VARIANTE
ALLA REGOLA TECNICA SUI GASDOTTI
Decreto
16 novembre 1999.
G.
U. n. 275 DEL 23 11 1999
Modificazione
al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: "Norme
di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità
non superiore a 0,8".
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
Visto il proprio Decreto 24 novembre 1984, concernente norme
di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità
non superiore a 0,8;
Rilevata la necessità di aggiornare il citato Decreto
24 novembre 1984 alla luce delle innovazioni intervenute nelle
prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle
condotte;
Sentito il parere del comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;
Decreta:
Art.
1
Sono approvate le modifiche al decreto 24 novembre 1984,
citato in premessa, indicate negli allegati al presente decreto.
Art.
2
I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea,
ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI
ALL'ALLEGATO AL D.M. 24 NOVEMBRE 1984
PARTE
PRIMA - SEZIONE 2^ (CONDOTTE CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO
SUPERIORE A 5 BAR)
2.1.1.
- Tubi
Il punto 2.1.1. è così modificato:
"I tubi da impiegare nella costruzione delle condotte devono
essere di acciaio, prodotti e controllati secondo le prescrizioni
delle norme di cui alla Tabella 1".
2.2.2. - Tensione ammissibile
Il punto 2.2.2. è così modificato:
"La tensione ammissibile deve corrispondere al valore:
dove:
Rtmin = carico unitario al limite di allungamento totale
minimo garantito per tipo di materiale prescelto (N/mm2)
K
= fattore di sicurezza, da scegliere in relazione alla specie
della condotta da posare come segue:
-
per le condotte di 1^ Specie
K = 1,40 purché siano eseguite tutte le prove
aggiuntive prescritte al Par. b) del punto 2.4.4. e al punto
2.5.2.
K = 1, 75 in mancanza anche di una sola delle prove aggiuntive
suddette
-
per le condotte di 2^ e 3^ Specie:
K = 3,50".
PARTE
PRIMA - SEZIONE 3^ (CONDOTTE CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO
NON SUPERIORE A 5 BAR)
3.1
- Materiali
Il punto 3.1, fino alla lettera b) compresa è così
modificato:
"I tubi, i raccordi ed i pezzi speciali da impiegare per
la costruzione delle condotte per gas naturale possono essere
di acciaio, di ghisa sferoidale e di polietilene. Per la parte
aerea delle derivazioni d'utenza è inoltre ammesso l'uso
del rame".
I
punti da 3.1.1 a 3.1.4. sono così modificati:
"I tubi devono essere prodotti e controllati secondo le
prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1."
3.2.1.3
- Tubi di ghisa grigia
Il punto 3.2.1.3 è abrogato.
3.4.1
- Profondità di interramento
Nella tabella di cui alla lettera a) del punto 3.4.1 è
soppressa la voce relativa alla ghisa grigia. Alla lettera f)
del punto 3.4.1 è aggiunto il seguente periodo:
"È tuttavia consentito che i tratti terminali degli
allacciamenti di utenza, costituiti dalla parte di tubazione
che esce in superficie per collegarsi all'impianto fuori terra,
siano in polietilene, purché essi siano salvaguardati
con protezioni contro l'azione dei raggi UV e, ove ritenuto
necessario, da danneggiamenti meccanici e da incendio".
3.4.3
- Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione
Al secondo periodo del punto 3.4.3 dopo il valore "25%",
è aggiunto il seguente periodo:
"Per le tubazioni di polietilene con diametro esterno non
superiore a 50 mm, destinate all'alimentazione dei fabbricati
in derivazione dalle condotte principali, non vengono prescritte
distanze di sicurezza a condizione che i tubi non entrino nel
fabbricato e siano adeguatamente protetti dalle sollecitazioni
meccaniche nella parte interrata per una lunghezza corrispondente
alle sopracitate distanze di sicurezza prescritte per le condotte
principali.".
PARTE
PRIMA - SEZIONE 4^ (IMPIANTI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE)
4.4.3.
- Distanza di sicurezza
Il punto 4.4.3. è così modificato:
"Le distanze di sicurezza, che devono intercorrere tra
l'alloggiamento del gruppo di riduzione ed i fabbricati esterni,
non devono essere inferiori a 2 m.
Per gli impianti alimentati da condotte di 4^ e 5^ Specie con
diametro esterno non superiore a 48,3 mm per l'acciaio e 50
mm per il polietilene di cui al punto 3.4.3, oppure alimentati
da condotta di 6^ Specie, non viene fissata alcuna particolare
prescrizione per le distanze".
