Regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio
di ospedali, case di cura e simili
bozza
del 18 luglio 1998
Si
tratta di una bozza di regola tecnica elaborata dal Ministero
dell'Interno riguardante le strutture
ospedaliere, case di cura e similari.
L'applicabilità di tali disposizioni alle strutture esistenti
appare però problematica.
Si ribadisce comunque che trattasi di un documento ancora in
fase di studio, e pertanto suscettibile di modifiche.
TITOLO
I
Generalità
1.
Oggetto:
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata
allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare
i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri
di sicurezza da applicarsi per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
La classificazione delle strutture viene effettuata secondo
quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. del 14.01.1997 n. 37,
e precisamente:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
e ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative,
di diagnostica strumentale e di laboratorio;
2.
Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai
locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione.
Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività
di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per
le nuove costruzioni nel caso di ampliamento o trasformazione
di strutture già esistenti (cfr. art.
del D.P.R.
del 14.01.1997 n. 37).
Per ampliamento di strutture già esistenti si intende
un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni
sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.
Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie
già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori,
degli edifici o di parti di essi destinati ad ospitare nuove
funzioni sanitarie.
Inoltre
qualora vengano attuati:
- modifiche, significative ai fini antincendio, di un'area anche
in relazione alla autosufficienza dei pazienti ricoverati;
- un diverso impiego di un edificio e/o diverse destinazioni
di parte dello stesso edificio ospedaliero;
- modifiche agli impianti tecnologici e/o attrezzature sanitarie,
significative ai fini antincendio.
3.Classificazione
Le attività di cui al punto 1, in relazione alla
capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione
dei pazienti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di
un'unità immobiliare, si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a 25 posti letto,
alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle
quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III;
c) attività di day-hospital e simili, alle quali si applicano
le prescrizioni di cui al Titolo IV;
d) attività di case di riposo per anziani, residenze
sanitarie assistite, case protette e simili, alle quali si applicano
le prescrizioni di cui al Titolo V.
4.
Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
si rimanda a quanto emanato con D.M. 30/11/1983 (G.U. 339 del
12/12/1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica,
si definisce:
- corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale
è possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al
più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- percorso protetto: spazi di comunicazione orizzontale con
strutture e porte di tipo REI adeguata, che collegano compartimenti
diversi, ad uso delle operazioni di soccorso.
TITOLO
II
Disposizioni relative ad ospedali, case di cura e simili con
capacità superiore a 25 posti letto
PARTE
PRIMA - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE
5.
Ubicazione
5.1. Generalità
Gli edifici da destinare ad attività ospedaliere
devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza,
stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività
che comportino rischi di esplosione od incendio.
Le attività ospedaliere possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione
ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni
diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto
nelle specifiche normative tali destinazioni, se soggette ai
controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di
cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92 e 94 del D.M. 16/2/1982
(G.U. n. 9/4/1982).
5.2.
Separazioni-Comunicazioni
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche,
le attività ospedaliere:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse
pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai
sensi del D.M. 16/2/1982 e D.P.R. 689/59;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1, con esclusione
delle attività di cui ai n.i 64, 91 e 94; è ammessa
la comunicazione con il locale cucina dei locali di servizio
e dell'area mensa, tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto.
d) devono essere separate dalle attività indicate alle
lettere a), b) e c) del presente punto, mediante strutture e
porte di caratteristiche almeno REI 90'.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del D.M.
16/2/1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate
nel successivo punto 8.4.
5.3.
Accesso all'area
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del Fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto
della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3.50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore,
12 sull'asse posteriore, passo 4 m)
5.4.
Accostamento mezzi di soccorso
Per le strutture ospedaliere deve essere assicurata la
possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale
dei Vigili del Fuoco almeno ad una facciata di ogni corpo di
fabbrica, al fine di raggiungere tramite percorsi interni protetti
di piano i vari locali.
6.
Caratteristiche costruttive
6.1. Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità
di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'Interno
n. 91 del 14/9/1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi)
o, limitatamente al requisito R, secondo i metodi analitici
indicati dalle UNI-CNVV. F. 9502, 9503 e 9504. La resistenza
al fuoco dovrà essere valutata non solo per ciascun elemento
costruttivo ma per l'intera struttura, la cui stabilità
globale, legata alla interazione tra i singoli elementi, dovrà
essere stimata considerando il comportamento a caldo delle connessioni,
nonché le azioni dirette come conseguenza della dilatazione
termica delle inflessioni e/o cedimenti dei singoli elementi.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare,
per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare
n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel
D.M. 6/3/1986 (G.U. n. 60 del 13/3/1986) per quanto attiene
il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture
portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri
elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità
al Decreto del Ministero dell'Interno del 14/12/1993 (G.U. n.
303 del 28/12/1993), e successive modifiche ed integrazioni.
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco
R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva
tabella:
- piani interrati R/REI 120'
- altezza antincendio piani fuori terra dell'edificio R/REI:
- fino a 24 m: 90'
- superiore a 24 m: 120'
Per
le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono
applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
6.2.
Reazione al fuoco dei materiali
I materiali installati devono essere conformi a quanto
di seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego
dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere
impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni,
compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli
altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di
classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico
o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di
rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i
materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f),
ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere
posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe
0 escludendo spazi vuoti o intercarpedini. Ferme restando le
limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita
l'installazione di controsoffitti nonché di materiali
di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in
aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe
di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati
tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in
relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe
1 IM;
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente
esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco
non superiore al 1. Nel caso di materiale isolante in vista
con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme,
sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore
a 2.
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati
ai sensi del D.M. 26/6/1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25/8/84). Per
i materiali rientranti nei casi specificamente previsti dall'art.
10 del D.M. 26/6/1984, è consentito che la relativa classe
di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.
È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei,
opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e
le indicazioni contenute nel D.M. 6/3/1992 (G.U. n. 66 del 19/3/1992).
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere incombustibili.
6.3.
