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Le competenze e i poteri degli organi di vigilanza
sulla sicurezza del lavoro

a cura del Dott. Luigi Caputo
Capo sezione prevenzione infortuni e igiene del lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce

In questo articolo Luigi Caputo esegue una attenta disamina in merito agli organi di vigilanza ed alle loro specifiche competenze in materia di controlli negli ambienti di vita e di lavoro.

1. PREMESSA
Dei circa trenta decreti ministeriali attuativi del D. Lgs. 626/94 (in gran parte emanati) il D.P.C.M. 5/12/1997 (G.U. n° 29 del 5-2-1998) ad emanazione "obbligatoria", in virtù della previsione di cui all'art. 27, comma 1 (rubricato "Comitati regionali di coordinamento") ancorché giunto con due anni di ritardo, rappresenta una tappa importante della produzione normativa prevenzionistica cosiddetta "secondaria" in quanto affronta uno degli aspetti più spinosi e nel contempo determinanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Con tale decreto, infatti, pur nella sua estrema sintesi e lapidarietà, è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento1 recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia in argomento che rappresentano notoriamente una pletorica quanto disarticolata rete di organismi di controllo "afflitta", peraltro, dalla "fumosità" dei limiti delle rispettive competenze istituzionali spesso confusamente sovrapposte o lacunose, a seconda dei casi.
Realizzare pertanto sul territorio l'uniformità degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è un obiettivo di tutto rispetto e la connessa istituzione dei comitati di coordinamento da parte delle regioni rappresenta un ottimo punto di partenza.
Ne deriva una puntuale indicazione degli organi - protagonisti coinvolti in tale tavola rotonda, che pur non esaustiva dell'elencazione di tutti gli organi pubblici di vigilanza, come vedremo meglio di seguito, dà dei punti di riferimento preziosi nell'analisi che qui si affronta.
Detti comitati di coordinamento, presieduti dal presidente della giunta regionale o suo delegato, debbono ricomprendere almeno i rappresentanti delle seguenti istituzioni:

  • assessorati regionali;
  • dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
  • settori ispezione del lavoro (già Ispettorati del lavoro) delle direzioni regionali del lavoro;
  • ispettorati regionali dei vigili del fuoco;
  • dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
  • uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
  • Unione province italiane (UPI);
  • rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della Sanità (ove presenti).


2.1 L'ORGANO PRIORITARIO DI VIGILANZA
La priorità delle attribuzioni e competenze in materia prevenzionistica delle A.S.L. risalta già dalla previsione dell'art. 21 della L. 833 del 1978 (Riforma sanitaria) che in un'ottica di globalizzazione della tutela sanitaria sia del cittadino che del lavoratore, aveva operato il trasferimento dei compiti prevenzionistici nei luoghi di lavoro già svolti dall'Ispettorato del lavoro.
Agli "ispettori della sicurezza" delle A.S.L. sono stati attribuiti ai sensi dell'art. 21 della citata L. 833/78 i poteri già propri degli ispettori del lavoro di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 520/55, vale a dire quelli "amministrativi" del potere di accesso, di diffida e di disposizione, nonché quelli "repressivi" di ufficiali di polizia giudiziaria, cd. a competenza "limitata", vale a dire "nei limiti del servizio" e "secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti".
è appena il caso di accennare che l'attività di polizia giudiziaria (p.g.) cui il funzionario ricorrerà solo quando sia necessario utilizzare gli atti tipici, propri di p.g., è strumentale rispetto a quella "ordinaria" di vigilanza che ha natura amministrativa, seppure con provvedimenti contravvenzionali.
Non può quindi non osservarsi che il richiamo dell'art. 55 c.p.p. contenuto nell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n° 758/94 ("... l'organo di vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del c.p.p., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione") sarebbe "improprio" in quanto il voler far ricadere la vigilanza in questione nell'esclusivo alveo dell'attività di p.g., darebbe a detto decreto una interpretazione di contenuto non prevista dalla relativa legge delega n° 499/93.
In altri termini l'Ispettore di sicurezza nell'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 19, lett. c) del predetto D. Lgs. n° 758/94 pur essendo obbligato a seguire la procedura di cui all'art. 20 quale voluta dal legislatore, non deve obbligatoriamente mettere pur sempre in atto gli strumenti propri dell'Ufficiale di p.g. se non quando necessari (quali ad es. gli accertamenti di cui all'art. 348, commi 1 e , c.p.p, il sequestro probatorio o preventivo di cui agli artt. 354, co. , e 31 c.p.p., ecc.).
è pur vero che tali competenze affidate alle allora Unità Sanitarie Locali erano originariamente "dilatate" fino a gravare l'organo di vigilanza dell'onere, ad esempio, della ricognizione - valutazione, dei rischi lavorativi mediante la "individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro" - art. 20, comma 1, lett. a) della già citata L. n° 833/78.