TABELLA
1
Numero
norma |
Titolo
norma |
Edizione |
UNI
EN 10208-2 |
Tubi
di acciaio per condotte di fluidi combustibili.Condizioni
tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione
B |
Luglio
1998 |
EN
10208-1 |
Steel
pipes for pipelines for combustible fluids Technical delivery
conditions - Part 1: Pipes of requirement class A |
Novembre
1997 |
UNI
ISO 4437 |
Tubi
di polietilene (PE) per condotte interrate per la distribuzione
di gas combustibili |
Luglio
1988 |
UNI
EN 969 |
Tubi,
raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio
per condotte di gas. Prescrizioni e metodi di prova |
Marzo
1996 |
UNI
ISO 4200 |
Tubi
lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali
delle dimensioni e delle masse lineiche |
Novembre
1981 |
UNI
EN 105 |
Rame
e leghe di rame. Tubi rotondi di rame per acqua e gas nelle
applicazioni sanitarie e di riscaldamento. |
Novembre
1997 |
UNI
8863 |
Tubi
senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili
secondo UNI ISO 7/1 |
Gennaio
1987 |
UNI
9034 |
Condotte
di distribuzione dei gas con pressioni massime di esercizio
= 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione |
Marzo 1997 |
(*)
Le date riportate sono quelle di pubblicazione da parte UNI
Note
(1) Per i tubi impiegati per la costruzione delle condotte
di 1^ Specie dimensionati con un fattore di sicurezza K = 1,40,
è obbligatorio eseguire la prova d'urto per la determinazione
della resilienza dell'acciaio nei casi e con le modalità
di cui alla norma UNI EN 10208-2.
(2) I tubi impiegati nella costruzione delle condotte
di 1^ e 2^ Specie devono essere prodotti e controllati secondo
le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10208-2.
(3) Per i tubi di polietilene occorrerà prevedere
quanto segue:
-
3.1) a modifica della UNI ISO 4437:
- il valore della tensione circonferenziale prescritto al
p.to 4.2.2.1. deve essere maggiore o uguale a 8 N/mm2
(MPa);
- il valore della tensione circonferenziale prescritto al
p.to 4.2.3.1., per temperatura di prova pari a 20°C deve
essere maggiore o uguale a 10 N/mm2(MPa) con un
tempo minimo di rottura = 100 h. (La normativa di riferimento
per la modalità di prova è la UNI EN 921);
- il valore della tensione circonferenziale prescritto al
p.to 4.2.3.1., per temperatura di prova pali a 80°C deve
essere maggiore o uguale a 4,6 N/mm2 (MPa) con
un tempo minimo di rottura 2: = 165 h. (La normativa di riferimento
per la modalità di prova è la UNI EN 921).
-
3.2) Inoltre dovranno essere effettuate a campione le prove
indicate nel seguente prospetto:
Prova |
Tipo |
Valori
di riferimento |
Riferimenti
normativi prove |
tempo
di induzione all'ossidazione (stabilità termica)
a 200° |
1-2 |
>=
20 minuti |
EN
728 |
indice
di fluidità per 5 kg a 190° per 10 minuti |
1 |
Massimo
scostamento ± 20% dal valore dato dal produttore
della mescola |
EN-ISO
1133
ISO 4440/1 |
indice
di fluidità per 5 kg a 190° per 10 min |
2 |
0,2
1,4 g/ 10 min e dopo la lavorazione, differenza massima
del ± 20% dal valore dichiarato dal produttore della
composizione |
ISO
1133
ISO 4440/1 |
contenuto
di sostanze volatili |
1 |
<=
350 mg/kg |
EN
12099 |
contenuto
H2O (*) |
1 |
<=
300 mg/kg |
EN
12118 |
resistenza
alla propagazione lenta della frattura a 80°C per 165
h |
1 |
nessuna
rottura |
EN
ISO 13479 |
resistenza
alla propagazione rapida della frattura (a 0 °C e velocità
d'impatto di 20 m/sec) |
1 |
<
=[(MOP/2,4) - (13/18)] bar dove MOP è la pressione
massima operativa |
ISO
13477 |
1
= prove da effettuarsi sulla materia prima
2 = prove da effettuarsi sul prodotto.
(*)
Applicabile solamente se il requisito per il contenuto di sostanze
volatili non è nei limiti.
|