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Il D.M. 382/98: adempimenti di sicurezza nelle scuole

a cura dell'Arch. Mario Abate
Ispettore antincendi VV.F. Milano

Dopo ben quattro anni dalla promulgazione del D. Lgs. 626/94 vengono finalmente fornite specifiche in merito all'applicazione del decreto stesso nelle scuole.

È di recente pubblicazione sulla G.U. del 04.11.98 n. 258 il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n. 382, relativo alla attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 nelle scuole statali e non statali.

Detto Decreto fa seguito al D.M. 05/08/98 n. 363 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/10/1998 n. 246 relativo all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modifiche alle attività svolte nelle università e negli istituti di istruzione universitaria.

Il decreto ricalca sostanzialmente le indicazioni fornite dal D.Lgs. 626/94, provvedendo però ad alcune importanti precisazioni.

Vengono equiparati a lavoratori gli allievi per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedono espressamente l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere (compresi computers).

Tale disposizione conferma gli orientamenti della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19/11/1996 n. 154/96.
Gli allievi equiparati a lavoratori però non devono essere computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori presenti nella sede, numero dal quale possono scaturire particolari obblighi di sicurezza.
Si pensi ad esempio all'obbligo di redigere in forma scritta il documento di valutazione di rischio quando vi siano più di 10 dipendenti, oppure all'obbligo di redigere in forma scritta il piano di emergenza quando vi siano più di nove dipendenti.

I datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono stati individuati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 21 giugno 1996, n. 292. In base a tale decreto, il datore di lavoro per le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato:

- nel Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi per gli uffici della amministrazione centrale;
- nei sovrintendenti scolastici e Provveditori agli studi per gli uffici dell'amministrazione periferica;
- per le istituzioni scolastiche ed educative statali, nei capi delle stesse;
- per i conservatori di musica, accademie di belle arti, accademie di arte drammatica e danza, nei presidenti dei consigli di amministrazione;
- negli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo nel segretario e nel direttore cui spettano i poteri di gestione.

Il datore di lavoro della scuola deve redigere il documento di valutazione di rischio e predisporre le procedure di gestione dell'emergenza e di primo soccorso, come peraltro già stabilito dal D.Lgs. 626/94 e DM 26/08/92.

Tali documenti e procedure debbono essere sempre riesaminati quando intervengono variazioni sostanziali dell'attività.

In base al decreto 382/98 nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di valutazione di rischio, puo' avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonchè degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

In verità tale disposto appare difficilmente attuabile in pratica. Infatti gli enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori quali ASL, Vigili del fuoco, ecc. sono già assorbiti dai propri compiti istituzionali, sottoposti a pesanti carichi di lavoro, penalizzati da croniche carenze di organico e da compiti di istituto vasti e multidisciplinari che richiedono continui sforzi di aggiornamento.

Il datore di lavoro dell'istituto scolastico può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi se il numero dei dipendenti non supera le 200 unità, con esclusione comunque degli allievi (anche se equiparati a lavoratori dipendenti).

Diversamente il datore di lavoro designa il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione. Tali figure devono ovviamente essere in possesso di attitudini e capacità adeguate, essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, come stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. 626/94.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

  • personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
  • personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
  • personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

Per quanto concerne l'attività del servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro può fare ricorso a professionalità esterne all'ambito scolastico sia nel caso in cui non sia reperibile personale qualificato e disponibile, sia nel caso in cui egli intenda comunque integrare le competenze ed il lavoro del servizio di prevenzione e protezione interno.

Tra l'altro il nuovo Decreto 382/98 stabilisce che gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'attività svolta dal servizio di prevenzione individuato dal datore di lavoro.

A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.

Il nuovo Decreto quindi chiarisce chi debba svolgere importanti funzioni ed adempimenti nell'ambito della attuazione del D.Lgs. 626/94. Pur tuttavia non appare prorogato da questo il termine ultimo previsto in generale per la redazione della valutazione di rischio e degli obblighi connessi, che è scaduto l' 01/01/97 (art. 30 comma 3 D.Lgs. 242/96).