A seguito delle regole introdotte, invece, nel nuovo modello prevenzionistico formulato dal D. Lgs. n° 626/94, si è ridimensionata la sfera dei compiti delle A.S.L. (e degli altri organi di vigilanza ciascuno per la loro parte, come vedremo) "ridotti" essenzialmente a quelli di natura autoritativo -ispettiva.

La valutazione dei rischi aziendali e l'attuazione vera e propria di tutti gli oneri prevenzionistici e di tutela dei lavoratori, fanno carico, infatti, al solo datore di lavoro, pur "coadiuvato" da un'ampia serie di figure ("vecchie", come il dirigente, il preposto, lo stesso lavoratore, e "nuove", come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Il riconoscimento alla A.S.L. dell'attribuzione di organo prioritario di vigilanza (peraltro già richiamato dall'art. 3, lett. d) del D. Lgs. 15/8/1991, n° 277, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni a piombo, amianto e rumore) e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 758/94, nel capo II sull'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, viene specificamente ad essere codificato nel 1° comma dell'art. 23 del D. Lgs. n° 626/94 - rubricato "vigilanza" - che recita testualmente:
"La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla Unità Sanitaria Locale e, per quanto di specifica competenza..."
Peraltro, pur con le riserve delle speciali competenze previste dalla succitata norma ad altri organi di controllo pubblici che via via esamineremo (vedi Tav.1), una dilatazione delle competenze delle A.S.L. è possibile delineare anche solo esaminando per esclusione l'elencazione delle speciali competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori riservate a determinati uffici pubblici ed autorità di cui al 4° comma del citato art. 23: fra questi, ad esempio, non è ricompreso il servizio sanitario delle F.S. S.p.a. cui originariamente veniva affidata la vigilanza in materia di igiene del lavoro negli impianti ferroviari, sottraendola persino alla vigilanza congiunta prevenzionistica affidata dall'art. 35 della L. 191/74 all'Ispettorato del lavoro e ai funzionari incaricati F.S., con l'attribuzione di uno speciale potere di disposizione attribuito dagli artt. 5-6 del D.M. 18/5/1979 all'organo di vigilanza "domestica" attesa la peculiarità della realtà "ferroviaria".

Il citato D.M. 18/5/1979 2, infatti, sulle funzioni dei medici delle Ferrovie dello Stato negli ambienti di lavoro nel settore igienico - sanitario, emanato in applicazione degli articoli 1, comma 2, e 63, comma 4, del D.P.R. 19-3-1956, n° 303, aveva affidato la vigilanza "interna" in materia di igiene del lavoro all'organo ispettivo del suddetto servizio sanitario dell'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Con la vigenza dell'art 23, comma 4 del D. Lgs. 626/94, quindi, anche tale "speciale" competenza viene ad essere attribuita alle A.S.L., organo non statale.

La mancanza della titolarità delle competenze sui controlli ad un organo dello Stato pone l'Italia in una situazione di particolare isolamento rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea nonostante l'impegno internazionalmente assunto con la Convenzione Oil n° 81, secondo la quale, così come avviene negli altri Paesi europei (vedi Tav. 2), l'ispezione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere sottoposta alla sorveglianza ed al controllo di un' unica autorità centrale.

