°
626/96 sulla marcatura CE del materiale elettrico;
-
alla vigilanza, concorrente con quella eseguita dalle A.S.L.,
preannunciata dal 2° comma dell'art. 23 del citato D.
Lgs. n° 626/94, nelle attività lavorative comportanti
"rischi particolarmente elevati", individuate,
forse troppo riduttivamente, in quelle edili o di genio
civile, dal D.P.C.M. n° 412/96.
Tale
reingresso nello scenario della vigilanza di sicurezza ritengo
sia, comunque, la migliore testimonianza di un pur tardivo
riconoscimento di esperienza e professionalità in un
settore particolarmente "complesso" e "delicato"
non nuovo alle esperienze dell'organo statale di controllo,
pur da sempre vocazionalmente preposto all'attuazione della
legislazione sociale "latu sensu".
Inoltre, dal primo gennaio 1997, al fine di potenziare i servizi
di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore
del lavoro, è stato attivato il Comando Carabinieri
Ispettorato del Lavoro (ex L. n° 608/96) posto alle dirette
dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del quale costituisce il "braccio armato".
2.3
LA VIGILANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
Con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 23 del
D. Lgs n° 626/94, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
è stato esplicitamente individuato "organo di
vigilanza" sull'applicazione della legislazione in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene la specifica
competenza della "sicurezza antincendio". Esso entra
quindi a pieno titolo nel novero degli "organi di vigilanza"
in specie quali abilitati dal D. Lgs. 758/94 ad attuare, nell'esercizio
della funzione di p.g., la particolare procedura estintiva
delle contravvenzioni alle norme prevenzionistiche (vd. punto
2.1) rientranti nel settore di competenza. è pur vero
che in mancanza di una esplicita delimitazione dei rispettivi
ambiti di intervento - a meno che non provvedano in proposito
i già menzionati comitati regionali di coordinamento
di cui al D.P.C.M. 5/12/97 - sono possibili "sovrapposizioni"
e duplicità di interventi nell'azione ispettiva del
Comando dei Vigili del Fuoco e delle A.S.L. (o di altri "organi
di vigilanza"), dal momento che non è semplice,
in assenza di utili riferimenti, individuare il confine tra
attività prevenzionistica sul luogo di lavoro "in
generale", da quella della prevenzione incendi "in
particolare". D'altronde, la nuova "identità
ispettiva" del Corpo dei Vigili del fuoco sul piano operativo,
trova risalto alla luce dell'art. 13 del D. Lgs. n° 626/94
e dal relativo decreto ministeriale di attuazione che, nel
fissare i criteri validi per tutti i luoghi di lavoro per
l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio,
dà pratica attuazione al disposto degli artt. 33 e
34 del D.P.R. n° 547/55.
È possibile, di conseguenza, pervenire anche ad una
sommaria distinzione nella sfera d'applicazione delle norme
di prevenzione incendi:
A) attività soggette ai controlli da parte dei Vigili
del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi per le quali le relative e varie misure di sicurezza
(vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme sull'estinzione)
devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero
dell'Interno, ove presenti, o ai criteri generali di prevenzione
incendi, secondo le procedure previste dal D.P.R. n° 37/1998;
B) attività e luoghi di lavoro non soggetti al rilascio
del certificato di prevenzione incendi (ma soggetti comunque
alla vigilanza specialistica del Comando dei Vigili del Fuoco
quale organo di controllo di cui all'art. 23 del D. Lgs. 626/94)
ai quali devono applicarsi comunque le misure generali di
tutela di cui al disposto degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n°
547/55 (confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lett.
h) e q) del D. Lgs. 626/94) cui ha dato pratica attuazione
il già citato Decreto Interministeriale 10.3.1998 emanato
in applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n° 626/94.
2.4
LA VIGILANZA NELLE CAVE, NELLE MINIERE E NELL'ATTIVITÀ
DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI
NEL MARE TERRITORIALE E NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE
Nel settore minerario e in particolare relativamente
a sostanze minerali di prima categoria (quali definite dall'art.
