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Nuovi obblighi di verifica e risanamento dei serbatoi interrati

a cura di dell'Arch. Mario Abate
Ispettore antincendi Comando VV.F. Milano

Il DM 20/10/98 regolamenta la installazione dei serbatoi interrati contenenti sostanze combustibili od inquinanti.
Vi sono però delle difficoltà di lettura nel testo normativo evidenziate da questo articolo dell'Arch. Mario Abate.

È di recente pubblicazione il Decreto del Ministero dell'Ambiente 20.10.98, relativo ai requisiti tecnici dei serbatoi interrati di capacità superiore od uguale ad un metro cubo destinati allo stoccaggio di sostanze che potrebbero essere causa di inquinamento del suolo o delle acque superficiali.

Una prima osservazione si rende necessaria in merito al campo di applicazione del decreto.
Infatti, leggendo quelli che sono i principi generali enunciati all'art. 1 dello stesso, sembrerebbe che la norma si riferisca ai serbatoi con particolare uso commerciale o di produzione industriale.
In realtà il campo di applicazione non sembra porre tale limitazione in quanto l'art. 3, non riportando la limitazione relativa all'uso commerciale/industriale, lascia adito a qualche equivoco.

"I principi generali … e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi … (omissis)."
In sostanza, altri sono i principi generali ed altro è il campo di applicazione della norma, che nella attuale stesura del decreto comprende i serbatoi interrati destinati a qualsiasi uso.

D'altronde, se il campo di applicazione fosse limitato a quello dei serbatoi ad uso commerciale ed industriale, non avrebbe avuto senso la successiva esclusione, riportata al punto b) del comma 2 dell'art. 3, relativa ai serbatoi destinati ad alimentare gli impianti termici. Queste installazioni infatti sono relative ad un uso civile, e quindi non sono sicuramente ricomprese nei settori industriale e commerciale.

Le sostanze pericolose contenute nei serbatoi cui si riferisce la norma, fra cui oli minerali, idrocarburi, ammoniaca, ecc. sono quelle seguenti riportate in allegato al D.Lgs. n. 132 del 27.01.92 (G.U. S.O. n. 41 del 19.02.92):

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE
L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.
Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico.
2. Componenti organofosforici.
3. Composti organostannici.
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno mutageno e teratogeno, sono inserite nella
categoria 4 del presente elenco).
5. Mercurio e composti del mercurio.
6. Cadmio e composti del cadmio.
7. Oli minerali e idrocarburi.
8. Cianuri.

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE .
L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.
1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonchè composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

Sono esclusi dalle nuove disposizioni del DM 20.10.98 sui serbatoi interrati:

  • i serbatoi fuori terra, per i quali è possibile verificare visivamente le condizioni della superficie esterna.
  • i serbatoi di capacità minore di un metro cubo.

Sono ancora esclusi dall'applicazione del decreto i serbatoi interrati utilizzati:

  • nelle zone militari, se altrimenti regolati;
  • per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
  • per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
  • per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
  • per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3, purchè sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

A partire dal 21.11.98 chi intenda installare un nuovo serbatoio trasmette apposito modulo all'amministrazione competente (prefettura, regione, sindaco) al rilascio delle autorizzazioni. Le amministrazioni competenti trasmettono a loro volta all'ARPA od ad altra amministrazione provvisoriamente individuata dalla regione apposito modulo per la registrazione del serbatoio.

In realtà il decreto richiama dei moduli (allegato A ed allegato B) per la denuncia dei serbatoi che non appaiono allegati, nella Gazzetta Ufficiale, al decreto stesso. Trattasi di un errore materiale cui il Ministero sta provvedendo nel breve periodo.

Le caratteristiche dei nuovi serbatoi destinati all'interramento dovranno consentire, a far data dal 21.11.98:

  • il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
  • il contenimento e il rilevamento delle perdite;
  • la possibilità di eseguire i controlli previsti.

Vi sono in sostanza due possibilità per realizzare un nuovo serbatoio interrato:
1. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.
2. a parete singola metallica od in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi anche in assenza di setti di separazione fra gli stessi.

Nel caso di serbatoi a doppie pareti, queste potranno essere:

  • entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;
  • una parete interna metallica ed una parete esterna in altro materiale non metallico, purchè idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
  • entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
  • parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione.

Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:
1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
2. una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati è stabilita in:
a) 50 m3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; in questo caso i serbatoi possono essere suddivisi in settori e contenere prodotti differenti;
b) 100 m3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.

Il nuovo decreto 20.10.98 prevede che ciascun serbatoio debba essere provvisto di targa di identificazione, dove sia indicato il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione e/o originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo, sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia.

Entro il 21.05.2000 dovranno essere segnalati, al fine della registrazione, tutti i serbatoi interrati, inclusi quelli non più in uso, all'ARPA o ad altra amministrazione competente individuata dalla regione.

Tale comunicazione dovrà essere ripetuta in caso di modifiche intervenute.

Alla stessa amministrazione dovrà pure notificarsi, entro 60 giorni, la eventuale dismissione del serbatoio, che dovrà essere svuotato e bonificato in conformità alle norme vigenti.

