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Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio di ospedali, case di cura e simili

bozza del 18 luglio 1998

Si tratta di una bozza di regola tecnica elaborata dal Ministero dell'Interno riguardante le strutture
ospedaliere, case di cura e similari.
L'applicabilità di tali disposizioni alle strutture esistenti appare però problematica.
Si ribadisce comunque che trattasi di un documento ancora in fase di studio, e pertanto suscettibile di modifiche.

TITOLO I
Generalità

1. Oggetto:
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
La classificazione delle strutture viene effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. del 14.01.1997 n. 37, e precisamente:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

2. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione.
Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti (cfr. art. … del D.P.R. del 14.01.1997 n. 37).
Per ampliamento di strutture già esistenti si intende un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.
Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati ad ospitare nuove funzioni sanitarie.

Inoltre qualora vengano attuati:
- modifiche, significative ai fini antincendio, di un'area anche in relazione alla autosufficienza dei pazienti ricoverati;
- un diverso impiego di un edificio e/o diverse destinazioni di parte dello stesso edificio ospedaliero;
- modifiche agli impianti tecnologici e/o attrezzature sanitarie, significative ai fini antincendio.

3.Classificazione
Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione dei pazienti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di un'unità immobiliare, si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III;
c) attività di day-hospital e simili, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV;
d) attività di case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, case protette e simili, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo V.

4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con D.M. 30/11/1983 (G.U. 339 del 12/12/1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
- corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- percorso protetto: spazi di comunicazione orizzontale con strutture e porte di tipo REI adeguata, che collegano compartimenti diversi, ad uso delle operazioni di soccorso.

TITOLO II
Disposizioni relative ad ospedali, case di cura e simili con capacità superiore a 25 posti letto

PARTE PRIMA - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

5. Ubicazione
5.1. Generalità
Gli edifici da destinare ad attività ospedaliere devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
Le attività ospedaliere possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92 e 94 del D.M. 16/2/1982 (G.U. n. 9/4/1982).

5.2. Separazioni-Comunicazioni
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ospedaliere:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/2/1982 e D.P.R. 689/59;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1, con esclusione delle attività di cui ai n.i 64, 91 e 94; è ammessa la comunicazione con il locale cucina dei locali di servizio e dell'area mensa, tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto.
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente punto, mediante strutture e porte di caratteristiche almeno REI 90'.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del D.M. 16/2/1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

5.3. Accesso all'area
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3.50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m)

5.4. Accostamento mezzi di soccorso
Per le strutture ospedaliere deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una facciata di ogni corpo di fabbrica, al fine di raggiungere tramite percorsi interni protetti di piano i vari locali.

6. Caratteristiche costruttive
6.1. Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/9/1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi) o, limitatamente al requisito R, secondo i metodi analitici indicati dalle UNI-CNVV. F. 9502, 9503 e 9504. La resistenza al fuoco dovrà essere valutata non solo per ciascun elemento costruttivo ma per l'intera struttura, la cui stabilità globale, legata alla interazione tra i singoli elementi, dovrà essere stimata considerando il comportamento a caldo delle connessioni, nonché le azioni dirette come conseguenza della dilatazione termica delle inflessioni e/o cedimenti dei singoli elementi.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel D.M. 6/3/1986 (G.U. n. 60 del 13/3/1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al Decreto del Ministero dell'Interno del 14/12/1993 (G.U. n. 303 del 28/12/1993), e successive modifiche ed integrazioni.
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:
- piani interrati R/REI 120'
- altezza antincendio piani fuori terra dell'edificio R/REI:
- fino a 24 m: 90'
- superiore a 24 m: 120'

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

6.2. Reazione al fuoco dei materiali
I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercarpedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore al 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del D.M. 26/6/1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25/8/84). Per i materiali rientranti nei casi specificamente previsti dall'art. 10 del D.M. 26/6/1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.
È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D.M. 6/3/1992 (G.U. n. 66 del 19/3/1992).
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili.

6.3. Compartimentazione
Gli ospedali devono essere progettati in modo da ridurre al minimo la possibilità che incendi, che si verifichino nelle aree a cui non hanno accesso i pazienti, danneggino le aree dell'ospedale a cui hanno accesso i pazienti.
Le aree delle strutture sanitarie, per i fini antincendio, sono cosÏ classificate:

Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificate come attività soggette al controllo dei VV.F. ai sensi del D.M. 16.02.82 e del D.P.R. 689/59;

Tipo B - aree a rischio specifico ove non hanno accesso i pazienti, come laboratori, depositi, ecc. rispondenti alle norme vigenti ed al titolo 8 della presente norma;