2.2 I COMPITI RESIDUI E "SPECIALI" DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO (ATTUALMENTE SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO)
Nonostante il trasferimento dei compiti sulla vigilanza in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro alle Unità Sanitarie Locali, di cui al già citato art. 21 della legge n° 833/78, l'Ispettorato del lavoro ha comunque supplito alle carenze degli interventi istituzionali delle A.S.L., con lo svolgimento nella materia trasferita dei compiti di polizia giudiziaria3, attribuzioni che sono state fatte salve dall'art. 27 del D.P.R. n° 617/77 sul decentramento regionale delle competenze statali. Per l'organo statale periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il secondo comma dell'art. 23 del D. Lgs. n° 626/96, come modificato dal D. Lgs. n° 242/96, fa salve, comunque, le competenze residue di quelle originariamente e prioritariamente attribuite in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Tali compiti residuali attengono:

  • alla vigilanza per la tutela dei rischi di radiazioni ionizzanti dei lavoratori, con l'eccezione di quelli occupati nell'uso delle macchine radiogene (art. 59, comma 2, del D. Lgs. n° 230/95) e di quelli impiegati nella estrazione del materiale radioattivo;
  • alla vigilanza congiunta negli impianti ferroviari (limitatamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro - art. 35 della L. n° 191/74) 4;
  • alla vigilanza attribuita congiuntamente con gli organi periferici del Ministero dell'Industria (UPICA) in settori con compiti di controllo di particolare "pregio" professionale, incomprensibilmente non ancora avviati, quali quelli attribuiti dal D. Lgs. n° 475/92 e succ. modif. sulla conformità dei dispositivi di protezione individuale, quelli di cui al D.P.R. n° 459/96 sul recepimento della direttiva macchine, nonché al D. Lgs. n° 115/95 sulla sicurezza generale dei prodotti, e al D. Lgs. n° 626/96 sulla marcatura CE del materiale elettrico;
  • alla vigilanza, concorrente con quella eseguita dalle A.S.L., preannunciata dal 2° comma dell'art. 23 del citato D. Lgs. n° 626/94, nelle attività lavorative comportanti "rischi particolarmente elevati", individuate, forse troppo riduttivamente, in quelle edili o di genio civile, dal D.P.C.M. n° 412/96.

Tale reingresso nello scenario della vigilanza di sicurezza ritengo sia, comunque, la migliore testimonianza di un pur tardivo riconoscimento di esperienza e professionalità in un settore particolarmente "complesso" e "delicato" non nuovo alle esperienze dell'organo statale di controllo, pur da sempre vocazionalmente preposto all'attuazione della legislazione sociale "latu sensu".
Inoltre, dal primo gennaio 1997, al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro, è stato attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro (ex L. n° 608/96) posto alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del quale costituisce il "braccio armato".

2.3 LA VIGILANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
Con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs n° 626/94, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato esplicitamente individuato "organo di vigilanza" sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene la specifica competenza della "sicurezza antincendio". Esso entra quindi a pieno titolo nel novero degli "organi di vigilanza" in specie quali abilitati dal D. Lgs. 758/94 ad attuare, nell'esercizio della funzione di p.g., la particolare procedura estintiva delle contravvenzioni alle norme prevenzionistiche (vd. punto 2.1) rientranti nel settore di competenza. è pur vero che in mancanza di una esplicita delimitazione dei rispettivi ambiti di intervento - a meno che non provvedano in proposito i già menzionati comitati regionali di coordinamento di cui al D.P.C.M. 5/12/97 - sono possibili "sovrapposizioni" e duplicità di interventi nell'azione ispettiva del Comando dei Vigili del Fuoco e delle A.S.L. (o di altri "organi di vigilanza"), dal momento che non è semplice, in assenza di utili riferimenti, individuare il confine tra attività prevenzionistica sul luogo di lavoro "in generale", da quella della prevenzione incendi "in particolare". D'altronde, la nuova "identità ispettiva" del Corpo dei Vigili del fuoco sul piano operativo, trova risalto alla luce dell'art. 13 del D. Lgs. n° 626/94 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione che, nel fissare i criteri validi per tutti i luoghi di lavoro per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dà pratica attuazione al disposto degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n° 547/55.
È possibile, di conseguenza, pervenire anche ad una sommaria distinzione nella sfera d'applicazione delle norme di prevenzione incendi:
A) attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi per le quali le relative e varie misure di sicurezza (vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme sull'estinzione) devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ove presenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal D.P.R. n° 37/1998;
B) attività e luoghi di lavoro non soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi (ma soggetti comunque alla vigilanza specialistica del Comando dei Vigili del Fuoco quale organo di controllo di cui all'art. 23 del D. Lgs. 626/94) ai quali devono applicarsi comunque le misure generali di tutela di cui al disposto degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n° 547/55 (confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lett. h) e q) del D. Lgs. 626/94) cui ha dato pratica attuazione il già citato Decreto Interministeriale 10.3.1998 emanato in applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n° 626/94.

