Nuovi
obblighi di verifica e risanamento dei serbatoi interrati
a
cura di dell'Arch. Mario Abate
Ispettore antincendi Comando VV.F. Milano
Il
DM 20/10/98 regolamenta la installazione dei serbatoi interrati
contenenti sostanze combustibili od inquinanti.
Vi sono però delle difficoltà di lettura nel testo
normativo evidenziate da questo articolo dell'Arch. Mario Abate.
È
di recente pubblicazione il Decreto del Ministero dell'Ambiente
20.10.98, relativo ai requisiti tecnici dei serbatoi interrati
di capacità superiore od uguale ad un metro cubo destinati
allo stoccaggio di sostanze che potrebbero essere causa di inquinamento
del suolo o delle acque superficiali.
Una
prima osservazione si rende necessaria in merito al campo di
applicazione del decreto.
Infatti, leggendo quelli che sono i principi generali enunciati
all'art. 1 dello stesso, sembrerebbe che la norma si riferisca
ai serbatoi con particolare uso commerciale o di produzione
industriale.
In realtà il campo di applicazione non sembra porre tale
limitazione in quanto l'art. 3, non riportando la limitazione
relativa all'uso commerciale/industriale, lascia adito a qualche
equivoco.
"I
principi generali
e le disposizioni del presente decreto
si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale
o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati
liquidi
(omissis)."
In sostanza, altri sono i principi generali ed altro è
il campo di applicazione della norma, che nella attuale stesura
del decreto comprende i serbatoi interrati destinati a qualsiasi
uso.
D'altronde,
se il campo di applicazione fosse limitato a quello dei serbatoi
ad uso commerciale ed industriale, non avrebbe avuto senso la
successiva esclusione, riportata al punto b) del comma 2 dell'art.
3, relativa ai serbatoi destinati ad alimentare gli impianti
termici. Queste installazioni infatti sono relative ad un uso
civile, e quindi non sono sicuramente ricomprese nei settori
industriale e commerciale.
Le
sostanze pericolose contenute nei serbatoi cui si riferisce
la norma, fra cui oli minerali, idrocarburi, ammoniaca, ecc.
sono quelle seguenti riportate in allegato al D.Lgs. n. 132
del 27.01.92 (G.U. S.O. n. 41 del 19.02.92):
ELENCO
I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE
L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie
ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le
sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco
I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza
e di bioaccumulazione di queste ultime.
Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità,
la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti
dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine
a questi composti nell'ambiente idrico.
2. Componenti organofosforici.
3. Composti organostannici.
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno
in ambiente idrico o col concorso dello stesso (talune sostanze
dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno
mutageno e teratogeno, sono inserite nella
categoria 4 del presente elenco).
5. Mercurio e composti del mercurio.
6. Cadmio e composti del cadmio.
7. Oli minerali e idrocarburi.
8. Cianuri.
ELENCO
II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE .
L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di
sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze
elencate qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo
sulle acque sotterranee.
1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:
1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento
2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore
delle acque sotterranee, nonchè composti che possono
dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime
non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze
che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi
quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano
rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.
Sono
esclusi dalle nuove disposizioni del DM 20.10.98 sui serbatoi
interrati:
-
i serbatoi fuori terra, per i quali è possibile verificare
visivamente le condizioni della superficie esterna.
-
i serbatoi di capacità minore di un metro cubo.
Sono ancora esclusi dall'applicazione del decreto i serbatoi
interrati utilizzati:
-
nelle zone militari, se altrimenti regolati;
-
per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore,
se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
-
per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
-
per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali
in sedimi aeroportuali;
-
per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti
e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte
cementizie, di capacità superiore a 100 m3, purchè
sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.
A partire dal 21.11.98 chi intenda installare un nuovo serbatoio
trasmette apposito modulo all'amministrazione competente (prefettura,
regione, sindaco) al rilascio delle autorizzazioni. Le amministrazioni
competenti trasmettono a loro volta all'ARPA od ad altra amministrazione
provvisoriamente individuata dalla regione apposito modulo per
la registrazione del serbatoio.
In
realtà il decreto richiama dei moduli (allegato A ed
allegato B) per la denuncia dei serbatoi che non appaiono allegati,
nella Gazzetta Ufficiale, al decreto stesso. Trattasi di un
errore materiale cui il Ministero sta provvedendo nel breve
periodo.