Compartimentazione
Gli ospedali devono essere progettati in modo da ridurre
al minimo la possibilità che incendi, che si verifichino
nelle aree a cui non hanno accesso i pazienti, danneggino le
aree dell'ospedale a cui hanno accesso i pazienti.
Le aree delle strutture sanitarie, per i fini antincendio, sono
cosÏ classificate:
Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificate
come attività soggette al controllo dei VV.F. ai sensi
del D.M. 16.02.82 e del D.P.R. 689/59;
Tipo B - aree a rischio specifico ove non hanno accesso i pazienti,
come laboratori, depositi, ecc. rispondenti alle norme vigenti
ed al titolo 8 della presente norma;
Tipo C - aree a rischio specifico per il tipo di attività
svolta ed impianti presenti, ove hanno accesso i pazienti (poliambulatori,
diagnostica, terapie diurne ecc.);
Tipo D - aree destinate a degenze;
Tipo E - aree destinate a pazienti non facilmente evacuabili,
sottoposti a terapia clinica e/o in condizioni di non autosufficenza
(terapia intensiva, neonatologia, rianimazione, sale operatorie,
infettivi, igiene mentali, terapie particolari, ecc.);
Tipo F - aree per attività di servizio permanenti (area
studi medici, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni,
mensa aziendale, spazi per visitatori, bar, ecc.);
Le aree di tipo C ed E devono essere suddivise in compartimenti
della superficie massima di 500 mq, salvo particolari esigenze
legate all'uso di specifiche apparecchiature o di particolari
tecniche terapeutiche.
Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti della
superficie massima di 1.000 mq e comunque, se la loro superficie
supera i 500 mq, divise in due subcompartimenti separati da
strutture almeno REI 30' e porte RE 30' anche del tipo a chiusura
automatica.
Le aree di tipo F devono essere suddivise in compartimenti della
superficie massima di 1.000 mq.
Le aree di tipo B devono essere site non oltre il primo piano
interrato ed il primo piano fuori terra e non essere sottostanti
ad aree di tipo D e E.
I compartimenti di tipo B, C, D, E, F possono comunicare con
compartimenti dello stesso tipo, tra di loro e con i percorsi
di esodo orizzontali e verticali tramite filtri a prova di fumo
o spazi scoperti.
Il carico di incendio nelle aree C, D, E, F deve essere contenuto
in 15 kg/mq.
6.4.
Piani Interrati
I piani interrati non possono essere ubicati oltre la quota
di 7,00 m. I servizi a piani interrati non possono essere destinati
nè a degenze, nè ad aree aperte a visitatori.
Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca,
con esclusione degli stabulari, sono consentite a condizione
che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie
d'accesso ai piani sovrastanti.
I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono
essere ubicati all'interno di corpi di fabbrica di edifici destinati
anche in parte a degenza.
6.5.
Scale
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala
devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Tutte le scale a servizio degli edifici destinati, anche in
parte a degenza devono essere a prova di fumo, e devono addurre
direttamente all'esterno.
La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20
m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno
di 3 gradini e non più di quindici. I gradini devono
essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti,
rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm.
Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano
pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la
pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal
montante centrale o del parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente
in sommità non inferiore a 1 mq. Nel vano di aerazione
è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione
degli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi
apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da
rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.
La dimensione dei filtri a prova di fumo deve permettere il
passaggio delle barelle e le operazioni di soccorso.
6.6.
Ascensori montacarichi
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati
in caso di incendio, ad eccezione dei montalettighe a servizio
degli edifici destinati anche in parte a degenza. Gli ascensori
e i montacarichi devono essere a prova di fumo. Le caratteristiche
di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche
disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
6.7.
Montalettighe
Nelle strutture ospedaliere i montalettighe devono essere
previsti del tipo antincendio, da poter essere utilizzati nelle
operazioni di soccorso e da realizzare come segue:
1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono
possedere resistenza al fuoco REI 120'; l'accesso allo sbarco
dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza
al fuoco REI 120'. L'accesso al locale macchinario deve avvenire
direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo,
realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120'. Essi
devono addurre direttamente all'esterno;
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica,
una delle quali di sicurezza;
3) in caso di incendio si deve realizzare il passaggio automatico
da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata al personale appositamente incaricato ed ai Vigili
del Fuoco;
5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza
del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione
del fuoco e tra di loro nettamente separati;
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico
tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e la sala controllo;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario
distinti dagli altri ascensori.
7.
Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
7.1. Affollamento
Il massimo affollamento è fissato in:
- aree destinate alle degenze: 3 persone per posto letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento
pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti
più il 20%.
7.2.
Capacità di deflusso
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità
di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
7.3.
Modalità di evacuazione
Qualora l'evacuazione divenisse necessaria, l'operazione
sarà di tipo orizzontale progressiva, con spostamento
dei pazienti in un compartimento adiacente capace di contenerli,
proteggerli ed assisterli fino a quando l'incendio non sia stato
domato o fino a che non diventi necessario spostarsi in altro
compartimento adiacente o di altro livello.
Tutti i piani, che contengono aree a cui hanno accesso i pazienti,
devono essere progettati in modo da consentire l'evacuazione
orizzontale progressiva.
Tale possibilità si realizza suddividendo ciascun piano
in più compartimenti. Se la superficie di un piano è
inferiore a quella massima indicata al punto 6.3 questa dovrà
essere suddivisa in due sottocompartimenti. Ciascun sottocompartimento
o compartimento deve poter contenere in emergenza in caso di
incendio, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone
previste per il compartimento adiacente con la capienza più
alta.
7.4.
Rapporto compartimento-reparti
Nel definire i compartimenti occorre favorire la congruenza
tra i compartimenti o sottocompartimenti e reparti al fine di
conciliare le esigenze funzionali di assistenza medica con le
attività e responsabilità legate alla gestione
della sicurezza e delle emergenze.
7.5.