Tipo C - aree a rischio specifico per il tipo di attività svolta ed impianti presenti, ove hanno accesso i pazienti (poliambulatori, diagnostica, terapie diurne ecc.);

Tipo D - aree destinate a degenze;

Tipo E - aree destinate a pazienti non facilmente evacuabili, sottoposti a terapia clinica e/o in condizioni di non autosufficenza (terapia intensiva, neonatologia, rianimazione, sale operatorie, infettivi, igiene mentali, terapie particolari, ecc.);

Tipo F - aree per attività di servizio permanenti (area studi medici, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni, mensa aziendale, spazi per visitatori, bar, ecc.);

Le aree di tipo C ed E devono essere suddivise in compartimenti della superficie massima di 500 mq, salvo particolari esigenze legate all'uso di specifiche apparecchiature o di particolari tecniche terapeutiche.
Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti della superficie massima di 1.000 mq e comunque, se la loro superficie supera i 500 mq, divise in due subcompartimenti separati da strutture almeno REI 30' e porte RE 30' anche del tipo a chiusura automatica.
Le aree di tipo F devono essere suddivise in compartimenti della superficie massima di 1.000 mq.
Le aree di tipo B devono essere site non oltre il primo piano interrato ed il primo piano fuori terra e non essere sottostanti ad aree di tipo D e E.
I compartimenti di tipo B, C, D, E, F possono comunicare con compartimenti dello stesso tipo, tra di loro e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.
Il carico di incendio nelle aree C, D, E, F deve essere contenuto in 15 kg/mq.

6.4. Piani Interrati
I piani interrati non possono essere ubicati oltre la quota di 7,00 m. I servizi a piani interrati non possono essere destinati nè a degenze, nè ad aree aperte a visitatori.
Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca, con esclusione degli stabulari, sono consentite a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.
I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati all'interno di corpi di fabbrica di edifici destinati anche in parte a degenza.

6.5. Scale
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Tutte le scale a servizio degli edifici destinati, anche in parte a degenza devono essere a prova di fumo, e devono addurre direttamente all'esterno.
La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di 3 gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o del parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 mq. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.
La dimensione dei filtri a prova di fumo deve permettere il passaggio delle barelle e le operazioni di soccorso.

6.6. Ascensori montacarichi
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione dei montalettighe a servizio degli edifici destinati anche in parte a degenza. Gli ascensori e i montacarichi devono essere a prova di fumo. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

6.7. Montalettighe
Nelle strutture ospedaliere i montalettighe devono essere previsti del tipo antincendio, da poter essere utilizzati nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:
1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120'; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120'. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120'. Essi devono addurre direttamente all'esterno;
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
3) in caso di incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai Vigili del Fuoco;
5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e la sala controllo;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

7. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
7.1. Affollamento
Il massimo affollamento è fissato in:
- aree destinate alle degenze: 3 persone per posto letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

7.2. Capacità di deflusso
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

7.3. Modalità di evacuazione
Qualora l'evacuazione divenisse necessaria, l'operazione sarà di tipo orizzontale progressiva, con spostamento dei pazienti in un compartimento adiacente capace di contenerli, proteggerli ed assisterli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario spostarsi in altro compartimento adiacente o di altro livello.
Tutti i piani, che contengono aree a cui hanno accesso i pazienti, devono essere progettati in modo da consentire l'evacuazione orizzontale progressiva.
Tale possibilità si realizza suddividendo ciascun piano in più compartimenti. Se la superficie di un piano è inferiore a quella massima indicata al punto 6.3 questa dovrà essere suddivisa in due sottocompartimenti. Ciascun sottocompartimento o compartimento deve poter contenere in emergenza in caso di incendio, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta.

7.4. Rapporto compartimento-reparti
Nel definire i compartimenti occorre favorire la congruenza tra i compartimenti o sottocompartimenti e reparti al fine di conciliare le esigenze funzionali di assistenza medica con le attività e responsabilità legate alla gestione della sicurezza e delle emergenze.

7.5. Sistemi di vie d'uscita
In ogni area, ogni compartimento deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie d'uscita alternative, dimensionato con una capacità di deflusso verso un luogo sicuro almeno pari al massimo affollamento previsto.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
Nelle aree a cui hanno accesso i pazienti, i compartimenti ed i sottocompartimenti devono essere dotati di almeno due vie di uscita, attraverso gli spazi riservati alla circolazione, che portino a compartimenti o sottocompartimenti contigui di pari livello e da cui sia possibile una ulteriore fuga, in senso orizzontale e/o verticale.