2.4 LA VIGILANZA NELLE CAVE, NELLE MINIERE E NELL'ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI NEL MARE TERRITORIALE E NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE
Nel settore minerario e in particolare relativamente a sostanze minerali di prima categoria (quali definite dall'art. 2 del R.D. n° 1443/1927) la vigilanza di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro è stata attribuita dal D. Lgs. n° 624/96 al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato che l'ha eseguita a mezzo della Direzione Generale delle miniere e dei suoi uffici periferici, ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria (definite dal citato art. 2 del R.D. 1443/27) e alle acque minerali termali, le competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza del lavoro è stata dilatata con il già citato D. Lgs. n° 624/96. L'art. 3, comma 1, lett. b), infatti, assegna ai predetti enti (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) anche la competenza per le attività estrattive relative alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'art. 9 della L. 9/12/1986 n° 896 nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale dall'art. 8 della stessa legge n° 896/86.
Nel settore delle cave invece (dove il materiale estratto, generalmente lapideo, non necessita, a differenza delle miniere, di coltivazione), il Consiglio Superiore delle Miniere presso il Ministero dell'Industria il 18/10/1984, dirimendo un preteso conflitto di competenze tra Unità Sanitarie Locali e Regioni, ha avvalorato l'interpretazione per la quale attesa la specialità dei compiti prevenzionistici della polizia mineraria, la competenza nel settore spetta alle Regioni 5.
Per quanto concerne invece attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, la vigilanza in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro è affidata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 886/79 all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (U.N.M.I.).

2.5 COMPETENZE "INTERNE" ATTRIBUITE AD ORGANI PUBBLICI
Ai sensi del già citato 4° comma dell'art. 23 del D. Lgs. 626/94 sono state fatte salve le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti:

  • agli uffici di sanità aerea e marittima, portuali e aeroportuali (per la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeroporti ed in ambito portuale e aeroportuale) 6;
  • ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze Armate e per le Forze di Polizia.

Inoltre, tra i settori pubblici, cui la legislazione affida lo svolgimento "in proprio" o per delega di compiti prevenzionistici, si ritrovano anche:

  • Il Ministero dei Trasporti7
  • Il Ministero dell'Interno tramite i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, sugli impianti di riscaldamento
  • Il Ministero della Difesa
  • Il Ministero della Marina Mercantile
  • Il Ministero delle Finanze8

2.6 PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI (D. LGS. N° 230/95)
Oltre alla già citata competenza residuale dell'Ispettorato del lavoro, in questo settore trovano competenza:

  • le A.S.L. per la tutela dei rischi di radiazione della popolazione9 e dei lavoratori derivanti da macchine radiogene (art. 59, comma 2, D. Lgs. n° 230/95);
  • l'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - istituita con legge n° 61/94) con compiti in materia di radioprotezione - art. 11, comma 2, e art. 59, comma 2, del D. Lgs. n° 230/95 - cui vanno aggiunti con carattere di priorità quelli in materia di controlli ambientali;
  • Il Ministero dell'Industria10 per quanto attiene la sicurezza nell'attività di importazione, esportazione, detenzione, produzione e commercio del materiale radioattivo, oltre che per il suo impiego, e nello smaltimento dei rifiuti, avvalendosi della succitata ANPA.

