MODIFICHE
ALLE NORME DI SICUREZZA SUI DEPOSITI DI G.P.L.
Decreto
del 29 ottobre 1999.
G.
U. n. 265 dell' 11/11/1999
Modificazioni
al Decreto Ministeriale 13 ottobre 1994 concernente "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3
e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore
a 5000 kg".
IL
MINISTERO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto
l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto il proprio Decreto 13 ottobre 1994 contenente l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3
e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore
a 5000 kg;
Rilevata la necessità di adeguare il Decreto Ministeriale
in premessa tenendo conto delle innovazioni tecnologiche registrate
nel settore delle misure di protezione passiva dei serbatoi
fuori terra di G.P.L.;
Sentito il parere del comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato Decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189;
Decreta:
Art.
1
1. Dopo il punto 5.3.7 dell'allegato al Decreto del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato del 13 ottobre 1994, citato in
premessa, è aggiunto il seguente: "5.3.8 In alternativa
alla coibentazione di cui al precedente punto 5.3.1, i serbatoi
possono essere protetti con un sistema interno costituito da
strutture cellulari di alluminio in grado di trasferire rapidamente
e continuamente il calore dalle pareti al liquido, consentendo
così la fuoriuscita totale del gas e mantenendo la temperatura
delle pareti al di sotto di quella di collasso".
Art.
2
1. Al fine del riconoscimento dell'equivalenza nei
riguardi della sicurezza antincendio dei sistemi di protezione
di cui al precedente articolo, il produttore presenta apposita
istanza diretta al Ministero dell'Interno - Direzione Generale
della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, corredata
della documentazione di cui al successivo comma 3.
2. L'istanza e la documentazione di cui al precedente
comma 1 sono in lingua italiana.
3. La documentazione tecnica contiene almeno:
a) la descrizione del funzionamento del sistema e dei materiali
utilizzati;
b) uno o più rapporti di prova del sistema;
c) le specifiche tecniche relative alla posa in opera ed alla
bonifica del sistema;
d) le specifiche tecniche relative agli accertamenti da compiere
periodicamente per verificare che il sistema mantenga la propria
configurazione ed efficacia nel tempo secondo le istruzioni
contenute in apposito manuale predisposto dal produttore.
4. I rapporti di prova di cui al precedente comma 3,
lettera b), sono rilasciati dal centro studi esperienze antincendio,
oppure da laboratori autorizzati ai sensi del decreto del Ministero
dell'Interno 26 marzo 1985, oppure da laboratori riconosciuti
dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione
europea o degli Stati firmatari dell'accordo SEE.
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