Sistemi di vie d'uscita
In ogni area, ogni compartimento deve essere provvisto
di un sistema organizzato di vie d'uscita alternative, dimensionato
con una capacità di deflusso verso un luogo sicuro almeno
pari al massimo affollamento previsto.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso
alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
Nelle aree a cui hanno accesso i pazienti, i compartimenti ed
i sottocompartimenti devono essere dotati di almeno due vie
di uscita, attraverso gli spazi riservati alla circolazione,
che portino a compartimenti o sottocompartimenti contigui di
pari livello e da cui sia possibile una ulteriore fuga, in senso
orizzontale e/o verticale.
7.6.
Lunghezza delle vie d'uscita
Da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere
almeno una delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza
esterna, con percorso non superiore a 40 cm.
La distanza massima da coprire da qualsiasi punto di un sottocompartimento,
per raggiungere un compartimento o sottocompartimento attiguo
od un corridoio di circolazione orizzontale compartimentato
ad esso adducente, non può superare i 30 m.
Non sono ammessi corridoi ciechi nei nuovi corpi di fabbrica.
Se previsti in via eccezionale la loro lunghezza non può
superare i 10 m.
Qualsiasi parte di una via di fuga al coperto, che comporti
una sola direzione di fuga, deve essere protetta con pareti
REI 30' e porte RE 30'.
7.7.
Caratteristiche delle vie d'uscita
La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata
deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione
degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti
ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti,
con ingombro non superiore ad 8 cm.
È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno
sulla direzione dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno
o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice
spinta.
Le porte delle camere per degenze devono essere realizzate in
modo da facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre
la larghezza utile delle stesse.
7.8.
Larghezza delle vie di uscita
La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m).
La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita
nel punto più stretto della luce.
Per le scale che portano ad aree di tipo C/D/E la larghezza
e la profondità minime dei pianerottoli sono riportati
nella tabella di seguito.
7.9. Larghezza totale delle vie d'uscita
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa
in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il
massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso
del piano.
Per le strutture ospedaliere che occupano più di due
piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita che
immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento
previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole
con azionamento automatico unicamente se possono essere aperte
a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione appositamente
segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione
elettrica. Vicino a tali porte, in posizione segnalata e facilmente
accessibile deve essere posto un dispositivo di blocco delle
porte scorrevoli in posizioni di apertura, tale possibilità
di comando deve essere ripetuta in sala controllo.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini
della larghezza delle uscite.
Le porte devono immettere su area piana di profondità
almeno pari a quelle delle porte.
Anche le porte d'ingresso devono avere le caratteristiche di
apertura come sopra indicato.
7.10.
Numero di uscite
Il numero di uscite da tutti i piani dell'edificio non
deve essere inferiore a due, esse vanno poste in punti ragionevolmente
contrapposti.
8
- Aree ed impianti a rischio specifico
8.1. Locali adibiti a depositi
8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 50 mq,
destinati a deposito di materiale combustibile
Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D, E. Le
strutture di separazione nonché le porte devono possedere
caratteristiche almeno REI 60' ed essere munite di dispositivo
di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato
a 30 Kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale
non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il
rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso
alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da
garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché
sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al
25% di quella prevista. In prossimità delle porte di
accesso al locale devono essere installati due estintori di
capacità estinguente 13 A 89BC.
8.1.2.
Locali destinati a deposito di materiale combustibile
Possono essere ubicati all'interno dell'edificio, come
al punto 6.3, comunque senza comunicazioni con aree C, D, E.
Le strutture di separazione e le porte di accesso, che devono
essere dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere
caratteristiche almeno REI 90'.
Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione
ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti
UNI 45.
Il carico d'incendio deve essere limitato a 30 kg/m2; qualora
sia superato tale valore od i 300 mq di superficie del compartimento,
da contenere comunque in 500 mq, il deposito deve essere protetto
con impianto di spegnimento automatico.
L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie
del locale.
Per ciascun locale deposito dovranno essere previsti più
accessi/uscite su spazio scoperto o su percorsi protetti collegati
con l'esterno.
Almeno una parete dovrà essere attestata su spazio scoperto.
L'area depositi dovrà essere accessibile direttamente
dall'esterno.
Piccoli spazi commerciali e bar sono consentiti in aree separate
da filtri a prova di fumo dalle vie di comunicazione verticali
e dalle aree C, D, E.
8.1.3.
Depositi di sostanze infiammabili
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio
in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti
liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze
igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali
deposito.
8.1.4.
Servizi di assistenza in regime di ricovero. Servizi di laboratorio
e diagnostica.
Fatto salvo quanto al punto 6.3 ed alle specifiche normative,
i servizi di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche,
i servizi di diagnostica - terapia per immagini - radioterapia
- neuroradiologia - medicina nucleare, i servizi di cucina,
lavanderia, disinfezione, sterilizzazione, ecc. devono avere
le caratteristiche di separazione di cui al punto 8.1.2.
I servizi di lavanderia, disinfezione e sterilizzazione qualora
superino i valori di carico di incendio pari a 30 kg/mq, devono
essere protetti con impianti di protezione di cui al punto 8.1.2.
8.2.
Servizi tecnologici
Tutti gli impianti tecnologici ed i servizi dovranno essere
distribuiti e sezionabili in funzione dei componenti, centralmente
e localmente da posizione segnalata e facilmente accessibile.
8.2.1.
Impianti di produzione calore
Nelle aree di tipo C, D, E, F sono ammesse utenze alimentate
a combustibili solidi, liquidi e gassosi.
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato.
I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte
e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi.
Gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare
adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente
esposte.
8.2.1.1.
Distribuzione dei gas combustibili
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere
a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di
gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa
la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità.
In eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni
devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due
estremità verso l'esterno e di diametro superiore di
almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale
del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale,
situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tabulazione
e perfettamente segnalato. Non è consentito impiegare
ed introdurre bombole di GPL all'interno di edifici con aree
del tipo C, D, E, F anche in parte.
8.2.1.2.