I serbatoi in uso esistenti devono non solo essere denunciati, ma anche risanati:

  • se i serbatoi sono stati installati in data precedente al 1973 o comunque non documentata devono essere risanati entro 5 anni (a partire dal 21.11.98) e comunque possono essere utilizzati al massimo per 10 anni dalla data del risanamento. Diversamente devono essere messi fuori servizio e bonificati non oltre il 21.11.2003;
  • se i serbatoi sono stati installati in data successiva al 1973, possono essere mantenuti in esercizio per 30 anni dalla data di installazione. Se risanati, possono rimanere in esercizio per un ulteriore periodo al massimo pari a 10 anni dalla data del risanamento.

Dalla lettura testuale dell'art. 11 del decreto sembrerebbe che se i serbatoi già installati, prima o dopo il 1973, sono dotati di un efficiente sistema di rilevamento in continuo delle perdite non necessitano di essere risanati.
Probabilmente sarà necessario qualche specificazione da parte del competente Ministero al fine di rendere più chiara la interpretazione del disposto normativo.
Il risanamento consiste in una delle seguenti operazioni:

  • applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
  • installazione di un sistema di protezione catodica;
  • realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
  • inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto;

In particolare gli eventuali sistemi di protezione catodica dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, considerate dal DM 13.10.94:

  • dovranno essere del tipo a corrente impressa o ad anodi galvanici;
  • le strutture da proteggere devono essere dotate su tutta la loro superficie di rivestimento isolante e meccanicamente resistente;
  • le tubazioni, comprese quelle connesse ai serbatoi ed i serbatoi collegati all'impianto di protezione catodica, dovranno essere provviste di giunto isolante in corrispondenza dell'entrata od uscita dal terreno;
  • gli alimentatori di corrente impressa dovranno essere periodicamente controllati per quanto riguarda la continuità di funzionamento e durata nel tempo;
  • il numero e peso degli anodi dovranno essere determinati in base ad una durata minima di 20 anni. Nel caso di necessità di più anodi questi dovranno essere fra loro collegati;
  • gli impianti a corrente impressa o ad anodi galvanici dovranno essere dotati di adatti cavi conduttori e morsettiera per la rilevazione dei seguenti dati durante l'esercizio:
    1. resistenza complessiva verso terra della struttura da proteggere;
    2. differenza di potenziale fra struttura da proteggere e terreno circostante;
    3. consumo di corrente durante l'esercizio.
  • gli impianti per la protezione di strutture aventi superficie a contattato con il terreno superiore a 100 m2 dovranno essere muniti di strumentazione fissa per il rilievo dei dati indicati al punto precedente;
  • gli impianti dovranno assicurare una differenza di potenziale di almeno 0,9 V fra ogni punto della struttura da proteggere e il terreno circostante.

Un cenno particolare va fatto alla "dichiarazione di confomità" che la ditta incaricata delle operazioni di risanamento del serbatoio dovrà rilasciare al titolare dei serbatoi per dimostrare di avere eseguito l'intervento secondo la regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

Ad ogni serbatoio risanato dovrà essere stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi gli estremi di identificazione della ditta esecutrice, la data dell'intervento, la data di scadenza della garanzia.
Ancora qualche perplessità desta il disposto dell'art. 11, commi 3 e 4, che recita:
"I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.
I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.".

Sembrerebbe che, paradossalmente, chi abbia un serbatoio installato in data successiva al 1973 possa tenerlo così come è per un periodo di 30 anni; diversamente, se decide di bonificarlo subito, quindi migliorando in sostanza le condizioni di tenuta dello stesso, potrà mantenerlo in funzione per un periodo non superiore a 10 anni dalla data del risanamento.

I serbatoi in uso devono essere sottoposti a prova di tenuta:
1. se non sono provvisti di un efficiente sistema in continuo di rilevamento delle perdite:

  • se preesistenti al 1963 o installati in data sconosciuta, devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il 21.11.2000 e poi annualmente sino al momento dell'eventuale risanamento o dismissione;
  • se installati dal 1963 al 1978 devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il 21.11.2001 e poi ogni due anni fino al risanamento o dismissione;

2. Se installati dopo il 1978, se a parete singola, devono essere sottoposti a prova di tenuta ogni due anni a partire dal venticinquesimo anno di installazione e fino al risanamento o dismissione.
3. Dopo cinque anni dall'eventuale risanamento, e successivamente ogni tre anni.

I serbatoi in uso (installati in qualsiasi anno) non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo ma già risanati alla data del 21.11.98, possono rimanere in esercizio al massimo per 10 anni dalla data del risanamento.
Se i serbatoi esistenti sono del tipo a doppia parete possono restare in esercizio purchè sia sempre mantenuto attivo il controllo dell'intercapedine.
Se non sono provvisti di controllo dell'intercapedine, dovranno esserne dotati entro il 21.11.2008.

Il conduttore dei serbatoi deve predisporre ed aggiornare un libretto contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonchè la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
Il conduttore del serbatoio deve inoltre provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

All'atto della dismissione, i serbatoi interrati dovranno essere svuotati e bonificati. Tale messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.
La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovranno essere notificate entro 60 giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente e all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita.



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