La
nuova inchiesta amministrativa in materia di infortuni sul lavoro
Elio
Leaci
Dirigente Superiore a.r. Ministero del Lavoro
Con
il 2 giugno u. s. è entrato in vigore il D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, avente per oggetto "Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado", almeno per la parte
di nostro interesse. In realtà non si è ancora
attivato il c.d. "giudice unico di primo grado", la
cui introduzione non riesce a trovare i consensi necessari da
parte di tutti gli operatori interessati alla nuova organizzazione
giudiziaria.
L'art.
236 del decreto (1), perseverando nell'intenzione
di alleggerire la macchina giudiziaria da compiti "secondari"
onde consentirle una applicazione più efficiente alle
mansioni sue proprie, ha trasferito l'inchiesta infortuni al
Servizio Ispezione Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro:
trattasi della inchiesta pretorile regolamentata dagli articoli
da 56 a 63 e dagli articoli 239 e 240 del D.P.R. n. 1124/65,
che contiene il T.U. dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Questo
strumento accertativo, a carattere strettamente amministrativo
pur se svolto originariamente dal Pretore, venne istituito oltre
100 anni or sono con il regolamento di attuazione della Legge
n. 80 del 17 marzo 1898 con la quale fu introdotta nel nostro
ordinamento l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Vari erano i motivi che portarono alla creazione del particolare
procedimento; ma il più rilevante, proprio per la valenza
privatistica della assicurazione, era la necessità dell'intervento
di un organo imparziale, oltre che sollecito, nell'accertamento
delle modalità dell'infortunio e nell'acquisizione di
elementi da utilizzare anche nell'eventuale procedimento penale
che avesse dovuto conseguire all'infortunio.
Non
va dimenticato, infatti, che sin dal sorgere dell'assicurazione
obbligatoria (elemento questo importante di per sé, ma
specialmente ai fini della prevenzione degli infortuni), la
copertura assicurativa veniva meno ove la colpa dell'infortunio,
accertata in sede penale, fosse ricaduta sul datore di lavoro,
nei cui confronti quindi l'Ente assicuratore aveva azione di
regresso per tutte le spese affrontate e per le indennità
corrisposte.
Proprio allo scopo, l'art. 71 del Regolamento stabiliva che,
"superati 5 giorni (dal deposito), il processo verbale
dell'inchiesta è comunicato all'Autorità Giudiziaria
competente la quale provvede, se del caso, a norma di legge".
Il procedimento fu poi migliorato con il Regio Decreto n. 141
del 1904, emanato in esecuzione del Testo Unico n. 51 recante
la nuova disciplina sull'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro approvato il 31 gennaio dello stesso anno, che prevedeva
in particolare la possibilità di far partecipare all'inchiesta
non solo "medici o altri periti, scelti dal pretore, per
accertare la causa dell'infortunio o della lesione e la natura
e l'entità di quest'ultima", ma anche due compagni
dell'infortunato in assenza di questi o di suoi delegati.
Con
il Testo Unico del 1935 (n. 1765 e relativo regolamento n. 200
del 1937) l'inchiesta in questione fu meglio definita in tutti
i suoi aspetti, con l'abbandono del criterio della obbligatorietà
dell'accesso sul luogo dell'infortunio per il suo svolgimento,
ma specialmente con l'introduzione della facoltà per
il Pretore sia di far effettuare, su richiesta dell'istituto
assicuratore o degli aventi causa dell'infortunato, una inchiesta
amministrativa necroscopica e sia di svolgere, su richiesta
dell'ente, una particolare ed urgente indagine infortunistica,
di natura giudiziaria, tesa ad accertare con urgenza che l'infortunio
non fosse simulato dall'infortunato o che lo stesso non ne avesse
dolosamente aggravato le conseguenze.
L'attuale
testo della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (L. n. 1124, approvata il
30 giugno 1965), contro le aspettative di coloro che, ritenendo
l'inchiesta pretorile una inutile attività amministrativa,
si attendevano la sua abolizione, ha lasciato inalterata la
sua struttura, limitandosi a qualche modifica, spesso solo formale
(come, ad esempio, l'inserimento nella legge anche delle norme
prima contenute nel regolamento), quasi a sollecitare il rilancio
dell'istituto. Esso ha peraltro prescritto - e non poteva ormai
essere diversamente dopo il "fiorire", negli anni
1955/1956, della legislazione per la sicurezza del lavoro -
che l'indagine infortunistica debba avere riguardo anche ad
eventuali inosservanze della legislazione tesa a salvaguardare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, all'evidente
scopo di creare anche così uno stimolo indiretto nei
datori di lavoro per l'adozione di idonee misure prevenzionali.