Distribuzione dei gas medicinali
La distribuzione dei gas medicinali all'interno delle strutture
ospedaliere può avvenire mediante impianto centralizzato
o mediante singole bombole munite di idoneo sistema di riduzione
della pressione.
1. Prescrizioni relative agli impianti centralizzati.
1.1 Un impianto centralizzato è essenzialmente
composto da una centrale di alimentazione (composta da tre sorgenti:
primaria, secondaria e di riserva), da una rete di distribuzione
primaria (alla pressione di circa 8/10 bar), da una rete di
distribuzione secondaria (alla pressione di circa 4/5 bar) e
dalle prese di utilizzo.
Allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona
dell'ospedale comporti la necessità di interrompere l'alimentazione
dei gas medicinali anche in zone non coinvolte dall'incendio
stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete
primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri
compartimenti. Ciò può essere realizzato, ad esempio,
mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla
centrale di alimentazione in punti contrapposti.
1.2 L'impianto di distribuzione dei gas medicinali deve
essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio.
La compatibilità deve permettere la chiusura volontaria
della erogazione dei gas medicinali nel compartimento antincendio.
Il sistema di chiusura volontaria deve essere posta in adiacenza
ma esternamente al compartimento.
L'impianto di un compartimento non può essere derivato
da un altro compartimento, ma dalla rete di distribuzione primaria.
1.3 Le reti di distribuzione dei gas medicinali devono
essere fissate in modo tale da non poter entrare in contatto
con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici.
Devono altresì essere opportunamente protette da azioni
meccaniche ed essere poste ad adeguata distanza da possibili
fattori di surriscaldamento.
La distribuzione all'esterno del compartimento deve avvenire
in modo da non realizzare sovrapposizioni con gli altri impianti.
Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti dovranno avvenire
con separazione fisica dagli impianti ovvero con apposita distanza
di sicurezza, quest'ultima comunque non inferiore a 50 cm dalla
parte esterna più vicina tra gli impianti.
1.4 I cavedi attraversati dagli impianti gas medicali
devono essere ventilati con luci la cui posizione sarà
in funzione della densità dei gas interessati.
L'utilizzazione dei gas medicinali in luoghi non presidiati
(compartimenti B e C) deve avvenire alla presenza di ventilazione
continuata dei luoghi stessi.
Qualora la ventilazione venisse assicurata da sistema meccanico
dovrà essere segnalato il non funzionamento, per mancanza
di energia elettrica anche temporanea, dell'impianto stesso,
anche in presenza di collegamento alla rete di alimentazione
elettrica di emergenza.
La segnalazione, completa di procedura di comportamento, deve
essere comunque posta all'interno del compartimento del tipo
C, D ed E.
1.5 Le saldature e le brasature devono essere realizzate
con procedimenti e materiali che consentano di mantenere le
caratteristiche meccaniche fino a valori non inferiori a 450°C
misurati sulla saldatura e sulla brasatura.
1.6 Gli impianti gas medicali devono essere sottoposti
a manutenzione periodica.
L'esercizio della manutenzione deve avvenire sulla base di un
manuale d'uso, consegnato dall'installatore al committente all'atto
di collaudo dell'impianto.
Il manuale deve essere obbligatoriamente aggiornato con i dati
della manutenzione periodica. Il manuale fa parte del documento
di valutazione del rischio antincendio.
2. Prescrizione relative alla distribuzione con singole bombole.
2.1 L'utilizzazione di gas in bombole all'interno dei
reparti e dei servizi ospedalieri deve avvenire sulla base di
esigenze certificate dal Dirigente Medico Ospedaliero. Le esigenze
devono essere formalizzate anche in relazione al tempo di utilizzazione
all'interno della struttura ospedaliera, quest'ultimo inteso
come tempo massimo di utilizzazione delle bombole consegnate.
Il Dirigente avrà cura di mantenere un registro delle
bombole, suddiviso per tipo di gas, che dal deposito centrale
vengono autorizzate allo spostamento per l'utilizzazione all'interno
dei reparti e dei servizi.
Il registro, oltre alla data dello spostamento dovrà
riportare le quantità di gas, il tempo massimo di utilizzazione,
il nominativo del responsabile del servizio interno a cui vengono
affidate.
Lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente
a personale specializzato e formato.
È assolutamente vietato il caricamento delle bombole
mediante travaso, indipendentemente dalla capacità delle
bombole stesse.
Il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni
meccaniche.
All'interno dei singoli reparti o servizi devono essere opportunamente
conservate. La scelta deve essere operata tenendo conto delle
caratteristiche proprie dei gas e della eventuale presenza di
bombole di gas diversi.
È vietato individuare tali luoghi in prossimità
di qualsiasi via di fuga o scale o in edifici che hanno caratteristiche
inferiori a RE 90'.
È vietato l'impiego di gas in bombole in presenza di
locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.
8.2.2.
Impianti di condizionamento e ventilazione
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono
essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere
i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di
altri gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che
si diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono
realizzati come di seguito specificato:
8.2.2.1.
Impianti centralizzati
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi
non possono essere installati nei locali dove sono installati
gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60' ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI 60' dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore
dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a
1/20 della superficie in pianta locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca
possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o
in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali
termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori
ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione
calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente
da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
8.2.2.2.
Condotte
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe
0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla
classe 2.
È ammesso che le condotte abbiano materiali di rivestimento
non superiore alla classe 1.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio.
Qualora, per tratti limitati non fosse possibile rispettare
quanto sopra indicato, le dette condotte devono essere separate
con strutture REI di classe pari al compartimento interessato
ed intercettate con serrande tagliafuoco con le stesse caratteristiche.
8.2.2.3.
- Dispositivi di controllo
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre gli impianti devono essere muniti, all'interno delle
condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente
l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale
di controllo di cui al punto 1.2.2.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non
deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento
manuale dell'operatore.
8.2.2.4.
Schemi funzionali
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno
schema funzionale in cui risultino:
- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste
in emergenza;
- l'ubicazione del sistema antigelo.