7.6. Lunghezza delle vie d'uscita
Da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere almeno una delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna, con percorso non superiore a 40 cm.
La distanza massima da coprire da qualsiasi punto di un sottocompartimento, per raggiungere un compartimento o sottocompartimento attiguo od un corridoio di circolazione orizzontale compartimentato ad esso adducente, non può superare i 30 m.
Non sono ammessi corridoi ciechi nei nuovi corpi di fabbrica. Se previsti in via eccezionale la loro lunghezza non può superare i 10 m.
Qualsiasi parte di una via di fuga al coperto, che comporti una sola direzione di fuga, deve essere protetta con pareti REI 30' e porte RE 30'.

7.7. Caratteristiche delle vie d'uscita
La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.
Le porte delle camere per degenze devono essere realizzate in modo da facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

7.8. Larghezza delle vie di uscita
La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.
Per le scale che portano ad aree di tipo C/D/E la larghezza e la profondità minime dei pianerottoli sono riportati nella tabella di seguito.


7.9. Larghezza totale delle vie d'uscita
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
Per le strutture ospedaliere che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica. Vicino a tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile deve essere posto un dispositivo di blocco delle porte scorrevoli in posizioni di apertura, tale possibilità di comando deve essere ripetuta in sala controllo.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.
Le porte devono immettere su area piana di profondità almeno pari a quelle delle porte.
Anche le porte d'ingresso devono avere le caratteristiche di apertura come sopra indicato.

7.10. Numero di uscite
Il numero di uscite da tutti i piani dell'edificio non deve essere inferiore a due, esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

8 - Aree ed impianti a rischio specifico
8.1. Locali adibiti a depositi
8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 50 mq, destinati a deposito di materiale combustibile
Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D, E. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60' ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale devono essere installati due estintori di capacità estinguente 13 A 89BC.

8.1.2. Locali destinati a deposito di materiale combustibile
Possono essere ubicati all'interno dell'edificio, come al punto 6.3, comunque senza comunicazioni con aree C, D, E.
Le strutture di separazione e le porte di accesso, che devono essere dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90'.
Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti UNI 45.
Il carico d'incendio deve essere limitato a 30 kg/m2; qualora sia superato tale valore od i 300 mq di superficie del compartimento, da contenere comunque in 500 mq, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.
Per ciascun locale deposito dovranno essere previsti più accessi/uscite su spazio scoperto o su percorsi protetti collegati con l'esterno.
Almeno una parete dovrà essere attestata su spazio scoperto.
L'area depositi dovrà essere accessibile direttamente dall'esterno.
Piccoli spazi commerciali e bar sono consentiti in aree separate da filtri a prova di fumo dalle vie di comunicazione verticali e dalle aree C, D, E.

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.1.4. Servizi di assistenza in regime di ricovero. Servizi di laboratorio e diagnostica.
Fatto salvo quanto al punto 6.3 ed alle specifiche normative, i servizi di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche, i servizi di diagnostica - terapia per immagini - radioterapia - neuroradiologia - medicina nucleare, i servizi di cucina, lavanderia, disinfezione, sterilizzazione, ecc. devono avere le caratteristiche di separazione di cui al punto 8.1.2.
I servizi di lavanderia, disinfezione e sterilizzazione qualora superino i valori di carico di incendio pari a 30 kg/mq, devono essere protetti con impianti di protezione di cui al punto 8.1.2.

8.2. Servizi tecnologici
Tutti gli impianti tecnologici ed i servizi dovranno essere distribuiti e sezionabili in funzione dei componenti, centralmente e localmente da posizione segnalata e facilmente accessibile.

8.2.1. Impianti di produzione calore
Nelle aree di tipo C, D, E, F sono ammesse utenze alimentate a combustibili solidi, liquidi e gassosi.
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità. In eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tabulazione e perfettamente segnalato. Non è consentito impiegare ed introdurre bombole di GPL all'interno di edifici con aree del tipo C, D, E, F anche in parte.