2 del R.D. n° 1443/1927) la vigilanza di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro è stata attribuita dal
D. Lgs. n° 624/96 al Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato che l'ha eseguita a mezzo della Direzione
Generale delle miniere e dei suoi uffici periferici, ferme
restando le attribuzioni e le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano. Per le attività
estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria
(definite dal citato art. 2 del R.D. 1443/27) e alle acque
minerali termali, le competenze in materia di vigilanza sulla
sicurezza del lavoro è stata dilatata con il già
citato D. Lgs. n° 624/96. L'art. 3, comma 1, lett. b),
infatti, assegna ai predetti enti (Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano) anche la competenza per le attività
estrattive relative alle piccole utilizzazioni locali di fluidi
geotermici di cui all'art. 9 della L. 9/12/1986 n° 896
nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche
classificate di interesse locale dall'art. 8 della stessa
legge n° 896/86.
Nel settore delle cave invece (dove il materiale estratto,
generalmente lapideo, non necessita, a differenza delle miniere,
di coltivazione), il Consiglio Superiore delle Miniere presso
il Ministero dell'Industria il 18/10/1984, dirimendo un preteso
conflitto di competenze tra Unità Sanitarie Locali
e Regioni, ha avvalorato l'interpretazione per la quale attesa
la specialità dei compiti prevenzionistici della polizia
mineraria, la competenza nel settore spetta alle Regioni 5.
Per quanto concerne invece attività di prospezione,
di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale, la vigilanza in materia
di prevenzione infortuni e igiene del lavoro è affidata
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 886/79 all'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi (U.N.M.I.).
2.5
COMPETENZE "INTERNE" ATTRIBUITE AD ORGANI PUBBLICI
Ai sensi del già citato 4° comma dell'art.
23 del D. Lgs. 626/94 sono state fatte salve le competenze
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti:
-
agli uffici di sanità aerea e marittima, portuali
e aeroportuali (per la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeroporti ed in ambito portuale e aeroportuale)
6;
-
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze Armate
e per le Forze di Polizia.
Inoltre,
tra i settori pubblici, cui la legislazione affida lo svolgimento
"in proprio" o per delega di compiti prevenzionistici,
si ritrovano anche:
-
Il Ministero dei Trasporti7
-
Il Ministero dell'Interno tramite i comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco, sugli impianti di riscaldamento
-
Il Ministero della Difesa
-
Il Ministero della Marina Mercantile
-
Il Ministero delle Finanze8
2.6
PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI (D. LGS.
N° 230/95)
Oltre alla già citata competenza residuale dell'Ispettorato
del lavoro, in questo settore trovano competenza:
-
le A.S.L. per la tutela dei rischi di radiazione della popolazione9
e dei lavoratori derivanti da macchine radiogene (art. 59,
comma 2, D. Lgs. n° 230/95);
-
l'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- istituita con legge n° 61/94) con compiti in materia
di radioprotezione - art. 11, comma 2, e art. 59, comma
2, del D. Lgs. n° 230/95 - cui vanno aggiunti con carattere
di priorità quelli in materia di controlli ambientali;
-
Il Ministero dell'Industria10 per quanto attiene
la sicurezza nell'attività di importazione, esportazione,
detenzione, produzione e commercio del materiale radioattivo,
oltre che per il suo impiego, e nello smaltimento dei rifiuti,
avvalendosi della succitata ANPA.
2.7
RISCHI DI "INCIDENTI RILEVANTI"
Organi "tecnici" ai sensi degli artt. 14 e
20 del D.P.R. 17/5/1988, n° 175 e succ. modif. sui rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali, sono stati individuati:
-
nell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
-
nell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
sul Lavoro (ISPESL);
-
nel Consiglio Nazionale delle Ricerche (e in particolare
nei suoi istituti specialistici);
-
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2.8
ORGANI PUBBLICI "COLLEGIALI"
Le principali competenze di organi pubblici collegiali
in materia di sicurezza e igiene sul lavoro in determinate
attività riguardano:
-
la commissione per il collaudo dei requisiti tecnici ed
igienico sanitari dei nuovi impianti di panificazione (L.
31/7/1956, n° 1002);
-
la commissione tecnica provinciale per gli esplosivi (artt.