8.2.2.5.
Impianti localizzati
È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo
di armadi condizionatori, a condizionei che il fluido refrigerante
non sia infiammabile e non tossico. È comunque escluso
l'impiego di apparecchiature che utilizzino liquidi o gas infiammabili.
8.3.
Autorimesse
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono
essere realizzate in conformità e con le limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni.
8.4.
- Spazi per riunioni e simili
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite
o non dell'attività, inseriti nell'ambito dell'edificio,
destinati a scuola, riunioni e simili, si applicano le specifiche
norme di prevenzione incendi.
9.
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge n. 186 del 1/3/1968 (G.U. n. 77 del 23/3/1968). In
particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti
elettrici:
- devono avere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione
o possibilità di intervento individuate nel piano della
gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante
le operazioni di spegnimento;
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve
essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli
locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni dei
circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.
La
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata
con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e
successivi regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione
breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme
e illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per ascensori
antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12
ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 2 ore;
- ascensori antincendio: 2 ore;
- impianti idrici antincendio: 2 ore;
- impianto di diffusione sonora: 2 ore;
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza
dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita, ingressi ed
in ogni spazio con presenza di personale, visitatori, pazienti.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché
assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere
ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio.
10.
Sistemi di allarme
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività
ospedaliera, devono essere muniti di un sistema di allarme in
grado di avvertire il personale di servizio presente delle condizioni
di pericolo in caso di incendio; a tal fine i dispositivi devono
avere caratteristiche ed ubicazione tali da poter segnalare
il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti
di esso coinvolte dall'incendio.
Deve essere installato un impianto di diffusione sonora con
la parzializzazione indicata al punto 8.2 per la gestione dell'emergenze.
11.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
11.1. Generalità
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità
a quanto di seguito indicato. Le norme UNI - CNVVF sono considerate
a regola d'arte.
11.2.
Estintori
Tutte le attività ospedaliere devono essere dotate
di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della
emanazione di un apposita norma armonizzata, gli estintori devono
essere di tipo approvato dal Ministero dell'Intero ai sensi
del D.M. 20/12/1982 (G.U. n. 19 del 20/1/1983) e successive
modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni
si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori
portatili devono essere installati in ragione di almeno uno
ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori
per piano o per area od impianto a rischio specifico.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente
non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo.
11.3.
- Impianti idrici antincendio
Si prevedono tre categorie di impianti idrici antincendio:
I categoria - Impianti composti da idranti UNI 70 o superiore
per l'uso da parte di squadre professionali di VV.F. e squadre
private con adeguato grado di addestramento, da idranti UNI
45 e da naspi UNI 20.
II categoria - Impianti composti da idranti UNI 45 e naspi UNI
20.
III categoria - Impianti composti soltanto da naspi UNI 20.
Tali impianti hanno l'obiettivo di rendere disponibile l'acqua
antincendio con caratteristiche idrauliche efficaci per il primo
intervento sull'incendio, il suo controllo e la sua estensione,
da parte di squadre professionali di VV.F., delle squadre aziendali
e del personale anche non specificamente addestrato.
Con riferimento alla capienza delle strutture ospedaliere, si
fa la seguente previsione di impianto idrico antincendio:
minore e/o uguale 60 p.l. => III categoria
60/300 p.l => II categoria
> 300 p.l. => I categoria
In situazione di rischio particolare (carichi di incendio elevati,
estensione e limitata accessibilità delle aree di rischio
specifico,
) potrà valutarsi l'opportunità
di prevedere un impianto di categoria superiore. Dovrà
prevedersi un autonomia degli impianti idrici antincendio di
60'.
11.4.
Caratteristiche idrauliche
Dovrà essere definita un'area operativa, intesa
come zona del rischio in cui, in una data ipotesi di incendio,
si prevede la messa in funzione di un certo numero di lance
di erogazione; ciò costituirà la base dei calcoli
di progetto degli impianti antincendio. Comunque, dovranno essere
garantite le seguenti caratteristiche idrauliche minime:
1 - una portata minima di 360 l/min. per ogni colonna montante
e nel caso di due colonne il funzionamento di entrambe, con
erogazione ai 3 idranti in posizione idraulicamente più
sfavorita di ciascuna colonna di una portata minima di 120 l/min.
con una pressione al bocchello di 2 bar;
2 - nel caso di più di due colonne, il funzionamento
contemporaneo di un idrante per ognuna delle tre colonne per
ognuno degli ultimi due piani, comunque nella posizione idraulicamente
più sfavorita;
3 - inoltre, ma senza contemporaneità con gli idranti
ed i naspi interni, deve essere garantito il funzionamento di
almeno 3 idranti UNI 70 esterni nella posizione idraulicamente
più sfavorita con una portata minima a ciascun idrante
di 450 l/min a 5 bar;
4 - contemporaneamente, per i tre naspi in posizione idraulica
più sfavorevole, una portata non inferiore a 35 l/min.
a 1,5 bar a ciascuno di essi.
11.5.
Collocazione degli idranti e dei naspi
I naspi UNI 20 e gli idranti UNI 45 devono essere collocati
in modo che, pur in presenza di interferenze, ogni punto dell'edificio
venga a trovarsi a non più di cinque metri dalla lancia
di erogazione.
Gli idranti UNI 45 devono essere posti in vicinanza delle porte
di accesso dall'esterno o dai compartimenti adiacenti e, in
caso di presenze di filtri a prova di fumo, all'interno degli
stessi.
Gli idranti UNI 70 esterni all'edificio dovranno essere collocati
in numero sufficiente perchè il fronte dell'edificio
protetto da ciascun idrante non superi i 60 metri. Essi saranno
posti ad una distanza di sicurezza non inferiore a 6 m dal fronte
dell'edificio per ridurre il rischio di inagibilità in
caso di incendio.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione
a distanza.
11.6.