8.2.1.2. Distribuzione dei gas medicinali
La distribuzione dei gas medicinali all'interno delle strutture ospedaliere può avvenire mediante impianto centralizzato o mediante singole bombole munite di idoneo sistema di riduzione della pressione.
1. Prescrizioni relative agli impianti centralizzati.
1.1 Un impianto centralizzato è essenzialmente composto da una centrale di alimentazione (composta da tre sorgenti: primaria, secondaria e di riserva), da una rete di distribuzione primaria (alla pressione di circa 8/10 bar), da una rete di distribuzione secondaria (alla pressione di circa 4/5 bar) e dalle prese di utilizzo.
Allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona dell'ospedale comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicinali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò può essere realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti.
1.2 L'impianto di distribuzione dei gas medicinali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio.
La compatibilità deve permettere la chiusura volontaria della erogazione dei gas medicinali nel compartimento antincendio. Il sistema di chiusura volontaria deve essere posta in adiacenza ma esternamente al compartimento.
L'impianto di un compartimento non può essere derivato da un altro compartimento, ma dalla rete di distribuzione primaria.
1.3 Le reti di distribuzione dei gas medicinali devono essere fissate in modo tale da non poter entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici.
Devono altresì essere opportunamente protette da azioni meccaniche ed essere poste ad adeguata distanza da possibili fattori di surriscaldamento.
La distribuzione all'esterno del compartimento deve avvenire in modo da non realizzare sovrapposizioni con gli altri impianti.
Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti dovranno avvenire con separazione fisica dagli impianti ovvero con apposita distanza di sicurezza, quest'ultima comunque non inferiore a 50 cm dalla parte esterna più vicina tra gli impianti.
1.4 I cavedi attraversati dagli impianti gas medicali devono essere ventilati con luci la cui posizione sarà in funzione della densità dei gas interessati.
L'utilizzazione dei gas medicinali in luoghi non presidiati (compartimenti B e C) deve avvenire alla presenza di ventilazione continuata dei luoghi stessi.
Qualora la ventilazione venisse assicurata da sistema meccanico dovrà essere segnalato il non funzionamento, per mancanza di energia elettrica anche temporanea, dell'impianto stesso, anche in presenza di collegamento alla rete di alimentazione elettrica di emergenza.
La segnalazione, completa di procedura di comportamento, deve essere comunque posta all'interno del compartimento del tipo C, D ed E.
1.5 Le saldature e le brasature devono essere realizzate con procedimenti e materiali che consentano di mantenere le caratteristiche meccaniche fino a valori non inferiori a 450°C misurati sulla saldatura e sulla brasatura.
1.6 Gli impianti gas medicali devono essere sottoposti a manutenzione periodica.
L'esercizio della manutenzione deve avvenire sulla base di un manuale d'uso, consegnato dall'installatore al committente all'atto di collaudo dell'impianto.
Il manuale deve essere obbligatoriamente aggiornato con i dati della manutenzione periodica. Il manuale fa parte del documento di valutazione del rischio antincendio.
2. Prescrizione relative alla distribuzione con singole bombole.
2.1 L'utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi ospedalieri deve avvenire sulla base di esigenze certificate dal Dirigente Medico Ospedaliero. Le esigenze devono essere formalizzate anche in relazione al tempo di utilizzazione all'interno della struttura ospedaliera, quest'ultimo inteso come tempo massimo di utilizzazione delle bombole consegnate.
Il Dirigente avrà cura di mantenere un registro delle bombole, suddiviso per tipo di gas, che dal deposito centrale vengono autorizzate allo spostamento per l'utilizzazione all'interno dei reparti e dei servizi.
Il registro, oltre alla data dello spostamento dovrà riportare le quantità di gas, il tempo massimo di utilizzazione, il nominativo del responsabile del servizio interno a cui vengono affidate.
Lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato.
È assolutamente vietato il caricamento delle bombole mediante travaso, indipendentemente dalla capacità delle bombole stesse.
Il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche.
All'interno dei singoli reparti o servizi devono essere opportunamente conservate. La scelta deve essere operata tenendo conto delle caratteristiche proprie dei gas e della eventuale presenza di bombole di gas diversi.
È vietato individuare tali luoghi in prossimità di qualsiasi via di fuga o scale o in edifici che hanno caratteristiche inferiori a RE 90'.
È vietato l'impiego di gas in bombole in presenza di locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato:

8.2.2.1. Impianti centralizzati
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60' ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60' dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2. Condotte
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.
È ammesso che le condotte abbiano materiali di rivestimento non superiore alla classe 1.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
Qualora, per tratti limitati non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le dette condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco con le stesse caratteristiche.

8.2.2.3. - Dispositivi di controllo
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre gli impianti devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 1.2.2.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

8.2.2.4. Schemi funzionali
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
- l'ubicazione del sistema antigelo.

8.2.2.5. Impianti localizzati
È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizionei che il fluido refrigerante non sia infiammabile e non tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature che utilizzino liquidi o gas infiammabili.

8.3. Autorimesse
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

8.4. - Spazi per riunioni e simili
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito dell'edificio, destinati a scuola, riunioni e simili, si applicano le specifiche norme di prevenzione incendi.

9. Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1/3/1968 (G.U. n. 77 del 23/3/1968). In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
- devono avere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 2 ore;
- ascensori antincendio: 2 ore;
- impianti idrici antincendio: 2 ore;
- impianto di diffusione sonora: 2 ore;
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita, ingressi ed in ogni spazio con presenza di personale, visitatori, pazienti.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. Sistemi di allarme
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ospedaliera, devono essere muniti di un sistema di allarme in grado di avvertire il personale di servizio presente delle condizioni di pericolo in caso di incendio; a tal fine i dispositivi devono avere caratteristiche ed ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
Deve essere installato un impianto di diffusione sonora con la parzializzazione indicata al punto 8.2 per la gestione dell'emergenze.

11. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
11.1. Generalità
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato. Le norme UNI - CNVVF sono considerate a regola d'arte.

11.2. Estintori
Tutte le attività ospedaliere devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di un apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Intero ai sensi del D.M. 20/12/1982 (G.U. n. 19 del 20/1/1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per area od impianto a rischio specifico.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

11.3. - Impianti idrici antincendio
Si prevedono tre categorie di impianti idrici antincendio:
I categoria - Impianti composti da idranti UNI 70 o superiore per l'uso da parte di squadre professionali di VV.F. e squadre private con adeguato grado di addestramento, da idranti UNI 45 e da naspi UNI 20.
II categoria - Impianti composti da idranti UNI 45 e naspi UNI 20.
III categoria - Impianti composti soltanto da naspi UNI 20.
Tali impianti hanno l'obiettivo di rendere disponibile l'acqua antincendio con caratteristiche idrauliche efficaci per il primo intervento sull'incendio, il suo controllo e la sua estensione, da parte di squadre professionali di VV.F., delle squadre aziendali e del personale anche non specificamente addestrato.
Con riferimento alla capienza delle strutture ospedaliere, si fa la seguente previsione di impianto idrico antincendio:
minore e/o uguale 60 p.l. => III categoria
60/300 p.l => II categoria
> 300 p.l. => I categoria
In situazione di rischio particolare (carichi di incendio elevati, estensione e limitata accessibilità delle aree di rischio specifico, …) potrà valutarsi l'opportunità di prevedere un impianto di categoria superiore. Dovrà prevedersi un autonomia degli impianti idrici antincendio di 60'.

11.4. Caratteristiche idrauliche
Dovrà essere definita un'area operativa, intesa come zona del rischio in cui, in una data ipotesi di incendio, si prevede la messa in funzione di un certo numero di lance di erogazione; ciò costituirà la base dei calcoli di progetto degli impianti antincendio. Comunque, dovranno essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche minime:
1 - una portata minima di 360 l/min. per ogni colonna montante e nel caso di due colonne il funzionamento di entrambe, con erogazione ai 3 idranti in posizione idraulicamente più sfavorita di ciascuna colonna di una portata minima di 120 l/min. con una pressione al bocchello di 2 bar;
2 - nel caso di più di due colonne, il funzionamento contemporaneo di un idrante per ognuna delle tre colonne per ognuno degli ultimi due piani, comunque nella posizione idraulicamente più sfavorita;
3 - inoltre, ma senza contemporaneità con gli idranti ed i naspi interni, deve essere garantito il funzionamento di almeno 3 idranti UNI 70 esterni nella posizione idraulicamente più sfavorita con una portata minima a ciascun idrante di 450 l/min a 5 bar;
4 - contemporaneamente, per i tre naspi in posizione idraulica più sfavorevole, una portata non inferiore a 35 l/min. a 1,5 bar a ciascuno di essi.

11.5. Collocazione degli idranti e dei naspi
I naspi UNI 20 e gli idranti UNI 45 devono essere collocati in modo che, pur in presenza di interferenze, ogni punto dell'edificio venga a trovarsi a non più di cinque metri dalla lancia di erogazione.
Gli idranti UNI 45 devono essere posti in vicinanza delle porte di accesso dall'esterno o dai compartimenti adiacenti e, in caso di presenze di filtri a prova di fumo, all'interno degli stessi.
Gli idranti UNI 70 esterni all'edificio dovranno essere collocati in numero sufficiente perchè il fronte dell'edificio protetto da ciascun idrante non superi i 60 metri. Essi saranno posti ad una distanza di sicurezza non inferiore a 6 m dal fronte dell'edificio per ridurre il rischio di inagibilità in caso di incendio.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a distanza.

11.6. Alimentazione
Devono essere previste alimentazioni di tipo superiore a norma UNI VV.F. o equivalente, dove ciascuna alimentazione o, per il complesso di pompaggio costituito da due o più pompe, rispettivamente ciascuna pompa o coppia di pompe siano in grado di dare le caratteristiche idrauliche richieste.

11.7. Dotazioni
Naspi e idranti devono essere corredati rispettivamente da una tubazione semirigida e flessbile lunga m 20, di lancia A 25 con bocchello da 10 mm i naspi, di lancia A 45 con bocchello di 12 mm gli idranti UNI 45, di lancia A 70 con bocchello da 18 mm gli idranti UNI 45.
Le lance degli idranti saranno di tipo regolabile per il frazionamento o nebulizzazione.

