Il
D.M. 382/98: adempimenti di sicurezza nelle scuole
a
cura dell'Arch. Mario Abate
Ispettore antincendi VV.F. Milano
Dopo
ben quattro anni dalla promulgazione del D. Lgs. 626/94 vengono
finalmente fornite specifiche in merito all'applicazione del
decreto stesso nelle scuole.
È
di recente pubblicazione sulla G.U. del 04.11.98 n. 258 il
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 settembre
1998, n. 382, relativo alla attuazione degli adempimenti di
cui al D.Lgs. 626/94 nelle scuole statali e non statali.
Detto
Decreto fa seguito al D.M. 05/08/98 n. 363 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 21/10/1998 n. 246 relativo all'applicazione
del D.Lgs 626/94 e successive modifiche alle attività
svolte nelle università e negli istituti di istruzione
universitaria.
Il
decreto ricalca sostanzialmente le indicazioni fornite dal
D.Lgs. 626/94, provvedendo però ad alcune importanti
precisazioni.
Vengono
equiparati a lavoratori gli allievi per i quali i programmi
e le attività di insegnamento prevedono espressamente
l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti
di lavoro in genere (compresi computers).
Tale
disposizione conferma gli orientamenti della Circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19/11/1996
n. 154/96.
Gli allievi equiparati a lavoratori però non devono
essere computati ai fini della determinazione del numero dei
lavoratori presenti nella sede, numero dal quale possono scaturire
particolari obblighi di sicurezza.
Si pensi ad esempio all'obbligo di redigere in forma scritta
il documento di valutazione di rischio quando vi siano più
di 10 dipendenti, oppure all'obbligo di redigere in forma
scritta il piano di emergenza quando vi siano più di
nove dipendenti.
I
datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sono stati individuati con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 21 giugno 1996, n. 292.
In base a tale decreto, il datore di lavoro per le istituzioni
scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione
viene individuato:
- nel Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali
ed Amministrativi per gli uffici della amministrazione centrale;
- nei sovrintendenti scolastici e Provveditori agli studi
per gli uffici dell'amministrazione periferica;
- per le istituzioni scolastiche ed educative statali, nei
capi delle stesse;
- per i conservatori di musica, accademie di belle arti, accademie
di arte drammatica e danza, nei presidenti dei consigli di
amministrazione;
- negli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativo nel segretario e nel direttore cui spettano i poteri
di gestione.
Il
datore di lavoro della scuola deve redigere il documento di
valutazione di rischio e predisporre le procedure di gestione
dell'emergenza e di primo soccorso, come peraltro già
stabilito dal D.Lgs. 626/94 e DM 26/08/92.
Tali
documenti e procedure debbono essere sempre riesaminati quando
intervengono variazioni sostanziali dell'attività.
In
base al decreto 382/98 nelle scuole statali il datore di lavoro,
al fine di redigere il documento di valutazione di rischio,
puo' avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti
locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonchè
degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza
dei lavoratori.
In
verità tale disposto appare difficilmente attuabile
in pratica. Infatti gli enti preposti alla tutela della salute
dei lavoratori quali ASL, Vigili del fuoco, ecc. sono già
assorbiti dai propri compiti istituzionali, sottoposti a pesanti
carichi di lavoro, penalizzati da croniche carenze di organico
e da compiti di istituto vasti e multidisciplinari che richiedono
continui sforzi di aggiornamento.
Il
datore di lavoro dell'istituto scolastico può svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi se il numero dei dipendenti
non supera le 200 unità, con esclusione comunque degli
allievi (anche se equiparati a lavoratori dipendenti).
Diversamente
il datore di lavoro designa il responsabile e gli addetti
del servizio di prevenzione e protezione. Tali figure devono
ovviamente essere in possesso di attitudini e capacità
adeguate, essere in numero sufficiente e disporre di mezzi
e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati,
come stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. 626/94.
Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione può
essere individuato tra le seguenti categorie:
Per
quanto concerne l'attività del servizio di prevenzione
e protezione il datore di lavoro può fare ricorso a
professionalità esterne all'ambito scolastico sia nel
caso in cui non sia reperibile personale qualificato e disponibile,
sia nel caso in cui egli intenda comunque integrare le competenze
ed il lavoro del servizio di prevenzione e protezione interno.
Tra
l'altro il nuovo Decreto 382/98 stabilisce che gruppi di istituti
possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto
esterno al fine di integrare l'attività svolta dal
servizio di prevenzione individuato dal datore di lavoro.
A
tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente,
con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici
scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza
previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata,
con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza
sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione
della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità
scolastica competente per territorio.
Il
nuovo Decreto quindi chiarisce chi debba svolgere importanti
funzioni ed adempimenti nell'ambito della attuazione del D.Lgs.
626/94. Pur tuttavia non appare prorogato da questo il termine
ultimo previsto in generale per la redazione della valutazione
di rischio e degli obblighi connessi, che è scaduto
l' 01/01/97 (art. 30 comma 3 D.Lgs. 242/96).