Alimentazione
Devono essere previste alimentazioni di tipo superiore
a norma UNI VV.F. o equivalente, dove ciascuna alimentazione
o, per il complesso di pompaggio costituito da due o più
pompe, rispettivamente ciascuna pompa o coppia di pompe siano
in grado di dare le caratteristiche idrauliche richieste.
11.7.
Dotazioni
Naspi e idranti devono essere corredati rispettivamente
da una tubazione semirigida e flessbile lunga m 20, di lancia
A 25 con bocchello da 10 mm i naspi, di lancia A 45 con bocchello
di 12 mm gli idranti UNI 45, di lancia A 70 con bocchello da
18 mm gli idranti UNI 45.
Le lance degli idranti saranno di tipo regolabile per il frazionamento
o nebulizzazione.
11.8.
- Rete antincendio
L'impianto idrico antincendio deve essere costituito da
una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello,
con derivazioni DN 25; DN 40 e DN 65 rispettivamente per naspi,
idranti UNI 45 e UNI 70. Le tubazioni devono essere protette
dal gelo, da urti e, qualora non metalliche, dal fuoco; la rete
di tubazioni e l'alimentazione saranno indipendenti da quella
dei servizi sanitari.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché
questa sia in grado di dare l'alimentazione prevista in ogni
momento per i naspi e per l'utenza normale. In ogni caso deve
essere predisposta una alimentazione di riserva capace di fornire
le medesime prestazioni.
La rete sarà corredata di valvole di intercettazione
per isolare in caso di necessità una parte dell'impianto;
la loro collocazione ed il loro numero permetteranno un razionale
compromesso tra l'obiettivo di isolare agevolmente parti dell'impianto
per le verifiche periodiche e le manutenzioni, evitando di porre
fuori servizio l'intera protezione, e quello di non introdurre
il rischio di una sicurezza inferiore a causa della manomissione
abusiva o dolosa di queste valvole.
Dette valvole saranno del tipo con indicatori di posizione e
saranno bloccate nella posizione di esercizio con mezzi e sigilli
idonei; la verifica settimanale di integrità dei sigilli
risulterà sul registro di manutenzioni di cui al successivo
punto 16. Esse potranno essere corredate di contatto elettrico
di sicurezza con segnale in sala di controllo e nella centrale
idrica antincendio.
Per le installazioni di idranti nelle zone dichiarate sismiche,
dove le tubazioni attraversano le pareti dell'edificio, dovrà
essere lasciato libero attorno al tubo uno spazio dello spessore
non inferiore a 1/4 del diametro del tubo, provvisto quando
necessario di sezionamento tagliafuoco; dovranno inoltre prevedersi
nelle opportune posizioni giunzioni flessibili e mensole di
irrigidimento capaci di impedire la libera oscillazione del
tubo in ogni direzione normale al proprio asse.
Dovrà essere evitato il fissaggio delle tubazioni su
elementi dell'edificio che oscillano su piani diversi. In posizione
opportuna sulla rete principale di distribuzione, sulle stazioni
di controllo degli impianti di spegnimento automatico a pioggia,
al piede di ogni colonna montante di edifici a più di
tre piani f.t., segnalati e facilmente agibili per l'autopompa,
devono essere installati attacchi di mandata almeno UNI 70 per
il collegamento con le autopompe VV.F.
11.9.
Impianto di spegnimento automatico
Oltre agli impianti di cui ai punti precedenti, nei casi
previsti al punto 8 e nelle strutture con oltre 300 p.l. dovrà
essere previsto l'impianto di spegnimento automatico su tutta
l'attività. L'agente estinguente sarà compatibile
con l'ambiente protetto.
12.
Impianti di rivelazione e seganalazione degli incendi
12.1. Generalità
Nelle attività ospedaliere deve essere prevista
l'installazione di segnalatori di allarme incendio del tipo
a pulsante distribuiti opportunamente e in prossimità
delle uscite e di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a
distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito
attività, esteso all'intera attività.
12.2.
Caratteristiche
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola
d'arte. Le norme UNI-CNVVF sono norme a regola d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione
ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo
e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico
dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dell'emissione della segnalazione
di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento
di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione
di allarme proveniente da un qualsiasi rilevatore, qualora la
segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata
dal personale preposto.
I predetti tempi dovranno essere definiti in considerazione
della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione
dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà
consentire l'attivazione automatica di una o più delle
seguenti azioni:
- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è
pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi
dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione
o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste
nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento,
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione
di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle
camere e nei locali e vani non sorvegliati. Tali ripetitori,
inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano
aree non direttamente visibili.
13.
Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme
al D.P.R. 524/82 (G.U. n. 218 del 10/8/1982). Inoltre, la posizione
e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente
segnalata.
14.
Organizzazione e gestione della sicurezza
14.1. Generalità
A seguito della valutazione del rischio di incendio, occorre
procedere:
- alla designazione degli addetti alla prevenzione incendi,
alla lotta antincendi e alla gestione delle emergenze nell'ambito
del servizio di prevenzione e protezione;
- al programma per l'attuazione ed il controllo delle misure
di sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:
1) misure per prevenire il verificarsi di un incendio e la sua
propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);
2) controllo e manutenzione dei presidi antincendi;
3) procedure da attuare in caso di incendio;
4) informazione e formazione del personale.
14.2.
Misure di prevenzione
Deve essere richiamata l'attenzione del personale sui pericoli
di incendio più comuni e vanno impartite al riguardo
precise disposizioni, con particolare riferimento a:
- deposito e manipolazione di materiali infiammabili;
- accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
- utilizzo di fiamme libere o di apparecchi generatori di calore;
- utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche;
- divieto di fumare;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione;
- aree non frequentate.
In particolare, ogni intervento di manutenzione e modifica di
strutture e impianti potrà essere avviato previo ottenimento
di apposito permesso di lavoro rilasciato dal servizio di prevenzione
e protezione, allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori
in condizioni di sicurezza prevenendo le possibili cause di
incidenti, fornendo all'esecutore del lavoro e al servizio di
prevenzione e protezione tutte le informazioni sui rischi specifici
dell'area e delle operazioni, stabilendo le misure precauzionali
da adottare, conoscendo tempo di inizio e durata lavori.