Sarebbe stato anzi opportuno rompere il collegamento esistente
con l'obbligo assicurativo e statuire invece l'obbligatorietà
dell'inchiesta anche nel caso in cui l'evento infortunistico
avvenga nello svolgimento di attività non rientrante
nel campo di applicazione del T.U. n. 1124 quale determinato
ai sensi degli artt.1, 2, 3, 4 e 9.
Riassumendo,
l'evoluzione dell'istituto - che, pur se a suo tempo svolto
dal magistrato, ha sempre mantenuto la sua natura amministrativa
(2) ed il carattere della obbligatorietà -
ha confermato i seguenti capisaldi:
a) fonte principale della procedura accertativa del Pretore
è la denuncia di infortunio che abbia prodotto la morte
del lavoratore o la sua inabilità al lavoro per più
di 3 giorni (3). Essa, ai sensi dell'art. 54 del
T.U. (4), deve essere presentata dal datore di lavoro
dell'infortunato - anche se non soggetto agli obblighi assicurativi
(5) - all'Autorità di Pubblica Sicurezza del
Comune (6) in cui è avvenuto l'evento nel
termine di due giorni (7) dal suo accadimento (art.
54, 1° co.). Detta Autorità, a sua volta, inoltrerà
alla Direzione Provinciale del Lavoro soltanto copia delle denunce
degli infortuni che siano avvenuti nelle attività lavorative
assicurate e che abbiano prodotto la morte del lavoratore o
la sua inabilità al lavoro superiore ai trenta giorni.
Nell'agricoltura alla denuncia di infortunio non è tenuto
il datore di lavoro, ma il medico che abbia prestato le prime
cure all'infortunato. Fonte sussidiaria dell'inchiesta rimane
nondimeno la richiesta dell'ente assicuratore o dell'infortunato
e dei suoi eredi per il caso in cui la denuncia dell'infortunio
non sia stata prodotta dal datore di lavoro oppure essa non
sia veritiera;
b) pure la malattia professionale, che - come è noto
- può manifestarsi anche dopo la fine del rapporto di
lavoro nel cui ambito si è originata (8),
può dar luogo all'inchiesta amministrativa in quanto,
ai sensi dell'art. 131 (sempre del T.U. n. 1124), le disposizioni
generali relative agli infortuni si applicano anche alla materia
delle malattie professionali (9);
c) scopo dell'inchiesta è accertare le circostanze dell'infortunio
e gli altri elementi necessari per stabilire se esso rientri
oppure no nella copertura assicurativa ed, in tal caso, se il
datore di lavoro ha colpa nell'accadimento dell'infortunio sia
per aver violato le normative di sicurezza e sia, comunque,
per non aver completamente adempiuto al suo "debito di
sicurezza" ex art. 2087 del Codice Civile. L'inchiesta
deve altresì rilevare, ai fini delle prestazioni, l'effettiva
retribuzione del lavoratore infortunato ed, in caso di morte,
le condizioni dei familiari superstiti;
d) l'inchiesta è caratterizzata dalla urgenza, atteso
che la Direzione provinciale del lavoro deve darvi inizio entro
quattro giorni e definizione nel termine massimo di 10 giorni
dal ricevimento della denuncia d'infortunio (10).
Il suo svolgimento, che non deve necessariamente comportare
l'accesso sul luogo dell'infortunio (art. 56, 3°co.; nell'agricoltura
invece l'inchiesta deve avvenire sempre sul luogo di lavoro
ex art. 239, u. co.) (11), deve tuttavia assicurare
il contraddittorio tra le parti (quindi è necessaria
la presenza contestuale di esse), alle quali è pertanto
necessario dare avviso della data in cui il funzionario incaricato
dalla Direzione Provinciale del Lavoro, assistito se del caso
da un medico o da altro perito, da lui stesso scelti, darà
svolgimento agli adempimenti accertativi, che dovranno essere
debitamente verbalizzati. In tale ambito, tutte le parti, o
i loro delegati, hanno facoltà di fare inserire nel verbale
le proprie dichiarazioni ed hanno diritto di ricevere copia
degli atti formati nel corso dell'inchiesta;
e) il processo verbale dell'inchiesta deve essere trasmesso,
entro 5 giorni dal suo compimento, sia all'ufficio del P.M.
e sia al Tribunale civile "nella cui giurisdizione è
avvenuto l'infortunio": al primo per ogni valutazione circa
l'obbligo di dare inizio all'azione penale ed al secondo per
la conservazione decennale del documento e per il suo invio,
in copia e a cura del cancelliere, all'Istituto assicuratore
ed all'infortunato o ai suoi superstiti;
f) restano ovviamente le competenze dell'Autorità Giudiziaria
(attualmente, ancora il pretore) relativamente alla richiesta
dell'Istituto e dei superstiti dell'infortunato deceduto per
lo svolgimento dell'autopsia (art. 63) (12) e, sempre
a domanda dell'Istituto, per l'esecuzione dell'inchiesta su
comportamenti dolosi dell'infortunato tesi a simulare l'infortunio
o ad aggravarne le conseguenze.
