Il
potere di prescrizione e il nuovo sistema sanzionatorio
nei luoghi di lavoro
Susanna
Cantoni
Responsabile Servizio Prevenzione & Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro
ASL città di Milano
Il
sistema sanzionatorio in materia di tutela della salute nei
luoghi di lavoro è stato radicalmente modificato dal
D.Lgs. 758/94.
Con l'emanazione di questa norma il legislatore si è
posto almeno due fondamentali obbiettivi:
1. decongestionare il sistema giudiziario trasformando di fatto
molte sanzioni da penali in amministrative, solo però
a condizione che il contravventore abbia regolarizzato la situazione
oggetto di contravvenzione;
2. incentivare i datori di lavoro ed i contravventori in genere
alla rimozione dei rischi, privilegiando quindi il momento preventivo
su quello repressivo.
Ambedue
queste finalità si muovono nella direzione di dar vita
ad un sistema sanzionatorio che rapidamente e in maniera efficace
punisca il contravventore in modo da disincentivare comportamenti
in contrasto con le misure di prevenzione previste dalla legge
e che al tempo stesso consenta di attivare misure in grado di
premiare quei contravventori che si adoperano per la rimozione
dei rischi e quindi per la creazione di ambienti di lavoro più
sicuri.
Il
D.Lgs. 758/94 individua nell'organo di vigilanza il fulcro della
attività sanzionatoria, facendo della prescrizione e
della verifica da parte dello stesso circa l'attuazione delle
misure di bonifica la condizione indispensabile per l'applicazione
delle sanzioni ridotte.
Il
comma b) dell'art. 19 opera una precisa scelta nell'individuare
l'organo di vigilanza, rispetto alle norme oggetto del Capo
II del D.Lgs. medesimo, definendolo come il personale ispettivo
di cui all'art. 21 Comma III della Legge 833/78, fatte salve
le diverse competenze previste da altre norme.
Si stabilisce, quindi, con estrema chiarezza, che l'organo di
vigilanza in tema di sicurezza e igiene del lavoro è
rappresentato dal personale delle ASL, fatte salve le diverse
competenze previste da altre norme.
D'altro
canto anche il D.Lgs 626/94 all'art.23 aveva chiaramente individuato
nei Servizi delle Aziende Sanitarie Locali l'organo preposto
alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche in questo caso fatte salve specifiche competenze
(Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prevenzione incendi
e Ministero dell'Industria per il settore minerario).
Prima
di entrare nel merito delle procedure di prescrizione e sanzione
previste dal D.Lgs. 758/94 ritengo utile un cenno sull'applicazione
di tali istituti alle "diverse competenze previste da altre
norme" ed in particolare alla materia della prevenzione
incendi.
Il
modello delineato dal D.Lgs. 758/94 per l'estinzione delle contravvenzioni
si applica ai "reati in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
in base alle norme indicate nell'allegato I". Tra queste
il D.P.R. 547/55 che contiene le norme generali in materia di
prevenzione incendi.
Se ne deduce, quindi, che in caso di contravvenzione alla disciplina
antincendio contenuta nel D.P.R. 547/55 si applicano le disposizioni
previste dal D.Lgs. 758/94, ma il soggetto dell'azione prescrittiva
e sanzionatoria è rappresentato dall'organo di vigilanza
specificamente competente nella materia, vale a dire il Corpo
dei vigili del fuoco.
Ai
sensi del D.Lgs 758/94 per organo di vigilanza deve intendersi
il personale fornito della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria; tale scelta è una diretta conseguenza del
fatto che l'organo di vigilanza deve compiere atti di polizia
giudiziaria: tale, infatti, deve considerarsi anche la prescrizione
emanata ai sensi dell'art.20 del decreto stesso.
Da
sottolineare l'ampiezza dei poteri che la legge riserva all'organo
di vigilanza: questo aspetto appare ancora con maggiore chiarezza
se pensiamo che lo stesso Pubblico Ministero, qualora venga
a conoscenza di una contravvenzione, o di propria iniziativa
o perché informato da pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio, deve darne immediata comunicazione all'organo
di vigilanza che, in questo caso, se lo ritiene necessario,
dovrà emanare una prescrizione informandone a sua volta
il P.M.