Per quanto concerne gli adeguamenti strutturali rimane valido il disposto del D.Lgs. 626/94, in base al quale gli interventi di manutenzione necessari ai fini di sicurezza sono a carico dell'amministrazione che fornisce l'immobile.

In base al disposto della L. 23 dell'11/01/96 provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

Inoltre per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Gli obblighi di adeguamento impiantistico e strutturale del datore di lavoro della scuola si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.

Tale deroga era già prevista dall'art. 4 comma 12 del D.Lgs. 626/94, che, a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 242/96, recita:
"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

Il termine ultimo per realizzare i lavori necessari per l'adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 ed alle norme di prevenzione incendi, nonchè la messa a norma degli impianti elettrici, è il 31/12/99, come previsto dalla L. 649 del 23/12/96.

Comunque il decreto 382/98 stabilisce che nel caso in cui il datore di lavoro ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, deve adottare ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di competenza.

Per quanto riguarda gli obblighi di formazione ed informazione, l'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere nei confronti dei datori di lavoro, i quali a loro volta provvedono alla formazione ed informazione dei dipendenti come disposto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.

In particolare l'art. 6 del DPR 382/98 stabilisce che i datori di lavoro promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94 "nei limiti delle risorse disponibili".

Tale disposizione appare peraltro discutibile. Costituendo la omessa formazione dei lavoratori reato in base all'art. 89 del D.Lgs. 626, appare improbabile che gli organi di vigilanza non possano contestare la omessa formazione al capo di istituto che dichiari di non avere disponibilità economica per effettuare la formazione stessa.

I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal Decreto 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

Il programma di formazione per il datore di lavoro è il seguente:
1. il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
2. gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
3. la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
4. i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
5. appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
6. la valutazione dei rischi;
7. i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
8. i dispositivi di protezione individuale;
9. la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
10. la prevenzione sanitaria;
11. l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Qualora il datore di lavoro intenda svolgere personalmente i compiti connessi con la gestione dell'emergenza o comunque partecipare alla gestione della stessa, i contenuti della sua formazione dovranno essere integrati per la prevenzione incendi con quanto riportato dall'allegato IX del DM 10/03/98, in funzione della classe di rischio di incendio della scuola.

Le scuole con meno di 100 presenze complessive (compresi cioè tutti gli addetti e tutti gli alunni) e caratterizzate da scarsa possibilità di sviluppo di focolai e di propagazione delle fiamme sono considerate attività a rischio di incendio basso e gli addetti alla attuazione delle misure di emergenza dovranno frequentare un corso di prevenzione incendi di 4 ore.

Diversamente, per scuole con presenze complessive comprese fra 100 e 1000, gli addetti all'emergenza dovranno sostenere un corso minimo di 8 ore.

Se nella scuola vi sono più di 1000 presenze complessive, l'attività viene considerata luogo a rischio di incendio elevato.
Gli addetti all'emergenza dovranno quindi sostenere un corso minimo di formazione antincendio di 16 ore.

Nelle scuole con più di 300 presenze complessive gli addetti alla gestione dell'emergenza devono, successivamente alla frequenza del corso di formazione antincendio, sostenere un esame presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente territorialmente ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dalla L. 609 del 28/11/96.

I corsi di prevenzione incendi devono essere svolti in ottemperanza ai programmi del Ministero dell'Interno previsti dal DM 10/03/98.

Dall'01/10/97 gli obblighi della 626 sono affiancati dalla entrata in vigore delle disposizioni sulle norme di esercizio previste dal DM 26/08/92, che prevedono per le scuole con più di 100 presenze complessive la predisposizione e gli aggiornamenti da parte del titolare dell'attività di un registro dei controlli relativi all'efficienza di impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, dispositivi di sicurezza e presidi antincendio.

Il registro dovrà essere composto da fogli numerati in cui siano annotati gli interventi di manutenzione ed ispezione periodica, le relative date e le firme degli addetti, come pure i ragguagli sulle esercitazioni svolte. Il registro dovrà essere conservato dal titolare dell'attività ed esibito su specifica richiesta dei vigili del fuoco.

Lo stesso decreto prevede la predisposizione di un piano di emergenza e la sua verifica con prove di evacuazione da svolgersi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

 



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