Le
caratteristiche dei nuovi serbatoi destinati all'interramento
dovranno consentire, a far data dal 21.11.98:
-
il mantenimento dell'integrità strutturale durante
l'esercizio;
-
il contenimento e il rilevamento delle perdite;
-
la possibilità di eseguire i controlli previsti.
Vi
sono in sostanza due possibilità per realizzare un nuovo
serbatoio interrato:
1. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo
dell'intercapedine.
2. a parete singola metallica od in materiale plastico all'interno
di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente
con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle
perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o
più serbatoi anche in assenza di setti di separazione
fra gli stessi.
Nel
caso di serbatoi a doppie pareti, queste potranno essere:
-
entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale
anticorrosione;
-
una parete interna metallica ed una parete esterna in altro
materiale non metallico, purchè idoneo a garantire
la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
-
entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti
a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
-
parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo,
rivestita in materiale anticorrosione.
Per
la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi
dovranno essere dotati di:
1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita
del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione
di scarico;
2. una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni
interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il
recupero di eventuali perdite.
La
capacità massima dei nuovi serbatoi interrati è
stabilita in:
a) 50 m3 per i serbatoi di punti vendita interrati
contenente sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili,
inclusi i carburanti per autotrazione; in questo caso i serbatoi
possono essere suddivisi in settori e contenere prodotti differenti;
b) 100 m3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti
sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati
come infiammabili.
Il
nuovo decreto 20.10.98 prevede che ciascun serbatoio debba essere
provvisto di targa di identificazione, dove sia indicato il
nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la
capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio,
la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
I
serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri
Stati membri dell'Unione e/o originari degli Stati firmatari
dell'Accordo sullo spazio economico europeo, sulla base di norme
armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute
equivalenti, possono essere commercializzati in Italia.
Entro
il 21.05.2000 dovranno essere segnalati, al fine della registrazione,
tutti i serbatoi interrati, inclusi quelli non più in
uso, all'ARPA o ad altra amministrazione competente individuata
dalla regione.
Tale
comunicazione dovrà essere ripetuta in caso di modifiche
intervenute.
Alla
stessa amministrazione dovrà pure notificarsi, entro
60 giorni, la eventuale dismissione del serbatoio, che dovrà
essere svuotato e bonificato in conformità alle norme
vigenti.
I
serbatoi in uso esistenti devono non solo essere denunciati,
ma anche risanati:
-
se i serbatoi sono stati installati in data precedente al
1973 o comunque non documentata devono essere risanati entro
5 anni (a partire dal 21.11.98) e comunque possono essere
utilizzati al massimo per 10 anni dalla data del risanamento.
Diversamente devono essere messi fuori servizio e bonificati
non oltre il 21.11.2003;
-
se i serbatoi sono stati installati in data successiva al
1973, possono essere mantenuti in esercizio per 30 anni dalla
data di installazione. Se risanati, possono rimanere in esercizio
per un ulteriore periodo al massimo pari a 10 anni dalla data
del risanamento.
Dalla
lettura testuale dell'art. 11 del decreto sembrerebbe che se
i serbatoi già installati, prima o dopo il 1973, sono
dotati di un efficiente sistema di rilevamento in continuo delle
perdite non necessitano di essere risanati.
Probabilmente sarà necessario qualche specificazione
da parte del competente Ministero al fine di rendere più
chiara la interpretazione del disposto normativo.
Il risanamento consiste in una delle seguenti operazioni:
-
applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti
interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con
il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
-
installazione di un sistema di protezione catodica;
-
realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo
rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio
in continuo delle perdite;
-
inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale
composito compatibile con il liquido contenuto;
In
particolare gli eventuali sistemi di protezione catodica dovranno
rispettare le seguenti prescrizioni, considerate dal DM 13.10.94:
-
dovranno essere del tipo a corrente impressa o ad anodi galvanici;
-
le strutture da proteggere devono essere dotate su tutta la
loro superficie di rivestimento isolante e meccanicamente
resistente;
-
le tubazioni, comprese quelle connesse ai serbatoi ed i serbatoi
collegati all'impianto di protezione catodica, dovranno essere
provviste di giunto isolante in corrispondenza dell'entrata
od uscita dal terreno;
-
gli alimentatori di corrente impressa dovranno essere periodicamente
controllati per quanto riguarda la continuità di funzionamento
e durata nel tempo;
-
il numero e peso degli anodi dovranno essere determinati in
base ad una durata minima di 20 anni. Nel caso di necessità
di più anodi questi dovranno essere fra loro collegati;
-
gli impianti a corrente impressa o ad anodi galvanici dovranno
essere dotati di adatti cavi conduttori e morsettiera per
la rilevazione dei seguenti dati durante l'esercizio:
1. resistenza complessiva verso terra della struttura
da proteggere;
2. differenza di potenziale fra struttura da proteggere
e terreno circostante;
3. consumo di corrente durante l'esercizio.
