La
nuova legge sui pubblici appalti e la sicurezza del lavoro
a
cura del Dott. Elio Leaci,
Capo Ispettorato del Lavoro di Lecce
Spesso
la legislazione italiana crea confusione tra gli operatori di
settore.
Questa trattazione cerca di fare un po' di ordine nel complesso
sistema delle norme relative alla sicurezza del lavoro nei cantieri,
in particolar modo soffermandosi sulle problematiche relative
agli appalti pubblici.
1-
LA "MERLONI TER" E LA SICUREZZA DEL LAVORO.
La approvazione delle modifiche e integrazioni alla legge quadro
n. 104 del 1990 operata con la legge n. 415 del 1998, dà
- si spera - definitiva certezza alla disciplina dei pubblici
appalti, già altre volte e ripetutamente toccata dal
Parlamento.
La nuova normativa, ormai battezzata "Merloni ter"
(1), configura una compiuta regolamentazione dei lavori pubblici
da attuarsi con il sistema degli appalti oppure delle concessioni:
essa attiene a tutti i lavori sia di competenza dello Stato
e sia gestiti dagli altri enti pubblici.
Nel rinviare ad altri l'analisi della complessa normativa, soffermiamo
in questa sede la nostra attenzione sui soli aspetti relativi
alla sicurezza. Al proposito viene naturale l'osservazione di
come, anche in questo caso (2), si sia colta l'occasione per
dettare nuove e più articolate misure per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro quando delle stesse
se ne sentiva ben poco la necessità dopo l'intervento
del decreto legislativo n. 494 che appena nel 1996, recependo
la direttiva comunitaria n. 92/57, aveva già ampliato
- forse in maniera perfino eccessiva - la tutela dell'integrità
fisica e della salute dei lavoratori spostando a monte, sin
dalla fase progettuale, l'impegno per la sicurezza del lavoro,
coinvolgendo nel sistema il committente dell'opera, prima escluso
tranne un suo pratico inserimento nell'organizzazione del lavoro
appaltato (3).
Ed infatti le regole poste per lo specifico nella nuova normativa,
più che adattamento della materia ai soggetti pubblici,
vengono a conformare diversi e più impegnativi oneri
rispetto a quelli imposti dal D.Lgs. 494 a carico dei soggetti
ivi operanti - appaltante/committente e appaltatore/datore di
lavoro - sicchè si può fondatamente asserire che,
per questo verso, la Merloni ter instaura un doppio regime nel
sistema degli appalti edili e dei lavori di genio civile: cioè,
il privato regolamentato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs
n. 494 del 1996 ed il pubblico su cui opera la disciplina dello
stesso D.Lgs 494 e della legge n. 415 del 1998 (4).
Per avere un'idea delle difficoltà operative che incontreranno
le imprese del settore (tralasciando i maggiori impegni del
committente pubblico guardato quasi come un "soggetto controllato")
basti considerare che spesso la stessa impresa appaltatrice
opera con committenti privati e con committenti pubblici. Né
sposta in alcun modo il peso del doppio sistema il fatto che
solo il d.lgs. n. 494 preveda sanzioni penali a tutela delle
sue disposizioni, perchè anche la legge n. 415 ha in
sé un sistema sanzionatorio che, seppure diverso dal
penale, ha insite altrettante, se non più gravi conseguenze
per le aziende appaltatrici che violino, anche solo colposamente,
le regole in esso poste: si pensi alla sospensione dalla partecipazione
alle gare di appalto, quando non addirittura alla perdita dei
requisiti di qualificazione (art.8), alla mancata redazione
del certificato di regolare esecuzione (art. 28) e, specificamente,
alla risoluzione del contratto per gravi e ripetute violazioni
dei piani di sicurezza (art. 31) ed, infine, alle conseguenze
connesse al divieto dei subappalti (art. 34).
2.
LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI APPALTI.
Prima di addentrarci nell'esposizione delle misure relative
alla sicurezza del lavoro, non è fuor di luogo evidenziare
alcuni principi innovativi utili alla materia che qui ci interessa,
tra i quali particolare rilevanza assume la norma secondo la
quale "l'attività amministrativa in materia di opere
e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi
a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate
a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto
del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori"
(art. 1).
