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La nuova legge sui pubblici appalti e la sicurezza del lavoro

a cura del Dott. Elio Leaci,
Capo Ispettorato del Lavoro di Lecce

Spesso la legislazione italiana crea confusione tra gli operatori di settore.
Questa trattazione cerca di fare un po' di ordine nel complesso sistema delle norme relative alla sicurezza del lavoro nei cantieri, in particolar modo soffermandosi sulle problematiche relative agli appalti pubblici.

1- LA "MERLONI TER" E LA SICUREZZA DEL LAVORO.
La approvazione delle modifiche e integrazioni alla legge quadro n. 104 del 1990 operata con la legge n. 415 del 1998, dà - si spera - definitiva certezza alla disciplina dei pubblici appalti, già altre volte e ripetutamente toccata dal Parlamento.
La nuova normativa, ormai battezzata "Merloni ter" (1), configura una compiuta regolamentazione dei lavori pubblici da attuarsi con il sistema degli appalti oppure delle concessioni: essa attiene a tutti i lavori sia di competenza dello Stato e sia gestiti dagli altri enti pubblici.
Nel rinviare ad altri l'analisi della complessa normativa, soffermiamo in questa sede la nostra attenzione sui soli aspetti relativi alla sicurezza. Al proposito viene naturale l'osservazione di come, anche in questo caso (2), si sia colta l'occasione per dettare nuove e più articolate misure per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro quando delle stesse se ne sentiva ben poco la necessità dopo l'intervento del decreto legislativo n. 494 che appena nel 1996, recependo la direttiva comunitaria n. 92/57, aveva già ampliato - forse in maniera perfino eccessiva - la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori spostando a monte, sin dalla fase progettuale, l'impegno per la sicurezza del lavoro, coinvolgendo nel sistema il committente dell'opera, prima escluso tranne un suo pratico inserimento nell'organizzazione del lavoro appaltato (3).
Ed infatti le regole poste per lo specifico nella nuova normativa, più che adattamento della materia ai soggetti pubblici, vengono a conformare diversi e più impegnativi oneri rispetto a quelli imposti dal D.Lgs. 494 a carico dei soggetti ivi operanti - appaltante/committente e appaltatore/datore di lavoro - sicchè si può fondatamente asserire che, per questo verso, la Merloni ter instaura un doppio regime nel sistema degli appalti edili e dei lavori di genio civile: cioè, il privato regolamentato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 494 del 1996 ed il pubblico su cui opera la disciplina dello stesso D.Lgs 494 e della legge n. 415 del 1998 (4).
Per avere un'idea delle difficoltà operative che incontreranno le imprese del settore (tralasciando i maggiori impegni del committente pubblico guardato quasi come un "soggetto controllato") basti considerare che spesso la stessa impresa appaltatrice opera con committenti privati e con committenti pubblici. Né sposta in alcun modo il peso del doppio sistema il fatto che solo il d.lgs. n. 494 preveda sanzioni penali a tutela delle sue disposizioni, perchè anche la legge n. 415 ha in sé un sistema sanzionatorio che, seppure diverso dal penale, ha insite altrettante, se non più gravi conseguenze per le aziende appaltatrici che violino, anche solo colposamente, le regole in esso poste: si pensi alla sospensione dalla partecipazione alle gare di appalto, quando non addirittura alla perdita dei requisiti di qualificazione (art.8), alla mancata redazione del certificato di regolare esecuzione (art. 28) e, specificamente, alla risoluzione del contratto per gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza (art. 31) ed, infine, alle conseguenze connesse al divieto dei subappalti (art. 34).

2. LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI APPALTI.
Prima di addentrarci nell'esposizione delle misure relative alla sicurezza del lavoro, non è fuor di luogo evidenziare alcuni principi innovativi utili alla materia che qui ci interessa, tra i quali particolare rilevanza assume la norma secondo la quale "l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori" (art. 1).
Inoltre, la normativa in questione, nel delimitare l'ambito di sua applicazione, definisce nell'art. 2 il concetto di lavori pubblici (comma 1) e le figure dei soggetti committenti, siano essi Enti Pubblici (comma 2, lett. a), concessionari (comma 2, lett. b) o privati (comma 2, lett, c), indicando per ognuno di essi i lavori consentiti e le condizioni per essere "ammessi alle gare" (art, 10); rimodula meglio l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, nel cui ambito situa sia il Servizio ispettivo che l'Osservatorio dei lavori pubblici, dei quali fissa la struttura e le competenze. Particolare rilievo assumono le disposizioni relative ai sistemi di realizzazione dei lavori pubblici (artt. 20/30), di cui si sottolinea la nuova disciplina delle varianti in corso d'opera (art. 25) e della certificazione di qualità (art 8): quest'ultima porta praticamente al superamento del criterio certificativo della capacità imprenditoriale degli appaltatori fondato sull'Albo dei costruttori, in quanto riserva esclusivamente ai soggetti qualificati l'esecuzione dei lavori pubblici a far tempo dal 1° gennaio 2000. Altra disciplina rilevante attiene alla promozione (artt. 37 bis/ter/quater), alla programmazione (art. 14) ed alla progettazione (art. 16/18) dei lavori in questione, della quale ultima si indicano le fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) ed i soggetti abilitati alla stesura.

3. IL "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" ED IL "DIRETTORE DEI LAVORI"
Pur se in via indiretta, precetti utili per il perseguimento del cantiere sicuro si ritrovano sia nella regolamentazione dell'attività amministrativa ("responsabile unico per il procedimento") e sia in quella relativa all'attività di esecuzione ("direttore dei lavori") dei pubblici appalti.
Quanto alla disciplina dell'attività del responsabile del procedimento va qui evidenziato come essa rappresenti la prima pratica applicazione, e per di più per disposto legislativo, della figura che - nelle intenzioni del legislatore del 1990 - avrebbe dovuto scuotere l'inerzia passiva della Pubblica Amministrazione mediante l'attribuzione ad un singolo impiegato, individuato nella sua fisicità della responsabilità del procedimento per la corretta e tempestiva definizione di ogni singolo atto amministrativo.
Nel mentre la figura in questione fatica a decollare in via generale, come peraltro tutta la materia della chiarezza e certezza amministrativa di cui alla legge n. 241/90, qui sarà un po' difficile per l'ente pubblico - Stato, Regione, Comune o altro - non procedere con regolarità alla nomina del responsabile del procedimento sul quale far ricadere non tutte le responsabilità relative agli appalti, ma senz'altro quelle relative alla funzione "di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione" (art. 17, comma 1).(5)
Pur con il rinvio al futuro regolamento per una migliore individuazione delle funzioni di questo responsabile del procedimento, la legge n. 415 comunque già precisa che l'incarico (nel cui ambito dovranno poi confluire le attuali responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori, comma 4) deve essere assegnato a un tecnico (comma 5) il quale, ove necessario, può anche far ricorso al supporto di professionisti esterni (stesso comma 5): detto incarico può anche cumularsi con quelli di "progettista" e di "direttore dei lavori" (comma 2) e - per quello che ci interessa in questa sede - dovrà comunque coordinare le sue funzioni e responsabilità, sia nella fase di progettazione e sia durante l'esecuzione dei lavori, con quelle del "direttore dei lavori" (6) e dei "coordinatori" in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori (comma 4). (7)
Quanto alla figura del direttore dei lavori (8), i cui compiti possono - come abbiamo appena sopra ricordato - essere assunti dallo stesso responsabile del procedimento, l'art. 27 si limita ad imporne obbligatoriamente l'esistenza, sia in forma singola e sia con l'eventuale ausilio di assistenti. L'incarico deve essere assegnato al personale già in organico, tranne l'affidamento a soggetti terzi in casi e modi ben individuati (comma 2 dello stesso art. 27).
Come si vede, sia con riferimento al responsabile del procedimento e sia avuto riguardo al direttore dei lavori la normativa sui pubblici appalti non assegna loro precise attribuzioni di diretta responsabilità nella tutela della salute o della sicurezza dei lavoratori occupati dalle imprese appaltatrici essendo la loro funzione rivolta fondamentalmente al perseguimento della più corretta esecuzione dell'opera appaltata; ma è ovvio che - oltretutto trattandosi di tecnici - qualsiasi loro inserimento nella organizzazione del lavoro può coinvolgerli nelle responsabilità per l'accadimento di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. (9)
Completamente diversa è, invece, la situazione nell'ipotesi in cui ognuno di essi assuma formalmente, su incarico del committente, la figura di responsabiIe dei lavori (cfr, la definizione che di esso dà il d.lgs, n.494 nella lett. e dell'art. 1). Allora egli assumerà il carico - ovviamente nei limiti della delega - dell'adempimento dei precisi obblighi previsti nell'art. 3 del D.Lgs. n. 494/96, rispondendo delle relative contravvenzioni in concorso con il committente attesa la specifica previsione legislativa di cui al 1° comma dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. n.494: ai sensi di tale norma, infatti, "la designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3".