Il
vigente Testo Unico, esclusi alcuni ritocchi marginali, ha mantenuto
quindi inalterata la struttura dell'inchiesta pretorile che
- come abbiamo visto - ha così ripetutamente convogliato
su di sé l'attenzione del legislatore.
Nondimeno
- come si è lamentato già in altra occasione (13)
- si è assistito al sistematico mancato utilizzo di tale
strumento giuridico che pure avrebbe potuto svolgere un ruolo
di tutto rilievo nella prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, tanto è vero che già
da tempo si era auspicata una sua rivitalizzazione, magari mediante
la attribuzione del compito ad una autorità amministrativa
(14). D'altronde - si faceva notare - non è
estraneo al nostro ordinamento la esplicazione di tale funzione
accertativa ad opera di autorità amministrativa: e si
citava lo stesso T.U. che, nell'art. 55, attribuisce all'Autorità
Marittima o all'Autorità Consolare la competenza a svolgere
un'inchiesta similare in caso di infortunio avvenuto, sia a
bordo, sia a terra, per servizio della nave.
È
l'occasione per rammentare altresì, che anche il D.Lgs.
n. 624/96 (15), che ha profondamente rimaneggiato
il D.P.R. n. 128/59 (recante norme di polizia delle cave e miniere)
e il D.P.R. n. 886/79 (per la sicurezza del lavoro nelle attività
di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), attribuisce
similmente ad una autorità amministrativa il compito
di svolgere l'inchiesta relativa all'accadimento di infortuni
nelle attività minerarie.
Il
fatto è che siffatto modo di procedere all'accertamento
del reale accadimento dell'evento infortunistico non ha mai
interessato più di tanto l'Istituto assicuratore che
ha sempre preferito servirsi dei propri funzionari ispettori
e dei propri medici per pervenire ad una risoluzione delle pratiche
il più delle volte con "accomodamenti" transativi.
Né,
d'altronde la Magistratura, in assenza di sollecitazioni di
parte, poteva attivarsi di iniziativa in quanto la normativa
subordina chiaramente l'inizio del procedimento al "ricevimento
della denuncia" (art. 56, 2° co., del T.U. vigente)
o alla "domanda diretta" dell'Ente previdenziale,
dell'infortunato o dei suoi superstiti (art. 56, 4° co.,
sempre del T.U.). Occorre peraltro evidenziare che il Pretore,
che veniva interessato da una denuncia di infortunio, fino all'intervento
del nuovo codice di procedura penale (1989), pur se titolare
della competenza a svolgere la inchiesta amministrativa, era
essenzialmente tenuto ad iniziare l'azione penale per il principio
della officialità della stessa.
Non ci si rendeva conto che la mancata utilizzazione della inchiesta
amministrativa, appesantiva proprio quella macchina giudiziaria
penale che avrebbe avuto tutto da guadagnare da un'inchiesta
amministrativa, espletata nell'immediatezza dei fatti, con metodiche
meno impegnative di quelli cui è subordinata un'inchiesta
penale, salvaguardando comunque il principio della "obbligatorietà
dell'azione penale" con il semplice rinvio del suo inizio
alla fine della inchiesta pretorile amministrativa: sarebbe
interessante conoscere quante volte l'inchiesta penale del Pretore
si sia risolta in un primo sommario accertamento limitato alla
definizione del fatto criminale dal quale poi sia emersa, il
più delle volte, la non imputabilità del debitore
di sicurezza indagato oppure il passaggio degli atti all'ufficio
del P.M. presso il tribunale.
Occorre
nondimeno precisare che il trasferimento della competenza giudiziaria
all'Autorità amministrativa operato dalla legge n. 51
costituisce senz'altro un elemento di chiarezza che, se si risolve
in un indubbio alleggerimento della macchina giudiziaria, non
potrà tuttavia rendere al Paese il servizio suo proprio
ove non si assegnino all'organo di tutela del lavoro quantomeno
il personale necessario per far fronte in maniera adeguata alla
nuova e prestigiosa attività.