11.8. - Rete antincendio
L'impianto idrico antincendio deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con derivazioni DN 25; DN 40 e DN 65 rispettivamente per naspi, idranti UNI 45 e UNI 70. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e, qualora non metalliche, dal fuoco; la rete di tubazioni e l'alimentazione saranno indipendenti da quella dei servizi sanitari.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di dare l'alimentazione prevista in ogni momento per i naspi e per l'utenza normale. In ogni caso deve essere predisposta una alimentazione di riserva capace di fornire le medesime prestazioni.
La rete sarà corredata di valvole di intercettazione per isolare in caso di necessità una parte dell'impianto; la loro collocazione ed il loro numero permetteranno un razionale compromesso tra l'obiettivo di isolare agevolmente parti dell'impianto per le verifiche periodiche e le manutenzioni, evitando di porre fuori servizio l'intera protezione, e quello di non introdurre il rischio di una sicurezza inferiore a causa della manomissione abusiva o dolosa di queste valvole.
Dette valvole saranno del tipo con indicatori di posizione e saranno bloccate nella posizione di esercizio con mezzi e sigilli idonei; la verifica settimanale di integrità dei sigilli risulterà sul registro di manutenzioni di cui al successivo punto 16. Esse potranno essere corredate di contatto elettrico di sicurezza con segnale in sala di controllo e nella centrale idrica antincendio.
Per le installazioni di idranti nelle zone dichiarate sismiche, dove le tubazioni attraversano le pareti dell'edificio, dovrà essere lasciato libero attorno al tubo uno spazio dello spessore non inferiore a 1/4 del diametro del tubo, provvisto quando necessario di sezionamento tagliafuoco; dovranno inoltre prevedersi nelle opportune posizioni giunzioni flessibili e mensole di irrigidimento capaci di impedire la libera oscillazione del tubo in ogni direzione normale al proprio asse.
Dovrà essere evitato il fissaggio delle tubazioni su elementi dell'edificio che oscillano su piani diversi. In posizione opportuna sulla rete principale di distribuzione, sulle stazioni di controllo degli impianti di spegnimento automatico a pioggia, al piede di ogni colonna montante di edifici a più di tre piani f.t., segnalati e facilmente agibili per l'autopompa, devono essere installati attacchi di mandata almeno UNI 70 per il collegamento con le autopompe VV.F.

11.9. Impianto di spegnimento automatico
Oltre agli impianti di cui ai punti precedenti, nei casi previsti al punto 8 e nelle strutture con oltre 300 p.l. dovrà essere previsto l'impianto di spegnimento automatico su tutta l'attività. L'agente estinguente sarà compatibile con l'ambiente protetto.

12. Impianti di rivelazione e seganalazione degli incendi
12.1. Generalità
Nelle attività ospedaliere deve essere prevista l'installazione di segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante distribuiti opportunamente e in prossimità delle uscite e di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito attività, esteso all'intera attività.

12.2. Caratteristiche
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte. Le norme UNI-CNVVF sono norme a regola d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dell'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rilevatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi dovranno essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei locali e vani non sorvegliati. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

13. Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al D.P.R. 524/82 (G.U. n. 218 del 10/8/1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. Organizzazione e gestione della sicurezza
14.1. Generalità
A seguito della valutazione del rischio di incendio, occorre procedere:
- alla designazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendi e alla gestione delle emergenze nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione;
- al programma per l'attuazione ed il controllo delle misure di sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:
1) misure per prevenire il verificarsi di un incendio e la sua propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);
2) controllo e manutenzione dei presidi antincendi;
3) procedure da attuare in caso di incendio;
4) informazione e formazione del personale.

14.2. Misure di prevenzione
Deve essere richiamata l'attenzione del personale sui pericoli di incendio più comuni e vanno impartite al riguardo precise disposizioni, con particolare riferimento a:
- deposito e manipolazione di materiali infiammabili;
- accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
- utilizzo di fiamme libere o di apparecchi generatori di calore;
- utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche;
- divieto di fumare;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione;
- aree non frequentate.
In particolare, ogni intervento di manutenzione e modifica di strutture e impianti potrà essere avviato previo ottenimento di apposito permesso di lavoro rilasciato dal servizio di prevenzione e protezione, allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza prevenendo le possibili cause di incidenti, fornendo all'esecutore del lavoro e al servizio di prevenzione e protezione tutte le informazioni sui rischi specifici dell'area e delle operazioni, stabilendo le misure precauzionali da adottare, conoscendo tempo di inizio e durata lavori.
Inoltre devono essere attuati regolari controlli per garantire:
- la sicura tenuta degli ambienti;
- la fruibilità delle vie di esodo;
- la funzionalità delle porte resistenti al fuoco;
- la visibilità della segnaletica di sicurezza;
- la sicurezza degli impianti elettrici.