L'art.20 definisce le caratteristiche della prescrizione, il
cui adempimento è condizione necessaria per accedere
al pagamento della sanzione amministrativa. È opportuno
ricordare che la prescrizione può essere impartita solo
a seguito dell'accertamento di una contravvenzione ad una norma
attinente l'igiene e la sicurezza del lavoro in quanto ha come
finalità quella di eliminare la contravvenzione accertata
e non una generica situazione di rischio per la salute dei lavoratori.
Le
prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art.
20 del D.Lgs. 758/94 sono molto diverse dagli atti che venivano
emanati in passato e che potevano essere contenuti nel corpo
delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 520/55 e in
quello delle diffide di cui all'art. 9 dello stesso D.P.R.
Queste
ultime erano, infatti, atti amministrativi che potevano essere
emanati solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria dei Servizi
di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le
prescrizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 758/94 sono invece
impartite nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
di cui all'art. 55 c.p.p. e quindi mirate ad impedire che i
reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. Pertanto tali
prescrizioni, inserite all'interno del procedimento penale,
non sono ricorribili.
Deve
anche essere sottolineato che l'emanazione delle prescrizioni,
dopo il rilievo di una contravvenzione, è atto obbligatorio
per l'organo di vigilanza, contrariamente a quanto era previsto
dall'art. 9 del D.P.R. 520/55.
L'art.
20 del D.Lgs. 758/94 utilizza lo stesso termine "apposita
prescrizione" contenuto nel D.P.R. 520/55, ma con un significato
piu ampio, in quanto nella normativa precedente esso indicava
un mero richiamo al puntuale rispetto della normativa, mentre
il D.Lgs 758/94 prevede, in modo esplicito, la presenza, all'interno
delle prescrizioni, delle modalità e dei tempi per l'eliminazione
delle violazioni contestate comprensive, quando sia possibile,
delle specifiche soluzioni tecniche. Ciò si i evince
dal comma 1 dell'art.21 che impone all'organo di vigilanza il
compito di verificare se la violazione è stata rimossa
"secondo le modalità" indicate dalla prescrizione
e dal comma 3 dell'art. 24 che prevede la possibilità,
per il contravventore, di ottenere l'applicazione dell'oblazione
speciale di cui all'art.162-bis del codice penale, con una somma
da versare ridotta ad un quarto del massimo, nel caso in cui
egli abbia provveduto ad eliminare le conseguenze dannose o
pericolose della contravvenzione con modalità diverse
da quelle indicate dall'organo di vigilanza.
Il comma 3 dell'art. 20 conferisce, invece, all'organo di vigilanza
la facoltà di dettare misure per far cessare il pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attesa che
vengano adottati gli atti idonei a rimuovere il reato contravvenzionale.
Pertanto,
le misure di cui al comma 3 non possono essere intese come modalità
tecniche finalizzate a rimuovere il reato contravvenzionale,
bensì come indicazioni tecniche tese a far cessare il
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
Utilizzando questo comma possono quindi essere fornite indicazioni
per il divieto d'uso o per l'uso con particolari cautele fino
alla messa a norma di una macchina o di un impianto secondo
quanto prescritto.
Questa
interpretazione rende di fatto non ricorribili anche le "misure"
di cui al comma 3 dell'art. 20 in quanto esse pure inserite
nel corpo della prescrizione di cui al comma 1. Il mancato rispetto
del comma 3 dell'art. 20 determina la non ammissibilità
alla sanzione amministrativa salvo configurare ulteriori reati.
È anche opportuno sottolineare la responsabilità
che si assume l'organo di vigilanza quando fornisce indicazioni
tecniche precise e tassative affinchè il datore di lavoro
ottemperi ad una norma in quanto tali indicazioni diventano,
per il contravventore, obbligatorie se intende accedere alla
sanzione amministrativa; infatti, nel caso in cui riesca ad
ottenere lo stesso risultato in termini di previsione, ma con
modalità diverse da quelle indicate nella prescrizione,
egli potrà accedere alla oblazione speciale di cui all'art.