Inoltre, la normativa in questione, nel delimitare l'ambito
di sua applicazione, definisce nell'art. 2 il concetto di lavori
pubblici (comma 1) e le figure dei soggetti committenti, siano
essi Enti Pubblici (comma 2, lett. a), concessionari (comma
2, lett. b) o privati (comma 2, lett, c), indicando per ognuno
di essi i lavori consentiti e le condizioni per essere "ammessi
alle gare" (art, 10); rimodula meglio l'Autorità
per la vigilanza dei lavori pubblici, nel cui ambito situa sia
il Servizio ispettivo che l'Osservatorio dei lavori pubblici,
dei quali fissa la struttura e le competenze. Particolare rilievo
assumono le disposizioni relative ai sistemi di realizzazione
dei lavori pubblici (artt. 20/30), di cui si sottolinea la nuova
disciplina delle varianti in corso d'opera (art. 25) e della
certificazione di qualità (art 8): quest'ultima porta
praticamente al superamento del criterio certificativo della
capacità imprenditoriale degli appaltatori fondato sull'Albo
dei costruttori, in quanto riserva esclusivamente ai soggetti
qualificati l'esecuzione dei lavori pubblici a far tempo dal
1° gennaio 2000. Altra disciplina rilevante attiene alla
promozione (artt. 37 bis/ter/quater), alla programmazione (art.
14) ed alla progettazione (art. 16/18) dei lavori in questione,
della quale ultima si indicano le fasi (preliminare, definitiva
ed esecutiva) ed i soggetti abilitati alla stesura.
3.
IL "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" ED IL "DIRETTORE
DEI LAVORI"
Pur se in via indiretta, precetti utili per il perseguimento
del cantiere sicuro si ritrovano sia nella regolamentazione
dell'attività amministrativa ("responsabile unico
per il procedimento") e sia in quella relativa all'attività
di esecuzione ("direttore dei lavori") dei pubblici
appalti.
Quanto alla disciplina dell'attività del responsabile
del procedimento va qui evidenziato come essa rappresenti la
prima pratica applicazione, e per di più per disposto
legislativo, della figura che - nelle intenzioni del legislatore
del 1990 - avrebbe dovuto scuotere l'inerzia passiva della Pubblica
Amministrazione mediante l'attribuzione ad un singolo impiegato,
individuato nella sua fisicità della responsabilità
del procedimento per la corretta e tempestiva definizione di
ogni singolo atto amministrativo.
Nel mentre la figura in questione fatica a decollare in via
generale, come peraltro tutta la materia della chiarezza e certezza
amministrativa di cui alla legge n. 241/90, qui sarà
un po' difficile per l'ente pubblico - Stato, Regione, Comune
o altro - non procedere con regolarità alla nomina del
responsabile del procedimento sul quale far ricadere non tutte
le responsabilità relative agli appalti, ma senz'altro
quelle relative alla funzione "di attuazione di ogni singolo
intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici,
per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione"
(art. 17, comma 1).(5)
Pur con il rinvio al futuro regolamento per una migliore individuazione
delle funzioni di questo responsabile del procedimento, la legge
n. 415 comunque già precisa che l'incarico (nel cui ambito
dovranno poi confluire le attuali responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori, comma 4) deve essere assegnato
a un tecnico (comma 5) il quale, ove necessario, può
anche far ricorso al supporto di professionisti esterni (stesso
comma 5): detto incarico può anche cumularsi con quelli
di "progettista" e di "direttore dei lavori"
(comma 2) e - per quello che ci interessa in questa sede - dovrà
comunque coordinare le sue funzioni e responsabilità,
sia nella fase di progettazione e sia durante l'esecuzione dei
lavori, con quelle del "direttore dei lavori" (6)
e dei "coordinatori" in materia di salute e di sicurezza
dei lavoratori (comma 4). (7)
Quanto alla figura del direttore dei lavori (8), i cui compiti
possono - come abbiamo appena sopra ricordato - essere assunti
dallo stesso responsabile del procedimento, l'art. 27 si limita
ad imporne obbligatoriamente l'esistenza, sia in forma singola
e sia con l'eventuale ausilio di assistenti. L'incarico deve
essere assegnato al personale già in organico, tranne
l'affidamento a soggetti terzi in casi e modi ben individuati
(comma 2 dello stesso art. 27).