14.3. Controllo e manutenzione dei presidi antincendio
Le attrezzature mobili (estintori), gli impianti di spegnimento manuali (naspi, idranti) ed automatici, gli impianti di segnalazione ed allarme incendio, l'impianto di illuminazione di emergenza, gli impianti di evacuazione fumi, devono essere oggetto di regolari controlli e di interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa cogente e ove mancante dalla normativa tecnica e dalle istruzioni dei costruttori ed installatori.
Le centrali tecnologiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità alle norme vigenti.
Devono essere mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, di comunicazione e diffusione sonora, di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

14.4. Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e dalla osservanza della limitazione dei carichi di incendio dei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

14.5. Procedure da attuare in caso di incendio
A seguito della valutazione del rischio di incendio, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per il luogo di lavoro, che deve contenere tra l'altro nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate da lavoratori e da altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per informarli al loro arrivo.
Il piamo di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
I fattori da tenere presenti nella predisposizione del piano sono:
- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- i sistemi di allarme;
- il numero di persone presenti e la loro ubicazione;
- lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, appaltatori, ecc.);
- numero di incaricati al controllo dell'attuazione del piano e all'assistenza nell'evacuazione;
- livello di addestramento fornito al personale.
Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato a svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio (telefonisti, custodi, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza, personale medico e paramedico ecc.);
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia informato ed addestrato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
e) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) procedura di chiamata dei vigili del fuoco e di informazione al loro arrivo e di assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro, facenti capo a titolari diversi ed ubicati nello stesso edificio, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari occupanti.
Il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportate:
- le caratteristiche planovulometriche del luogo di lavoro (distribuzione e destinazione dei vari ambienti, vie di esodo);
- attrezzature ed impianti di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione);
- ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ubicazione degli interruttori generali (dell'alimentazione elettrica, valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, di gas e fluidi combustibili).

14.6. Centro di controllo dell'emergenza
Il piano di emergenza dovrà individuare un centro di controllo delle emergenze, inteso come il luogo dal quale vengono dirette e coordinate le operazioni per affrontare le emergenze.
Nelle strutture ospedaliere con oltre 60 p.l. il centro di controllo sarà un locale all'uopo esclusivamente destinato, eventualmente coincidente, se di caratteristiche idonee, con la portineria, la sala controllo degli accessi, la sicurezza ecc.
Tale locale avrà accesso diretto dall'esterno, costituirà compartimento antincendio, conterrà strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, le aree della struttura e l'esterno. In esso saranno site le centrali di controllo o idonei ripetitori degli impianti di protezione attiva antincendio e di quanto altro tecnologicamente necessario alla gestione delle emergenze.
Esso conterrà i progetti us built dell'intera struttura, il piano di emergenza, piani di lavoro, elenco completo del personale, numeri telefonici di emergenza, ecc.
Il centro di controllo sarà accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, al personale chiave, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e sarà sorvegliato dal personale della sicurezza o all'uopo incaricato.

15. Informazione e formazione
Ogni lavoratore deve conoscere come prevenire un incendio e le azioni da adottare a seguito di un incendio. È un obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata informazione e formazione al riguardo.

15.1 Obblighi informativi e formativi
Il servizio di prevenzione e protezione è istituzionalmente preposto all'attività di informazione.
Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun dipendente riceva adeguata informazione e una formazione, sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Il personale incaricato di svolgere incarichi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avere una specifica formazione.
La formazione deve includere, possibilmente, delle esercitazioni pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

15.2 Esercitazioni antincendi
In aggiunta alla formazione, il personale deve partecipare periodicamente (almeno due volte l'anno) ad una esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione, nonché a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso.
Dove vi sono vie di esodo alternative, l'esercitazione deve basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata a causa di un incendio.
L'esercitazione ha inizio dal momento in cui viene fatto scattare l'allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di raccolta e fatto l'appello dei partecipanti.

16. Istruzioni di sicurezza
16.1. Istruzioni da esporre all'ingresso
All'ingresso della struttura devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

16.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie d'esodo.

16.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza dell'utenza abituale della struttura. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e su altri divieti.