Inoltre devono essere attuati regolari controlli per garantire:
- la sicura tenuta degli ambienti;
- la fruibilità delle vie di esodo;
- la funzionalità delle porte resistenti al fuoco;
- la visibilità della segnaletica di sicurezza;
- la sicurezza degli impianti elettrici.
14.3.
Controllo e manutenzione dei presidi antincendio
Le attrezzature mobili (estintori), gli impianti di spegnimento
manuali (naspi, idranti) ed automatici, gli impianti di segnalazione
ed allarme incendio, l'impianto di illuminazione di emergenza,
gli impianti di evacuazione fumi, devono essere oggetto di regolari
controlli e di interventi di manutenzione, in conformità
a quanto previsto dalla normativa cogente e ove mancante dalla
normativa tecnica e dalle istruzioni dei costruttori ed installatori.
Le centrali tecnologiche devono essere affidate a personale
qualificato, in conformità alle norme vigenti.
Devono essere mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
elettrici, di comunicazione e diffusione sonora, di ventilazione,
condizionamento e riscaldamento.
14.4.
Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici,
dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi
alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione,
di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza
e di controllo delle aree a rischio specifico e dalla osservanza
della limitazione dei carichi di incendio dei vari ambienti
dell'attività, nonché le riunioni di addestramento
e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere
mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli
da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
14.5.
Procedure da attuare in caso di incendio
A seguito della valutazione del rischio di incendio, deve
essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza
per il luogo di lavoro, che deve contenere tra l'altro nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso
di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono
essere attuate da lavoratori e da altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del
Fuoco e per informarli al loro arrivo.
Il piamo di emergenza deve identificare un adeguato numero di
persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione
delle procedure previste.
I fattori da tenere presenti nella predisposizione del piano
sono:
- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento
alle vie di esodo;
- i sistemi di allarme;
- il numero di persone presenti e la loro ubicazione;
- lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, appaltatori,
ecc.);
- numero di incaricati al controllo dell'attuazione del piano
e all'assistenza nell'evacuazione;
- livello di addestramento fornito al personale.
Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve
includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato a svolgere
specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio
(telefonisti, custodi, addetti alla manutenzione, personale
di sorveglianza, personale medico e paramedico ecc.);
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità
in caso di incendio;
c) i provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia
informato ed addestrato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori
esposti a rischi particolari;
e) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) procedura di chiamata dei vigili del fuoco e di informazione
al loro arrivo e di assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro, facenti capo a titolari diversi ed ubicati
nello stesso edificio, il piano deve essere elaborato in collaborazione
tra i vari occupanti.
Il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano
riportate:
- le caratteristiche planovulometriche del luogo di lavoro (distribuzione
e destinazione dei vari ambienti, vie di esodo);
- attrezzature ed impianti di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione);
- ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ubicazione degli interruttori generali (dell'alimentazione
elettrica, valvole di intercettazione delle adduzioni idriche,
di gas e fluidi combustibili).
14.6.
Centro di controllo dell'emergenza
Il piano di emergenza dovrà individuare un centro
di controllo delle emergenze, inteso come il luogo dal quale
vengono dirette e coordinate le operazioni per affrontare le
emergenze.
Nelle strutture ospedaliere con oltre 60 p.l. il centro di controllo
sarà un locale all'uopo esclusivamente destinato, eventualmente
coincidente, se di caratteristiche idonee, con la portineria,
la sala controllo degli accessi, la sicurezza ecc.
Tale locale avrà accesso diretto dall'esterno, costituirà
compartimento antincendio, conterrà strumenti idonei
per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori
dell'emergenza, le aree della struttura e l'esterno. In esso
saranno site le centrali di controllo o idonei ripetitori degli
impianti di protezione attiva antincendio e di quanto altro
tecnologicamente necessario alla gestione delle emergenze.
Esso conterrà i progetti us built dell'intera struttura,
il piano di emergenza, piani di lavoro, elenco completo del
personale, numeri telefonici di emergenza, ecc.
Il centro di controllo sarà accessibile al personale
responsabile della gestione dell'emergenza, al personale chiave,
ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e sarà
sorvegliato dal personale della sicurezza o all'uopo incaricato.
15.
Informazione e formazione
Ogni lavoratore deve conoscere come prevenire un incendio
e le azioni da adottare a seguito di un incendio. È un
obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata
informazione e formazione al riguardo.
15.1
Obblighi informativi e formativi
Il servizio di prevenzione e protezione è istituzionalmente
preposto all'attività di informazione.
Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun
dipendente riceva adeguata informazione e una formazione, sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza antincendio, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Il personale incaricato di svolgere incarichi di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avere
una specifica formazione.
La formazione deve includere, possibilmente, delle esercitazioni
pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.
15.2
Esercitazioni antincendi
In aggiunta alla formazione, il personale deve partecipare
periodicamente (almeno due volte l'anno) ad una esercitazione
antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione,
nonché a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso
dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso.
Dove vi sono vie di esodo alternative, l'esercitazione deve
basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata
a causa di un incendio.
L'esercitazione ha inizio dal momento in cui viene fatto scattare
l'allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di raccolta
e fatto l'appello dei partecipanti.
16.
Istruzioni di sicurezza
16.1. Istruzioni da esporre all'ingresso
All'ingresso della struttura devono essere esposte bene
in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale
e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la
posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.
16.2.
Istruzioni da esporre a ciascun piano
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento,
in prossimità delle vie d'esodo.
16.3.
Istruzioni da esporre in ciascuna camera
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in
vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di
incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere
redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza
dell'utenza abituale della struttura. Queste istruzioni debbono
essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano,
che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto
alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni
debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori
in caso di incendio e su altri divieti.
17.
