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Ancora prorogati gli adeguamenti antinfortunistici delle scuole

Ancora una proroga interviene, per le scuole pubbliche e private, a rimandare le scadenze degli adeguamenti alle norme antinfortunistiche.

Infatti i precedenti termini di adeguamento erano stabiliti dalla L. 649 del 23/12/96 e dalla L. 266 del 07/08/97 che indicavano come termine ultimo per gli adeguamenti di sicurezza "strutturali" delle scuole pubbliche e private la data del 31/12/99.

Recentemente, seminascosta all'interno della L. 265 del 03/08/99, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" pubblicata sulla G.U. S.O. n. 183 del 06/08/99, all'art. 15, è stata disposta una proroga di ben cinque anni per gli enti competenti che sono autorizzati ad effettuare "i lavori" finalizzati all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 626/94, all'adeguamento degli impianti elettrici (L. 46/90) ed all'adeguamento alle norme antincendio delle scuole (D.M. 26.08.92), entro il nuovo termine del 31/12/2004.

Gli enti competenti sono tenuti a redigere in proposito un piano degli adeguamenti su scala annuale, che pianifichi i lavori da effettuarsi all'interno degli edifici scolastici.

Fin qui gli obblighi e gli adempimenti spettanti agli enti competenti pubblici (comuni e province) per adeguamenti a carattere prevalentemente strutturale.

Per gli edifici scolastici di proprietà pubblica i presidi possono avvalersi, qualora necessario, del disposto dell'art. 4 co. 12 del D.Lgs. 626/94 che stabilisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione relativi agli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.

Diversamente, tutti gli obblighi a carattere "organizzativo" previsti dal D.Lgs. 626/94, spettanti in sostanza al preside (vedi D.M. 292 del 21.06.96 e D. 382 del 29/09/98), dovranno essere espletati, in base al disposto dell'art. 15 della nuova L. 265/99, entro il termine del 31/12/2000.

Tali obblighi sono:
1. valutazione degli specifici rischi dell'attività svolta nella scuola;
2. elaborazione di un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare nonché il programma delle misure ritenute opportune per eliminare o ridurre i rischi. Tale documento va conservato presso l'edificio scolastico;
3. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4. eventuale designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5. eventuale designazione del medico competente;
6. predisposizione delle procedure di emergenza e di pronto soccorso;
7. designazione dei lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso, nonché della figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine ecc.);
8. eventuale dotazione dei lavoratori e degli allievi equiparati a lavoratori dipendenti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale e collettiva;
9. adozione, con comportamenti e provvedimenti adeguati, di ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria;
10. effettuazione di una idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale e alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno;
11. consultazione periodica con il responsabile dei lavoratori per la sicurezza ovvero, in sua assenza, con la rappresentanza sindacale aziendale d'istituto.

Rimane salvo il disposto dell'art. 5 del decreto n. 382 del 29/09/98, in base al quale nel caso in cui il preside ravvisi un pericolo imminente per gli occupanti l'edificio scolastico, adotta ogni misura idonea a contenere o ad eliminare la situazione pericolosa, informandone contemporaneamente l'ente locale competente per i necessari adempimenti.



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