APPLICAZIONE
DEL D.LGS. 626 NELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI SICUREZZA
Decreto
14 giugno 1999, n. 450.
G.
U. n. 283 del 02 12 1999
Regolamento
recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia
di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
comprese le sedi delle autorità aventi competenze in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile
e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto
nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento
della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE
PUBBLICA
Visto
l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'articolo 27, secondo comma, lettera d), del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Considerato che l'attività della Polizia di Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale
dipendente comunque incaricato delle funzioni e dei compiti
in materia di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile,
si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al servizio
espletato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio
1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1
Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità
aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica,
di protezione civile e di incolumità pubblica, le norme
e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,
contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle
delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate
nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative
e funzionali preordinate a realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive
specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla
prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo,
delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo
di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione
di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente
arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti
dalla legge, in una struttura dell'Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni
e dei trattamenti dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può
comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione
o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della
selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa
ritenuti necessari, né l'omissione o il ritardo delle
attivita' di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale.
L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per
l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente
l'innocuità dei sistemi di controllo e difesa.
3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla
Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche
in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto
personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione
anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera,
le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici
impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi,
ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative
speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di
protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li
riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da
parte del personale tecnico dell'Amministrazione dell'Interno,
in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti
dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme
o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto
compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo
che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che
li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio
degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o
ausiliari in materia di sicurezza pubblica.
Art.
2
Funzioni di medico competente
1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui
all'articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a
norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del
ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti
richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione
o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attività
di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'Interno,
designati a livello centrale e provinciale.
2. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici
relativi all'attivita' di sorveglianza sia richiesta una specializzazione
di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso,
gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da
medici aventi la specializzazione richiesta.
Analogamente
si provvede negli altri casi in cui non è possibile far
fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del
Corpo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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