Come si vede, sia con riferimento al responsabile del procedimento
e sia avuto riguardo al direttore dei lavori la normativa sui
pubblici appalti non assegna loro precise attribuzioni di diretta
responsabilità nella tutela della salute o della sicurezza
dei lavoratori occupati dalle imprese appaltatrici essendo la
loro funzione rivolta fondamentalmente al perseguimento della
più corretta esecuzione dell'opera appaltata; ma è
ovvio che - oltretutto trattandosi di tecnici - qualsiasi loro
inserimento nella organizzazione del lavoro può coinvolgerli
nelle responsabilità per l'accadimento di infortuni sul
lavoro o di malattie professionali. (9)
Completamente diversa è, invece, la situazione nell'ipotesi
in cui ognuno di essi assuma formalmente, su incarico del committente,
la figura di responsabiIe dei lavori (cfr, la definizione che
di esso dà il d.lgs, n.494 nella lett. e dell'art. 1).
Allora egli assumerà il carico - ovviamente nei limiti
della delega - dell'adempimento dei precisi obblighi previsti
nell'art. 3 del D.Lgs. n. 494/96, rispondendo delle relative
contravvenzioni in concorso con il committente attesa la specifica
previsione legislativa di cui al 1° comma dell'art. 6 dello
stesso D.Lgs. n.494: ai sensi di tale norma, infatti, "la
designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
di cui all'articolo 3".
4.
DAI "PIANI DI SICUREZZA" AL "PIANO COMPLEMENTARE
DI DETTAGLIO"
Ma la norma più impegnativa per la sicurezza dei cantieri
edili e di genio civile si ritrova nell'art. 31 che disciplina,
con scansione più rigorosa, la materia dei "piani
di sicurezza" già regolamentata, per la generalità
dei lavori edili e di genio civile, dagli artt. 12 e 13 del
D.Lgs. n. 494. Ivi, infatti, si prevedeva già l'obbligo
della compilazione, a carico del committente, del piano di sicurezza
e di coordinamento per "l'individuazione, le analisi e
la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive,
gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché
la stima dei relativi costi" (art. 12, comma 1): si prescriveva
altresì, in aggiunta, la redazione - ma solo per i cantieri
la cui entità sia superiore, in via presuntiva, a 30.000
uomini/giorni - del piano generale di sicurezza finalizzato
alla determinazione di alcuni elementi indispensabili per la
sicurezza di luoghi di lavoro (viabilità e recinzioni,
impianti di elettricità, misure generali contro rischi
di caduta di gravi e di incendio o di esplosioni, servizi igienico-assistenziali
ed altri per i quali si rinvia al 1° comma dell'art. 13).
I piani in questione sono assolutamente diversi dalla relazione
sulla valutazione dei rischi cui sono tenuti, ai sensi dell'art.
4, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 626 del 1994, i vari datori di
lavoro titolari delle imprese appaltatrici e dai lavoratori
autonomi occupati con contratto d'opera: a questi è comunque
dato di soprassedere dalla compilazione di detto documento di
sicurezza nell'ipotesi in cui provvedano alla redazione del
"piano di sicurezza e di coordinamento", ovviamente
in sostituzione del committente, oppure alla accettazione e
gestione di quello proveniente dal committente (10), assolvendo
in tal modo anche agli obblighi che fanno loro carico ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 per la sicurezza dei lavori da
eseguirsi in appalto all'interno delle aziende committenti (art.
9, comma 2, del D.Lgs. n. 494). Le imprese appaltatrici sono
comunque obbligate ad attuare le misure previste nel "piano
di sicurezza e coordinamento" ed, ove dovuto, nel "piano
generale di sicurezza" (art. 12, comma 3, sempre del D.Lgs.
n. 494) (11), i quali - come prescrivono gli artt. 4 e 13 del
D.Lgs. n. 494, ambedue al 1° comma - devono essere redatti
dal coordinatore per la progettazione "durante la progettazione
esecutiva, e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte".(12)
Per la legge n. 415, invece, pur in attesa del regolamento da
emanarsi entro il 19 giugno 1999 (13), le imprese appaltatrici
ed il concedente sono tenuti entro 30 giorni dall'aggiudicazione
dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori (art.