Commercializzazione CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della
Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di
norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti,
ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo
di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli
estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali
è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché
ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione
al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede
specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con
i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti
del Ministero dell'Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto
il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi
di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco.
18.
Attività esistenti
18.1. Ubicazione
Devono essere rispettati i punti 5.1, 5.2, 5.4.
18.2.
Caratteristiche produttive
Deve essere rispettato il punto 6.1, il cui penultimo comma
è così modificato:
"Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al
fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella
successiva tabella:
piani interrati: R/REI 120'
piani fuori terra per qualsiasi altezza antincendio: R/REI 90'
Deve essere rispettato il punto 6.2.
Deve essere rispettato il punto 6.3, con esclusione del 3°
e 6° comma e con il 4° comma riferito anche alle aree
tipo C ed E.
Devono essere rispettati i punti 6.5 e 6.6, con aggiunta del
seguente comma:
"Sono ammesse scale, ascensori e montacarichi di tipo protetto
per i piani fuori terra in edifici a non più di tre piani
fuori terra".
Le porte dei filtri a prova di fumo possono esser anche del
tipo a funzionamento sempre aperto per necessità di ordine
funzionale e/o sanitario. Per le aree di tipo E occorre prevedere
almeno un montalettighe di tipo antincendio.
18.3.
Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Deve essere rispettato il punto 7.1, con eccezione del
massimo affollamento per l'area destinata alle degenze, qui
indicata in 4 persone per posto letto. Devono essere rispettati
i punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.
Deve essere rispettato il punto 7.6, ove il 3° comma va
modificato come di seguito:
"Se esistono corridoi ciechi, la cui lunghezza va comunque
limitata a 15 mt, essi devono avere le caratteristiche di cui
all'ultimo comma del punto 7.6".
Devono essere rispettati i punti 7.7, 7.8 (1° comma), 7.9,
7.10.
18.4.
Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della
sicurezza, altre disposizioni
Le attività esistenti devono inoltre rispettare
i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente decreto.
18.5.
Disposizioni transitorie
Le strutture sanitarie esistenti devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata
in vigore dello stesso e fatti salvi altri termini prescritti
da altre disposizioni di legge, entro le seguenti scadenze:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di
cui ai punti 13, 14, 15, 16;
b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti
prescrizioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto dovrà
essere presentato ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento,
a firma del titolare attività.
TITOLO
III
Disposizioni relative ad ospedali, case di cura e simili con
capacità non superiore a 25 posti letto
(mancante)
TITOLO
IV
Disposizioni relative a day-hospital e simili
20.1.
Generalità
Le presenti disposizioni sono applicabili alle citate strutture
sanitarie quando isolate e non inserite negli edifici di cui
al Titolo II.
20.2.
Ubicazione
Vanno rispettati i punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.
20.3.
Caratteristiche costruttive
Vanno rispettati i punti 6.1, 6.2, 6.3; 1° e 2°
comma fino ad "aree Tipo c" compreso.
Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti della
superficie massima di 1.000 mq e comunque, se la loro superficie
supera i 500 mq, divise in due subcompartimenti separati da
strutture almeno REI 30' e porte RE 30', anche del tipo a chiusura
automatica.
Le aree di tipo B e C possono comunicare tra di loro e con i
percorsi di esodo orizzontali e verticali tramite filtri a prova
di fumo e spazi scoperti.
Va rispettato il punto 6.4, con esclusione del 4° comma.
Vanno rispettati i punti 6.5, 6.6 con aggiunta del seguente
comma:
"Sono ammesse scale, ascensori e montacarichi di tipo protetto
per i piani fuori terra in edifici a non più di tre piani
fuori terra".
20.4.
Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Va rispettato integralmente il punto 7 con eccezione del
punto 7.1 - Affollamento, così modificato:
"Il massimo affollamento è fissato in:
- aree destinate ai pazienti: 2 persone per posto terapia, più
personale sanitario aumentato del 20%;
- aree comuni a servizio del pubblico o visitatori: densità
di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto
al punto 8.4;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti
più il 20%.
20.5
Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della
sicurezza, altre disposizioni
Vanno rispettati i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 del presente decreto.
20.6.
Attività esistenti
Devono essere rispettati tutti i punti precedenti con la
seguente eccezione al punto 7.8, che si modifica come di seguito:
"La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m).
La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita
nel punto più stretto della luce. è consentito
utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza
minima di 0,90 m, computati pari ad un modulo ai fini del calcolo
del deflusso. Le aree, ove sia prevista la presenza di persone
con ridotte o impedite capacità motorie, devono essere
dotate di uscite congruenti con le vigenti disposizioni in materia
di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche".
Le attività esistenti devono inoltre rispettare i punti
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente decreto.
Le disposizioni transitorie per attività esistenti sono
quelle riportate al punto 18.5.
20.7.
Poliambulatori
Si applicano le disposizioni relative ai day-hospital a
poliambulatori di superficie lorda superiore ai 500 mq. Gli
stessi, con esclusione di quelli ove sono presenti attività
individuate ai punti 8.1.2 e 8.1.4, possono comunicare con fabbricati
per civile abitazione, uffici e simili.
TITOLO
V
Disposizioni relative a case di riposo, residenze sanitarie
assistite, case protette e simili
20.8.
Generalità
A case di riposo per anziani, case protette e simili, si
applicano le disposizioni del Titolo IV, con le seguenti precisazioni:
a) per le aree non permanentemente sorvegliate i tramezzi, che
separano le camere per ospiti da corridoi, devono avere caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30';
b) le porte delle camere devono avere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiore a RE 30', con dispositivo di autochiusura
e possono essere del tipo a funzionamento normalmente aperto;
c) le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di
serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dell'interno,
al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo;
d) al piano campagna, se tutte le camere per ospiti hanno accesso
direttamente dall'esterno, non è richiesta la realizzazione
della seconda via di esodo, limitatamente all'area riservata
alle camere.
20.9.
Attività esistenti
Valgono le norme per attività esistenti riportate
al punto 20.6.,
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