4. DAI "PIANI DI SICUREZZA" AL "PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO"
Ma la norma più impegnativa per la sicurezza dei cantieri edili e di genio civile si ritrova nell'art. 31 che disciplina, con scansione più rigorosa, la materia dei "piani di sicurezza" già regolamentata, per la generalità dei lavori edili e di genio civile, dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 494. Ivi, infatti, si prevedeva già l'obbligo della compilazione, a carico del committente, del piano di sicurezza e di coordinamento per "l'individuazione, le analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi" (art. 12, comma 1): si prescriveva altresì, in aggiunta, la redazione - ma solo per i cantieri la cui entità sia superiore, in via presuntiva, a 30.000 uomini/giorni - del piano generale di sicurezza finalizzato alla determinazione di alcuni elementi indispensabili per la sicurezza di luoghi di lavoro (viabilità e recinzioni, impianti di elettricità, misure generali contro rischi di caduta di gravi e di incendio o di esplosioni, servizi igienico-assistenziali ed altri per i quali si rinvia al 1° comma dell'art. 13).
I piani in questione sono assolutamente diversi dalla relazione sulla valutazione dei rischi cui sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 626 del 1994, i vari datori di lavoro titolari delle imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi occupati con contratto d'opera: a questi è comunque dato di soprassedere dalla compilazione di detto documento di sicurezza nell'ipotesi in cui provvedano alla redazione del "piano di sicurezza e di coordinamento", ovviamente in sostituzione del committente, oppure alla accettazione e gestione di quello proveniente dal committente (10), assolvendo in tal modo anche agli obblighi che fanno loro carico ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 per la sicurezza dei lavori da eseguirsi in appalto all'interno delle aziende committenti (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 494). Le imprese appaltatrici sono comunque obbligate ad attuare le misure previste nel "piano di sicurezza e coordinamento" ed, ove dovuto, nel "piano generale di sicurezza" (art. 12, comma 3, sempre del D.Lgs. n. 494) (11), i quali - come prescrivono gli artt. 4 e 13 del D.Lgs. n. 494, ambedue al 1° comma - devono essere redatti dal coordinatore per la progettazione "durante la progettazione esecutiva, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte".(12)
Per la legge n. 415, invece, pur in attesa del regolamento da emanarsi entro il 19 giugno 1999 (13), le imprese appaltatrici ed il concedente sono tenuti entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori (art. 31 comma 1 bis):
-a redigere ed a consegnare al committente proposte integrative ai piani di sicurezza, adempimento peraltro già previsto in via facoltativa e senza termini dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 494. Il successivo comma 2bis precisa che le imprese esecutrici - termine che ovviamente comprende non solo l'appaltatore ed il concessionario (14), ma anche le imprese subappaltatrici nei casi consentiti di subappalto - possono presentare aI coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in qualsiasi momento, ulteriori proposte di modificazioni ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante;
- a redigere ed a consegnare come sopra un piano di sicurezza sostitutivo per il solo caso in cui non sia dovuta la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e generale di sicurezza ad opera del committente (15);
- infine, a redigere ed a consegnare un "piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere", che la stessa legge definisce "piano complementare di dettaglio" (16).
Il coacervo di tutti questi piani, semplici "di sicurezza e di coordinamento" e "generale di sicurezza" oppure "sostitutivi" oppure ancora contenenti eventuali "integrazioni" o "complementarietà di dettaglio", entrano a far parte integrante del contratto di appalto o di concessione (art. 31, comma 2). Ed è questa la vera particolarità innovativa in quanto è alla luce di siffatta disposizione che insorge nell'Ente pubblico appaltante o concedente il diritto/dovere di provvedere, "previa formale costituzione in mora", alla risoluzione del contratto in caso di "gravi e ripetute violazioni dei piani": si demanda tuttavia al già più volte richiamato regolamento la individuazione delle violazioni da ritenere gravi.
Anche la legge n. 415, come già il D.Lgs. n. 494, chiama alla vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza il coordinatore nominato dal committente (17), al quale però si aggiunge un non meglio definito direttore di cantiere mai prima citato né nella legge n. 415 né in alcuna altra norma di sicurezza. Resta ovviamente la vigilanza autoritativa, sia di prevenzione e sia di polizia giudiziaria, che sono incaricati di svolgere sui cantieri edili gli ispettori di sicurezza delle Unità Sanitarie Locali (art. 21 della legge n. 833 del 1978) e gli ispettori del lavoro (DPCM n. 412 del 1997, emanato in attuazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 626).

- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 109/1994 come modificato dalla presente legge (n° 415/98):

"Art. 31 (Piani di sicurezza).
1. Entro, sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:
a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione: i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinameto loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattesa nel piano stesso.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

NOTE

1) Il nome discende dal fatto che la legge Merloni (n. 104 del 1990) aveva già subito modifiche con il decreto legge n. 101, convertito nella legge n. 216 del 1995 ("Merloni bis").
2) è prassi del nostro ordinamento giuridico di "aggirare" alcuni ostacoli, frapposti dalle parti sociali alla evoluzione della legislazione sociale, attraverso la posizione di norme di maggior tutela del rapporto di lavoro da valere - per l'intanto - nei confronti delle aziende private che instaurino rapporti con lo Stato o altri Enti pubblici, ed in particolare nell'ambito degli appalti di opere e per la fornitura di servizi: tanto è successo per attribuire valenza obbligatoria ai contratti Collettivi mediante l'inserimento nei capitolati di appalto o nei contratti di fornitura della relativa clausola di osservanza (art. 36 dello Statuto dei lavoratori). Si ricorda anche che già precedentemente la legge n. 55 del 1990 - pur nell'ambito di una disciplina tesa a combattere l'infiltrazione negli appalti pubblici della malavita organizzata - aveva dettato regole più pregnanti di tutela del lavoro sia in materia di adempimenti previdenziali e sia, ancor più innovativamente, per la sicurezza del lavoro. Ed è ancora successo in questi giorni con la Finanziaria 99 che impone la regolarizzazione (senza sanzioni) delle violazioni alle normative di sicurezza del lavoro o la perfetta regolarità in materia dì sicurezza dei luoghi di lavoro per consentire, rispettivamente, ai datori di lavoro meridionali di accedere al "riallineamento retributivo e contributivo" (art 75) ed a tutte le aziende di procedere a nuove assunzioni di personale con sgravio triennale dei contributi previdenziali (art. 3).
3) Cfr. Cass. Pen. IV, 25 febbraio 1994, in LEACI-CAPUTO, Sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, Il Sole 24 Ore, MILANO, 1997, 184, ed altra giurisprudenza ivi riportata in materia di sicurezza del lavoro negli appalti.
4) In realtà, c'è anche una terza regolamentazione per la sicurezza dei lavoratori impiegati nei lavori edili, quella cioè prevista nell'art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994: essa però, dettata per gli appalti da eseguirsi all'interno delle aziende dopo l'intervento del D.Lgs. n. 494 viene in rilievo soltanto nel caso degli appalti minimi in cui non valgono le regole del D.Lgs. n. 494.
5) In via eccezionale all'Amministrazione della difesa è consentito di nominare, invece del responsabile unico, un responsabile del procedimento "per ogni singola fase del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione".
6) Ovviamente, il massimo del coordinamento si avrà nel caso in cui il responsabile del procedimento assuma, ai sensi della facoltà concessa dal 2° comma dell'art. 7, anche i compiti del direttore dei lavori.