2.7 RISCHI DI "INCIDENTI RILEVANTI"
Organi "tecnici" ai sensi degli artt. 14 e 20 del D.P.R. 17/5/1988, n° 175 e succ. modif. sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, sono stati individuati:

  • nell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
  • nell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL);
  • nel Consiglio Nazionale delle Ricerche (e in particolare nei suoi istituti specialistici);
  • nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2.8 ORGANI PUBBLICI "COLLEGIALI"
Le principali competenze di organi pubblici collegiali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro in determinate attività riguardano:

  • la commissione per il collaudo dei requisiti tecnici ed igienico sanitari dei nuovi impianti di panificazione (L. 31/7/1956, n° 1002);
  • la commissione tecnica provinciale per gli esplosivi (artt. 49 e 89 del T. U. della legge di P.S.);
  • la commissione provinciale per i locali di pubblico spettacolo (art. 141 del R.D. 6/5/1940, n° 635);
  • gli Osservatori provinciali per la sicurezza negli ambienti di lavoro negli appalti pubblici, istituiti in varie province con decreti prefettizi;
  • i comitati provinciali di coordinamento delle attività finalizzate alla sicurezza dei lavoratori su unità navali, pure istituiti con decreti prefettizi presso la Capitaneria di Porto (D.M. n° 263 del 23/2/1988 sul coordinamento della protezione civile).

2.9 COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE
Le competenze pubbliche in materia di collaudi e verifiche di macchine, impianti, apparecchiature, sono variegate. Le attività omologative di primo o nuovo impianto (collaudi per gli apparecchi e le attrezzature di cui agli artt. 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del D.P.R. n° 547/55 e di cui all'art. 50 del D.P.R. n° 164/56, nonché i collaudi e le verifiche degli apparecchi a pressione) sono esercitate dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Le verifiche periodiche, invece, sono esercitate dai Presidi Multizonali di Prevenzione delle A.S.L. (per questi ultimi organismi tecnici è previsto, a breve, con leggi regionali già in fase di emanazione, il passaggio alle Agenzie regionali e provinciali per l'ambiente ai sensi dell'art. 3 della L. n° 61 del 21/1/1994, contenente disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e sull'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).
Va tenuto presente, però, che ai sensi dell'art. 46, comma 1, della L. 24/4/1998, n° 128 (legge comunitaria 1995-97) ai suddetti apparecchi "nuovi" la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) è ormai disciplinata dal D.P.R. n° 459/96 (regolamento di attuazione della direttiva macchine) non si applicano le disposizioni di omologazione di cui ai citati DD.PP.RR. n° 547/55 e n° 164/56, nonché dei DD.PP.RR n° 320/56, n° 323/56 e del regolamento per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato approvato con D.P.R. 29/5/1963, n° 1497 (verifiche e collaudi questi ultimi già svolti dall'Ispettorato del lavoro e dalle A.S.L.).
Per quanto concerne, invece, i collaudi previsti dall'art. 14 della legge 5/3/1990, n° 46 (sulla sicurezza degli impianti elettrici) per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della stessa legge e della normativa vigente, è stabilito che gli organi competenti (Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6/12/1991, n° 447 11.


