SICUREZZA
DEL LAVORO DEI GIOVANI: RECEPIMENTO NORME COMUNITARIE
Decreto
Legislativo n. 345 del 4 agosto 1999
G.
U. n. 237 del 08 10 1999
Attuazione
della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani
sul lavoro.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee" (Legge comunitaria 1995-1997)
ed in particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega
al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE;
Vista la Legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela
del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle Direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante
"Recepimento della Direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere e in periodo di allattamento";
Vista la Legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie e del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con i Ministri della Sanità, della Pubblica Istruzione,
per i Beni e le Attività Culturali, dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, degli Affari Esteri, di Grazia
e Giustizia, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, per la Solidarietà Sociale, per la Funzione
Pubblica e per le Pari Opportunità;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
1. Il presente Decreto reca modifiche e integrazioni alla
Legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi
e alle prescrizioni della Direttiva 94/33/CE del Consiglio,
del 22 giugno 1994.
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Decreto
si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche.
Art.
2
1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla Legge 17
ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" è
sostituita dalla seguente: "bambino".
2. In tutto il testo della Legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato
provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
"Direzione provinciale del lavoro".
Art.
3
1. L'articolo 1 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei
diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un
contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato
dalle norme vigenti.
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni
di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e
i 18 anni di età e che non è più soggetto
all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio
della sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro".
Art.
4
1. L'articolo 2 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano
agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata
concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole,
né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento
si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 25 novembre
1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole
di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte
salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari
in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo
settimanale".
Art.
5
1. L'articolo 3 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro
è fissata al momento in cui il minore ha concluso il
periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può
essere inferiore ai 15 anni compiuti".
Art.
6
1. L'articolo 4 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. È vietato adibire al lavoro i bambini,
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare,
previo assenso scritto dei titolari della potestà' genitoriale,
l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore
dello spettacolo, purché si tratti di attività
che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica
e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione
a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni
del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 365".
Art.
7
1. L'articolo 6 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. È vietato adibire gli adolescenti
alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato
I.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i
processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere
svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione
professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa,
purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori
competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e
nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute
previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l'attività di formazione di cui al comma
2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale
del lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti
si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
5. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della normativa comunitaria con Decreto del Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della
Sanità".
Art.
8
1. L'articolo 7 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori
al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro,
effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4
del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare
riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti
o possibili, in relazione all'età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,
apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento
del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale
del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo
21 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche
ai titolari della potestà genitoriale".
Art.
9.
1. L'articolo 8 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4,
comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro
purché siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa
cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività
lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate,
a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere
comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo
a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma
2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso
non può essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere
comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e
ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi
hanno facoltà di richiedere copia della documentazione
sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei
ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti
allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative
soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
di cui al titolo I, capo IV, del Decreto Legislativo n. 626
del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti".
Art.
10
1. L'articolo 15 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, é
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. È vietato adibire i minori al lavoro
notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno
12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e
le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi
di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata".
Art.
11
1. L'articolo 17 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo
15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività
di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre
le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione
compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere,
eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti
al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore
che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale
lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili
lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo
compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare
immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro
indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti
la forza maggiore, le ore di lavoro.".
Art.
12
1. All'articolo 19, primo e secondo comma, della Legge
17 ottobre 1967, n. 977, le parole "I fanciulli e"
sono soppresse.
Art.
13
1. All'articolo 22 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977,
il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo
settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi,
e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine
tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può
essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore
a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti
nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore
dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli
adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione,
il riposo settimanale può essere concesso anche in un
giorno diverso dalla domenica".
Art.
14
1. L'articolo 26 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è
sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è
punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1;
17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore
a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo
4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale
del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa
fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano
in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito
di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne
consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le
violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad
emettere l'ordinanza/ingiunzione è la direzione provinciale
del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
del capo II del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758".
Art.
15
1. Alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto
il seguente allegato:
"Allegato
I
I.
Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad
esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina,
fermo restando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art.
42, comma 1, del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2.
Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo
VIII del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai Decreti Legislativi 3 marzo
1993, n. 91 e n. 92.
3.
Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto
tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili
(F+) ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto Legislativo
16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei
Decreti Legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o
più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con
la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione
prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti
uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42);
2) può provocare sensibilizzazione per contatto con
la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del Decreto Legislativo
n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II.
Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del Decreto
Legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi,
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando
le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché
condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di
produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi,
liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti
agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle
armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come
definita dall'art. 268 del Decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e
che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C
come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe,
ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e
riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale
e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione
del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature,
di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria
estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente
alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura
a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione
e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti
nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica,
ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione
a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici
semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di
pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione
che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili,
del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con
fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare".
Art.
16.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della Legge 17
ottobre 1967, n. 977;
b) il Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971,
n. 36;
c) il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976,
n. 432.
Il
presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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