-
gli impianti per la protezione di strutture aventi superficie
a contattato con il terreno superiore a 100 m2 dovranno essere
muniti di strumentazione fissa per il rilievo dei dati indicati
al punto precedente;
-
gli impianti dovranno assicurare una differenza di potenziale
di almeno 0,9 V fra ogni punto della struttura da proteggere
e il terreno circostante.
Un
cenno particolare va fatto alla "dichiarazione di confomità"
che la ditta incaricata delle operazioni di risanamento del
serbatoio dovrà rilasciare al titolare dei serbatoi per
dimostrare di avere eseguito l'intervento secondo la regola
d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.
Ad
ogni serbatoio risanato dovrà essere stabilmente fissata
in posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta
che indichi gli estremi di identificazione della ditta esecutrice,
la data dell'intervento, la data di scadenza della garanzia.
Ancora qualche perplessità desta il disposto dell'art.
11, commi 3 e 4, che recita:
"I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di
sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere
mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.
I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica
dell'integrità strutturale attraverso la realizzazione
di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti
in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità
della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data
di risanamento.".
Sembrerebbe
che, paradossalmente, chi abbia un serbatoio installato in data
successiva al 1973 possa tenerlo così come è per
un periodo di 30 anni; diversamente, se decide di bonificarlo
subito, quindi migliorando in sostanza le condizioni di tenuta
dello stesso, potrà mantenerlo in funzione per un periodo
non superiore a 10 anni dalla data del risanamento.
I
serbatoi in uso devono essere sottoposti a prova di tenuta:
1. se non sono provvisti di un efficiente sistema in
continuo di rilevamento delle perdite:
-
se preesistenti al 1963 o installati in data sconosciuta,
devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il 21.11.2000
e poi annualmente sino al momento dell'eventuale risanamento
o dismissione;
-
se installati dal 1963 al 1978 devono essere sottoposti a
prova di tenuta entro il 21.11.2001 e poi ogni due anni fino
al risanamento o dismissione;
2.
Se installati dopo il 1978, se a parete singola, devono essere
sottoposti a prova di tenuta ogni due anni a partire dal venticinquesimo
anno di installazione e fino al risanamento o dismissione.
3. Dopo cinque anni dall'eventuale risanamento, e successivamente
ogni tre anni.
I
serbatoi in uso (installati in qualsiasi anno) non dotati di
sistemi di rilevamento delle perdite in continuo ma già
risanati alla data del 21.11.98, possono rimanere in esercizio
al massimo per 10 anni dalla data del risanamento.
Se i serbatoi esistenti sono del tipo a doppia parete possono
restare in esercizio purchè sia sempre mantenuto attivo
il controllo dell'intercapedine.
Se non sono provvisti di controllo dell'intercapedine, dovranno
esserne dotati entro il 21.11.2008.
Il
conduttore dei serbatoi deve predisporre ed aggiornare un libretto
contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della
concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari,
i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta,
le eventuali modifiche apportate, nonchè la registrazione
di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
Il conduttore del serbatoio deve inoltre provvedere annualmente
ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano
il contenimento ed il rilevamento delle perdite.
All'atto
della dismissione, i serbatoi interrati dovranno essere svuotati
e bonificati. Tale messa in sicurezza dovrà essere garantita
fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le
normative vigenti.
La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei
serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovranno
essere notificate entro 60 giorni dalla data di dismissione
alla amministrazione competente e all'ARPA o altro organismo
individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio,
ove l'ARPA non fosse ancora costituita.
|