NUOVE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
Decreto
legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
G.
U. n. 237 dell'08 10 1999
Modifiche
ed integrazioni al Decreto Legislativo 13 febbraio 1998, n.
32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge
15 marzo 1997, n. 59.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo
1 e l'articolo 4, comma 4, lettera c);
Visto il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Visto l'articolo 10 della citata Legge n. 59 del 1997;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in particolare
gli articoli 5 e 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi
del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di
concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno, delle
Finanze, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione
e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi
impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individuano
criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati detti impianti. Contestualmente i
comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese
quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza
delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione
edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano,
altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente
di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili
per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui
all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini
del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce
un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le
zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte
a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali
e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato,
ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle
aree sulle quali possono essere installati detti impianti o
senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste
nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni
entro il termine di centoventi giorni.
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni
previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di
cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per
l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti,
già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera
contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia,
qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni
previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica
area e cio' sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita
perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico
iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente
e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro
il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda".
Art.
2
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, è sostituito dal seguente:
"1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto
dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione
della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il
contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione
per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio
è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti
alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo,
ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché
l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della
richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento
degli impianti".
Art.
3
1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre
gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità
di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo n. 32
del 1998, devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente Decreto Legislativo. Ferme restando le
prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda
tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al
rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ed al Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
2. La comunicazione delle risultanze delle verifiche e la presentazione
e attuazione dei piani di chiusura e smantellamento, ovvero
di adeguamento, deve avvenire con le modalita' e nei termini
previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 3, comma
2, del Decreto Legislativo n. 32 del 1998.
Art.
4
1. Nei comuni che non hanno già provveduto alla
data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica
degli impianti, i titolari di una o più autorizzazioni
di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare,
entro novanta giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie
valutazioni, anche di natura economica, un programma di chiusura
e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla
normativa vigente da effettuarsi nei successivi diciotto mesi
per gli impianti situati nei comuni capoluogo di provincia o
nei successivi ventiquattro mesi per quelli situati negli altri
comuni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 11
febbraio 1998, n. 32.
Art.
5
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 11
febbraio1998, n. 32, è sostituito dal seguente:
"2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta
all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata.
L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica
della conformità alle disposizioni del piano regolatore,
alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela
dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo
programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo
2.
L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni
di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.".
2. All'articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, le parole: "ufficio tecnico erariale"
sono sostituite dalle seguenti: "ufficio tecnico di finanza".
3. All'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, la parola: "semestrali" è sostituita
dalla seguente: "annuali".
Il
presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
|