Note
(1) L'art. 236 così dispone:
1. Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 è così modificato:
a) negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo
e quarto comma, 57, primo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma,
59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo
comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il
Pretore", "al Pretore", "dal Pretore"
e "del Pretore" sono rispettivamente sostituite, dove
compaiono, dalle parole "la Direzione del Lavoro - Settore
Ispezione del Lavoro", "alla Direzione del Lavoro
- Settore Ispezione del Lavoro", "dalla Direzione
del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro" e "della
Direzione del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro";
b) Il primo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati
i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56,
devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad una
indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle
norme vigenti";
c) Il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo
60 sono abrogati;
d) Il primo comma dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:
"Le indennità dell'articolo 58 sono liquidate dalla
Direzione del lavoro - Settore ispezione del lavoro.";
e) Nel primo comma dell'articolo 239 la parole "pretore"
è sostituita dalle parole "Pubblico ministero".
(2)
Cfr. Cass. Pen., IV, 24 aprile 1990, n. 6052, (in Mass. giur.
lav. - m - 1990, 126) per la quale "L'inchiesta preliminare
in sede di infortuni nel lavoro, sia pure diretta dal Pretore
e con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria, resta pur
sempre nell'ambito esclusivo di una attività amministrativa
volta allo scopo di accertare le modalità dell'infortunio
e l'eventuale responsabilità per lo stesso.
Ne consegue che, risultando durante tutto il corso dell'inchiesta
assolutamente incerta la sussistenza o meno di un eventuale
reato e quindi di un soggetto eventualmente responsabile del
reato stesso, è giuridicamente esclusa la necessità
di una comunicazione giudiziaria (di garanzia), e quindi non
sussiste alcuna lesione al diritto di difesa se l'inchiesta
si sia svolta senza l'ausilio di alcun difensore."
(3)
Mentre la denuncia degli infortuni deve essere effettuata solo
in presenza dell'evento con prognosi di inabilità assoluta
superiore ai 3 giorni (periodo di carenza assicurativa - art.
68 T.U.), la sua annotazione sul registro degli infortuni (ex
artt. 403 e 404 D.P.R. 547/55 come modificati ex artt. 4, 5°co,
lett. o, e 29 D.Lgs. n. 626/94) è obbligatoria ogni qual
volta la prognosi superi il giorno dell'infortunio.
(4)
Trattasi di un adempimento diverso per finalità dalla
denuncia dovuta dal soggetto assicurante ai sensi dell'art.
53, la quale, propedeutica alla richiesta di prestazioni dall'assicurato,
deve essere effettuata adoperando moduli già predisposti
dall'Istituto assicuratore in più esemplari, dei quali
uno rimane in possesso dello stesso denunciante.
(5)
Cfr. Cass. pen., III, 6 giugno 1980, per la quale "Alla
denuncia dell'autorità locale di pubblica sicurezza,
nel termine di due giorni, di ogni infortunio sul lavoro che
abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro
per più di tre giorni, sono tenuti tutti i datori di
lavoro, per qualsiasi tipo di attività lavorativa, comprese
quelle per le quali non è prevista l'assicurazione obbligatoria,
come è per il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco" (in Mass. giur. lav., 1981, 415).
(6)
Si ricorda che nei Comuni non sede di stazione di polizia, l'autorità
di P.S. si identifica nel Sindaco, nella sua qualità
di "ufficiale di governo", il quale in tale veste
svolge "una competenza propria della persona fisica sindaco,
non delegabile poiché né gli assessori né
i funzionari del comune fanno parte dell'Ufficio di Pubblica
Sicurezza. Ad eccezione della mera attività materiale
di esecuzione, a nessun altro se non al Sindaco incombe l'onere
di vagliare i presupposti sui quali si fonda l'obbligo conseguente
di trasmissione al Pretore delle denunce" (Pretura Brescia,
24 febbraio 1977, in Riv. giur. lav. 1978, IV, 213).
(7)
La denuncia è validamente e tempestivamente prodotta
anche se trasmessa mediante il servizio postale con raccomandata
A.R. (cfr. Cass. pen., 18 febbraio 1981, in Riv. Pen., 1981
n. 834). Al proposito va altresì considerato che "La
circostanza che all'Autorità di P.S. sia già pervenuta
la notizia dell'infortunio sul lavoro, non esonera il datore
di lavoro dall'obbligo di presentare la denuncia di cui all'art.