49 e 89 del T. U. della legge di P.S.);
-
la commissione provinciale per i locali di pubblico spettacolo
(art. 141 del R.D. 6/5/1940, n° 635);
-
gli Osservatori provinciali per la sicurezza negli ambienti
di lavoro negli appalti pubblici, istituiti in varie province
con decreti prefettizi;
-
i comitati provinciali di coordinamento delle attività
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori su unità
navali, pure istituiti con decreti prefettizi presso la
Capitaneria di Porto (D.M. n° 263 del 23/2/1988 sul
coordinamento della protezione civile).
2.9
COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE
Le competenze pubbliche in materia di collaudi e verifiche
di macchine, impianti, apparecchiature, sono variegate. Le
attività omologative di primo o nuovo impianto (collaudi
per gli apparecchi e le attrezzature di cui agli artt. 25,
40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del D.P.R. n° 547/55
e di cui all'art. 50 del D.P.R. n° 164/56, nonché
i collaudi e le verifiche degli apparecchi a pressione) sono
esercitate dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Le verifiche periodiche, invece,
sono esercitate dai Presidi Multizonali di Prevenzione delle
A.S.L. (per questi ultimi organismi tecnici è previsto,
a breve, con leggi regionali già in fase di emanazione,
il passaggio alle Agenzie regionali e provinciali per l'ambiente
ai sensi dell'art. 3 della L. n° 61 del 21/1/1994, contenente
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e sull'istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA).
Va tenuto presente, però, che ai sensi dell'art. 46,
comma 1, della L. 24/4/1998, n° 128 (legge comunitaria
1995-97) ai suddetti apparecchi "nuovi" la cui rispondenza
ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) è ormai
disciplinata dal D.P.R. n° 459/96 (regolamento di attuazione
della direttiva macchine) non si applicano le disposizioni
di omologazione di cui ai citati DD.PP.RR. n° 547/55 e
n° 164/56, nonché dei DD.PP.RR n° 320/56, n°
323/56 e del regolamento per gli ascensori e i montacarichi
in servizio privato approvato con D.P.R. 29/5/1963, n°
1497 (verifiche e collaudi questi ultimi già svolti
dall'Ispettorato del lavoro e dalle A.S.L.).
Per quanto concerne, invece, i collaudi previsti dall'art.
14 della legge 5/3/1990, n° 46 (sulla sicurezza degli
impianti elettrici) per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della stessa legge e della normativa
vigente, è stabilito che gli organi competenti (Comuni,
A.S.L., Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di
liberi professionisti di cui all'art. 6, comma 1, secondo
le modalità stabilite dall'art. 9 del regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. 6/12/1991, n° 447 11.
NOTE
(1) Dev'essere ancora emanato l'atto di indirizzo
e coordinamento - previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n°
626/94 - su proposta dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza
Sociale e della Sanità, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, per individuare criteri al fine di assicurare
unità e omogeneità di comportamenti in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
La conferenza dei Presidenti delle Regioni, comunque, su parere
del coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati
alla sanità delle regioni e delle Province autonome,
ha però già espresso, con tre distinti documenti,
parere sull'applicazione di alcune rilevanti norme di igiene
e sicurezza sul lavoro, tra le quali il D.P.R. n° 459/96
che ha recepito la "direttiva macchine", le norme
sui cantieri temporanei o mobili (D. Lgs. n° 494/96) e
il D. Lgs. n° 626/94. Per quest'ultimo decreto è
stato stilato il piano generale per il monitoraggio da parte
degli organi di vigilanza (A.S.L.) della sua applicazione.
(2) Le disposizioni per l'attuazione di detto decreto
erano state emanate, come previsto dall'art. 7, dal direttore
generale delle F.S., con deliberazione D.G. n° 80 del
27/11/1980. Cfr. anche la circ. delle F.S. n° 860/SAN
del 8/2/1982.
(3) Cfr. il nostro "Per una permanenza dei compiti
di polizia giudiziaria dell'Ispettorato del lavoro in materia
di prevenzione infortuni e igiene del lavoro", in Mass.
giur. Lav., 1995, 130.