31 comma 1 bis):
-a redigere ed a consegnare al committente proposte integrative
ai piani di sicurezza, adempimento peraltro già previsto
in via facoltativa e senza termini dall'art. 12, comma 5, del
D.Lgs. n. 494. Il successivo comma 2bis precisa che le imprese
esecutrici - termine che ovviamente comprende non solo l'appaltatore
ed il concessionario (14), ma anche le imprese subappaltatrici
nei casi consentiti di subappalto - possono presentare aI coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, in qualsiasi momento, ulteriori
proposte di modificazioni ed integrazioni al piano di sicurezza
e coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante;
- a redigere ed a consegnare come sopra un piano di sicurezza
sostitutivo per il solo caso in cui non sia dovuta la redazione
dei piani di sicurezza e di coordinamento e generale di sicurezza
ad opera del committente (15);
- infine, a redigere ed a consegnare un "piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere",
che la stessa legge definisce "piano complementare di dettaglio"
(16).
Il coacervo di tutti questi piani, semplici "di sicurezza
e di coordinamento" e "generale di sicurezza"
oppure "sostitutivi" oppure ancora contenenti eventuali
"integrazioni" o "complementarietà di
dettaglio", entrano a far parte integrante del contratto
di appalto o di concessione (art. 31, comma 2). Ed è
questa la vera particolarità innovativa in quanto è
alla luce di siffatta disposizione che insorge nell'Ente pubblico
appaltante o concedente il diritto/dovere di provvedere, "previa
formale costituzione in mora", alla risoluzione del contratto
in caso di "gravi e ripetute violazioni dei piani":
si demanda tuttavia al già più volte richiamato
regolamento la individuazione delle violazioni da ritenere gravi.
Anche la legge n. 415, come già il D.Lgs. n. 494, chiama
alla vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza il coordinatore
nominato dal committente (17), al quale però si aggiunge
un non meglio definito direttore di cantiere mai prima citato
né nella legge n. 415 né in alcuna altra norma
di sicurezza. Resta ovviamente la vigilanza autoritativa, sia
di prevenzione e sia di polizia giudiziaria, che sono incaricati
di svolgere sui cantieri edili gli ispettori di sicurezza delle
Unità Sanitarie Locali (art. 21 della legge n. 833 del
1978) e gli ispettori del lavoro (DPCM n. 412 del 1997, emanato
in attuazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 626).
-
Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 109/1994 come
modificato dalla presente legge (n° 415/98):
"Art.
31 (Piani di sicurezza).
1. Entro, sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori
pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia
di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità
alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige
e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:
a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento e generale di sicurezza quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando
questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza,
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b).
2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale
di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione:
i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano
la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore
di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze vigilano sull'osservanza
dei piani di sicurezza.
2-bis.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza
e di coordinameto loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattesa nel piano stesso.
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I
contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili
qualora non integrati con i piani medesimi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per
la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei
cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente
nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici
e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis.
Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i
lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato
all'appaltatore.
NOTE
1)
Il nome discende dal fatto che la legge Merloni (n. 104 del
1990) aveva già subito modifiche con il decreto legge
n. 101, convertito nella legge n. 216 del 1995 ("Merloni
bis").
2) è prassi del nostro ordinamento giuridico di "aggirare"
alcuni ostacoli, frapposti dalle parti sociali alla evoluzione
della legislazione sociale, attraverso la posizione di norme
di maggior tutela del rapporto di lavoro da valere - per l'intanto
- nei confronti delle aziende private che instaurino rapporti
con lo Stato o altri Enti pubblici, ed in particolare nell'ambito
degli appalti di opere e per la fornitura di servizi: tanto
è successo per attribuire valenza obbligatoria ai contratti
Collettivi mediante l'inserimento nei capitolati di appalto
o nei contratti di fornitura della relativa clausola di osservanza
(art. 36 dello Statuto dei lavoratori). Si ricorda anche che
già precedentemente la legge n. 55 del 1990 - pur nell'ambito
di una disciplina tesa a combattere l'infiltrazione negli appalti
pubblici della malavita organizzata - aveva dettato regole più
pregnanti di tutela del lavoro sia in materia di adempimenti
previdenziali e sia, ancor più innovativamente, per la
sicurezza del lavoro. Ed è ancora successo in questi
giorni con la Finanziaria 99 che impone la regolarizzazione
(senza sanzioni) delle violazioni alle normative di sicurezza
del lavoro o la perfetta regolarità in materia dì
sicurezza dei luoghi di lavoro per consentire, rispettivamente,
ai datori di lavoro meridionali di accedere al "riallineamento
retributivo e contributivo" (art 75) ed a tutte le aziende
di procedere a nuove assunzioni di personale con sgravio triennale
dei contributi previdenziali (art. 3).