7) Si deve qui evidenziare la confusione delle figure dei collaboratori (sia del committente che dell'appaltatore/datore di lavoro), dei compiti e delle responsabilità loro spettanti, che per un certo verso finirà con l'annacquare la responsabilità del committente sulla quale si fonda essenzialmente la valenza del D.Lgs. n. 494.
8) Si tralascia la disamina delle figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la cui disciplina è dettata nel D.Lgs. n. 494,
9) Cfr: Cass. pen., III, 21 luglio 1992, n. 8134, in LEACI-CAPUTO, Sicurezza sul lavoro … già citato, 183.
10) Non si possono nascondere le perplessità che insorgono dalla lettura del 2° comma dell'art. 9 in merito alla facoltà che sembrerebbe concessa al singolo appaltatore di "redigere" o di "gestire" i piani di sicurezza, funzioni queste che l'architettura del D.Lgs. n. 494 assegna strutturalmente al committente e, per esso, agli insostituibili coordinatori per la progettazione ("redigere") e per l'esecuzione dei lavori ("gestire").
11) Per una più approfondita disamina degli obblighi di sicurezza nei cantieri edili in genere, cfr. LEACI-CAPUTO, Prontuario delle sanzioni sulla sicurezza in edilizia, Il Sole 24 Ore, MILANO, 1999.
12) Il termine è ovviamente finalizzato alla più giusta determinazione del prezzo di offerta da parte delle imprese concorrenti. La legge n. 415 precisa che gli oneri economici per la "progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza" devono far carico nella quota complessiva non superiore al 10% degli stanziamenti destinata alla stesura dei progetti, alle indagini geologiche e di impatto ambientale ed altri studi (cfr. artt. 16, comma 7, e 18, comma 2 bis),
l3) Trattasi di un termine ordinario che, pertanto, sarà ben difficilmente osservato dal Governo, come dimostra il fatto che pari adempimento, rimasto inevaso, era già previsto nella "Merloni bis".
14) Il concessionario che esegue lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato a fini degli adempimenti di sicurezza del lavoro a qualsiasi impresa appaltatrice (art. 31, comma 4 bis).
15) Trattasi di casi estremamente rari (ed. canteri minimi: cfr al proposito LEACI-CAPUTO, Prontuario delle sanzioni … già citato) nei quali il committente non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione ed è obbligato soltanto a determinare le fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro e la durata di tali lavori o fasi di lavoro (art.3, I° comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 494).
16) Il piano complementare di dettaglio qui previsto dovrebbe sostituire la appendice, cioè la "relazione sulla valutazione dei rischi" che l'impresa edile deve compilare per ogni nuovo cantiere in aggiunta al documento di sicurezza relativo alle sedi fisse e con riferimento generale alla propria attività imprenditoriale (anche al proposito cft. LEACI-CAPUTO, Prontuario delle sanzioni … già cit. ).
17) Cfr. sempre l'art 31, comma 2, ultimo periodo: ma per una migliore conoscenza dei compiti del coordinatore nella fase di esecuzione dei lavori, vedi l'art. 5 del D.Lgs. n. 494.



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