162-bis del codice penale sia pur con una riduzione della somma
da versare, ma non alla sanzione amministrativa.
Per questo motivo l'organo di vigilanza deve chiarire con estrema
precisione se le indicazioni tecniche fornite sono tassative
o se possono essere ammesse soluzioni diverse. In questo caso
resta ferma la possibilità, per il contravventore, di
ottenere lo stesso livello di prevenzione attraverso altre soluzioni
tecniche senza per questo essere penalizzato non potendo accedere
alla sanzione amministrativa.
Destinatario della prescrizione, contrariamente a quanto avveniva
con il D.P.R. 520/55 è il contravventore e non il datore
di lavoro. Quest'ultimo deve, però, essere sempre informato
circa la violazione contestata e la prescrizione impartita,
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20.
Da sottolineare infine come il comma 1 dell'art. 25 sancisca
in modo chiaro come la normativa precedente in tema di diffide
e di disposizioni non possa più applicarsi, con l'entrata
in vigore del D.Lgs.758/94.
Si elencano qui di seguito, in maniera sintetica, gli obblighi
che gravano sull'organo di vigilanza dopo che questo ha individuato
un reato.
1.
Impartisce nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria,
di cui all'art.55 del c.p.p., una prescrizione al contravventore
allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata. Tale prescrizione
può contenere indicazioni tecniche specifiche sulle modalità
imposte al contravventore per ottemperare alla norma violata.
2. Il tempo concesso deve essere quello tecnicamente necessario
(non solo quello indispensabile per l'esecuzione materiale delle
bonifiche, ma anche quello indispensabile per attivare le procedure
necessarie che, soprattutto per gli Enti Pubblici, può
non essere irrilevante). Eventuali proroghe possono essere concesse,
a richiesta del contravventore, solo nei casi in cui la realizzazione
dei lavori si riveli di particolare complessità e siano
insorte oggettive difficoltà al rispetto dei tempi concessi.
Tale proroga non può comunque eccedere i sei mesi dal
momento in cui è stata impartita la prescrizione. Solo
in casi del tutto particolari può essere concesso un
tempo più lungo, non comunque eccedente un anno dalla
emanazione della prescrizione, e nei soli casi in cui siano
intervenute specifiche circostanze non imputabili al contravventore.
In quest'ultimo caso, quando cioè il tempo concesso per
la regolarizzazione supera i sei mesi, deve essere informato
il Pubblico Ministero.
3. Invia copia della prescrizione anche al rappresentante legale
dell'azienda.
4. Riferisce al Pubblico Ministero la notizia del reato corredata
di tutti quegli atti che potrebbero poi rivelarsi indispensabili
per la prosecuzione del processo penale (in particolare l'elezione
di domicilio e il verbale di accertamenti e rilievi e, se effettuato,
anche quello relativo al sequestro preventivo o probatorio,
gli atti urgenti di indagine preliminare; il tutto ovviamente,
con le modalità previste dal c.p.p.).
5. Impartisce, qualora lo ritenga opportuno, specifiche misure
idonee a far cessare, nelle more della eliminazione della contravvenzione,
il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
6. Verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione, se la violazione è stata
eliminata, secondo le modalità e nel termine indicato
nella prescrizione.
7. Ammette il contravventore, nei casi in cui risulta l'adempimento
con le modalità e i tempi prescritti, al pagamento di
una sanzione amministrativa, nel termine di trenta giorni, sanzione
pari ad un quarto del massimo stabilito per la contravvenzione
commessa.
8. Comunica al Pubblico Ministero, entro 120 giorni dal termine
fissato nella prescrizione, l'adempimento alla prescrizione
e l'avvenuto pagamento della somma di cui al punto 6.
9. Diversamente comunica l'eventuale mancato adempimento alla
prescrizione o l'adempimento secondo modalità diverse
da quelle prescritte al Pubblico Ministero e al contravventore
entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione.
