Ancora
prorogati gli adeguamenti antinfortunistici delle scuole
Ancora
una proroga interviene, per le scuole pubbliche e private, a
rimandare le scadenze degli adeguamenti alle norme antinfortunistiche.
Infatti
i precedenti termini di adeguamento erano stabiliti dalla L.
649 del 23/12/96 e dalla L. 266 del 07/08/97 che indicavano
come termine ultimo per gli adeguamenti di sicurezza "strutturali"
delle scuole pubbliche e private la data del 31/12/99.
Recentemente,
seminascosta all'interno della L. 265 del 03/08/99, recante
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990,
n. 142" pubblicata sulla G.U. S.O. n. 183 del 06/08/99,
all'art. 15, è stata disposta una proroga di ben cinque
anni per gli enti competenti che sono autorizzati ad effettuare
"i lavori" finalizzati all'osservanza delle disposizioni
del D.Lgs. 626/94, all'adeguamento degli impianti elettrici
(L. 46/90) ed all'adeguamento alle norme antincendio delle scuole
(D.M. 26.08.92), entro il nuovo termine del 31/12/2004.
Gli
enti competenti sono tenuti a redigere in proposito un piano
degli adeguamenti su scala annuale, che pianifichi i lavori
da effettuarsi all'interno degli edifici scolastici.
Fin
qui gli obblighi e gli adempimenti spettanti agli enti competenti
pubblici (comuni e province) per adeguamenti a carattere prevalentemente
strutturale.
Per
gli edifici scolastici di proprietà pubblica i presidi
possono avvalersi, qualora necessario, del disposto dell'art.
4 co. 12 del D.Lgs. 626/94 che stabilisce che gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e di manutenzione relativi agli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, ivi comprese
le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, relativamente
ai predetti interventi, si intendono assolti con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente.
Diversamente, tutti gli obblighi a carattere "organizzativo"
previsti dal D.Lgs. 626/94, spettanti in sostanza al preside
(vedi D.M. 292 del 21.06.96 e D. 382 del 29/09/98), dovranno
essere espletati, in base al disposto dell'art. 15 della nuova
L. 265/99, entro il termine del 31/12/2000.
Tali
obblighi sono:
1. valutazione degli specifici rischi dell'attività svolta
nella scuola;
2. elaborazione di un documento conseguente alla valutazione
dei rischi, che indichi le misure di prevenzione e protezione
adottate o da adottare nonché il programma delle misure
ritenute opportune per eliminare o ridurre i rischi. Tale documento
va conservato presso l'edificio scolastico;
3. designazione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
4. eventuale designazione degli addetti al servizio di prevenzione
e protezione;
5. eventuale designazione del medico competente;
6. predisposizione delle procedure di emergenza e di pronto
soccorso;
7. designazione dei lavoratori addetti alle misure di prevenzione
incendi, evacuazione e di pronto soccorso, nonché della
figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine
ecc.);
8. eventuale dotazione dei lavoratori e degli allievi equiparati
a lavoratori dipendenti, ove necessario, di dispositivi di protezione
individuale e collettiva;
9. adozione, con comportamenti e provvedimenti adeguati, di
ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria;
10. effettuazione di una idonea attività di formazione
e informazione degli interessati, personale e alunni, in ragione
delle attività svolte da ciascuno;
11. consultazione periodica con il responsabile dei lavoratori
per la sicurezza ovvero, in sua assenza, con la rappresentanza
sindacale aziendale d'istituto.
Rimane
salvo il disposto dell'art. 5 del decreto n. 382 del 29/09/98,
in base al quale nel caso in cui il preside ravvisi un pericolo
imminente per gli occupanti l'edificio scolastico, adotta ogni
misura idonea a contenere o ad eliminare la situazione pericolosa,
informandone contemporaneamente l'ente locale competente per
i necessari adempimenti.
|