3) Cfr. Cass. Pen. IV, 25 febbraio 1994, in LEACI-CAPUTO, Sicurezza
sul lavoro e responsabilità penali, Il Sole 24 Ore, MILANO,
1997, 184, ed altra giurisprudenza ivi riportata in materia
di sicurezza del lavoro negli appalti.
4) In realtà, c'è anche una terza regolamentazione
per la sicurezza dei lavoratori impiegati nei lavori edili,
quella cioè prevista nell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del
1994: essa però, dettata per gli appalti da eseguirsi
all'interno delle aziende dopo l'intervento del D.Lgs. n. 494
viene in rilievo soltanto nel caso degli appalti minimi in cui
non valgono le regole del D.Lgs. n. 494.
5) In via eccezionale all'Amministrazione della difesa è
consentito di nominare, invece del responsabile unico, un responsabile
del procedimento "per ogni singola fase del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione".
6) Ovviamente, il massimo del coordinamento si avrà nel
caso in cui il responsabile del procedimento assuma, ai sensi
della facoltà concessa dal 2° comma dell'art. 7,
anche i compiti del direttore dei lavori.
7) Si deve qui evidenziare la confusione delle figure dei collaboratori
(sia del committente che dell'appaltatore/datore di lavoro),
dei compiti e delle responsabilità loro spettanti, che
per un certo verso finirà con l'annacquare la responsabilità
del committente sulla quale si fonda essenzialmente la valenza
del D.Lgs. n. 494.
8) Si tralascia la disamina delle figure del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
la cui disciplina è dettata nel D.Lgs. n. 494,
9) Cfr: Cass. pen., III, 21 luglio 1992, n. 8134, in LEACI-CAPUTO,
Sicurezza sul lavoro
già citato, 183.
10) Non si possono nascondere le perplessità che insorgono
dalla lettura del 2° comma dell'art. 9 in merito alla facoltà
che sembrerebbe concessa al singolo appaltatore di "redigere"
o di "gestire" i piani di sicurezza, funzioni queste
che l'architettura del D.Lgs. n. 494 assegna strutturalmente
al committente e, per esso, agli insostituibili coordinatori
per la progettazione ("redigere") e per l'esecuzione
dei lavori ("gestire").
11) Per una più approfondita disamina degli obblighi
di sicurezza nei cantieri edili in genere, cfr. LEACI-CAPUTO,
Prontuario delle sanzioni sulla sicurezza in edilizia, Il Sole
24 Ore, MILANO, 1999.
12) Il termine è ovviamente finalizzato alla più
giusta determinazione del prezzo di offerta da parte delle imprese
concorrenti. La legge n. 415 precisa che gli oneri economici
per la "progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza" devono far carico nella
quota complessiva non superiore al 10% degli stanziamenti destinata
alla stesura dei progetti, alle indagini geologiche e di impatto
ambientale ed altri studi (cfr. artt. 16, comma 7, e 18, comma
2 bis),
l3) Trattasi di un termine ordinario che, pertanto, sarà
ben difficilmente osservato dal Governo, come dimostra il fatto
che pari adempimento, rimasto inevaso, era già previsto
nella "Merloni bis".
14) Il concessionario che esegue lavori con la propria organizzazione
di impresa è equiparato a fini degli adempimenti di sicurezza
del lavoro a qualsiasi impresa appaltatrice (art. 31, comma
4 bis).
15) Trattasi di casi estremamente rari (ed. canteri minimi:
cfr al proposito LEACI-CAPUTO, Prontuario delle sanzioni
già citato) nei quali il committente non è tenuto
a nominare il coordinatore per la progettazione ed è
obbligato soltanto a determinare le fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro e la durata
di tali lavori o fasi di lavoro (art.3, I° comma, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 494).
16) Il piano complementare di dettaglio qui previsto dovrebbe
sostituire la appendice, cioè la "relazione sulla
valutazione dei rischi" che l'impresa edile deve compilare
per ogni nuovo cantiere in aggiunta al documento di sicurezza
relativo alle sedi fisse e con riferimento generale alla propria
attività imprenditoriale (anche al proposito cft. LEACI-CAPUTO,
Prontuario delle sanzioni
già cit. ).
17) Cfr. sempre l'art 31, comma 2, ultimo periodo: ma per una
migliore conoscenza dei compiti del coordinatore nella fase
di esecuzione dei lavori, vedi l'art. 5 del D.Lgs. n. 494.
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