L'esperienza di 5 anni di applicazione di questo Decreto si
è rivelata assai positiva. Infatti, pur avendo determinato,
soprattutto nella fase di avvio, un notevole aggravio di lavoro
per gli UPG dei Servizi delle ASL, essa ha reso certamente più
incisiva l'azione dell'organo di vigilanza.
Inoltre, la celerità della procedura, imparagonabile
rispetto ai tempi del procedimento penale, contribuisce in modo
determinante all'efficacia della stessa.
I casi di inottemperanza alle prescrizioni rappresentano una
eccezione e riguardano per lo più il settore dell'edilizia,
dove la violazione alle norme di sicurezza si accompagna frequentemente
ad una "labilità" della configurazione dell'impresa,
e la pubblica amministrazione in cui difficoltà oggettive
(mancata definizione dei poteri gestionali; iter decisionali
complessi, carenze di fondi; necessità di contemperare
esigenze di sicurezza dei lavoratori con quelle relative all'erogazione
di pubblici servizi) si aggiungono a una scarsa cultura della
prevenzione e a convinzioni di estraneità rispetto alle
norme di tutela del lavoratore.
L'efficacia della procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 è
legata, a mio avviso, anche al mantenimento del deterrente "azione
penale" rappresentato dall'obbligo di informativa all'Autorità
Giudiziaria e dall'automatico avvio del procedimento penale
in casi di inottemperanza alle prescrizioni.
Nell'applicazione del D.Lgs. 758/94 alcuni aspetti hanno fortemente
impegnato gli operatori dei Servizi delle ASL: l'individuazione
delle responsabilità e il contenuto delle prescrizioni.
Contrariamente
a quanto avveniva in passato l'ufficiale di polizia giudiziaria
non può più limitarsi ad un elenco di possibili
responsabili rimettendo la decisione ultima al magistrato bensì
deve, direttamente e in modo univoco, procedere alla individuazione
del contravventore, renderlo destinatario della prescrizione,
ammetterlo, se adempiente, al pagamento della sanzione amministrativa
ed indicarlo, attraverso la notizia di reato, come responsabile
in sede penale della contravvenzione.
In questo nuovo compito gli operatori dei Servizi delle ASL
hanno spesso incontrato difficoltà, in particolare in
situazioni complesse come quelle presenti nella pubblica amministrazione,
in quanto la loro formazione professionale non contempla una
preparazione specifica.
Uno
stretto raccordo con la magistratura, laddove si è potuto
e saputo sviluppare, ha consentito agli operatori delle ASL
di superare le difficoltà iniziali.
Anche
il contenuto della prescrizione deve essere oggetto della massima
attenzione poiché la stessa costituisce il fulcro intorno
al quale ruota il procedimento sanzionatorio, ed è per
giunta non ricorribile in via amministrativa.
L'operatore
deve porre la massima cura nella motivazione delle prescrizioni
impartite, nella indicazione delle scadenze temporali entro
le quali le bonifiche dovranno essere attuate, nel riferimento
alle norme di buona tecnica, al fine di indicare con maggiore
precisione il risultato da raggiungere.
Tutto
il procedimento che porta all'irrogazione di una sanzione amministrativa
ovvero propone l'avvio dell'azione penale deve in buona sostanza
presentare gli elementi della massima chiarezza anche per aiutare
l'utente nell'applicazione delle misure prevenzionali.
Una particolare attenzione deve essere posta quando vengono
indicate le modalità per il risanamento di una situazione
di pericolo. In tal caso, infatti, la prescrizione condiziona
le scelte del contravventore imponendogli l'adozione di una
specifica soluzione, pena la non ammissione alla sanzione amministrativa
in caso di raggiungimento dei medesimi obbiettivi di sicurezza
secondo modalità differenti. La prescrizione dovrà,
quindi, essere fortemente motivata ed ancorata alle norme di
buona tecnica ad evitare un eccesso di arbitrio da parte dell'organo
di vigilanza.
Tutto il processo di prescrizione presuppone, quindi, un'elevata
preparazione professionale degli operatori che deve essere costantemente
aggiornata rispetto all'evoluzione della tecnica.
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