17. Commercializzazione CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministero dell'Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

18. Attività esistenti
18.1. Ubicazione
Devono essere rispettati i punti 5.1, 5.2, 5.4.

18.2. Caratteristiche produttive
Deve essere rispettato il punto 6.1, il cui penultimo comma è così modificato:
"Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:
piani interrati: R/REI 120'
piani fuori terra per qualsiasi altezza antincendio: R/REI 90'
Deve essere rispettato il punto 6.2.
Deve essere rispettato il punto 6.3, con esclusione del 3° e 6° comma e con il 4° comma riferito anche alle aree tipo C ed E.
Devono essere rispettati i punti 6.5 e 6.6, con aggiunta del seguente comma:
"Sono ammesse scale, ascensori e montacarichi di tipo protetto per i piani fuori terra in edifici a non più di tre piani fuori terra".
Le porte dei filtri a prova di fumo possono esser anche del tipo a funzionamento sempre aperto per necessità di ordine funzionale e/o sanitario. Per le aree di tipo E occorre prevedere almeno un montalettighe di tipo antincendio.

18.3. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Deve essere rispettato il punto 7.1, con eccezione del massimo affollamento per l'area destinata alle degenze, qui indicata in 4 persone per posto letto. Devono essere rispettati i punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.
Deve essere rispettato il punto 7.6, ove il 3° comma va modificato come di seguito:
"Se esistono corridoi ciechi, la cui lunghezza va comunque limitata a 15 mt, essi devono avere le caratteristiche di cui all'ultimo comma del punto 7.6".
Devono essere rispettati i punti 7.7, 7.8 (1° comma), 7.9, 7.10.

18.4. Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza, altre disposizioni
Le attività esistenti devono inoltre rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente decreto.

18.5. Disposizioni transitorie
Le strutture sanitarie esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso e fatti salvi altri termini prescritti da altre disposizioni di legge, entro le seguenti scadenze:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 13, 14, 15, 16;
b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento, a firma del titolare attività.

TITOLO III
Disposizioni relative ad ospedali, case di cura e simili con capacità non superiore a 25 posti letto

(mancante)

TITOLO IV
Disposizioni relative a day-hospital e simili

20.1. Generalità
Le presenti disposizioni sono applicabili alle citate strutture sanitarie quando isolate e non inserite negli edifici di cui al Titolo II.

20.2. Ubicazione
Vanno rispettati i punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

20.3. Caratteristiche costruttive
Vanno rispettati i punti 6.1, 6.2, 6.3; 1° e 2° comma fino ad "aree Tipo c" compreso.
Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti della superficie massima di 1.000 mq e comunque, se la loro superficie supera i 500 mq, divise in due subcompartimenti separati da strutture almeno REI 30' e porte RE 30', anche del tipo a chiusura automatica.
Le aree di tipo B e C possono comunicare tra di loro e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali tramite filtri a prova di fumo e spazi scoperti.
Va rispettato il punto 6.4, con esclusione del 4° comma.
Vanno rispettati i punti 6.5, 6.6 con aggiunta del seguente comma:
"Sono ammesse scale, ascensori e montacarichi di tipo protetto per i piani fuori terra in edifici a non più di tre piani fuori terra".

20.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Va rispettato integralmente il punto 7 con eccezione del punto 7.1 - Affollamento, così modificato:
"Il massimo affollamento è fissato in:
- aree destinate ai pazienti: 2 persone per posto terapia, più personale sanitario aumentato del 20%;
- aree comuni a servizio del pubblico o visitatori: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

20.5 Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza, altre disposizioni
Vanno rispettati i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente decreto.

20.6. Attività esistenti
Devono essere rispettati tutti i punti precedenti con la seguente eccezione al punto 7.8, che si modifica come di seguito:
"La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. è consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree, ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, devono essere dotate di uscite congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche".
Le attività esistenti devono inoltre rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente decreto.
Le disposizioni transitorie per attività esistenti sono quelle riportate al punto 18.5.

20.7. Poliambulatori
Si applicano le disposizioni relative ai day-hospital a poliambulatori di superficie lorda superiore ai 500 mq. Gli stessi, con esclusione di quelli ove sono presenti attività individuate ai punti 8.1.2 e 8.1.4, possono comunicare con fabbricati per civile abitazione, uffici e simili.

TITOLO V
Disposizioni relative a case di riposo, residenze sanitarie assistite, case protette e simili

20.8. Generalità
A case di riposo per anziani, case protette e simili, si applicano le disposizioni del Titolo IV, con le seguenti precisazioni:
a) per le aree non permanentemente sorvegliate i tramezzi, che separano le camere per ospiti da corridoi, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30';
b) le porte delle camere devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a RE 30', con dispositivo di autochiusura e possono essere del tipo a funzionamento normalmente aperto;
c) le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dell'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo;
d) al piano campagna, se tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno, non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo, limitatamente all'area riservata alle camere.

20.9. Attività esistenti
Valgono le norme per attività esistenti riportate al punto 20.6.,



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