MODIFICAZIONI
AL D.M. 10 MARZO 1998 RELATIVO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Decreto
8 settembre 1999.
G.
U. n. 223 del 22 09 1999
Modificazioni
al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro".
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 10 marzo 1998, recante "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro";
Ritenuta la necessità, sulla base dei criteri di massima
stabiliti nel citato decreto, di limitare la tipologia delle
infrastrutture ferroviarie soggette al livello di rischio di
incendio elevato, di cui al punto 9.2 degli allegati IX e X
del decreto stesso alle sole stazioni ferroviarie con superficie
al chiuso aperta al pubblico superiore ai 5000 m2;
Sulla proposta delle "Ferrovie dello Stato S.p.a.";
Decreta:
Articolo
unico
Le parole "infrastrutture ferroviarie" riportate alla
lettera h) degli allegati IX (punto 9.2) e X al decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono sostituite
dalle parole "stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso,
aperta al pubblico, superiore a 5000 m2".
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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