Per
quanto concerne gli adeguamenti strutturali rimane valido
il disposto del D.Lgs. 626/94, in base al quale gli interventi
di manutenzione necessari ai fini di sicurezza sono a carico
dell'amministrazione che fornisce l'immobile.
In
base al disposto della L. 23 dell'11/01/96 provvedono alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici scolastici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica,
di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche,
nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
Inoltre
per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico
che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento
degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a
dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza
dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare
tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole
istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative
alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso
scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le
risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni
delegate.
Gli
obblighi di adeguamento impiantistico e strutturale del datore
di lavoro della scuola si intendono assolti con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente.
Tale
deroga era già prevista dall'art. 4 comma 12 del D.Lgs.
626/94, che, a seguito delle modifiche intervenute con il
D.Lgs. 242/96, recita:
"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati
in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano
a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme
o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal
caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente
ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente
o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".
Il
termine ultimo per realizzare i lavori necessari per l'adeguamento
alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 ed alle norme di prevenzione
incendi, nonchè la messa a norma degli impianti elettrici,
è il 31/12/99, come previsto dalla L. 649 del 23/12/96.
Comunque
il decreto 382/98 stabilisce che nel caso in cui il datore
di lavoro ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza
ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, deve adottare
ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio,
informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti
di competenza.
Per
quanto riguarda gli obblighi di formazione ed informazione,
l'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere
nei confronti dei datori di lavoro, i quali a loro volta provvedono
alla formazione ed informazione dei dipendenti come disposto
dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.
In
particolare l'art. 6 del DPR 382/98 stabilisce che i datori
di lavoro promuovono la formazione dei lavoratori prevista
dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94 "nei limiti delle risorse
disponibili".
Tale
disposizione appare peraltro discutibile. Costituendo la omessa
formazione dei lavoratori reato in base all'art. 89 del D.Lgs.
626, appare improbabile che gli organi di vigilanza non possano
contestare la omessa formazione al capo di istituto che dichiari
di non avere disponibilità economica per effettuare
la formazione stessa.
I
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal Decreto
16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27
del 3 febbraio 1997.
Il
programma di formazione per il datore di lavoro è il
seguente:
1. il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori
e la responsabilità civile e penale;
2. gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con
le aziende;
3. la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli
infortuni;
4. i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
5. appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
6. la valutazione dei rischi;
7. i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza;
8. i dispositivi di protezione individuale;
9. la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
10. la prevenzione sanitaria;
11. l'informazione e la formazione dei lavoratori.
Qualora
il datore di lavoro intenda svolgere personalmente i compiti
connessi con la gestione dell'emergenza o comunque partecipare
alla gestione della stessa, i contenuti della sua formazione
dovranno essere integrati per la prevenzione incendi con quanto
riportato dall'allegato IX del DM 10/03/98, in funzione della
classe di rischio di incendio della scuola.
Le
scuole con meno di 100 presenze complessive (compresi cioè
tutti gli addetti e tutti gli alunni) e caratterizzate da
scarsa possibilità di sviluppo di focolai e di propagazione
delle fiamme sono considerate attività a rischio di
incendio basso e gli addetti alla attuazione delle misure
di emergenza dovranno frequentare un corso di prevenzione
incendi di 4 ore.
Diversamente,
per scuole con presenze complessive comprese fra 100 e 1000,
gli addetti all'emergenza dovranno sostenere un corso minimo
di 8 ore.
Se
nella scuola vi sono più di 1000 presenze complessive,
l'attività viene considerata luogo a rischio di incendio
elevato.
Gli addetti all'emergenza dovranno quindi sostenere un corso
minimo di formazione antincendio di 16 ore.
Nelle
scuole con più di 300 presenze complessive gli addetti
alla gestione dell'emergenza devono, successivamente alla
frequenza del corso di formazione antincendio, sostenere un
esame presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
territorialmente ai fini dell'ottenimento dell'attestato di
idoneità tecnica previsto dalla L. 609 del 28/11/96.
I
corsi di prevenzione incendi devono essere svolti in ottemperanza
ai programmi del Ministero dell'Interno previsti dal DM 10/03/98.
Dall'01/10/97
gli obblighi della 626 sono affiancati dalla entrata in vigore
delle disposizioni sulle norme di esercizio previste dal DM
26/08/92, che prevedono per le scuole con più di 100
presenze complessive la predisposizione e gli aggiornamenti
da parte del titolare dell'attività di un registro
dei controlli relativi all'efficienza di impianti elettrici,
illuminazione di sicurezza, dispositivi di sicurezza e presidi
antincendio.
Il
registro dovrà essere composto da fogli numerati in
cui siano annotati gli interventi di manutenzione ed ispezione
periodica, le relative date e le firme degli addetti, come
pure i ragguagli sulle esercitazioni svolte. Il registro dovrà
essere conservato dal titolare dell'attività ed esibito
su specifica richiesta dei vigili del fuoco.
Lo
stesso decreto prevede la predisposizione di un piano di emergenza
e la sua verifica con prove di evacuazione da svolgersi almeno
due volte nel corso dell'anno scolastico.