NOTE
(1) Dev'essere ancora emanato l'atto di indirizzo e coordinamento - previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n° 626/94 - su proposta dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per individuare criteri al fine di assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione. La conferenza dei Presidenti delle Regioni, comunque, su parere del coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e delle Province autonome, ha però già espresso, con tre distinti documenti, parere sull'applicazione di alcune rilevanti norme di igiene e sicurezza sul lavoro, tra le quali il D.P.R. n° 459/96 che ha recepito la "direttiva macchine", le norme sui cantieri temporanei o mobili (D. Lgs. n° 494/96) e il D. Lgs. n° 626/94. Per quest'ultimo decreto è stato stilato il piano generale per il monitoraggio da parte degli organi di vigilanza (A.S.L.) della sua applicazione.
(2) Le disposizioni per l'attuazione di detto decreto erano state emanate, come previsto dall'art. 7, dal direttore generale delle F.S., con deliberazione D.G. n° 80 del 27/11/1980. Cfr. anche la circ. delle F.S. n° 860/SAN del 8/2/1982.
(3) Cfr. il nostro "Per una permanenza dei compiti di polizia giudiziaria dell'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro", in Mass. giur. Lav., 1995, 130.
(4) Con la privatizzazione dell'ente F.S. è dovuto intervenire il Consiglio di Stato con il parere espresso il 12 dicembre 1995, per superare perplessità sulla sopravvivenza della vigilanza congiunta in tale settore. Con tale parere, infatti, l'organo consultivo ha riconosciuto la peculiarità tecnica ed organizzativa del sistema ferroviario abbisognevole della specialità del modello ispettivo congiunto previsto dall'art. 35 della L. n° 191/74. Dopo un "congelamento" di alcuni anni a cavallo del citato processo di privatizzazione la vigilanza in questione, così legittimata, è stata riattivata con l'emanazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 24/96 del 27/2/1996 e della circolare F.S. n. 1570 del 7/3/97.
(5) Tale orientamento peraltro è stato confermato dal D. Lgs. n° 112 del 31/3/1998 ("decreto Bassanini") sul federalismo amministrativo, che all'art. 34, comma 2, ha delegato, tra l'altro, alle regioni, le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
(6) In passato sulle competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza del lavoro nell'esercizio della navigazione, sono sorti conflitti tra gli Ispettorati del Lavoro e le Capitanerie di Porto. In virtù della deroga di cui all'art. 2 del D.P.R. n° 547/55, infatti, che esclude dal campo di attuazione di tale normativa "l'esercizio della navigazione", il Ministero della Marina Mercantile aveva rivendicato l'esclusiva competenza per le attività svolte nei porti, da parte delle suddette Capitanerie di Porto o degli enti portuali in base agli artt. 8, 68 e 108 del Codice della Navigazione. è intervenuto il Ministero del lavoro e della P.S. con circolare. n° 165 del 19/12/1977 che anche sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato (parere n° 229/76, sez. III), ha chiarito che costituiscono esercizio della navigazione marittima agli effetti in questione, tutte le attività che attuano la navigazione per mare e non tutte le altre che sono ad esse preordinate o, in modo più o meno diretto, collegate e perciò si svolgono nei porti o addirittura sulle navi. Concludeva pertanto, tale indirizzo interpretativo, che, pur auspicando una fattiva ed assidua collaborazione tra gli Ispettorati del lavoro e le autorità portuali al fine di ovviare ad eventuali inadeguatezze della normativa antinfortunistica, gli Ispettorati del Lavoro (leggasi, attualmente, le A.S.L.) dovevano esercitare la propria attività di vigilanza anche nell'ambito dei porti, ad eccezione della navigazione marittima.
(7) La vigilanza sulla sicurezza del lavoro nell'esercizio dei trasporti pubblici (attività esclusa dal campo di applicazione del D.P.R. n° 547/55, ai sensi dell'art. 2, lett. d - e) è stata attribuita all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ai sensi del D.P.R. 5/5/1941, n° 370 e della L. 31/10/1967, n° 1085.
(8) Vd. anche il D.M. n° 385/98 sui compiti di vigilanza per la sicurezza del lavoro nei luoghi pubblici e nelle aree delle infrastrutture della Guardia di Finanza.
(9) Per quanto concerne la tutela della popolazione il D. Lgs. n° 230/95 conferma la decisione della Corte Costituzionale n° 58 del 1993 che, nel riconoscere la principale finalizzazione dell'impiego delle macchine radiogene alla diagnosi e cura dei "pazienti", ha riconosciuto in capo alle A.S.L., e non all'Ispettorato del lavoro, la competenza a vigilare.
(10) Al Ministero dell'Industria che pure svolge la vigilanza di sicurezza nelle miniere, sono attribuite le competenze per la tutela nelle attività di ricerca ed estrazione del materiale radioattivo, esercitate attraverso l'Ingegnere capo del Corpo delle miniere, il quale però è tenuto ad avvalersi del personale ispettivo delle A.S.L. o dell'ANPA.
(11) Cfr. anche la L. 30/12/1991, n° 428 sull'istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche a fini di sicurezza di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature.

 



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