54 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tale obbligo, infatti, non
si esaurisce nella notifica dell'avvenuto infortunio, ma si
concreta anche nel fornire le notizie idonee a consentire l'inchiesta
amministrativa" (Cass. pen., III, 5 febbraio 1985, in Cass.
pen. 1986, 815 - s.m.). Si evidenzia, infine, che se per la
Cass. pen., III, 18 marzo 1993, n. 2563 (in Mass. pen. Cass.
1993, 115), "L'omessa denuncia di infortunio sul lavoro
è reato permanente, la cui consumazione inizia dalla
scadenza infruttuosa del termine ordinatorio fissato per la
denuncia (due giorni dall'infortunio) e cessa nel momento in
cui la denuncia è presentata, ovvero nel momento in cui
è giudizialmente affermata la responsabilità dell'imputato,
anche se con pronuncia non definitiva. Per conseguenza, anche
il decreto penale di condanna fa cessare la permanenza del reato,
interrompendo l'unità psicologica della condotta, per
modo che se la condotta continua essa integra una nuova fattispecie
penale", per la stessa sez. III della Cassazione, dopo
appena 4 mesi, "L'omessa denuncia entro due giorni, da
parte del datore di lavoro all'Autorità di P.S., dell'infortunio
subito dal lavoratore dipendente è reato istantaneo ad
effetti permanenti, essendo il predetto brevissimo termine da
ritenersi perentorio, perché finalizzato alla massima
tempestività dei successivi accertamenti ed adempimenti"
(Cass. pen., III, 8 luglio 1993, n. 1149).
(8)
Di estremo interesse sono le argomentazioni della sentenza della
Corte Cost. n. 31 del 1991 (in Cons. St., 1991 II, 67) relative
al termine di prescrizione per ottenere le prestazioni assicurative
che comincia a decorrere - ove la malattia non determini astensione
dal lavoro ovvero si manifesti successivamente alla cessazione
della lavorazione morbigena - dal giorno in cui è presentata
(ovviamente dal lavoratore nel secondo caso) la denuncia con
il certificato medico. (art.135, 2°co., T.U.)
(9)
Dell'argomento si è occupata ancora la Corte Cost. che
con ordinanza n. 90 del 20 gennaio 1998 (in Giur. cost., 1988,
I, 281) ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione proposta,
ma solo "per difetto di motivazione sulle rilevanze".
(10)
Termini non perentori, anche se deve usarsi ogni accorgimento
per la più sollecita definizione dell'inchiesta atteso
che il decorso del tempo produce accomodamenti e comunque l'annebbiamento
dei ricordi. Cfr. G. ALIBRANDI, "Infortuni su lavoro e
malattie professionali", Giuffrè, 1966, 485).
(11)
Non si capisce la motivazione della diversità atteso
che, sia nell'uno che nell'altro caso, dovrebbe essere sempre
necessario l'accesso sul luogo dell'infortunio, specie se l'accertamento
è delegato all'organo ispettivo o ai periti: comunque
sia è ovvio che l'oggetto dell'inchiesta deve essere
limitato all'evento infortunistico
(12)
Solo nel settore agricolo (ex art. 232 T.U.) il diniego dei
superstiti non consente al Pretore di autorizzare l'esame necroscopico
dell'infortunato.
(13)
Cfr. RINELLA, "Un istituto dimenticato: l'inchiesta pretorile
in materia di infortuni sul lavoro", in "Riv. inf.
e mal. prof.", 1966, II, 543.
(14)
Cfr. LEACI-CAPUTO, "Sicurezza sul lavoro e responsabilità
penali", Il sole-24 ore, 1997, sul punto a pagina 49.
(15)
L'art. 26 del D.Lgs. n. 624/96 così reca: Inchieste sugli
infortuni.
1.Il funzionario de!l'Autorità di vigilanza competente
incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal
direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario
dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente,
e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività
in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige
verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante,
dei testimoni e dell'infortunato.
2.Il verbale e le dichiarazioni completati con una relazione
sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario
verbalizzante, vengono trasmessi dall'Autorità di vigilanza
all'Autorità giudiziaria; copia della documentazione
deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del Commercio
e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Miniere nel caso
di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze
minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse
locale.
3.In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma
3, primo periodo dell'articolo 25 (ove l'infortunio abbia comportato
un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni: n.d.a.) a meno che
non provvedano altrimenti l'Autorità Giudiziaria o l'Autorità
di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità,
lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo
del funzionario dell'Autorità di vigilanza competente
che decide in merito; solo in caso di pericolo grave ed immediato
per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è
fatta salva la possibilità per il direttore responsabile
ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità,
lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente
all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.
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