(4) Con la privatizzazione dell'ente F.S. è
dovuto intervenire il Consiglio di Stato con il parere espresso
il 12 dicembre 1995, per superare perplessità sulla
sopravvivenza della vigilanza congiunta in tale settore. Con
tale parere, infatti, l'organo consultivo ha riconosciuto
la peculiarità tecnica ed organizzativa del sistema
ferroviario abbisognevole della specialità del modello
ispettivo congiunto previsto dall'art. 35 della L. n°
191/74. Dopo un "congelamento" di alcuni anni a
cavallo del citato processo di privatizzazione la vigilanza
in questione, così legittimata, è stata riattivata
con l'emanazione della circolare del Ministero del Lavoro
n. 24/96 del 27/2/1996 e della circolare F.S. n. 1570 del
7/3/97.
(5) Tale orientamento peraltro è stato confermato
dal D. Lgs. n° 112 del 31/3/1998 ("decreto Bassanini")
sul federalismo amministrativo, che all'art. 34, comma 2,
ha delegato, tra l'altro, alle regioni, le funzioni di polizia
mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono
agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti,
nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle
risorse geotermiche su terraferma.
(6) In passato sulle competenze in materia di vigilanza
sulla sicurezza del lavoro nell'esercizio della navigazione,
sono sorti conflitti tra gli Ispettorati del Lavoro e le Capitanerie
di Porto. In virtù della deroga di cui all'art. 2 del
D.P.R. n° 547/55, infatti, che esclude dal campo di attuazione
di tale normativa "l'esercizio della navigazione",
il Ministero della Marina Mercantile aveva rivendicato l'esclusiva
competenza per le attività svolte nei porti, da parte
delle suddette Capitanerie di Porto o degli enti portuali
in base agli artt. 8, 68 e 108 del Codice della Navigazione.
è intervenuto il Ministero del lavoro e della P.S.
con circolare. n° 165 del 19/12/1977 che anche sulla scorta
di un parere del Consiglio di Stato (parere n° 229/76,
sez. III), ha chiarito che costituiscono esercizio della navigazione
marittima agli effetti in questione, tutte le attività
che attuano la navigazione per mare e non tutte le altre che
sono ad esse preordinate o, in modo più o meno diretto,
collegate e perciò si svolgono nei porti o addirittura
sulle navi. Concludeva pertanto, tale indirizzo interpretativo,
che, pur auspicando una fattiva ed assidua collaborazione
tra gli Ispettorati del lavoro e le autorità portuali
al fine di ovviare ad eventuali inadeguatezze della normativa
antinfortunistica, gli Ispettorati del Lavoro (leggasi, attualmente,
le A.S.L.) dovevano esercitare la propria attività
di vigilanza anche nell'ambito dei porti, ad eccezione della
navigazione marittima.
(7) La vigilanza sulla sicurezza del lavoro nell'esercizio
dei trasporti pubblici (attività esclusa dal campo
di applicazione del D.P.R. n° 547/55, ai sensi dell'art.
2, lett. d - e) è stata attribuita all'Ispettorato
Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti
in Concessione ai sensi del D.P.R. 5/5/1941, n° 370 e
della L. 31/10/1967, n° 1085.
(8) Vd. anche il D.M. n° 385/98 sui compiti di
vigilanza per la sicurezza del lavoro nei luoghi pubblici
e nelle aree delle infrastrutture della Guardia di Finanza.
(9) Per quanto concerne la tutela della popolazione
il D. Lgs. n° 230/95 conferma la decisione della Corte
Costituzionale n° 58 del 1993 che, nel riconoscere la
principale finalizzazione dell'impiego delle macchine radiogene
alla diagnosi e cura dei "pazienti", ha riconosciuto
in capo alle A.S.L., e non all'Ispettorato del lavoro, la
competenza a vigilare.
(10) Al Ministero dell'Industria che pure svolge la
vigilanza di sicurezza nelle miniere, sono attribuite le competenze
per la tutela nelle attività di ricerca ed estrazione
del materiale radioattivo, esercitate attraverso l'Ingegnere
capo del Corpo delle miniere, il quale però è
tenuto ad avvalersi del personale ispettivo delle A.S.L. o
dell'ANPA.
(11) Cfr. anche la L. 30/12/1991, n° 428 sull'istituzione
di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione
di servizi di omologazione e di verifiche periodiche a fini
di sicurezza di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature.
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